D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).
Testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
E' approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,
composto di 103 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali
Artt.
TITOLO I - Organi dell'Amministrazione comunale. . 1 - 10
TITOLO II - Elezione dei Consigli comunali:
Capo I - Norme generali . . . . . . . . . . . . 11 - 12
Capo II - Dell'elettorato attivo . . . . . . . . 13
Capo III - Dell'eleggibilità . . . . . . . . . . . 14 - 17
Capo IV - Del procedimento elettorale preparato-
rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 36
Capo V - Della votazione . . . . . . . . . . . . 37 - 58
Capo VI - Dello scrutinio e della proclamazione . 59 - 74
Capo VII - Della convalida e delle surrogazioni . 75 - 81
Capo VIII - Dei ricorsi . . . . . . .. . . . . . . 82 - 85
Capo IX - Delle disposizioni penali . . . . . . . 86 - 103
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152,
S.O.
TITOLO I
Organi dell'Amministrazione comunale
1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1). - Ogni Comune ha un
Consiglio, una Giunta e un Sindaco.
2. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2). - [Il Consiglio
comunale e composto:
di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000
abitanti;
di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000
abitanti;
di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000
abitanti;
di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di Provincia;
di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000
abitanti;
di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000
abitanti;
di 15 membri negli altri Comuni;
e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non
raggiunga quello fissato] (1/a).
La popolazione É determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.
(1/a) Il primo comma dell'art. 2 e l'art. 4 sono stati
abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,
riportata al n. C/XVI.
3. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956,
n. 136, art. 1). - La Giunta municipale si compone del Sindaco,
che la presiede, e di:
quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei
Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con
popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione
superiore ai 100.000 abitanti;
sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore
ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore,
siano capoluoghi di Provincia;
quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione
superiore ai 3.000 abitanti;
e due assessori effettivi negli altri.
Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli
assessori supplenti É di due.
4. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 4). - [La Giunta
municipale É eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a
maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive
nessuno dei candidati ha riportato maggioranza assoluta di voti,
il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno
riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.
L'elezione della Giunta municipale É fatta dal Consiglio
comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco]
(1/a).
(1/a) Il primo comma dell'art. 2 e l'art. 4 sono stati
abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,
riportata al n. C/XVI.
5. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5, e Legge 22 marzo 1952,
n. 173). - [Il Sindaco É eletto dal Consiglio comunale nel suo
seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di
successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima
sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta
una convocazione straordinaria.
L'elezione del Sindaco non É valida se non É fatta con
l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a
maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la
maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella
seconda votazione, maggior numero di voti, ed É proclamato
Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei
voti.
Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun
candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta,
l'elezione É rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il
termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova
votazione, purché‚ sia presente la metà pi— uno dei consiglieri
in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti,
si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio,
ed É proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di
voti.
La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, É
presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale É in
funzione, altrimenti dal consigliere anziano.
Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco É,
a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto
giorni dalla sua data.
Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del
Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di
ineleggibilità previsti dalla legge.
Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla
comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono
ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di
Stato] (1/b).
(1/b) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,
riportata al n. C/XVI.
6. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6). - Non può essere
nominato Sindaco:
chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere
comunale previsti dalla legge;
chi non ha reso conto di una precedente gestione ovvero
risulti debitore dopo aver reso il conto;
il ministro di un culto;
chi ricopre la carica di assessore provinciale;
chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino
al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il
posto di segretario comunale, di esattore, collettore o
tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi
comunali, o in qualunque modo di fideiussore;
chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità
di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena
restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi
fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della
reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a'
termini di legge.
7. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7). - Al Sindaco e agli
assessori può essere corrisposta una indennità mensile di
carica, a norma di legge (2).
(2) Vedi la L. 11 marzo 1958, n. 208, riportata al n.
A/VIII.
8. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 2). - I Consigli comunali si rinnovano ogni
quattro anni (2/a).
Essi esercitano le loro funzioni fino al 46ø giorno
antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione,
che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica
successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della
elezione.
Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:
a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale,
si sia verificata una variazione di almeno un quarto della
popolazione del Comune;
b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra
causa, abbia perduto la metà dei propri membri.
Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle
operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947,
n. 1058 (3), oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla
lettera b).
E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n.
148.
Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla
nomina dei successori.
(2/a) Vedi, ora, l'art. 2, L. 10 agosto 1964, n. 663,
riportata al n. C/III, che ha portato a 5 anni la durata
dei consigli comunali e provinciali.
(3) Recante norme sulla tenuta delle liste elettorali e
riportato alla voce Elezioni.
9. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9). - La qualità di
consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli
impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità
contemplate dalla legge.
9-bis. La decadenza dalla qualità di consigliere per
impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla
legge, É pronunciata dal Consiglio comunale in sede
amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino
elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.
Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale É
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per
territorio.
La decadenza della qualità di consigliere può essere altresì
promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del
comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al
Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere
ovvero ai consiglieri interessati, nonchéé‚ al sindaco quale
presidente del Consiglio comunale.
L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i
termini stabiliti dall'articolo 82.
Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni
ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.
La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere
comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza
dall'ufficio di sindaco.
Le norme del presente articolo si applicano anche ai
procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla
qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica
stessa prevista dall'articolo 6 (3/a).
(3/a) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 23 dicembre
1966, n. 1147.
10. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10). - Le attribuzioni
ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte
municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge
comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n.
148, e dalle modifiche contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n.
2839, in quanto applicabili.
Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano
al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio
1915, n. 148.
TITOLO II
Elezione dei Consigli comunali
Capo I - Norme generali
11. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 3). - [Nei Comuni con popolazione sino a
10.000 (3/b) abitanti la elezione dei consiglieri comunali si
effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato.
Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla
elezione di ogni consigliere.
Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa nei Comuni
divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della
maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il
numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della
popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.
In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri
delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a
scrutinio separato.
La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non
oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del
Consiglio.
Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio
prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere
presentata entro trenta giorni dal fatto che ha dato causa alla
rinnovazione.
Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di
scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio
ha perduto la metà dei propri membri.
Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere
presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
La decisione della Giunta provinciale amministrativa É
pubblicata nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la
Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata
con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca
del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca d'ufficio]
(3/c).
(3/b) Ora, fino a 5000 abitanti in forza della L. 10
agosto 1964, n. 663, riportata al n. C/III.
(3/c) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,
riportata al n. C/XVI.
12. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 4). - [Nei comuni con popolazione superiore
ai 10.000 (3/b) abitanti, la elezione dei consiglieri comunali É
fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.
Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla
elezione di ogni consigliere.
Ogni ripartizione per frazione É esclusa] (3/c).
(3/b) Ora, fino a 5000 abitanti in forza della L. 10
agosto 1964, n. 663, riportata al n. C/III.
(3/c) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,
riportata al n. C/XVI.
Capo II - Dell'elettorato attivo
13. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13). - Sono elettori i
cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a'
termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (3/d), e successive
modificazioni.
Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la
compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di
riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta
legge.
(3/d) Vedi nota 3 all'art. 8.
Capo III - Dell'eleggibilità
14. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 5). - [Sono eleggibili a consiglieri comunali
gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchéé‚
sappiano leggere e scrivere.
La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di
studio, può essere data da una dichiarazione scritta e
sottoscritta dell'interessato, con l'indicazione del luogo e
della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del
Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del
Pretore, o del giudice conciliatore con l'assistenza di due
testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve
essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione
dell'elezione] (3/e).
(3/e) L'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,
riportata al n. C/XII, ha abrogato gli artt. 14, 15, 16,
17, 78 e 80 della presente legge.
15. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 6). - [Non sono eleggibili a consiglieri
comunali:
1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno
giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno
ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle
collegiate;
2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul
Comune e gli impiegati dei loro uffici;
3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o
da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza del Comune stesso nonchéé‚ gli
amministratori di tali enti, istituti o aziende (3/f) (4);
4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;
5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non
ne hanno ancora reso il conto;
6) coloro che hanno lite pendente con il Comune (4/a) (4/b)
(4/c);
7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno
parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed
appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese
aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal
medesimo (4/a);
8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua
vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in
via giudiziaria;
9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso
il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e
tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di
cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (4/a);
10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di
pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro
giurisdizione.
Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5) e 6), non si
applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con
l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra
la carica di Sindaco o di assessore É sospeso fino all'esito del
giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo
di pregiudizio per l'ente. La sospensione É pronunziata dalla
Sezione per il contenzioso elettorale (4/d).
Contro il relativo provvedimento É ammesso ricorso anche per
il merito, al Consiglio di Stato.
Sul ricorso il presidente fissa in via d'urgenza la udienza di
discussione (4/d).
Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario
giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini
sono però ridotti alla metà] (4/d) (4/e).
(3/f) Con sentenza 20-26 marzo 1969, n. 46 (Gazz. Uff. 2
aprile 1969, n. 85), la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, in
relazione agli artt. 10 e 14, R.D. 3 marzo 1934, n. 383,
testo unico della legge comunale e provinciale,
limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di
ineleggibilità nel n. 3 dell'art. 15 di coloro che,
all'atto dell'accettazione della candidatura, abbiano
presentato le dimissioni astenendosi successivamente da
ogni attività inerente all'ufficio. Successivamente, la
stessa Corte, con sentenza 21-28 maggio 1975, n. 129
(Gazz. Uff. 4 giugno 1975, n. 145), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, limitatamente alla
parte in cui considera ineleggibili gli amministratori
di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati
dalla carica o si siano dimessi prima della convalida
dell'elezione.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio
1977, n. 45 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha
dichiarato: l'illegittimità dell'art. 5, n. 3, del testo
unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali
della Regione siciliana, approvato con decreto del
presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3,
limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili
coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti,
istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto
venir meno questa situazione prima della convalida della
elezione; l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, del testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali approvato
con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla
parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono
uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del
Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione
prima della convalida della elezione; l'illegittimità
dell'art. 15, n. 6, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera
ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il
Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della
convalida della elezione.
(4/a) Numero così sostituito dal primo comma
dell'articolo unico, L. 22 maggio 1971, n. 280 (Gazz.
Uff. 29 maggio 1971, n. 135). Il secondo comma dello
stesso articolo unico ha così disposto:
<<La causa di ineleggibilità di cui al precedente
comma, già prevista dal n. 9 dell'art. 15 del T.U. 16
maggio 1960, n. 570, nonchéé‚ le cause di ineleggibilità
di cui ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo, non
possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino
in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla
volontà dell'interessato, siano da questi rimosse
successivamente alla elezione>>. Successivamente l'art.
10, n. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154, riportata al n.
C/XII, ha abrogato la citata L. n. 280 del 1971.
(4/b) La Corte costituzionale, con sentenza 23-29 marzo
1972, n. 58 (Gazz. Uff. 5 aprile 1972, n. 90), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 6
dell'art. 15, nella parte relativa alle liti tributarie.
(4/c) Vedi nota 4 che precede.
(4/d) Il terzo periodo dell'ultimo comma originario del
presente articolo É stato così sostituito dall'art. 6,
L. 23 dicembre 1966, n. 1147, riportata al n. C/V. Detto
art. 6, peraltro, É stato abrogato dall'art. 10, n. 4,
L. 23 aprile 1981, n. 154, riportata al n. C/XII.
(4/e) L'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,
riportata al n. C/XII, ha abrogato gli artt. 14, 15, 16,
17, 78 e 80 della presente legge.
16. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16). - Non possono
contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli
ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado,
l'adottante o l'adottato, l'affiliante e l'affiliato] (4/e).
(4/e) L'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,
riportata al n. C/XII, ha abrogato gli artt. 14, 15, 16,
17, 78 e 80 della presente legge.
17. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17). I membri della
Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di
nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia] (4/e).
(4/e) L'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,
riportata al n. C/XII, ha abrogato gli artt. 14, 15, 16,
17, 78 e 80 della presente legge.
Capo IV - Del procedimento elettorale preparatorio
Sezione I - Disposizioni generali
18. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 7). - Il Prefetto, d'intesa col Presidente
della Corte d'appello fissa la data dell'elezione per ciascun
Comune e la partecipa al Sindaco, il quale con manifesto da
pubblicarsi quaranta giorni prima di tale data, ne dà avviso
agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione
(4/f).
Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della
Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno
antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un
esemplare delle liste di sezione.
Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa
farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di
convocazione dei comizi, il Prefetto può disporne il rinvio con
proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.
Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni,
fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle
operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute
rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento
del seggio.
La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il
Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza
degli elettori con manifesto del Sindaco.
(4/f) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 febbraio
1995, n. 43, riportata alla voce Regioni.
19. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19). - Entro il quinto
giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il Sindaco
deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun
elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.
Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale
l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e
l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura
del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio
del voto.
Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del
certificato É constatata mediante ricevuta dell'elettore o di
persona della sua famiglia o addetto al suo servizio.
Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non
voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua
dichiarazione.
Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati
vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del
Comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta.
Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono
personalmente e contro annotazione in apposito registro ritirare
i certificati d'iscrizione nella lista, qualora non li abbiano
ricevuti.
Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile,
l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno
antecedente o nel giorno stesso dell'elezione e contro
annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal Sindaco
un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale
deve dichiararsi che É un duplicato.
Ai fini del presente articolo, l'Ufficio comunale resta aperto
quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno
stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.
20. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 8). - In ciascuna sezione É costituito un
Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro
scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le
funzioni di vice presidente e di segretario (4/g).
Il presidente É designato dal Presidente della Corte di
appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati
e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il
loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra
gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e
vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del
Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di
cui all'art. 23.
L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei
magistrati, non implica ordine di precedenza per la
designazione.
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto
al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia
e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle
persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio
elettorale.
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in
condizioni tali da non consentire la surrogazione normale,
assume la presidenza il Sindaco o un delegato.
(4/g) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo
1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.
21. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, artt. 9 e 10). - [Fra il quindicesimo e l'ottavo
giorno precedente le elezioni, in pubblica adunanza,
preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo
pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede
alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi
del Comune che sono idonei alle funzioni di scrutatore, purché‚
abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe
elementare. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità ciascun
membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano
eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A
parità di voti É proclamato eletto l'anziano di età.
Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla
nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario
comunale.
Ai nominati il Sindaco o il Commissario notifica nel pi— breve
termine, e al pi— tardi non oltre il sesto giorno precedente le
elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario
o di messo comunale] (4/h).
(4/h) Abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95,
riportata alla voce Elezioni.
22. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22) ............(4/h).
(4/h) Abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95,
riportata alla voce Elezioni.
23. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10). Sono esclusi dalle
funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di
scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il
settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e
telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici
condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti
o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione.
24. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 11). - L'ufficio di presidente, di scrutatore
e di segretario É obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio
coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa
le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto
di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro
funzioni.
Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si
procede con giudizio direttissimo.
25. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24). - Tre membri
almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente,
devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni
elettorali.
26. ....................................................(4/i).
(4/i) Abrogato dall'art. 1, L. 22 maggio 1970, n. 312,
riportata alla voce Elezioni.
27. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26 e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 12). - Il Sindaco provvede affinché, nel
giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del
seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla
Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista
stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal
segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati,
delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio
elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della
votazione a norma dell'art. 37;
4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;
5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso
sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro
esterno del numero delle schede contenute;
6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la
votazione (4/l).
7) un congruo numero di matite copiative per il voto.
Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono
fornite a cura del ministero dell'interno con le caratteristiche
essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B per i
Comuni con popolazione fino a 10.000 (5) abitanti - e C e D per
i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (5) abitanti -
allegate al presente testo unico, vistate dal Ministro
dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici
elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti
sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni
depositati ai sensi degli articoli 28 e 32 (5/a).
I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni
politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.
(4/l) Numero così sostituito dall'art. 9, L. 13 marzo
1980, n. 70, riportata alla voce Elezioni.
(5) Ora, fino a 5.000 abitanti in forza della L. 10
agosto 1964, n. 663, riportata al n. C/III.
(5/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 15 ottobre 1993,
n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Sezione II - La presentazione delle candidature nei Comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti
28. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 15). - [Le candidature debbono essere
raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non
inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei
consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da
comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore
a 50 É arrotondato all'unità superiore] (5/b).
[Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune,
da almeno 50 elettori nei Comuni con pi— di 5000 abitanti, 30
nei Comuni con pi— di 2000 abitanti e 10 nei minori. Il numero
dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre
anzidette] (5/b) (5/c).
La popolazione del Comune É determinata in base ai risultati
dell'ultimo censimento ufficiale.
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste
del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi
moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome,
data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchéé‚ il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le
firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (5/d). I
presentatori che non sappiano o non siano in grado di
sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro
dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni,
innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro
impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione É
redatto apposito verbale, da allegare alla lista.
Ciascun elettore non può sottoscrivere pi— di una
dichiarazione di presentazione di lista.
[Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo
e data di nascita] (5/e).
Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di
accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un
notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. La
dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere
l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna
delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19
marzo 1990, n. 55 (5/f).
Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato
di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della
Repubblica.
E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista,
anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice
esemplare.
Nessuno può accettare la candidatura in pi— di una lista nello
stesso Comune (5/g).
La presentazione delle candidature deve essere fatta alla
segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore
12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione
(5/h).
Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente,
rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando
il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli,
entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale
mandamentale.
(5/b) I commi primo e secondo dell'art. 28 e l'art. 29
sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n.
81, riportata al n. C/XVI.
(5/c) Vedi, ora, l'art. 10, L. 24 aprile 1975, n. 130,
riportata alla voce Elezioni, nonché‚ l'art. 12, L. 21
marzo 1990, n. 53, riportata alla stessa voce.
(5/d) Periodo così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto
1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(5/e) Comma abrogato dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n.
271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(5/f) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992,
n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(5/g) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 23 aprile
1981, n. 154, riportata al n. C/XII.
(5/h) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto
1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
29. ....................................................(5/b).
(5/b) I commi primo e secondo dell'art. 28 e l'art. 29
sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n.
81, riportata al n. C/XVI.
30. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 17). - La Commissione elettorale
mandamentale, entro il giorno successivo a quello della
presentazione delle candidature:
a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero
prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che
si possano facilmente confondere con quelli presentati in
precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o
raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti di simboli che, per essere usati
tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono
trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna
un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo
contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti
immagini o soggetti di natura religiosa (5/i);
c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene
accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal
comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i
quali manca ovvero É incompleta la dichiarazione di accettazione
di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali (5/l);
d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste
presentate in precedenza;
d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei
due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti
dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati
di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il
termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la
commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto
(5/m);
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati
inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un
numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando
gli ultimi nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista
ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di lista appositamente convocati (5/n).
e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di
ricusazione di lista o di esclusione di candidato (5/m).
Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di
presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28
deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed
uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste
dal presente articolo (5/o).
(5/i) Lettera così sostituita dall'art. 12, L. 24 aprile
1975, n. 130, riportata alla voce Elezioni.
(5/l) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 18 gennaio
1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(5/m) Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 15 ottobre 1993,
n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(5/n) Lettera aggiunta dall'art. 13, L. 21 marzo 1990,
n. 53, riportata alla voce Elezioni.
(5/o) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n.
53, riportata alla voce Elezioni.
31. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29). - Le decisioni di
cui all'articolo precedente devono essere immediatamente
comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le
liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione
all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi
entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.
Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto
per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno
elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (5/p).
(5/p) Comma così modificato dall'art. 13, L. 21 marzo
1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.
Sezione III - La presentazione delle candidature nei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti (6)
32. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 18). - [La lista dei candidati per ogni
Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni
con pi— di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con pi— di 100 mila
abitanti, 200 nei Comuni con pi— di 40.000 abitanti, 100 negli
altri] (6/a) (6/b).
Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà
le cifre indicate nel precedente comma.
La popolazione del Comune É determinata in base ai risultati
dell'ultimo censimento ufficiale.
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste
del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi
moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome,
data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché‚ il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le
firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (6/c). Per i
presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.
Ciascun elettore non può sottoscrivere pi— di una
dichiarazione di presentazione di lista.
[Nessuna lista può comprendere un numero di candidati
superiore a quello dei consiglieri da eleggere, n‚ inferiore a
un terzo] (6/b).
Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo
e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una
numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
Nessuno può essere candidato in pi— di una lista di uno stesso
Comune (6/d).
Con la lista devesi anche presentare:
1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice
esemplare;
2) la dichiarazione autenticata di accettazione della
candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non
essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1
dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (6/e);
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di
qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di
designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e
presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte
per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei
modi indicati al quarto comma dell'art. 28.
La lista e gli allegati devono essere presentati alla
segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore
12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione
(6/f).
Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente,
rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando
il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli
entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale
competente per territorio.
(6) Ora 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964,
n. 663, riportata al n. C/III.
(6/a) Vedi, ora, l'art. 10, L. 24 aprile 1975, n. 130,
nonché‚ l'art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportate
alla voce Elezioni.
(6/b) I commi primo e sesto sono stati abrogati
dall'art. 34,L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n.
C/XVI.
(6/c) Periodo così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto
1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(6/d) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 23 aprile
1981, n. 154, riportata al n. C/XII.
(6/e) Numero così sostituito dall'art. 2, L. 18 gennaio
1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).
(6/f) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto
1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
33. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 30). - La Commissione elettorale
mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per
la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero
richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano
facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con
quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti
politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti
di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti
di natura religiosa (7);
c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei
quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni
previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55,
o per i quali manca ovvero É incompleta la dichiarazione di
accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o
manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (7/a);
d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste
presentate in precedenza;
d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei
due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei
consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di
lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le
ventiquattro ore successive (7/b);
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati
inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un
numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando
gli ultimi nomi;
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista
ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma
dell'articolo 32, appositamente convocati (7/c).
Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro
la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e
delle modificazioni da questa apportate alla lista.
La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la
data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i
delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi
documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella
stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia
provveduto a ripristinare il rapporto percentuale (7/d).
(7) Lettera così sostituita dall'art. 13, L. 24 aprile
1975, n. 130, riportata alla voce Elezioni.
(7/a) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 18 gennaio
1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(7/b) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 15 ottobre 1993,
n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245).
(7/c) Lettera aggiunta dall'art. 13, L. 21 marzo 1990,
n. 53, riportata alla voce Elezioni.
(7/d) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 15 ottobre
1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245). Per
una modifica temporanea del presente comma, vedi l'art.
1, D.L. 16 marzo 1995, n. 72, riportato al n. C/XIX.
34. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 21). - Le decisioni di cui all'articolo
precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco
per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di
cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed
in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo
giorno precedente l'elezione.
Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto
per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno
riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (7/e).
(7/e) Comma così modificato dall'art. 13, L. 21 marzo
1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.
35. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 22). - La Commissione elettorale
mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette
al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione
elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati
nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i
due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso
l'Ufficio centrale.
Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì
precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà
curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali,
ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio
oppure la mattina stessa della elezione, purchéé‚ prima
dell'inizio della votazione.
Sezione IV - Sospensione delle elezioni per insufficienza di
candidature
36. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 14). - [Qualora il
numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate
ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei
consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.
In tal caso, il presidente della Commissione elettorale
mandamentale ne dà immediata notizia al Prefetto al quale,
inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il Prefetto
dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle
elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del Sindaco,
entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale
mandamentale.
Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà
stabilito dal Prefetto con le modalità di cui all'art. 18] (8).
(8) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,
riportata al n. C/XVI.
Capo V - Della votazione
Sezione I - Disposizioni generali
37. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35). - La sala
dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere
aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato
per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.
Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli
elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per
il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli
elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le
urne devono essere sempre visibili a tutti.
Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in
maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo
dell'Ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri
la segretezza del voto.
Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente
alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere
chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione
dall'esterno.
Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti
con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi
caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali
previste dal presente testo unico.
38. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36). - Non possono
essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che
presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva
di cui all'art. 19.
Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.
39. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37). - Salvo il
disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di
votare chi non É iscritto nella lista degli elettori della
sezione.
Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala
dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può
essere consultata dagli elettori.
Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino
muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari
che essi sono elettori del Comune.
40. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38). - Il presidente,
gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti
delle liste dei candidati, nonché‚ gli ufficiali ed agenti della
Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa
esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali
del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro
ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura
del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi É presa
nota nel verbale.
41. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 23). - Il voto É dato dall'elettore
presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o
da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o,
in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente
scelto come accompagnatore, purchéé‚ l'uno o l'altro sia iscritto
nel Comune.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per pi— di un invalido. Sul suo certificato elettorale É fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha
assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori
il certificato elettorale, per constatare se hanno già in
precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore
accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita
interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo
accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel
verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo
specifico di questa assistenza nella votazione, il nome
dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato
l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito É allegato al
verbale.
I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai
funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale; i designati non possono essere candidati n‚
parenti fino al quarto grado di candidati.
Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica
impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di
altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati
immediatamente e gratuitamente, nonché‚ in esenzione da qualsiasi
diritto od applicazione di marche (8/a).
(8/a) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto
19981, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
42. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis). - I
degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel
luogo di ricovero, purché‚ siano elettori del Comune o della
Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale
e provinciale.
A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre
il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco
del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel
luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare
il numero della sezione alla quale l'elettore É assegnato e il
suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione,
risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce
l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura,
comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed É
inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore
amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi,
distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine
previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il
quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a
prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per
telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli
elenchi previsti dalla lettera a).
43. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter). - Negli
ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti É istituita
per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in
cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni
ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della
votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni
ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di
revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del
personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio
comunale e di quello provinciale il presidente prende nota,
sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle
due elezioni.
Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non
possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la
votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo
seguente.
44. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater). -
Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della
sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa,
all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione
sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno
esercitare il diritto di voto.
Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei
luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio,
designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei
rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati
designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei
ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina
mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e
segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità
di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista
aggiunta da allegare a quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in
un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e
provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla
sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate
alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello
degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.
45. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies). -
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se
non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale,
anche dell'attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma
dell'art. 42, che, a cura del presidente del seggio, É ritirata
ed allegata al talloncino di controllo del certificato
elettorale.
46. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40). - Il presidente
della sezione É incaricato dalla polizia dell'adunanza ed a tale
effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e
della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che
disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali
o commettano reato.
La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare
nella sala dell'elezione.
Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota
o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente,
entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per
notificare al presidente proteste o reclami relativi alle
operazioni della sezione.
Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre
scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e
resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le
operazioni elettorali.
Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad
ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in
cui É sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle
strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere
turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il
presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata,
disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla
sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano
artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono
all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle
cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a
votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori
presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52
riguardo al termine ultimo della votazione.
Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.
47. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1ø, 2ø, 3ø e 4ø
comma, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1ø a
9ø). - Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il
presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli
scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i
rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle
operazioni.
Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o
ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in
sostituzione, alternativamente, l'anziano e il pi— giovane tra
gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché‚
abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe
elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere
(9).
Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista
sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a)
dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni
gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli
scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce
agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori
iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di
ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda
stessa.
Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da
ciascuno scrutatore.
Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che
chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e,
dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul
bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda (9/a).
Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita
cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si
svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua
personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede
rimaste nel pacco.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può
allontanarsi dalla sala.
Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle
ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare
le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere
il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della
sezione, scioglie l'adunanza (9/b).
Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei
al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in
modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente,
coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e
gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso,
siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di
segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a
chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso,
applicandovi gli stessi mezzi precauzionali (9/b).
Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della
sala alla quale nessuno può avvicinarsi (9/b).
E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di
trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui
questa rimane chiusa (9/b).
(9) Comma così modificato dall'art. 16, L. 21 marzo
1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.
(9/a) Comma così inserito dall'art. 3, L. 25 maggio
1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).
(9/b) Gli attuali ultimi quattro commi così
sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto
dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27
maggio 1993, n. 122).
48. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5ø e seguenti,
Legge 18 maggio 1951, n. 328, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
art. 25, comma 10ø, 11ø e 12ø). - Alle ore sei del giorno
fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità
dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei
sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione
alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di
presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella
lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere
all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi
eccessivo affollamento nella sala (9/c).
Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei
seguenti documenti:
a) carta d'identità o altro documento di identificazione
munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione,
purché‚ la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del
giorno della elezione;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché‚ munita di
fotografia e convalidata da un Comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine
professionale, purché‚ munita di fotografia.
In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla
lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale,
saranno indicati gli estremi del documento.
In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei
membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne
attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta
colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua
responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare
un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la
sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che,
se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art.
95.
L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua
firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.
In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli
elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.
(9/c) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari
commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio
1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).
49. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 2). - Riconosciuta l'identità personale
dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato
elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da
conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o dalla
cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la
matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto
sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna
sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna,
accanto al nome dell'elettore. Questo può accertarsi che il
numero segnato sia uguale a quello della scheda.
L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la
scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata (e
anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 (10) abitanti). Il
presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il
bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello
scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea
tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato,
apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita
colonna della lista.
Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo
o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli
elettori che le hanno presentate non possono pi— votare. Tali
schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno
due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche
menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda,
non l'abbiano riconsegnata.
(10) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto
1964, n. 663, riportata al n. C/III.
50. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43). - Se l'espressione
del voto non É compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio
deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore,
invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto,
prendendone nota nel verbale.
51. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 27, comma 1ø, 2ø, 3ø, 4ø e 5ø). - La
votazione deve proseguire fino alle ore 22.
A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che
ancora si trovano nei locali del seggio:
1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede
votate e di quella contenente le schede autenticate da
consegnare agli elettori;
2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno
riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a
quelle da compiere nel giorno successivo;
3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le
indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché‚ la
propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi
altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 (10) abitanti possono apporre la
propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e
provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa
entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (10)
abitanti É consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi
all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane
chiusa.
Le operazioni previste nel comma precedente devono essere
eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di
ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si
prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle
proteste e delle decisioni prese.
La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del
presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le
urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2
del secondo comma del presente articolo producono la nullità
delle operazioni elettorali.
Dopo la firma del verbale l'adunanza É sciolta immediatamente.
(10) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto
1964, n. 663, riportata al n. C/III.
52. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6ø e 7ø). -
Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito
l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali
apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei
plichi, dichiara riaperta la votazione.
La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori
che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono
ammessi a votare.
53. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 28). - Decorsa l'ora prevista dall'articolo
precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo
delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il
presidente:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché‚ da
quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei
certificati elettorali.
Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono
essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due
scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei
tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque
elettore presente di apporre la propria firma sulla busta (11).
Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento
che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o
nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti
gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano
riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il
numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al
numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede,
nonché‚ quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal
Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse
al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato:
del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi
menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota
di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle
decisioni prese.
(11) Comma così modificato dall'art. 7, L. 8 marzo 1989,
n. 95, riportata alla voce Elezioni.
54. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46). - Il presidente,
udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria
sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino
intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.
Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati,
anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non
attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.
Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna
manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i
reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti
l'Ufficio ed allegati al verbale.
Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una
busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e
dal segretario.
Sezione II - Disposizioni particolari per la votazione nei
Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti
55. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 30). - [Ciascun elettore ha diritto di votare
per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti
sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero É
inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per
un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri
da eleggere aumentato alla unità superiore qualora detto numero
contenesse una parte frazionaria eccedente i cinquanta
centesimi.
Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita
copiativa un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi
prescelti.
Le schede sono valide anche quando non siano stati
contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri
pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì,
quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o
sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto
s'intende dato a tutti i candidati della lista.
L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno
di una lista, può cancellare uno o pi— nomi nella lista
prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla
concorrenza del numero dei consiglieri per il quale ha diritto
di votare] (11/a).
(11/a) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e
terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'art. 34, L.
25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.
Sezione III - Disposizioni particolari per la votazione nei
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (12) abitanti
56. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 1ø, e Legge 23
marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 1ø). - [Il voto di lista si
esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un
segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel
rettangolo che lo contiene] (11/a).
(12) Ora 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto
1964, n. 663, riportata al n. C/III.
(11/a) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e
terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'art. 34, L.
25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.
57. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2ø, 3ø, 4ø,
5ø, 8ø, 9ø, 10ø, 11ø, e 12ø e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art.
31, comma 2ø, 3ø, 4ø, 5ø, 6ø, 7ø, 8ø, 9ø, 10ø e 11ø). -
[L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per
candidati della lista da lui votata] (11/a).
[Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di
candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei
consiglieri da eleggere É fino a 60, non superiore a 5 per i
Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere É di 80]
(11/a).
[Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita
copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del
contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo
cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima.
In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi
sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine
con il quale il candidato preferito É contrassegnato nella
lista] (11/a).
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare
la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve
contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di
confusione fra pi— candidati.
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse
nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco
del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della
lista votata.
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni
altro candidato della stessa lista.
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una
lista diversa da quella votata.
Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma
ha scritto una o pi— preferenze per candidati compresi tutti
nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla
quale appartengono i preferiti.
Se l'elettore ha segnato pi— di un contrassegno di lista, ma
ha scritto una o pi— preferenze per candidati appartenenti ad
una soltanto di tali liste, il voto É attribuito alla lista cui
appartengono i candidati indicati.
Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il
Comune sono nulle.
(11/a) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e
terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'art. 34, L.
25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.
58. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 6ø, 7ø e 13ø,
e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 12ø, 13ø e 14ø). -
[L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo,
invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati
nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono
efficaci, purché‚ siano comprese nello spazio a fianco del
contrassegno votato.
Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma
ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a
fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista
alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle,
se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti
dell'attribuzione del voto di lista, a norma del comma
precedente] (12/a).
(12/a) L'art. 58 e il comma secondo dell'art. 59 sono
stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,
riportata al n. C/XVI.
Capo VI - Dello scrutinio e della popolazione
Sezione I - Disposizioni generali
59. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29). - Appena compiute
le operazioni previste dall'articolo 53, il presidente dà inizio
alle operazioni di scrutinio.
[Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere
ultimate entro le ore 14 del martedì] (12/a).
(12/a) L'art. 58 e il comma secondo dell'art. 59 sono
stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,
riportata al n. C/XVI.
60. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 33). - Ove sia stata ammessa e votata una
sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 (13)
abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato
un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei
votanti, purché‚ il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
Comune: nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti
si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché‚ essa
abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per
cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato
inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del Comune.
Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la
percentuale di cui al comma precedente, la elezione É nulla; É
parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a
10.000 (13) abitanti, qualora non sia risultata eletta pi— della
metà dei consiglieri assegnati.
(13) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto
1964, n. 663, riportata al n. C/III.
61. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51). Il Sindaco
pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di
scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
62. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52). Il Pretore invita
gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di
giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista
della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista
rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura
ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
Sezione II - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la
proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 10.000
(13) abitanti
63. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 34). - Per lo spoglio dei voti, uno degli
scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente
dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il
quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro
scrutatore.
Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed
uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti
che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle
schede.
Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda,
questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art.
54.
Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e
riscontra se corrisponde al numero dei votanti.
Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione
nell'ordine indicato.
Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi
constare dal processo verbale.
(13) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto
1964, n. 663, riportata al n. C/III.
64. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 36). - La validità dei voti contenuti nella
scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere
la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi
seguenti.
Sono nulli i voti contenuti in schede:
1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non
portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli
articoli 47 e 48;
2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in
modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere
il proprio voto;
3) [nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di
candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a
meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una
lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In
tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della
lista alla quale si riferisce il contrassegno votato] (13/a).
[I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in
una lista votata sul contrassegno si considerano come non
apposti] (13/a).
(13/a) Il n. 3 del comma 2 e il terzo comma dell'art.
64, nonché‚ l'art. 65 sono stati abrogati dall'art. 34,
L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.
65. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56). - [S'intendono
eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti
ottiene la preferenza] (13/a).
(13/a) Il n. 3 del comma 2 e il terzo comma dell'art.
64, nonché‚ l'art. 65 sono stati abrogati dall'art. 34,
L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.
66. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57). Compiuto lo
scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa
il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati
che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare
dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno
dei candidati.
Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio,
lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione
elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le
definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini
dell'art. 75.
Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato
in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i
membri dell'Ufficio.
Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta
immediatamente.
Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del
Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli
allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato
dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso
al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54,
ultimo comma, se il Comune ha pi— di una sezione elettorale,
l'invio É fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione,
che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il
compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.
67. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 37). - Il presidente dell'Ufficio della prima
sezione, quando il Comune ha pi— sezioni, nel giorno di martedì
successivo alla votazione, se possibile, o al pi— tardi alle ore
otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o
chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati
degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il
risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle
operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti,
salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini
dell'art. 75.
Il segretario della prima sezione É segretario dell'adunanza
dei presidenti e redige il relativo verbale.
Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza
della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.
Sezione III - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la
proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000
(14) abitanti
68. 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con
sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la
consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista
per la quale É dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali
É attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi
nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e
passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il
segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e
dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i
voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui
voto É stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale
furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene
alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione.
3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o
scatola, dopo spogliato il voto.
4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza
separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti
del seggio.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere
al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta
personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate
nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei
votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle
schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle
schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei
dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei
verbali.
7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve
essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54 (15).
(14) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto
1964, n. 663, riportata al n. C/III.
(15) Così sostituito dall'art. 15, L. 21 marzo 1990, n.
53, riportata alla voce Elezioni.
69. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 39). - La validità dei voti contenuti nella
scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere
la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al
comma seguente.
Sono nulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano
la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47
e 48;
2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in
modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere
il proprio voto.
70. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61). - Compiuto lo
scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica
nel verbale.
Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato
in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri
dell'Ufficio.
Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del
Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli
allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato
dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso
al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle
schede di cui all'art. 54, ultimo comma.
71. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62). - 1. L'Ufficio
centrale É presieduto dal presidente del tribunale o da altro
magistrato delegato dal presidente ed É composto di sei elettori
idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra
quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale
entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi.
2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le
funzioni di segretario dell'ufficio (16).
(16) Così sostituito dall'art. 10, L. 21 marzo 1990, n.
53, riportata alla voce Elezioni.
72. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 63 e 64, e Legge 23
marzo 1956, n. 136, art. 40). - Il presidente dell'Ufficio
centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se
possibile, o al pi— tardi la mattina del mercoledì, riunisce
l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne
modificare i risultati.
Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la
cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista É costituita dalla somma dei
voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del
Comune.
La cifra individuale di ciascun candidato É costituita dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
[Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna
lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1,
2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i
pi— alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà
tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente,
nelle cifre intere e decimali, il posto É attribuito alla lista
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di
quest'ultima, per sorteggio] (16/a).
[Se ad una lista spettano pi— posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre
liste, secondo l'ordine dei quozienti] (16/a).
[Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna
lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati
delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle
rispettive cifre individuali] (16/a).
(16/a) I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 72 e
l'art. 73 sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo
1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.
73. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65). - [Il presidente,
in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale,
proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha
diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di
cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato
le cifre individuali pi— elevate e, a parità di cifra, quelli
che precedono nell'ordine di lista, dopo aver interpellato gli
elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di
ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del
Consiglio comunale a norma dell'art. 75] (16/a).
(16/a) I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 72 e
l'art. 73 sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo
1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.
74. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66). - [Il segretario
della prima sezione funge da segretario dell'Ufficio centrale]
(17).
I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle
operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte
della sala riservata all'Ufficio.
L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti
relativi alle operazioni ad esso affidate.
Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi,
delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di
ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel
verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato
in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri
dell'Ufficio.
Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del
Comume, ed ogni elettore ha diritto di prenderne concoscenza.
L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli
allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma
del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito
rimesso al Prefetto, imsieme con i verbali di tutte le sezioni e
con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.
Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo
aperti dall'Ufficio centrale.
(17) Comma abrogato dall'art. 10, L. 21 marzo 1990, n.
53, riportata alla voce Elezioni.
Capo VII - Della convalida e delle surrogazioni.
Sezione I - Disposizioni generali.
75. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 41). - Nella seduta immediatamente successiva
alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorch‚ non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli
articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo
alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alle Sezioni II
e III del presente Capo (18).
Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta,
provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela.
(18) Vedi art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,
riportata al n. C/XII.
Sezione II - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei
Comuni con popolazione sino a 10.000 (19) abitanti.
76. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68). - Quando
l'elezione di colui che ebbe maggiori voti É nulla, gli si
sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.
(19) Ora 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto
1964, n. 663, riportata al n. C/III.
77. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69). - Quando in
alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se
il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla
elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in
esse la votazione.
In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno
che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente
della Corte d'appello.
78. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 16, ultimo comma). - Se l'elezione porta nel
Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto
quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti,
il pi— anziano.
In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione
degli esclusi a norma dell'art. 76.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni
deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e,
nell'altro, É surrogato a' termini dell'art. 76; in caso di
mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il
maggior numero di voti] (20).
(20) Abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n.
154, riportata al n. C/XII.
Sezione III - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (19) abitanti.
79. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71). - Quando in
alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se
il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui
risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o
ripetere in esse la votazione.
In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno
che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente
della Corte d'appello.
(19) Ora 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto
1964, n. 663, riportata al n. C/III.
80. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72). - Se l'elezione
porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16,
rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito
la cifra elettorale di lista pi— alta e, se trattasi di
candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la pi—
alta cifra individuale.
In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione
degli esclusi a norma dell'articolo seguente.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni,
deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e,
nell'altro, É surrogato a' termini dell'articolo seguente; in
caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha
riportato il maggior numero di voti] (20).
(20) Abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n.
154, riportata al n. C/XII.
81. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 42). - Il seggio che durante il quadriennio
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, É
attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto.
Capo VIII - Dei ricorsi.
82. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal
Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria dalla Giunta
provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio,
ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi
cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia
diretto interesse, davanti al Tribunale civile della
circoscrizione territoriale in cui É compreso il Comune
medesimo. La impugnativa É proposta con ricorso, che deve essere
depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data
finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data
della notificazione di essa, quando sia necessaria.
La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta
provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio
deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata
nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal
ricevimento, a cura del segretario comunale che ne É il
responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini
della impugnativa di cui al precedente comma, decorre
dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa
delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere
promossa anche dal prefetto.
Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di
discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla
nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto
di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di
chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della
comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di
cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi
alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella
Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso
e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria,
ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.
La parte contro la quale il ricorso É diretto, se intende
contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare
in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici
giorni dalla data della ricevuta notificazione.
Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere
osservati sotto pena di decadenza.
All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del
giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle
sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché‚ i
difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la
causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo É
letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.
Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi
istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per
tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice
relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via
di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente
disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura
civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla
metà.
La sentenza É depositata in Cancelleria entro dieci giorni
dalla data della decisione e immediatamente deve essere
trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perch‚
entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per
quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del
segretario comunale che ne É diretto responsabile (21).
(21) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 23
dicembre 1966, n. 1147.
82/2. Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale
possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello
territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal
procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso
l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con
ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della
Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della
sentenza, da parte di coloro per i quali É necessaria la
notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo
giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza
medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino
elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto
l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e
provvede alla nomina del consigliere relatore.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza,
deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti
interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione
del provvedimento presidenziale.
Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si
osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il
giudizio di primo grado (22).
(22) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147.
82/3. Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte
di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione,
dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la
Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione.
Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza
di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla
presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme
del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento
sono però ridotti alla metà.
La sentenza É immediatamente pubblicata (22).
(22) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147.
83. .....................................................(23).
(23) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 23
dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n.
49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n.
139), la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23
dicembre 1966, n. 1147.
83/2 ....................................................(24).
(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27
maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/3 ....................................................(24).
(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27
maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/4 ....................................................(24).
(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27
maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/5 ....................................................(24).
(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27
maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/6 ....................................................(24).
(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27
maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/7 ....................................................(24).
(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27
maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/8 ....................................................(24).
(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27
maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/9 ....................................................(24).
(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27
maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/10 ...................................................(24).
(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27
maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/11. Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione
dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque
altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa
davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso
che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di
giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente,
con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di
discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina
del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di
chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro
dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale (24/a).
Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente
dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del
ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione,
insieme con gli atti e documenti del giudizio.
La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le
proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta
notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono
essere osservati sotto pena di decadenza.
All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del
componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti,
nonché‚ i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui
parte dispositiva É letta immediatamente all'udienza pubblica
dal presidente.
Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la
sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova
udienza di discussione.
La decisione É depositata in segreteria entro dieci giorni
dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia,
a cura del segretario della sezione, al sindaco, perch‚
provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per
quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a
mezzo del segretario comunale che ne É diretto responsabile.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla
disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel
titolo II del testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n.
1058, modificato con L. 8 febbraio 1925, n. 88, nonché‚ quelle
contenute nel R.D. 17 agosto 1907, n. 643, e nel R.D. 17 agosto
1907, n. 644 (24/b).
(24/a) La Corte costituzionale, con sentenza, 2-7 maggio
1996, n. 144 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente
comma, nella parte in cui fa decorrere il termine di
dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente
al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla
data di tale provvedimento anzich‚ dalla data di
comunicazione di esso.
(24/b) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre
1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del
9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
83/12. Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione
per il contenzioso elettorale, É ammesso ricorso, anche per il
merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20
decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei
confronti dei quali É necessaria la notificazione, ed entro lo
stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione
della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo
pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto
interessato.
Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di
discussione.
Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura
relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i
termini sono però ridotti alla metà (24/b).
(24/b) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre
1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del
9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.
1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,
riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto
della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il
testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono
norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.
84. Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il
contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di
cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato
delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente
proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.
Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente
comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione,
senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere
data al prefetto.
L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta
sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello (25).
(25) Così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1966,
n. 1147.
85. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, n. 44). - Nel caso in cui
sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni,
il Prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di
un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la
decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non
sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando
il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.
Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui
la decisione di annullamento É divenuta definitiva.
Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver
luogo per mancanza di candidature o perch‚ si É verificata la
ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le
elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le
condizioni previste dall'art. 60.
Capo IX - Delle disposizioni penali.
86. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77). - Chiunque, per
ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una
dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto
elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque
utilità ad uno o pi— elettori, o, per accordo con essi, ad altre
persone, É punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (26) anche quando
l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di
indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di
soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto
pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare
la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha
ricevuto denaro o altra utilità.
(26) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,
della legge da ultimo citata.
87. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78). - Chiunque usa
violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per
costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o
ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui
riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con
qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli
elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in
favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o
dal voto, É punito con la pena della reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000
(26).
La pena É aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre
anni - se la violenza, la minaccia o la pressione É fatta con
armi, o da persona travisata, o da pi— persone riunite, o con
scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di
persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
Se la violenza o la minaccia É fatta da pi— di cinque persone,
riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di
esse, ovvero da pi— di dieci persone, pur senza uso di armi, la
pena É della reclusione da tre a quindici anni e della multa
fino a lire 10.000.000 (27).
(26) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,
della legge da ultimo citata.
(27) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 34, primo comma,
lettera o), della legge da ultimo citata.
87-bis. Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione
della candidatura espone fatti non conformi al vero É punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni (28).
(28) Aggiunto dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16,
(Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
88. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79). - Il pubblico
ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di
un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto,
chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o
militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio
di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una
dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i
suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di
determinate liste o di determinati candidati o ad indurli
all'astensione, É punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (29).
(29) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,
della legge da ultimo citata.
89. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82). - Salve le maggiori
pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i
quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di
scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino
di assumerlo o non si trovino presenti all'atto
dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire
400.000 a 1.000.000 (30). Nella stessa sanzione incorrono i
membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si
allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Per i reati previsti dal presente articolo si procede con
giudizio direttissimo.
(30) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 34, primo comma,
lettera o), della legge da ultimo citata.
90. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83). - Chiunque, con
minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento
delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del
diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della
votazione, É punito con la reclusione da due a cinque anni e con
la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (29).
Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in
tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti
dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali, o
altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o
distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque
fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito,
É punito con la stessa pena, ancorch‚ non abbia concorso nella
consumazione del fatto.
Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'Ufficio
elettorale, la pena della reclusione É da due ad otto anni e
quella della multa non inferiore a lire 2.000.000 (31).
Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo,
arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale
con giudizio direttissimo.
(29) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,
della legge da ultimo citata.
(31) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. Per effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità
della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000.
La sanzione É esclusa dalla depenalizzazione in virt—
dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre
1981, n. 689.
91. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84). - Chiunque
s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella
dell'Ufficio centrale, ancorch‚ sia elettore o membro
dell'Ufficio, É tratto immediatamente in arresto ed É punito con
la reclusione da un mese ad un anno. L'arma É confiscata.
Si procede con giudizio direttissimo.
92. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85). - Chiunque, senza
averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce
nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, É
punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
400.000 (32).
Con la stessa pena É punito chi, nelle sale anzidette, con
segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti,
cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non
obbedisca.
(32) La misura dell'ammenda É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,
della legge da ultimo citata.
93. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86). - Chiunque, essendo
privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o
assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di
presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una
sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive pi— di una
dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in
pi— sezioni elettorali, É punito con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (32).
(32) La misura dell'ammenda É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,
della legge da ultimo citata.
94. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87). - Chi, nel corso
delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva
del verbale, enuncia fraudolentemente come designati
contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati
nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore
che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati
diversi da quelli indicatigli, É punito con la reclusione da uno
a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000
(33).
(33) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,
della legge da ultimo citata.
95. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88). - Chiunque concorre
all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla
esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore
non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella
votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un
certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000
(33).
Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono
all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000
(33).
(33) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,
della legge da ultimo citata.
96. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89). - Chiunque,
appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni
contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle
operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne
altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito
delle votazioni, É punito con la reclusione da tre a sette anni
e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (33).
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene
alle disposizioni degli articoli 63 e 68 É punito con la
reclusione da tre a sei mesi (34).
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la
trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed
urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, É
punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da
lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (33). In tali casi il colpevole
sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con
giudizio direttissimo.
Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di
inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami
di elettori, É punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa fino a lire 4.000.000 (35).
I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il
regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a
lire 4.000.000 (35).
(33) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. La sanzione É esclusa dalla
depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,
della legge da ultimo citata.
(34) Comma così inserito dall'art. 17, L. 21 marzo 1990,
n. 53, riportata alla voce Elezioni.
(35) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. Per effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità
della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000.
La sanzione É esclusa dalla depenalizzazione in virt—
dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre
1981, n. 689.
97. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90). - Chiunque, al fine
di votare senza averne diritto o di votare pi— di una volta, fa
indebito uso del certificato elettorale, É punito con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire
4.000.000 (35).
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto
elettorale, fa incetta di certificati elettorali, É punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire
4.000.000 (35).
(35) La misura della multa É stata così elevata
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla
voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento
delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24
novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. Per effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità
della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000.
La sanzione É esclusa dalla depenalizzazione in virt—
dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre
1981, n. 689.
98. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91). - Il presidente
dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal
certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore
per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca,
É punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
99. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 45). - L'elettore che non riconsegna la
scheda o la matita É punito con la sanzione amministrativa da
lire 200.000 a lire 600.000.
Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente
che non distacca l'appendice della scheda (36).
(36) La sanzione originaria dell'ammenda É stata
sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della
sanzione É stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio
1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in
materia penale (Aumento delle), nonché‚ dall'art. 114,
primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689,
in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa
legge. La scheda non É pi— fornita dell'appendice,
pertanto la sanzione amministrativa prevista per tale
violazione (in origine ®ammendaŻ) É ormai superata.
100. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93). - Qualunque
elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte
civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente
testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale
ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione É interrotto
da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo
dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un
tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito
per la prescrizione.
101. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94). - Ordinata
un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale
amministrativa, chi ne É incaricato ha diritto di citare
testimoni.
Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono
applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa
testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di
deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il
codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione
della verità, od il rifiuto, su materia punibile.
102. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95). - Le condanne per
reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della
reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto
elettorale e da tutti i pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal
diritto elettorale e di eleggibilità É pronunziata per un tempo
non minore di cinque n‚ maggiore di dieci anni.
Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della
sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene
stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati pi—
gravi non previsti dal presente testo unico.
Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli
articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487
del Codice di procedura penale, relative alla sospensione
condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale (37).
(37) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio
1980, n. 121 (Gazz. Uff. 30 luglio 1980, n. 208) ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo
comma del presente art. 102.
103. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96). - Le disposizioni
del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla
elezione del Sindaco.
(Si omettono i modelli delle schede)