Approvato con deliberazione di C.C. n.
78 del 27/10/1994
Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del
15/1/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 60 del
7/5/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 70 del 27/7/2001
Modificato con deliberazione di C.C. n. 128
del 18/10/2002
TITOLO I - Finalità e servizi
Art. 1 - Definizione e scopi
Art. 2 - Gestione
Art. 3 - Utenza
Art. 4 - Accesso ai servizi
Art. 5 - Attività programmate
Art. 6 - Spazi e servizi
TITOLO II - Rappresentanza, partecipazione degli utenti alle attività di animazione del tempo libero, culturali e di socializzazione
Art. 7 - Organi di partecipazione
Art. 8 - L'Assemblea degli utenti
Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea degli utenti
Art. 10 - Competenze dell'Assemblea
Art. 11 - Il Comitato Promotore
Art. 12 - Composizione ed elezione del Comitato Promotore
Art. 13 - Convocazione del Comitato Promotore
Art. 14 - Il Presidente del Comitato Promotore
TITOLO I - Finalità e servizi
I Centri Sociali di Desenzano, Rivoltella e San Martino d/B sono luoghi d'intrattenimento e di servizi principalmente destinati alle persone anziane e si propongono di assicurare effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali.
Costituiscono un punto di irradiazione sul territorio di iniziative ricreative, culturali e di istruzione, tese a favorire l'aggregazione ed il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani nei rapporti sociali con tutte le altre componenti della collettività, oltre, ove presenti, di prestazioni alla persona. Si caratterizzano, nel loro insieme, per la polifunzionalità delle erogazioni sia di carattere partecipativo/socio culturale a cui fa riferimento il presente regolamento sia di assistenza e sostegno alla cittadinanza nel suo complesso, secondo quanto stabilito dal piano organizzativo e gestionale del Comune di Desenzano del Garda.
I Centri Sociali sono apartitici, essendo espressione civica della comunità.
I Centri Sociali sono a tutti gli effetti un'unità d'offerta dei servizi socio assistenziali comunali. L'Amministrazione comunale pertanto provvede direttamente al mantenimento dei servizi secondo le leggi vigenti in materia, le norme di carattere regionale ed il presente regolamento; in particolare assicura stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi ed all'attuazione dei programmi.
I servizi dei sopracitati Centri Sociali sono riservati ai cittadini desenzanesi pensionati o che abbiano compiuto il 60° anno di età, così pure alle persone invalide ed a tutti coloro che si trovano in stato di bisogno, così come definito dalla Legge Regionale n. 1/86 e successive integrazioni e modifiche e tali persone costituiscono gli utenti del Centri Sociali.
Agli aventi diritto verrà inviata al domicilio la "Silver Card" al 60° anno di età.
L'indicazione sulla Silver Card di uno dei tre centri sociali ha unicamente funzione di riferimento della sede di seggio elettorale da utilizzare in occasione delle elezioni di cui all'art.12, essendo il titolare libero di partecipare alle attività di tutte le tre unità di offerta.
L'accesso ai Centri Sociali ed ai loro servizi è regolamentato secondo i criteri e le modalità previsti dal Piano comunale per gli interventi socio-assistenziali, dalla Legge Regionale 1/86 e successive integrazioni e modifiche e dal piano regionale socio-assistenziale.
Per la partecipazione degli utenti alle attività propulsive, di socialità e ricreativo culturali (non di specifica gestione e competenza degli uffici e servizi comunali alla persona) è prevista la regolamentazione di cui al titolo II del presente regolamento. L'accesso ai Centri Sociali ed ai loro servizi ed attività è consentito a tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative culturali e ricreative organizzate dagli stessi. L'accesso ai servizi ed uffici comunali è stabilito dal precedente comma 1 del presente articolo.
È prevista la realizzazione delle seguenti attività nei vari Centri Sociali:
audizioni musicali;
registrazione di canzoni e cori che fanno parte del patrimonio popolare;
incontri musicali con balli;
visione di spettacoli televisivi e/o cinematografici e/o teatrali con discussione per gruppi di interesse;
giochi da tavolo e giochi all'aperto;
lettura di quotidiani, riviste, libri, raccolte di documentazione per generi ed interessi diversi;
conferenze e dibattiti su temi di interesse sanitario, socio-economico, dietetico, ecc.;
promozione ed organizzazione di escursioni ed attività ricreative, culturali e teatrali;
attività sportivo ricreative;
attività di animazione;
altre eventuali attività a favore della generalità della popolazione.
Gli spazi, suddivisi nei tre Centri Sociali, a disposizione degli utenti sono i seguenti:
salone conferenze;
palestra;
campi per il gioco delle bocce;
sala di lettura - biblioteca;
sala da biliardo;
sale polifunzionali.
I servizi, suddivisi nei tre Centri Sociali sono i seguenti:
S.A.D;
mensa e bar (anche mediante distributori automatici);
ambulatorio infermieristico (limitatamente alle prestazioni erogabili da parte dell'Ente locale);
servizio di lavanderia e stireria;
bagni assistiti;
segretariato sociale;
assistenza sociale polivalente;
altri eventuali servizi a favore della generalità della popolazione, secondo la programmazione comunale.
TITOLO II - Rappresentanza, partecipazione degli utenti alle attività di animazione del tempo libero, culturali e di socializzazione
Art. 7 - Organi di partecipazione
Per garantire il coinvolgimento degli utenti nella vita e nelle attività (di cui all'art. 5) dei Centri Sociali, sono istituiti i seguenti organi di partecipazione:
Assemblea degli utenti;
Comitato Promotore;
Presidente del Comitato Promotore.
Art. 8 - L'Assemblea degli utenti
L'Assemblea degli utenti del Centri Sociali è costituita dai cittadini desenzanesi pensionati o che abbiano compiuto 60 anni.
Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea degli utenti
L'Assemblea deve essere convocata almeno 3 volte l'anno dal Presidente del Comitato Promotore, mediante avvisi pubblici da diffondere almeno 15 giorni prima della data di riunione.
li Presidente del Comitato Promotore è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non inferiore a 20 giorni, quando lo richiedano 100 utenti o l'Assessore ai Servizi Sociali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Promotore, coadiuvato dai membri del Comitato stesso.
Art. 10 - Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea degli utenti del Centri Sociali ha compiti:
propositivi in ordine al programma di attività di animazione, culturali, ricreative e di socializzazione dei tre Centri Sociali;
di verifica sull'attuazione dello stesso;
di espressione e trasmissione delle esigenze degli utenti.
Art. 11 - Il Comitato Promotore
Si costituisce il Comitato Promotore dei Centri Sociali.
Il Comitato Promotore propone attività ricreative e culturali ed iniziative atte a favorire i processi di socializzazione per un continuo miglioramento dei Centri Sociali, sempre nel rispetto delle esperienze e delle culture di tutti gli utenti.
Per la programmazione e la promozione delle iniziative ricerca il coinvolgimento di tutti gli utenti, in modo da consentire l'apporto creativo, la libera espressione delle opinioni, l'applicazione delle capacità, la specifica competenza ed esperienza di ciascuno.
Il Comitato Promotore predispone il programma delle attività, da definirsi almeno ogni semestre, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, anche per la copertura finanziaria e per il coordinamento con le altre attività similari per la popolazione; successivamente tale programma verrà annunciato alla collettività cui si rivolge mediante esposizione in bacheca.
Il Presidente del Comitato Promotore dovrà nominare un portavoce - organizzatore per ciascuno del tre Centri Sociali, individuato tra i membri del Comitato Promotore eletti dagli utenti in ciascuna delle tre liste.
Tali portavoce - organizzatori coadiuvano il Presidente nel coordinamento dei tre Centri Sociali, in particolare il loro ruolo e tutte le attività dagli stessi organizzate non devono in alcun modo essere in contrasto con disposizioni legislative e/o regolamentari, nonché con le norme e le singole responsabilità indicate con il presente regolamento.
Ogni membro del Comitato Promotore, eletto dagli utenti, assume il ruolo di organizzatore ed è incaricato specificatamente di un settore di attività culturali - ricreative - sportive, con particolare riguardo al buon funzionamento ed all'attuazione di eventuali regolamenti interni delle attività stesse; pertanto gli organizzatori, compreso il Presidente, assumono la responsabilità di tutte le attività poste in essere a favore della collettività all'interno dei centri sociali ai sensi dell'art. 39 e seguenti del Codice Civile.
Il Comitato Promotore opera in collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali per gli aspetti organizzativi e per eventuali altre esigenze nel rispetto ciascuno delle proprie competenze e settori di competenza.
Art. 12 - Composizione ed elezione del Comitato Promotore
Il Comitato Promotore dei Centri Sociali è composto dall'Assessore ai Servizi Sociali e da 11 membri eletti dagli utenti (appositamente convocati allo scopo) a scrutinio segreto su 3 liste aperte: la prima per il Centro Sociale di Desenzano, la seconda per il Centro Sociale di Rivoltella e la terza per il Centro Sociale di San Martino. Risultano eletti i 5 (cinque) candidati più votati della prima lista, i 3 (tre) più votati della seconda lista ed i 3 (tre) più votati della terza lista (rispettivamente i primi 2 (due) per San Martino ed il 1° (primo) per Vaccarolo - San Pietro). In caso di parità di voti prevale colui che risulta più anziano di età. Ogni elettore può esprimere al massimo 2 preferenze. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo gli utenti dei Centri Sociali, come specificato all'art. 8. Le candidature devono essere presentate su apposito modulo presso il Centro Sociale di Desenzano, in orario d'ufficio, ed obbligatoriamente nel periodo compreso tra il 35° e 30° giorno antecedenti la data fissata per le elezioni.
Il seggio elettorale è costituito dall'Assessore ai Servizi Sociali, dal Responsabile del servizio, da un istruttore o da persone all'uopo designate; si potrà istituire più di un seggio: in tal caso saranno designati dall'Assessore i componenti degli altri seggi.
Le elezioni si tengono, di norma, dal 1° al 30 Novembre di ogni biennio, fatto salvo, in sede di prima applicazione del presente regolamento, l'eventuale ampliamento di un mese del termine sopraindicato per ragioni esclusivamente organizzative.
Il Comitato Promotore (membri eletti) dura in carica due anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato.
Qualora durante il biennio rimanga vacante per qualsiasi motivo un posto di membro del Comitato Promotore, questo è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto. Il componente del Comitato assente ingiustificato per tre sedute consecutive o per cinque sedute anche non consecutive decade dalla carica.
La vacanza per qualsiasi causa di oltre la metà del componenti del Comitato Promotore comporta la decadenza del Comitato stesso; le sue funzioni sono svolte dall'Assessore ai Servizi Sociali che indice nuove elezioni anche in deroga a quanto previsto precedentemente.
Alle sedute del Comitato Promotore possono essere invitate dall'Assessore, anche su proposta degli altri membri del Comitato, persone che illustrino attività specifiche e di interesse degli utenti del Centri Sociali.
Art. 13 - Convocazione del Comitato Promotore
Il Comitato Promotore deve riunirsi almeno 6 volte l'anno, su convocazione del Presidente o qualora 3 componenti ne facciano congiuntamente richiesta per iscritto con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta dell'Assessore ai Servizi Sociali. In questi casi la riunione deve aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri.
Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sedute del Comitato sono di regola pubbliche, salvo decisione in contrario presa a maggioranza dal Comitato.
Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale a cura di un membro designato dal Comitato stesso da trasmettere, di volta in volta, all'Assessorato ai Servizi Sociali.
Art. 14 - Presidente del Comitato Promotore
Il Comitato Promotore elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Presidente:
convoca le riunioni del Comitato Promotore, almeno 5 giorni prima, con avviso scritto e relativo ordine del giorno;
presiede e coordina le riunioni;
firma e trasmette il verbale delle riunioni all'Assessorato ai Servizi Sociali per i provvedimenti di competenza.
Al rinnovo del Comitato Promotore provvede al passaggio delle consegne entro 8 giorni dalla nomina.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato Promotore ne fa le veci il Vicepresidente.