REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

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Approvato con deliberazione di C.C. n. 162 del 21/12/1999


I N D I C E
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Istituzione
Articolo 3 - Composizione della Consulta
Articolo 4 - Assemblea delle associazioni
Articolo 5 - Consiglio direttivo
Articolo 6 - Presidente
Articolo 7 - Attività della Consulta
Articolo 8 - Funzionamento della Consulta
Articolo 9

Articolo 1 - Finalità

Il Comune di Desenzano del Garda individua nella pratica delle attività sportive, ricreative e motorie un momento fondamentale per la tutela dell'integrità psicofisica, per lo sviluppo della socialità e per la crescita morale e culturale dei cittadini, in particolare dei giovani.

A tal fine, uniformandosi ai principi delle leggi vigenti, con la partecipazione del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozioni Sportive e Culturali, favorisce la promozione delle attività sportive, ricreative e motorie mediante interventi per un miglior utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio.

Promuove l'incentivazione delle iniziative dirette ad incrementare la diffusione delle attività relative alla pratica sportiva dilettantistica e amatoriale nel territorio comunale nonché di tutte le attività culturali e/o ricreative nell'ambito degli obiettivi prefissati.

Articolo 2 - Istituzione

Per il conseguimento delle finalità espresse nell'Articolo1, è istituita con provvedimento del Consiglio Comunale la CONSULTA PER I PROBLEMI DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO. La Consulta consiste nella riunione di varie associazioni sportive operanti sul territorio comunale e iscritte nello specifico Albo Comunale.

Articolo 3 - Composizione della Consulta

Sono Organi della Consulta:

  1. L'Assemblea delle Associazioni
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
Articolo 4 - Assemblea delle associazioni

L'Assemblea è formata da un rappresentante nominato da ogni associazione sportiva presente sul territorio e regolarmente iscritta all'apposito Albo Comunale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della inclusione nell'apposito Albo Comunale, le singole associazioni dovranno comunicare per iscritto al Presidente della Consulta, il nominativo dei componenti incaricati a rappresentarle.

Articolo 5 - Consiglio direttivo

É L'Organo esecutivo della Consulta.

L'Assemblea di cui al punto precedente dà incarico ai rappresentanti di tutte le attività sportive e/o ricreative suddivise nei seguenti 5 settori omogenei, di nominare i componenti del Consiglio Direttivo, in numero di 6 titolari più 6 supplenti.

Il criterio per la nomina dei 12 consiglieri è il seguente:

Il Consiglio Direttivo mantiene la stessa durata del Consiglio Comunale in carica.

I consiglieri possono essere nominati per non più di due turni consecutivi.

In caso di recesso dall'incarico da parte di uno dei consiglieri titolari, la carica verrà assunta dal supplente, mentre in caso di defezione di un membro supplente o di entrambi si provvederà alla nomina di nuovi consiglieri a cura dei rappresentanti delle Associazioni suddivise nei sopraelencati gruppi omogenei.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i Consiglieri un Vice Presidente.

Articolo 6 - Presidente

Il Consiglio Direttivo è presieduto dall'Assessore allo Sport in carica o dal Delegato allo Sport in carica. In sua assenza ne prende le veci il Vice Presidente.

Articolo 7 - Attività della Consulta

La Consulta ha il potere consultivo e propositivo.

Essa:

Articolo 8 - Funzionamento della Consulta
I verbali sommari delle sedute del Consiglio Direttivo saranno redatti da un componente del Consiglio stesso designato a turno dal Presidente con funzioni di segretario, e sottoscritto da tutti i presenti.

Articolo 9

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti Comunali in materia.



 

U.R.P.
"Punto di Risposta"

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