Approvato con deliberazione di C.C. n. 144 del
30/11/2000
Modificato con deliberazione di C.C. n. 102 del 8/10/2001
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 - DEFINIZIONI
ART. 3 - DIVIETI E PRESCRIZIONI
ART. 4 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
ART. 5 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 6 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE
ART. 7 - SUBINGRESSO
ART. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ
ART. 9 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
ART. 10 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 11 - SANZIONI
1- Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs.114/98 e della L.R.15/00, le procedure per il rilascio, la modifica, il subingresso, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche così come definite dall'art.27 -1° comma - D.Lgs.114/98 in forma itinerante (di seguito denominato Commercio al dettaglio in forma itinerante).
1- Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando
mezzi mobili e con soste limitate.
2- L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante,
abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio
nazionale, e alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei
locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento e di svago.
Art. 3 - DIVIETI E PRESCRIZIONI
1- Come previsto dagli artt.28 -16° comma- D.Lgs.114/98 e 3 -4°
comma- L.R.15/00 vengono individuate nelle allegate TAV. A e B le aree
del territorio comunale definite "Centro Storico" di Desenzano del Garda
- TAV.
A - e di Rivoltella del Garda - TAV.
B - avente valore storico-artistico ed ambientale, per la cui tutela
viene disposto il divieto dell'esercizio del commercio al dettaglio in
forma itinerante espletato anche mediante mezzi mobili non motorizzati
(piedi-velocipedi ecc...);
2- Il commercio al dettaglio in forma itinerante deve essere svolto
con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente
necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque, per un
tempo non superiore ad un'ora (1 h);
3- Nell'area comunale ove l'attività di vendita è consentita,
la stessa deve essere svolta secondo le seguenti prescrizioni:
Art. 4 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
In ossequio a quanto disposto dall'art.9 L.R.15/00 l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica potrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:
Art. 5 - RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE
1- Chiunque intenda iniziare un'attività di commercio al dettaglio
in forma itinerante, deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo,
per il rilascio della relativa autorizzazione mediante consegna della stessa
direttamente agli uffici comunali o invio con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. A tutti gli effetti del presente regolamento la data
di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è
quella di arrivo al protocollo.
2- L'autorizzazione può essere richiesta solo da persona fisica
o da società di persone regolarmente costituita secondo le norme
vigenti.
3- Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di
persona non può essere rilasciata (anche da più comuni) più
di una autorizzazione.
4- In caso di incompetenza del Comune (in quanto il richiedente non
è residente o non ha la sede legale nel territorio comunale), la
richiesta deve essere inviata entro 15 giorni al mittente tramite raccomandata.
5- Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante
nel caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
Art. 6 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE
1- É soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente ogni modificazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante secondo le seguenti modalità:
1- Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda,
per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione
al Comune di residenza o di sede legale da parte del soggetto subentrante
e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione.
2- Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante
o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale
in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ
1- Qualora il titolare di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio
in forma itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore
a 30 (trenta) giorni deve darne comunicazione al Comune, ai fini della
decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando
presso gli uffici comunali l'autorizzazione.
2- A seguito di comunicazione di riattivazione il Comune provvederà
all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.
Art. 9 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
1- La cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione.
Art. 10 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
1- Il Dirigente o Responsabile di settore, provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:
1- L'esercizio dell'attività in difetto di autorizzazione è
punito con la sanzione da L.5.000.000= a L.30.000.000= e con la confisca
delle attrezzature e delle merci.
2- Sono punite con una sanzione da L.1.000.000= a L.6.000.000= la violazione
delle limitazioni o dei divieti stabiliti dal presente regolamento per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché
le violazioni in materia di orari di vendita e di pubblicità dei
prezzi.
3- In caso di particolare gravità (danneggiamento della sede
stradale, degli elementi di arredo e dell'arredo arboreo) o di recidiva
il Dirigente o Responsabile di Settore può disporre la sospensione
dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno solare, anche se si è provveduto al pagamento
in misura ridotta dell'infrazione.
4- Per le violazioni l'autorità competente a ricevere il rapporto
è il Sindaco del Comune di Desenzano del Garda.
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