Approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del
2/2/1973
Modificato con deliberazione di C.C. n. 63 dell' 11/7/2003
I N D I C E CAPO I - LICENZA EDILIZIA
Art. 1. Opere soggette a licenza ediliziaCAPO II - COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 2. Opere di competenza dello Stato o di altri Enti Pubblici
Art. 3. Lavori urgenti e opere di manutenzione
Art. 4. Autorizzazione del Sindaco per opere provvisorie e per collocazioni di cose asportabili
Art. 5. Opere in edifici di particolare interesse o su aree soggette a vincolo paesistico
Art. 6. Autorizzazioni speciali
Art. 7. Opere esistenti difformi dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali
Art. 8. Opere di urbanizzazione e diniego di licenza in aree non urbanizzate
Art. 9. Condizioni generali per il rilascio della licenza edilizia
Art. 10. Modalità per richiedere la licenza di costruzione
Art. 11. Documenti a corredo della richiesta di licenza di costruzione
Art. 12. Esame dei Progetti e comunicazione dell'esito
Art. 13. Limiti di validità della licenza e diritti dei terzi
Art. 14. Intestazione e scadenza della licenza edilizia
Art. 15. Revoca e decadenza della licenza edilizia
Art. 16. ResponsabilitàArt. 17. Composizione della Commissione Edilizia CAPO III - ESECUZIONE E CONTROLLO DEI LAVORI - OCCUPAZIONE - NUMERI CIVICI - SANZIONI
Art. 18. Attribuzioni della Commissione Edilizia
Art. 19. Funzionamento della Commissione EdiliziaArt. 20. Determinazione dei punti fissi e del sistema di smaltimento delle acque CAPO IV - OPERE PROVVISIONALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 21. Esecuzione dei lavori
Art. 22. Vigilanza sui lavori e sui fabbricati esistenti
Art. 23. Licenza di occupazione e opposizione di numeri civici
Art. 24. Contravvenzioni alle norme urbanistiche ed edilizie: rinvii
Art. 25. Conseguenze finanziarie e fiscali delle infrazioni alle norme urbanistiche ed edilizieArt. 26. Misure di sicurezza per l'esecuzione delle opere CAPO V - OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO - RINVENIMENTI E SCOPERTE
Art. 27. Formazione dei cantieri
Art. 28. Demolizioni, scavi, deposito e trasporto dei materiali
Art. 29. Lavori durante il geloArt. 30. Occupazione temporanea del suolo pubblico CAPO VI - DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE
Art. 31. Lavori nel pubblico sottosuolo
Art. 32. Occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico
Art. 33. Demolizione e rimozione di opere che occupano abusivamente spazi pubblici
Art. 34. Rinvenimenti e scoperteArt. 35. Azzonamento e tipologia edilizia: rinvio generale CAPO VII - LOTTIZZAZIONE E URBANIZZAZIONE DI AREE PRIVATE1. Azzonamento generale Art. 36. Previsione di posti macchina
2. Criteri edilizi delle zone edificabili
3. Tipologia edilizia.
Art. 37. Densità edilizia e volume costruibile - Sottotetti abitabili
Art. 38. Misura delle distanze e delle altezze
Art. 39. Allineamenti, arretramenti e obblighi connessi
Art. 40. Distacchi
Art. 41. Altezza massima delle costruzioni
Art. 42. Cortili regolamentariArt. 43. Principi generali CAPO VIII - DISCIPLINA ESTETICA DELLA FABBRICAZIONE
Art. 44. Prescrizioni e documenti ai fini della autorizzazione dei piani di lottizzazione convenzionati
Art. 45. Contenuto della convenzione
Art. 46. Procedura e autorizzazione a lottizzare
Art. 47. Lotti irregolari o privi di accesso
Art. 48. Formazione e apertura al pubblico di strade private
Art. 49. Espropriazioni e pubblicazione di aree private a scopo di urbanizzazione
Art. 50. Distanze di rispetto lungo le strade esterne all’abitatoArt. 51. Decoro degli edifici CAPO IX - NORME IGIENICO-COSTRUTTIVE
Art. 52. Intonacatura e tinteggiatura dei fabbricati
Art. 53. Manutenzione dei prospetti
Art. 54. Cinte
Art. 55. Affissi pubblicitari o per altro scopo
Art. 56. Chioschi e cabine balneari
Art. 57. Serramenti, tende a sporgere e aggetti di mostre
Art. 58. Elementi di costruzione in aggetto
Art. 59. Volumi tecnici
Art. 60. Servitù pubbliche per indicatori e altri apparecchiArt. 61. Obbligo di recingere le aree fabbricabili non ancora edificate CAPO X - FABBRICATI RURALI
Art. 62. Salubrità del terreno per la costruzione
Art. 63. Murature
Art. 64. Sovraccarichi - Tetti e gronde
Art. 65. Scale
Art. 66. Isolamento termico e acustico e protezione dall'umidità
Art. 67. Deflusso delle acque pluviali
Art. 68. Acqua potabile
Art. 69. Impianti igienici interni e canalizzazioni interne
Art. 70. Scarichi di vapore e di gas
Art. 71. Fognoli di raccordo con la fognatura pubblica
Art. 72. Fosse di depurazione biologica e pozzi neri
Art. 73. Superficie ed altezza dei locali
Art. 74. Aereazione e illuminazione dei locali
Art. 75. Seminterrati, sotterranei e sottotetti abitabili
Art. 76. Gabinetti
Art. 77. Alloggi collettivi
Art. 78. Locali ad uso commerciale e artigianale
Art. 79. Depositi e magazzini
Art. 80. Edifici industriali: rinvio
Art. 81. Forni e camini industrialiArt. 82. Norme generali CAPO XI - NORME ANTINCENDIO
Art. 83. Locali di abitazione nei fabbricati rurali
Art. 84. Gabinetti, acqua potabile e scarichi nei fabbricati rurali
Art. 85. Edifici per il ricovero degli animali
Art. 86. LetamaiArt. 87. Rinvio generale CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 88. Norme antincendio relative a condotte, fonti e impianti di calore - Costruzioni in legno
Art. 89. Installazione di bombole
Art. 90. Norme antincendio per edifici speciali
Art. 91. Impianti interni di spegnimentoArt. 92. Edifici pericolosi per la pubblica incolumità CAPO XIII - COMMERCIO
Art. 93. Abitazioni antigieniche
Art. 94. Adeguamento degli edifici non regolamentari
Art. 95. Disposizioni transitorie
Art. 96. Entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio
Art. 97. Abrogazione di precedenti disposizioni comunali in materia
Art. 98. Facoltà di deroga
Art. 99. Inquinamento atmosfericoArt. 100. Edifici adibiti al commercio - Parcheggi ALLEGATOTabella principali norme edificatorie
In tutto il territorio comunale, chiunque intende eseguire nuove costruzioni, ampliare, demolire e modificare quelle esistenti nelle parti che ne interessano la struttura o l'aspetto, ovvero procedere all'esecuzione delle opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Comune.
Art. 2. Opere di competenza dello Stato o di altri Enti Pubblici
Fatta eccezione per le opere destinate alla difesa nazionale,
qualora lo Stato o altro Ente Pubblico intendano effettuare taluna delle opere
indicate nell'articolo precedente su aree demaniali o non demaniali del
territorio comunale, l'amministrazione pubblica competente dovrà previamente
accertarne la conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel
Comune, interpellarne il Sindaco, il quale sentirà in proposito la Commissione
Edilizia ed il Consiglio Comunale.
Il parere della
Commissione Edilizia deve essere previamente sentito anche per le opere che
intenda effettuare l'Amministrazione Comunale.
Potranno essere iniziate senza preventiva licenza edilizia i
lavori di assoluta urgenza, richiesti da immediato pericolo o da improvvise
ragioni igieniche; resta però fermo l'obbligo per il proprietario di darne
immediata comunicazione al Sindaco e di inoltrare sollecitamente la richiesta di
licenza.
La licenza edilizia non è necessaria per i
lavori di ordinaria manutenzione e per i lavori di straordinaria manutenzione
che non alterino la struttura o l'aspetto della costruzione esistente oppure che
siano diretti a ripristinarli senza modifiche.
Art. 4. Autorizzazione del Sindaco per opere provvisorie e per collocazioni di cose asportabili
Ferme restando le norme vigenti sull'occupazione di aree e
spazi pubblici e le disposizioni dei successivi articoli da 30 a 34 e da 55 a
57, per collocare su aree pubbliche opere di carattere provvisorio e
asportabili, come chioschi di vendita e pubblicitari, attrezzature ricreative,
cabine per bagni e simili, deve essere previamente ottenuta l'autorizzazione del
Sindaco, il quale di volta in volta stabilisce il termine entro cui l'opera deve
essere rimossa; il termine stesso può essere abbreviato o prorogato con motivato
provvedimento.
Chiunque intenda collocare per un breve
periodo di tempo: iscrizioni, insegne, stemmi, mostre, vetrine, verande,
tabelle, oggetti luminosi, cartelloni e ogni altro affisso a scopo pubblicitario
o per altro scopo, in modo visibile da vie e spazi pubblici, oppure intenda
apporre tende e simili, aggettanti sullo spazio pubblico, deve previamente
ottenere l'autorizzazione del Sindaco, il quale in seguito, con motivato
provvedimento, può disporne l'asportazione.
In ambedue
le ipotesi il Sindaco, prima di emettere il provvedimento, può richiedere il
parere della Commissione Edilizia; nei casi contemplati dalle norme di tutela
paesaggistica e storico-artistica, il provvedimento del Sindaco deve essere
preceduto da regolare nullaosta della Soprintendenza ai Monumenti.
I progetti di chioschi, verande, vetrine e mostre devono
essere sempre sottoposti al parere della Commissione Edilizia.
Art. 5. Opere in edifici di particolare interesse o su aree soggette a vincolo paesistico
Per le opere da eseguire in zone sottoposte al vincolo per la
tutela delle bellezze naturali oppure in edifici o in ambienti soggetti al
vincolo per la tutela delle cose di interesse storico, le domande al Sindaco
dovranno essere corredate anche del nullaosta da parte della Soprintendenza ai
Monumenti della Lombardia od altri Enti od Organi competenti.
Per le opere da eseguire in zone limitrofe agli ambienti soggetti al
vincolo paesistico e non sottoposte al vincolo stesso, l'Amministrazione
Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà effettuare alla Soprintendenza, la
segnalazione che riterrà opportuno, sottoponendo, eventualmente all'esame della
Soprintendenza stessa anche la copia del progetto, comunicando al tempo stesso
il termine entro il quale le eventuali osservazioni in riscontro dovranno
pervenire affinché il Comune, tenuto all'osservanza dell'Art. 31 6° comma della
Legge 17/8/1942 n. 1150, possa prenderle in considerazione e comunicare le
determinazioni al Sindaco, mediante notificazione al richiedente entro 60 giorni
dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di
documenti aggiuntivi richiesti, come previsto dall'Art. 31 6° comma della Legge
17/8/1942 n. 1150, modificata dall'Art. 10 della Legge 7/8/1967 n. 765.
Tutti i progetti di nuove costruzioni o di radicali
trasformazioni di edifici, qualunque ne sia la destinazione, devono essere
sottoposte alla approvazione del Comando Vigili del Fuoco, secondo le norme di
legge e le disposizioni ministeriali vigenti.
Delle
opere in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso, dev'essere
fatta preventiva calcolazione e deposito della stessa, assieme ai necessari
disegni, al Genio Civile a norma della legge 5/11/1971 n. 1068. Così pure dicasi
per le strutture portanti in ferro.
Devono pure
riportare la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente gli edifici che
sorgeranno a margine di autostrade, strade statali, strade provinciali e
rilevati ferroviari, nonché gli allacciamenti di strade private alle strade
statali o provinciali.
Art. 7. Opere esistenti difformi dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali
Negli immobili esistenti, che non rispondono alle regole di
edificabilità disposte dagli strumenti urbanistici ed edilizi in vigore, è
vietato eseguire lavori per i quali sia prescritta la licenza ai sensi del
precedente Art. 1, a meno che non si vogliano adeguare gli immobili stessi alle
prescrizioni vigenti.
I fabbricati per qualsiasi causa
demoliti potranno essere ricostruiti solo in conformità alle disposizioni in
vigore, fermo restando quanto stabilito in via eccezionale per il centro
storico.
Art. 8. Opere di urbanizzazione e diniego di licenza in aree non urbanizzate
Sono opere di "urbanizzazione primaria":
Art. 9. Condizioni generali per il rilascio della licenza edilizia
La fabbricazione può essere consentita soltanto se il progetto
esibito è conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico in vigore
all'atto della richiesta di licenza edilizia.
Nel caso
di aree isolate entro zone già in massima parte costruite o comunque non
lottizzabili, è sufficiente produrre, in sostituzione del piano di
lottizzazione, la planimetria quotata riflettente l'esatta situazione della zona
limitrofa.
Per l'uso edilizio di aree non accessibili
da spazi pubblici dovrà prima ottenersi l'approvazione di un conveniente accesso
da spazio pubblico o da strada privata aperta al pubblico, presentando, ove
richiesto, il relativo piano di lottizzazione.
L'Amministrazione si riserva, ai fini di una decorosa e conveniente
distribuzione delle masse edilizie entro le varie zone, di controllare
l'ingombro del costruendo edificio mediante approntamento di incastellature a
spese del richiedente.
La richiesta della licenza dev'essere redatta su modulo
debitamente bollato e predisposto dall'Autorità Comunale. Il richiedente ha
l'obbligo di rispondere a tutte le domande del questionario, il cui modello è
approvato dal Consiglio Comunale.
La domanda ed ogni
documento del progetto debbono essere firmati dal committente dell'opera, dal
progettista, dal direttore dei lavori e dall'esecutore dei lavori.
Il committente deve dichiarare nella domanda la proprietà
dell'immobile sul quale l'opera deve essere eseguita. Se egli non è
proprietario, la domanda deve essere fatta in concorso o con l'assenso scritto
del proprietario o del suo legale rappresentante.
Il
progettista e il direttore dei lavori devono essere professionisti iscritti ai
rispettivi albi professionali nell'ambito delle competenze attribuite a ciascuna
professione delle disposizioni legislative in materia.
La designazione dell'esecutore dei lavori può essere fatta anche
successivamente alla presentazione della richiesta, ma prima dell'inizio dei
lavori. In ogni caso, sinché manca la firma dell'esecutore, al committente e al
direttore dei lavori spettano anche le responsabilità proprie e dell'esecutore
stesso.
Per le comunicazioni inerenti al progetto il
committente e l'esecutore dei lavori devono indicare la loro residenza o il loro
domicilio, che possono eleggere anche presso il progettista o il direttore dei
lavori.
Art. 11. Documenti a corredo della richiesta di licenza di costruzione
La domanda di licenza dev'essere accompagnata dai seguenti documenti, ciascuno in tre copie e, nei casi di successivo invio alla Soprintendenza, in cinque copie:
La licenza edilizia viene rilasciata dal Sindaco con atto
scritto e deve essere notificata all'interessato entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di
presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco, come previsto
dall'Art. 31 comma 6° della Legge 17/8/1942 n. 1150, modificato dall'Art. 10
della legge 7/8/1967 n. 765.
La domanda corredata dai
documenti indicati nelle lettere da a) ad h) del primo comma dell'articolo
precedente, dovrà essere sottoposta all'esame della Commissione Edilizia.
Ove il Sindaco richieda documenti aggiuntivi che siano di
importanza determinante ai fini del giudizio, il detto termine decorre dalla
data del protocollo di arrivo dei nuovi documenti.
La
richiesta del Sindaco con tale effetto sul termine potrà avvenire una sola
volta.
Se il Sindaco non si pronuncia sulla domanda di
licenza di costruzione nel termine stabilito, l'interessato può ricorrere contro
il silenzio-rifiuto entro i termini legati, decorrenti dal giorno successivo.
Indipendentemente dal ricorso o dal suo esito, il Sindaco conserva il potere di
determinarsi sulla domanda di licenza anche dopo la scadenza del termine.
Il rilascio della licenza può essere condizionato alla
osservanza di determinate modalità, prescrizioni o modifiche al progetto
presentato oppure a un particolare ordine di esecuzione dei lavori.
La licenza di costruzione dovrà contenere:
Art. 13. Limiti di validità della licenza e diritti dei terzi
La licenza edilizia costituisce una semplice presunzione della
conformità delle opere da eseguire alle norme in vigore, nonché alle reali
dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti;
essa non esonera pertanto il committente, il proprietario, il direttore e
l'esecutore dei lavori dall'attenersi a dette norme sotto la loro personale
responsabilità.
In ogni caso restano sempre salvi e
impregiudicati i diritti dei terzi.
Salvo comprovati
casi di urgenza, durante il corso dei lavori, nessuna variazione o aggiunta
potrà essere apportata al progetto approvato, senza che per essa sia stata
previamente ottenuta specifica licenza del Sindaco.
La licenza di costruzione è strettamene personale; essa
pertanto si intende valida per il solo richiedente, al quale viene
intestata.
Chi eventualmente acquisti il diritto di
subentrare al richiedente, ha l'obbligo di domandare immediatamente al Sindaco
il cambio di intestazione della licenza, dimostrando la legittimità della sua
richiesta.
La licenza ha la validità di un anno dalla
data di emissione e non è prorogabile. Le opere non iniziate entro questo
termine e quelle iniziate, ma sospese per un anno, non potranno essere iniziate
o continuate, se non avranno ottenuto il rinnovo della licenza o una nuova
licenza, nel caso che quella scaduta non risponda più alle norme urbanistiche ed
edilizie vigenti.
Ai fini del presente articolo e del
successivo i soli lavori di scavo, sbancamento e rimozione del terreno non
costituiscono inizio dell'opera.
La licenza può essere revocata:
In ordine alle sanzioni amministrative e penali contemplate
dalle vigenti disposizioni i committenti, i direttori e gli esecutori di opere
edilizie da realizzare nel territorio comunale sono, per quanto di loro
competenza, responsabili dell'osservanza delle prescrizioni urbanistiche, delle
norme del presente regolamento e delle condizioni e modalità esecutive stabilite
nella licenza edilizia.
I committenti e i progettisti
sono responsabili per dichiarazioni false espresse in progetto.
Prima dell'inizio dei lavori il titolare della licenza deve depositare
in Comune la dichiarazione del direttore dei lavori e della ditta costruttrice
con cui essi accettano l'incarico loro affidato.
Le
eventuali sostituzioni del committente, del direttore dei lavori e
dell'esecutore dei lavori stessi, devono essere immediatamente comunicate
all'Amministrazione Comunale.
CAPO II
COMMISSIONE
EDILIZIA
La Commissione Edilizia si
compone dei seguenti membri:
a) membri di diritto:
il Sindaco o un Assessore o un Consigliere comunale o un cittadino in possesso di comprovata competenza in materia urbanistico-edilizia da lui delegato che la presiede;
l'Assessore all'urbanistica ed all'edilizia privata;
l'Ufficiale Sanitario (ora Medico Igienista dell'ASL);
il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
un rappresentante dell'Ente Provinciale per il turismo, dallo stesso nominato (ora Azienda di Promozione Turistica);
il Comandante dei Vigili del Fuoco, o suo rappresentante;
b) membri elettivi:
un architetto;
un ingegnere;
un geometra o perito edile;
due membri scelti fra i cittadini residenti nel Comune;
un rappresentante dei costruttori edili iscritto al relativo Collegio;
un esperto in materia di abolizione barriere architettoniche;
due esperti in materia di tutela paeseggistica-ambientale;
L'Ufficiale Sanitario, il
Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e il rappresentante del Comandante dei Vigili
del Fuoco hanno solo voto consultivo.
Dei membri elettivi almeno due devono essere stati designati dall'opposizione.
I membri durano in carica per lo stesso tempo del Consiglio comunale e la durata
del mandato si intende protratta fino alla nomina dei nuovi membri.
Devono ritenersi decaduti i membri che non partecipano a più di tre sedute
consecutive senza giustificato motivo; la dichiarazione di decadenza è
deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.
I membri che per qualunque motivo decadono dalla Commissione sono sostituiti con
le stesse modalità di nomina e di scadenza con le modalità di nomina e di
scadenza.
La Commissione Edilizia deve essere consultata ed esprimere il proprio
parere, nell'ambito delle norme di legge e di regolamento, su tutti i progetti
di opere che sono soggetti a licenza ai sensi dell'art. 1 e su quelli di cui
all'art. 2 e al comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento.
Il Sindaco con pertinente motivazione può richiedere alla Commissione il
riesame di un progetto sul quale essa si sia già pronunciata.
Inoltre il Sindaco deve richiedere il parere della Commissione:
I progetti per i quali il parere della Commissione Edilizia è
obbligatorio devono venire al suo esame corredati da una relazione dell'Ufficio
Tecnico e da altra relazione dell'Ufficio Sanitario.
Il
Capo dell'Ufficio Tecnico funziona da Segretario. Egli riferisce sull'argomento
in esame e redige i verbali delle adunanze, che devono essere firmati da lui e
dal Presidente e approvati dalla Commissione.
Per le
sedute alle quali il Capo dell'Ufficio Tecnico non può partecipare, sarà da lui
delegato a sostituirlo di volta in volta altro tecnico dell'Ufficio.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della
maggioranza dei membri, dei quali almeno tre degli elettivi. Le decisioni sono
prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante il
voto del Presidente.
I membri comunque interessati
all'argomento in discussione devono denunciare preliminarmente tale loro
condizione ed assentarsi dalla seduta durante l'intera trattazione di esso;
dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel
verbale.
La Commissione si riunisce in seduta ordinaria
due volte al mese in giorni fissi e in seduta straordinaria ogni volta che il
Sindaco lo crede opportuno oppure su richiesta scritta di almeno cinque
membri.
Gli argomenti per i quali il parere della
Commissione è obbligatorio devono essere sottoposti all'esame della Commissione
rigorosamente nell'ordine cronologico di presentazione al protocollo della
domanda di licenza.
Quando si debbono trattare
argomenti o questioni di particolare importanza o che richiedano una speciale
competenza, la Commissione a maggioranza può far intervenire alla discussione
uno o più esperti, i quali non hanno diritto di voto. I loro interventi devono
essere verbalizzati.
Su richiesta del progettista la
Commissione può incaricare taluno dei suoi membri a conferire con lui per
chiarimenti.
CAPO III
ESECUZIONE E
CONTROLLO DEI LAVORI - OCCUPAZIONE - NUMERI CIVICI - SANZIONI
Art. 20. Determinazione dei punti fissi e del sistema di smaltimento delle acque
Almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori il
committente deve comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale la data dell'inizio
stesso.
Entro quindici giorni dalla data della
comunicazione gli incaricati municipali dovranno procedere sul posto al
controllo dei punti fissi di allineamento e di quota rispetto ad una quota
invariabile (ad esecuzione strada) e delle prescrizioni per lo smaltimento delle
acque, per le quali operazioni il committente e l'esecutore dei lavori sono
tenuti a fornire il personale e gli attrezzi occorrenti e a prestarsi ad ogni
necessaria ed opportuna richiesta degli incaricati, sostenendo le spese
relative.
Delle operazioni e prescrizioni predette deve
essere redatto apposito verbale in duplice esemplare.
É severamente vietato dare inizio ai lavori prima di avere
ottenuto la licenza edilizia.
I lavori dovranno essere
eseguiti, sotto la personale e solidale responsabilità del direttore dei lavori
e dell'assuntore dell'opera, secondo le buone regole d'arte in conformità alle
norme di legge e di regolamento, al progetto approvato ed alle prescrizioni
della licenza edilizia, in modo da arrecare il minimo disturbo ai cittadini, da
garantire l'incolumità pubblica e quella degli operai e da ottenere una
costruzione solida, igienica, decorosa e atta alla sua destinazione.
É fatto obbligo di comunicare al Sindaco l'avvenuta
ultimazione dei lavori e di chiedere per iscritto la licenza di occupazione,
previo versamento dell'eventuale tassa di concessione governativa.
Nell'ipotesi di interruzione dei lavori, dovranno essere
eseguite le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite;
trascorso un mese dalla cessazione di provate cause di forza maggiore della
interruzione, il Sindaco potrà far cessare l'occupazione del suolo pubblico
eventualmente autorizzata.
In caso di inadempienza alla
disposizione del comma precedente il Sindaco potrà provvedere con ordinanza
contingibile e urgente, qualora ricorrano i requisiti e i presupposti di cui
alle norme relative disposte nel T.U. della legge comunale e provinciale e a
spese dell'interessato.
È nei poteri del Sindaco di controllare i lavori e le
costruzioni in qualunque fase e condizioni si svolgano e con ogni mezzo da lui
ritenuto idoneo.
I funzionari e gli agenti dell'Ufficio
Tecnico, dell'Ufficio igienico-sanitario e della Vigilanza Urbana devono
accertare che chiunque esegue lavori contemplati dal presente regolamento, sia
in possesso della relativa autorizzazione del Sindaco.
Allo scopo di vigilare sui lavori in corso, per assicurare l'esecuzione
in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento, alle prescrizioni
della licenza e al progetto approvato, i funzionari ed agenti comunali possono
accedere ovunque e in qualunque momento si eseguano i lavori e a loro richiesta
dovranno essere esibiti il documento di licenza e i documenti tecnici ed essere
forniti i chiarimenti necessari per una completa visione sulla condotta dei
lavori stessi.
É obbligatorio munire il cantiere di un
cartello affisso alla pubblica vista, che indichi con chiarezza i nomi del
committente, del progettista, del direttore, dell'assuntore dei lavori e del
calcolatore dei cementi armati, nonché gli estremi della licenza
edilizia.
Oltreché nei casi previsti dalle norme
igienico-sanitarie, il Sindaco può far procedere ad ispezioni nei
fabbricati, impianti e costruzioni esistenti, anche se in essi non si eseguono
lavori, ogni qualvolta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interesse
e ingiungere i provvedimenti del caso.
Art. 23. Licenza di occupazione e apposizione di numeri civici
A norma delle vigenti leggi sanitarie nessun edificio nuovo o
trasformato può essere occupato senza preventivo rilascio della licenza di
occupazione (certificato di abitabilità o di agibilità).
Tale licenza è rilasciata dal Sindaco su conforme parere dell'Ufficiale
Sanitario e dell'Ufficio Tecnico, quando concorrano le condizioni di legge
previste per il rilascio stesso, quando risulti ottemperato a quanto prescritto
dalle disposizioni vigenti per la prevenzione degli incendi e per la vigilanza
dell'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e quando risulti che
l'esecuzione delle opere è stata conforme alle disposizioni di legge, di
regolamento e di licenza ed al progetto approvato, nonché alle eventuali
varianti autorizzate.
La licenza di occupazione è
rilasciata su richiesta dell'interessato entro il termine di giorni sessanta
dalla presentazione di essa; il suo diniego eventuale dovrà essere motivato e
comunicato entro il medesimo termine.
In caso di
arbitraria occupazione di un edificio nuovo o trasformato, il Sindaco può
ordinare lo sgombero.
Il Comune assegna ad ogni
fabbricato il numero civico e fa apporre l'indicatore del numero assegnato a
spese dell'interessato.
Il numero civico viene
collocato di norma in fianco alla porta d'ingresso, a destra di chi guarda la
porta; ad un'altezza variabile da mt. 2,50 a mt. 3,50.
Il proprietario riceve in consegna l'indicatore, che deve conservare
visibile nel posto ove fu collocato.
Il Sindaco può
concedere al proprietario l'applicazione a sue spese di un indicatore di tipo
diverso da quello in uso nel Comune, previo accertamento della sua opportunità,
convenienza e leggibilità.
In caso di demolizione di
fabbricati che non devono più essere ricostruiti o di soppressione di porte
esterne d'accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero o i
numeri civici da abolire e consegnare i corrispondenti indicatori.
Art. 24. Contravvenzioni alle norme urbanistiche ed edilizie: rinvii
Gli agenti del Comune devono accertare e contestare ai
responsabili le contravvenzioni alle prescrizioni contenute negli strumenti
urbanistici vigenti, ivi compresi i piani di zona per l'edilizia
economico-popolare e i piani di lottizzazione autorizzati, nonché alle norme di
legge e del presente regolamento; il relativo verbale deve essere immediatamente
trasmesso al Sindaco, il quale può disporre che l'Ufficio Tecnico compili una
dettagliata relazione.
I provvedimenti amministrativi
di demolizione o di sospensione dei lavori nelle diverse ipotesi di opere
abusive, sono emessi dal Sindaco o, in sua sostituzione, dal Provveditore
regionale alle opere pubbliche secondo le norme sanzionatorie della legge
urbanistica, senza pregiudizio delle procedure e delle sanzioni penali di
competenza dell'Autorità Giudiziaria.
Se le infrazioni
riguardano norme igieniche, si applicano le sanzioni previste dalle leggi
sanitarie.
Restano salvi ed impregiudicati in ogni caso
i diritti dei terzi, nonché i poteri del Sindaco in materia di ordinanza
contingibile e urgente.
Per le infrazioni a norma del
presente regolamento, che non rientrino nelle ipotesi contemplate dalle norme
della vigente legislazione urbanistico-edilizia o sanitaria, si applicano le
sanzioni previste dal T.U. della legge comunale e provinciale per la violazione
dei regolamenti comunali in generale.
I provvedimenti
del Sindaco di sospensione dei lavori o demolizione delle opere abusive, sono
notificati al titolare della licenza o, in mancanza, al proprietario
dell'immobile, nonché al direttore e all'assuntore dei lavori e sono resi noti
al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, come disposto per la
pubblicazione delle licenze edilizie.
Art. 25. Conseguenze finanziarie e fiscali delle infrazioni alle norme urbanistiche ed edilizie
Le spese delle esecuzioni d'ufficio nei casi previsti dalla
legge urbanistica sono riscosse secondo le norme stabilite dal T.U. della legge
comunale e provinciale in materia di provvedimenti contingibili e urgenti. Al
pagamento di esse sono obbligati in solido il committente, il titolare
dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori, che non abbia
contestato ad essi e comunicato al Comune l'abusività o l'irregolarità delle
opere.
Nel caso di infrazione prevista dall'Art. 41
comma primo, lettera a) della legge urbanistica, il Sindaco può sostituire la
denuncia all'Autorità Giudiziaria con l'applicazione di una obiezione in via
amministrativa ai sensi degli articoli 107 e seguenti del T.U. della legge
comunale e provinciale in quanto applicabili; il relativo provvedimento è
pubblicato all'albo pretorio per almeno 8 giorni.
Qualora non sia possibile procedere alla modifica o alla restituzione in
pristino oppure alla demolizione delle opere eseguite senza licenza o in
contrasto con questa, il Sindaco applica in via amministrativa la sanzione
pecuniaria prevista dall'Art. 41 della legge; il provento riscosso dal Comune è
destinato al finanziamento di opere di urbanizzazione.
Nell'ipotesi che l'opera abusiva arrechi danno alla proprietà pubblica
comunale e il danno stesso non sia altrimenti riparabile, il contravventore,
senza pregiudizio di ogni altra sanzione, pagherà al Comune a titolo di
indennizzo una somma determinata dall'Ufficio Tecnico con perizia
giurata.
Il Sindaco segnala all'intendenza di Finanza competente nel termine e nelle ipotesi previste dalla legge urbanistica le infrazioni per le quali la legge stessa stabilisce sanzioni fiscali.
CAPO IV
OPERE
PROVVISIONALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Il costruttore è responsabile della buona esecuzione delle opere e della
condotta del cantiere ai fini della pubblica incolumità, nonché dell'osservanza
delle prescrizioni e disposizioni dettate dai regolamenti e dalle leggi vigenti
in materia.
Il Sindaco potrà ordinare che vengano prese le necessarie
precauzioni per assicurare l'incolumità delle persone e diminuire il disagio del
pubblico per l'esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie o spazi
di uso collettivo.
Le recinzioni dei cantieri debbono essere tinteggiate per
tutta la loro altezza a strisce bianche e nere e, in corrispondenza degli
spigoli, per una lunghezza di mt. 2,00 da questi.
In ogni angolo dovrà
inoltre essere posta una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa a cura e
spese del proprietario secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale.
Tali lanterne dovranno avere dimensioni appropriata ed essere collocate in
modo da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui sono
collocate.
Avranno inoltre luci di color rosso se il transito è interrotto,
altrimenti di color verde.
Per i cantieri che si aprono lungo le vie o le
piazze è fatto obbligo di costruire stabili ripari per i passanti.
Lungo gli
spazi ad uso pubblico i ponteggi e le impalcature debbono essere costruiti in
modo da escludere la caduta di materiale.
L'assuntore ed il direttore dei
lavori sono responsabili circa l'idoneità dei mezzi di prevenzione e sicurezza
posti in essere.
Il Sindaco può controllare l'osservanza delle norme
contemplate nel presente articolo ed imporre eventualmente maggiori cautele.
Quando debba procedersi a riparazione o alla costruzione di un edificio prospiciente una via o altro spazio pubblico, occorre recingere la zona dove dovrà svolgersi il lavoro mediante assito o materiale similare sostenuto da palizzate di sufficiente robustezza; allo scopo si dovrà chiedere regolare autorizzazione all'Autorità Comunale, che dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione
Art. 28. Demolizioni, scavi, deposito e trasporto dei materiali
Nelle demolizioni di strutture edilizie si dovranno adoperare tutti quei
mezzi che l'arte suggerisce in modo che rimanga sempre libero e sicuro il
transito sulle strade.
Si dovrà evitare il sollevamento della polvere,
innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.
É vietato gettare
materiali demoliti od altro dall'alto dei ponti, dall'interno delle fabbriche e
dai tetti. Essi dovranno essere calati a terra con mezzi idonei.
É pure
vietato ogni deposito sul suolo pubblico fuori dalla recinzione.
Se nel
corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie, il
costruttore è obbligato a rimetterli a posto a sue spese.
I lavori di scavo
dovranno essere eseguiti impedendo qualsiasi rovina o franamento alle pareti
mediante opportune protezioni, dando ad esse una adeguata inclinazione.
I
materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni non riutilizzabili debbono
essere trasportati agli scarichi, che, se pubblici, saranno fissati dall'Ufficio
Tecnico Comunale, previo parere favorevole dell'Ufficio Sanitario.
Negli
scarichi pubblici i materiali dovranno essere sistemati in modo da non formare
cavità o altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche.
Solo in caso di assoluta e comprovata necessità l'Amministrazione Comunale
potrà concedere lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali su spazi
pubblici, stabilendo le opportune cautele caso per caso ed esigendo la tassa
corrispondente.
Gli spazi pubblici occupati dovranno essere sollecitamente
sgomberati.
Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente
pulita su tutta l'estensione dei lavori e nelle immediate vicinanze.
Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura deve
provvedere a che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo
che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto. Quando si
verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve
provvedere immediatamente alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si
è verificato lo spargimento.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, possono essere proseguiti anche durante i periodi di gelo, purché siano adottate tutte le cautele suggerite dalle tecniche costruttive al fine di evitare danni alle murature, ai terzi e ai beni pubblici.
CAPO V
OCCUPAZIONE DEL
SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO - RINVENIMENTI E SCOPERTE
É vietato a chiunque di occupare, anche temporaneamente, il
suolo o lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale.
Coloro pertanto che, per
qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo o lo spazio pubblico debbono
rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata da tutti i disegni e documenti
necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la
superficie che si intende occupare e le opere che si vogliono erigere.
Il Sindaco nel concedere l'autorizzazione richiesta può
imporre il pagamento di un congruo canone di uso, le norme e prescrizioni da
seguire nel corso dell'occupazione, il periodo massimo di durata
dell'autorizzazione stessa, senza pregiudizio della tassa di occupazione di
suolo pubblico, che dovrà essere comunque corrisposta a norma di tariffa.
Venute a mancare le ragioni che hanno giustificato la
autorizzazione e scaduto il termine stabilito senza che ne sia stata richiesta
la rinnovazione, il concessionario deve sgomberare senza indugio il suolo o lo
spazio occupato, ripristinando l'area, oggetto della concessione, allo stato
immediatamente precedente l'autorizzazione, sotto comminatoria della esecuzione
d'ufficio a sue totali spese.
Se il recinto occupato
racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare
disposizioni per il pronto e libero accesso degli incaricati del Comune in ogni
momento.
Il Comune può usare, senza corrispondere alcun
compenso e senza pregiudizio delle esigenze della costruzione, gli assiti,
graticci o ripari, posti attorno a fabbricati in costruzione o riparazione e
occupanti suolo pubblico, per il servizio delle pubbliche affissioni dalla parte
che guarda le aree e gli spazi pubblici. Il proprietario della fabbrica può
apporvi senza compenso insegne o avvisi inerenti al fabbricato e alla sua
destinazione fino ad occupare al massimo la decima parte della facciata
utilizzabile, previo accordo con l'ufficio delle pubbliche affissioni circa i
punti da occupare con la pubblicità.
Chi intende eseguire lavori nel sottosuolo pubblico deve prima ottenere l'autorizzazione del Sindaco e provvedere alla costruzione all'esterno di opportuni ripari, da realizzare con assiti e altri materiali idonei, per impedire ogni danno alle persone e alle cose, apponendo allo scopo segnali ben visibili di giorno e di notte.
Art. 32. Occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico
L'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico
può essere concessa dall'Amministrazione Comunale solo quando lo richiedono
motivate ragioni, sempre che l'occupazione sia compatibile con le condizioni
delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità.
Può essere anche consentita la creazione di intercapedini e di aperture
al livello del suolo per arieggiare gli scantinati, come pure può essere
autorizzata la costruzione di pese pubbliche.
Nel
relativo atto di concessione, da rilasciarsi solo dopo avvenuta la concessione
del suolo secondo le forme stabilite dalla legge, il Sindaco può fissare il
canone che il concessionario deve versare annualmente al Comune, nonché le
modalità e le prescrizioni da eseguire, sia durante l'esecuzione delle opere,
sia in prosieguo di tempo.
I passi carrabili possono
essere concessi a privati con l'osservanza delle norme e delle modalità
prescritte per la occupazione permanente del suolo pubblico.
In tal caso il privato richiedente ha l'obbligo di ripavimentare il
suolo pubblico a proprie spese, in modo da renderlo idoneo a sopportare il
traffico che il richiedente stesso vi intende svolgere, secondo le indicazioni
dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 33. Demolizione e rimozione di opere che occupano abusivamente spazi pubblici
Il Comune potrà prescrivere in ogni tempo la demolizione e la
rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti su di esso senza
apposita concessione, qualunque sia l'epoca cui risale la costruzione
abusiva.
Se il proprietario si rifiuta di ottemperare
alle disposizioni del presente articolo, la demolizione o la rimozione potrà
essere fatta eseguire d'ufficio, previa diffida, con ordinanza del Sindaco a
spese del proprietario stesso. La nota delle spese, resa esecutoria dal
Prefetto, sentito l'interessato, è riscossa dall'esattore nelle forme e coi
privilegi stabiliti dalla legge comunale e provinciale.
Ferme restando le prescrizioni della legge sulla protezione
delle cose di interesse storico-artistico circa l'obbligo di denuncia alla
competente autorità da parte di chiunque compia scoperte di presunto valore
paleontologico, archeologico e storico-artistico, il direttore dei lavori,
l'assuntore delle opere e il titolare della licenza sono tenuti in solido a fare
immediata segnalazione al Sindaco dei suddetti ritrovamenti che dovessero
verificarsi nel corso dei lavori.
Analoga segnalazione
dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.
Il
Sindaco disporrà tutti i provvedimenti che ritiene utile adottare in dipendenza
di tali scoperte.
CAPO VI
DISCIPLINA
URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE
Lo strumento urbanistico generale in vigore, con le relative norme di attuazione, stabilisce:
1. Azzonamento generale
Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Edilizio e
per garantire un conveniente ordinamento della fabbricazione, il territorio
comunale è diviso in zone edificabili e non edificabili, delimitate e distinte
graficamente nella allegata tavola dell'azzonamento.
Nelle varie zone edificabili è consentita la costruzione di fabbricati
per abitazione e per usi speciali, in base alle specifiche prescrizioni
contenute nella tabella delle norme speciali di zona e di seguito riassunte.
Le zone omogenee previste sono le seguenti:
| 1) | CENTRO STORICO | (A) |
| 2) | CENTRO STORICO RISTRUTTURABILE | (A1) |
| 3) | RESIDENZIALE SEMINTENSIVA | (B) |
| 4) | RESIDENZIALE SEMIESTENSIVA | (C) |
| 5) | RESIDENZIALE DI INTERESSE TURISTICO | (C1) |
| 6) | RESIDENZIALE SEMIRADA | (C2) |
| 7) | RESIDENZIALE RADA | (C3) |
| 8) | CENTRO COMMERCIALE | (CC) |
| 9) | ZONA INDUSTRIALE | (D) |
| 10) | ZONA AGRICOLA | (E) |
| 11) | SPAZI PUBBLICI COMPRENSORIALI | (F) |
| 12) | ATTREZZATURE A LAGO | (AL) |
| 13) | ZONA DI INTERESSE PAESAGGISTICO | (IP) |
| 14) | ZONA ARTIGIANALE | (ZA) |
| 15) | SPAZI PUBBLICI COMUNALI | (SP) |
| 16) | VERDE PUBBLICO | (V) |
| 17) | VERDE DI RISPETTO | (V1) |
| 18) | VERDE PRIVATO VINCOLATO | (V2) |
2. Criteri edilizi delle zone
edificabili
Il carattere edilizio delle
varie zone edificabili è inderogabile per le nuove costruzioni, per le
ricostruzioni e per le modifiche dei fabbricati esistenti, ed è definito per
ogni zona dalle norme della tabella riassuntiva dalla quale risultano:
Destinazione edilizia: residenza ed attrezzature attinenti.
Nelle zone in cui è consentita l'edificazione privata, le nuove
costruzioni e le ricostruzioni devono disporre di aree di parcheggio coperto o
scoperto, a piani anche diversi dal terreno, per il ricovero, la manovra .
l'accesso di automezzi nel rapporto di un posto macchina per ogni 300 mc. di
costruzione (un mq. ogni 20 mc. di costruzione). Non sono ammesse deroghe a tale
obbligo.
Le aree di parcheggio possono essere anche
esterne al lotto, purché asservite permanentemente all'edificio a mezzo di atto
da trascriversi a cura del proprietario.
Nelle zone di
interesse turistico-alberghiere ed in quelle destinate ad attrezzature di uso
pubblico devono inoltre predisporsi dei parcheggi all'aperto di capienza
sufficiente per i periodi di massima affluenza secondo la ricettività degli
impianti.
Art. 37. Densità edilizia e volume costruibile - Sottotetti abitabili
Per ogni edificio dovranno essere rispettati rigorosamente gli
indici di utilizzazione che lo strumento urbanistico vigente prescrive circa la
densità edilizia della zona in cui esso deve sorgere.
La densità edilizia è il volume in mc. costruibile su un mq di area
edificabile del lotto.
Nelle zone ove il riferimento
per il calcolo della volumetria è di carattere fondiario, cioè limitato alla
superficie netta del lotto, le aree che venissero cedute al Comune a titolo
gratuito per la formazione di spazi di uso pubblico e di accessibilità pubblica
possono essere coacervate alla superficie del lotto stesso ai fini del computo
volumetrico.
Nelle zone ove il riferimento per il
calcolo della volumetria è territoriale, l'area edificabile del comparto sarà
ampliata della metà della via o dello spazio pubblico antistante fino alla
concorrenza massima di metri dieci e comunque non superiore al 50% dell'area del
comparto stesso (vedansi norme specifiche dello strumento urbanistico).
Il volume costruibile si riferisce alla parte fuori terra
dell'edificio e si calcola dalla quota media perimetrale del terreno naturale
all'intradosso della soletta dell'ultimo piano, con esclusione del sottotetto,
comprendendovi eventuali bow-windows (bovindi) e volumi a sbalzo, nonché
costruzioni accessorie di qualsiasi tipo, quali fabbricati di servizio, rustici
e autorimesse, che siano fuori terra per una quota superiore a ml. 1,00.
Sono esclusi dal computo i soli volumi tecnici relativi agli
impianti elevatosi, serbatoi idrici e torrette d'arrivo delle scale, nonché i
balconi e le logge aperte.
Nel caso di formazione di
sottotetti abitabili la loro cubatura utile sarà compresa nella cubatura
totale.
Oltre l'altezza-limite fissata possono essere
costruiti sottotetti abitabili, i quali dovranno essere contenuti nella seguente
sagoma:
Le distanze debbono essere misurate sulle rette orizzontali che
individuano le distanze minime dagli elementi che si considerano, con esclusione
dal calcolo degli sporti di piccola entità aventi funzioni ornamentali e
costituenti elementi accessori.
Le distanze dai confini
indicate nel Capo VI Art. 3 Tipologia Edilizia del presente regolamento,
riguardano i soli volumi sporgenti dal piano di campagna e devono essere
osservati rispettivamente dal proprietario dell'una e dell'altra costruzione
affinché il distacco minimo fra gli edifici sia di ml. 10. È ammesso che
uno dei due confinanti costruisca a distanza inferiore a quella minima stabilita
nei Capo VI Art. 3 Tipologia Edilizia purché l'altro confinante interessato
sottoscriva uno schema di atto, da registrarsi in atti pubblici, nel quale
risulti esplicitamente che qualora dovesse costruire rispetterà la distanza
minima di ml. 10 dal fabbricato del vicino da lui autorizzato a costruire a
distanza inferiore ai ml. 5 dal confine che divide le loro
proprietà.
L'altezza dei fabbricati si misura dalla
quota media del terreno naturale lungo il perimetro del fabbricato
all'intradosso del solaio dell'ultimo piano, escluso il sottotetto, anche se
abitabile.
Nel caso di prospetti composti da elementi
di varia altezza, le altezze si misurano in corrispondenza del punto mediano
della parte di maggior altezza.
Gli allineamenti degli edifici verso strada sono determinati in
via di massima dall'andamento dell'asse stradale.
Le
distanze minime dei fabbricati dai cigli delle strade destinate al traffico di
veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli
edifici o di insediamenti) debbono essere di ml. 5 per lato per strade di
larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato per strade di larghezza
compresa fra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato per strade di larghezza superiore a
ml. 15. (Art. 9 cap. 3 Decreto Ministeriale 2-4-1968).
Nelle zone intensive gli edifici saranno di norma allineati lungo il
bordo della strada; eventuali arretramenti sono ammessi o imposti per evitare o
eliminare frontespizi nudi oppure nel caso di progettazione organica di interi
isolati o nel caso di edifici particolari, la cui destinazione richieda spazi
antistanti di sosta o di manovra.
Le costruzioni
arretrate dal filo stradale debbono avere di regola la facciata parallela a
detto filo, tranne che sia ammesso per la zona un allineamento libero.
Sono a carico del proprietario che arretra il proprio
edificio, la sistemazione e la manutenzione dell'area libera in margine alla
strada e la decorosa sistemazione dei frontespizi, che per effetto
dell'arretramento rimanessero esposti alla pubblica vista.
I nuovi fabbricati, gli ampliamenti e le notevoli
modifiche di quelli esistenti, debbono rispettare le distanze minime prescritte
per la zona.
Nei fabbricati con volumi in aggetto e
bow-windows le distanze di cui sopra saranno misurate dal piano verticale
esterno degli aggetti, esclusa la gronda.
L'altezza massima delle costruzioni e il numero dei piani sono fissati dallo strumento urbanistico in vigore per la zona.
Nei casi di formazione di cortili, anche comuni a più
proprietà, questi debbono avere la superficie di almeno un quarto della
superficie delle pareti che li delimitano e il lato minore non inferiore ad un
terzo del lato maggiore; il Sindaco può consentire deroghe a tale disposizione
entro il centro storico.
Lungo il confine con altre
proprietà, ove non esista una convenzione di comunione di cortile regolarmente
registrata, va considerata la maggiore tra l'altezza effettiva delle pareti
esistenti e l'altezza massima che esse possono avere nella zona
considerata.
Dall'area del cortile deve sottrarsi la
proiezione degli sporti che su di esso si affacciano.
L'altezza delle pareti che delimitano il cortile si misura dal piano di
calpestio del primo piano abitabile.
Lungo il perimetro
dei cortili non sono ammesse zone rientranti la cui profondità superi la loro
larghezza, ad eccezione delle gronde.
Nelle nuove
costruzioni, ricostruzioni e modifiche di fabbricati esistenti non è ammessa la
formazione di chiostrini o cavedi al servizio di locali abitabili, compresa la
cabina di cottura.
Può essere consentita, in deroga, la
copertura parziale o totale del cortile del piano terreno, nel rispetto della
densità edilizia ammessa e delle norme del Codice Civile e del presente
regolamento e per uso eccezionale autorizzato dall'Autorità Comunale.
CAPO VII
LOTTIZZAZIONE
E URBANIZZAZIONE Di AREE PRIVATE
Fermo restando il disposto di cui al terzo comma del precedente
art. 8, nelle zone per le quali non esiste il piano particolareggiato di
esecuzione, regolarmente approvato, l'uso edilizio delle aree private, situate
entro i perimetri di edificazione quali risultano dagli strumenti urbanistici
comunali vigenti, non ancora saturate o urbanizzate, è subordinato alla
preventiva approvazione e autorizzazione di un piano di lottizzazione
convenzionata ai sensi degli articoli successivi.
Nelle
zone sprovviste di piano particolareggiato, in cui lo strumento urbanistico in
vigore consente costruzioni per volumi superiore a tre metri cubi per metro
quadrato o altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici
con volumi ed altezze superiori a tali limiti, se non previa approvazione di un
piano di lottizzazione convenzionata esteso alla intera zona e contenente la
disposizione pianivolumetrica degli edifici previsti in essa.
Ai fini del presente regolamento costituisce lottizzazione la
utilizzazione del suolo a scopo edificatorio che, indipendentemente dal
frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione
contemporanea o successiva di una pluralità di costruzioni e comporti la
predisposizione di opere di urbanizzazione; il semplice frazionamento dei
terreni non costituisce lottizzazione.
Non è concessa
l'autorizzazione a lottizzare a scopo edificatorio al di fuori dei perimetri di
edificazione, determinati dagli strumenti urbanistici in vigore.
Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree
fabbricabili esistenti nelle zone di edificazione a presentare entro congruo
termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono,
egli provvede alla compilazione d'ufficio di un piano di lottizzazione
obbligatorio, subordinando alla sua esecuzione il rilascio delle licenze
edilizie.
Il rilascio di licenze edilizie su singoli
lotti del piano di lottizzazione autorizzato è subordinato all'impegno da parte
del richiedente, della precedente o contemporanea esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria relative al lotti stessi secondo il progetto e la
convenzione.
Art. 44. Prescrizioni e documenti ai fini della autorizzazione dei piani di lottizzazione convenzionati
La domanda di autorizzazione dei piani di lottizzazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti, ciascuno in cinque copie:
Nella convenzione dovrà essere fissato un termine, non
superiore agli anni dieci, per l'attuazione globale degli impegni assunti;
dovranno inoltre essere stabilite congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
dei medesimi da parte del proprietario.
Nella
convenzione il proprietario interessato assumerà i seguenti obblighi per sé e
per tutti i suoi aventi causa a qualsiasi titolo:
Il progetto di lottizzazione con tutti gli allegati tecnici e
lo schema di convenzione, di cui ai due articoli precedenti, accompagnati
dall'eventuale parere della Commissione Edilizia, devono essere sottoposti al
Consiglio Comunale, che delibera sulla loro adozione; la deliberazione comunale
è soggetta all’approvazione del Comitato Regionale di Controllo.
Gli atti di cui al comma precedente, anche in pendenza
dell'approvazione da parte dell’autorità tutoria, devono essere trasmessi al
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il prescritto
nulla-osta.
Sulla base della deliberazione comunale
approvata e munita del nulla osta provveditoriale, il Sindaco e il proprietario
interessato procedono alla stipulazione formale della convenzione, che deve
essere trascritta a cura e spese del proprietario.
Il
piano di lottizzazione è autorizzato dal Sindaco dopo la trascrizione della
stipulazione di cui al comma precedente; l’autorizzazione tuttavia può essere
rilasciata anche prima della stipulazione o della sua trascrizione, ma la sua
efficacia in tal caso rimane condizionata alla loro effettuazione.
Singoli atti di trapasso o di costituzione di servitù o di
altri diritti reali derivanti dalla convenzione a favore o a carico del Comune
potranno essere stipulati a parte.
Nell’ipotesi di
lottizzazione obbligatoria ai sensi del penultimo comma del precedente articolo
43, il Sindaco notifica ai proprietari interessati il progetto redatto d'ufficio
e li invita a dichiarare entro trenta giorni se l'accettano e se sono disposti a
stipulare la relativa convenzione. In caso di mancata accettazione o comunque di
mancato accordo su variazioni eventualmente proposte dagli interessati, il
Comune può procedere all'espropriazione delle aree a termini di legge sulla base
del progetto adottato e approvato dalle superiori autorità.
L'uso edilizio di lotti irregolari non modificabili, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potrà essere consentito
con particolari prescrizioni, da decidersi caso per caso.
Chi intende fabbricare su area chiusa deve richiedere l'autorizzazione
preventiva o contemporanea alla licenza di costruzione per un conveniente
accesso al costruendo edificio da spazio pubblico esistente o da strada privata
aperta al pubblico; l’accesso stesso dovrà essere costruito prima o
contemporaneamente alla costruzione dell'edificio.
Art. 48. Formazione e apertura al pubblico di strade private
Al di fuori dei perimetri di edificazione, quali risultano
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, oppure in zone, centri abitati e
quartieri già lottizzati ed edificati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i proprietari delle aree interessate, da soli o
consorziati, possono realizzare, a loro cura e spese, strade o passaggi privati,
destinati ad essere aperti al pubblico uso, purché presentino, con le forme e
modalità richieste per la licenza edilizia in quanto applicabili, regolare
domanda di autorizzazione al Sindaco, corredata da opportuna documentazione
tecnica.
Sentito il parere della Commissione Edilizia e
ottenuti i nulla osta eventualmente necessari, il Sindaco può concedere la
licenza di costruzione dell’opera stradale, condizionandola alle prescrizioni
tecniche idonee ad uniformare l’opera stessa alle strade di uso pubblico alle
quali dovrà allacciarsi e alle direttive generali dello strumento urbanistico
vigente.
La licenza medesima non potrà essere concessa
se chi la richiede non sarà impegnato per sé e per i suoi aventi causa, con
regolare atto registrato di fronte al Comune, ad eseguire tutte le prescrizioni
che gli verranno dettate dalle competenti autorità e a garantire a tempo
indeterminato e a propria cura e spese la perfetta efficienza della strada con i
necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
In ogni caso le strade private, che non siano all’interno dei perimetri
di edificazione e che non siano destinate all’uso pubblico, non potranno essere
costruite con sede carreggiabile inferiore a ml. 9 di larghezza. A tale norma
potranno fare eccezione, da consentirsi caso per caso, solo le piccole strade
d'accesso ai singoli immobili; in questa ipotesi saranno considerate strade
prettamente private, da chiudersi con cancelli apribili solo verso
l'interno.
Spetta al Comune ogni decisione circa la
segnaletica orizzontale e verticale sulle strade private aperte al pubblico
transito; esso eseguirà le opere necessarie a questo scopo di propria iniziativa
o su richiesta degli utenti e a sua cura e spese.
Prima
dell’apertura al pubblico, la nuova strada privata dovrà essere collaudata
dall'Ufficio Tecnico Comunale.
All'innesto della strade
private con strade comunali o comunque di uso pubblico dovrà essere previsto su
ciascun lato un triangolo di visibilità e di inedificabilità i cui lati non
siano inferiori a ml. nove.
Art. 49. Espropriazioni e pubblicazione di aree private a scopo di urbanizzazione
Le espropriazioni di aree private da destinare a fini di
urbanizzazione primaria o secondaria in attuazione del Piano Regolatore
Generale, dei piani regolatori particolareggiati e dei piani di edilizia
economico-popolare, nonché dei piani di lottizzazione, regolarmente approvati,
si effettuano secondo le norme di legge vigenti in materia, ove manchi fra
Comune e privati interessati l’apposita convenzione dei precedenti
articoli.
Le strade e aree private aperte all’uso
pubblico esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in
quartieri, centri abitati e zone già lottizzati ed edificati, possono essere
acquisite al demanio comunale alle seguenti condizioni:
Art. 50. Distanze di rispetto lungo le strade esterne all’abitato
Per le strade comunali, statali ed autostrade, le distanze da
osservarsi nella edificazione di qualsiasi specie, negli ampliamenti o
ricostruzioni di edifici esistenti, sono quelle stabilite dall’art. 4 del D.M. 1
aprile 1968; tale decreto si intende riportato integralmente nel presente R.E.
per tutte le sopraccennate strade, fuori dei centri abitati, cioè per le aree
del territorio comunale, non regolamentato dallo strumento urbanistico.
Fuori del perimetro dei centri abitati, per le strade vicinali
e per le strade private aperte al pubblico transito, le costruzioni di qualsiasi
specie non potranno sorgere o essere ampliate o ricostruite a meno di ml. 5
(cinque) misurati dal ciglio della strada.
CAPO VIII
DISCIPLINA
ESTETICA DELLA FABBRICAZIONE
Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici, sulla
ferrovia e su vie private, o che sono comunque da questi visibili, debbono
corrispondere alle esigenze del decoro cittadino tanto per la corretta armonia
delle linee architettoniche, quanto per le tinte ed i materiali impiegati nelle
opere di decorazione.
I fabbricati di nuova costruzione o notevolmente
trasformati, debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di
rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti,
particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo alle
caratteristiche dell'abitato e dell’ambiente urbano in cui essi vengono ad
inserirsi.
I muri di nuova costruzione o rinnovati debbono essere intonacati, a meno
che, per il genere di costruzione o carattere architettonico, non escludano
l'intonaco.
I muri intonacati debbono essere tinteggiati con tinte che non
deturpino l'aspetto dell'abitato, dell’ambiente urbano o del paesaggio.
É
vietata la tinteggiatura parziale degli edifici, quando essa determini il
deturpamento di cui sopra.
Negli edifici posseduti da più persone, la tinta
delle facciate, le cornici e le fasce non debbono seguire la proprietà, ma
l’ordine architettonico.
Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le
parti di esso in istato di normale conservazione, non solo per quanto attiene
alla sicurezza, ma anche per ciò che concerne l’estetica, il decoro, l'igiene.
Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di
ripristino, di intonacatura e di coloritura delle facciate delle case
deteriorate dal tempo e dalle intemperie.
Se le condizioni di dette facciate
sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, sentita la
Commissione Edilizia, ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari
lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso il quale
verrà elevata regolare contravvenzione, che sarà inoltrata all'Autorità
Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
Le norme suddette si
applicano anche ai muri ciechi sia di nuova costruzione che esistenti o comunque
venuti a scoprirsi.
Le cinte esposte in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare
opportune norme di decoro ed essere realizzate in modo da rendere visibile,
attraverso cancellate o aperture, la vegetazione interna.
Per edifici in
fregio a strade statali, provinciali e comunali gli eventuali cancelli carrai
dovranno essere arretrati, di mt. 5,00, rispetto alla proprietà pubblica, ove
possibile.
Chiunque intenda collocare affissi indicati al comma secondo dell'art. 4 del
presente regolamento, deve ottenere l’autorizzazione del Sindaco, presentando
testi, disegni o fotografie. L’apposizione anche provvisoria, può essere
autorizzata solo quando l’affisso non alteri sensibilmente gli elementi
architettonici dell'edificio, salva in ogni caso la competenza della
Soprintendenza ai monumenti per vincoli diretti o ambientali. Sarà negata, solo
però entro l'ambito di centri abitati, l’autorizzazione ad eseguire insegne o
scritte dipinti a guazzo o verniciati direttamente sul muro.
Il Sindaco
decide entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, indicando
eventualmente le modifiche da apportare.
È vietata comunque l'apposizione
dei predetti affissi sui muri delle chiese e degli edifici pubblici.
Lungo
le strade statali e provinciali la pubblicità è regolata da apposite norme, i
permessi sono rilasciati rispettivamente dall'A.N.A.S. e dalla Provincia. Per la
pubblicità lungo le strade comunali si seguono, in quanto applicabili, le norme
del presente articolo e del precedente articolo 4, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di occupazione di aree e spazi pubblici e di
circolazione stradale.
Per le località dichiarate di interesse paesistico
l'autorizzazione di affissi è subordinata al nulla-osta della Soprintendenza ai
Monumenti.
I chioschi d’ogni genere, da collocarsi su suolo pubblico o privato, saranno
permessi unicamente quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari
al pubblico decoro. In ogni caso essi devono essere costruiti secondo progetti
sottoposti al parere della Commissione Edilizia e con l’osservanza delle
prescrizioni particolari eventualmente contenute nell’autorizzazione.
Per le
cabine balneari, da collocarsi nelle apposite spiagge, l'Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di prescrivere un tipo unico o due o più tipi
predeterminati, al che i privati dovranno uniformarsi nel congruo termine che
verrà fissato dall’Amministrazione stessa.
I serramenti delle botteghe, le porte e le finestre a piano terreno dovranno
aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi,
non presentino alcun oggetto dalla linea del muro su spazi pubblici o strade
private aperte al pubblico.
Le tende alle finestre delle case e alle luci
dei negozi dovranno avere la sporgenza consentita dal locale regolamento di
polizia urbana e stabilita dal Sindaco all’atto della concessione; non potranno
comunque sorgere sulla carreggiata stradale e la loro altezza dal piano del
marciapiede non potrà essere inferiore ai ml. 2,50.
Gli aggetti delle mostre
su spazi pubblici o strade private non devono avere una sporgenza superiore a
cm. 10 dal filo del muro. Solo in via eccezionale, quando si tratti di mostre di
singolare ricchezza e importanza artistica, possono essere autorizzati aggetti
maggiori, purché essi siano compatibili con la larghezza delle strade e dei
marciapiedi.
Può essere consentita l’apposizione di insegne a bandiera di
limitata sporgenza su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico, purché
il loro bordo inferiore sia ad un’altezza dal suolo non minore di ml. 4,50 e
sempreché esse non rechino danno alla visibilità e al decoro dell’ambiente.
La costruzione di balconi, ringhiere e altri elementi in aggetto su spazi
pubblici o vie private è subordinata al rilascio di regolare licenza e al
rispetto delle prescrizioni generali o particolari stabilite.
Sono vietati:
Gli impianti situati in sommità dei fabbricati, compresi in "volumi tecnici",
debbono essere esternamente rifiniti in modo decoroso e conforme
all’architettura dell'edificio.
Comignoli, altane, abbaini e simili debbono
pure essere rifiniti in modo decoroso e armonico con il resto della costruzione.
Art. 60. Servitù pubbliche per indicatori e altri apparecchi
A norma della legge e per ragioni di pubblica utilità, il Sindaco, sentita eventualmente la Commissione Edilizia, ha la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura, oltre ai numeri civici di cui al precedente articolo 23:
CAPO IX
NORME
IGIENICO-COSTRUTTIVE
Art. 61. Obbligo di recingere le aree fabbricabili non ancora edificate
Tutte le opere fabbricabili non ancora edificate, quando siano a confine con
il suolo pubblico o comunque aperto al pubblico in zone già urbanizzate e
parzialmente edificate, dovranno essere recintate in modo tale da evitare che in
esse possano accedere estranei e depositarvi immondizie.
La recinzione dovrà
essere tale da non costituire un'offesa alla vista e una deturpazione
all'ambiente circostante.
Inoltre tutte le aree libere di proprietà privata,
che si trovano nelle condizioni suddette, dovranno essere sistemate o mantenute
decorosamente e possibilmente coltivate a giardino o ad orto secondo le
caratteristiche della zona su cui sorgono.
Esse infine dovranno essere
sistemate e mantenute in maniera tale da assicurare il convogliamento delle
acque ad evitare ristagni ed acquitrini.
In caso di inadempienza, previa
diffida del Sindaco, questi potrà far eseguire d'ufficio le opere necessarie ai
fini del presente articolo e applicare per il rimborso delle spese le norme
disposte dalla legge comunale e provinciale.
Non si possono costruire nuovi edifici su terreno già utilizzato come
deposito di immondizie, di letame, di residuati putrescibili o di altro
materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinarlo, se non dopo avere
rimosso detti materiali anche dai terreni vicini e avere completamente risanato
il sottosuolo.
L’Autorità Sanitaria deve sempre pronunciarsi sull'idoneità
del terreno all'edificazione.
Se il terreno sul quale si intende costruire
un edificio è umido o esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali,
si dovrà, prima di costruire, provvedere alle necessarie opere di drenaggio;
l’uso edilizio non sarà comunque consentito se risulterà difficile o impossibile
il deflusso delle acque meteoriche o di rifiuto.
Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte, con
buoni materiali e con accurata mano d'opera, tenendo comunque presente che nella
loro formazione dovrà sempre essere usata malta cementizia o idraulica.
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener
conto nei calcoli anche dell'azione del vento, come pure si dovrà garantire che
il carico unitario su di essi mantenga il giusto rapporto col carico del
materiale più debole impiegato.
In tutti i fabbricati, ad ogni ripiano ed al
piano di gronda, deve eseguirsi un telaio di cemento armato sui muri perimetrali
e su tutti gli altri muri interni portanti (cordolo di collegamento).
I
vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria dovranno
essere opportunamente costruiti, protetti dalla umidità e sufficientemente
ventilati.
I sovraccarichi minimi utili netti di solai praticabili dovranno rispondere
alle norme specifiche vigenti secondo le varie destinazioni d’uso e comunque non
potranno essere inferiori a 250 Kg. per mq.
Per balconi e scale il
sovraccarico non deve essere inferiore ai Kg. 400 per mq.
Per le coperture
non praticabili il sovraccarico minimo consentito è di Kg. 150 per mq.
I
tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta
orizzontale; se per la loro inclinazione o esposizione possono provocare caduta
di neve, devono essere muniti di ripari adatti.
La sporgenza delle gronde
degli edifici a filo strada non deve superare il ventesimo della larghezza
stradale con un massimo di cm. 50 per le strade di larghezza inferiore a ml.
8,00.
Gli edifici di abitazione devono essere provvisti di scale continue dalla
base alla sommità, in numero tale che si abbia almeno una scala per ogni
quattrocento mq. di superficie coperta; per superfici superiori fino a seicento
mq. sarà ammessa un’unica scala, purché essa sia a tenuta di fumo.
Negli
edifici comprendenti più di un piano, oltre al piano terreno, le rampe dovranno
essere larghe non meno di un metro.
Dalle scale non possono ricevere luce
ambienti di abitazione, cucine, gabinetti e bagni.
Le scale devono essere
opportunamente aerate e illuminate dall’esterno. Se però il fabbricato non è
alto più di tre piani, compreso il piano terreno, sono consentite
l'illuminazione e la ventilazione mediante un ampio lucernario, munito di
aperture.
Art. 66. Isolamento termico e acustico e protezione dall'umidità
Le tinteggiature, le carte e le stoffe impiegate per l'abbellimento degli
ambienti interni dei fabbricati non devono contenere sostanze nocive vietate
dalla legge.
Il coefficiente di conduttività termica di muri perimetrali e
dei solai di copertura non deve essere superiore a K = 1,5.
L’isolamento
acustico degli ambienti, pur non essendo obbligatorio l'uso di materiali
speciali, deve essere curato dai proprietari e dai costruttori con idonei
accorgimenti tecnici e materiali opportuni.
Costruendo su terreni umidi, è
fatto obbligo di adottare tutti quei provvedimenti atti a impedire che l’umidità
salga dalle fondazioni alle sovrastanti murature.
I muri esterni dei
fabbricati dovranno dare sufficiente garanzia d'isolamento dall’umidità e di
coibenza termica. Pertanto si escludono murature di spessore inferiore ai cm. 30
che non siano costituite da elementi formanti camere d’aria o da materiali
speciali capaci di fornire le garanzie richieste.
I muri di fondazione
dovranno essere isolati dai muri sovrastanti mediante strati di materie
impermeabili di sufficiente spessore.
I piani terreni che non sono
sovrapposti a locali scantinati dovranno essere muniti di vespaio aereato.
I
locali seminterrati abitabili devono avere i muri e i pavimenti protetti dalla
umidità del suolo mediante opportuna intercapedine e materiali
impermeabilizzanti.
I lati dei fabbricati a confine con aree pubbliche,
quando non esiste il pubblico marciapiede o la massicciata stradale, devono
essere protetti dalle acque meteoriche mediante un ampio marciapiede o mediante
una cunetta raccordata alla fognatura.
Le coperture a terrazza devono avere
pendenza non inferiore all’uno per cento, devono essere convenientemente
impermeabilizzate ed avere un numero di pluviali e di bocchettoni sufficienti ad
assicurare il pronto scarico delle acque piovane. Tali bocchettoni saranno
muniti di griglie metalliche a cuffia in modo da evitarne l’ostruzione.
Nelle costruzioni di edifici non possono venire usati materiali inquinanti o
eccessivamente igroscopici.
I fabbricati devono essere muniti di grondaie e di pluviali costruiti con
materiale idoneo impermeabile e raccordati alle apposite condutture sotterranee.
I pluviali, almeno negli ultimi tre metri verso terra, se a confine con aree
pubbliche, devono essere incassati nel muro, in modo però da non trovarsi a
contatto con le pareti della incassatura. Quelli esistenti che non sono
incassati devono essere realizzati in ghisa o in ferro per l'altezza di almeno
mt. 2,50 sul piano stradale.
É vietato immettere nei pluviali acque di
scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.
Nel caso di rottura
di qualche tubo conduttore delle acque piovane, il proprietario deve farne
eseguire la riparazione immediatamente.
Ogni alloggio dovrà essere fornito di acqua potabile in quantità
proporzionale al numero dei locali abitati, prelevata dall'acquedotto comunale o
provvista privatamente.
L'acqua attinta dai pozzi dovrà essere dichiarata
potabile dall'Ufficio Provinciale d'Igiene.
Per i pozzi, le vasche, le
cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile saranno
di volta in volta stabilite le opportune prescrizioni dall'Ufficio Tecnico e
dall'Ufficio d'Igiene e Sanità.
I tubi di adduzione dell’acqua potabile
devono essere di materiale igienicamente idoneo.
Ogni alloggio deve essere munito almeno:
Il vapore e il calore proveniente dai motori o da altri apparecchi e i gas
provenienti dalle motrici devono scaricarsi nella atmosfera per mezzo di camini
o di appositi tubi che s'innalzino verticalmente oltre il colmo dei tetti
circostanti.
Per i camini industriali si osservano le prescrizioni di cui al
successivo art. 82.
I fognoli che raccordano la fognatura pubblica con i tubi di scarico delle
abitazioni saranno costruiti in materiale igienicamente idoneo e avranno forma e
dimensioni tali da garantire un libero scarico delle acque sia bianche che
luride.
I fognoli saranno costruiti a cura e spese dei proprietari degli
edifici ai quali debbono servire e ciò con l’osservanza delle disposizioni
impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale in materia di dimensioni, pendenza e
forma.
Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica,
i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare
o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova
opera.
Dove i liquidi, di rifiuto domestico, non possono essere immessi direttamente
in una regolare fognatura che renda del tutto superflue le fosse di depurazione
(fosse settiche e di chiarificazione), è obbligatoria la costruzione di almeno
una di tali fosse per ogni edificio.
La costruzione e la modificazione delle
fosse di depurazione deve essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio
Tecnico e dall’Ufficio di Igiene e Sanità, sia per la ubicazione che per il
sistema costruttivo.
L’Autorità Comunale si riserva la facoltà di
controllare in corso d’opera ogni lavoro concernente le fosse di depurazione e
di negare l'abitabilità quando non siano osservate le sue prescrizioni.
Le
fosse settiche devono essere sempre costruite su suolo privato, distaccate di
almeno 50 cm. dai muri dei fabbricati con lo spazio interposto riempito di
terreno argilloso ben compresso e distanti almeno ml. 10,00 dai pozzi e da
qualunque altro serbatoio di acqua potabile interrato.
Le fosse settiche
devono essere costruite almeno a due scomparti: l'uno costituito dalla fossa
anaerobica, che dovrà avere la capacità di almeno mc. 2, con aggiunta di mc.
0,100 per ogni stanza dell’edificio oltre la decima; l’altro costituito dalla
fossa aerobica, che dovrà avere la capacità di almeno un terzo della fossa
anaerobica. Lo scomparto aerobico dovrà essere provvisto di un tubo di
aereazione di diametro non inferiore a cm. 10 da prolungare all’altezza dei
tetti vicini.
È consentito l'uso di fosse settiche prefabbricate, se
brevettate, è vietata la costruzione di pozzi neri dal giorno di entrata in
vigore del presente regolamento.
L’Autorità Comunale si riserva la facoltà
di fare esaminare lo stato dei pozzi neri esistenti e di ordinare ai proprietari
le riparazioni ritenute necessarie per la tutela della salute pubblica.
Nella riparazione o nella soppressione di un pozzo nero dovrà adottarsi,
sotto la responsabilità solidale dei proprietari e dei costruttori, ogni cautela
per la sicurezza degli operai.
I locali di abitazione, le cucine e le portinerie non potranno avere
superficie inferiore a mq. 8,00.
Sono ammesse le cucine di superficie non
superiore a mq. 5, purché la conformazione planimetrica del locale e la
disposizione delle apparecchiature escludano la possibilità di sistemarvi dei
letti. I cucinini dovranno essere comunque provvisti di finestra di almeno mq.
0,80 aperta su spazi regolamentari o di canne di aereazione.
La profondità
dei locali di abitazione illuminati da un solo lato non dovrà essere superiore
al doppio dell’altezza, salvo che la superficie netta di illuminazione ed
aereazione non sia superiore alla misura fissata dal successivo art. 75.
Nelle case di nuova costruzione l’altezza dei locali di abitazioni dovrà
essere la seguente:
Ogni locale di abitazione dovrà avere almeno una finestra opportunamente
collocata e aperta direttamente verso spazi pubblici o cortili regolamentari.
Possono non avere finestre i corridoi e i vani di disimpegno.
a
superficie netta di illuminazione e di aereazione delle finestre dovrà essere
almeno un ottavo della superficie del locale illuminato per il piano terreno e
un decimo per i piani superiori.
Ogni alloggio dovrà di massima avere
riscontro d'aria, assicurato direttamente o con mezzi meccanici di ventilazione.
Non potrà essere abitato a permanenza diurna o notturna di persone, anche
nelle case esistenti, alcun locale sotterraneo.
L'uso di seminterrati per
locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori,
uffici, magazzini di vendita e simili può essere autorizzato, su esplicito
parere dell’Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni:
Ogni alloggio, anche se costituito da un unico locale, dovrà essere provvisto
almeno di un gabinetto con bagno o doccia.
I gabinetti esistenti, visibili
da spazi pubblici o che si rendessero tali in futuro, debbono essere eliminati,
quelli non visibili da spazi pubblici saranno eliminati in occasione del
rifacimento totale o parziale dell'edificio.
É prescritto un gabinetto d’uso
esclusivo per ogni negozio quando supera i 50 mq. di superficie netta.
I
gabinetti dovranno avere la superficie di almeno mq. 2,00 e la larghezza di
almeno cm. 80; debbono essere dotati di vasi di porcellana o d'altro materiale
impermeabile con sifone idraulico e munito di cassetta di lavaggio.
Il
pavimento e il rivestimento delle pareti fino all’altezza di ml. 1,50 dovranno
essere di materiale impermeabile a superficie liscia e facilmente lavabile.
Le pareti di separazione degli altri locali non dovranno avere uno spessore
inferiore a cm. 12.
I gabinetti dovranno ricevere aria direttamente
dall’esterno a mezzo di finestre o lucernari della superficie di almeno mq. 0,80
oppure a mezzo di apposito impianto di aereazione; essi potranno avere accesso
solo dal corridoio o da locali di disimpegno.
Gli antigabinetti dovranno
avere il lato minimo di almeno cm. 80.
Per gli uffici di carattere speciale
o ubicati nel centro storico può essere consentita l’adozione di gabinetti
aereati convenientemente con mezzi meccanici.
Per gli alloggi collettivi, i convitti, gli alberghi e simili si rinvia alle
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti speciali in vigore.
Ogni camera
dovrà essere munita di una o più finestre e rispondere ai requisiti minimi
fissati nei precedenti articoli.
Le scale dovranno essere, in ampiezza e
numero, proporzionate al numero degli abitanti; i gabinetti saranno almeno uno
per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio è destinato ad accogliere
secondo la sua recettività massima.
I locali ad uso commerciale e artigianale, se situati al piano terreno, debbono avere:
I depositi e magazzini debbono in generale essere ben aereati e illuminati e
avere pareti ricoperte da intonaco liscio. In particolare i depositi o magazzini
di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno
zoccolo, alto almeno 1,50 ml. formato da vernice o da altro materiale liscio,
impermeabile e lavabile.
I pavimenti dovranno essere in battuto di cemento,
in piastrelle di cemento o in altro materiale liscio, duro e compatto.
Per
lo scarico delle acque di lavaggio i depositi di derrate dovranno essere muniti
di canale scaricatore con chiusura idraulica, allacciato a una fogna.
Le costruzioni industriali dovranno uniformarsi, oltre che alle disposizioni per l'abitabilità contenute nei precedenti articoli, anche alle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.
I forni e i camini in generale dovranno avere:
CAPO X
FABBRICATI
RURALI
Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono all’abitazione degli
addetti all’agricoltura, al ricovero e all'allevamento del bestiame e degli
animali da cortile o che siano comunque inerenti alla conduzione dei terreni
agricoli.
Il terreno destinato alle costruzioni rurali dovrà essere asciutto
e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione,
delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno un metro sopra il
livello massimo della prima falda acquifera.
Il Comune potrà comunque
imporre ulteriori provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità.
Cortili, aie, orti e giardini, anche esistenti, annessi alle case rurali,
dovranno essere provvisti di scolo delle acque meteoriche in modo da evitare
qualsiasi ristagno. Per prevenire danni alle fondazioni, lungo il perimetro dei
fabbricati dovrà essere costruito a regola d’arte un marciapiede largo almeno
ml. 0,60.
Canali di gronda e tubi pluviali sono obbligatori.
I locali di abitazione potranno avere un’altezza netta minima di m. 2,90 per
tutti i piani.
Il pavimento del piano terreno dovrà essere sopraelevato di
almeno cm. 30 sul piano di campagna e munito di vespaio ventilato; per le
località soggette a inondazione l’Autorità Comunale potrà prescrivere un
dislivello maggiore.
I locali abitati dovranno avere la cubatura di almeno
mc. 25, la superficie minima di almeno mq. 8, le finestre ampie almeno 1/8 della
superficie del pavimento con un minimo di mq. 1,20, le pareti intonacate e
imbiancate, i pavimenti con superficie dura, liscia e senza connessure.
Per
le case rurali esistenti sarà tollerato un pavimento sopraelevato sul piano di
campagna di cm. 15 e un’altezza minima netta interna per il piano terreno di ml.
2,80.
Nell’interno delle case ogni focolare dovrà essere munito di capanna,
canna da fumo e fumaiolo prolungato sopra il letto di almeno un metro.
Valgono inoltre tutte le altre norme generali per i locali di abitazione.
I locali di deposito dei prodotti agricoli dovranno essere asciutti, ben
aereati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita, realizzato con
materiale antipolvere.
Art. 84. Gabinetti, acqua potabile e scarichi nei fabbricati rurali
Le case rurali esistenti dovranno disporre di un gabinetto con acqua corrente
e lavabo. Quelle di nuova costruzione dovranno avere un gabinetto dotato di
acqua corrente, lavabo e una doccia o bagno per ciascun alloggio.
I
gabinetti esistenti potranno scaricare in pozzi impermeabili e a perfetta
tenuta; quelli di nuova costruzione dovranno scaricare in fosse biologiche.
Essi dovranno essere provvisti di finestre di almeno mq. 0,80.
Lo
scarico delle acque domestiche, anche nelle case esistenti, dovrà essere fatto
con tubazioni impermeabili, in modo da evitare esalazioni e infiltrazioni.
Per tutte le modalità di esecuzione e di tenuta degli impianti di
distribuzione dell’acqua e dello scarico delle acque bianche e nere, valgono le
norme degli appositi articoli del presente regolamento.
Ogni casa deve avere
una sufficiente dotazione di acqua, ritenuta potabile dall’Ufficio Igiene, e
deve essere munita di acquaio regolamentare scaricante in un pozzo nero e nella
fossa di chiarificazione.
É consentito lo scarico degli acquai nei campi,
purché le acque siano disperse ad almeno 25 ml. dalla casa o dall'eventuale
pozzo di acqua potabile.
Gli edifici comunque destinati al ricovero degli animali devono essere
possibilmente indipendenti da ogni edificio destinato ad abitazione. Quando ciò
non sia assolutamente possibile, essi non potranno comunicare direttamente con i
locali destinati ad abitazione, avere accesso da essi, avere apertura nella
stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione a distanza minima di ml.
3.
Detti edifici dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml.
15 dalla pubblica via.
È proibito costruire i solai delle stalle con
strutture in legno, quando esse formino un solo corpo con la casa di abitazione.
Qualora i locali esistenti sopra la stalla dovessero essere adibiti ad
abitazione anche solo diurna, fra il solaio della stalla e il pavimento di tali
ambienti dovrà essere interposto uno strato di cemento o di altro materiale
impermeabile.
Le stalle e le scuderie avranno un’altezza non minore di ml.
3,10 dal pavimento al soffitto e dovranno essere ben ventilate e illuminate; al
ricambio d’aria si provvederà con finestre a vasistas; finestre e canne di
ventilazione dovranno essere munite di reticelle metalliche su telaio per
impedire l’entrata delle mosche.
Le stalle e le scuderie dovranno avere una
cubatura di almeno mc. 30 per ogni capo grosso di bestiame; gli ovili e i
porcili almeno mc. 15 per capo.
Il pavimento sarà costruito con materiale
impermeabile e sarà munito dei necessari scoli, da immettere in pozzetti
impermeabili muniti di sifoni.
Le pareti dovranno essere intonacate con
cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all’altezza di ml.
1,80 dal pavimento. Anche il soffitto dovrà essere facilmente pulibile.
Le
mangiatoie saranno costruite con materiale facilmente lavabile.
Gli
abbeveratoi, preferibilmente a vaschetta multipla, saranno alimentati
possibilmente da acqua corrente o almeno sarà disposto che in essi l'acqua
scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l’abbeveramento.
Dovranno altresì
essere costruiti con angoli lisci e arrotondati.
Le deiezioni e il letame prodotto dal bestiame devono essere ogni giorno
allontanati e portati alle apposite concimaie.
Non sono ammessi letamai
nell’interno dei centri abitati del Comune.
Essi saranno costruiti
possibilmente a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e
saranno tenuti lontano non meno di ml. 50 dall’abitato e non meno di ml. 25
dalle case rurali di abitazione, da depositi e condutture di acqua potabile e
dalle pubbliche vie.
I letamai saranno costruiti di capacità tale da
permettere l’accoglimento del letame prodotto in quattro mesi dal bestiame
ricoverato nella stalla cui si riferiscono.
I letamai e gli annessi pozzetti
per i liquidi debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti e
impermeabili: dovranno essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero o
alla fossa biologica per la raccolta del colaticcio e avere chiusura stagna con
sportelli in ferro.
Le platee di ammassamento del letame debbono possedere
gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotate di muretti perimetrali e di
cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei
pozzetti.
Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle
concimaie, oltre alle norme del presente articolo, si seguiranno le prescrizioni
delle leggi sanitarie in vigore e delle disposizioni amministrative e tecniche
diramate dalle competenti autorità.
CAPO XI
NORME
ANTINCENDIO
Ai fini della prevenzione degli incendi gli edifici e le loro singole parti dovranno essere progettati ed eseguiti in conformità alle prescrizioni di legge e di regolamento vigenti, nonché alle direttive amministrative e tecniche delle autorità preposte ai servizi antincendio, specie per quanto concerne le condutture elettriche e per gas e gli impianti di riscaldamento.
Art. 88. Norme antincendio relative a condotte, fonti e impianti di calore - Costruzioni in legno
I condotti del fumo dovranno essere costruiti con materiale incombustibile e a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici. Quando non siano costruiti con tubi continui di cotto, grés o cemento devono:
La installazione di bombole contenenti miscele di gas di petrolio liquefatti
deve essere effettuata all'esterno del locale in cui trovasi l’apparecchio di
utilizzazione oppure in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale
e aereate direttamente verso l’esterno.
La tubazione fissa che attraversa la
muratura deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l’esterno e
chiusa ermeticamente verso l’interno.
La tubazione stessa deve essere munita
di rubinetti d’intercettazione del flusso.
La tubazione flessibile di
collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere
realizzata con materiale resistente all’usura e all'azione chimica del gas di
petrolio liquefatto; particolare accuratezza deve adottarsi nelle giunzioni del
tubo flessibile a quello fisso e all'apparecchio utilizzatore, onde evitare
motivi di particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento.
Adatti
dispositivi dovranno essere applicati per evitare la fuoriuscita del gas di
petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma.
I locali destinati a contenere più di 40 persone dovranno avere almeno 2
uscite opportunamente ubicate, distanziate l’una dall’altra e munite di porte
aprentesi verso l’esterno; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni
speciali vigenti in materia.
Per i laboratori potrà essere imposta cautela,
anche se abbiano la capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.
Quando una parte di fabbricato sia adibita ad abitazione e l’altra a
magazzino od opificio, le due parti dovranno essere nettamente separate e le
aperture di comunicazione dovranno essere munite di intelaiature e di serramenti
resistenti al fuoco.
I locali destinati al deposito o alla lavorazione di
materie infiammabili o che presentano pericolo di scoppio debbono essere
costruiti in materiale incombustibile, esclusa ogni struttura in cui entri il
legno, e chiudersi con serramenti in cemento, oppure in legno di essenza forte
non resinosa, rivestito di lamiera metallica sulle due facce: dovranno inoltre
avere una apertura dalla quale entri luce diretta e uniformarsi a tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento vigenti.
Gli ambienti destinati ad
autorimesse dovranno avere le pareti perimetrali e le coperture costituite da
materiali incombustibili. In particolare il solaio deve essere in cemento armato
e laterizio con intonaco retinato dello spessore di cm. 3, mentre le aperture
delle porte e delle finestre non dovranno avere complessivamente superficie
inferiore ad 1/20 della superficie totale delle pareti dei locali, pavimento e
soffitto inclusi.
Le sale di proiezione cinematografica, i teatri, le sale
da ballo e gli altri locali ed edifici che siano comunque di uso pubblico
dovranno possedere i requisiti per essi prescritti dalle disposizioni
legislative vigenti al momento della costruzione o della destinazione. Lo stesso
dicasi per i locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di olii
minerali infiammabili.
Devono essere muniti di impianti interni di spegnimento di sufficiente efficacia e pronto impiego almeno i seguenti tipi di immobili:
Ove un edificio o parte di esso minacci rovina oppure vi si compiano lavori
che pregiudicano l'incolumità delle persone o l’integrità delle cose,
l’Amministrazione Comunale potrà ingiungere al proprietario di prendere
immediatamente gli opportuni provvedimenti per rimuovere lo stato di pericolo e
in caso di inadempienza potrà provvedere d’urgenza in conformità a quanto
disposto dalla legge comunale e provinciale.
Quando la denuncia di pericolo
è presentata da terzi, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere che essa sia
corredata da una relazione, stesa da un tecnico qualificato.
Nel caso di abitazioni dichiarate antigieniche dall'Ufficio Sanitario, il
Sindaco ha la facoltà di intimare al proprietario dello stabile di procedere al
suo risanamento o riattamento, assegnando al proprietario medesimo un termine
non superiore a mesi sei per l'inizio dei lavori.
Qualora il proprietario
non ottemperi a quanto ordinatogli, il Sindaco ha la facoltà di intimargli la
demolizione dell'immobile entro un congruo termine per motivi di pubblica
utilità (risanamento igienico dell’abitato) o di far eseguire d’ufficio i lavori
urgenti, rivalendosi poi delle spese nei modi e con le forme indicate dalla
legge comunale e provinciale.
Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento, dovranno, in caso di ricostruzione o di sostanziale riforma, adeguarsi alle norme del presente regolamento.
Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere provveduto da parte degli interessati:
Il presente regolamento entrerà in vigore in tutto il territorio comunale a
decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
nell'Albo Pretorio del decreto di approvazione.
Le nuove costruzioni, le
ricostruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni di immobili esistenti,
autorizzate a norma di disposizioni precedentemente in vigore, ma non ancora
iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia e
urbanistica e devono ad essa adeguarsi.
Il titolare della licenza di
costruzione, prima di iniziare i predetti lavori, dovrà pertanto sottoporre il
progetto all’ulteriore esame dell'Autorità Comunale, che curerà l’adeguamento di
esso alle nuove disposizioni, rilasciando una nuova licenza edilizia secondo le
forme e le prescrizioni del presente regolamento.
Qualora si tratti di
lavori in corso o di edifici già esistenti all'anzidetta data, essi continuano a
restare sotto l’impero delle disposizioni vigenti al momento della
autorizzazione, salva in ogni caso la facoltà dell’Autorità Comunale di ordinare
in variazione del progetto originario l’esecuzione di quelle opere di carattere
estetico e igienico, che fossero indispensabili per la salvaguardia della
pubblica igiene e del pubblico decoro secondo il presente regolamento.
Art. 97. Abrogazione di precedenti disposizioni comunali in materia
Al momento di entrata in vigore del presente regolamento restano abrogate tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e siano con esso incompatibili, nonché il precedente regolamento edilizio.
Sentita la Commissione Edilizia e previa deliberazione del Consiglio Comunale
o, nei casi urgenti, della Giunta Municipale, il Sindaco ha facoltà di accordare
eccezionalmente deroghe alle norme del presente regolamento e degli altri
strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale, osservate le modalità
previste dall'Art. 3 della Legge 21 dicembre 1955 n. 1357, e limitatamente alle
norme "derogabili".
Tali deroghe saranno concesse solo per edifici ed
impianti pubblici ovvero destinati ad attività di pubblico interesse e a
finalità di carattere generale e nella ricostruzione e ammodernamento di vecchi
caseggiati, purché si attuino evidenti migliorie estetiche o igieniche agli
edifici stessi e si conseguano vantaggi per la collettività.
Le domande di
licenza in deroga dovranno essere notificate a cura del Comune ai confinanti
interessati; la licenza in deroga dovrà essere debitamente motivata.
Si intendono qui riportate tutte le disposizioni concernenti l'inquinamento
atmosferico di cui alla legge 13/7/1966, n. 615 e relativo regolamento di
esecuzione D.P.R. 15/4/1971 n. 322.
Dette disposizioni devono essere
integralmente osservate e rispettate nella progettazione ed esecuzione di
edifici civili, industriali, commerciali ed artigianali.
CAPO XIII
COMMERCIO
Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq. 100 di superficie lorda di pavimento, delle parti adibite a pubblico esercizio, di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di mq. 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggio (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale quantità per le zone A), A1) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative (Art. 5 del D.M. 2-4-1968 - punto 2) vedasi anche "Norme di attuazione del P.d.F.".
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Il presente regolamento edilizio è stato:
U.R.P. "Punto di Risposta" |
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