REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 109 del 29/12/2004


S O M M A R I O

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti

Art. 2 - Riferimenti normativi

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - Oggetto del regolamento

Art. 5 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Art. 6 - Attività di competenza del Comune

Art. 7 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

Art. 8 - Rifiuti speciali assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani

Art. 9 - Rifiuti speciali e pericolosi

Art. 10 - Particolari categorie di rifiuti

CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE-DIVIETI E CONTROLLI

Art. 11 - Forme di gestione

Art. 12 - Divieti ed obblighi

Art. 13 - Vigilanza del servizio

Art. 14 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 15 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

Art. 16 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 17 - Oggetto della raccolta differenziata

Art. 18 - Finalità

Art. 19 - Localizzazione siti e contenitori

Art. 20 - Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti in proprietà privata

Art. 21 - Piattaforma comunale per la raccolta differenziata

Art. 22 - Rifiuti oggetto di raccolte differenziate

Art. 23 - Rifiuti urbani pericolosi

Art. 24 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento

Art. 25 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Art. 26 - Trasporto allo smaltimento finale

CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 27 - Definizione

Art. 28 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

Art. 29 - Modalità di svolgimento del servizio

Art. 30 - Cestini getta carta e porta rifiuti

Art. 31 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni all’aperto, ecc.

Art. 32 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

Art. 33 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

Art. 34 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 35 - Disposizioni per proprietari di animali domestici

Art. 36 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

Art. 37 - Educazione e informazione alla cittadinanza

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 38 - Abbandono di rifiuti

Art. 39 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Sanzioni

Art. 41 - Tariffa rifiuti

Art. 42 - Contributo CONAI

Art. 43 - Riferimento ad altri regolamenti

Art. 44 - Riferimento alla legge

Art. 45 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore

Allegato 1 - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Allegato 2 - ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL  REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI, NONCHÈ PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL D.LGS. N°22/97 


CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti

1.      Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo limite allo sviluppo sostenibile di una comunità vengono individuati i seguenti obiettivi primari da perseguire:

a)     informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale ed in modo da rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;

b)     proporre azioni atte a:

·        coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riciclo o allo smaltimento finale;

·        diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione sostenibile rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;

·        promuovere l’attività di raccolta differenziata in modo da favorire l’aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni di rifiuto da destinare allo smaltimento finale.

 

Art. 2 - Riferimenti normativi

1.      Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (“Decreto Ronchi”) e s.m.i., attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE su i rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2.      Esso rimanda inoltre alla Legge Regione Lombardia 12 Dicembre 2003 n°26.

 

Art. 3 - Principi generali

1.      L'intero ciclo dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

a)     deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)     deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

c)      devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;

d)     devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e)     devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

2.      Il Comune promuoverà di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio (e con il coinvolgimento del cittadino-utente) la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia.

 

Art. 4 - Oggetto del regolamento

1.      La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o per rendere innocui i medesimi) nonché di ammasso e smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo e di incenerimento) di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

2.      Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a)     i rifiuti radioattivi;

b)     i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c)      le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d)     le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d’impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n. 748 e successive modificazioni e integrazioni;

e)     le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f)        i materiali esplosivi in disuso.

 

Art. 5 - Definizione e classificazione dei rifiuti

1.      Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi che rientri nelle categorie riportate nell’allegato A del Dlgs 22/97 e s.m.i..

2.      Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall’art.7 del Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3.      Sono rifiuti urbani:

a)     i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione ;

b)     i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 22/97;

c)      i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d)     i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;

e)     i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

4.      Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

a)     da attività agricole e agro-industriali;

b)     dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c)      da lavorazioni industriali;

d)     da lavorazioni artigianali;

e)     da attività commerciali;

f)        da attività di servizio;

g)     da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h)      da attività sanitarie;

i)        ed inoltre,

j)        i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;

k)      i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5.      Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato A alla direttiva del Ministero dell’Ambiente 09/04/2002 .

6.      Sono rifiuti pericolosi anche quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ad esclusione degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5), del presente articolo.

 

Art. 6 - Attività di competenza del Comune

1.      Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. - delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

a)     tutti i rifiuti urbani di cui al 3° comma del precedente art. 5;

b)     altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui al successivo art. 8 ;

c)      i rifiuti e i fanghi di cui alla lett. g) , 4° comma del citato art.5.

 

Art. 7 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

1.      In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

 

Materiali:

·        rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto come definito al 1° comma del precedente art. 5;

·        frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;

·        frazione secca residua: i materiali a basso (o nullo) tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione o allo smaltimento finale in discarica;

·        compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti , gradi di qualità ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria ;

·        combustibile da rifiuti: il combustibile con caratteristiche specificate da apposite norme tecniche ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed atto a garantire un adeguato potere calorico;

·        imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura adibito a contenere e a proteggere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) ed a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore.

 

Soggetti:

·        produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

·        detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

 

Attività ed operazioni qualificanti:

·        gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

·        conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;

·        raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

·        raccolte differenziate: le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee - compresa la frazione organica umida - da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima;

·        cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;

·        trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;

·        recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:

·        utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

·        sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali;

·        sparsi sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ambiente;

·        riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;

·        riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;

·        reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);

·        trattamento intermedio: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;

·        smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;

·        luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici, stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali hanno origine i rifiuti;

·        stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero;

·        deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

-          i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodinbenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

-          il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;

-          il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;

-          il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

-          devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi,

-          deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;

·        spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali;

·        isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

·        piattaforma di primo livello: area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità;

·        piattaforma di secondo livello: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

 

Art. 8 - Rifiuti speciali assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani

1.      Il Ministero dell’Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell’Industria, della Sanità, dell’Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall’art.18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 - deve determinare i “criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”.

 

2.      In attesa di tale provvedimento, i rifiuti assimilati per i quali organizzare il servizio sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione 27/7/1984 (Comitato interministeriale di cui all’art.5 del D.P.R. 915/82), con l’aggiunta degli “accessori per l’informatica” come da elenco allegato alla delibera di C.C. n° 47 del 27/03/02).

 

3.      Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

 

4.      I rifiuti speciali assimilati agli urbani sono sottoposti a tutte le verifiche atte ad accertare le loro caratteristiche qualitative e quantitative, per tale motivo, salvo diversi accordi disciplinati con apposita convenzione, tali rifiuti devono essere conferiti presso le isole ecologiche comunali. A causa dei repentini riempimenti ed al relativo abbandono dei rifiuti all’esterno dei contenitori è vietato il conferimento di rifiuti assimilati nei contenitori stradali.

 

5.      I rifiuti speciali assimilati agli urbani potranno essere conferiti alle isole ecologiche con i seguenti limiti quantitativi fissati per le diverse classi di attività (valori espressi in kg/mq su base annua) in base ai coefficienti Kc e Kd di cui al DPR 27.04.1999 n°158.

 

 

CLASSI ATTIVITA’

KG/MQ

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

3,70

2

Cinematografi e teatri

3,00

3

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

5,00

4

Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

7.00

5

Stabilimenti balneari

3.75

6

Esposizioni autosaloni

3,35

7

Alberghi con ristorante

11,05

8

Alberghi senza ristorante

8,60

9

Case di cura e riposo

9,45

10

Ospedali

10,10

11

Uffici, agenzie e studi professionali

10,30

12

Banche ed istituti di credito

5,10

13

Negozi (abbigliamento, calzature, librerie,cartolerie)

9,55

14

Edicola, farmacia e tabaccaio

10,90

15

Negozi (tappeti, cappelli, antiquariato, tende e tessuti)

5,75

16

Banchi di mercato di beni durevoli

16,35

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere e barbiere

10,45

18

Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, elettricista,fabbro

7,80

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

10,35

20

Attività industriali con capannone di produzione

4,00

21

Attività artigianali di produzione di beni specifici

5,60

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (compreso plateatico)

51,20

23

Mense, birrerie, amburgherie

44,50

24

Bar, caffè, pasticceria (compreso plateatico)

36,40

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (compreso plateatico)

19,30

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

15,20

27

Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio

65,90

28

Ipermercati di generi misti

15,60

29

Banchi di mercato generi alimentari

63,70

30

Discoteche, night club

10,60

 

Art. 9 - Rifiuti speciali e pericolosi

1 - Disposizioni di carattere generale

 

1.      I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute:

-          nel Decreto Legislativo 22/97 e s.m.i.,

-          nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984,

-          nelle disposizioni regionali e provinciali.

 

2.      Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di Permesso di Costruire per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

3.      I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

4.      In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni di cui all’art. 10, 2° comma del Decreto Legislativo 22/97 approvate dall’Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.

 

2 - Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi

 

1.      Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

a)     devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3) sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;

b)     devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti;

c)      dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

 

3 - Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi

 

1.      Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

2.      È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

 

3.      È altresì tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1ª categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

 

4 - Rifiuti sanitari

 

1.      I rifiuti sanitari di cui al D.M.Ambiente n°219 del 26/06/2000 sono i seguenti:

a)     rifiuti sanitari non pericolosi;

b)     rifiuti sanitari assimilati agli urbani;

c)      rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;

d)     rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

e)     rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di trattamento;

f)        rifiuti da esumazioni ed estumulazioni,nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

 

2.      Ai fini della riduzione del quantitativo di rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento,deve essere favorito, in particolare, il recupero delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

a)     contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione (esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o contaminati da materiale biologico che non siano radioattivi e che non provengano da pazienti in isolamento infettivo);

b)     altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;

c)      rifiuti metallici non pericolosi;

d)     rifiuti di giardinaggio;

e)     rifiuti della preparazione dei pasti provenienti alla cucine delle strutture sanitarie;

f)        olii minerali e vegetali grassi;

g)     batterie e pile;

h)      toner.

 

3.      Per incentivare il recupero dei rifiuti sanitari, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

 

4.      Al responsabile della struttura sanitaria pubblica e privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato D.M.Ambiente n°219 del 26/06/2000 in materia di gestione dei rifiuti sanitari nelle diverse fasi riguardanti il deposito temporaneo, lo stoccaggio, la raccolta ,il trasporto e lo smaltimento.

 

Art. 10 - Particolari categorie di rifiuti

1 - Beni durevoli

 

1.      Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 22/97:

a)     frigoriferi, surgelatori e congelatori,

b)     televisori,

c)      computer,

d)     lavatrici e lavastoviglie,

e)     condizionatori d'aria.

 

2.      Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

-          ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero

-          all’Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure

-          ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2.

 

3.      I beni in oggetto - ad esclusione di quelli alle lettere a),b), c) del precedente comma (che dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all’estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti) continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione (sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento) che dovranno prevedere:

a)     l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale,

b)     il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli,

c)      lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

 

2 - Imballaggi

 

1.      Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97 :

-          ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;

-          ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è l’organo deputato a stipulare l’ accordo di programma quadro con l’Anci inerente “le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero”.

 

2.      Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sono definiti :

-          “imballaggio per la vendita” o “primario”, l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

-          “imballaggio multiplo” o “secondario”, l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

-          “imballaggio per il trasporto” o “terziario”, l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

 

3.      I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i “primari” - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

 

4.      È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi “terziari” di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi “secondari” non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma).

 

5.      È definito “rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

 

3 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

 

1.      I rifiuti costituiti da:

-          parti di veicoli a motore,

-          carcasse di autoveicoli e motoveicoli,

-          carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili,

-          sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

 

2.      Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

 

4 - Rifiuti inerti

 

1.      Sono considerati rifiuti inerti:

-          i materiali provenienti da demolizioni e scavi,

-          gli sfridi di materiale da costruzione,

-          le rocce e i materiali litoidi,

-          i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.

 

2.      I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, dovranno trovare collocazione presso la Piattaforma ecologica in un apposito contenitore.

 

CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE-DIVIETI E CONTROLLI

 

Art. 11 - Forme di gestione

1.      Le attività di raccolta, trasporto, smaltimento di cui ai successivi articoli vengono esplicate dal Comune in forma diretta, o mediante le forme previste dal D.Lgs.167/08/2000 e s.m.i..

 

2.      La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate .

 

3.      Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’art.30 del Decreto Legislativo 22/97.

 

4.      Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il Comune e/o l’eventuale Ditta concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate.

 

5.      Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate: con la Ditta concessionaria, approvate dal Comune,oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell’eventuale Ditta concessionaria.

 

Art. 12 - Divieti ed obblighi

1.      Competono ai produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

 

2.      È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dell’Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente.

 

3.      È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

 

4.      Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

 

5.      In caso di inadempienza il dirigente o suo delegato allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

 

6.      È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma Comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.

 

7.      E’ vietato l’abbandono di rifiuti, di ogni tipo e natura, fuori dai contenitori adibiti alla specifica raccolta.

 

8.      È vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

 

9.      È vietato altresì il conferimento nei contenitori di:

a)     ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore;

b)     rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni;

c)      rifiuti radioattivi;

d)     rifiuti organici sfusi.

 

10. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

 

11. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

 

Art. 13 - Vigilanza del servizio

1.      Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come definito dal 1° comma dell’art. 4 del presente Regolamento - in tutto il territorio comunale è affidato al Settore Ambiente - Ecologia del Comune.

 

2.      L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano al corpo di Polizia Locale. Per tali attività l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione degli addetti della Ditta concessionaria dei servizi. Quest’ultima, nello svolgimento dei servizi affidati, ha l’obbligo di segnalare al Comune ogni abuso e/o inosservanza al presente regolamento.

 

3.      Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

 

4.      All'Amministrazione Provinciale spettano:

-          Le funzioni concernenti la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.

-          le attività di controllo e vigilanza su tutte le attività di gestione,di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

 

Art. 14 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1.      In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 22/97e s.m.i. e da quanto previsto dal D.Lgs 18/08/2000 n°267 qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

 

2.      Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

 

3.      Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali . Tali ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

 

Art. 15 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

1.      È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

-          dei mezzi di trasporto dei rifiuti ,

-          delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori ,

-          dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

 

Art. 16 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

1.      Il personale addetto al servizio, sia di spazzamento delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

-          deve essere sottoposto periodici controlli sanitari che la vigente normativa prevede;

-          deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

 

2.      Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull’attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

 

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

 

Art. 17 - Oggetto della raccolta differenziata

1.      La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

 

2.      La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

-          principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali : imballaggi in plastica, alluminio, carta, legno, vegetali, forsu grandi utenze (frazione organica rifiuti solidi urbani), cartone, imballaggi, materiali ferrosi e non ferrosi, pneumatici e ogni altro materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo;

-          oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica (fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati).

 

Art. 18 - Finalità

1.      La raccolta differenziata è finalizzata a:

-          diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali,

-          favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta,

-          migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni,

-          ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale,

-          favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

 

Art. 19 - Localizzazione siti e contenitori

1.      La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l’eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale.

 

2.      Ove risulti conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati “isole ecologiche”, dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.

 

3.      La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

 

4.      È vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.

 

5.      Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:

·        Frazione Umida       MARRONE

·        Carta                         BIANCO

·        Vetro                         VERDE

·        Plastica                     GIALLO

 

6.      La pulizia dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani per alcune utenze non domestiche è a carico dell’utenza stessa.

 

Art. 20 - Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti in proprietà privata

  1. L’Amministratore pro–tempore di condomini può richiedere al Comune l’attivazione di servizi integrativi anche all’interno della proprietà . Allo scopo devono essere garantire, per lo svolgimento del servizio, le seguenti condizioni operative:

·        Accesso alla proprietà senza necessità di telecomandi o chiavi,

·        Proprietà accessibile durante tutta la giornata,

·        Presenza di spazi adeguati per l’effettuazione del servizio ed il transito dei mezzi.

 

  1. Il servizio di raccolta potrà essere attivato previo sopralluogo dei tecnici comunali e del responsabile operativo della Ditta concessionaria del servizio che ne verificherà la fattibilità. In caso di parere favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra il Comune, l’Amministratore pro-tempore e la Ditta concessionaria.

 

  1. Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti ed i doveri delle singole parti, nonché le coperture assicurative necessarie per l’accesso dei mezzi di raccolta all’interno delle proprietà.

 

Art. 21 - Piattaforma comunale per la raccolta differenziata

1.      La Piattaforma comunale per la raccolta differenziata (piattaforma di primo livello) è un’area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. 1 luglio 1993 n° 21, e destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

 

2.      La gestione della piattaforma può essere effettuata - in regime di concessione - da soggetti privati o da associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune.

 

1 - Rifiuti ammessi

 

1.      Alla Piattaforma ecologica comunale attrezzata per la raccolta differenziata (piattaforma di primo livello) possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

a)     rifiuti solidi urbani;

b)     rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata,

c)      rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde,

d)     rifiuti ingombranti,

e)     beni durevoli,

f)        rifiuti da imballaggio,

g)     rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione,

h)      rifiuti residui dello spazzamento stradale

i)        altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune.

 

2 - Norme generali sul conferimento dei rifiuti

 

1.      I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o dalla Ditta concessionaria del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori (adeguatamente contrassegnati per favorire l’ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento) o, quando previsto, negli appositi spazi.

 

2.      È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.

 

3.      La ditta concessionaria del servizio ha l’obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l’igiene del luogo e per la sicurezza delle persone. Per consentire una più corretta gestione delle modalità di conferimento, il Comune adeguerà tecnologicamente tutte le aree ecologiche in modo da permettere al gestore la verifica quantitativa dei rifiuti conferiti, con particolare riferimento alle utenze non domestiche. Per le verifiche quantitative dei rifiuti conferiti è attualmente in esercizio la pesa a ponte installata presso la piattaforma ecologica in Loc. Cremaschina.

 

3 - Orari di apertura

 

1.      L’orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza in particolare in orario serale e nel giorno di sabato.

 

2.      Gli orari in vigore sono i seguenti:

 

a)     Piattaforma “ Cremaschina” (via Quaine 3 – zona Tassinara)

·        Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30

·        Sabato dalle 8.30 alle 12.00

 

b)     Piattaforma “Giotto” (via Giotto – zona piscine)

·        Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30

 

c)      Piattaforma “Minitangenziale” (via Mintangenziale – zona cimitero)

·        Da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

 

3.      In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore può autorizzare l’apertura o la chiusura temporanea della piattaforma in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, così come può modificare gli orari sopra indicati, disponendone idonea pubblicità.

 

4 - Obblighi dei cittadini

 

1.      I cittadini devono trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

 

2.      I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee idoneamente delimitate, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

 

3.      Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

 

4.      Per il conferimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani i titolari di utenze non domestiche dovranno compilare specifico modulo che attesti la provenienza del rifiuto.

 

5.      Lo stesso vale per quelle ditte (ditte di giardinaggio e per la manutenzione del verde, imprese edili, traslochi, ecc.) che operano temporaneamente nel Comune a nome di utenti residenti.

 

5 - Obblighi del Gestore del servizio

 

1.      Il personale incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune.

 

2.      In particolare il personale di controllo è tenuto a:

a)     curare l’apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prefissati;

b)     verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio.

c)      essere costantemente presente durante l’apertura della piattaforma;

d)     effettuare le pesate dei rifiuti conferiti;

e)     fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;

f)        curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;

g)     curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato di concessione;

h)      tenere aggiornati i registri di carico e scarico dei rifiuti;

i)        segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;

j)        controfirmare il formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o da trasportatore autorizzato.

k)      far compilare gli appositi moduli di conferimento.

 

3.      La concessionaria provvederà a nominare il direttore tecnico, responsabile della piattaforma

 

Art. 22 - Rifiuti oggetto di raccolte differenziate

1.      Gli utenti del servizio sono quelli iscritti all’anagrafe della Tariffa di Igiene Ambientale e le persone appartenenti al loro nucleo famigliare.

 

2.      Il personale addetto alla gestione della Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, potrà richiedere agli utenti del servizio un documento di identità al fine di verificare la presenza nell’anagrafe della Tariffa di Igiene Ambientale.

 

3.      I materiali raccolti saranno avviati ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

 

4.      I detentori hanno l’obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipo:

 

a)     frazioni “umida” e “secca residua” dei rifiuti solidi urbani,

b)     carta e cartoni,

c)      vetro e lattine,

d)     contenitori in plastica per liquidi,

e)     rottami metallici,

f)        beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, condizionatori d'aria e simili,

g)     legname e manufatti in legno,

h)      stracci ed altri scarti tessili,

i)        componenti elettronici,

j)        imballaggi in plastica,

k)      polistirolo espanso,

l)        ingombranti non differenziabili,

m)   materiali inerti (piccole quantità),

n)      rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno,

o)     altri rifiuti urbani di provenienza non domestica, ivi compresi gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

 

5.      Le modalità di gestione delle frazioni di rifiuto elencate al precedente comma sono le seguenti:

 

a.      Frazioni “umida” e “secca residua" dei rifiuti solidi urbani

1.      Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, attualmente praticata da alcune utenze non domestiche, deve essere diretto alla separazione delle frazioni "umida" e "secca residua".

2.      I rifiuti appartenenti alla “frazione umida” devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale. Le utenze interessate da tale servizio saranno individuate all’interno di perimetri operativi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.

3.      Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile.

4.      Il conferimento di erba tagliata è consentito solo per limitate quantità.

5.      Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso la Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate.

6.      I rifiuti raccolti verranno trasportati dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

7.      Il Comune promuove l’utilizzo di compostori da parte delle utenze civili.

8.      Anche i rifiuti appartenenti a questa frazione saranno trasportati ad idonei impianti autorizzati.

9.      Per tutte le frazioni di rifiuto interessate da raccolta domiciliare gli orari di esposizione dei rifiuti saranno quelli stabiliti da apposita ordinanza dirigenziale.

 

b.      Carta e cartoni

1.      La carta ed i cartoni vengono raccolti a domicilio su aree specificatamente individuate, conferiti dagli utenti in pacchi legati, sacchi di carta o scatole di cartone.

2.      Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore bianco, posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

3.      La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.

4.      La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate.

 

c.       Vetro e lattine

1.      La raccolta separata del vetro e delle lattine viene effettuata mediante l'utilizzo di campane, di colore verde, È altresì previsto il servizio di ritiro a domicilio con impegno di bidoni carrellabili di idonea capacità per: condomini, esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense in aree individuate ed accessibili per gli automezzi adibiti alla specifica raccolta.

2.      I rifiuti appartenenti alla “frazione vetro” devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale. Le utenze interessate da tale servizio saranno individuate all’interno di perimetri operativi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.

3.      Con gradualità la raccolta domiciliare sarà estesa a tutte le utenze con contestuale rimozione delle campane dal territorio. Il vetro differenziato potrà essere anche conferito presso l’isola ecologica comunale.

4.      I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

 

d.       Contenitori in plastica per liquidi

1.      I contenitori in plastica per liquidi vengono raccolti tramite contenitori di colore giallo di idonea capacità diffusi sul territorio, dove gli utenti introdurranno direttamente il rifiuto.

2.      Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere consegnati presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

3.      La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

 

e.      Rottami metallici

1.      La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

2.      Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

 

f.         Beni durevoli

1.      I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; condizionatori d'aria e simili che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 44, comma 2) del Decreto Legislativo 22/97, oppure conferiti alla Ditta concessionaria della gestione dei rifiuti, tramite ritiro a domicilio su chiamata e/o conferimento diretto presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

 

g.       Legname e manufatti in legno

1.      La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l’utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

2.      Il materiale raccolto verrà avvio ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

 

h.     Stracci ed altri scarti tessili

1.      Gli utenti potranno conferire stracci ed altri scarti tessili direttamente presso la Piattaforma ecologica Comunale, ove sarà disponibile un apposito contenitore, la cui vuotatura e manutenzione è a carico di un’organizzazione senza scopo di lucro convenzionata con l’Amministrazione Comunale.

 

i.        Componenti elettronici

1.      Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica Comunale ed immesso in apposito contenitore.

2.      Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

 

j.        Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili

1.      I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari.

2.      Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso l'apposita piattaforma comunale attrezzata, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima oppure tramite ritiro a domicilio su chiamata.

3.      E’ assolutamente vietato abbandonare rifiuti ingombranti sul territorio e/o all’interno o in prossimità di contenitori stradali.

 

k.      Materiali inerti

1.      I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, per una quantità massima di 0.5 mc., potranno essere consegnati presso la Piattaforma ecologica in un apposito contenitore.

2.      Il materiale raccolto verrà smaltito presso idonea discarica per inerti.

3.      È facoltà dell'Amministrazione comunale consentire il conferimento diretto - a pagamento - da parte delle imprese edili, del rifiuto in questione, purché proveniente da opere di ristrutturazione effettuate sul territorio comunale attestata da idonea documentazione (esempio: permesso di costruire, denuncia inizio attività etc.) e comunque in quantitativi tali da non pregiudicare la corretta e funzionale gestione dell’isola ecologica.

4.      L'importo dovuto, a carico dei privati, sarà determinato dalla Giunta comunale nel rispetto del criterio della totale copertura del costo dei servizi (smaltimento più spese di gestione).

 

l.         Rifiuti vegetali

1.      La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, avviene mediante conferimento diretto presso la Piattaforma ecologica comunale.

2.      I materiali raccolti saranno poi avviati ad impianti di compostaggio autorizzati.

 

m.   Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva

1.      I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente.

2.      Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta, o conferiti direttamente presso la Piattaforma.

3.      La raccolta di tali oli e grassi avviene anche mediante posizionamento presso la Piattaforma ecologica comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al loro conferimento diretto e separato.

4.      Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi del D.L. 22/97.

 

n.     Pneumatici usati

1.      Ai sensi del D.Lgs. 36/2003 art.6 comma 1 punto “o” i pneumatici usati non possono più essere conferiti alle discariche e pertanto tale frazione va obbligatoriamente gestita in modalità differenziata. Gli utenti potranno conferire “pneumatici usati” direttamente presso la Piattaforma ecologica comunale, ove sarà disponibile un apposito contenitore che successivamente sarà inviato presso idonei impianti di recupero specificatamente autorizzati. E’ vietata l’introduzione di tali rifiuti nei cassonetti stradali.

 

Art. 23 - Rifiuti urbani pericolosi

1.      Sono istituiti la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni.

 

2.      Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

 

-          batterie e pile;

-          accumulatori esausti;

-          i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

-          i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;

-          le lampade a scarica e tubi catodici;

-          le siringhe abbandonate;

-          le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;

-          gli oli minerali usati.

 

3.      Le modalità di gestione dei rifiuti sopra elencati sono le seguenti:

 

a.      Batterie e pile

1.      La raccolta separata di batterie e pile viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, presso le scuole, i supermercati e i tutti i punti di vendita delle stesse, che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie, nonché presso la Piattaforma ecologica comunale;

2.      Il Gestore dei servizi ne curerà il successivo avvio ad Impianti di trattamento autorizzati.

 

b.      Accumulatori esausti

1.      Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso la Piattaforma ecologica comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

 

c.      Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

1.      La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori,contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale; il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di trattamento finale autorizzati;

 

d.       Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

1.      La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di appositi contenitori in metallo, all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale che espongono apposite vetrofanie e presso la Piattaforma ecologica comunale.

2.      Il materiale raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

 

e.      Lampade a scarica e tubi catodici

1.      La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale.

2.      Il materiale raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

 

f.        Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico

1.      Questa raccolta viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

2.      Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

 

g.      Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

1.      La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.

2.      Il materiale raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

 

h.      Oli minerali usati

1.      La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, con capienza massima di 500 litri e tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

 

Art. 24 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento

1.      L’Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà istituire nuovi servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto attualmente non elencate nel presente regolamento.

 

2.      Tale deliberazione dovrà essere seguita da apposita ordinanza del Responsabile del settore atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

 

3.      Per quei servizi che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento non sono svolti secondo quanto descritto nello stesso, l’applicabilità degli articoli relativi è subordinata a loro attivazione.

 

Art. 25 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

1.      Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

 

2.      La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

 

3.      Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

 

4.      Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

 

5.      Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

-          le strade e piazze classificate comunali;

-          le strade vicinali classificate di uso pubblico;

-          le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;

-          aree a verde pubblico.

 

6.      I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta manuale sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni non prima delle ore 24.00 del giorno precedente e non dopo le ore 9.00 del giorno stabilito per la raccolta. . E’ vietata l’esposizione di rifiuti, di qualsiasi genere, nella giornata Domenicale fatto salvo le grandi utenze soggette di specifici provvedimenti.

 

7.      Nel caso delle utenze poste all’interno di aree private a servizio di grandi condomini o complessi residenziali, oggetto di specifica convenzione, che permettano il transito di autoveicoli , la raccolta potrà avvenire all’interno dei cortili medesimi.

 

8.      Il Dirigente di settore con specifico provvedimento può variare l'orario e le modalità di svolgimento del servizio anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

 

9.      Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

-          i rifiuti urbani pericolosi;

-          i rifiuti ingombranti;

-          gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);

-          sostanze liquide;

-          materiali accesi;

-          i rifiuti potenzialmente riciclabili ed oggetto di specifica raccolta differenziata;

-          materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

 

10. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono stabilite nel Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 27/04/1999, n°158 in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

 

Art. 26 - Trasporto allo smaltimento finale

1.      Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ed aggiornati tecnologicamente le cui caratteristiche e stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al precedente art.3 nonché la sicurezza degli operatori.

 

2.      I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in seconda posizione ecc.).

 

 

CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

 

Art. 27 - Definizione

1.      Per rifiuti urbani esterni si intendono:

a)     i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

b)     i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e private comunque soggette a uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d’acqua;

c)      i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

 

Art. 28 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

1.      I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite Ditta concessionaria e/o Cooperativa Sociale iscritta all’apposito Albo, entro il perimetro definito dall’Amministrazione Comunale.

 

2.      Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

a)     le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico,

b)     le strade vicinali classificate di uso pubblico,

c)      le strade private comunque soggette ad uso pubblico,

d)     aree adibite a verde pubblico,

e)     rive dei corsi d’acqua superficiali.

 

3.      Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

 

Art. 29 - Modalità di svolgimento del servizio

1) Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

 

1.      Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento delle strade e delle aree ad uso pubblico nei modi e nelle frequenze stabiliti nel Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 

2.      Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

 

3.      La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 27/04/1999, n°158 in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

4.      Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

 

5.      I rifiuti raccolti verranno conferiti alla Piattaforma ecologica Comunale, dove lo stoccaggio avverrà in appositi contenitori per il successivo smaltimento presso discarica autorizzata.

 

2) Servizi accessori

 

1.      Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

 

 a. Pulizia fontanelle

 

1.      Il servizio di igiene ambientale provvede periodicamente a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via, nel rispetto della vigente normativa sanitaria.

 

 b. Lavaggio delle aree pubbliche e di mercato

 

1.      La Ditta concessionaria del servizio di igiene urbana è tenuta alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato.

 

2.       Nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si dovrà. provvedere al lavaggio delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.

 

 c. Spurgo dei pozzetti stradali

 

1.      Il Comune tramite ditta incaricata provvede a mantenere puliti i pozzetti stradali, le caditoie e bocche di lupo, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

 

2.      Lo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido prodotti nelle attività di cui al comma precedente avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs 22/97 e s.m.i..

 

 d.Estirpazione delle erbe

 

1.      La Ditta concessionaria del servizio di igiene urbana provvede periodicamente alla estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

 

2.      L'uso dei diserbanti o prodotti chimici destinati a tale scopo, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

 

3) Altri servizi di pulizia

 

1.      Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

-          la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli compatibilmente con gli orari di svolgimento del servizio;

-          l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;

-          la rimozione delle deiezioni canine presenti sulle aree oggetto di servizio di spazzamento meccanizzato o manuale;

-          il lavaggio e disinfezione dei cassonetti r.s.u. e delle campane ,

-          la deaffissione o il trattamento antigraffiti secondo interventi programmati o di emergenza concordati fra le parti .

 

Art. 30 - Cestini getta carta e porta rifiuti

1.      Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l’installazione di appositi contenitori di limitata capienza (massimo 120 litri) oltre a quelli già presenti nel territorio.

 

2.      È comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all’interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.

 

3.      Per tali contenitori la Ditta concessionaria del servizio dovrà essere assicurare il regolare svuotamento , la sistematica predisposizione e successiva sostituzione dei sacchetti e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni nei modi e nelle frequenze previste dal Piano Finanziario sopra specificato.

 

Art. 31 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni all’aperto, ecc.

1.      I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

 

2.      I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni e raccolta differenziata.

 

3.      Le aree occupate da manifestazioni all’aperto, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4.      I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire, durante le stesse, la pulizia delle aree interessate. Al termine delle manifestazioni che si svolgono su area pubblica la Ditta concessionaria del servizio provvederà ad un accurata pulizia di tutta l’area interessata e di quelle limitrofe, con interventi manuali e meccanizzati preventivamente concordati fra le parti.

 

Art. 32 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

1.      Le disposizioni che seguono sono finalizzate a disciplinare le diverse fasi dell’attività di igiene urbana nell’ambito dei mercato rionali settimanali.

 

2.      Le diverse attività del mercato sono gestite e coordinate dal Comune, che assicura l’espletamento dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti ed alla pulizia delle aree, attraverso apposito personale appartenente alla società Ditta concessionaria del servizio di igiene urbana.

 

2.      Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge nella giornata del martedì a Desenzano e nella giornata della domenica a Rivoltella.

 

MERCATO DI DESENZANO

Il mercato di Desenzano si svolge nel centro storico di Desenzano nella giornata di martedì (anche se festivo, ad esclusione delle giornate di Natale e Capodanno) per l’intera durata dell’anno nelle seguenti aree:

Mercato annuale: nelle aree comprese fra Via Anelli dal civico n° 8 all’intersezione con Piazza Matteotti (Lungolago) – Piazza Matteotti – Lungolago Cesare Battisti (fino all’intersezione con Via Gramsci) – Piazza Cappelletti - Piazza Feltrinelli;

Mercato stagionale: (dal 1° aprile al 30 settembre): Via Anelli dal civico n° 32 al civico n° 8 – Piazza Matteotti (dal posteggio n° 223 al posteggio n° 259);

Orario di vendita al pubblico:

dal 1° ottobre al 31 marzo  dalle ore 8,00 alle ore 13,00

dal 1° aprile al 30 settembre          dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Alle ore 14,00 nel periodo invernale ed alle ore 15,00 nel periodo estivo, tutta l’area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

 

MERCATO DI RIVOLTELLA

Il mercato di Rivoltella si svolge nel centro storico di Rivoltella nella giornata di domenica (anche se coincidente con una festività, ad esclusione delle giornate di Natale e Capodanno) dalla prima domenica di aprile all’ultima domenica di settembre compresa, salvo proroghe autorizzate dall’ufficio Commercio del Comune.

Il mercato di Rivoltella si svolge nelle aree comprese fra via Di Vittorio dal civico n° 71 al n° 157 e dal civico n° 70 al n° 102.

Orario di vendita al pubblico:

dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

alle ore 15,00 tutta l’area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

 

3.      Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per i posteggi individuati dal Regolamento Comunale per la disciplina dei posteggi fuori mercato, vale a dire:

 

POSTEGGIO

SUPERFICIE

GIORNO DI SVOLGIMENTO

Posteggio n° 1 Via Benedetto Croce

mq 35

mercoledì

Posteggio n° 2 Via Benedetto Croce

mq 45

mercoledì

Posteggio n° 3 Via Benedetto Croce

mq 40

mercoledì

Posteggio n° 4 Via Benedetto Croce (riservato produttore agricolo)

mq 40

mercoledì

Posteggio n° 5 Piazza Aldo Moro

mq 94,80

venerdì

Posteggio n° 6 parcheggio in fregio al Castello

mq 102

sabato

Posteggio n° 7 Torre di San Martino d/B

mq 20

dal 20 marzo al 31 maggio tutti i giorni, giugno solo le domeniche;

Posteggio n° 8 Piazza Matteotti

mq 2

festivi tutto l’anno; giugno, luglio, agosto e settembre venerdì e sabato

 

4.      In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore può modificare, anche temporaneamente, i giorni, i luoghi e gli orari dei mercati di cui ai commi precedenti, disponendone idonea pubblicità.

 

5.      I rifiuti andranno lasciati sul posto facendo attenzione a differenziali e predisporli per il carico secondo le successive indicazioni.

 

6.      I rifiuti solidi urbani prodotti dagli ambulanti durante l’attività di vendita dovranno essere differenziati in base alle seguenti categorie omogenee :

a) carta e cartone puliti;

b) cassette di legno e bancali;

c) cassette di plastica;

d) rifiuti non differenziabili (tutti i rifiuti non elencati ai precedenti punti a,b,c).

 

7.      Tali rifiuti dovranno essere raccolti e conservati dagli ambulanti fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione sull’area pertinenziale e circostante secondo le indicazioni di cui ai successivi punti:

 

a.      Carta e cartone

Tipologie: scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatto in carta e cartone puliti (escluso carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli).

Predisposizione al carico: i rifiuti di carta e cartone,voluminosi (scatole e scatoloni) vanno piegati e/o inseriti l’uno nell’altro al fine di ridurre al minimo l’ingombro.

Se non disponibili scatoloni ove inserire i rifiuti cartacei di piccole dimensioni.

b.     Cassette di legno bancali

Tipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l’una sull’altra in modo da ridurre al minimo l’ingombro.

Dovranno essere separate da quelle di plastica.

c.      Cassette di plastica

Tipologie: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l’una sull’altra in modo da ridurre al minimo l’ingombro. Dovranno essere separate da quelle in legno.

d.      Rifiuti non differenziabili

Tipologie: scarti di frutta e verdura ed alimentari in genere, sacchetti di plastica, tovaglioli e carta sporca, unta, accoppiata, appendini, espositori non in cartone, quant’altro non elencato nelle precedenti schede.

Predisposizione al carico: dovranno essere inseriti in appositi sacchi. Se di grandi dimensioni accuratamente raccolti di facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l’ingombro. Il peso massimo consentito per sacco è di 18 kg.

Eventuali e/o particolari rifiuti (pericolosi ed ingombranti) dovranno essere rimossi, a cura degli ambulanti e potranno essere conferiti presso le isole ecologiche comunali.

 

Art. 33 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1.      I lotti inedificati compresi o immediatamente contigui all’abitato e visibili da spazi pubblici, devono essere decorosamente mantenuti e recintati a richiesta de Comune;

 

2.      Le aree che non siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per l’incolumità pubblica e l’igiene;

 

3.      I proprietari di aree non recintate o terreni sono responsabili dell’ abbandono di rifiuti da parte di terzi e/o ignoti e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla rimozione dei rifiuti che su tali aree vengono depositati;

 

4.      In caso di abbandono abusivo di rifiuti, su aree non recintate e terreni, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità della proprietà, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell’area e all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

 

Art. 34 - Carico e scarico di merci e materiali

1.      Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

 

Art. 35 - Disposizioni per proprietari di animali domestici

1.      I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni solide degli animali loro affidati in conformità con quanto indicato nell’ordinanza Sindacale n° 240 del 29.11.1994 per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, anche negli spazi destinati alla conduzione dei cani .

 

Art. 36 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

1.      Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere;

 

2.      Lo spezzamento delle aree specificate al comma precedente deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, tramite all’occorrenza l’innaffiamento dell’area interessata.

 

Art. 37 - Educazione e informazione alla cittadinanza

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con la Ditta concessionaria dei servizi medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini;

 

  1. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali alle scuole e ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

 

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

 

Art. 38 - Abbandono di rifiuti

 

1.      Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta;

 

2.      Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e risulti ignoto l’autore del fatto, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante la Ditta concessionaria del servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese;

 

3.      Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

 

Art. 39 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

 

1.      I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'art.17, comma 1, del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. come recepiti dal D.M. 25 10/1999 n°471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati”.

 

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 40 - Sanzioni

 

1.      Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative .

 

Art. 41 - Tariffa rifiuti

 

1.      In materia di tariffa rifiuti (TIA) si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 47 del 27/07/2002 .

 

Art. 42 - Contributo CONAI

 

1.      I contributi che, ai sensi del Decreto 22/1997, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza del Comune.[SI1] 

 

2.      A tal fine la Ditta concessionaria dei servizi dovrà:

-          segnalare al Comune i quantitativi raccolti mensilmente, distinti per tipologia,

-          riversare integralmente al Comune gli eventuali importi che - a titolo di contributo come sopra - gli fossero stati direttamente corrisposti.

 

Art. 43 - Riferimento ad altri regolamenti

1.      Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene, di polizia urbana, edilizio e di applicazione della tariffa dei rifiuti urbani.

 

2.      È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

 

Art. 44 - Riferimento alla legge

1.      Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

 

Art. 45 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore

1.      Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

 


Allegato 1 - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

 


Allegato 2 - ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL  REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI, NONCHÈ PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL D.LGS. N°22/97

 

 

VIOLAZIONI

 

 

SANZIONI

 

1

 

Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi

 

€ 25.00

 

2

 

Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide

 

€ 25.00

 

3

 

Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta

 

da € 25,00 a € 258,00

 

4

 

Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato nei contenitori di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.)

 

da € 25,82 a € 258,22

 

5

 

Conferimento in modo improprio nei contenitori di materiali voluminosi

 

€ 25,00

 

6

 

Conferimento in modo improprio nei contenitori di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva

 

da € 250,00 a € 1.000,00

 

7

 

Conferimento non autorizzato nei contenitori di rifiuti speciali

 

da € 250,00 a € 1.000,00

 

8

 

Conferimento da parte dell’utente in modo improprio ai centri di raccolta

 

€ 25,00

 

9

 

Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici

 

€ 25,00

 

10

 

Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani                                                

 

da € 25,00 a € 100,00

 

11

 

Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti non pericolosi e non ingombranti (se la violazione è commessa da persona fisica)

rifiuti non pericolosi

 

rifiuti pericolosi

 

 

da € 25,00 a € 154,00

 

da € 103,00 a € 619,00

D. Lgs. 22/97

 

12

 

Cernita nei contenitori dei rifiuti o nei container presenti nei centri di raccolta

 

da € 25,00 a € 150,00

 

13

 

Mancata pulizia delle aree in concessione a esercizi pubblici

 

da € 25,00 a € 150,00

 

14

 

Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

 

da € 25,00 a € 150,00

 

15

 

Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci

 

da € 25,00 a € 150,00

 

16

 

Mancata rimozione deiezioni animali domestici

 

da € 25,00 a € 150,00

 

17

 

Mancata pulizia(rimozione rifiuti e /o spazzamento) suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati

 

da € 250,00 a € 1.500,00

 

18

 

Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve

 

da € 25,00 a € 75,00

 

20

 

Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani

 

da € 103,00 a € 619,00

D.Lgs.22/97

   



Città di Desenzano del Garda


 [SI1]Bisogna discuterne?