REGOLAMENTO PER L'ACQUEDOTTO

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Approvato con deliberazione di C.C. n. 212 del 3/12/1971
Modificato con deliberazione di C.C. n. 261 del 25/8/1989



I N D I C E

TITOLO PRIMO

Art. 1 - Assunzione diretta del servizio
Art. 2 - Vigilanza igienica
Art. 3 - Direzione e sorveglianza tecnica
Art. 4 - Manutenzione degli impianti
Art. 5 - Servizi amministrativi e contabili
Art. 6 - Materiale ed attrezzi
TITOLO SECONDO DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA PER USO PUBBLICO Art. 7 - Fontanelle pubbliche
Art. 8 - Uso delle fontanelle
Art. 9 - Eccezioni
Art. 10 - Bocche da incendio stradali
Art. 11 - Interruzione del servizio in caso di incendio
TITOLO TERZO CONCESSIONE DELL’ACQUA CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

Art. 12 - Uso dell’acqua
Art. 13 - Rete di distribuzione
Art. 14 - Diramazioni dell’acquedotto
Art. 15 - Limiti del servizio
Art. 16 - Sistema di somministrazione – Tariffa
Art. 17 - Apparecchi di misurazione
Art. 18 - Domanda di concessione
Art. 19 - Concessionario
Art. 20 - Attraversamento terreni di proprietà di terzi
Art. 21 - Accettazione del regolamento
Art. 22 - Riserva di accettazione delle domande e di revoca nelle concessioni
Art. 23 - Accettazione delle domande – Preventivi di spesa
Art. 24 - Maggiori spese a consuntivo lavori di allacciamento
Art. 25 - Contributo di estendimento e potenziamento
Art. 26 - Deposito a garanzia pagamento consumi
Art. 27 - Durata delle concessioni
Art. 28 - Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione
Art. 29 - Trapasso delle concessioni
Art. 30 - Irregolarità del trapasso
Art. 31 - Spese e tasse

CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Art. 32 - Definizione di "presa"
Art. 33 - Proprietà della presa
Art. 34 - Recupero della presa
Art. 35 - Manomissioni alla presa
Art. 36 - Responsabilità sulla presa
Art. 37 - Esecuzione e manutenzione della presa
Art. 38 - Rubinetti di presa e di arresto
Art. 39 - Collocazione del contatore
Art. 40 - Suddivisione dei contatori
Art. 41 - Spostamento e rimozione contatori
Art. 42 - Diametro della presa
Art. 43 - Impianti interni
Art. 44 - Ispezioni e verifiche
Art. 45 - Responsabilità verso terzi

CAPO III - CONCESSIONI SPECIALI

Art. 46 - Concessioni temporanee
Art. 47 - Bocche da incendio private
Art. 48 - Presa per bocche da incendio private

CAPO IV - NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

Art. 49 - Inizio obbligo pagamento canoni e consumi
Art. 50 - Temporanee interruzioni del servizio
Art. 51 - Pagamento dei canoni e dei consumi
Art. 52 - Ruoli di riscossione
Art. 53 - Interruzione del servizio per morosità
Art. 54 - Lettura dei contatori
Art. 55 - Verifica dei contatori
Art. 56 - Indicazioni erronee dei contatori

CAPO V - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE E TARIFFE ANNUALI

Art. 56 bis - Determinazione del costo di gestione
Art. 56 ter - Reclami

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI E PENALI Art. 57 - Reclami
Art. 58 - Violazione delle norme contrattuali
Art. 59 - Manomissioni dei sigilli
Art. 60 - Contravvenzioni
Art. 61 - Rimborso delle spese
Art. 62 - Variazioni al regolamento ed alle tariffe

Tariffe



TITOLO PRIMO

Art. 1 - Assunzione diretta del servizio

Il Comune assume direttamente l’impianto e l’esercizio del servizio di distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione, a norma del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei servizi pubblici, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 11 marzo 1904, n. 108

Art. 2 - Vigilanza igienica

La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all’Ufficio Sanitario, il quale disporrà periodici controlli sulla potabilità dell’acqua erogata dell’acquedotto comunale, mediante analisi chimico-batteriologiche da effettuarsi dal Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi.

Art. 3 - Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell’acquedotto comunale è affidata all’Ufficio Tecnico Comunale, il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare la continuità nella erogazione dell’acqua, proponendo all’Amministrazione comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa.

Nell’Ufficio Tecnico Comunale deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell’acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni, ecc…

Art. 4 - Manutenzione degli impianti

Le operazioni riguardanti la ordinaria manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuove prese saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato. Nuove diramazioni ed opere di straordinaria manutenzione saranno affidate in appalto a ditta specializzata sotto le norme, condizioni e modalità contenute nel relativo capitolo speciale d’appalto.

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà informare, secondo la rispettiva competenza, sia l’Ufficiale Sanitario, sia il dirigente dell’Ufficio Tecnico, sia l’Ufficio di Polizia Municipale, di qualunque fatto inerente l’acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

Art. 5 - Servizi amministrativi e contabili

Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all’Ufficio di Ragioneria, cui spetta il controllo e la vigilanza sull’andamento economico della gestione del servizio

Art. 6 - Materiale ed attrezzi

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio di manutenzione dell’acquedotto dovranno essere inventariati, e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico.

TITOLO SECONDO
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA PER USO PUBBLICO

Art. 7 - Fontanelle pubbliche

La distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione è fatta gratuitamente mediante fontanelle appositamente installate dal Comune, nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta municipale, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare.

Art. 8 - Uso delle fontanelle

É fatto assoluto divieto di:


Art. 9 - Eccezioni

In casi del tutto particolari, e con apposita motivata autorizzazione, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo.

Tali autorizzazioni speciali, tutta>


Trasferimento interrotto.

a loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.

Art. 10 - Bocche da incendio stradali

Per i servizi antincendio, l’Amministrazione comunale provvede alla installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell’acquedotto, a norma dell’art.27 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall’art.85 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull’ordinamento dei servizi antincendio.

Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l’innaffiamento stradale.

Art. 11 - Interruzione del servizio in caso di incendio

Verificandosi un incendio, per l’estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell’acqua dell’acquedotto comunale, sia essa prelevata dalle bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente concesse ai privati a norma del successivo art.47, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell’acqua, chiudendo le prese agli utenti privati e anche le fontanelle pubbliche.

TITOLO TERZO
CONCESSIONE DELL’ACQUA

CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE
 

Art. 12 - Uso dell’acqua

L’acqua potabile viene concessa ai richiedenti al prezzo stabilito dall’Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Rete di distribuzione

L’acqua viene fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari e usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi.

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture, od isolati, è in facoltà dell’Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell’acqua, sempre però che ve sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione, ove la Amministrazione non ritenga che ricorrano le circostanze per dover provvedere in tutto o in parte a carico del Comune all’ampliamento della rete principale di distribuzione.

Le lottizzazioni di terreni o la costruzione di strade private per l’urbanizzazione di aree, devono in ogni caso essere complete di rete idrica di distribuzione a carico dei proprietari interessati. Il Comune avrà diritto di immettersi nella proprietà e nella manutenzione di tale rete e di concedere i singoli allacciamenti alle condizioni generali previste dal presente regolamento.

Art. 14 - Diramazioni dell’acquedotto

Le diramazioni principali e secondarie dell’acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.

Qualora esse dovessero venire collocate od estese alle proprietà ed alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

  1. costruire, nella loro proprietà la servitù gratuita di passaggio della conduttura dell’acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
  2. lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò fosse imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall’Ufficiale Sanitario;
  3. riservare al Comune il diritto di accesso e di passaggio, a piedi e con mezzi rotabili, nonché il diritto di eseguire lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture e dei relativi accessori, in qualunque momento e stagione, senza necessità di preavviso;
  4. rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che potessero essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.
Art. 15 - Limiti del servizio

L’acqua potabile viene fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell’acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione; peraltro provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.

Quando l’interruzione fosse prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

Art. 16 - Sistema di somministrazione – Tariffa

L’acqua viene somministrata all’utente a contatore, e pagata secondo la tariffa approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 17 - Apparecchi di misurazione

Il contatore, prescelto a giudizio insindacabile del Comune, della marca e tipo più idonei, viene addebitato all’utente, con gli altri materiali costituendi la presa nei modi stabiliti dal successivo art.23.

Per il controllo e la manutenzione del contatore è pure dovuto dall’utente un contributo stabilito nella tariffa.

Art. 18 - Domanda di concessione

Per ottenere la concessione dell’acqua potabile gli interessati devono presentare al Sindaco domanda in competente bollo, preferibilmente sul modulo rilasciato dal Comune.

Nella domanda devono essere indicati:

  1. cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita;
  2. ubicazione dello stabile per il quale l’acqua è richiesta;
  3. uso a cui l’acqua deve servire;
  4. i numeri degli appartamenti, negozi, uffici, officine, magazzini ecc. distinti per piano;
  5. la consistenza dei servizi previsti (numero degli apparecchi sanitari per appartamento ed utilizzatori per altre destinazioni);
  6. cubaggio completo del fabbricato: vuoto per pieno, scantinati compresi, fino al piano di gronda, da calcolarsi corpo di fabbrica per corpo di fabbrica;
  7. dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale e particolare dell’igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell’acquedotto e nell’interesse del servizio.
Art. 19 - Concessionario

La concessione dell’acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario dello stabile, oppure se l’Amministrazione ritiene opportuno, al locatario, nel quale ultimo caso la domanda di concessione deve essere corredata del nulla osta del proprietario, contenente esplicitamente la dichiarazione prevista al punto 7 del precedente articolo.

Art. 20 - Attraversamento terreni di proprietà di terzi

Qualora, per concedere l’acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere provocata o presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto.

Art. 21 - Accettazione del regolamento

Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione con il precedente art.18 punto 7), la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l’accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.

Art. 22 - Riserva di accettazione delle domande e di revoca nelle concessioni

L’accettazione delle domande di concessione è subordinata, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all’accertamento della idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme dei regolamenti d’igiene e del servizio comunale di fognatura.

L’Amministrazione Comunale si riserva anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche od igieniche lo richiedessero.

Art. 23 - Accettazione delle domande – Preventivi di spesa

In caso di accettazione della domanda, al richiedente viene comunicato il preventivo della spesa occorrente per l’allacciamento, il cui importo deve essere versato anticipatamente alla Tesoreria comunale, prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento.

Il preventivo stesso dovrà comprendere:

  1. il costo delle opere, che viene determinato sulla base di un elenco analitico deliberato dalla Giunta Municipale, a seconda dei prezzi correnti dei materiali e della mano d’opera necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, ivi compreso il ripristino dei manti stradali e maggiorato del 10 per cento per imprevisti e spese generali. Il costo della ripresa dei manti stradali bituminosi o comunque pavimentati è commisurata a metro quadro. Gli scavi ed i rinterri sono computati a metro cubo;
  2. il diritto fisso di allacciamento, di cui al successivo art.25;
  3. l’ammontare del deposito cauzionale a garanzia del pagamento dei consumi, di cui al successivo art.26;
  4. le spese contrattuali, di cui al successivo art.31.
Art. 24 - Maggiori spese a consuntivo lavori di allacciamento

Qualora, per l’esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore a quella preventiva, verrà modificato il consuntivo all’interessato, per il pagamento della differenza, che dovrà avvenire prima che venga autorizzato il flusso dell’acqua.

Art. 25 - Contributo di estendimento e potenziamento

Per ogni concessione d’acqua è dovuto al Comune un contributo "una tantum" a titolo di rimborso spese generali per l’estendimento ed il potenziamento della rete idrica di distribuzione, determinato secondo i criteri fissati nella tariffa allegata al presente regolamento, che l’utente deve versare a fondo perduto secondo le modalità indicate nell’art.23.

Art. 26 - Deposito a garanzia pagamento consumi

A garanzia del pagamento dell’importo dei consumi e del nolo dei contatori di cui è detto ai precedenti articoli 12 e 17, l’utente, con le modalità indicate nell’art.23 deve depositare presso la Tesoreria Comunale la somma determinata nella tariffa allegata al presente regolamento in relazione alla quantità d’acqua richiesta dall’utente stesso.

Tale deposito potrà essere aumentato o diminuito qualora avvenissero variazioni della tariffa dei prezzi di somministrazione dell’acqua, per adeguarlo al nuovo valore contrattuale della concessione.

Lo stesso deposito potrà essere aumentato, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, a quegli utenti che consumassero mediamente nell’anno una quantità d’acqua superiore di almeno il 20 per cento di quella richiesta e risultante dal contratto.

Alla scadenza della concessione, il deposito verrà restituito dopo che l’utente avrà provveduto al pagamento di ogni suo debito relativo all’utenza ed avrà riconsegnato in buono stato il contatore e gli accessori.

Art. 27 - Durata delle concessioni

L’utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l’allacciamento.

Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica, almeno due mesi prima della scadenza.

La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se il concessionario avesse, per qualsiasi causa o ragione, a sospendere anche completamente l’uso dell’acqua, salvo il caso di forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati.

Art. 28 - Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione

L’acqua fornita ad un immobile deve servire ad uso esclusivo di questo: è quindi vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o quartieri di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso diritto da parte del Comune.

É altresì vietata al concessionario ogni forma di subconcessione dell’acqua ,anche a titolo gratuito a favore di terzi.

Art. 29 - Trapasso delle concessioni

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l’immobile servito di acqua sia trasferito al altro proprietario od usufruttuario od inquilino.

Il concessionario ed i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario o locatario non assuma la concessione a proprio nome.

In tal caso, tanto l’utente che cessa, quanto quello che intendesse entrare, dovranno darne partecipazione scritta al Comune almeno un mese prima del trapasso, ed il nuovo concessionario dovrà dichiarare esplicitamente, su competente carta bollata, di accettare gli impegni assunti dal predecessore.

Non sono ammessi altri casi di cessione del contratto.

Art. 30 - Irregolarità del trapasso

La mancata osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 28 e 29 dà diritto al comune di sospednere la fornitura dell’acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.

Art. 31 - Spese e tasse

Per ogni concessione di acqua, anche in caso di trapasso di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura.

Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed accettuata, sono a carico del concessionario.

CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Art. 32 - Definizione di "presa"

Costituiscono la "presa" le opere di derivazione della conduttura di distribuzione, fino alla saracinesca, dopo il contatore.

Art. 33 - Proprietà della presa

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell’acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l’utente, pur sostenendone le spese di impianto. Ad ogni privilegio di legge in proposito.

Art. 34 - Recupero della presa

Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza, risolta, l’Amministrazione Comunale, a richiesta dell’utente o del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare a sue spese tutto ciò che è di sua proprietà ed ubicato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.

Qualora non ne venga richiesta, è , tuttavia, libera di provvedervi ugualmente.

In ogni caso, però, le spese per i lavori di ripristino sono a carico del Comune.

Trascorsi sei mesi senza che sia avvenuto il ritiro da parte del comune, tutto quanto costituiva la presa si ritiene abbandonato ed acquisito per accessione dal proprietario del suolo.

Art. 35 - Manomissioni alla presa

É assolutamente proibito all’utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni, ecc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

Art. 36 - Responsabilità sulla presa

L’utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall’uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo, ecc…, di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l’utenza stessa si riferisce.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, l’utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso.

Art. 37 - Esecuzione e manutenzione della presa

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al rubinetto dopo il contatore, vengono eseguite e mantenute esclusivamente a cura del comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.

Gli scavi, i rinterri e le opere necessarie, previsti ed imprevisti, inerenti gli allacciamenti sono a completo carica dell’utente e devono, di norma, essere predisposti ed eseguiti da questi nella forma e con le modalità che verranno impartite dal Comune, che comunque si riserva la facoltà di eseguire direttamente detti lavori, preventivandone l’entità e l’importo nel modo previsto all'ar’t.23

Art. 38 - Rubinetti di presa e di arresto

All’origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante piccolo tombino a chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia nel muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto, sigillato coi piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà o potrà usare la chiave.

All’utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.

All’estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto, che anche l’utente potrà manovrare per sue necessità.

Art. 39 - Collocazione del contatore

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo come dalla eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni.

L’utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto.

Di regola, il contatore sarà collocato dentro una apposita nicchia chiusa con sportello metallico, del quale anche l’utente avrà la chiave per poter avere la libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa, e ricavata, possibilmente, all’entrata dello stabile, oppure sarà collocato in un pozzetto appositamente costruito in fregio alla sede stradale, in corrispondenza del punto di immissione della conduttura di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell’utente.

L’utente, dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati del Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

Art. 40 - Suddivisione dei contatori

Ogni fabbricato deve avere, di norma, un’unica presa e un unico contatore generale per ogni accesso esterno.

É ammesso che un solo contatore serva a più fabbricati del medesimo utente, quando trattasi di portinerie, magazzini o altri edifici che, per la loro ubicazione all’interno della medesima proprietà cintata o per la loro particolare destinazione, possono, senza dubbi, considerarsi quali "dipendenze" dell’edificio principale, ancorché al medesimo non direttamente uniti.

Qualora vengano richieste più concessioni per uno stesso stabile avente ingresso esterno unico per tutti i richiedenti, è in facoltà dell’amministrazione comunale di concedere altre prese o di sostituire o trasformare l’eventuale unica primitiva concessione, quando sia possibile installare i contatori di tutti gli utenti secondo le modalità indicate nell’articolo precedente: ogni utenza, perciò, deve essere indipendente e per ciascuna vi deve essere un rubinetto di intercettazione, prima del contatore, sigillato coi piombi del Comune.

Tuttavia, avuto riguardo alle necessità tecniche dell’acquedotto ed alla struttura del fabbricato da servire, oppure quando vengono richieste altre concessioni per uno stesso stabile ove siano già in opera una o più colonne montanti, potranno essere eccezionalmente posti in opera contatori sulle diramazioni dei vari alloggi, quando rimangono assicurate le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo precedente.

In tali casi, come per ogni operazione che fosse richiesta per le prese già esistenti, i relativi concessionari dovranno sempre rimborsare al Comune tutte le spese, come da preventivo redatto secondo le modalità indicate nell’articolo 23.

Art. 41 - Spostamento e rimozione contatori

Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione può disporne lo spostamento, anche senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.

Le spese di rimozione sono a carico dell'utente, soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

Art. 42 - Diametro della presa

Il diametro della presa e del contatore sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'articolo 18.

Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune compatibilmente con la portata della rete principale, provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario quando il consumo e l'impianto privato non corrispondono alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

É, comunque, in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche delle opere di presa, dando di ciò, preavviso di almeno ventiquattro ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Art. 43 - Impianti interni

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.

La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

  1. non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua, potabile o non, o non condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.;
  2. tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra dei serbatoi, depositi, bacini, tinozzi ecc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
  3. i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi ecc., devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno cinque centimetri sul massimo livello delle cassette stesse;
ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventuale imposta dal Comune, provocherà la sospensione del servizio, fintanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi del medesimo o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Art. 44 - Ispezioni e verifiche

Il Comune può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili, ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, di permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno un giorno.

Art. 45 - Responsabilità verso terzi

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal contatore o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente che ne è il responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite d'acqua derivanti da fughe vicibili o no, che il contatore avrà misurato.

Nemmeno per le dispersioni d'acqua dovute al gelo, sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati.

CAPO III - CONCESSIONI SPECIALI

Art. 46 - Concessioni temporanee

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, ecc...) l'Amministrazione Comunale può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, se ed in quanto applicabili e sotto l'osservazione delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.

Per le concessioni di durata inferiore al mese, potranno essere convenute di volta in volta condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfetario, stabilito dall'Amministrazione in relazione all'uso dell'acqua ed al diametro della presa.

Art. 47 - Bocche da incendio private

L'Amministrazione comunale può concedere, agli utenti dell'acquedotto, speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche da incendio, da installarsi nell'interno della proprietà privata.

Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le concessioni d'acqua per uso domestico e sono soggette al pagamento di un canone fisso, determinato in relazione al diametro e al numero delle bocche, secondo la tariffa allegata.

Alla domanda di concessione, l'utente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi dell'impianto interno.

Art. 48 - Presa per bocche da incendio private

La tubazione per l'alimentazione delle bocche da incendio private è munita, alla presa, di una saracinesca con volantino, che sarà lasciata sigillata e aperta, onde tenere la conduttura interna sotto la pressione d'esercizio dell'acquedotto.

All'estremità della tubazione, prima della bocca da incendio oppure nel punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche da incendio, sarà posta, in pozzetto, un'altra saracinesca, chiusa e sigillata dal Comune.

Tutte le opere fino alla seconda saracinsesca inclusa, saranno eseguite e mantenute a cura del Comune ed a spese del concessionario, secondo le modalità indicate nei capi I e II del presente Titolo.

CAPO IV - NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

Art. 49 - Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

Art. 50 - Temporanee interruzioni del servizio

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzione causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Art. 51 - Pagamento dei canoni e dei consumi

Il pagamento del canone contrattuale, dell'importo della eccedenza, del nolo, del contatore e delle altre somme indicate nell'allegata tariffa, si effettua all'Esattoria comunale mediante ruolo semestrale che comprende gli importi contrattuali e le eccedenze di consumo riscontrate nel semestre di riferimento.

In caso di ritardato pagamento sarà dovuta l'indennità di mora a favore dell'Esattore, il quale risponderà dell'obbligo di versare il non scosso per scosso ai sensi delle norme in materia di riscossione dei tributi.

Gli eventuali reclami in corso non esonerano l'utente dall'obbligo del pagamento, salvo conguaglio di quanto eventualmente pagato in più nel ruolo successivo, oppure, a giudizio dell'Amministrazione, rimborso o sgravio da deliberare con le norme di legge.

Art. 52 - Ruoli di riscossione

In applicazione al disposto dell'art.323 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, la riscossione dei canoni e dei consumi avverrà mediante ruoli nominativi compilati ogni semestre, dati in carico all'Esattore comunale, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dalla legge 14 aprile 1910, n. 639 e da riscuotersi in coincindenza con la scadenza delle rate d'imposte e tasse.

Art. 53 - Interruzione del servizio per morosità

Indipendentemente dall'espletamento dell'azione dell'Esattore comunale per la riscossione dei canoni e dei consumi nei confronti dei debitori morosi, Il Comune ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il servizio, e di revocare la concessione fatta agli stessi, senza l'obbligo di preavviso, qualora l'ingiunzione al pagamento dovesse rimanere senza esito. Nel caso di sospensione, per poter ottenere la riattivazione del servizio, l'utente dovrà versare alla Tesoreria comunale la somma stabilita nella allegata tariffa, oltre a dimostrare di aver già soddisfatto il suo debito nei confronti dell'Esattore. Il deposito di garanzia di cui all'articolo 26 servirà a copertura dei canoni e consumi venuti a maturare successivamente alla compilazione del ruolo di riscossione.

Art. 54 - Lettura dei contatori

I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente saranno constatati, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 55 mediante lettura dei rispettivi contatori, dagli incaricati comunali ogni sei mesi o più spesso, se il Comune lo giudicherà conveniente, anche indipendentemente alla periodicità dei pagamenti.

Al momento di ogni lettura, sarà rilasciata all'utente una speciale bolletta dalla quale egli potrà rilevare il consumo segnato dal suo contatore.

Art. 55 - Verifica dei contatori

L'utente ha diritto di far verificare il contatore, previo pagamento della somma stabilita nell'allegata tariffa per le spese di verifica. Detta somma gli verrà restituita, se il reclamo risulta fondato; altrimenti verrà incamerata dal Comune. Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare, quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 5 per cento (in più o in meno) dell'effettiva erogazione.

Art. 56 - Indicazioni erronee dei contatori

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base della media fra il consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente e il consumo dell'ultimo periodo regolamentare conteggiato prima del guasto.

Se non fosse possibile stabilire tale affronto, per essere la concessione di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio oppure, essendo altrimenti impossibile tale conteggio, sulla base della quantità d'acqua giornaliera indicata dall'utente nella domanda di concessione.

CAPO V - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE E TARIFFE ANNUALI

Art. 56 bis - Determinazione del costo di gestione

Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto deve essere approvato con apposito atto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.
Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989.
I coefficienti si assumono ridotti del 50% per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989.
Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente, e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

Art. 56 ter - Tariffe annuali

Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate annualmente dal Consiglio comunale sulla base del costo di gestione dell'anno precedente e secondo la seguente distribuzione:

  1. categoria per uso potabile domestico ordinario;
  2. categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale ecc.;
  3. categoria per uso speciale per attività produttiva e di confezionamento;
  4. categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di animali.
Per la quarta categoria di utenza sopracitata connessa all'allevamento degli animali, il costo unitario del servizio a mc. non può  superare il 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.
Il provento derivante dall'applicazione delle tariffe sopracitate per il servizio dell'acquedotto non può essere superiore alll'80% di tali costi di gestione.
Tali limiti verranno adeguati, di volta in volta, alla legge nazionale per la finanza locale e sono limitati per l'anno 1989 alle percentuali sopraindicate.
Sono escluse dalle tariffe del presente regolamento le applicazioni di imposte, tasse e canoni sugli scarichi delle acque provenienti da qualsiasi attività ed uso di acque.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 57 - Reclami

Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc.. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all'Amministrazione comunale.

Art. 58 - Violazione delle norme contrattuali

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto, o dal regolamento comunale d'igiene, o che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o dalla rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Art. 59 - Manomissioni dei sigilli

Fermo restando il disposto del terzo comma dell'articolo 49 per l'indennizzo dovuto per il dissuggellamento delle saracinesche delle bocche da incendio, la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto e a quanto altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento, da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nella allegata tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli.

Art. 60 - Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dell'articolo 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 61 - Rimborso delle spese

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Art. 62 - Variazioni al regolamento ed alle tariffe

L'Amministrazione comunale si riserva di apportare, ove occorra, variazioni alle tariffe, e di modificare, anche, tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico. Coloro che già fruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse. In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate, come previsto nel precedente articolo 21.

Tariffe

(Per le tariffe aggiornate vedi la più recente deliberazione della Giunta Comunale).



 

U.R.P.
"Punto di Risposta"

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