Approvato con deliberazione di C.C. n. 212 del
3/12/1971
Modificato con deliberazione di C.C. n. 261 del 25/8/1989
TITOLO PRIMO
Art. 12 - Uso dell’acqua
Art. 13 - Rete di distribuzione
Art. 14 - Diramazioni dell’acquedotto
Art. 15 - Limiti del servizio
Art. 16 - Sistema di somministrazione
– Tariffa
Art. 17 - Apparecchi di misurazione
Art. 18 - Domanda di concessione
Art. 19 - Concessionario
Art. 20 - Attraversamento terreni
di proprietà di terzi
Art. 21 - Accettazione del regolamento
Art. 22 - Riserva di accettazione
delle domande e di revoca nelle concessioni
Art. 23 - Accettazione delle
domande – Preventivi di spesa
Art. 24 - Maggiori spese a consuntivo
lavori di allacciamento
Art. 25 - Contributo di estendimento
e potenziamento
Art. 26 - Deposito a garanzia
pagamento consumi
Art. 27 - Durata delle concessioni
Art. 28 - Divieto di estensione
delle concessioni e di subconcessione
Art. 29 - Trapasso delle concessioni
Art. 30 - Irregolarità
del trapasso
Art. 31 - Spese e tasse
CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI
Art. 32 - Definizione di "presa"
Art. 33 - Proprietà della
presa
Art. 34 - Recupero della presa
Art. 35 - Manomissioni alla
presa
Art. 36 - Responsabilità
sulla presa
Art. 37 - Esecuzione e manutenzione
della presa
Art. 38 - Rubinetti di presa
e di arresto
Art. 39 - Collocazione del contatore
Art. 40 - Suddivisione dei contatori
Art. 41 - Spostamento e rimozione
contatori
Art. 42 - Diametro della presa
Art. 43 - Impianti interni
Art. 44 - Ispezioni e verifiche
Art. 45 - Responsabilità
verso terzi
CAPO III - CONCESSIONI SPECIALI
Art. 46 - Concessioni temporanee
Art. 47 - Bocche da incendio
private
Art. 48 - Presa per bocche da
incendio private
CAPO IV - NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI
Art. 49 - Inizio obbligo pagamento
canoni e consumi
Art. 50 - Temporanee interruzioni
del servizio
Art. 51 - Pagamento dei canoni
e dei consumi
Art. 52 - Ruoli di riscossione
Art. 53 - Interruzione del servizio
per morosità
Art. 54 - Lettura dei contatori
Art. 55 - Verifica dei contatori
Art. 56 - Indicazioni erronee
dei contatori
CAPO V - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE E TARIFFE ANNUALI
Art. 56 bis - Determinazione del costo
di gestione
Art. 56 ter - Reclami
Il Comune assume direttamente l’impianto e l’esercizio del servizio di distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione, a norma del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei servizi pubblici, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 11 marzo 1904, n. 108
La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all’Ufficio Sanitario, il quale disporrà periodici controlli sulla potabilità dell’acqua erogata dell’acquedotto comunale, mediante analisi chimico-batteriologiche da effettuarsi dal Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi.
La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell’acquedotto comunale è affidata all’Ufficio Tecnico Comunale, il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare la continuità nella erogazione dell’acqua, proponendo all’Amministrazione comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa.
Nell’Ufficio Tecnico Comunale deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell’acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni, ecc…
Le operazioni riguardanti la ordinaria manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuove prese saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato. Nuove diramazioni ed opere di straordinaria manutenzione saranno affidate in appalto a ditta specializzata sotto le norme, condizioni e modalità contenute nel relativo capitolo speciale d’appalto.
Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà informare, secondo la rispettiva competenza, sia l’Ufficiale Sanitario, sia il dirigente dell’Ufficio Tecnico, sia l’Ufficio di Polizia Municipale, di qualunque fatto inerente l’acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.
Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all’Ufficio di Ragioneria, cui spetta il controllo e la vigilanza sull’andamento economico della gestione del servizio
Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio di manutenzione dell’acquedotto dovranno essere inventariati, e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico.
TITOLO SECONDO
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA PER USO PUBBLICO
La distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione è fatta gratuitamente mediante fontanelle appositamente installate dal Comune, nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta municipale, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare.
É fatto assoluto divieto di:
In casi del tutto particolari, e con apposita motivata autorizzazione, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo.
Tali autorizzazioni speciali, tutta>
Per i servizi antincendio, l’Amministrazione comunale provvede alla installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell’acquedotto, a norma dell’art.27 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall’art.85 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull’ordinamento dei servizi antincendio.
Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l’innaffiamento stradale.
Verificandosi un incendio, per l’estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell’acqua dell’acquedotto comunale, sia essa prelevata dalle bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente concesse ai privati a norma del successivo art.47, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell’acqua, chiudendo le prese agli utenti privati e anche le fontanelle pubbliche.
TITOLO TERZO
CONCESSIONE DELL’ACQUA
CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE
L’acqua potabile viene concessa ai richiedenti al prezzo stabilito dall’Amministrazione Comunale.
L’acqua viene fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari e usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi.
Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture, od isolati, è in facoltà dell’Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell’acqua, sempre però che ve sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione, ove la Amministrazione non ritenga che ricorrano le circostanze per dover provvedere in tutto o in parte a carico del Comune all’ampliamento della rete principale di distribuzione.
Le lottizzazioni di terreni o la costruzione di strade private per l’urbanizzazione di aree, devono in ogni caso essere complete di rete idrica di distribuzione a carico dei proprietari interessati. Il Comune avrà diritto di immettersi nella proprietà e nella manutenzione di tale rete e di concedere i singoli allacciamenti alle condizioni generali previste dal presente regolamento.
Le diramazioni principali e secondarie dell’acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.
Qualora esse dovessero venire collocate od estese alle proprietà ed alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:
L’acqua potabile viene fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell’acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.
Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione; peraltro provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.
Quando l’interruzione fosse prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.
L’acqua viene somministrata all’utente a contatore, e pagata secondo la tariffa approvata dal Consiglio Comunale.
Il contatore, prescelto a giudizio insindacabile del Comune, della marca e tipo più idonei, viene addebitato all’utente, con gli altri materiali costituendi la presa nei modi stabiliti dal successivo art.23.
Per il controllo e la manutenzione del contatore è pure dovuto dall’utente un contributo stabilito nella tariffa.
Per ottenere la concessione dell’acqua potabile gli interessati devono presentare al Sindaco domanda in competente bollo, preferibilmente sul modulo rilasciato dal Comune.
Nella domanda devono essere indicati:
La concessione dell’acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario dello stabile, oppure se l’Amministrazione ritiene opportuno, al locatario, nel quale ultimo caso la domanda di concessione deve essere corredata del nulla osta del proprietario, contenente esplicitamente la dichiarazione prevista al punto 7 del precedente articolo.
Qualora, per concedere l’acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere provocata o presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto.
Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione con il precedente art.18 punto 7), la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l’accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.
Art. 22 - Riserva di accettazione delle domande e di revoca nelle concessioni
L’accettazione delle domande di concessione è subordinata, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all’accertamento della idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme dei regolamenti d’igiene e del servizio comunale di fognatura.
L’Amministrazione Comunale si riserva anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche od igieniche lo richiedessero.
In caso di accettazione della domanda, al richiedente viene comunicato il preventivo della spesa occorrente per l’allacciamento, il cui importo deve essere versato anticipatamente alla Tesoreria comunale, prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento.
Il preventivo stesso dovrà comprendere:
Qualora, per l’esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore a quella preventiva, verrà modificato il consuntivo all’interessato, per il pagamento della differenza, che dovrà avvenire prima che venga autorizzato il flusso dell’acqua.
Per ogni concessione d’acqua è dovuto al Comune un contributo "una tantum" a titolo di rimborso spese generali per l’estendimento ed il potenziamento della rete idrica di distribuzione, determinato secondo i criteri fissati nella tariffa allegata al presente regolamento, che l’utente deve versare a fondo perduto secondo le modalità indicate nell’art.23.
A garanzia del pagamento dell’importo dei consumi e del nolo dei contatori di cui è detto ai precedenti articoli 12 e 17, l’utente, con le modalità indicate nell’art.23 deve depositare presso la Tesoreria Comunale la somma determinata nella tariffa allegata al presente regolamento in relazione alla quantità d’acqua richiesta dall’utente stesso.
Tale deposito potrà essere aumentato o diminuito qualora avvenissero variazioni della tariffa dei prezzi di somministrazione dell’acqua, per adeguarlo al nuovo valore contrattuale della concessione.
Lo stesso deposito potrà essere aumentato, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, a quegli utenti che consumassero mediamente nell’anno una quantità d’acqua superiore di almeno il 20 per cento di quella richiesta e risultante dal contratto.
Alla scadenza della concessione, il deposito verrà restituito dopo che l’utente avrà provveduto al pagamento di ogni suo debito relativo all’utenza ed avrà riconsegnato in buono stato il contatore e gli accessori.
L’utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l’allacciamento.
Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica, almeno due mesi prima della scadenza.
La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se il concessionario avesse, per qualsiasi causa o ragione, a sospendere anche completamente l’uso dell’acqua, salvo il caso di forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati.
Art. 28 - Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione
L’acqua fornita ad un immobile deve servire ad uso esclusivo di questo: è quindi vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o quartieri di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso diritto da parte del Comune.
É altresì vietata al concessionario ogni forma di subconcessione dell’acqua ,anche a titolo gratuito a favore di terzi.
Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l’immobile servito di acqua sia trasferito al altro proprietario od usufruttuario od inquilino.
Il concessionario ed i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario o locatario non assuma la concessione a proprio nome.
In tal caso, tanto l’utente che cessa, quanto quello che intendesse entrare, dovranno darne partecipazione scritta al Comune almeno un mese prima del trapasso, ed il nuovo concessionario dovrà dichiarare esplicitamente, su competente carta bollata, di accettare gli impegni assunti dal predecessore.
Non sono ammessi altri casi di cessione del contratto.
La mancata osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 28 e 29 dà diritto al comune di sospednere la fornitura dell’acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.
Per ogni concessione di acqua, anche in caso di trapasso di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura.
Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed accettuata, sono a carico del concessionario.
CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI
Costituiscono la "presa" le opere di derivazione della conduttura di distribuzione, fino alla saracinesca, dopo il contatore.
La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell’acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l’utente, pur sostenendone le spese di impianto. Ad ogni privilegio di legge in proposito.
Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza, risolta, l’Amministrazione Comunale, a richiesta dell’utente o del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare a sue spese tutto ciò che è di sua proprietà ed ubicato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.
Qualora non ne venga richiesta, è , tuttavia, libera di provvedervi ugualmente.
In ogni caso, però, le spese per i lavori di ripristino sono a carico del Comune.
Trascorsi sei mesi senza che sia avvenuto il ritiro da parte del comune, tutto quanto costituiva la presa si ritiene abbandonato ed acquisito per accessione dal proprietario del suolo.
É assolutamente proibito all’utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni, ecc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.
L’utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall’uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo, ecc…, di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l’utenza stessa si riferisce.
Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, l’utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso.
Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al rubinetto dopo il contatore, vengono eseguite e mantenute esclusivamente a cura del comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.
Gli scavi, i rinterri e le opere necessarie, previsti ed imprevisti, inerenti gli allacciamenti sono a completo carica dell’utente e devono, di norma, essere predisposti ed eseguiti da questi nella forma e con le modalità che verranno impartite dal Comune, che comunque si riserva la facoltà di eseguire direttamente detti lavori, preventivandone l’entità e l’importo nel modo previsto all'ar’t.23
All’origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante piccolo tombino a chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia nel muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto, sigillato coi piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà o potrà usare la chiave.
All’utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.
All’estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto, che anche l’utente potrà manovrare per sue necessità.
Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo come dalla eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni.
L’utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto.
Di regola, il contatore sarà collocato dentro una apposita nicchia chiusa con sportello metallico, del quale anche l’utente avrà la chiave per poter avere la libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa, e ricavata, possibilmente, all’entrata dello stabile, oppure sarà collocato in un pozzetto appositamente costruito in fregio alla sede stradale, in corrispondenza del punto di immissione della conduttura di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell’utente.
L’utente, dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati del Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.
Ogni fabbricato deve avere, di norma, un’unica presa e un unico contatore generale per ogni accesso esterno.
É ammesso che un solo contatore serva a più fabbricati del medesimo utente, quando trattasi di portinerie, magazzini o altri edifici che, per la loro ubicazione all’interno della medesima proprietà cintata o per la loro particolare destinazione, possono, senza dubbi, considerarsi quali "dipendenze" dell’edificio principale, ancorché al medesimo non direttamente uniti.
Qualora vengano richieste più concessioni per uno stesso stabile avente ingresso esterno unico per tutti i richiedenti, è in facoltà dell’amministrazione comunale di concedere altre prese o di sostituire o trasformare l’eventuale unica primitiva concessione, quando sia possibile installare i contatori di tutti gli utenti secondo le modalità indicate nell’articolo precedente: ogni utenza, perciò, deve essere indipendente e per ciascuna vi deve essere un rubinetto di intercettazione, prima del contatore, sigillato coi piombi del Comune.
Tuttavia, avuto riguardo alle necessità tecniche dell’acquedotto ed alla struttura del fabbricato da servire, oppure quando vengono richieste altre concessioni per uno stesso stabile ove siano già in opera una o più colonne montanti, potranno essere eccezionalmente posti in opera contatori sulle diramazioni dei vari alloggi, quando rimangono assicurate le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo precedente.
In tali casi, come per ogni operazione che fosse richiesta per le prese già esistenti, i relativi concessionari dovranno sempre rimborsare al Comune tutte le spese, come da preventivo redatto secondo le modalità indicate nell’articolo 23.
Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione può disporne lo spostamento, anche senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.
Le spese di rimozione sono a carico dell'utente, soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.
Il diametro della presa e del contatore sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'articolo 18.
Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune compatibilmente con la portata della rete principale, provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario quando il consumo e l'impianto privato non corrispondono alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.
É, comunque, in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche delle opere di presa, dando di ciò, preavviso di almeno ventiquattro ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.
I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.
La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.
Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:
Il Comune può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili, ed ai relativi accessori.
In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, di permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.
Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.
Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno un giorno.
Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal contatore o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.
L'utente che ne è il responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite d'acqua derivanti da fughe vicibili o no, che il contatore avrà misurato.
Nemmeno per le dispersioni d'acqua dovute al gelo, sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati.
CAPO III - CONCESSIONI SPECIALI
In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, ecc...) l'Amministrazione Comunale può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, se ed in quanto applicabili e sotto l'osservazione delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.
Per le concessioni di durata inferiore al mese, potranno essere convenute di volta in volta condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfetario, stabilito dall'Amministrazione in relazione all'uso dell'acqua ed al diametro della presa.
L'Amministrazione comunale può concedere, agli utenti dell'acquedotto, speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche da incendio, da installarsi nell'interno della proprietà privata.
Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le concessioni d'acqua per uso domestico e sono soggette al pagamento di un canone fisso, determinato in relazione al diametro e al numero delle bocche, secondo la tariffa allegata.
Alla domanda di concessione, l'utente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi dell'impianto interno.
La tubazione per l'alimentazione delle bocche da incendio private è munita, alla presa, di una saracinesca con volantino, che sarà lasciata sigillata e aperta, onde tenere la conduttura interna sotto la pressione d'esercizio dell'acquedotto.
All'estremità della tubazione, prima della bocca da incendio oppure nel punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche da incendio, sarà posta, in pozzetto, un'altra saracinesca, chiusa e sigillata dal Comune.
Tutte le opere fino alla seconda saracinsesca inclusa, saranno eseguite e mantenute a cura del Comune ed a spese del concessionario, secondo le modalità indicate nei capi I e II del presente Titolo.
CAPO IV - NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI
L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.
Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzione causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.
Il pagamento del canone contrattuale, dell'importo della eccedenza, del nolo, del contatore e delle altre somme indicate nell'allegata tariffa, si effettua all'Esattoria comunale mediante ruolo semestrale che comprende gli importi contrattuali e le eccedenze di consumo riscontrate nel semestre di riferimento.
In caso di ritardato pagamento sarà dovuta l'indennità di mora a favore dell'Esattore, il quale risponderà dell'obbligo di versare il non scosso per scosso ai sensi delle norme in materia di riscossione dei tributi.
Gli eventuali reclami in corso non esonerano l'utente dall'obbligo del pagamento, salvo conguaglio di quanto eventualmente pagato in più nel ruolo successivo, oppure, a giudizio dell'Amministrazione, rimborso o sgravio da deliberare con le norme di legge.
In applicazione al disposto dell'art.323 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, la riscossione dei canoni e dei consumi avverrà mediante ruoli nominativi compilati ogni semestre, dati in carico all'Esattore comunale, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dalla legge 14 aprile 1910, n. 639 e da riscuotersi in coincindenza con la scadenza delle rate d'imposte e tasse.
Indipendentemente dall'espletamento dell'azione dell'Esattore comunale per la riscossione dei canoni e dei consumi nei confronti dei debitori morosi, Il Comune ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il servizio, e di revocare la concessione fatta agli stessi, senza l'obbligo di preavviso, qualora l'ingiunzione al pagamento dovesse rimanere senza esito. Nel caso di sospensione, per poter ottenere la riattivazione del servizio, l'utente dovrà versare alla Tesoreria comunale la somma stabilita nella allegata tariffa, oltre a dimostrare di aver già soddisfatto il suo debito nei confronti dell'Esattore. Il deposito di garanzia di cui all'articolo 26 servirà a copertura dei canoni e consumi venuti a maturare successivamente alla compilazione del ruolo di riscossione.
I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente saranno constatati, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 55 mediante lettura dei rispettivi contatori, dagli incaricati comunali ogni sei mesi o più spesso, se il Comune lo giudicherà conveniente, anche indipendentemente alla periodicità dei pagamenti.
Al momento di ogni lettura, sarà rilasciata all'utente una speciale bolletta dalla quale egli potrà rilevare il consumo segnato dal suo contatore.
L'utente ha diritto di far verificare il contatore, previo pagamento della somma stabilita nell'allegata tariffa per le spese di verifica. Detta somma gli verrà restituita, se il reclamo risulta fondato; altrimenti verrà incamerata dal Comune. Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare, quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 5 per cento (in più o in meno) dell'effettiva erogazione.
Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base della media fra il consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente e il consumo dell'ultimo periodo regolamentare conteggiato prima del guasto.
Se non fosse possibile stabilire tale affronto, per essere la concessione di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio oppure, essendo altrimenti impossibile tale conteggio, sulla base della quantità d'acqua giornaliera indicata dall'utente nella domanda di concessione.
CAPO V - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE E TARIFFE ANNUALI
Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto deve essere
approvato con apposito atto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce e deve comprendere gli oneri diretti ed indiretti
del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per acquisto di
beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento
degli impianti e delle attrezzature.
Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel
decreto del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato
nel supplemento ordinario alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989.
I coefficienti si assumono ridotti del 50% per i cespiti ammortizzabili
acquisiti nel 1989.
Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte
entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente, e per i costi effettivi
a tutte le spese impegnate.
Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate annualmente dal Consiglio comunale sulla base del costo di gestione dell'anno precedente e secondo la seguente distribuzione:
TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc.. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all'Amministrazione comunale.
Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto, o dal regolamento comunale d'igiene, o che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o dalla rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.
Fermo restando il disposto del terzo comma dell'articolo 49 per l'indennizzo dovuto per il dissuggellamento delle saracinesche delle bocche da incendio, la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto e a quanto altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento, da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nella allegata tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli.
Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dell'articolo 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.
L'Amministrazione comunale si riserva di apportare, ove occorra, variazioni alle tariffe, e di modificare, anche, tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico. Coloro che già fruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse. In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate, come previsto nel precedente articolo 21.
(Per le tariffe aggiornate vedi la più recente deliberazione della Giunta Comunale).
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U.R.P. "Punto di Risposta" |
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