NORME CONCERNENTI L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 28/9/1994
ART.1
ART.2
ART.3
ART.4
ART.5
ART.6
ART.7
ART.8
ART.9
ART.10
Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.
Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi
in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.
Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica
di agente di pubblica sicurezza, con almeno minimo di un'arma.
Il provvedimento di cui all'art.2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.
L'arma in dotazione di cui all'art.2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.
I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, portano senza Licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del dell’interno al quale ci si riferisce e nell'art.19 del regolamento del Corpo.
Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di
appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità
dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali
piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.
Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco,
ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio
con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.
Agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma assegnata in via continuativa, consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.
Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.
Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnatele
via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I.
4 marzo 1987, n.145.
Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltreché custodire
diligentemente l’arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne
il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.
Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di
sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario
di arma.
Per l’addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute
nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145, e della legge 28 maggio 1981,
286.
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