Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento
con adesione
CAPO II - Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente
Art. 3 - Competenza
Art. 4 - Avvio del procedimento
Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell’ufficio
Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
Art. 8 - Perfezionamento della definizione
Art. 9 - Effetti della definizione
CAPO III - Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione
Art. 10 - Riduzione della sanzione
CAPO IV - Disposizioni finali
Art. 11 - Decorrenza e validità
Art. 1 - Principi generali
1. Il Comune di Desenzano del Garda, nell’esercizio della propria potestà
regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie,
introduce, nel proprio ordinamento, l’istituto di accertamento con adesione
sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997
n. 218, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento
di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti,
instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione,
anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso
per tutte le parti in causa.
Art. 2 - Ambito di applicazione dell’istituto
dell’accertamento con adesione
1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente
per accertamenti dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione
dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle
dichiarazioni.
2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di
uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza
di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento
valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni
cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione
tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L’ufficio, per aderire all’accertamento con adesione, deve peraltro
tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento,
valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell’operazione, con
particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L’ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento,
l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento medesimo, ha
il dovere di annullare l’atto di accertamento nell’esercizio dell’autotutela.
CAPO II
Procedimento per la definizione degli
accertamenti con adesione del contribuente
Art. 3 - Competenza
1. Competente alla definizione è il responsabile dell’ufficio
dell’Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.
Art. 4 - Avvio del procedimento
1. Il procedimento è attivato, di norma, dall’ufficio competente
con un invito a comparire nel quale sono indicati:
a. gli elementi identificativi dell’atto, della eventuale denuncia
o dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
b. il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento
con adesione.
Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell’ufficio
1. L’ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione
del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima
della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso
un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante
notifica, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di
accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per
definire l’accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere
atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di
carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività
di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non
costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione
dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito,
non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è
sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte
dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia
aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa
a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri
nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della
pretesa tributaria del Comune.
Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento,
non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, può formulare, anteriormente
all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale,
istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio
recapito anche telefonico.
2. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
3. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per
un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sia i
termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’Ufficio,
anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invito a comparire.
5. La mancata ed ingiustificata comparizione del contribuente nel giorno
indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento
con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente
in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese
in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale
mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato,
viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.
Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato
con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento
con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore
generale o speciale) e dal responsabile dell’Ufficio o suo delegato.
2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione
su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione
in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi
e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
Art. 8 - Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni
dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute
con le modalità indicate nell’atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire,
anche a mezzo fax, la quietanza dell’avvenuto pagamento.
L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente
l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente
stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs.
507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione
del presente regolamento, l’unica forma possibile di riscossione è
tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo,
sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento
con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 8 del D. Lgs. N. 218/1997
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo
di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo
della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio
legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione,
e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare
garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo
di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
5. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di L.
50.000.000 può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria,
bancaria o equipollente.
Art. 9 - Effetti della definizione
1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione
del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento
definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non
è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità
per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la
definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza
di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento
e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né
dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di
accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla
definizione.
CAPO III
Sanzione a seguito di adesione ed omessa
impugnazione
Art. 10 - Riduzione della sanzione
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno
dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del
minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di
accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente
non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento
con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione
del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta
riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto
il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di
accertamento.
3. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del
contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente
in sede di contraddittorio all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile
l’anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del
tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché
quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta
ecc. risposta a richieste formulate dall’ufficio sono parimenti escluse
dall’anzidetta riduzione.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 11 - Decorrenza e validità
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999
2. É abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni
del presente regolamento.
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U.R.P. "Punto di Risposta" |
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