D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).

Testo unico delle leggi per la composizione e

la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

 

 

E' approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione

e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,

composto di 103 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle Amministrazioni comunali

 

Artt.

 

TITOLO I - Organi dell'Amministrazione comunale. . 1 - 10

 

TITOLO II - Elezione dei Consigli comunali:

Capo I - Norme generali . . . . . . . . . . . . 11 - 12

Capo II - Dell'elettorato attivo . . . . . . . . 13

Capo III - Dell'eleggibilità . . . . . . . . . . . 14 - 17

Capo IV - Del procedimento elettorale preparato-

rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 36

Capo V - Della votazione . . . . . . . . . . . . 37 - 58

Capo VI - Dello scrutinio e della proclamazione . 59 - 74

Capo VII - Della convalida e delle surrogazioni . 75 - 81

Capo VIII - Dei ricorsi . . . . . . .. . . . . . . 82 - 85

Capo IX - Delle disposizioni penali . . . . . . . 86 - 103

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152,

S.O.

 

TITOLO I

Organi dell'Amministrazione comunale

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1). - Ogni Comune ha un

Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

 

 

2. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2). - [Il Consiglio

comunale e composto:

di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000

abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000

abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000

abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000

abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano

capoluoghi di Provincia;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000

abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000

abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non

raggiunga quello fissato] (1/a).

La popolazione É determinata in base ai risultati dell'ultimo

censimento ufficiale.

 

(1/a) Il primo comma dell'art. 2 e l'art. 4 sono stati

abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,

riportata al n. C/XVI.

 

3. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956,

n. 136, art. 1). - La Giunta municipale si compone del Sindaco,

che la presiede, e di:

quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei

Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con

popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione

superiore ai 100.000 abitanti;

sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore

ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore,

siano capoluoghi di Provincia;

quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione

superiore ai 3.000 abitanti;

e due assessori effettivi negli altri.

Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli

assessori supplenti É di due.

 

 

4. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 4). - [La Giunta

municipale É eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a

maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive

nessuno dei candidati ha riportato maggioranza assoluta di voti,

il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno

riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

L'elezione della Giunta municipale É fatta dal Consiglio

comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco]

(1/a).

 

(1/a) Il primo comma dell'art. 2 e l'art. 4 sono stati

abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,

riportata al n. C/XVI.

 

5. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5, e Legge 22 marzo 1952,

n. 173). - [Il Sindaco É eletto dal Consiglio comunale nel suo

seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di

successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima

sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta

una convocazione straordinaria.

L'elezione del Sindaco non É valida se non É fatta con

l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a

maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la

maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di

ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella

seconda votazione, maggior numero di voti, ed É proclamato

Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei

voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun

candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta,

l'elezione É rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il

termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova

votazione, purché‚ sia presente la metà pi— uno dei consiglieri

in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti,

si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio,

ed É proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di

voti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, É

presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale É in

funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco É,

a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto

giorni dalla sua data.

Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del

Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di

ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla

comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono

ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del

Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di

Stato] (1/b).

 

(1/b) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,

riportata al n. C/XVI.

 

6. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6). - Non può essere

nominato Sindaco:

chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere

comunale previsti dalla legge;

chi non ha reso conto di una precedente gestione ovvero

risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di assessore provinciale;

chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino

al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il

posto di segretario comunale, di esattore, collettore o

tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi

comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità

di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena

restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi

fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della

reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a'

termini di legge.

 

 

7. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7). - Al Sindaco e agli

assessori può essere corrisposta una indennità mensile di

carica, a norma di legge (2).

 

(2) Vedi la L. 11 marzo 1958, n. 208, riportata al n.

A/VIII.

 

8. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 2). - I Consigli comunali si rinnovano ogni

quattro anni (2/a).

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46ø giorno

antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione,

che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica

successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della

elezione.

Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale,

si sia verificata una variazione di almeno un quarto della

popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra

causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle

operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947,

n. 1058 (3), oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla

lettera b).

E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n.

148.

Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla

nomina dei successori.

 

(2/a) Vedi, ora, l'art. 2, L. 10 agosto 1964, n. 663,

riportata al n. C/III, che ha portato a 5 anni la durata

dei consigli comunali e provinciali.

(3) Recante norme sulla tenuta delle liste elettorali e

riportato alla voce Elezioni.

 

9. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9). - La qualità di

consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli

impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità

contemplate dalla legge.

 

 

9-bis. La decadenza dalla qualità di consigliere per

impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla

legge, É pronunciata dal Consiglio comunale in sede

amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino

elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale É

ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per

territorio.

La decadenza della qualità di consigliere può essere altresì

promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del

comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al

Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere

ovvero ai consiglieri interessati, nonchéé‚ al sindaco quale

presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i

termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni

ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere

comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza

dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai

procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla

qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica

stessa prevista dall'articolo 6 (3/a).

 

(3/a) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 23 dicembre

1966, n. 1147.

 

10. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10). - Le attribuzioni

ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte

municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge

comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n.

148, e dalle modifiche contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n.

2839, in quanto applicabili.

Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano

al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio

1915, n. 148.

 

TITOLO II

Elezione dei Consigli comunali

 

 

Capo I - Norme generali

 

11. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 3). - [Nei Comuni con popolazione sino a

10.000 (3/b) abitanti la elezione dei consiglieri comunali si

effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla

elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa nei Comuni

divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della

maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il

numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della

popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri

delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a

scrutinio separato.

La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non

oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del

Consiglio.

Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio

prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere

presentata entro trenta giorni dal fatto che ha dato causa alla

rinnovazione.

Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di

scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio

ha perduto la metà dei propri membri.

Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere

presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del

relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa É

pubblicata nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la

Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata

con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca

del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca d'ufficio]

(3/c).

 

(3/b) Ora, fino a 5000 abitanti in forza della L. 10

agosto 1964, n. 663, riportata al n. C/III.

(3/c) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,

riportata al n. C/XVI.

 

12. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 4). - [Nei comuni con popolazione superiore

ai 10.000 (3/b) abitanti, la elezione dei consiglieri comunali É

fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla

elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione É esclusa] (3/c).

(3/b) Ora, fino a 5000 abitanti in forza della L. 10

agosto 1964, n. 663, riportata al n. C/III.

(3/c) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,

riportata al n. C/XVI.

 

Capo II - Dell'elettorato attivo

 

13. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13). - Sono elettori i

cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a'

termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (3/d), e successive

modificazioni.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la

compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di

riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta

legge.

(3/d) Vedi nota 3 all'art. 8.

 

Capo III - Dell'eleggibilità

 

14. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 5). - [Sono eleggibili a consiglieri comunali

gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchéé‚

sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di

studio, può essere data da una dichiarazione scritta e

sottoscritta dell'interessato, con l'indicazione del luogo e

della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del

Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del

Pretore, o del giudice conciliatore con l'assistenza di due

testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve

essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione

dell'elezione] (3/e).

 

(3/e) L'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,

riportata al n. C/XII, ha abrogato gli artt. 14, 15, 16,

17, 78 e 80 della presente legge.

 

15. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 6). - [Non sono eleggibili a consiglieri

comunali:

1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno

giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno

ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle

collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul

Comune e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o

da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o

sottoposti a vigilanza del Comune stesso nonchéé‚ gli

amministratori di tali enti, istituti o aziende (3/f) (4);

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non

ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune (4/a) (4/b)

(4/c);

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno

parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed

appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese

aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal

medesimo (4/a);

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua

vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in

via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso

il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che,

avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e

tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di

cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sulle imposte

dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (4/a);

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di

pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro

giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5) e 6), non si

applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con

l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra

la carica di Sindaco o di assessore É sospeso fino all'esito del

giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo

di pregiudizio per l'ente. La sospensione É pronunziata dalla

Sezione per il contenzioso elettorale (4/d).

Contro il relativo provvedimento É ammesso ricorso anche per

il merito, al Consiglio di Stato.

Sul ricorso il presidente fissa in via d'urgenza la udienza di

discussione (4/d).

Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario

giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini

sono però ridotti alla metà] (4/d) (4/e).

 

(3/f) Con sentenza 20-26 marzo 1969, n. 46 (Gazz. Uff. 2

aprile 1969, n. 85), la Corte costituzionale ha

dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, in

relazione agli artt. 10 e 14, R.D. 3 marzo 1934, n. 383,

testo unico della legge comunale e provinciale,

limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di

ineleggibilità nel n. 3 dell'art. 15 di coloro che,

all'atto dell'accettazione della candidatura, abbiano

presentato le dimissioni astenendosi successivamente da

ogni attività inerente all'ufficio. Successivamente, la

stessa Corte, con sentenza 21-28 maggio 1975, n. 129

(Gazz. Uff. 4 giugno 1975, n. 145), ha dichiarato

l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, limitatamente alla

parte in cui considera ineleggibili gli amministratori

di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o

sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati

dalla carica o si siano dimessi prima della convalida

dell'elezione.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio

1977, n. 45 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha

dichiarato: l'illegittimità dell'art. 5, n. 3, del testo

unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali

della Regione siciliana, approvato con decreto del

presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3,

limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili

coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti,

istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o

sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto

venir meno questa situazione prima della convalida della

elezione; l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, del testo

unico delle leggi per la composizione e la elezione

degli organi delle amministrazioni comunali approvato

con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla

parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono

uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende

dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del

Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione

prima della convalida della elezione; l'illegittimità

dell'art. 15, n. 6, del testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle

amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio

1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera

ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il

Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della

convalida della elezione.

(4/a) Numero così sostituito dal primo comma

dell'articolo unico, L. 22 maggio 1971, n. 280 (Gazz.

Uff. 29 maggio 1971, n. 135). Il secondo comma dello

stesso articolo unico ha così disposto:

<<La causa di ineleggibilità di cui al precedente

comma, già prevista dal n. 9 dell'art. 15 del T.U. 16

maggio 1960, n. 570, nonchéé‚ le cause di ineleggibilità

di cui ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo, non

possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino

in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla

volontà dell'interessato, siano da questi rimosse

successivamente alla elezione>>. Successivamente l'art.

10, n. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154, riportata al n.

C/XII, ha abrogato la citata L. n. 280 del 1971.

(4/b) La Corte costituzionale, con sentenza 23-29 marzo

1972, n. 58 (Gazz. Uff. 5 aprile 1972, n. 90), ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 6

dell'art. 15, nella parte relativa alle liti tributarie.

(4/c) Vedi nota 4 che precede.

(4/d) Il terzo periodo dell'ultimo comma originario del

presente articolo É stato così sostituito dall'art. 6,

L. 23 dicembre 1966, n. 1147, riportata al n. C/V. Detto

art. 6, peraltro, É stato abrogato dall'art. 10, n. 4,

L. 23 aprile 1981, n. 154, riportata al n. C/XII.

(4/e) L'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,

riportata al n. C/XII, ha abrogato gli artt. 14, 15, 16,

17, 78 e 80 della presente legge.

 

16. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16). - Non possono

contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli

ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado,

l'adottante o l'adottato, l'affiliante e l'affiliato] (4/e).

 

(4/e) L'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,

riportata al n. C/XII, ha abrogato gli artt. 14, 15, 16,

17, 78 e 80 della presente legge.

 

17. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17). I membri della

Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di

nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia] (4/e).

(4/e) L'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,

riportata al n. C/XII, ha abrogato gli artt. 14, 15, 16,

17, 78 e 80 della presente legge.

 

Capo IV - Del procedimento elettorale preparatorio

 

 

Sezione I - Disposizioni generali

 

18. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 7). - Il Prefetto, d'intesa col Presidente

della Corte d'appello fissa la data dell'elezione per ciascun

Comune e la partecipa al Sindaco, il quale con manifesto da

pubblicarsi quaranta giorni prima di tale data, ne dà avviso

agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione

(4/f).

Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della

Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno

antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un

esemplare delle liste di sezione.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa

farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di

convocazione dei comizi, il Prefetto può disporne il rinvio con

proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni,

fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle

operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute

rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento

del seggio.

La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il

Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza

degli elettori con manifesto del Sindaco.

 

(4/f) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 febbraio

1995, n. 43, riportata alla voce Regioni.

 

19. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19). - Entro il quinto

giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il Sindaco

deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun

elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale

l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e

l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura

del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio

del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del

certificato É constatata mediante ricevuta dell'elettore o di

persona della sua famiglia o addetto al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non

voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua

dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati

vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del

Comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono

personalmente e contro annotazione in apposito registro ritirare

i certificati d'iscrizione nella lista, qualora non li abbiano

ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile,

l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno

antecedente o nel giorno stesso dell'elezione e contro

annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal Sindaco

un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale

deve dichiararsi che É un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'Ufficio comunale resta aperto

quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno

stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

 

 

20. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 8). - In ciascuna sezione É costituito un

Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro

scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le

funzioni di vice presidente e di segretario (4/g).

Il presidente É designato dal Presidente della Corte di

appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati

e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il

loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra

gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e

vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del

Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di

cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei

magistrati, non implica ordine di precedenza per la

designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto

al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia

e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle

persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio

elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in

condizioni tali da non consentire la surrogazione normale,

assume la presidenza il Sindaco o un delegato.

 

(4/g) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo

1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.

 

21. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, artt. 9 e 10). - [Fra il quindicesimo e l'ottavo

giorno precedente le elezioni, in pubblica adunanza,

preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo

pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede

alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi

del Comune che sono idonei alle funzioni di scrutatore, purché‚

abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe

elementare. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità ciascun

membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano

eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A

parità di voti É proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla

nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario

comunale.

Ai nominati il Sindaco o il Commissario notifica nel pi— breve

termine, e al pi— tardi non oltre il sesto giorno precedente le

elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario

o di messo comunale] (4/h).

 

(4/h) Abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95,

riportata alla voce Elezioni.

 

22. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22) ............(4/h).

 

(4/h) Abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95,

riportata alla voce Elezioni.

 

23. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10). Sono esclusi dalle

funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di

scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il

settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e

telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici

condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti

o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali

comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la

votazione.

 

 

24. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 11). - L'ufficio di presidente, di scrutatore

e di segretario É obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio

coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa

le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto

di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro

funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si

procede con giudizio direttissimo.

 

 

25. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24). - Tre membri

almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente,

devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni

elettorali.

 

 

26. ....................................................(4/i).

 

(4/i) Abrogato dall'art. 1, L. 22 maggio 1970, n. 312,

riportata alla voce Elezioni.

 

27. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26 e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 12). - Il Sindaco provvede affinché, nel

giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del

seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla

Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista

stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal

segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;

3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati,

delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio

elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della

votazione a norma dell'art. 37;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;

5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso

sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro

esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la

votazione (4/l).

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono

fornite a cura del ministero dell'interno con le caratteristiche

essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B per i

Comuni con popolazione fino a 10.000 (5) abitanti - e C e D per

i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (5) abitanti -

allegate al presente testo unico, vistate dal Ministro

dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici

elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti

sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni

depositati ai sensi degli articoli 28 e 32 (5/a).

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni

politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

(4/l) Numero così sostituito dall'art. 9, L. 13 marzo

1980, n. 70, riportata alla voce Elezioni.

(5) Ora, fino a 5.000 abitanti in forza della L. 10

agosto 1964, n. 663, riportata al n. C/III.

(5/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 15 ottobre 1993,

n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in

vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

 

Sezione II - La presentazione delle candidature nei Comuni con

popolazione sino a 10.000 abitanti

 

28. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 15). - [Le candidature debbono essere

raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non

inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei

consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da

comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore

a 50 É arrotondato all'unità superiore] (5/b).

[Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune,

da almeno 50 elettori nei Comuni con pi— di 5000 abitanti, 30

nei Comuni con pi— di 2000 abitanti e 10 nei minori. Il numero

dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre

anzidette] (5/b) (5/c).

La popolazione del Comune É determinata in base ai risultati

dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste

del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi

moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome,

data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchéé‚ il nome,

cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le

firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui

all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (5/d). I

presentatori che non sappiano o non siano in grado di

sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro

dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni,

innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro

impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione É

redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere pi— di una

dichiarazione di presentazione di lista.

[Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo

e data di nascita] (5/e).

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di

accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un

notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. La

dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere

l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna

delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19

marzo 1990, n. 55 (5/f).

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato

di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della

Repubblica.

E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista,

anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice

esemplare.

Nessuno può accettare la candidatura in pi— di una lista nello

stesso Comune (5/g).

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla

segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore

12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione

(5/h).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente,

rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando

il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli,

entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale

mandamentale.

 

(5/b) I commi primo e secondo dell'art. 28 e l'art. 29

sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n.

81, riportata al n. C/XVI.

(5/c) Vedi, ora, l'art. 10, L. 24 aprile 1975, n. 130,

riportata alla voce Elezioni, nonché‚ l'art. 12, L. 21

marzo 1990, n. 53, riportata alla stessa voce.

(5/d) Periodo così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto

1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(5/e) Comma abrogato dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n.

271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(5/f) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992,

n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in

vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

(5/g) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 23 aprile

1981, n. 154, riportata al n. C/XII.

(5/h) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto

1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

29. ....................................................(5/b).

 

(5/b) I commi primo e secondo dell'art. 28 e l'art. 29

sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n.

81, riportata al n. C/XVI.

 

30. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 17). - La Commissione elettorale

mandamentale, entro il giorno successivo a quello della

presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero

prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che

si possano facilmente confondere con quelli presentati in

precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o

raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi

caratterizzanti di simboli che, per essere usati

tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono

trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna

un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo

contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti

immagini o soggetti di natura religiosa (5/i);

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene

accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal

comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i

quali manca ovvero É incompleta la dichiarazione di accettazione

di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di

iscrizione nelle liste elettorali (5/l);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste

presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei

due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti

dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati

di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il

termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la

commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto

(5/m);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati

inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un

numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando

gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista

ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei

delegati di lista appositamente convocati (5/n).

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di

ricusazione di lista o di esclusione di candidato (5/m).

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di

presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28

deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed

uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste

dal presente articolo (5/o).

 

(5/i) Lettera così sostituita dall'art. 12, L. 24 aprile

1975, n. 130, riportata alla voce Elezioni.

(5/l) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 18 gennaio

1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata

in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

(5/m) Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 15 ottobre 1993,

n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in

vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

(5/n) Lettera aggiunta dall'art. 13, L. 21 marzo 1990,

n. 53, riportata alla voce Elezioni.

(5/o) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n.

53, riportata alla voce Elezioni.

 

31. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29). - Le decisioni di

cui all'articolo precedente devono essere immediatamente

comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le

liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione

all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi

entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto

per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno

elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (5/p).

(5/p) Comma così modificato dall'art. 13, L. 21 marzo

1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.

 

Sezione III - La presentazione delle candidature nei Comuni con

popolazione superiore ai 10.000 abitanti (6)

 

32. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 18). - [La lista dei candidati per ogni

Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni

con pi— di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con pi— di 100 mila

abitanti, 200 nei Comuni con pi— di 40.000 abitanti, 100 negli

altri] (6/a) (6/b).

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà

le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune É determinata in base ai risultati

dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste

del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi

moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome,

data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché‚ il nome,

cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le

firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui

all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (6/c). Per i

presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le

disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

Ciascun elettore non può sottoscrivere pi— di una

dichiarazione di presentazione di lista.

[Nessuna lista può comprendere un numero di candidati

superiore a quello dei consiglieri da eleggere, n‚ inferiore a

un terzo] (6/b).

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo

e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una

numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in pi— di una lista di uno stesso

Comune (6/d).

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice

esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della

candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non

essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1

dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (6/e);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di

qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di

designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e

presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte

per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei

modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla

segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore

12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione

(6/f).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente,

rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando

il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli

entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale

competente per territorio.

 

(6) Ora 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964,

n. 663, riportata al n. C/III.

(6/a) Vedi, ora, l'art. 10, L. 24 aprile 1975, n. 130,

nonché‚ l'art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportate

alla voce Elezioni.

(6/b) I commi primo e sesto sono stati abrogati

dall'art. 34,L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n.

C/XVI.

(6/c) Periodo così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto

1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(6/d) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 23 aprile

1981, n. 154, riportata al n. C/XII.

(6/e) Numero così sostituito dall'art. 2, L. 18 gennaio

1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(6/f) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto

1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

33. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 30). - La Commissione elettorale

mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per

la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero

richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano

facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con

quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti

politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti

di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti

presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti

di natura religiosa (7);

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei

quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni

previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55,

o per i quali manca ovvero É incompleta la dichiarazione di

accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o

manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (7/a);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste

presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei

due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei

consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di

lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le

ventiquattro ore successive (7/b);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati

inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un

numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando

gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista

ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei

delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma

dell'articolo 32, appositamente convocati (7/c).

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro

la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e

delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la

data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i

delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi

documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella

stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia

provveduto a ripristinare il rapporto percentuale (7/d).

 

(7) Lettera così sostituita dall'art. 13, L. 24 aprile

1975, n. 130, riportata alla voce Elezioni.

(7/a) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 18 gennaio

1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata

in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

(7/b) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 15 ottobre 1993,

n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245).

(7/c) Lettera aggiunta dall'art. 13, L. 21 marzo 1990,

n. 53, riportata alla voce Elezioni.

(7/d) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 15 ottobre

1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245). Per

una modifica temporanea del presente comma, vedi l'art.

1, D.L. 16 marzo 1995, n. 72, riportato al n. C/XIX.

 

34. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 21). - Le decisioni di cui all'articolo

precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco

per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di

cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed

in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo

giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto

per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno

riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (7/e).

 

(7/e) Comma così modificato dall'art. 13, L. 21 marzo

1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.

 

35. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 22). - La Commissione elettorale

mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette

al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione

elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati

nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i

due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso

l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì

precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà

curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali,

ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio

oppure la mattina stessa della elezione, purchéé‚ prima

dell'inizio della votazione.

 

Sezione IV - Sospensione delle elezioni per insufficienza di

candidature

 

36. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 14). - [Qualora il

numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate

ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei

consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.

In tal caso, il presidente della Commissione elettorale

mandamentale ne dà immediata notizia al Prefetto al quale,

inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il Prefetto

dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle

elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del Sindaco,

entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale

mandamentale.

Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà

stabilito dal Prefetto con le modalità di cui all'art. 18] (8).

(8) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,

riportata al n. C/XVI.

 

Capo V - Della votazione

Sezione I - Disposizioni generali

 

37. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35). - La sala

dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere

aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato

per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un

solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli

elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per

il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli

elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le

urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in

maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo

dell'Ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri

la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente

alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere

chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione

dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti

con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi

caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali

previste dal presente testo unico.

 

 

38. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36). - Non possono

essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che

presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva

di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

 

 

39. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37). - Salvo il

disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di

votare chi non É iscritto nella lista degli elettori della

sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala

dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può

essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino

muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari

che essi sono elettori del Comune.

 

 

40. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38). - Il presidente,

gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti

delle liste dei candidati, nonché‚ gli ufficiali ed agenti della

Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa

esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali

del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro

ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura

del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi É presa

nota nel verbale.

 

 

41. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 23). - Il voto É dato dall'elettore

presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o

da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto

elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o,

in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente

scelto come accompagnatore, purchéé‚ l'uno o l'altro sia iscritto

nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore

per pi— di un invalido. Sul suo certificato elettorale É fatta

apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha

assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori

il certificato elettorale, per constatare se hanno già in

precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore

accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita

interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo

accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel

verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo

specifico di questa assistenza nella votazione, il nome

dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato

l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito É allegato al

verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai

funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità

sanitaria locale; i designati non possono essere candidati n‚

parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica

impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di

altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati

immediatamente e gratuitamente, nonché‚ in esenzione da qualsiasi

diritto od applicazione di marche (8/a).

 

(8/a) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto

19981, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

42. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis). - I

degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel

luogo di ricovero, purché‚ siano elettori del Comune o della

Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale

e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre

il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco

del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una

dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel

luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare

il numero della sezione alla quale l'elettore É assegnato e il

suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione,

risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce

l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura,

comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed É

inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore

amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi,

distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine

previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il

quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a

prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per

telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli

elenchi previsti dalla lettera a).

 

 

43. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter). - Negli

ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti É istituita

per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in

cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni

ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della

votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni

ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di

revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del

personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio

comunale e di quello provinciale il presidente prende nota,

sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle

due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non

possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la

votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo

seguente.

 

 

44. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater). -

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della

sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa,

all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione

sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno

esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei

luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio,

designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei

rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati

designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei

ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina

mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e

segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità

di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista

aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in

un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e

provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla

sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate

alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello

degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

 

 

45. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies). -

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se

non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale,

anche dell'attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma

dell'art. 42, che, a cura del presidente del seggio, É ritirata

ed allegata al talloncino di controllo del certificato

elettorale.

 

 

46. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40). - Il presidente

della sezione É incaricato dalla polizia dell'adunanza ed a tale

effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e

della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che

disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali

o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare

nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota

o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia

giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente,

entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per

notificare al presidente proteste o reclami relativi alle

operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre

scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e

resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le

operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad

ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare

preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in

cui É sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle

strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere

turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il

presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata,

disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla

sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano

artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono

all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle

cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a

votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori

presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52

riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

 

 

47. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1ø, 2ø, 3ø e 4ø

comma, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1ø a

9ø). - Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il

presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli

scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore

a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i

rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle

operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o

ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in

sostituzione, alternativamente, l'anziano e il pi— giovane tra

gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché‚

abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe

elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere

(9).

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista

sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a)

dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni

gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli

scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce

agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori

iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di

ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda

stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da

ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che

chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e,

dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul

bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda (9/a).

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita

cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si

svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua

personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede

rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può

allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle

ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare

le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere

il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della

sezione, scioglie l'adunanza (9/b).

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei

al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in

modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente,

coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e

gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso,

siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di

segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a

chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso,

applicandovi gli stessi mezzi precauzionali (9/b).

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della

sala alla quale nessuno può avvicinarsi (9/b).

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di

trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui

questa rimane chiusa (9/b).

 

(9) Comma così modificato dall'art. 16, L. 21 marzo

1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.

(9/a) Comma così inserito dall'art. 3, L. 25 maggio

1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

(9/b) Gli attuali ultimi quattro commi così

sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto

dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27

maggio 1993, n. 122).

 

48. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5ø e seguenti,

Legge 18 maggio 1951, n. 328, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,

art. 25, comma 10ø, 11ø e 12ø). - Alle ore sei del giorno

fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità

dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei

sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione

alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di

presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella

lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere

all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi

eccessivo affollamento nella sala (9/c).

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei

seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione

munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione,

purché‚ la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del

giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione

nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché‚ munita di

fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine

professionale, purché‚ munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla

lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale,

saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei

membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne

attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta

colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua

responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare

un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la

sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che,

se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art.

95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua

firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli

elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

 

(9/c) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari

commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio

1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

 

49. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 2). - Riconosciuta l'identità personale

dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato

elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da

conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o dalla

cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la

matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto

sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna

sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna,

accanto al nome dell'elettore. Questo può accertarsi che il

numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la

scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata (e

anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 (10) abitanti). Il

presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il

bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello

scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea

tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato,

apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita

colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo

o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli

elettori che le hanno presentate non possono pi— votare. Tali

schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno

due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche

menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda,

non l'abbiano riconsegnata.

 

(10) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto

1964, n. 663, riportata al n. C/III.

 

50. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43). - Se l'espressione

del voto non É compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio

deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore,

invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto,

prendendone nota nel verbale.

 

 

51. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 27, comma 1ø, 2ø, 3ø, 4ø e 5ø). - La

votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che

ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede

votate e di quella contenente le schede autenticate da

consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno

riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a

quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le

indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché‚ la

propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi

altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con

popolazione superiore ai 10.000 (10) abitanti possono apporre la

propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e

provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa

entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (10)

abitanti É consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi

all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane

chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere

eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di

ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si

prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle

proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del

presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le

urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2

del secondo comma del presente articolo producono la nullità

delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza É sciolta immediatamente.

 

(10) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto

1964, n. 663, riportata al n. C/III.

 

52. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6ø e 7ø). -

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito

l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali

apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei

plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori

che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono

ammessi a votare.

 

 

53. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 28). - Decorsa l'ora prevista dall'articolo

precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo

delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il

presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista

autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché‚ da

quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei

certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono

essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due

scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei

tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque

elettore presente di apporre la propria firma sulla busta (11).

Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento

che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o

nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti

gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano

riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il

numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al

numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede,

nonché‚ quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal

Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse

al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato:

del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi

menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota

di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle

decisioni prese.

 

(11) Comma così modificato dall'art. 7, L. 8 marzo 1989,

n. 95, riportata alla voce Elezioni.

 

54. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46). - Il presidente,

udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria

sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino

intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati,

anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non

attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna

manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i

reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti

l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una

busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e

dal segretario.

 

Sezione II - Disposizioni particolari per la votazione nei

Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

 

55. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 30). - [Ciascun elettore ha diritto di votare

per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti

sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero É

inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per

un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri

da eleggere aumentato alla unità superiore qualora detto numero

contenesse una parte frazionaria eccedente i cinquanta

centesimi.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita

copiativa un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi

prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati

contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri

pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì,

quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o

sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto

s'intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno

di una lista, può cancellare uno o pi— nomi nella lista

prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla

concorrenza del numero dei consiglieri per il quale ha diritto

di votare] (11/a).

(11/a) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e

terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'art. 34, L.

25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

 

Sezione III - Disposizioni particolari per la votazione nei

Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (12) abitanti

 

56. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 1ø, e Legge 23

marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 1ø). - [Il voto di lista si

esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un

segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel

rettangolo che lo contiene] (11/a).

 

(12) Ora 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto

1964, n. 663, riportata al n. C/III.

(11/a) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e

terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'art. 34, L.

25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

 

57. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2ø, 3ø, 4ø,

5ø, 8ø, 9ø, 10ø, 11ø, e 12ø e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art.

31, comma 2ø, 3ø, 4ø, 5ø, 6ø, 7ø, 8ø, 9ø, 10ø e 11ø). -

[L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per

candidati della lista da lui votata] (11/a).

[Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di

candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei

consiglieri da eleggere É fino a 60, non superiore a 5 per i

Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere É di 80]

(11/a).

[Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita

copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del

contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo

cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima.

In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi

sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine

con il quale il candidato preferito É contrassegnato nella

lista] (11/a).

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare

la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve

contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di

confusione fra pi— candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse

nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco

del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della

lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia

designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni

altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una

lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma

ha scritto una o pi— preferenze per candidati compresi tutti

nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla

quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato pi— di un contrassegno di lista, ma

ha scritto una o pi— preferenze per candidati appartenenti ad

una soltanto di tali liste, il voto É attribuito alla lista cui

appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il

Comune sono nulle.

 

(11/a) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e

terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'art. 34, L.

25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

 

58. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 6ø, 7ø e 13ø,

e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 12ø, 13ø e 14ø). -

[L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo,

invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati

nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono

efficaci, purché‚ siano comprese nello spazio a fianco del

contrassegno votato.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma

ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a

fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista

alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle,

se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti

dell'attribuzione del voto di lista, a norma del comma

precedente] (12/a).

(12/a) L'art. 58 e il comma secondo dell'art. 59 sono

stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,

riportata al n. C/XVI.

 

Capo VI - Dello scrutinio e della popolazione

Sezione I - Disposizioni generali

 

59. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29). - Appena compiute

le operazioni previste dall'articolo 53, il presidente dà inizio

alle operazioni di scrutinio.

[Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere

ultimate entro le ore 14 del martedì] (12/a).

 

(12/a) L'art. 58 e il comma secondo dell'art. 59 sono

stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81,

riportata al n. C/XVI.

 

60. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 33). - Ove sia stata ammessa e votata una

sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 (13)

abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato

un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei

votanti, purché‚ il numero dei votanti non sia stato inferiore al

50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del

Comune: nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché‚ essa

abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per

cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato

inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste

elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la

percentuale di cui al comma precedente, la elezione É nulla; É

parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a

10.000 (13) abitanti, qualora non sia risultata eletta pi— della

metà dei consiglieri assegnati.

 

(13) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto

1964, n. 663, riportata al n. C/III.

 

61. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51). Il Sindaco

pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di

scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

 

 

62. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52). Il Pretore invita

gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di

giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista

della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista

rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura

ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

 

Sezione II - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la

proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 10.000

(13) abitanti

 

63. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 34). - Per lo spoglio dei voti, uno degli

scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente

dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il

quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro

scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed

uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti

che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle

schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda,

questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art.

54.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e

riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione

nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi

constare dal processo verbale.

 

(13) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto

1964, n. 663, riportata al n. C/III.

 

64. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 36). - La validità dei voti contenuti nella

scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere

la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi

seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non

portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli

articoli 47 e 48;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in

modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere

il proprio voto;

3) [nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di

candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a

meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una

lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In

tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della

lista alla quale si riferisce il contrassegno votato] (13/a).

[I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in

una lista votata sul contrassegno si considerano come non

apposti] (13/a).

 

(13/a) Il n. 3 del comma 2 e il terzo comma dell'art.

64, nonché‚ l'art. 65 sono stati abrogati dall'art. 34,

L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

 

65. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56). - [S'intendono

eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di

voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti

ottiene la preferenza] (13/a).

 

(13/a) Il n. 3 del comma 2 e il terzo comma dell'art.

64, nonché‚ l'art. 65 sono stati abrogati dall'art. 34,

L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

 

66. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57). Compiuto lo

scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa

il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati

che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare

dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno

dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio,

lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione

elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le

definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini

dell'art. 75.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato

in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i

membri dell'Ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta

immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del

Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli

allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato

dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso

al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54,

ultimo comma, se il Comune ha pi— di una sezione elettorale,

l'invio É fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione,

che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il

compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

 

 

67. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 37). - Il presidente dell'Ufficio della prima

sezione, quando il Comune ha pi— sezioni, nel giorno di martedì

successivo alla votazione, se possibile, o al pi— tardi alle ore

otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o

chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati

degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il

risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle

operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti,

salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini

dell'art. 75.

Il segretario della prima sezione É segretario dell'adunanza

dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza

della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

 

Sezione III - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la

proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000

(14) abitanti

 

68. 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con

sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la

consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il

contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista

per la quale É dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali

É attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi

nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e

passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il

segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e

dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i

voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui

voto É stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale

furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene

alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene

subito impresso il timbro della sezione.

3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella

precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o

scatola, dopo spogliato il voto.

4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza

separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti

del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere

al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta

personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate

nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei

votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle

schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle

schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei

dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei

verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve

essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54 (15).

 

(14) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto

1964, n. 663, riportata al n. C/III.

(15) Così sostituito dall'art. 15, L. 21 marzo 1990, n.

53, riportata alla voce Elezioni.

 

69. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 39). - La validità dei voti contenuti nella

scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere

la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al

comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano

la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47

e 48;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in

modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere

il proprio voto.

 

 

70. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61). - Compiuto lo

scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica

nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato

in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri

dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del

Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli

allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato

dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso

al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle

schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

 

 

71. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62). - 1. L'Ufficio

centrale É presieduto dal presidente del tribunale o da altro

magistrato delegato dal presidente ed É composto di sei elettori

idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra

quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale

entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di

convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le

funzioni di segretario dell'ufficio (16).

 

(16) Così sostituito dall'art. 10, L. 21 marzo 1990, n.

53, riportata alla voce Elezioni.

 

72. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 63 e 64, e Legge 23

marzo 1956, n. 136, art. 40). - Il presidente dell'Ufficio

centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se

possibile, o al pi— tardi la mattina del mercoledì, riunisce

l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne

modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la

cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista É costituita dalla somma dei

voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del

Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato É costituita dalla

cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

[Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna

lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1,

2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da

eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i

pi— alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,

disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà

tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa

appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente,

nelle cifre intere e decimali, il posto É attribuito alla lista

che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di

quest'ultima, per sorteggio] (16/a).

[Se ad una lista spettano pi— posti di quanti sono i suoi

candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre

liste, secondo l'ordine dei quozienti] (16/a).

[Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna

lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati

delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle

rispettive cifre individuali] (16/a).

 

(16/a) I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 72 e

l'art. 73 sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo

1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

 

73. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65). - [Il presidente,

in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale,

proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha

diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di

cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato

le cifre individuali pi— elevate e, a parità di cifra, quelli

che precedono nell'ordine di lista, dopo aver interpellato gli

elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di

ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del

Consiglio comunale a norma dell'art. 75] (16/a).

 

(16/a) I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 72 e

l'art. 73 sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo

1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

 

74. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66). - [Il segretario

della prima sezione funge da segretario dell'Ufficio centrale]

(17).

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle

operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte

della sala riservata all'Ufficio.

L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti

relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi,

delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di

ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel

verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato

in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri

dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del

Comume, ed ogni elettore ha diritto di prenderne concoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli

allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma

del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito

rimesso al Prefetto, imsieme con i verbali di tutte le sezioni e

con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo

aperti dall'Ufficio centrale.

(17) Comma abrogato dall'art. 10, L. 21 marzo 1990, n.

53, riportata alla voce Elezioni.

 

Capo VII - Della convalida e delle surrogazioni.

Sezione I - Disposizioni generali.

 

75. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 41). - Nella seduta immediatamente successiva

alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su

qualsiasi altro oggetto, ancorch‚ non sia stato prodotto alcun

reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli

articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilità di essi

quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo

alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alle Sezioni II

e III del presente Capo (18).

Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta,

provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela.

(18) Vedi art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154,

riportata al n. C/XII.

 

Sezione II - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei

Comuni con popolazione sino a 10.000 (19) abitanti.

 

76. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68). - Quando

l'elezione di colui che ebbe maggiori voti É nulla, gli si

sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

 

(19) Ora 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto

1964, n. 663, riportata al n. C/III.

 

77. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69). - Quando in

alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se

il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla

elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in

esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno

che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente

della Corte d'appello.

 

 

78. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 16, ultimo comma). - Se l'elezione porta nel

Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto

quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti,

il pi— anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione

degli esclusi a norma dell'art. 76.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni

deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e,

nell'altro, É surrogato a' termini dell'art. 76; in caso di

mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il

maggior numero di voti] (20).

(20) Abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n.

154, riportata al n. C/XII.

 

Sezione III - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei

Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (19) abitanti.

 

79. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71). - Quando in

alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se

il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui

risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o

ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno

che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente

della Corte d'appello.

 

(19) Ora 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto

1964, n. 663, riportata al n. C/III.

 

80. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72). - Se l'elezione

porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16,

rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito

la cifra elettorale di lista pi— alta e, se trattasi di

candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la pi—

alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione

degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni,

deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e,

nell'altro, É surrogato a' termini dell'articolo seguente; in

caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha

riportato il maggior numero di voti] (20).

 

(20) Abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n.

154, riportata al n. C/XII.

 

81. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 42). - Il seggio che durante il quadriennio

rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, É

attribuito al candidato che nella medesima lista segue

immediatamente l'ultimo eletto.

 

Capo VIII - Dei ricorsi.

 

82. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal

Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria dalla Giunta

provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio,

ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi

cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia

diretto interesse, davanti al Tribunale civile della

circoscrizione territoriale in cui É compreso il Comune

medesimo. La impugnativa É proposta con ricorso, che deve essere

depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data

finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data

della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta

provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio

deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata

nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal

ricevimento, a cura del segretario comunale che ne É il

responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini

della impugnativa di cui al precedente comma, decorre

dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa

delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere

promossa anche dal prefetto.

Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di

discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla

nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto

di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di

chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della

comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di

cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi

alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella

Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso

e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria,

ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso É diretto, se intende

contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare

in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici

giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere

osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del

giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle

sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché‚ i

difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la

causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo É

letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi

istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per

tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice

relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via

di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente

disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura

civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla

metà.

La sentenza É depositata in Cancelleria entro dieci giorni

dalla data della decisione e immediatamente deve essere

trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perch‚

entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per

quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del

segretario comunale che ne É diretto responsabile (21).

 

(21) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 23

dicembre 1966, n. 1147.

 

82/2. Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale

possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello

territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del

Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal

procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso

l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con

ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della

Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della

sentenza, da parte di coloro per i quali É necessaria la

notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo

giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza

medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino

elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto

l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e

provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza,

deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti

interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione

del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si

osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il

giudizio di primo grado (22).

 

(22) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147.

 

82/3. Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte

di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione,

dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la

Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione.

Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in

calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza

di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla

presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme

del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento

sono però ridotti alla metà.

La sentenza É immediatamente pubblicata (22).

 

(22) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147.

 

83. .....................................................(23).

 

(23) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 23

dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n.

49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n.

139), la Corte costituzionale ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23

dicembre 1966, n. 1147.

 

83/2 ....................................................(24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27

maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/3 ....................................................(24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27

maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/4 ....................................................(24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27

maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/5 ....................................................(24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27

maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/6 ....................................................(24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27

maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/7 ....................................................(24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27

maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/8 ....................................................(24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27

maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/9 ....................................................(24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27

maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/10 ...................................................(24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27

maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/11. Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri

comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione

dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque

altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa

davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso

che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di

giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente,

con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di

discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina

del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione

della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di

chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro

dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale (24/a).

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente

dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del

ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione,

insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le

proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta

notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono

essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del

componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti,

nonché‚ i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui

parte dispositiva É letta immediatamente all'udienza pubblica

dal presidente.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la

sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova

udienza di discussione.

La decisione É depositata in segreteria entro dieci giorni

dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia,

a cura del segretario della sezione, al sindaco, perch‚

provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per

quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a

mezzo del segretario comunale che ne É diretto responsabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla

disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel

titolo II del testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n.

1058, modificato con L. 8 febbraio 1925, n. 88, nonché‚ quelle

contenute nel R.D. 17 agosto 1907, n. 643, e nel R.D. 17 agosto

1907, n. 644 (24/b).

 

(24/a) La Corte costituzionale, con sentenza, 2-7 maggio

1996, n. 144 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie

speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente

comma, nella parte in cui fa decorrere il termine di

dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente

al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla

data di tale provvedimento anzich‚ dalla data di

comunicazione di esso.

(24/b) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre

1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del

9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

83/12. Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione

per il contenzioso elettorale, É ammesso ricorso, anche per il

merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20

decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei

confronti dei quali É necessaria la notificazione, ed entro lo

stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione

della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo

pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto

interessato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di

discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura

relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i

termini sono però ridotti alla metà (24/b).

 

(24/b) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre

1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del

9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1ø giugno 1968, n. 139), la

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n.

1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10,

riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali

amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto

della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il

testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono

norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971,

n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

84. Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il

contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di

cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato

delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente

proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente

comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione,

senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere

data al prefetto.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta

sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello (25).

 

(25) Così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1966,

n. 1147.

 

85. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, n. 44). - Nel caso in cui

sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni,

il Prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di

un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la

decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non

sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando

il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui

la decisione di annullamento É divenuta definitiva.

Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver

luogo per mancanza di candidature o perch‚ si É verificata la

ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le

elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le

condizioni previste dall'art. 60.

 

Capo IX - Delle disposizioni penali.

 

86. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77). - Chiunque, per

ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una

dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto

elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque

utilità ad uno o pi— elettori, o, per accordo con essi, ad altre

persone, É punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con

la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (26) anche quando

l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di

indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di

soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto

pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare

la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha

ricevuto denaro o altra utilità.

 

(26) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,

della legge da ultimo citata.

 

87. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78). - Chiunque usa

violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per

costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di

candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o

ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui

riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con

qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli

elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una

dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in

favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o

dal voto, É punito con la pena della reclusione da sei mesi a

cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000

(26).

La pena É aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre

anni - se la violenza, la minaccia o la pressione É fatta con

armi, o da persona travisata, o da pi— persone riunite, o con

scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di

persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia É fatta da pi— di cinque persone,

riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di

esse, ovvero da pi— di dieci persone, pur senza uso di armi, la

pena É della reclusione da tre a quindici anni e della multa

fino a lire 10.000.000 (27).

 

(26) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,

della legge da ultimo citata.

(27) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 34, primo comma,

lettera o), della legge da ultimo citata.

 

87-bis. Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione

della candidatura espone fatti non conformi al vero É punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni (28).

 

(28) Aggiunto dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16,

(Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore

il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

88. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79). - Il pubblico

ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di

un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto,

chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o

militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio

di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una

dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i

suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di

determinate liste o di determinati candidati o ad indurli

all'astensione, É punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (29).

 

(29) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,

della legge da ultimo citata.

 

89. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82). - Salve le maggiori

pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i

quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di

scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino

di assumerlo o non si trovino presenti all'atto

dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire

400.000 a 1.000.000 (30). Nella stessa sanzione incorrono i

membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si

allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con

giudizio direttissimo.

 

(30) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 34, primo comma,

lettera o), della legge da ultimo citata.

 

90. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83). - Chiunque, con

minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento

delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del

diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della

votazione, É punito con la reclusione da due a cinque anni e con

la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (29).

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in

tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti

dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali, o

altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o

distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque

fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito,

É punito con la stessa pena, ancorch‚ non abbia concorso nella

consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'Ufficio

elettorale, la pena della reclusione É da due ad otto anni e

quella della multa non inferiore a lire 2.000.000 (31).

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo,

arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale

con giudizio direttissimo.

 

(29) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,

della legge da ultimo citata.

(31) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. Per effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità

della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000.

La sanzione É esclusa dalla depenalizzazione in virt—

dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre

1981, n. 689.

 

91. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84). - Chiunque

s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella

dell'Ufficio centrale, ancorch‚ sia elettore o membro

dell'Ufficio, É tratto immediatamente in arresto ed É punito con

la reclusione da un mese ad un anno. L'arma É confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

 

 

92. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85). - Chiunque, senza

averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce

nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, É

punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire

400.000 (32).

Con la stessa pena É punito chi, nelle sale anzidette, con

segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti,

cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non

obbedisca.

 

(32) La misura dell'ammenda É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,

della legge da ultimo citata.

 

93. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86). - Chiunque, essendo

privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o

assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di

presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una

sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive pi— di una

dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in

pi— sezioni elettorali, É punito con la reclusione fino a due

anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (32).

 

(32) La misura dell'ammenda É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,

della legge da ultimo citata.

 

94. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87). - Chi, nel corso

delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva

del verbale, enuncia fraudolentemente come designati

contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati

nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore

che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati

diversi da quelli indicatigli, É punito con la reclusione da uno

a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000

(33).

 

(33) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,

della legge da ultimo citata.

 

95. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88). - Chiunque concorre

all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla

esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore

non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella

votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un

certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione

da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000

(33).

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono

all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la

reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000

(33).

 

(33) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,

della legge da ultimo citata.

 

96. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89). - Chiunque,

appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni

contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle

operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne

altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito

delle votazioni, É punito con la reclusione da tre a sette anni

e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (33).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene

alle disposizioni degli articoli 63 e 68 É punito con la

reclusione da tre a sei mesi (34).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la

trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed

urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, É

punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da

lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (33). In tali casi il colpevole

sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con

giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di

inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami

di elettori, É punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e

con la multa fino a lire 4.000.000 (35).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il

regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti

con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a

lire 4.000.000 (35).

 

(33) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. La sanzione É esclusa dalla

depenalizzazione in virt— dell'art. 32, secondo comma,

della legge da ultimo citata.

(34) Comma così inserito dall'art. 17, L. 21 marzo 1990,

n. 53, riportata alla voce Elezioni.

(35) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. Per effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità

della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000.

La sanzione É esclusa dalla depenalizzazione in virt—

dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre

1981, n. 689.

 

97. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90). - Chiunque, al fine

di votare senza averne diritto o di votare pi— di una volta, fa

indebito uso del certificato elettorale, É punito con la

reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire

4.000.000 (35).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto

elettorale, fa incetta di certificati elettorali, É punito con

la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire

4.000.000 (35).

 

(35) La misura della multa É stata così elevata

dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento

delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24

novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento

giudiziario. Per effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità

della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000.

La sanzione É esclusa dalla depenalizzazione in virt—

dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre

1981, n. 689.

 

98. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91). - Il presidente

dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal

certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore

per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca,

É punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

 

 

99. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo

1956, n. 136, art. 45). - L'elettore che non riconsegna la

scheda o la matita É punito con la sanzione amministrativa da

lire 200.000 a lire 600.000.

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente

che non distacca l'appendice della scheda (36).

 

(36) La sanzione originaria dell'ammenda É stata

sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa

dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata

alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della

sanzione É stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio

1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in

materia penale (Aumento delle), nonché‚ dall'art. 114,

primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689,

in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa

legge. La scheda non É pi— fornita dell'appendice,

pertanto la sanzione amministrativa prevista per tale

violazione (in origine ®ammendaŻ) É ormai superata.

 

100. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93). - Qualunque

elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte

civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente

testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale

ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione É interrotto

da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo

dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un

tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito

per la prescrizione.

 

 

101. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94). - Ordinata

un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale

amministrativa, chi ne É incaricato ha diritto di citare

testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono

applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa

testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di

deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il

codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione

della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

 

 

102. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95). - Le condanne per

reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della

reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto

elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal

diritto elettorale e di eleggibilità É pronunziata per un tempo

non minore di cinque n‚ maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della

sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene

stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati pi—

gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli

articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487

del Codice di procedura penale, relative alla sospensione

condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel

certificato del casellario giudiziale (37).

 

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio

1980, n. 121 (Gazz. Uff. 30 luglio 1980, n. 208) ha

dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo

comma del presente art. 102.

 

103. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96). - Le disposizioni

del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla

elezione del Sindaco.

(Si omettono i modelli delle schede)