REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE  OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 16/5/1994
Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 8/3/1996
Modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 3/5/1996
Modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 15/1/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 12/3/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29/6/2001
Modificato con deliberazione di C.C. n. 127 del 18/10/2002
Tariffe adeguate con deliberazione di G.C. n. 289 del 18/11/2003
Modificato con deliberazione di C.C. n. 132 del 19/12/2003


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art.  1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.
Art.  2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.
Art.  3 - Occupazioni permanenti o temporanee.
Art.  4 - Denuncia occupazioni permanenti.
Art.  5 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Art.  6 - Concessione e/o autorizzazione.
Art.  7 - Delimitazione delle occupazioni.
Art.  8 - Procedimento.
Art.  9 - Occupazioni.
Art. 10 - Mostre merci.
Art. 11 - Lavori edili.
Art. 12 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.
Art. 13 - Autorizzazione ai lavori.
Art. 14 - Occupazioni con ponti, scale ecc.
Art. 15 - Occupazioni con tende e tendoni.
Art. 16 - Occupazioni d'urgenza.
Art. 17 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.
Art. 18 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione.
Art. 19 - Revoca delle autorizzazioni.
Art. 20 - Effetti della revoca.
Art. 21 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.
Art. 22 - Obblighi del concessionario.
Art. 23 - Divieto di cedere, anche parzialmente, a terzi gli spazi e aree oggetto della concessione o autorizzazione.
Art. 24 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Tariffe.
Art. 26 - Soggetti passivi – Pagamento del canone.
Art. 27 - Misura dello spazio occupato.
Art. 28 - Passi carrabili.
Art. 29 - Autoveicoli di uso privato.
Art. 30 - Distributori di carburante.
Art. 31 - Apparecchi per la distribuzione automatica.
Art. 31 bis - Occupazioni temporanee con veicoli (parcheggi)
Art. 32 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.
Art. 33 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari.
Art. 34 - Costruzione di gallerie sotterranee
Art. 35 - Maggiorazioni del canone - Esenzioni e riduzioni disciplinate dal Consiglio comunale
Art. 36 - Riduzioni del canone per occupazioni permanenti.
Art. 37 - Riduzione del canone per occupazioni temporanee.
Art. 38 - Esenzione del canone.
Art. 39 - Sanzioni.
Art. 40 - Rimborsi.

ALLEGATI

Allegato A - Elenco strade della prima zona
Allegato B - Tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1.      Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai principi contenuti negli art. 52 e 53 D.Lgs 15/12/1997 n. 446.

Art.2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1.      Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, diretta al Sindaco, da presentarsi all'ufficio tributi e ottenere il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti dell'occupazione occasionale espressamente prevista dal presente regolamento.

2.      Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3.      Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4.      Per i casi contemplati dal precedente comma l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5.      Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6.      Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7.      Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della data dell'occupazione richiesta.

8.      Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3
Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

1.      Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

2.      Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

3.      Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in 2 categorie o zone di cui la prima, in cui è da ritenersi più elevato il valore economico e maggiore il sacrificio imposto alla collettività, ha una sotto classificazione in una zona di maggior pregio definita zona 1 super e sulla cui deve essere applicato un canone maggiorato rispetto a quello della restante zona 1 per le sole occupazioni effettuate da pubblici esercizi con tavolini, ombrelloni ed altre attrezzature, la maggiorazione è del 97%, fatti salvi gli arrotondamenti di legge. L’elenco delle strade e ed aree della zona 1 e 1 super è desumibile dall’allegato A) che fa parte integrante del presente. Per difetto, le strade ed aree della zona 2 sono quelle non elencate nel citato allegato. Eventuali modificazioni delle zone sono di competenza del Consiglio comunale

4.      Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all’applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori od uguali ad un metro quadrato o lineare. Le tariffe di base previste nell’allegato  B possono essere aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale in base alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto, n.267.

Art. 4
Denuncia occupazioni permanenti

1.      Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2.      L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

3.      Occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:

a.      chioschi, edicole, casotti e simili;

b.      pensiline, vetrinette portainsegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunzi o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;

c.      isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

d.      (soppresso con deliberazione di C.C. n. 132 del 19/12/2003);

e.      occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;

f.        occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;

g.      occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune;

h.      qualsiasi altro tipo di occupazione individuato con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 5
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1.      Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2.      Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

3.      Sono considerate temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone, le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate con:

a.      steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;

b.      chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;

c.      esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

d.      parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;

e.      tavoli e sedie, ombrelloni, porta lampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;

f.        pali porta insegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

g.      soppresso con deliberazione di C.C. n. 127 del 18/10/2002;;

h.      mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

i.        Qualsiasi altro tipo di occupazione individuato con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 6
Concessione e/o autorizzazione
      

1.      Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2.      La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3.      É fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4.      Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5.      La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6.      Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego motivato è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7.      Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 7
Delimitazioni delle occupazioni

1.      Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 8
Procedimento

1.      Il responsabile del procedimento trasmette agli Uffici competenti le copie delle domande pervenute, relative all’occupazione di aree e spazi pubblici, per l’esame e l’espressione del relativo parere.

2.      Gli Uffici interessati devono trasmettere il richiesto parere entro 20 giorni in caso di occupazione permanente  e 4 in caso di occupazione temporanea. Qualora non venga trasmesso nessun parere entro i termini suddetti, lo stesso si intende positivamente espresso.

3.      Il responsabile del procedimento procede al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione o di diniego nei tempi strettamente necessari all’istruttoria della domanda e comunque entro i termini di cui all’art.6 comma 5 e comma 6, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge.

4.      L’atto di concessione/autorizzazione deve essere ritirato prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione e comunque la concessione/autorizzazione si intende rilasciata all’atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto entro 5 giorni da quello indicato come data di inizio dell’occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione.

Art. 9
Occupazioni

1.      Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2.      In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

3.      Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art. 10
Mostre merci

1.      L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

2.      Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 38.

Art. 11
Lavori edili

1.      Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 12
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1.      Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2.      L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.

3.      Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

4.      L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

5.      Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.

6.      É facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 13
Autorizzazione ai lavori

1.      Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 14
Occupazioni con ponti, scale etc.

1.      Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 15
Occupazione con tende e tendoni

1.      Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

2.      Per motivi di estetica e decoro il dirigente responsabile del servizio può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il dirigente responsabile del servizio, con apposita ordinanza, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1.      Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2.      In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3.      Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 17
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1.      Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo o la proroga motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

2.      Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza, salvo diversi termini indicati nell’atto di concessione.

3.      Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga almeno 4 giorni prima della scadenza.

4.       La domanda deve contenere gli estremi della concessione /autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

5.      Le richieste di rinnovo contenenti modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione.

Art. 18
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1.      Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

2.      Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 19
Revoca delle autorizzazioni

1.      Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

2.      Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

3.      Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

4.      Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Art. 20
Effetti della revoca

1.      Il provvedimento di revoca, ove  costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

2.      Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile del procedimento al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 21
Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1.      Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

2.      Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 22
Obblighi del concessionario
      

1.      Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2.      Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3.      É pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4.      Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad esporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 23
Divieto all'intestatario di cedere, anche parzialmente, a terzi gli spazi e aree oggetto della concessione o autorizzazione. Subentro nella concessione/autorizzazione

1.      É vietata la cessione, anche parziale, a terzi, sia dietro corrispettivo, sia a qualsiasi altro titolo compreso quello gratuito, degli spazi per i quali è stata autorizzata o concessa la occupazione.

2.      Eventuali richieste di utilizzo da parte di altri soggetti di occupazioni già concesse o autorizzate, per orari e/o periodi delimitati, devono essere presentate all'Ufficio Tributi del comune che provvederà in merito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale.

3.      Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione presentando apposita domanda indicando gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l’attività rilevata.

4.      La domanda di subentro è sottoposta all’esame preventivo dell’Ufficio competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l’esercizio dell’attività in capo al richiedente e l’assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione/autorizzazione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente titolare. Nelle more dell’istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell’utilizzo dell’occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione/autorizzazione.

5.      Il subentrante è tenuto al versamento del  canone se non pagato dal precedente titolare dell’atto di concessione.

Art. 24
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1.      Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

2.      Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale". 26.

3.      Alle occupazioni abusive è sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al precedente comma 2 , né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

 

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25
Tariffe

1.      Per occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla occupazione in metri quadrati o lineari e si applica sulla base dei criteri  stabiliti dall’articolo 63 comma 2 lettera c del D. Lgs 446/1997. A partire dall’1.1.1999 la tariffa adottata è quella indicata nell’allegato B del presente regolamento di cui forma parte integrante.

2.      Le tariffe previste nell’allegato B sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. In caso di mancata adozione dell’atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 26
Soggetti passivi – Pagamento del canone

1.      Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2.      Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, con arrotondamento all’unità di Euro  per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi di Euro  o per eccesso se è superiore. Per il pagamento dovrà essere utilizzato l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune.

3.      Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l’intero anno solare deve essere eseguito prima del ritiro dell’atto concessorio il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno di riferimento salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

4.      Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6, il pagamento del canone deve essere eseguito prima dell’inizio dell’occupazione ed il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

5.      Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio dato in concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.

6.      Di norma il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. In caso di canoni di importo superiore ad Euro 500,00  potrà essere accordato un pagamento dilazionato per un massimo di 4 rate, previa richiesta.

7.      Sono soggette al canone comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

8.      L’importo minimo, al di sotto del quale il canone per l’occupazione, sia temporanea che permanente, non è dovuto è fissato ad Euro 3,00. Tale esenzione non viene estesa al canone dovuto per le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune.

Art. 27
Misura dello spazio occupato

1.      Il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2.      Le occupazioni del e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.

3.      Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 28
Passi carrabili
.     

(soppresso con deliberazione di C.C. n. 132 del 19/12/2003)

Art. 29
Autoveicoli di uso privato

1.      Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune. Salvo disposizione diversa sono soggette al canone. Potranno essere previste esenzioni o riduzioni per particolari categorie utenti con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 30
Distributori di carburante

1.      Il canone viene stabilito per i distributori di carburante con apposita tariffa.

Art. 31
Apparecchi per la distribuzione automatica

1.      Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se assoggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate al Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 31 bis
Occupazioni temporanee con veicoli (parcheggi)

1.      Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune.

2.      Il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.

3.      Lo scontrino rilasciato dalle apposite apparecchiature sostituisce l'autorizzazione.

4.      La tariffa del canone, relativa alle occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, viene determinata con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 32
Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1.      Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2.      Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

3.      Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfetaria, secondo la tariffa.

4.      A partire dall’1.1.1999 la tariffa adottata per le occupazioni temporanee è quella indicata nell’allegato B del presente regolamento.

Art. 33
Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari
      

1.      Ai sensi della decreto legislativo n. 446/1997 Art. 63 comma 2 lettera F per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in sede di prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita ad  Euro 0,646 per utente.

2.      In ogni caso l’ammontare del canone non può essere inferiore ad Euro 516,46. La misura unitaria di tariffa per utente sopra determinata è rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

3.      Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, un canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 34
Costruzione di gallerie sotterranee

1.      Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre del canone impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 35
Maggiorazioni del canone - riduzioni ed esenzioni deliberate dal Consiglio Comunale

1.      Alle occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, ed a quelle abusive, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

2.      Le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti anche culturali, sportivi, politiche e simili, comprese quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono disciplinate con apposita deliberazione del Consiglio comunale che individua l'esenzione e la riduzione. Sono inoltre esonerate dal pagamento del canone le manifestazioni che hanno il patrocinio del Sindaco.

Art. 36
Riduzioni del canone per occupazione permanente

1.      Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:

a.      le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;

b.      le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo;

c.      (soppresso con deliberazione di C.C. n. 127 del 18/10/2002);

d.   (soppresso con deliberazione di C.C. n. 132 del 19/12/2003).

Art. 37
Riduzione del canone per occupazione temporanea
     

1.      Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;

2.      Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;

3.      Soppresso con deliberazione di C.C. n. 127 del 18/10/2002;

4.      Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

5.      Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche (per la parte eccedente i 10 mq) e per quelle culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

6.      Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

7.      Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 60 per cento se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

8.      Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art 26 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento fino a 30 giorni e del 50 per cento oltre i 30 giorni, fino a 14 giorni tariffa intera.

Art. 38
Esenzione del canone
      

1.      Sono esenti dal pagamento del canone:

a.      occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, e Aziende da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b.      le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c.      le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d.      le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e.      le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f.        le occupazioni di aree cimiteriali;

g.      gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

h.      le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate;

i.        le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico fino ad un massimo di 10 m.q.;

j.         con effetto dal 1 gennaio 2003 le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, a carattere temporaneo e permanente;

k.    con effetto dal 1° gennaio 2004 i passi carrabili.    

2.      Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a.      commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b.      occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c.      occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore .ad un'ora;

d.      occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e.      occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

f.        Sono inoltre esenti le occupazioni specificatamente esonerate con atto del Consiglio comunale.

Art. 39
Sanzioni

1.      Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dal canone dovuto.

2.      Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.

3.      Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25 per cento del canone dovuto.

4.      Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

5.      Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

6.      Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo.

7.      Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 40
Rimborsi

1.      Alla restituzione delle somme versate e non dovute dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede l’Ufficio Tributi su domanda dell'interessato ed accertata l'esistenza dei presupposti.

2.      La domanda di cui al comma 1 dove contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. La domanda deve essere corredata della copia  di ricevuta di pagamento  relativa a quanto richiesto a rimborso.

3.      L’Ufficio Tributi provvede al rimborso entro il termine di 90 gg. dalla richiesta, entro lo stesso termine è emesso l’eventuale atto di diniego debitamente motivato. Non si procede al  rimborso di somme pari o inferiori ad  Euro 10,00.

4.      Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione.

5.      Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi legali giornalieri sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice civile.


Allegato A
Elenco strade in prima zona
 

N. ORD. UBICAZIONE TIPO AREA DENOMINAZIONE
01 Desenzano Viale F. Agello dal n. 1 al n. 23
02 Desenzano Viale F. Agello dal n. 2 al n. 94
03 Desenzano Vicolo Androna
04 Desenzano Via Anelli
05 Desenzano Via Annunciata
06 Desenzano Via G. Bagatta
07 Desenzano Lungolago C. Battisti dal n. 1 al n. 101
08 Rivoltella Via Borgo di sotto
09 Desenzano Via Borgo Regio
10 Desenzano Piazza Caduti del lavoro
11 * Desenzano Via Canonica
12 Desenzano Piazza Cappelletti
13 Desenzano Via G. Carducci
14 * Desenzano Via Castello fino inters. via Stretta Castello
15 Rivoltella Via Circonvallazione
16 Desenzano Via Crocefisso
17 Desenzano Vicolo Crocefisso
18 Desenzano Viale T. dal Molin dal n. 1 al n. 21
19 Desenzano Viale T. dal Molin dal n. 2 al n. 22
20 Rivoltella Piazza Degli alpini
21 * Desenzano Vicolo Dell'interdetto
22 Desenzano Vicolo Del moro
23 Rivoltella Via Di Vittorio dal n. 1 al n. 161
24 Rivoltella Via Di Vittorio dal n. 2 al n. 134
25 Desenzano Piazza Duomo
26 * Desenzano Piazza Feltrinelli
27 Desenzano Via Fosse Castello
28 Desenzano Via G. Garibaldi
29 Desenzano Piazza G. Garibaldi
30 Desenzano Via Gherla
31 Rivoltella Via A. Lamarmora
32 * Desenzano Vicolo Lavandaie
33 * Desenzano Piazza Malvezzi
34 * Desenzano Piazza G. Matteotti
35 Desenzano Via G. Mazzini
36 Desenzano Vicolo Molini
37 Desenzano Via Monte Grappa
38 Desenzano Via Muracchette
39 Desenzano Vicolo Oratorio
40 * Desenzano Via Gen. A. Papa
41 * Desenzano Via U. Papa
42 Rivoltella Via Parrocchiale
43 Desenzano Via Pasubio
44 Desenzano Via A. Piatti
45 * Desenzano Via Porto vecchio
46 Desenzano Via Rivali di sopra
47 Desenzano Via Rivali di sotto
48 * Desenzano Via Roma
49 Desenzano Vicolo San Giovanni
50 * Desenzano Via Santa Maria
51 Desenzano Via Sant'Angela Merici
52 Rivoltella Via San Zeno dal n. 1 al 59
53 Rivoltella Via San Zeno dal n. 2 al 40
54 Desenzano Via N. Sauro dal n. 1 al n. 41
55 Desenzano Via N. Sauro dal n. 2 al n. 96
56 Desenzano Via Scavi Romani
57 Desenzano Via Scuole
58 Desenzano Vicolo P. Signori
59 Desenzano Via Stretta Castello
60 Desenzano Vicolo Teatro
61 Desenzano Via Vittorio Veneto
62 Desenzano Parcheggio Comune
63 Desenzano Parcheggio Via Annunciata
64 Desenzano Parcheggio Via Mazzini
65 Rivoltella Parcheggio Villa Brunati
66 Rivoltella Area comunale Via Lario
67 Rivoltella Area comunale Via Zamboni
 

*  Zona a canone maggiorato


Allegato B
Tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Allegato alla deliberazione di G.C. n. 289 del 18/11/2003

Parte I - Occupazioni permanenti o temporanee - criteri di destinazione - graduazione e determinazione della tariffa - superficie

1.      Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2.      Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

3.      Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

4.      Il canone è graduato, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono stati classificati in due categorie e di una sotto categoria "di pregio" nella prima come indicato nell'Art. 3, comma 3 e nell'allegato "A".

5.      Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in mq. (metri quadrati) o mt. (metri lineari). Le frazioni inferiori al mq o mt sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq o mt, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq o mt.

6.      Le superfici eccedenti i 1000 mq per occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.

7.      Per le occupazioni realizzate con installazioni  di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

Parte II - Occupazioni permanenti

1.      Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

2.      Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti  misure di tariffa:

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE

TARIFFE

ZONA SUPER *

1ª ZONA

2ª ZONA

2.1

Occupazione ordinaria del suolo comunale

al mq

76,126 €

38,631 €

24,088 €

2.2

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico

Riduzione ad 1/3

 

12,877 € 8,029 €

2.3

Tariffa soppressa

-

 

-

-

2.4

Passi carrabili: 

2.4.1

Passi costruiti da privati e soggetti al canone per la superficie occupata

Riduzione al 50%

 

19,316 € 12,044 €

2.4.2

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali

Riduzione al 50%

 

19,316 € 12,044 €
2.4.3

Passi costruiti direttamente dal Comune:

  •  Superficie fino a mq 9. A tariffa ordinaria intera

  • oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%

Riduzione del 50%

  

19,316 € 12,044 €

2.4.4

Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario

Riduzione al 10%

 

3,863 € 2,409 €

2.4.5

Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti

Riduzione al 50%

 

19,316 € 12,044 €

* Solo per pubblici esercizi che occupano con tavolini, ombrelloni e attrezzature varie – aumento 97%


Parte III - Occupazioni temporanee

1.    Per le occupazioni temporanee la tariffa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20% e ciò fino a trenta giorni.

2.      Il canone  si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alle seguenti tariffe:

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE TARIFFE
1ª ZONA 2ª ZONA
2.1 Occupazione ordinaria del suolo comunale al mq 3,409 € 2,045 €
2.2 Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico Riduzione ad 1/3 1,136 0,682
2.3 Tariffa soppressa

-

-

-

2.4 Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Aumentato del 50% 5,114 € 3,068 €
2.5 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto Riduzione del 50% 1,704 € 1,022 €
2.6 Occupazioni poste in essere con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Riduzione dell'80% 0,682 € 0,409 €
2.7 Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune Riduzione dell'30% 2,386 € 1,431 €
2.8 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:
(Riduzione al 60% in 2° categoria; tariffa ordinaria se in 1° categoria)
  3,409 € 0,818 €
2.9 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche( per la parte eccedente i 10 mq.), culturali o sportive Riduzione del 80% 0,682 € 0,409 €
2.10 Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione Riduzione del 50% 1,704 € 1,023 €
2.11 Occupazioni per la realizzazione e manutenzione di reti di erogazione di pubblici esercizi Riduzione del 50% 1,704 € 1,023 €
2.12 Occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 gg ed inferiore ad un mese Riduzione del 20% 2,727 € 1,636 €
 

Parte IV - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo  

1.    Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al seguente canone:

2.        Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE

TARIFFE

2.1 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone è determinato con criteri ex all'art. 33 del regolamento e art. 62 comma 2 lettera f D.Lgs. 446/97

0,646 € per utenza

Minimo 516.457 €

3.    Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre al canone di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

4.    La tariffa di cui al punto 2.1 è in vigore dal 1 gennaio 2000 e viene rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

5.        Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE TARIFFE

1ª ZONA

2ª ZONA

5.1 Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:

 

 

Fino a 1000 metri lineari 17,043 € 10,226 €
Superiore ai 1000 metri lineari 25,565 € 15,338 €
5.2 Occupazione di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; il canone è maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

del  30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:

 

 

fino a 1000 metri lineari 22,156 € 13,294 €

superiore ai 1000 metri lineari

33,234 € 19,940 €
5.3 del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:

 

 

fino a 1000 metri lineari 25,565 € 15,338 €
superiore ai 1000 metri lineari 38,347 € 23,008 €
5.4 del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:

 

 

fino a 1000 metri lineari 34,087 € 20,451 €
superiore ai 1000 metri lineari 51,130 € 30,677 €


U.R.P.
"Punto di Risposta"


Torna all'indice
dei Regolamenti


Home page 
di Desenzano d/G