Approvato con deliberazione di C.C. n. 382 del
28/10/1988
Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 10/4/1995
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Natura del servizioTITOLO II - LICENZA COMUNALE
Art. 2 - Fonti normative
Art. 3 - Commissione consultiva
Art. 4 - Competenza e vigilanza sul servizio
Art. 5 - Tipo e caratteristiche degli autoveicoli
Art. 6 - Contrassegni e documenti per la circolazione
Art. 7 - Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della licenza
Art. 8 - Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche
Art. 9 - Atti vietati agli utenti del servizio
Art. 10 - Tariffe e condizioni di trasporto
Art. 11 - Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducenteTITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA
Art. 12 - Rilascio delle licenze
Art. 13 - Procedura preliminare per la assegnazione della licenza
Art. 14 - Requisiti generali per ottenere la licenza comunale
Art. 15 - Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio con autobus
Art. 16 - Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di autonoleggio con autobus
Art. 17 - Titoli preferenziali per la assegnazione licenza di autonoleggio mediante autobus
Art. 18 - Titoli di preferenza per la assegnazione della licenza di autonoleggio con autovettura
Art. 19 - Decisioni in merito alla graduatoria
Art. 20 - Documenti da presentare
Art. 21 - Inizio del servizio
Art. 22 - Durata e validità della licenza
Art. 23 - Trasferimento della licenza
Art. 24 - Voltura licenza in caso di morte del concessionario
Art. 25 - Disposizioni «antimafia»
Art. 26 - Esercizio della licenzaTITOLO IV - DECADENZA - REVOCA SOSPENSIONE DELLA LICENZA
Art. 27 - Responsabilità del titolare della licenza
Art. 28 - Sostituzione degli autoveicoli
Art. 29 - Prezzo del servizio
Art. 30 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento
Art. 31 - Visite e verifiche
Art. 32 - Comportamento in servizio
Art. 33 - Manutenzione dei veicoli
Art. 34 - Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio
Art. 35 - Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus
Art. 36 - Decadenza della licenzaTITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 - Revoca e sospensione della licenza
Art. 38 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza
Art. 39 - Entrata in vigore del Regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune
Art. 40 - Modifiche al presente Regolamento
Art. 41 - Penalità
Art.
1 - Natura del servizio
Per servizio di autonoleggio
da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto
di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti
di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art.
58 - comma 60 - del T.U. approvato con D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959.
I predetti veicoli sono
fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti
sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi
da quelli cui sono destinati.
Art.
2 - Fonti normative
Il servizio di autonoleggio
con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato
dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:
- dagli articoli 105 e 113
del T.U. approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, rimasti in vigore
in virtù del 2° comma dell'articolo 145 del T.U. di cui al D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393;
- dalle norme del T.U. sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dal
relativo Regolamento di esecuzione;
- dalle Leggi n. 62 del
14 febbraio 1974 e n. 294 dell'agosto 1974;
- dagli articoli 86 e 121
del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, nonché
dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio
1940;
- dai Regolamenti C.E.E.
n. 543 del 25 marzo 1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;
- dall'art. 85 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616;
- dalla legge regionale
31 gennaio 1987, n. 9.
Art.
3 - Commissione consultiva
É costituita nell'ambito
dell'Amministrazione comunale, una Commissione tecnico-consultiva presieduta
dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato
e composta dagli altri seguenti membri:
1) Sindaco o Assessore delegato
- Presidente;
2) Capo sezione Area amministrativa
- Membro di diritto;
3) Comandante dei vigili
urbani - Membro di diritto;
4) Rappresentante dei titolari
di licenza di autonoleggio rilasciata dal Comune, designato dai titolari
stessi - Componente;
5) Rappresentante associazione
utenti - Componente.
In mancanza della designazione
di cui al comma precedente entro il termine perentorio all'uopo fissato,
la nomina del membro di cui sopra sarà effettuata dal Consiglio
comunale.
Funge da Segretario della
Commissione il Segretario comunale o suo delegato.
La Commissione, che esprime
il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento, si riunisce
su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni sono valide
se interviene la metà dei membri oltre al Presidente.
Art.
4 - Competenza e vigilanza sul servizio
Ai fini dell'applicazione
del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da
rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi
della Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche
relative.
Gli appartenenti alla Polizia
Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo,
alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati
al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
Sono fatte salve le prerogative
conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.
Art.
5 - Tipo e caratteristiche degli autoveicoli
Il Consiglio comunale, sentita
la Commissione di cui all'art. 3 e tenute presenti le disposizioni emanate
in merito dal Ministero dei Trasporti e dagli altri organi competenti,
stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al
servizio di noleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze
locali ed alla produzione specifica di lavoro.
L'atto deliberativo è
sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dell'art. 85 del
D.P.R. n. 616 del 24-7-1977.
Art.
6 - Contrassegni e documenti per la circolazione
Ogni autoveicolo in servizio
di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un
contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e
di targa.
Il contrassegno sarà
collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
Il conducente del veicolo
deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle
Leggi vigenti, la Licenza comunale, copia del presente Regolamento ed il
tariffario esposto in maniera ben visibile.
Art.
7 - Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della licenza
I titolari di licenza hanno
l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione
delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione.
Ogni cambiamento di autorimessa
deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Municipale,
mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto
ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.
Art.
8 - Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche
É fatto assoluto
divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente
su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi
il noleggio.
Art.
9 - Atti vietati agli utenti del servizio
É vietato agli utenti
del servizio:
1) di far uso, per salire
e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
2) insudiciare o guastare
l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
3) compiere atti contrari
alla decenza;
4) fare schiamazzi o rumori
molesti;
5) molestare il conducente
o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
6) mangiare e bere durante
il trasporto.
Art.
10 - Tariffe e condizioni di trasporto
Cori deliberazione della
Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, sono fissate
le tariffe, tenuto conto del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio
ed a particolari qualità del servizio commissionato.
Le tariffe e le condizioni
di trasporto debbono essere tenute esibite in modo visibile agli utenti,
sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.
Esse sono pure comunicate,
a cura dell'Ufficio comunale di Polizia Urbana, all'Azienda di Promozione
Turistica e agli Uffici di informazione e accoglienza turistica.
A richiesta del cliente
il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento
che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile, ed
a bordo degli autoveicoli.
TITOLO II - LICENZA COMUNALE
Art.
11 - Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio
di noleggio da rimessa con conducente
Il numero degli autoveicoli
destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione,
è stabilito dal Consiglio comunale, sentita la Commissione di cui
all'art. 3. Il relativo atto deliberativo è sottoposto alla approvazione
della Giunta Regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R.D.
8 dicembre 1933, n. 1740 e dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24-7-1977.
Per esigenze di ordine generale
(sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli
autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio
comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea
di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle
stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente
Regolamento.
Tale ultimo provvedimento
verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in
misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.
La sospensione o il ritiro
della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte della
Amministrazione Comunale.
Art.
12 - Rilascio delle licenze
Per esercitare il servizio
di noleggio da rimessa è necessaria la licenza comunale.
La assegnazione della licenza
è demandata alla Giunta municipale nei limiti stabiliti dalle norme
del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 sentita la Commissione di cui all'art.
3 e viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo
i successivi articoli 17 e 18.
Il Sindaco provvede a dar
esecuzione alla deliberazione della Giunta municipale.
Nella licenza, oltre al
numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta
di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.
In sede di assegnazione
di licenze di nuova istituzione la medesima persona fisica o giuridica
non può essere assegnataria di più di una sola licenza.
Il vincolo di una sola licenza
per persona fisica o giuridica opera anche per i casi in cui a seguito
di rinuncia, revoca o decadenza si debba procedere alla riassegnazione
di licenze già intestate a precedenti titolari.
Art.
13 - Procedura preliminare per la assegnazione della licenza
Ogni qualvolta si rende
necessario assegnare una licenza o per ampliamento del servizio, o per
rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare il Sindaco
ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito
agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti il Sindaco
cura la pubblicazione dell'avviso di cui sopra per una volta sui giornali
quotidiani di interesse nella Provincia di appartenenza del Comune.
Entrambi gli avvisi di cui
sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine
di scadenza per la presentazione della domanda.
Art.
14 - Requisiti generali per ottenere la licenza comunale
Chi intende ottenere la
licenza per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente
deve presentare domanda in competente bollo al Comune.
Nella domanda, che dovrà
contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero
di codice fiscale - e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo
che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) capacità finanziaria;
3) residenza o sede, se
trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza
di questo Comune;
4) non essere interdetto
dall'assunzione di pubblici uffici.
Quando trattasi di persona
giuridica i requisiti di cui ai punti n. 1) e n. 4) precedenti si intendono
riferiti all'amministratore.
Nella domanda dovranno essere
altresì formulate le seguenti dichiarazioni:
1) impegno ad attrezzare
in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
2) impegno a non esplicare,
pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata
alle dipendenze di terzi;
3) di non essere affetto
da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole
per l'esercizio del servizio.
Il richiedente che ritiene
di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della
licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della
domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta della Amministrazione
Comunale.
Art.
15 - Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio con autobus
In aggiunta ai requisiti
di cui all'art. 14 coloro che intendono ottenere la licenza di autonoleggio
con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso
di:
a) capacità finanziaria,
certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore
corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di
un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
b) abilitazione professionale,
desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del
responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera
di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero
da questa riconosciuta; oppure dalla esperienza pratica di almeno tre anni,
alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
c) adeguato organico del
personale per la gestione dei servizi;
d) disponibilità
di personale abilitato all'espletamento del servizio.
Art.
16 - Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di autonoleggio
con autobus
La licenza per l'esercizio
dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non
può essere rilasciata a chiunque:
a) sia incorso in condanne
a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi, impresa,
salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti
del c.p.;
b) sia incorso in provvedimenti
adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965,
n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
c) sia stato dichiarato
fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e
seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
d) sia incorso in provvedimenti
di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del
comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri
comuni;
e) sia incorso in condanne
passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di
lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione
a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
f) sia incorso, in tre o
più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento
all'effettuazione di servizi di trasporto.
Art.
17 - Titoli preferenziali per la assegnazione licenza di autonoleggio mediante
autobus
La preferenza per la assegnazione
della licenza di autonoleggio mediante autobus spetta a:
a) titolari di licenza di
noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
b) cooperative o consorzi
di imprese del settore;
c) concessionari di pubblico
servizio di trasporto di persone.
In mancanza delle condizioni
di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità
di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.
Art.
18 - Titoli di preferenza per la assegnazione della licenza di autonoleggio
con autovettura
Al fine del rilascio della
licenza comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa cori
conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo
i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art.
3 del presente Regolamento nell'ordine di importanza:
- la specifica professionalità;
- servizio già prestato
quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da
piazza (taxi);
- i titoli preferenziali
valutabili nei concorsi pubblici;
- la conoscenza di lingue
estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite
dall'Autorità comunale;
- l'aver stipulato, in forma
e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole
di particolare favore per i terzi trasportati;
- l'esercizio del servizio
di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza
rilasciata da altro Comune.
Nel caso di parità
di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della
data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.
Art.
19 - Decisioni in merito alla graduatoria
Ogni definitiva decisione
in merito alla graduatoria formulata in via meramente consultiva dalla
Commissione è rimessa alla Giunta Municipale.
Art.
20 - Documenti da presentare
Il richiedente, una volta
dichiarato assegnatario della licenza, deve presentare - entro sessanta
giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione
riguardante il possesso dei requisiti previsti. dagli articoli n. 14 e
15.
L'assegnatario deve altresì
fornire la prova - entro il predetto termine di sessanta giorni - di aver
attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa e esibire altresì
i seguenti documenti:
- licenza prevista dall'art.
86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 173, o certificato d'iscrizione
di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario
di un solo veicolo che conduce personalmente;
- certificato d'iscrizione
alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'attività
dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
ai sensi della Legge 860 del 25 luglio 1956.
Qualora trattasi di Società
è anche richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.
Art.
21 - Inizio del servizio
É fatto obbligo al
titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al
ritiro della licenza e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla
notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio,
salvo proroga di altri 3 mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate
esigenze.
La consegna della licenza
all'interessato resta tuttavia subordinata:
- alla prova della proprietà
di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa
con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di
aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti
da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate
o investite.
Subito dopo aver ottenuto
la carta di circolazione, per il cui rilascio la licenza costituisce titolo
indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo
da parte della Commissione comunale, come disposto dall'art. 31 del presente
Regolamento.
La licenza comunale deve
essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività,
fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.
Art.
22 - Durata e validità della licenza
La licenza comunale di esercizio
è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata
annualmente.
La domanda di vidimazione
dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 14-15-16 e 20 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre
di ogni anno, corredata dalla licenza.
All'atto della presentazione
della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione,
il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.
Art.
23 - Trasferimento della licenza
Il trasferimento della licenza
di autonoleggio è autorizzato dalla Giunta Municipale nei seguenti
casi:
A) Trasferimento della licenza
di autovettura:
1) al raggiungimento del
60' anno di età del titolare;
2) quando l'intestatario,
sia esso persona fisica o persona giuridica abbia prestato servizio per
un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
3) cessione dell'azienda,
indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
4) fusione o incorporazione
di società;
5) in caso di invalidità
permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.
L'invalidità, che
non deve essere preesistente al rilascio della licenza, deve comunque essere
tale da impedire l'esercizio dell'attività. Tale accertamento è
demandato alla Commissione Medica Provinciale prevista dagli articoli 81
- comma 30 - del T.U. approvato con D.P.R. 15-6-1959 e n. 481 del relativo
regolamento di esecuzione;
6) in caso di revoca della
patente, disposta ai sensi dell'articolo 91 del T.U. approvato con D.P.R.
15 giugno 1959, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.
B) Trasferimento della licenza
di autobus:
1) al raggiungimento del
60' anno di età del titolare purché siano trascorsi cinque
anni dal rilascio della licenza;
2) quando l'intestatario,
sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo
di almeno 5 anni dalla data dei rilascio;
3) fusione o incorporazione
di società.
Sia che trattasi di trasferimento
di licenza di autovettura, sia che trattasi di trasferimento di licenza
di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso
dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.
Art.
24 - Voltura licenza in caso di morte del concessionario
In caso di morte del titolare,
fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la
voltura della licenza è accordata dalla Giunta Municipale a favore
del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi
riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso
fra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due
mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso
dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
La voltura potrà,
inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi,
in possesso dei voluti requisiti.
Qualora il figlio, al decesso
del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore
subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento
del 18° anno di età da parte del minore, dopo di che dovrà
farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.
Art.
25 - Disposizioni «antimafia»
Il rilascio della licenza
è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a
carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo
e terzo comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10-ter e 10-quater
della Legge 31-5-1965, n. 575 e successive modificazioni.
TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA
Art.
26 - Esercizio della licenza
Al titolare della licenza,
che non conduca personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito
di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto
di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.
Il titolare dell'autorizzazione
è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei
contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato
giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la
sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento
previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di
autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.
Art.
27 - Responsabilità del titolare della licenza
Ogni responsabilità
per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che
indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio
della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della
stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità
dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.
Art.
28 - Sostituzione degli autoveicoli
Non sono consentite sostituzioni
di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.
Art.
29 - Prezzo del servizio
Il prezzo del servizio è
quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei
limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 10.
Art.
30 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento
Qualora, per avaria dell'autoveicolo
o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri
hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al
percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella
convenuta.
In caso di contestazione,
la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito,
previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi
da parte del competente Ufficio comunale.
Quando i passeggeri, nel
luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato,
il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per
il tempo di attesa.
Quando il passeggero abbandona
per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere
a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente
la somma pattuita per l'intero percorso.
Art.
31 - Visite e verifiche
Gli autoveicoli destinati
al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima della ammissione in
servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della commissione
di cui all'art. 3.
Altre revisioni possono
essere eccezionalmente disposte dal Sindaco.
La Commissione riscontrerà
se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente
al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento
di carattere tecnico ai sensi ed effetti del D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393.
Ogni qualvolta la Commissione
ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali
ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso il
Comando dei Vigili Urbani alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393.
Ove, invece, l'autovettura
non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora
il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per
caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà
provveduto al ritiro della licenza comunale.
Art.
32 - Comportamento in servizio
I conducenti degli autoveicoli
da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza,
civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento
decoroso.
In particolare essi hanno
l'obbligo di:
a) conservare costantemente
nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio
ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
b) segnalare tempestivamente
al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
c) presentarsi regolarmente
alle verifiche di cui al precedente articolo 30 e di attenersi alle prescrizioni
del Comune a seguito delle verifiche stesse;
d) rispettare le tariffe
ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art.
10;
e) curare che il contachilometri
funzioni regolarmente;
f) compiere i servizi che
siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine
e della sicurezza dei cittadini;
g) visitare diligentemente,
al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca
un oggetto dimenticato dall'utente. depositare l'oggetto stesso all'Ufficio
di Polizia Urbana, al più presto, per agevolare la restituzione
al proprietario.
Ai conducenti degli autoveicoli
da noleggiare è fatto divieto di:
1) procurarsi il noleggio
con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso
da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
2) esercitare servizi ad
itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata
anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente
concessi o provvisoriamente autorizzati;
3) far salire sull'autoveicolo
persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi
di sosta;
4) negare il trasporto per
un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla
carta di circolazione;
5) portare animali propri
nell'autoveicolo;
6) deviare, di loro iniziativa,
dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
7) chiedere, per qualsiasi
titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella
pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni
all'autoveicolo;
8) fermare l'autoveicolo,
interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata
forza maggiore o di evidente pericolo.
Art.
33 - Manutenzione dei veicoli
I veicoli dovranno in ogni
loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante
pulizia e decoro.
É vietata ogni forma
di pubblicità di qualsiasi natura nell'intorno ed all'esterno del
veicolo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Municipale.
Art.
34 - Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio
L'obbligo di prestare servizio
si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed
anche private, purché aperte al pubblico.
Art.
35 - Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio
con conducente mediante autobus
In aggiunta agli obblighi
di cui all'art. 32 del presente Regolamento, il titolare di licenza di
autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare
- durante la effettuazione dei singoli viaggi - prescrizioni che prevedono
l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare
o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro
intercorrente con l'autista;
b) il foglio di viaggio,
progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura:
«per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione
della data e del numero dei presente foglio di viaggio» ed indicante:
il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le
generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa
di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio
erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione
di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno
essere conservati in azienda per almeno un anno;
c) copia autenticata della
licenza comunale di noleggio.
TITOLO IV - DECADENZA - REVOCA SOSPENSIONE DELLA LICENZA
Art.
36 - Decadenza della licenza
La licenza comunale di esercizio
viene a decadere:
a) per mancato inizio del
servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda
(sei mesi in caso di proroga);
b) per esplicita dichiarazione
del titolare di rinunciare alla licenza;
c) per fallimento del titolare.
Art.
37 - Revoca e sospensione della licenza
La licenza comunale di esercizio
viene revocata:
a) quando venga a mancare
nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
b) se l'attività
viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto
dall'art. 26;
c) quando l'autoveicolo
non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati
per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
d) in caso di recidiva per
mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri,
per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità
del titolare;
e) quando quest'ultimo od
i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando
o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
f) quando consti che il
conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida
o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro
di tale patente;
g) quando il titolare venga
sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità
di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle
norme di legge richiamate nell'art. 25.
h) quando sia stato condannato
con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva
della libertà personale superiore a sei mesi;
i) quando si sia dimostrato
abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella
persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento;
l) quando il titolare abbia
trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune o abbia
intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi
il regolare svolgimento del servizio;
m) quando nel periodo di
due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi
diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza;
n) per qualsiasi altra irregolarità
ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
o) La licenza può
essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare
per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base
al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista
la revoca della licenza stessa.
Le suddette sanzioni si
applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze
dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza
di questi ultimi.
Il provvedimento di revoca
o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato nei
casi dei precedenti articoli dalla Giunta Municipale sentita la Commissione
di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
Il Sindaco, nel caso di
urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con
effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.
Art.
38 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza
e revoca della licenza
I provvedimenti di sospensione
decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa
contestazione - con avviso notificato appositamente - all'interessato,
delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento
e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire
scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
39 - Entrata in vigore del Regolamento e cessazione della efficacia di
precedenti norme regolamentari del Comune
Il presente Regolamento
entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale
ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e la successiva
pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio.
L'entrata in vigore del
presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni
regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.
Art.
40 - Modifiche al presente Regolamento
Le deliberazioni riguardanti
modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio
comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale
a' sensi art. 85 D.P.R. n. 616 del 24-7-1977.
Art.
41 - Penalità
Senza pregiudizio delle
sanzioni di sospensione o revoca delle licenze, le infrazioni al presente
Regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 114 del R.D. 8-12-1933 n.
1740, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato
dalle norme di Legge o di Regolamento sulla circolazione stradale.
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U.R.P. "Punto di Risposta" |
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