REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Approvato con deliberazione del C.S. n. 33 dell' 8/6/1994


CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II - MODALITA' PER L'ACCESSO

ART. 3 - PUBBLICITA' SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
ART. 4 - ISTANZA DI ACCESSO - ACCESSO INFORMALE
ART. 5 - PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE
ART. 6 - ESAME DELLA RICHIESTA

CAPO III - DISCIPLINA DEI CASI DI DIFFERIMENTO

ART. 7 - DIFFERIMENTO

CAPO IV - DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE

ART. 8 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

CAPO V - MISURE ORGANIZZATIVE

ART. 9 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE
ART. 10 - COMPITI DEL SERVIZIO
ART. 11 - RACCOLTA DEI DOCUMENTI PER LA VISIONE DA PARTE DEI CITTADINI
ART. 12 - TARIFFE PER RILASCIO COPIE
ART. 13 - RICORSO AL DIFENSORE CIVICO

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 15 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 16 - NORMA TRANSITORIA


CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento detta le misure organizzative necessarie per l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità all'art. 7 L. 142/1990, alla legge 241/1990 e che disciplinano le modalità di esercizio e i casi di esclusione.
2. Per documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22 - 2° comma - L. 241/1990, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Per atti interni, nel caso di atti formati da organi collegiali, si intendono le manifestazioni conclusive di scienza e di consulenza.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 22 - 1° comma - L. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento.
2. L'accesso può essere esercitato anche nel corso del procedimento, salvo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi, formulato ai sensi art. 7 e seguenti della L.241/1990.

CAPO II - MODALITA' PER L'ACCESSO

ART. 3 - PUBBLICITA' SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione rende pubblici mediante affissione all'albo pretorio: - i regolamenti comunali, gli strumenti urbanistici, i piani commerciali; - i provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, anche se non ancora divenuti esecutivi a sensi di legge; - le ordinanze sindacali, le concessioni edilizie, le autorizzazioni commerciali, le licenze; - le tariffe delle imposte e tasse; - gli altri atti soggetti a pubblicazione a norma di legge. 2. Gli atti sopra richiamati sono posti a disposizione, senza alcuna formalità , di chiunque ne faccia richiesta e sono consultabili presso i singoli uffici comunali.

ART. 4 - ISTANZA DI ACCESSO - ACCESSO INFORMALE

1. L'istanza di accesso può essere presentata oralmente o per iscritto, in carta libera utilizzando apposito stampato gratuito, all'Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del provvedimento o a detenerlo stabilmente, che ne valuta la conformità al presente regolamento.
2. L'interessato deve indicare l'oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificando l'interesse connesso all'oggetto, salvo quanto previsto dall'art. 5.
3. La richiesta esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile dell'ufficio, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell'Ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.
5. In caso di richiesta verbale, il funzionario incaricato provvede a trascrivere gli estremi della richiesta sull'apposito modulo.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via formale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale, anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione di cui all'allegato A).
2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1°, il richiedente può sempre presentare richiesta formale di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, con menzione espressa del nominativo del responsabile della procedura.
3. La richiesta formale presentata ad ufficio diverso da quello nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dello stesso immediatamente trasmessa a quello competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 4.
5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 gg. decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.
6. Quando la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro 10 gg., è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla data del perfezionamento della richiesta.
7. Il responsabile del procedimento di accesso è il dipendente preposto alla direzione dell'unità operativa competente a formare o a detenere l'atto stabilmente o, in assenza del responsabile, altro dipendente designato dal dirigente dell'area interessata o dal Segretario Generale.

ART. 6 - ESAME DELLA RICHIESTA

Il diritto si esercita secondo le modalità che seguono:
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene le indicazioni dell'Ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore ai 15 giorni per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'Ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altre persone di cui vanno specificate le generalità, che devono essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
6. Il rifiuto, la limitazione od il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono disposti, con provvedimento motivato, dal responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alle categorie di atti e documenti di cui ai successivi artt. 7 e 8 ed eventualmente alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta o deve essere differita. Qualora vengano a cessare i presupposti oggettivi del differimento o della limitazione dell'accesso il responsabile del procedimento lo comunica tempestivamente all'interessato.

CAPO III - DISCIPLINA DEI CASI DI DIFFERIMENTO

ART. 7 - DIFFERIMENTO

Il differimento dell'accesso è disposto dal responsabile del procedimento con provvedimento motivato, ove sia necessario assicurare una temporanea tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese oppure salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, specialmente nella fase preparatoria e in particolare nelle seguenti materie: - procedimenti concorsuali per l'assunzione di personale fino all'approvazione della graduatoria finale; - atti relativi all'istruttoria susseguenti al bando, di gare d'appalto fino a quando non è deliberata l'aggiudicazione; - elaborazione di strumenti urbanistici fino al momento dell'adozione da parte del competente organo; - elaborazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione fino all'adozione; - procedimenti relativi a sanzioni amministrative fino all'irrogazione della sanzione; - procedimenti tributari fino all'approvazione del ruolo.

CAPO IV - DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE

ART. 8 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

In conformità a quanto disposto dalla legge 241/1990 art. 24 e sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: - i fascicoli personali dei dipendenti, gli atti relativi alla salute degli stessi ed ai procedimenti disciplinari; - gli elaborati relativi a prove concorsuali; - i pareri legali non richiamati negli atti; - i progetti e gli atti costituenti espressioni di attività intellettuale, non richiamati negli atti; - gli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; come dispone l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241; - documenti contenenti valutazioni sulla situazione economico finanziaria di persone, gruppi o imprese; - atti riguardanti la riservatezza delle persone fisiche o giuridiche quali ad esempio istanze per interventi socio-assistenziali per contributi finanziari e simili; - relazioni del servizio U.S.S.L. sullo stato sociale o psicofisico di famiglie o singoli individui; - relazioni di autorità statali rivolte al Sindaco riguardanti persone fisiche o giuridiche concernenti la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico; - "schede anagrafiche" in quanto la consultazione "è vietata alle persone estranee all'Ufficio di anagrafe" per il disposto dell'art. 37 del regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Deve essere comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi in giudizio. Sono sempre liberamente consultabili le deliberazioni consiliari e della Giunta comunale, raccolte presso l'Ufficio Segreteria Generale del Comune.

CAPO V - MISURE ORGANIZZATIVE

ART. 9 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE

Per favorire il diritto all'informazione nelle forme previste dal presente regolamento, viene istituito il "Servizio informazione" per i cittadini, la cui direzione, organizzazione e dotazione organica verrà espressamente prevista nel regolamento organico del personale.

ART. 10 - COMPITI DEL SERVIZIO

1. Il servizio informazione ha in particolare il compito di rispondere: - a richieste di informazione che consentano al richiedente di individuare esattamente l'ufficio al quale rivolgersi per la visione e il rilascio di copia dei documenti e il relativo costo; - a domande concernenti in generale l'attività dell'Amministrazione e gli orari dei servizi.
2. Al fine di agevolare i rapporti dei cittadini con l'Amministrazione deve essere disponibile presso il servizio una guida contenente le principali informazioni attinenti alla procedura ad ai criteri seguiti.

ART. 11 - RACCOLTA DEI DOCUMENTI PER LA VISIONE DA PARTE DEI CITTADINI

Presso gli uffici competenti sarà curata la formazione di distinte raccolte, parallele a quelle degli originali, dei seguenti documenti: - tutti i regolamenti comunali nel testo in vigore, tutti gli strumenti urbanistici e i piani commerciali; - le tariffe delle imposte e tasse; - le deliberazioni del Consiglio; - le deliberazioni della Giunta; - le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni e le licenze; - le elaborazioni ricavate dalle singole banche dati non coperte da segreto.

ART. 12 - TARIFFE PER RILASCIO COPIE

1. L'esame dei documenti è gratuito.
2. Per il rilascio di copie dei documenti il richiedente è tenuto a rimborsare le spese di riproduzione. La Giunta comunale stabilisce la tariffa per il rilascio di fotocopie degli atti.
3. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate, previo assolvimento dell'imposta di bollo.

ART. 13 - RICORSO AL DIFENSORE CIVICO

I cittadini che trovino difficoltà per l'esercizio del diritto di accesso possono segnalare al difensore civico le particolari situazioni verificatesi.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.re.co).

ART. 15 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16 - NORMA TRANSITORIA

In attesa della disciplina prevista dal regolamento di cui al precedente art. 9, il servizio di informazione è effettuato dai vari uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza.


 


U.R.P.
"Punto di Risposta"

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