REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del
9/6/1992
Modificato con deliberazione di C.C. n. 68 del 28/9/1992
Modificato con deliberazione di C.C. n. 76 del 23/4/1997
Modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 8/4/2002
I N D I C E
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - STRUTTURA E FUNZIONI DEL
SETTORE FINANZIARIO
Art. 2 - FORMAZIONE DEL BILANCIO
Art. 3 - SESSIONE DI BILANCIO
Capo II - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
Art. 4 - RESPONSABILITA’ DEI SERVIZI
Art. 5 - COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Art. 6 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Capo III - GESTIONE
Art. 7 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 8 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Art. 9 - GESTIONE DELLE USCITE
Art. 10 - PROCEDIMENTO DI IMPEGNO DELLA SPESA
Art. 11 - DETERMINAZIONI DI IMPEGNO
Art. 12 - FONDO DI RISERVA
Art. 13 - USCITE FINANZIATE DA FONDI A SPECIFICA
DESTINAZIONE
Art. 14 - CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 15 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI
Capo IV - DEROGHE AL D.L.G.S. 18 AGOSTO 2000 N. 267
Art. 16 - MODI DI ACCERTAMENTO DELLE
ENTRATE
Art. 17 - VERIFICHE STRAORDINARIE DI CASSA
Art. 18 - ULTERIORI NORME REGOLAMENTARI
Capo V - SERVIZIO ECONOMATO
Art. 19 - SERVIZIO DI ECONOMATO
Art. 20 - FONDO PER LE MINUTE SPESE
Art. 21 - SPESE DI RAPPRESENTANZA
Art. 22 - PAGAMENTI
Art. 23 - RENDICONTO
Art. 24 - ORGANIZZAZIONE DELLA CASSA ECONOMALE E RESPONSABILITA’
Art. 25 - SCRITTURE CONTABILI
Art. 26 - LIMITE DI DEPOSITO CONTANTE
Art. 27 - ADEGUAMENTO DEL FONDO SPESE MINUTE
Art. 28 - SOSTITUZIONE ECONOMO E CONTABILE
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - STRUTTURA E FUNZIONI DEL
SETTORE FINANZIARIO
- Nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto, e come disposto dal
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la
struttura comunale raggruppa, con il criterio della omogeneità per materia,
in un'unica unità organizzativa, tutti i servizi rientranti nel settore
finanziario.
- Detti servizi comprendono le funzioni di coordinamento dell’intera
attività finanziaria del Comune, la regolare tenuta della contabilità
ufficiale, la gestione dei tributi attivi e passivi, l’economato, i rapporti
con le aziende e gli altri organismi a partecipazione comunale, il controllo
di gestione e l’ufficio personale.
- A capo dei servizi sopra enunciati è posto il Responsabile del servizio
finanziario. Il medesimo assume altresì tutte le altre funzioni che la legge,
lo statuto e i regolamenti gli pongono a carico, anche usando locuzioni
analoghe alla sua qualifica (ragioniere, responsabile di ragioneria,
contabile, o altre qualifiche corrispondenti).
- Il responsabile del settore finanziario può delegare ad altri dipendenti
del settore proprie competenze. Le funzioni delegate restano in ogni caso
attribuite al Responsabile del Servizio finanziario.
- Il responsabile del settore finanziario è individuato nella vigente
dotazione organica con la qualifica di dirigente del settore finanziario.
- Per garantire il rispetto del principio generale di equilibrio di bilancio,
nessun atto amministrativo, delibera o determinazioni che comporti impegni di
spesa o, comunque, riflessi sulla consistenza economico - patrimoniale dell’ente,
può essere assunto da qualunque organo politico o tecnico senza la preventiva
registrazione del movimento in contabilità e la verifica dei riflessi
finanziari sugli equilibri di bilancio e di congruità con il contenuto della
relazione previsionale e programmatica.
Art. 2 - FORMAZIONE DEL BILANCIO
- Il processo di formazione del bilancio comporta l'intervento propositivo
dell’Amministrazione e dell’organizzazione comunale, secondo le rispettive
competenze. Prima dell'inizio del processo di costruzione del bilancio, il
dirigente del settore finanziario concorda con l’amministrazione i tempi
tecnici che dovranno essere rispettati da tutti i soggetti che, a vario titolo
nell'ambito delle competenze sotto riportate, concorrono nella formazione del
bilancio di previsione.
- Il sindaco o l'organo esecutivo, in collaborazione con il direttore
generale, specifica le direttive di carattere generale e gli obiettivi
generali che costituiranno, se confermati nel processo di raggiungimento dell’equilibrio
del bilancio di previsione, il nucleo principale degli obiettivi riportati
nella relazione previsionale e programmatica.
- Il settore finanziario coordina l'acquisizione delle informazioni contabili,
stabilisce gli standard qualitativi che le previsioni di entrata ed uscita
devono rispettare per essere iscritte negli stanziamenti provvisori di
bilancio.
- Sulla base delle direttive generali o, in assenza di queste, in base alle
proprie responsabilità gestionali, i titolari dei servizi trasmettono al
dirigente del settore finanziario i budget di
entrata ed uscita dei propri centri di costo. Nel caso in cui i procedimenti
amministrativi di acquisizione dei fattori produttivi facciano capo ai
responsabili di servizi di supporto (es. economato, manutenzioni, sistemi
informativi), le previsioni di spesa vengono avanzate da questi ultimi, previa
verifica della congruità degli stessi con i responsabili dei servizi finali.
- Il settore finanziario struttura la contabilità per fornire una lettura
della spesa per programmi. Questa classificazione rappresenta il contenuto
contabile della relazione previsionale e programmatica, della verifica sullo
stato di attuazione dei programmi, della relazione al rendiconto di gestione.
- Il coordinatore unico delle opere pubbliche, in esecuzione delle direttive
generali emanate dall'amministrazione e previa verifica della congruità
gestionale dell'investimento con i responsabili dei servizi destinatari
dell'intervento e della fattibilità finanziaria con il responsabile
dell'omonimo servizio, predispone la proposta del piano triennale delle opere
pubbliche.
- L'organo esecutivo, con l’intervento del dirigente del settore finanziario
e dei titolari degli altri servizi, propone le scelte programmatiche
necessarie per il raggiungimento dell'equilibrio definitivo di bilancio.
Art. 3 - SESSIONE DI BILANCIO
- Lo schema di bilancio annuale, pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica, vengono adottati dalla giunta e messi a disposizione degli
organi deliberativi, unitamente alla relazione dell’organo di revisione,
venti giorni prima della data prevista per l’approvazione del bilancio.
- Fatti salvi eventuali accordi in deroga, lo schema di bilancio annuale,
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica adottati dalla giunta
sono trasmessi al collegio dei revisori dieci giorni prima la data di cui al
comma 1.
- La presentazione all’organo consiliare prevista dall’art. 174 c.1 del
T.U.E.L. si può effettuare anche con il recapito della documentazione ai
singoli consiglieri presso il rispettivo domicilio.
- Nei successivi 15 giorni i consiglieri possono presentare le proposte di
emendamento al bilancio indicando, in ogni caso, il finanziamento della
diversa destinazione dell'uscita (storno da altro intervento di spesa o
maggiorazione motivata dell'entrata). Le proposte pervenute in ritardo, o
formulate in modo difforme dalle presenti prescrizioni, sono inefficaci e non
possono formare oggetto di pronunciamento del consiglio. (art. 174 c.2 TUEL)
- Il Consiglio, previo pronunciamento della giunta, vota le proposte di
emendamento già integrate dal parere di regolarità tecnica, ove necessario,
e contabile/finanziaria. Successivamente l'organo consiliare delibera il
bilancio, completo di relazione previsionale e programmatica e bilancio
pluriennale.
- L’avanzo di amministrazione presunto, derivante dall’esercizio
immediatamente precedente può essere applicato, in sede di prima stesura, al
bilancio di previsione, a condizione che, per l’esercizio immediatamente
precedente, sia già stata approvata la deliberazione di cui all’art. 193
2° comma TUEL (riequilibrio).
Capo II
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
Art. 4 - RESPONSABILITA’ DEI SERVIZI
- Il titolare del centro di responsabilità è il soggetto a cui spetta la
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei propri servizi, attuata
mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle
risorse assegnate o gestite. Esso risponde del raggiungimento dei risultati
contenuti nel piano operativo annuale degli obiettivi e delle risorse.
- Per far fronte a queste finalità, al titolare del centro di responsabilità
sono affidati un complesso di mezzi finanziari di entrata ed uscita, di
risorse umane e di dotazioni strumentali.
- Il riferimento organizzativo per l'attribuzione delle competenze gestionali
ai responsabili tecnici è il servizio, inteso come unità operativa
sufficientemente autonoma ed organizzata in mezzi umani, strumentali e
finanziari.
Art. 5 - COMPETENZE DEI
RESPONSABILI DEI SERVIZI
- In relazione alla struttura organizzativa del Comune esistono centri di
responsabilità contenenti più servizi.
- Al titolare del centro di responsabilità spetta in particolare:
- Proporre all'amministrazione gli obiettivi operativi e le risorse
necessarie alla gestione del servizio di cui è titolare nell'ambito degli
obiettivi generali stabiliti dal sindaco o dall'organo esecutivo;
- Collaborare con l'amministrazione, in forma propositiva, nell’individuare
le eventuali alternative tecnicamente e finanziariamente praticabili per
realizzare gli obiettivi generali stabiliti per l'esercizio;
- Fornire, al servizio finanziario, le previsioni dei budget di risorse di
entrata ed uscita necessarie al funzionamento delle proprie strutture;
- Individuare i parametri e gli indicatori di risultato che costituiranno il
sistema di autocontrollo di gestione di ogni centro di responsabilità;
- Perseguire il raggiungimento dei risultati contenuti nel piano operativo
annuale degli obiettivi e delle risorse attribuiti ai centri di
responsabilità definiti nel PEG operando mediante autonomi poteri di spesa
e nel rispetto delle direttive di gestione riportate nel medesimo documento.
Art. 6 - PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE
- L'organo esecutivo attua le direttive politiche e gli indirizzi generali
contenuti nel bilancio e nei documenti di programmazione. Lo stesso organo
redige la relazione sullo stato di attuazione dei programmi ed esprime le
valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta nella relazione al rendiconto
di gestione.
- L'organo esecutivo, con specifico atto deliberativo di valenza annuale,
attribuisce ai titolari dei centri di responsabilità gli obiettivi e le
risorse necessarie a conseguire quei predeterminati obiettivi.
- All'interno dello stesso documento, l'organo esecutivo individua i centri di
responsabilità in cui si articola l'organizzazione reale del Comune.
- Il piano esecutivo di gestione viene predisposto configurando gli obiettivi
e le corrispondenti risorse in modo realistico e realizzabile, sulla base di
un processo negoziale che, con il coordinamento tecnico del dirigente del
settore finanziario, prevede il coinvolgimento propositivo dei membri
dell'organo esecutivo e dei responsabili dei servizi.
- Il piano annuale individua gli obiettivi operativi, le risorse finanziarie
di entrata ed uscita e, se necessario, quelle strumentali ed umane, assegnate
ad ogni centro di responsabilità. Specifica, inoltre, gli eventuali
indicatori di risultato od ogni altro parametro necessario a valutare lo stato
di realizzazione degli obiettivi programmati.
- Il piano esecutivo di gestione costituisce il principale punto di
riferimento per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e responsabili
dei servizi effettuata dal nucleo di valutazione e contiene gli elementi
tecnici per attivare il controllo interno di gestione.
- Qualora le assegnazioni di risorse di cui al comma 1del presente articolo
richiedano modificazioni, il responsabile del servizio indirizza all’assessore
al bilancio apposita relazione illustrativa. La relazione viene sottoposta
alla Giunta.
- Ciascun responsabile di servizio deve prioritariamente verificare la
possibilità di reperire risorse all’interno del proprio centro di
responsabilità prima di richiedere ulteriori fondi o risorse all’esterno
del centro di responsabilità medesimo.
- Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono effettuarsi sino al 15
dicembre, salvo che si tratti di integrazioni di stanziamenti di spesa
mediante prelevamento dal fondo di riserva, nel qual caso la variazione può
farsi fino al 31 dicembre (art. 177 c. 1)
Capo III
GESTIONE
Art. 7 - GESTIONE DELLE ENTRATE
- La gestione delle risorse finanziarie di entrata, in tutte le sue fasi,
spetta ai responsabili dei servizi nel rispetto delle competenze individuate
nel piano operativo degli obiettivi e delle risorse.
- Nell'ambito di queste competenze, competono ai responsabili dei servizi:
- Comunicare al settore finanziario degli stanziamenti di entrata indicando
dei criteri adottati per formulare la previsione;
- Emettere gli atti amministrativi per l'accertamento e la riscossione dei
corrispondenti crediti da trasmettersi immediatamente ed in via diretta al
Responsabile del servizio finanziario (art. 179 c. 3 TUEL);
- Diramare tempestivamente gli inviti e le diffide di pagamento ai creditori
morosi;
- Nel caso di esito negativo del secondo invito al pagamento, trasmettere al
servizio competente in materia la copia della documentazione necessaria per
procedere alla riscossione coattiva;
- Verificare, alla chiusura, di ogni esercizio, i titoli giuridici che
permettono la conservazione tra i residui attivi delle somme accertate e non
riscosse.
Art. 8 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
- Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso
emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati, oppure
direttamente dall’Ente attraverso appositi conti correnti postali,
attraverso i concessionari dei servizi, direttamente dagli agenti contabili.
- A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente,
regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario,
compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da
apposito bollettario fornito dall’Ente e composto da bollette numerate
progressivamente e preventivamente vidimate.
- Il tesoriere deve accettare, anche senza l’autorizzazione dell’Ente, le
somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente
stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale
del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Ente".
- In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali
intestati all’Ente, il prelevamento dai conti medesimi è disposto
esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere
allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del
conto.
- Il prelevamento dal conto corrente postale è disposto dal dirigente del
settore finanziario dopo la verifica della opportunità del prelevamento in
relazione alle esigenze di equilibrio dei flussi di cassa in entrata e uscita
e della convenienza economica del prelevamento stesso.
- Il tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno
postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di tesoreria.
- Il Comune può riscuotere tributi nonché le sanzioni o prestazioni di
natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o
informatici, POS, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
- Ogni qualvolta la riscossione di entrate dovute al Comune avviene per il
tramite di dipendenti comunali a ciò espressamente autorizzati dalla Giunta,
questi devono provvedere al versamento alla Tesoreria Comunale. (art. 181 c. 3
TUEL).
Art. 9 - GESTIONE DELLE USCITE
- La gestione delle risorse finanziarie di spesa, in tutte le fasi, spetta ai
responsabili dei servizi nel rispetto delle competenze individuate nel piano
esecutivo di gestione.
- Nell'ambito di queste competenze, competono ai responsabili dei servizi:
- Comunicare al servizio finanziario degli stanziamenti di spesa indicando
dei criteri adottati per formulare la previsione;
- Emettere gli atti amministrativi per l'impegno, nella forma
determinazione, ed il pagamento dei corrispondenti debiti;
- Predisporre l’istruttoria delle proposte di deliberazione della Giunta
Comunale
- Procedere alla liquidazione delle fatture e dei documenti che autorizzano
il pagamento emettendo le corrispondenti atti di liquidazione;
- Verificare, alla chiusura di ogni esercizio, i titoli giuridici che
permettono, la conservazione tra i residui passivi delle somme impegnate e
non pagate.
- I mandati di pagamento sono estinti mediante:
- Rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori,
rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti suddetti sono
disposti sulla scorta di atti comprovanti lo status di procuratore,
rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore del Comune;
- Compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d’incasso
da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a
qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti.
- Versamento su conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari,
previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza;
rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e dichiarazione da
apporre sul titolo di spesa, da parte della tesoreria, attestante l’avvenuta
esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;
- Commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro
titolo equivalente e non trasferibile da emettersi a favore del richiedente
e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con
spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere
sul titolo di spesa cui va allegato l’avviso di ricevimento sostituisce la
quietanza liberatoria;
- Commutazioni, a richiesta del creditore, in vaglia postale o telegrafico o
in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente.
La dichiarazione di commutazione apposta a cura del tesoriere, sul titolo di
spesa, cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza
liberatoria.
- I mandati di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e
di persone giuridiche private, di cui agli artt. 11 e 12 del codice civile,
nonché di Enti associazioni ed Istituzioni non riconosciuti sottoposti o
non a vigilanza, sono estinti senza presentazione, qualora prescritta, della
bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale da
effettuarsi non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di
spesa da parte del tesoriere:
- I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o
parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio
in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti da
sistema bancario o postale.
- I mandati di pagamento accreditati o commutati ai sensi del presente
articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto.
- Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la
quietanza del creditore devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere.
Per le commutazioni di cui al comma 5 devono essere allegati gli avvisi di
ricevimento.
Art. 10 - PROCEDIMENTO DI IMPEGNO
DELLA SPESA
- Gli stanziamenti di bilancio vengono impegnati di
norma dai responsabili dei servizi con l'emissione delle determinazioni di
impegno e nel rispetto degli obiettivi e delle direttive contenute nel piano
esecutivo di gestione.
- L’atto di impegno è trasmesso immediatamente al Dirigente del settore
finanziario a cura del responsabile del servizio interessato.
- Il dirigente del settore finanziario, con l'apposizione su tutti gli atti
che comportano implicazioni finanziarie e contabili il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, certifica l'avvenuto riscontro.
Il visto è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto.
- In attuazione dei limiti posti dall'articolo 170 TUEL, gli organi
monocratici o collegiali, tecnici o politici, non possono adottare atti
amministrativi privi del citato visto e, se adottati, sono tecnicamente
inefficaci ed improcedibili. (art. 170 c.9 TUEL)
- Il piano esecutivo di gestione specifica le casistiche e gli eventuali
stanziamenti di spesa per i quali l'organo esecutivo non attiva immediatamente
l'autonomia gestionale del responsabile del servizio. In questo caso
l'obiettivo di gestione e le direttive operative vengono stabilite con
successive deliberazioni.
- La delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione individua le
spese per le quali esista un margine di discrezionalità nell’individuazione
del beneficiario e quindi necessitano dell’acquisizione di preventiva
espressione di indirizzo da parte della Giunta stessa.
Art. 11 - DETERMINAZIONI DI IMPEGNO
- Le determinazioni di impegno vengono numerate progressivamente dal servizio
che le emette e sottoscritte dal relativo responsabile e trasmesse al servizio
finanziario per la registrazione in contabilità e l'apposizione del visto di
regolarità contabile con l’annessa copertura finanziaria.
- La determinazione deve riportare tutti gli elementi contabili ed
organizzativi, compresi i riferimenti al piano esecutivo di gestione,
necessari alla corretta registrazione dell'atto.
- Ulteriori specifiche sul contenuto e sulla modalità di tenuta delle
determinazioni di impegno possono essere definiti con circolari interne del
responsabile del servizio finanziario.
- Nel caso in cui il settore finanziario rilevi insufficienza di
disponibilità o erronea imputazione sullo stanziamento di bilancio, ovvero
carenza di copertura finanziaria, la proposta viene restituita al Servizio
proponente con espressa indicazione dei motivi.
- In pari modo si procede nel caso di irregolarità o di incompletezza della
documentazione annessa alla proposta.
Art. 12 - FONDO DI RISERVA
- Il fondo di riserva è iscritto in bilancio nei limiti indicati dalla
normativa vigente ed utilizzato con prelevamenti disposti entro il 31
dicembre.
- L'utilizzo del fondo di riserva deve essere comunicato all'organo consiliare
contestualmente alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e
salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- Per i prelevamenti disposti dal 1 settembre al 31 dicembre, la comunicazione
al Consiglio deve essere effettuata entro il mese di febbraio dell’anno
successivo.
- Il fondo di riserva può essere incrementato in qualunque momento dell’esercizio,
comunque entro e non oltre il 30 novembre, nel limite massimo del 2% a norma
dell’art. 166 T.U.E.L.
Art. 13 - USCITE FINANZIATE DA FONDI A
SPECIFICA DESTINAZIONE
- Le spese di parte corrente ed investimento vengono considerate impegnate
nell'esercizio in cui si perfeziona il finanziamento e costituiscono minore
spesa se, nell'esercizio immediatamente successivo, non si traducono in
effettiva destinazione della spesa.
- Per effettiva destinazione si intende, nella parte investimento, l'adozione
di una delibera o di una determinazione che approvi il corrispondente quadro
economico od il progetto della spesa e, nella parte corrente, l'attivazione di
una procedura di gara per la fornitura di beni o servizi.
- Le economie di spesa finanziate da fondi a specifica destinazione
affluiscono nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata.
Art. 14 - CONTROLLO DI GESTIONE
- I titolari dei centri di responsabilità sono responsabili dell'efficiente,
efficace ed economico utilizzo delle risorse di entrata ed uscita gestiti.
- I responsabili dei servizi adottano gli strumenti di autocontrollo della
gestione per verificare, in modo continuativo, lo stato di attuazione degli
obiettivi ad essi assegnati.(art. 197 c. 1 TUEL)
- Gli stessi soggetti trasmettono, con le modalità definite nelle apposite
circolari interne emanate dal responsabile generale del controllo di gestione,
i dati periodici attinenti all'attività di gestione attuata.
Art. 15 - RENDICONTAZIONE DEI
CONTRIBUTI STRAORDINARI.
- Il responsabile del servizio che ha gestito interventi di spesa finanziati
con contributi straordinari ha l'obbligo trasmettere al Segretario e al
dirigente del settore finanziario entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio
tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione di cui all’art.
158 D.lgs. 267/2000. Dell’assolvimento di tale adempimento risponde il
responsabile che ha gestito la spesa.
Capo IV
DEROGHE AL D.L.G.S. 18 AGOSTO 2000 N. 267
Art. 16 - MODI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
- L'articolo 179 del D.Lgs. 267/2000 (Accertamento) viene integrato, come
regolamentazione interna, dai seguenti comma 2 e 3:
- I procedimenti amministrativi di accertamento delle entrate che sono di
competenza economica dell'esercizio chiuso, compresi quelli di contrazione di
mutui, possono essere ultimati fino alla data di produzione della stampa
ufficiale del conto consuntivo soggetto al controllo dei revisori dei conti. A
partire da tale data, tutti i residui procedimenti si intendono non ultimati e
le corrispondenti poste costituiscono "minori accertamenti" di
competenza dell'esercizio chiuso.
- I proventi da concessioni edilizie garantiti da fidejussione si intendono
accertati al momento del rilascio della concessione.
- Per le spese finanziate con mutui le corrispondenti entrate si intendono
accertate:
- al momento della concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e
Prestiti;
- con il provvedimento di approvazione delle risultanze della relativa gara
dal quale risulta l’accettazione da parte del concedente ovvero, in
mancanza di espressa accettazione, con la stipula del contratto
- Si considerano accertati i corrispondenti importi in entrata relativi:
- alle spese impegnate per acquisizione di aree, e relative opere di
urbanizzazione, da destinarsi alle attività istituzionali dell’Ente ai
piani di cui alle leggi 18.04.1862 n. 167; 22.10..1971 n. 865, 05.08.1978 n.
457 in attesa che le stesse siano assegnate agli operatori, in
considerazione dell’esistenza del sottostante valore patrimoniale;
- alle spese impegnate per la realizzazione di opere relative ad attività
finanziate da contributi formalmente già assegnati.
- alle spese impegnate per la realizzazione di opere ed attività finanziate
con entrate derivanti da convenzioni o accordi stipulati con lo Stato,
Provincia, Regione o privati.
Art. 17 - VERIFICHE STRAORDINARIE
DI CASSA
- L'articolo
224 del D.Lgs.267/2000 (Verifiche straordinarie di cassa) viene derogato e
sostituito, come regolamentazione interna ed in esecuzione della facoltà
prevista dall'art. 108 dello stesso decreto, come segue:
- L'organo di revisione effettua nel momento di subentro di una nuova
amministrazione una verifica straordinaria di cassa, previo congruo preavviso
notificato dal Segretario.
Art. 18 - ULTERIORI NORME REGOLAMENTARI
- Il presente articolo definisce ulteriori aspetti regolamentari di talune
norme residuali dell'ordinamento finanziario e contabile.
- Le norme del D.Lgs.267/2000 che vengono regolamentate sono richiamate
all'interno della parentesi posta alla fine di ogni successivo comma.
- Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono sottoscritti dal
responsabile del servizio finanziario, da suo delegato. (D.Lgs. 267/2000, art.
180 3°c.);
- L'affidamento del Servizio di tesoreria avviene con trattativa plurima allo
scopo di valutare in modo approfondite le qualità collegate alla natura
fiduciaria del servizio (esperienza, affidabilità, efficienza tecnica e
organizzativa). Sono fatte salve le possibilità di rinnovo come previste
dalla legge (D.Lgs. 267/2000, art. 210 1° c );
- La proposta di rendiconto è messa a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare nei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000
(20 giorni prima della sessione dedicata all'approvazione del rendiconto) (D.Lgs.
267/2000, art. 227 2°c);
- Sono non inventariabili i beni materiali ed oggetti di facile consumo aventi
un valore unitario inferiore a Euro 500, esclusi quelli contenuti
nell'universalità dei beni .I beni mobili non registrati, acquisiti
anteriormente al 1 gennaio 1990, si considerano interamente ammortizzati.(D.Lgs
267/2000, art.72 8° c);
- L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale partecipando
direttamente ed attivamente alle sedute nelle quali vengono presentate le
relazioni accompagnatorie del bilancio e del rendiconto (D.Lgs. 267/2000, art,
239 1°c.);
- Quando esercita le proprie attribuzioni all'interno dell'ente, l'organo di
revisione ha diritto di disporre, previa richiesta, di ogni mezzo strumentale
necessario al suo efficace funzionamento (D.Lgs.267/2000, art. 239 3°c.)
- In bilancio viene stanziato il fondo rischi su crediti nei limiti consentiti
dalla vigente normativa.
- Le rimanenze di merci finali della Farmacia Comunale determinate in sede di
inventario annuale costituiscono accertamento di entrata, quelle iniziali
impegno di spesa.
- Il calcolo degli ammortamenti economici non rende vincolante l’iscrizione
degli stessi nel bilancio finanziario.
- Ciascun membro dell’organo di revisione cessa dall’incarico, oltre che
per le cause previste dall’art. 235 TUEL anche per l’impossibilità
derivante da qualunque causa a svolgere le proprie funzioni per un periodo di
3 mesi.
- I servizi pubblici locali possono essere gestiti anche a mezzo di società
per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione del Comune,
oppure a mezzo di istituzione. La scelta delle modalità di gestione deve
avvenire seguendo i criteri di economicità, efficienza, efficacia.
Capo V
SERVIZIO ECONOMATO
Art. 19 - SERVIZIO DI ECONOMATO
- L’economato
costituisce servizio autonomo, facente parte del settore finanziario, con
proprio responsabile denominato economo.
- L’economato provvede alle spese minute d'ufficio necessarie per soddisfare
i correnti fabbisogni -di non rilevante ammontare - dei Servizi del Comune.
- Il dirigente del settore finanziario esercita la funzione di controllo dei
rendiconti periodici a rimborso e del conto reso dall’economo e dal altri
agenti contabili interni e consegnatari di beni comunali.
Art. 20 - FONDO PER LE MINUTE SPESE
- L'Economo, è dotato
all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, il
cui importo è fissato annualmente con determinazione, reintegrabile
durante l'esercizio, con cadenza almeno trimestrale, previo rendiconto
documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dal Responsabile del
Servizio Finanziario.
- L'Economo chiede al Responsabile del Servizio Finanziario l'attribuzione del
fondo di anticipazione, che è attribuito con apposita determinazione.
- Il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per:
- Spese postali, ritiro pacchi in contrassegno od altri svincoli da
corrieri;
- Spese per bolli, di notifica ed affini, tassa di possesso (autoveicoli);
- Spese per abbonamenti ed acquisto pubblicazioni;
- Spese per gli organi istituzionali;
- Spese per licenze, autorizzazioni, ecc., necessarie per la normale
attività dei Servizi comunali;
- Anticipazioni di fondi agli Amministratori e Consiglieri inviati in
trasferta come previsto dal relativo Regolamento comunale,
- Anticipazioni di fondi agli amministratori e ai dipendenti comunali
comandati/autorizzati in trasferta, come previsto dalla normativa vigente;
- Arredi e macchine per ufficio, attrezzature, materiale di ferramenta,
tecnico e di cancelleria di non rilevante ammontare, non rientranti nel
piano annuale di approvvigionamento generale;
- Spese, per copie, riproduzioni di atti e fotocomposizione;
- Riparazione mobili, macchine ed attrezzature di non rilevante ammontare,
non rientranti nei contratti di manutenzione;
- Spese pubblicitarie per: bandi, gare, concorsi, appalti;
- Eventuali anticipazioni di spesa per depositi connessi all'attivazione
urgente di utenze che, in mancanza, possono pregiudicare la normale
attività sei Servizi comunali;
- Anticipazioni di altre spese che, per fondate e motivate ragioni, non
possono essere rinviate senza arrecare danno al Comune.
Art. 21 - SPESE DI RAPPRESENTANZA
- Con la delibera di approvazione del bilancio il consiglio Comunale stanzia
al titolo I un apposito capitolo di spese di rappresentanza.
- Detto capitolo è messo a disposizione del Sindaco, che lo utilizza
avvalendosi dell’ufficio economato.
Art. 22 - PAGAMENTI
- L'Economo, prima di
effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la stessa trovi capienza
nella disponibilità risultante dalla relativa determinazione - impegno.
- Per ogni singola spesa, non potrà essere superato l'importo di Euro 1.200
oneri fiscali esclusi.
Art. 23 - RENDICONTO
- L'Economo, con cadenza
almeno trimestrale, dovrà produrre il rendiconto debitamente
documentato dei pagamenti effettuati.
- Il Servizio Finanziario, previo riscontro e visto del Responsabile del
Servizio Finanziario, provvederà al rimborso delle somme pagate, dando legale
discarico degli importi rendicontati, consentendo in tal modo la continuità
dei pagamenti per le spese minute ed urgenti.
Art. 24 - ORGANIZZAZIONE DELLA CASSA ECONOMALE
E RESPONSABILITA’
- Alla Cassa Economale sono preposti l'Economo ed un Contabile,
intercambiabili anche nelle funzioni di Cassiere.
- L'Economo è personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia,
delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia
ottenuto regolare discarico.
- L'Economo è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi
civili, ed è responsabile personalmente della regolarità dei pagamenti e
dell'osservanza di tutti gli adempimenti circa il funzionamento della Cassa
Economale in conformità del presente Regolamento.
- L'Economo ed il Contabile, quando esplicano le mansioni di Cassiere,
rispondono di tutte le operazioni di loro competenza nell'ambito delle
attribuzioni espletate, con particolare riferimento a quelle relative al
maneggio dei valori, per le quali riceveranno un'indennità ai sensi di quanto
previsto dalle norme vigenti.
- In ogni caso, compete all'Economo riscontrare la situazione generale di
cassa alla fine della giornata.
Art. 25 - SCRITTURE CONTABILI
- Per il servizio di cassa l'Economo dovrà tenere un Registro Generale di
Cassa, che potrà essere predisposto anche con strumenti informatici.
- Il registro Generale di Cassa dovrà essere vistato dal Responsabile del
Settore Finanziario - su ciascuna pagina - alla fine di ogni chiusura
trimestrale.
Art. 26 - LIMITE DI DEPOSITO CONTANTE
- L’Economo non può custodire nella Cassa Economale denaro contante o
titoli a pronto realizzo, per un importo superiore a Euro 15.000.
- Il responsabile dell’ufficio economato può depositare i fondi assegnati
in un conto corrente bancario aperto presso l’istituto di credito che
gestisce la tesoreria, ed intestato a "Comune di Desenzano del Garda –
Ufficio Economato", su cui trarre assegni bancari intestati agli aventi
diritto in luogo del pagamento diretto.
- Tali assegni sono firmati da responsabile della cassa economale in quanto
correntista per conto del Comune.
- Detto conto corrente potrà essere dotato anche di carta di credito
intestata all’Economo comunale.
- Il conto corrente disciplinato da questo articolo potrà essere utilizzato
solo ed esclusivamente per le spese economali.
Art. 27 - ADEGUAMENTO DEL FONDO
SPESE MINUTE
- L'importo
del capitolo per le minute spese previsto dal presente regolamento potrà
essere aumentato o diminuito, con determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario.
- Analogamente si procederà per le variazioni al limite di spesa per ogni
singolo acquisto ed al limite di deposito contante nella Cassa Economale.
Art. 28 - SOSTITUZIONE ECONOMO E
CONTABILE
- In caso di
sostituzione dell'Economo o del Contabile, colui che cessa, dal servizio deve
procedere alla consegna a quello subentrate.