REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 25/1/1991


TITOLO 1 - NORME GENERALI

ART.1 (Definizioni)

ART.2 (Suddivisione degli scarichi)

ART.3 (Scarichi vietati)

ART.4 (Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale)

ART.5 (Esecuzioni delle canalizzazioni su strade o piazze private)

ART.6 (Esecuzione delle canalizzazioni private interne)

ART.7 (Progettazione delle canalizzazioni perivate interne e esterne)

ART.8 (Allacciamento d'ufficio)

ART.9 (Opere di allacciamento in sede stradale e relativa istanza)

ART.10 (Proprietà delle canalizzazioni)

ART.11 (Vigilanza e controlli)

ART.12 (Controlli d'ufficio)

ART.13 (Scarichi pubblici e privati in condotti sottostradali)

ART.14 (Servitù di passaggio per fognatura)

ART.15 (Limite della autorizzazione)

ART.16 (Pulizia e manutenzione delle canalizzazioni private)

ART.17 (Svuotamento dei serbatoi di oli minerali, grassi e dissabbiatori)

ART.18 (Svuotamento degli impianti domestici di chiarificazione)

ART.19 (Presentazione dei progetti)

ART.20 (Esecuzione del progetto)

ART.21 (Decisione sul progetto)

ART.22 (Esecuzione dei lavori)

ART.23 (Esami-Collaudo)

ART.24 (Esecuzione in contrasto con le prescrizioni)

 

TITOLO II - ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART.25 (Criteri di allacciamento degli insediamenti produttivi)

ART.26 (Domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura)

ART.27 (Allegati tecnici alla domanda)

ART.28 (Permesso temporaneo per attivazione dello scarico e messa a regime)

ART.29 (Esecuzione delle opere di allacciamento)

ART.30 (Autorizzazione definitiva allo scarico)

ART.31 (Modifica delle attività produttive)

ART.32 (Titolarietà dell'autorizzazione di allacciamento)

ART.33 (Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche)

ART.34 (Obbligo e modalità di scarico nei collettori)

ART.35 (Caratteristiche delle condutture di allacciamento)

ART.36 (Pozzetti di ispezione e di misura)

ART.37 (Riunione di più scarichi)

ART.38 (Impianti di sollevamento)

ART.39 (Rilevazione dei consumi idrici degli utenti produttivi)

ART.40 (Revoca dell'autorizzazione - recesso)

ART.41 (Scarichi pericolosi)

ART.42 (Scarichi pericolosi negli insediamenti produttivi)

ART.43 (Responsabilità degli utenti)

 

TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART.44 (Progetto di massima)

ART.45 (Progetto esecutivo delle canalizzazioni private esterne)

ART.46 (Progetto esecutivo delle canalizzazioni private interne)

ART.47 (Posizione)

ART.48 (Profondità)

ART.49 (Pozzi d'ispezione)

ART.50 (Pozzetti di sedimentazione)

ART.51 (Impermeabilizzazione)

ART.52 (Collettori dei cortili)

ART.53 (Pozzetti di decantazione all'interno degli edifici)

ART.54 (Impianti di pompaggio e valvole contro il rigurgito)

ART.55 (Separatori di oli minerali)

ART.56 (Separatori di grassi)

ART.57 (Tubi di caduta delle acque di pioggia)

ART.58 (Possibilità di pulizia, condotte e pozzetti di lavaggio)

ART.59 (Impianti interni di proprietà privata)

ART.60 (Caratteristiche tecniche)

ART.61 (Condotti dell'acqua potabile e condotti di fognatura)

ART.62 (Separazione dei tubi di scarico)

ART.63 (Pozzi neri e fosse fuori uso)

Art.64 (Costruzione di impianti domestici di chiarificazione)

 

TITOLO IV - DEPOSITI CAUZIONALI, DIRITTI DI UFFICIO, CANONI

ART.65 (Spese per le opere di allacciamento in sede stradale)

ART.66 (Costi del servizio di pulizia)

ART.67 (Determinazione e riscossione dei canoni)

ART.68 (Deposito cauzionale)

ART.69 (Richiesta di concessione edilizia)

ART.70 (Oneri per gli allacciamenti)

 

TITOLO V - SANZIONI

ART.71 (Disposizioni generali)


TITOLO 1 - NORME GENERALI

ART.1

(Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definisce:

  1. FOGNATURA COMUNALE la rete di canalizzazioni di proprietà comunale che serve per l'allontanamento delle acque raccolte dalle strade ed aree pubbliche e private, nonché per la raccolta e lo smaltimento degli scarichi provenienti da insediamenti civili o ad essi assimilati e da insediamenti produttivi nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
  2. SCARICO qualunque sostanza che sotto forma liquida o semiliquida (fanghi) pervenga tramite canalizzazione nella fognatura comunale.
  3. INSEDIAMENTO PRODUTTIVO l'insieme di uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente con carattere di stabilità e di permanenza, attività di produzione di beni.
  4. INSEDIAMENTO CIVILE l'insieme di uno o più edifici o installazioni, collegati tra loro in area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti a civile abitazione, uffici, negozi, magazzini e depositi.
  5. INSEDIAMENTO ASSIMILATO ALL'INSEDIAMENTO CIVILE l'insieme di uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle definite come insediamento produttivo, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da scarichi civili.
    Sono inoltre considerate insediamento assimilato all'insediamento civile le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
  6. CANALIZZAZIONE ESTERNA PRIVATA l'insieme di uno o più condotti di fognatura delle strade e piazze private ed in generale ogni condotto di fognatura, che non sia di proprietà comunale.
  7. CANALIZZAZIONE INTERNA PRIVATA l'insieme di uno o più prodotti di fognatura, che sviluppandosi all'interno dei singoli fabbricati si prolungano sino all'inserimento, diretto o tramite le canalizzazioni private nella fognatura comunale.

 

ART.2

(Suddivisione degli scarichi)

Gli scarichi si suddividono in acque bianche, acque nere ed acque industriali.

Acque bianche si definiscono le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, terrazze, giardini e da qualsiasi area scoperta nonché le acque provenienti direttamente da falde idriche sotterranee.

Acque nere si definiscono i liquami provenienti da latrine, orinatoi, acquai, lavatoi, docce, bagni, scaricatori dell'acqua potabile, fontane, stalle e simili.

Acque industriali si definiscono le acque impiegate nelle lavorazioni industriali ed artigianali, le acque impiegate per il condizionamento degli edifici, le acque impiegate per il raffreddamento di macchinari ed impianti e comunque tutte le acque non aventi le caratteristiche descritte precedentemente per le acque nere e acque bianche.

 

ART.3

(Scarichi vietati)

E' assolutamente vietato immettere, nei canali, sostanze liquide che in qualsiasi modo danneggino i manufatti, nonché spazzatura, ceneri, corpi solidi e quant'altro stabilito dall'art.22 della legge regionale 62/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione alla presente disposizione ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, anche se le trasgressioni siano avvenute da parte degli inquilini, salvo il diritto di rivalsa verso i medesimi.

 

ART.4

(Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale)

Tutti i proprietari di insediamenti civili o di quelli ad essi assimilati sono obbligati a versare tramite le canalizzazioni private interne ed esterne gli scarichi dalla loro proprietà nella fognatura comunale (art. 2 L.R.62/85 e successive modifiche od integrazioni).

A misura che entreranno in esercizio singoli tratti della fognatura comunale, il sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli immobili, che dovranno essere allacciati. L'avviso verrà notificato singolarmente ad ogni proprietario.

Il termine fissato per l'allacciamento è di 6 mesi dalla notifica. Qualora la fognatura comunale sia realizzata con canalizzazioni separate per le acqua bianche e per quelle nere, le acque bianche e nere provenienti dalle proprietà private devono essere versate in queste canalizzazioni mediante condotti separati (comunque dovranno essere tassativamente separati negli insediamenti nuovi e ristrutturazioni).

Per le aree private ed i fabbricati privati prossimi ad un corso d'acqua superficiale è consentita l'immissione delle acque bianche direttamente nel corso d'acqua, previo parere favorevole del Comune e previa autorizzazione dell'ente pubblico o privato a cui appartiene il corso d'acqua. E' pure permesso, previo parere favorevole del Comune, lo smaltimento delle acque bianche sul suolo non agricolo o nel sottosuolo.

 

ART.5

(Esecuzioni delle canalizzazioni su strade o piazze private)

I proprietari delle strade e piazze private esistenti sono obbligati alla costruzione delle canalizzazioni esterne e al loro allacciamento alla fognatura comunale secondo i termini di cui al precedente art.4

Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine sopracitato, alla costruzione delle canalizzazioni esterne ed al loro allacciamento alla fognatura pubblica, sarà facoltà del Comune provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili , in tutto o in parte prospicienti la strada o la piazza privata, tutte le spese relative, secondo le modalità dell'art.8.

I proprietari delle strade e piazze private di nuova costruzione dovranno provvedere alla realizzazione delle canalizzazioni esterne secondo quanto prescritto nella concessione edilizia o nella lottizzazione convenzionata.

 

ART.6

(Esecuzione delle canalizzazioni private interne)

I proprietari dei fabbricati sono obbligati alla costruzione delle necessarie canalizzazioni private interne ed al loro allacciamento alla fognatura comunale secondo i termini di cui al precedente articolo 4.

In seguito a divisione di proprietà in più parti, ciascuna di esse dovrà essere dotata di propria canalizzazione privata interna indipendente.

In casi particolari il Comune può consentire che una stessa canalizzazione privata interna sia al servizio di più proprietà. In tal caso prima della costruzione della canalizzazione, i proprietari devono stipulare una reciproca servitù.

Per gli edifici di nuova costruzione l'allacciamento dovrà effettuarsi prima che sia stato rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità.

Per gli edifici già esistenti l'allacciamento delle canalizzazioni interne avverrà secondo le prescrizioni tecniche del presente regolamento e quelle dei regolamenti di igiene ed edilizi, mentre i pozzi neri e le fosse biologiche esistenti dovranno essere espurgati e interrati o altrimenti soppressi nei tempi e modi previsti dall'U.T.C.

Per quei proprietari che entro il termine prescritto non avessero per reale impossibilità (da constatarsi dall'ufficio tecnico) ancora sistemato il complesso delle canalizzazioni interne verrà eseguita la posa delle tubazioni di allacciamento in sede stradale e sino al limite della proprietà. L'attività dello scarico sarà subordinata all'esecuzione da parte della proprietà di apposito pozzetto ispezionabile secondo i tipi in allegato alla domanda e quanto previsto dall'art.60.

L'allacciamento verrà però chiuso e piombato fintantoché siano ultimate e controllate dall'Ufficio Tecnico Comunale le opere di cui sopra.

 

ART.7

(Progettazione delle canalizzazioni perivate interne e esterne)

La progettazione delle canalizzazioni private interne ed esterne compete ai proprietari degli immobili interessati. Il progetto delle opere dovrà essere presentato all'Ufficio Tecnico Comunale per la preventiva approvazione da un tecnico abilitato ed iscritto su relativi Albi Professionali.

 

ART.8

(Allacciamento d'ufficio)

Qualora i proprietari non provvedano agli allacciamenti nei termini prescritti, il Comune farà luogo d'ufficio ad un allacciamento anche provvisorio in sede stradale delle canalizzazioni private esterne, addebitando l'onere relativo di spesa, salvo procedere a termini di legge per inosservanza delle prescrizioni riguardanti le canalizzazioni stesse e per l'applicazione delle penalità comminate da questo regolamento (art.33 L.R. 62/85 e successive modifiche).

 

ART.9

(Opere di allacciamento in sede stradale e relativa istanza)

Le opere di allacciamento in sede stradale saranno di norma eseguite direttamente dal Comune a spese del proprietario.

Mentre è assolutamente vietato ai privati di manomettere il suolo pubblico e le canalizzazioni sotterranee. Pertanto il richiedente dovrà, dietro avviso scritto dall'Ufficio Tecnico Comunale, eseguire il versamento anticipato di una somma a titolo di contributo di allacciamento per il rimborso al Comune del costo di tali opere; somma da determinarsi di volta in volta dal predetto ufficio, salvo conguaglio alla liquidazione.

Anche le spese per l'allacciamento provvisorio e per quelli d'ufficio sono a carico del proprietario e dovranno essere liquidate o versate entro 15 giorni, salvo la riscossione coi privilegi fiscali. Per ottenere che siano eseguiti gli allacciamenti il proprietario dovrà presentare un'istanza da lui firmata, in competente bollo, come da allegato da ritirarsi presso l'U.T.C. Approvato l'allacciamento, il proprietario dovrà assumere le necessarie istruzioni prima di eseguire la costruzione del tronco immediatamente precedente all'uscita dalla proprietà privata.

 

ART.10

(Proprietà delle canalizzazioni)

I tratti di canalizzazioni private, installati in sede stradale restano ad ogni effetto di proprietà del comune e le riparazioni alle medesime sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese. Ove però in tali tratti di canalizzazione si riscontrassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché il compenso per la visita tecnica. La liquidazione di queste spese sarà fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvata dalla Giunta Municipale. Il pagamento delle somme liquidate dovrà seguire entro 15 giorni dal relativo avviso, salvo la riscossione coi privilegi fiscali.

 

ART.11

(Vigilanza e controlli)

Per le nuove costruzioni le canalizzazioni private esterne ed interne dovranno essere controllate e constatate regolarmente funzionanti, dietro domanda da parte del proprietario, dall'Ufficio Tecnico Comunale, prima che l'immobile sia abitato o adibito a qualunque uso.

Per le canalizzazioni al servizio di fabbricati già esistenti, si dovrà richiedere all'U.T.C. entro 30 gg. dall'ultimazione delle opere relative, la visita di verifica.

 

ART.12

(Controlli d'ufficio)

Ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento locale di igiene Tipo titolo III e successive modifiche, l'Amministrazione Comunale potrà, a mezzo del personale tecnico dell'U.S.S.L. accompagnato dal Tecnico Comunale (regolarmente munito di ordine di servizio), procedere d'ufficio all'accertamento delle condizioni igieniche delle costruzioni, relativo alla fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, e ciò per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene stessa.

 

ART.13

(Scarichi pubblici e privati in condotti sottostradali)

Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche a favore del Comune per gli scarichi di latrine, orinatoi e fontane pubbliche, come verso i privati per i nuovi scarichi che occorressero posteriormente alla costruzione dei condotti sottostradali della fognatura comunale. Qualora questi condotti non fossero sufficienti a ricevere le nuove immissioni, chi domanda di farle deve eseguire a totali sue spese tutti i lavori occorrenti a rendere i condotti medesimi atti al maggior servizio, qualora le condutture esistenti e da ridimensionare siano state installate da privati.

 

ART.14

(Servitù di passaggio per fognatura)

Se fosse necessario costruire nuovi condotti di scarico o spostare o restaurare condotti già esistenti attraverso proprietà comuni (in condominio) e quindi fosse necessario pure il passaggio temporaneo di operai e materiali, il condominio non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di condotto, a norma dell'art.843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta dell'interessato, o su rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'indennità di fognatura per il passaggio temporaneo nella altrui proprietà, sarà attribuita e liquidata, in caso di controversia tra le parti, dall'Autorità Giudiziaria.

 

ART.15

(Limite della autorizzazione)

L'autorizzazione allo scarico, in fognatura Comunale s'intende data per l'immobile per il quale viene richiesta, e in relazione alle condizioni in cui lo stesso trovasi al momento della richiesta medesima, risultanti dalla documentazione all'uopo presentata.

Non varrà quindi per altri immobili o parti di immobili contigui, né per ampliamenti o sopraelevazioni, nei quali casi occorrerà richiedere una nuova concessione.

 

ART.16

(Pulizia e manutenzione delle canalizzazioni private)

La rete delle canalizzazioni private interne ed esterne deve essere tenuta dal proprietario in buono stato o sufficientemente pulita. Pozzetti, sifoni etc. devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscono il deflusso dei liquami.

 

ART.17

(Svuotamento dei serbatoi di oli minerali, grassi e dissabbiatori)

Lo svuotamento di eventuali separatori di oli minerali, grassi e dissabbiatori viene eseguito a spese del proprietario da parte di ditte specializzate e regolarmente autorizzate. I residui (sabbia, oli e grassi ) devono essere versati in appositi contenitori per essere portati all'impianto di smaltimento autorizzato.

Lo svuotamento dei separatori di oli e grassi da parte dei proprietari è vietato.

 

ART.18

(Svuotamento degli impianti domestici di chiarificazione)

Lo svuotamento di fosse settiche, pozzi neri e impianti simili avviene solo attraverso le ditte specializzate e regolarmente autorizzate e nel rispetto della normativa vigente a spese del proprietario.

 

ART.19

(Presentazione dei progetti)

Per ogni nuova installazione o modifica di un impianto di canalizzazione privata devono essere presentati all'Ufficio Tecnico Comunale, per la necessaria approvazione, i relativi progetti secondo quanto disposto ai successivi articoli 50-51-52.

 

ART.20

(Esecuzione del progetto)

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'immobile o aventi causa o delegato e dal corresponsabile autore del progetto (tecnico abilitato).

 

ART.21

(Decisione sul progetto)

Il Sindaco o suo delegato a seguito domanda, rilascia autorizzazione allo scarico con le relative prescrizioni. L'inizio dei lavori sarà subordinato all'avvenuto versamento degli oneri di allaccio previsti dal regolamento.

 

ART.22

(Esecuzione dei lavori)

L'allacciamento alla fognatura comunale nel tratto in sede stradale pubblica sono eseguite di norma a cura del Comune, con contribuzione del proprietario.

In caso di allaccio alla Fognatura Comunale, autorizzato ed eseguito direttamente dal privato , lo stesso dovrà comunicare in tempo utile la data di inizio lavori all'U.T. che provvederà ai necessari controlli.

Questo controllo non esonera il proprietario e il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori anche in relazione agli eventuali sottoservizi esistenti.

 

ART.23

(Esami-Collaudo)

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori il sindaco può far eseguire prove sulla impermeabilità dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni, (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato.

L'impresa che ha costruito l'impianto, al più tardi prima della sua entrata in funzione, deve avvertire con comunicazione scritta il Sindaco per un esame conclusivo di collaudo in contraddittorio con l'imprenditore o un suo indicato. A tale scopo deve essere concordata una data di sopralluogo con l'incaricato dell'U.T.C. preposto al controllo. In caso di esito negativo del collaudo o del controllo potrà essere richiesta la scoperta dei condotti o delle installazioni sotterranee a cura e spese del richiedente. Il collaudo viene eseguito da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla base del progetto approvato.

Per tutti gli esami l'impresa deve fornire gratuitamente i necessari operai, apparecchi e materiali.

Il progetto approvato deve essere disponibile in cantiere.

 

ART.24

(Esecuzione in contrasto con le prescrizioni)

Il Sindaco si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di negare il permesso di abitabilità di singoli vani o appartamenti. Se i controlli e l collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, i medesimi devono essere modificati su richiesta del Sindaco, entro il termine di 30 gg.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questi è stato comunicato un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti accertati nell'impianto.

 

TITOLO II - ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

ART.25

(Criteri di allacciamento degli insediamenti produttivi)

L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali da parte del Comune ad integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione della fognatura o dell'impianto di trattamento. L'autorizzazione resta valida fino a quando non si verifichino le condizioni di cui agli artt. 31-32.

 

ART.26

(Domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura)

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere rivolta al Sindaco ed in essa devono essere chiaramente indicati:

 

Alle domande devono essere allegate:

  1. una scheda tecnica contenente i seguenti dati: numero di addetti impiegati, descrizione dei cicli produttivi, portata istantanea massima; portata oraria media e massima, volume giornaliero degli scarichi, composizione degli scarichi, descrizione di impianti di trattamento esistenti, capacità di accumulo ed omogeneizzazione di vasche poste a monte dello scarico espressa in mc. ed in ore lavorative;
  2. elaborati tecnici redatti secondo le disposizioni di cui all'art.27;
  3. solo per gli scarichi già esistenti, certificato di analisi delle acque di scarico eseguito, da non più di tre mesi, da laboratorio che rilasci certificazione legalmente valida.

 

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati contenuti in essa e negli allegati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità nonché l'impegno ad accettare incondizionatamente il presente regolamento. Il Comune elabora appositi moduli da distribuire agli interessati, per agevolare la compilazione della domanda e degli allegati.

 

ART.27

(Allegati tecnici alla domanda)

Gli elaborati da presentarsi in duplice copia unitamente alla domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura, si riferiscono ai manufatti e canalizzazioni nonché agli eventuali impianti di trattamento da costruirsi all'interno della proprietà privata.

Essi devono tener conto di quanto disposto dall'art.6 del presente regolamento e di eventuali specifiche dirette che potranno essere emesse in merito dal Comune.

Gli allegati devono essere sviluppati in funzione dei medesimi valori di portata e caratteristiche di inquinamento dello scarico riportati nella domanda di allacciamento di cui all'art. 26, eventualmente integrati da altri dati.

Essi sono costituiti da:

  1. una planimetria in scala 1:2000 che permetta l'esatta individuazione dello stabile;
  2. una planimetria in scala 1:50 oppure 1:100 di tutto l'insediamento con indicati la posizione dei reparti e le reti degli scarichi industriali, meteorici ed igienici esistenti;
  3. una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione tecnica delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico e di processo delle eventuali opere di trattamento previste; i rendimenti di depurazione ed i quantitativi di fango ed altri residui (con le relative caratteristiche) che si prevede di ottenere con il trattamento, ogni altra indicazione utile a definire le caratteristiche delle opere in genere;
  4. planimetria in dettaglio, in scala 1:50 oppure 1:100, delle opere di allacciamento, compreso il pozzetto di misura della portata e per analisi e di eventuali trattamenti, completa di quote, sezioni e particolari necessari a definire le opere. Dalla planimetria deve chiaramente risultare l'ubicazione dell'immissione nel collettore comunale, da concordarsi con il Comune preventivamente;
  5. dichiarazione del valore stimato delle opere previste.

 

L'Ufficio Tecnico Comunale sarà a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel corso della redazione degli elaborati. Gli allegati di cui sopra devono essere compilati e firmati da un professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale, in relazione alle specifiche competenze.

Il Comune può comunque elaborare appositi schemi tipo per facilitare le redazioni degli elaborati grafici e delle relazioni.

 

ART.28

(Permesso temporaneo per attivazione dello scarico e messa a regime)

La domanda di autorizzazione allo scarico con relativi allegati viene esaminata dall'Ufficio Tecnico Comunale il quale, quando lo ritenga necessario può richiedere ulteriori dati ed effettuare sopralluoghi anche all'interno degli stabili e delle proprietà interessate.

L'Ufficio Tecnico Comunale, quindi, ne riferisce per iscritto al Sindaco specificando se sono previsti dal progetto impianti di trattamento che richiedono un periodo di messa a regime.

Il Sindaco, visto il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale, rilascia un permesso temporaneo per l'attivazione dello scarico e per la messa a regime delle opere di trattamento, nei casi in cui lo ritenga necessario.

Il permesso temporaneo deve contenere le seguenti prescrizioni:

 

Entro 10 giorni dal ricevimento del permesso, l'utente produttivo deve versare un deposito cauzionale in numerario o in fideiussione assicurativa o bancaria, pari al costo delle opere di allacciamento previste, pena la decadenza del permesso.

Ogni violazione delle condizioni di cui sopra, rilevata dal personale comunale, comporterà una rivalsa su detto deposito. Il deposito cauzionale viene restituito ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione definitiva.

 

ART.29

(Esecuzione delle opere di allacciamento)

Per l'esecuzione delle opere di allacciamento di utenti produttivi vale quanto già disposto dall'art.4 per gli utenti civili. In caso di inadempienza si procederà come all'art.8

 

ART.30

(Autorizzazione definitiva allo scarico)

Entro la scadenza concessa per il periodo di messa a regime delle opere, l'utente produttivo deve presentare alo Sindaco una dichiarazione di fine lavori, il certificato di collaudo dei manufatti costruiti per il trattamento e una analisi delle acque di scarico, eseguita al termine di suddetto periodo, comprendente tutti i parametri necessari, eseguita da un laboratorio chimico che rilasci certificazione legalmente valida.

Entro 30 giorni dal ricevimento del certificato e dell'analisi, il Sindaco dispone l'esecuzione di un'ispezione ai lavori da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In questa sede i tecnici verificano la rispondenza delle opere eseguite con il progetto presentato e, se lo ritengono utile, richiedono il prelievo di un campione d'acqua di scarico per eseguire un'analisi di controllo al Presidio M.I.P.

Ricevuto il parere dell'Ufficio Tecnico, il Sindaco rilascia l'autorizzazione definitiva allo scarico. Nella autorizzazione sono inoltre specificati i valori di portata media e istantanea massima ammessi ed ogni altro dato che si ritenga necessario per l'identificazione dello scarico.

 

ART.31

(Modifica delle attività produttive)

I titolari di insediamenti produttivi che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque, nel senso sotto indicato, debbono darne preventiva comunicazione al Comune, richiedendo una nuova autorizzazione all'allacciamento.

Tali disposizioni si applicano quando:

 

Qualora non venga concessa la nuova autorizzazione all'allacciamento o se i responsabili dei complessi produttivi non accettano le condizioni proposte dal Comune, il recesso dell'utente viene regolato dalle disposizioni di cui al successivo art.41.

 

ART.32

(Titolarietà dell'autorizzazione di allacciamento)

L'autorizzazione all'allacciamento di cui all'ART.30 viene rilasciata all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante, che se ne assume gli obblighi ed i diritti.

In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarietà dell'allacciamento a favore e a carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di comunicazione formale della sostituzione al sindaco, entro un mese da questa. In caso di decesso del titolare, di cessione o di trasformazione per qualsiasi causa della forma sociale dell'azienda, deve essere presentata, entro un mese, la domanda scritta al Sindaco di subentro e rinnovo dell'autorizzazione.

Qualora, ai casi sopra descritti, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva, tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, della entità specificata all'ART.31 la domanda di subentro e rinnovo deve essere formulata con le modalità descritte all'Art.26 per il rilascio di nuove autorizzazioni.

Qualora non si verifichino tali condizioni è sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni:

 

ART.33

(Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche)

Le utenze produttive devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche. (Come disposto dal Regolamento di Igiene Tipo Titolo III e successive modifiche ed integrazioni).

La raccolta e il convogliamento di tali acque deve avvenire mediante sistemi di fognatura interna in cui deve essere evitata qualsiasi immissione di acque inquinate. Sono inoltre vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti delle lavorazioni e di rifiuti di qualsiasi genere che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque piovane.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche in aree del complesso produttivo, l'Ufficio Tecnico Comunale ne può richiedere la raccolta separata e il convogliamento all'impianto di trattamento insieme alle acque di lavorazione.

 

ART.34

(Obbligo e modalità di scarico nei collettori)

E' fatto divieto all'insediamento produttivo, che ha ottenuto l'autorizzazione allo scarico in fognatura, di avere altri tipi di scarico di acque inquinate. In particolare è vietato smaltire tali acque sul suolo, nel sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali. L'eventuale diverso recapito di acque inquinate (meteoriche, di raffreddamento, ecc.) resta subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la possibilità di controllo.

Lo scarico nei collettori di allacciamento deve avere una portata il più uniforme possibile, compatibilmente con il tipo di lavorazione e i macchinari utilizzati.

La portata maggiore di un'ora non deve in ogni caso superare il 25% del volume giornaliero di scarico e la portata massima istantanea non deve comunque superare quella dichiarata all'atto della domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'ART:26.

 

ART.35

(Caratteristiche delle condutture di allacciamento)

Per le caratteristiche tecniche delle condutture di allacciamento vale quanto già disposto per gli utenti civili. Inoltre sono obbligatori l'installazione di pozzetti secondo le norme di cui all'ART.37.

Nella scelta dei materiali da impiegare per le condutture, si deve tener conto, per la parte precedente all'impianto di trattamento, della natura degli inquinanti contenuti nelle acque e, per la parte in suolo pubblico, del materiale con cui è costruita la conduttura pubblica.

 

ART.36

(Pozzetti di ispezione e di misura)

Per le acque meteoriche deve essere prevista, con le precauzioni di cui all'ART.29, un'adeguata rete di condutture chiuse o a cielo aperto, recapitati nella fognatura mista o nel diverso recapito previsto all'ART.30.

Rimane comunque l'obbligo del pozzetto di ispezione entro il limite della proprietà.

Le acque di rifiuto comunque inquinate o provenienti da impianti di trattamento devono essere raccolte in una unica conduttura che deve essere dotata di un pozzetto per la misura della portata ed il prelievo dei campioni. Il pozzetto deve essere ubicato entro i limiti della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di trattamento, in posizione da consentire al personale del Comune un agevole accesso dall'esterno.

 

ART.37

(Riunione di più scarichi)

E' ammessa la riunione di più scarichi di utenze produttive prima dell'immissione nel collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni lo rendano tecnicamente conveniente.

In questo caso si può costruire un unico pozzetto di misura, dopo la confluenza e l'eventuale trattamento comune dei reflui, a condizione che vi sia un unico responsabile dello scarico in fognatura, agli effetti del presente regolamento e della normativa vigente.

 

ART.38

(Impianti di sollevamento)

Nei casi in cui la quota finale della conduttura di allacciamento sia tale per cui non sia possibile il convogliamento per gravità del ricettore, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:

 

In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi di accumulo.

E' ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento.

 

ART.39

(Rilevazione dei consumi idrici degli utenti produttivi)

Per gli insediamenti produttivi che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, al di fuori dei pubblici esercizi è obbligatoria l'installazione dello strumento di misura delle portate delle acque prelevate.

 

ART.40

(Revoca dell'autorizzazione - recesso)

L'autorizzazione all'allacciamento alla rete di fognatura può essere revocata dal Sindaco nel caso di reiterate infrazioni al presente regolamento, in particolare allorché si verifichino le seguenti circostanze:

 

Qualora si verifichino infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi, il Sindaco diffida per iscritto l'utente responsabile ad adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso, ma comunque non superiore a 60 gg.

Sei lavori non vengono eseguiti entro il termine stabilito, il Sindaco revoca l'autorizzazione e ordina all'utente di cessare lo scarico entro 30 gg, trascorsi i quali dà disposizioni all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere d'ufficio alla chiusura dello scarico stesso.

Contro la decisione del Sindaco è ammesso presentare opposizione entro il termine di 30 gg. La presentazione del ricorso non sospende la revoca dell'autorizzazione.

L'utente che intenda cessare lo scarico di cui è titolare, deve inviare al Sindaco comunicazione di recesso con almeno 90 gg. di anticipo. La cessazione dell'obbligo al pagamento del canone decorre dal giorno primo del mese successivo alla disattivazione dello scarico.

 

29-5-1976 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 141

TABELLA C

N.

PARAMETRI

CONCENTRAZIONI

NOTE

1

pH

5,5 - 9,5

Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico

2

Temperatura °C

-

Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.

Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve superare in nessun caso i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale.

Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 100 metri di distanza dal punto di immissione

3

Colore

 

Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri

4

Odore

 

Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere

5

Materiali grossolani

Assenti

La voce <<materiali grossolani>> si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura

6

Materiali sedimentabili ml/l

2

I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore

7

Materiali in sospensione totali mg/l

Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione (*)

Per i <<materiali in sopsensione>> totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 g.

8

BOD mg/l

Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (**)

 

9

COD mg/l

Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (***)

Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore

 

(*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 200

(**)Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 250

(***)Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo:500

 

29-5-1976 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 141

TABELLA C

N.

PARAMETRI

CONCENTRAZIONI

NOTE

10

Metalli e non metalli tossici totali ( As- Cd -Cr (Vf) - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn)

3

C1 C2 C3 Cn

---- ---- ---- + ----- (*)

L1 L2 L3 Ln

11

Alluminio

mg/l come Al

2

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore

12

Arsenico

mg/l come As

0,5

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione

13

Boro (*)

mg/l come B

4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore

14

Cadmio

mg/l come Cd

0,02

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione

15

Cromo III

mg/l come Cr

4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione, dopo sedimentazione di 2 ore

16

Cromo VI

mg/l come Cr

0,2

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

17

Ferro

mg/l come Fe

4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione, dopo sedimentazione di 2 ore

18

Manganese

mg/l come Mn

4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione, dopo sedimentazione di 2 ore

19

Mercurio

mg/l come Hg

0,005

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

20

Nichel

mg/l come Ni

4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

21

Piombo

mg/l come Pb

0,3

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

22

Rame

mg/l come Cu

0,4

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

 

(*) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

 

 

29-5-1976 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 141

TABELLA C

N.

PARAMETRI

CONCENTRAZIONI

NOTE

23

Selenio

mg/l come Se

0,003

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

24

Zinco

mg/l come Zn

1

Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

25

Cianuri totali

mg/l come CN

1

 

26

Cloro attivo

mg/l come Cl2

0,3

 

27

Solfuri

mg/l come H2S

2

 

28

Solfiti

mg/l come SO2 --

2

Non si applica agli scarichi in mare

29

Solfati

mg/l come SO4 --

1.000

Non si applica agli scarichi in mare

30

Cloruri

mg/l come Cl

1.200

 

31

Fluoruri

mg/l come F-

12

 

32

Fosforo totale

mg/l come P

10

Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa

33

Ammoniaca totale

mg/l come NH4+

30

Si applica ai nn. 33,34,35).

Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mg/l

34

Azoto nitroso

mg/l come N

0,6

35

Azoto nitrico

mg/l come N

30

36

Grassi e oli animali e vegetali

40

 

37

Oli minerali

 

10

 

38

Fenoli totali

mg/l come C6H50H

1

 

39

Aldeidi

mg/l come H-CHO

2

 

40

Solventi organici aromatici

mg/l

0,4

 

41

Solventi organici azotati mg/l

0,2

 

42

Solventi clorurali

mg/l

2

 

43

Tensioattivi

mg/l

4

 

44

Pesticidi clorurati

mg/l

0,05

 

45

Pesticidi fosforati

mg/l

0,1

 

46

Saggio di tossicità

 

Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C.

La specie impiegata per il saggio deve essere Carassius aurabus

47

Coliformi totali

MPN/100 ml

20.000

Parametri 47-48-49

Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore

48

Coliformi fecali

MPN/100 ml

12.000

49

Streptococchi fecali

MPN/100 ml

2.000

 

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi <<Metodi analitici per le acque>> pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

 

ART.41

(Scarichi pericolosi)

Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose precisate nel D.P.R. n. 417 del 24-5-1988 "Attuazione direttiva CEE n. 86/280" concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464 ai sensi della L. 6-4-87 n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, possono allacciarsi previa convenzione da stipularsi di volta in volta.

 

ART.42

(Scarichi pericolosi negli insediamenti produttivi)

L'articolato delle attività produttive prescinde dalla regolamentazione degli scarichi definiti pericolosi ai sensi del D.P.R. n. 217 del 24-5-1988, che saranno definiti da diverse e separate convenzioni fra il richiedente e l'Amministrazione.

 

ART.43

(Responsabilità degli utenti)

L'autorizzazione concessa dal Sindaco non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento e degli eventuali impianti di trattamento volti ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta dunque esclusivamente a carico degli utenti.

Gli utenti produttivi e civili rispondono nei confronti del Comune per tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di trattamento, delle opere di allacciamento.

Nel caso in cui, accidentalmente, si dovessero presentare anomalie nel funzionamento dell'impianto di trattamento, il titolare è tenuto a sospendere immediatamente lo scarico e a notificare tempestivamente al Comune la disfunzione, specificando gli inquinanti scaricati e in quale quantità, nonché i tempi di ripristino del ciclo normale di trattamento.

 

TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE

 

ART.44

(Progetto di massima)

Canalizzazioni di aree private (lottizzazioni) vengono costruite sulla base del progetto di massima.

Il progetto di massima deve indicare la circoscrizione della zona interessata dalla fognatura, le linee dei canali principali e dei più importanti canali secondari, nonché la posizione degli eventuali scaricatori di piena e impianti di pompaggio. Precisamente il progetto deve comprendere:

 

 

ART.45

(Progetto esecutivo delle canalizzazioni private esterne)

Per la costruzione delle canalizzazioni esterne private devono essere fatti particolari progetti esecutivi.

I singoli progetti esecutivi contengono:

 

ART.46

(Progetto esecutivo delle canalizzazioni private interne)

I progetti esecutivi della canalizzazioni private interne contegono:

 

  1. la planimetria generale della proprietà in scala non minore di 1:500;
  2. la planimetria dell'edificio con la rete delle canalizzazioni sotterranee fino all'allacciamento alla fognatura comunale in scala non inferiore a 1:200;
  3. le sezioni longitudinali delle canalizzazioni fino al collegamento con la fognatura comunale, con tutti i particolari dell'allacciamento in scala non inferiore a 1:100;
  4. disegno dell'eventuale impianto interno di chiarificazione o disoleazione o di degrassatura in scala non inferiore ad 1:50.

Per grandi reti di canalizzazioni private interne e per particolari installazioni si potranno esigere le piante di tutti i piani dell'immobile nonché particolari sezioni verticali.

 

ART.47

(Posizione)

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte lungo l'asse stradale. Per strade in forte pendenza, le canalizzazioni possono essere spostate lateralmente alle strade, sul lato dei fabbricati, se l'altro lato non è edificato, al fine di realizzare una maggior pendenza dei condotti di allacciamento.

Uno spostamento sull'uno o sull'altro lato della strada può anche essere previsto a difesa di esistenti condutture, o per favorirne l'introduzione di altre, soprattutto se la strada è stretta.

 

ART.48

(Profondità)

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte a una profondità sufficiente per il collegamento, a cadente naturale, delle normali cantine che si trovano nelle vicinanze.

 

ART.49

(Pozzi d'ispezione)

I pozzi d'ispezione per il controllo e la pulizia delle canalizzazioni devono essere previsti alle seguenti distanze minime:

 

Le dimensioni minime delle camerette di ispezione sono 1,00x1,00 con profondità adeguata alla fognatura.

I pozzi d'ispezione devono inoltre essere previsti in corrispondenza dei cambiamenti di direzione, di pendenza e di sezione, nei punti di riunione di più collettori e per tutte le costruzioni speciali. Tra i singoli pozzi le canalizzazioni, quando non sono percorribili, devono essere costruite rettilinee, con pendenza costante e senza cambiamenti di sezione.

Nelle curve stradali la distanza dei pozzi deve essere ridotta in modo tale che il tracciato dei tronchi rettilinei di canalizzazioni si stacchi il meno possibile dall'asse stradale.

 

ART.50

(Pozzetti di sedimentazione)

Per l'allontanamento in fognatura delle acque di pioggia di strade e di piazze si devono costruire pozzetti di sedimentazione. Ad uno stesso pozzetto non possono essere collegati più di 400 mq di superficie stradale, e la massima distanza ammissibile tra i pozzetti in strade con più del 4% di pendenza è di 50MT.

I tubi di scarico dei pozzetti hanno luce netta di 15 cm e sono collegati ai pozzetti stessi con chiusura idraulica. Non è consentito l'allacciamento dei tubi di scarico dei pozzetti alle camerette di ispezione.

 

Art.51

(Impermeabilizzazione)

Tutte le canalizzazioni devono essere impermeabili per impedire la percolazione dei liquami nel terreno così come anche l'ingresso delle acque di falda nella canalizzazione. In zone con alberi e cespugli si devono prendere particolari precauzioni contro l'entrata delle radici (guaina antiradice).

 

ART.52

(Collettori dei cortili)

Per la raccolta delle acque dei cortili e delle acque di falda si possono usare di regola collettori con chiusura idraulica a pozzetto per il fango, avente la profondità di almeno 50 cm. I collettori delle acque di cortile devono avere una luce netta di almeno 45 cm. se con curva a sifone, e di almeno 30 cm. se senza curva a sifone. I collettori dei cortili possono essere usati anche per la raccolta di acque usate non inquinate, acque di fontane, tetti e di falda freatica.

 

ART.53

(Pozzetti di decantazione all'interno degli edifici)

Lo scolo dei terreni interni alle zone edificate deve essere realizzato mediante pozzetti di decantazione apertura per la pulizia ermeticamente chiudibili , di almeno 100 cm di luce netta. Il modello del pozzetto deve essere approvato dall'U.T.C. Le acque di scarico delle cucine, dei lavaggi etc. non devono essere introdotti nei collettori per acque bianche dei cortili, ma direttamente convogliate alla rete di fognatura nera domestica.

 

Art.54

(Impianti di pompaggio e valvole contro il rigurgito)

Le acque di scarico di locali bassi, che non possono defluire per caduta, devono essere sollevate alla fognatura comunale mediante pompe. Per l'allacciamento di locali che si trovano sotto l'altezza di rigurgito della rete di fognatura comunale, si devono installare nei condotti di allacciamento apposite valvole di ritegno, a funzionamento automatico e anche manuale.

Se necessario, le acque di scarico di questi locali devono essere introdotte nella fognatura comunale mediante pompaggio. Le valvole di ritegno devono essere sottoposte a frequente manutenzione e devono rimanere aperte solo nei periodi di scarico. Nel sollevamento artificiale dei liquami con pompe, la condotta premonte deve essere disposta sopra il livello di rigurgito della fognatura stradale.

 

ART.55

(Separatori di oli minerali)

I liquami provenienti da locali in cui si utilizzano o sono immagazzinati benzina o altri liquidi infiammabili (lavanderie chimiche, autorimesse, ecc...) possono essere introdotti nella fognatura comunale solo dopo il passaggio in apparecchi per la separazione di oli minerali e simili.

Questi apparecchi devono impedire l'ingresso in fognatura di quantità anche piccole di benzina e altri liquidi infiammabili.

Questa prescrizione si applica ai serbatoi di benzina dai quali si scarichi acqua di lavaggio nella fognatura comunale. Il modello dei separatori di oli e degli apparecchi analoghi deve essere approvato dall'U.T.C.

I separatori di maggiori dimensioni devono essere aerati.

 

ART.56

(Separatori di grassi)

Le acque di scarico provenienti da macellerie, grandi cucine e simili, contenenti notevoli quantitativi di grassi e sapone, possono su richiesta dell'U.T.C. essere pretrattate in separatori di grasso sufficientemente dimensionati.

Dove la costruzione di un separatore di grassi non è richiesta subito, la stessa deve essere tuttavia prevista, ossia devono essere costruiti comunque i corrispondenti condotti fino al progettato separatore di grassi, cosicché, in caso di necessità, su invito del Sindaco, il separatore possa essere realizzato senza modifiche costruttive.

La costruzione di separatori di grassi può essere imposta dal Sindaco anche in zone già allacciate all'impianto di depurazione a servizio del Comune, qualora i quantitativi di grasso scaricato possa fluire negativamente sull'esercizio della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione.

I separatori devono essere costruiti in prossimità dei punti di scolo dei liquami, ma se possibile non all'interno dei fabbricati. Chiusini e aperture di lavaggio devono avere chiusura ermetica. I separatori di maggiori dimensioni devono essere aerati.

 

ART.57

(Tubi di caduta delle acque di pioggia)

I tubi pluviali di regola devono essere introdotti nei condotti di allacciamento alla fognatura comunale.

Eccezionalmente, con l'autorizzazione del Sindaco, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura, previa l'installazione di pozzetto di decantazione.

Se le acque defluenti dai tetti contengono molte sostanze in sospensione o galleggianti, prima dell'introduzione dei tubi di caduta nel condotto di allontanamento in fognatura, si deve installare un pozzetto di decantazione.

Questo non deve essere a chiusura idraulica, per non impedire l'aerazione del condotto. Solo eccezionalmente con l'autorizzazione del Sindaco, i pozzetti di decantazione delle acque di pioggia possono essere costruiti su suolo pubblico.

I tubi pluviali devono di regola essere prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto. Se la parte terminale del tubi si trova, più di due metri in senso orizzontale e più di tre metri in senso verticale, vicina a finestre di locali abitati, verande o terrazze simili, il tubo deve essere munito di chiusura idraulica accessibile e antigelo.

 

ART.58

(Possibilità di pulizia, condotte e pozzetti di lavaggio)

Le reti di fognatura interna devono consentire una sufficiente pulizia. Questa deve essere assicurata mediante allacciamento all'acquedotto pubblico o altra fonte di approvvigionamento idrico con sufficiente portata di pressione. I condotti di lavaggio devono avere diametro proporzionato a quello dei tubi di scarico.

Essi devono essere installati con chiusura ermetica in appropriati punti dei tubi di scarico, facilmente accessibili, ma non nelle abitazioni e possibilmente nei locali di lavoro.

Nelle lunghe tubazioni e nei punti di riunione di più tronchi di tubazioni devono essere costruiti pozzetti d'ispezione con coperchio a chiusura idraulica, e se necessario, con scaletta di discesa in ferro.

La luce netta dei pozzetti d'ispezione, fino a 60 cm di profondità, non può essere inferiore a 60 cm e, oltre i 60 di profondità, a 80 cm.

 

ART.59

(Impianti interni di proprietà privata)

Si rimanda all'ambito di applicazione della L. 5.3.90 n. 46 e Regolamento di attuazione, e successive integrazioni o modifiche.

 

ART.60

(Caratteristiche tecniche)

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti da adottare negli elaborati da allegare al progetto, dovranno recepire le normative tecniche generali per la regolamentazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione pubblicate sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21.2.77 e le istruzioni contenute nella Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. Servizio Tecnico Centrale N. 11633 del 7.1.74, e successive modifiche ed integrazioni.

 

ART.61

(Condotti dell'acqua potabile e condotti di fognatura)

Non sono ammessi contatti tra i condotti dell'acqua potabile e i condotti di fognatura. Questi ultimi non possono passare attraverso pozzetti di ispezione di condotti per approvvigionamento

 

ART.62

(Separazione dei tubi di scarico)

Di regola si devono prevedere separati tubi di scarico:

a- per latrine, acquai, bagni, lavabi ecc...

b- per acque di pioggia di tetti, terrazzi, ecc...

 

ART.63

(Pozzi neri e fosse fuori uso)

Tutti gli impianti domestici di chiarificazione non più utilizzati devono essere puliti e disinfettati e, nel caso in cui non debbano servire per altro uso, demoliti e riempiti con materiale sano.

L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con la vuotatura e disinfezione dell'impianto di chiarificazione da eliminare.

 

Art.64

(Costruzione di impianti domestici di chiarificazione)

Dove non è possibile il collegamento con la fognatura Comunale e l'impianto consortile di depurazione , i liquami devono essere depurati in un impianto di chiarificazione domestico prima di essere introdotti in canali o corsi d'acqua o altri recapiti, secondo le indicazioni specifiche - per ogni caso - prescritte dalle norme della L.R. 62/85, a cui si rinvia.

 

TITOLO IV - DEPOSITI CAUZIONALI, DIRITTI DI UFFICIO, CANONI

ART.65

(Spese per le opere di allacciamento in sede stradale)

Per le opere di allacciamento in sede stradale il proprietario, presentando la relativa istanza all'U.T.C., dovrà eseguire il versamento anticipato di una somma a titolo di diritto di allacciamento, come stabilito dall'art.71, entro e non oltre l'inizio dei lavori.

 

ART.66

(Costi del servizio di pulizia)

Per lo svuotamento dei separatori di oli e grassi e dissabbiatori e degli impianti domestici di chiarificazione di cui agli art. 17 - 18, a cura dell'Amministrazione Comunale, le tariffe verranno quantificate tenendo conto dei costi in vigore al momento dell'intervento.

 

ART.67

(Determinazione e riscossione dei canoni)

La formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa è quella prevista dagli Art. 16-17, della legge 10.5.76 n. 319, con successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare del canone verrà fissato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Alla riscossione del canone il Comune provvede mediante ruoli nominativi. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione o dalla concessione di cui al presente regolamento.

La decadenza è pronunci<ata dal sindaco che ne dà notifica all'interessato.

 

ART.68

(Deposito cauzionale)

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito da titoli ammessi dal vigente ordinamento in materia di appalti di interesse degli Enti Locali. Il deposito verrà restituito all'atto della presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'U.T.C. fermo restando il diritto del Comune di pretendere a norma delle vigenti disposizioni di legge qualsiasi maggior somma per il risarcimento di eventuali danni ai pubblici impianti.

Il deposito cauzionale è fissato dalla Giunta Municipale, sentito il parere dell'U.T.C.

 

ART.69

(Richiesta di concessione edilizia)

Prima del rilascio della concessione edilizia relativa a nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti, ampliamenti, cambi di destinazione, ecc, dovrà essere ottenuto il preventivo parere dell'U.T.C. per quanto attiene lo scarico della fognatura.

 

ART.70

(Oneri per gli allacciamenti)

Per ogni condotta di scarico uscente nella strada delle proprietà antistanti e da allacciare alla rete fognaria, i proprietari debbono anticipatamente corrispondere al Comune le seguenti somme:

  1. Diritto fisso di L. 10.000= per ogni condotto di acque luride;
  2. Diritto fisso di L. 5.000=per ogni condotto di acque meteoriche (bianche) da immettere soltanto nella fognatura bianca laddove questa esiste.
  3. Contributo all'allacciamento per l'anno in corso a lire 30.000 per ogni unità contribuente.
  4. Per unità contribuente si intende:

     

    1. Per gli esercizi alberghieri il numero dei posti letto autorizzati moltiplicati per il coefficiente di ragguaglio 1,2;
    2. Per i campeggi, la ricettività massima, moltiplicata per il coefficiente di ragguaglio 0,5;
    3. Per i negozi, la superficie dell'esercizio interno ed esterno rapportata ai sottoindicati coefficienti di ragguaglio:
    4. - 1 per superfici fino a 9 mq

      - 2 per superfici comprese tra 9 mq e 18 mq.

      - 3 per superfici maggiori di 18 mq e 27 mq.

      - .... e così di seguito

    5. Per magazzini e laboratori artigianali si segue lo stesso criterio, moltiplicando però preventivamente per 0,3 la superficie occupata dall'attività;
    6. Per i ristoranti, pizzerie, bar ecc. il numero di posti di ristoro, valutati moltiplicando per 0,8 la superficie interna ed esterna su cui esiste l'attività moltiplicato per il coefficiente di ragguaglio 0,3;
    7. Per gli affittacamere e per le case private il numero dei posti letto moltiplicati per 1.

    Sono considerati posti letto tutte le stanze ad esclusione di: cucina, sala (pranzo o soggiorno), corridoio, ripostiglio, servizi igienici e tutti gli altri locali che non hanno requisiti tali da poter essere adibiti a camera da letto

    Fino a 14 mq. Si considera un posto letto, oltre i 14 mq. due posti letto.

    Non saranno tenuti al pagamento del suddetto contributo quanti allegheranno alla domanda di allacciamento, reversale di avvenuto pagamento di esso; il suddetto contributo dovrà invece essere corrisposto da quanti risulteranno allacciati alla esistente rete fognaria del Comune.

    Qualora in conseguenza di opere di ampliamento o ristrutturazione il numero dei posti letto, la ricettività massima, o la superficie d'uso, subissero aumenti, l'imposta della quota di allacciamento verrà rivista per la sola parte in eccedenza.

    Il contributo di allacciamento terrà conto altresì degli aumenti del costo della vita sulla base degli indici ISTAT per gli anni che seguono.

     

  5. Rimborso spese per opere e progettazione per l'attacco dei condotti alla rete comunale in sede stradale pubblica sostenuta dal Comune.

Il suddetto rimborso viene così determinato a forfait:

  1. Allacciamento tipo per insediamento adibito a civile abitazione.
  2. Scavo a sezione obbligata, fornitura e posa di tubo in PVC, diametro 16 compresi pezzi speciali; lunghezza max 10 m., collegato al condotto comunale fino al confine con la proprietà privata, reinterro, ripristino manto stradale. La misurazione dovrà essere effettuata da centro strada fino al confine di proprietà.

    Totale L. 350.000

  3. Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato completo di chiusino per ispezione condotto (solo per allacciamenti con abitazione contigua alla proprietà comunale).
  4. Totale L. 150.000

  5. Per tutti gli allacciamenti difformi da quanto precisato per l'allacciamento tipo di cui ai punti 1 e 2, la spesa effettivamente sostenuta dal Comune per opere a progettazione di attacco.

Qualora, in conseguenza di opere di ampliamento o ristrutturazione, il numero dei posti letto, la recettività massima o la superficie d'uso, subissero aumenti, l'imposta della quota di allacciamento verrà rivista per la sola parte in eccedenza.

Il diritto di allacciamento stabilito per ogni singola unità contribuente verrà modificato con apposita delibera del Consiglio Comunale, tenendo conto degli aumenti relativi agli indici ISTAT.

 

TITOLO V - SANZIONI

 

ART.71

(Disposizioni generali)

Fatta salva l'applicazione delle penalità previste dalla Legge 10.5.76, n. 319 e delle sanzioni di cui alla L.R. 27.5.1985, n. 62 art.39, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da L. 250.000 a L. 1.000.000 * ai sensi degli artt. 106 e 107 della Legge Comunale e Provinciale di cui al R.D. 3.3.1934, n. 383 e in ottemperanza agli artt. 1 e 5 della L. 3.5.1967, n. 317 e dell'art. 16 comma 2° della L. 24.11.81, n. 689.

* nel proporre la sanzione da L. 250.000 a L. 1.000.000, la cui determinazione compete all'autorità comunale, si sono tenute come riferimento analogico le penalità previste dall'art.39 della L.R. 27.5.1985, n. 62 in rapporto alle violazioni di cui al comma 1 dell'art.2 della medesima legge.



U.R.P.
"Punto di Risposta"

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