REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 109 del 29/12/2004
S O M M A R I O
CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti
Art. 2 - Riferimenti normativi
Art. 4 - Oggetto del regolamento
Art. 5 - Definizione e classificazione dei rifiuti
Art. 6 - Attività di competenza del Comune
Art. 7 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
Art. 8 - Rifiuti speciali assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani
Art. 9 - Rifiuti speciali e pericolosi
Art. 10 - Particolari categorie di rifiuti
CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE-DIVIETI E CONTROLLI
Art. 13 - Vigilanza del servizio
Art. 14 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Art. 15 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
Art. 16 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio
CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 17 - Oggetto della raccolta differenziata
Art. 19 - Localizzazione siti e contenitori
Art. 20 - Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti in proprietà privata
Art. 21 - Piattaforma comunale per la raccolta differenziata
Art. 22 - Rifiuti oggetto di raccolte differenziate
Art. 23 - Rifiuti urbani pericolosi
Art. 25 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta
Art. 26 - Trasporto allo smaltimento finale
CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Art. 28 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio
Art. 29 - Modalità di svolgimento del servizio
Art. 30 - Cestini getta carta e porta rifiuti
Art. 31 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni all’aperto, ecc.
Art. 32 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati
Art. 33 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati
Art. 34 - Carico e scarico di merci e materiali
Art. 35 - Disposizioni per proprietari di animali domestici
Art. 36 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
Art. 37 - Educazione e informazione alla cittadinanza
CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI
Art. 38 - Abbandono di rifiuti
Art. 39 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 - Riferimento ad altri regolamenti
Art. 44 - Riferimento alla legge
Art. 45 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore
Allegato 1 - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI
CAPITOLO
I - PRINCIPI GENERALI
Art.
1 - Obiettivi della gestione rifiuti
1.
Considerato che
la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono
ormai un oggettivo limite allo sviluppo sostenibile di una comunità vengono
individuati i seguenti obiettivi primari da perseguire:
a) informare i cittadini dell'importanza che assume una
economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale
ed in modo da rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per
ottenere corretti sistemi di smaltimento;
b) proporre azioni atte a:
·
coinvolgere le
diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei
servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata
e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al
riciclo o allo smaltimento finale;
·
diffondere,
presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi
economici che la produzione sostenibile rappresenta per gli interessi economici
delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
·
promuovere
l’attività di raccolta differenziata in modo da favorire l’aumento dei
quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle
frazioni di rifiuto da destinare allo smaltimento finale.
Art.
2 - Riferimenti normativi
1.
Il presente
Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo
tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell’art. 21 del Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (“Decreto
Ronchi”) e s.m.i., attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE su i
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio.
2.
Esso rimanda
inoltre alla Legge Regione Lombardia 12 Dicembre 2003 n°26.
1.
L'intero ciclo
dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce
attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti
criteri generali di comportamento:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la
salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle norme
igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria,
dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori e odori;
c)
devono essere
salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di
degrado dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di
pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri
di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i
rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.
2.
Il Comune
promuoverà di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri
Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio (e con il
coinvolgimento del cittadino-utente) la sperimentazione di tutte le forme
organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti,
nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al
recupero di materiali e/o energia.
Art.
4 - Oggetto del regolamento
1.
La gestione dei
rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento,
trasporto, recupero, trattamento (inteso questo come operazione di
trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o
per rendere innocui i medesimi) nonché di ammasso e smaltimento (inteso come
attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo e di
incenerimento) di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico
interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.
2.
Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi
emessi nell’atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni
di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione,
trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c)
le carogne, i
liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i
materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla
pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) le attività di trattamento degli scarti che danno
origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle
modalità d’impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n. 748 e successive
modificazioni e integrazioni;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato
liquido;
f)
i materiali
esplosivi in disuso.
Art.
5 - Definizione e classificazione dei rifiuti
1.
Per rifiuto si
intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi che rientri nelle categorie riportate
nell’allegato A del Dlgs 22/97 e s.m.i..
2.
Agli effetti
dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall’art.7 del
Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in
rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità
in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3.
Sono rifiuti
urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione ;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti
urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 22/97;
c)
i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e
sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali.
4.
Sono rifiuti
speciali quelli derivanti:
a) da attività agricole e agro-industriali;
b) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c)
da lavorazioni
industriali;
d) da lavorazioni artigianali;
e) da attività commerciali;
f)
da attività di
servizio;
g) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque,
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h)
da attività
sanitarie;
i)
ed inoltre,
j)
i macchinari e
apparecchiature deteriorati e obsoleti;
k)
i veicoli a
motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
5.
Sono pericolosi
i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato A alla
direttiva del Ministero dell’Ambiente 09/04/2002 .
6.
Sono rifiuti
pericolosi anche quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ad
esclusione degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da
quelli di cui ai punti 2), 3) e 5), del presente articolo.
Art.
6 - Attività di competenza del Comune
1.
Compete
obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di
cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. - delle operazioni di
raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle
seguenti categorie:
a) tutti i rifiuti urbani di cui al 3° comma del
precedente art. 5;
b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli
urbani di cui al successivo art. 8 ;
c)
i rifiuti e i
fanghi di cui alla lett. g) , 4° comma del citato art.5.
Art.
7 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
1.
In relazione
alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le
seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni
qualificanti.
Materiali:
·
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto come definito al 1° comma
del precedente art. 5;
·
frazione
umida: i materiali putrescibili
ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
·
frazione
secca residua: i materiali a
basso (o nullo) tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico,
da avviare alla termodistruzione o allo smaltimento finale in discarica;
·
compost da
rifiuti: prodotto ottenuto dal
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di
apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti , gradi di qualità ed
usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria ;
·
combustibile
da rifiuti: il combustibile con
caratteristiche specificate da apposite norme tecniche ricavato dai rifiuti
urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze
pericolose per la combustione ed atto a garantire un adeguato potere calorico;
·
imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi
natura adibito a contenere e a proteggere determinate merci (dalle materie
prime ai prodotti finiti) ed a consentire la loro manipolazione e la loro
consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore.
Soggetti:
·
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o
la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
·
detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene.
Attività
ed operazioni qualificanti:
·
gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
·
conferimento:
le modalità secondo le quali i
rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
·
raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e/o di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
·
raccolte
differenziate: le attività di
raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali,
idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee -
compresa la frazione organica umida - da destinare al riutilizzo, al
riciclaggio o al recupero di materia prima;
·
cernita: le operazioni di selezione di materiali,
qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o
reimpiego degli stessi;
·
trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo
di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero,
trattamento e/o smaltimento;
·
recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:
·
utilizzati come combustibile
o come altro mezzo per produrre energia;
·
sottoposti a
rigenerazione o reimpiegati tal quali;
·
sparsi sul suolo
a beneficio dell’agricoltura o dell’ambiente;
·
riciclaggio:
ogni azione intesa a riprodurre
un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai
rifiuti;
·
riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili
partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
·
reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati
dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);
·
trattamento
intermedio: le operazioni
necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo,
l'innocuizzazione;
·
smaltimento:
le operazioni consistenti in
attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o
nel suolo;
·
luogo di
produzione dei rifiuti: uno o
più edifici, stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione
dalle quali hanno origine i rifiuti;
·
stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in
luogo diverso da quello della loro produzione in attesa di successive
operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero;
·
deposito
temporaneo: il raggruppamento
dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti
alle seguenti condizioni:
-
i rifiuti
depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodinbenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm
né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
-
il quantitativo
di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i
rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
-
il quantitativo
di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti
stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
-
il deposito
temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
-
devono essere
rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei
rifiuti pericolosi,
-
deve essere data
notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
·
spazzamento:
le operazioni di rimozione dei
rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali;
·
isole
ecologiche: aree attrezzate
secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a
ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta
differenziata;
·
piattaforma
di primo livello: area di
servizio destinata al conferimento separato delle frazioni, ivi compresi i materiali
inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di
modesta entità;
·
piattaforma
di secondo livello: area di
servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo
livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione,
selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita
dal verde proveniente da aree pubbliche e private.
Art.
8 - Rifiuti speciali assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani
1.
Il Ministero
dell’Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell’Industria, della
Sanità, dell’Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall’art.18 comma
2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 - deve determinare i “criteri
qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e
dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”.
2.
In attesa di
tale provvedimento, i rifiuti assimilati per i quali organizzare il servizio
sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione 27/7/1984
(Comitato interministeriale di cui all’art.5 del D.P.R. 915/82), con l’aggiunta
degli “accessori per l’informatica” come da elenco allegato alla delibera di
C.C. n° 47 del 27/03/02).
3.
Nel caso in cui
la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti
modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste
modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per
i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.
4.
I rifiuti
speciali assimilati agli urbani sono sottoposti a tutte le verifiche atte ad
accertare le loro caratteristiche qualitative e quantitative, per tale motivo,
salvo diversi accordi disciplinati con apposita convenzione, tali rifiuti
devono essere conferiti presso le isole ecologiche comunali. A causa dei
repentini riempimenti ed al relativo abbandono dei rifiuti all’esterno dei
contenitori è vietato il conferimento di rifiuti assimilati nei contenitori
stradali.
5.
I rifiuti
speciali assimilati agli urbani potranno essere conferiti alle isole ecologiche
con i seguenti limiti quantitativi fissati per le diverse classi di attività
(valori espressi in kg/mq su base annua) in base ai coefficienti Kc e Kd di cui
al DPR 27.04.1999 n°158.
|
|
CLASSI ATTIVITA’ |
KG/MQ |
|
1 |
Musei,
biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
3,70 |
|
2 |
Cinematografi
e teatri |
3,00 |
|
3 |
Autorimesse
e magazzini senza vendita diretta |
5,00 |
|
4 |
Campeggi,
distributori carburante, impianti sportivi |
7.00 |
|
5 |
Stabilimenti
balneari |
3.75 |
|
6 |
Esposizioni
autosaloni |
3,35 |
|
7 |
Alberghi
con ristorante |
11,05 |
|
8 |
Alberghi
senza ristorante |
8,60 |
|
9 |
Case
di cura e riposo |
9,45 |
|
10 |
Ospedali |
10,10 |
|
11 |
Uffici,
agenzie e studi professionali |
10,30 |
|
12 |
Banche
ed istituti di credito |
5,10 |
|
13 |
Negozi
(abbigliamento, calzature, librerie,cartolerie) |
9,55 |
|
14 |
Edicola,
farmacia e tabaccaio |
10,90 |
|
15 |
Negozi
(tappeti, cappelli, antiquariato, tende e tessuti) |
5,75 |
|
16 |
Banchi
di mercato di beni durevoli |
16,35 |
|
17 |
Attività
artigianali tipo botteghe: parrucchiere e barbiere |
10,45 |
|
18 |
Attività
artigianali tipo: falegname, idraulico, elettricista,fabbro |
7,80 |
|
19 |
Carrozzeria,
autofficina, elettrauto |
10,35 |
|
20 |
Attività
industriali con capannone di produzione |
4,00 |
|
21 |
Attività
artigianali di produzione di beni specifici |
5,60 |
|
22 |
Ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pub (compreso plateatico) |
51,20 |
|
23 |
Mense,
birrerie, amburgherie |
44,50 |
|
24 |
Bar,
caffè, pasticceria (compreso plateatico) |
36,40 |
|
25 |
Supermercato,
pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (compreso
plateatico) |
19,30 |
|
26 |
Plurilicenze
alimentari e/o miste |
15,20 |
|
27 |
Ortofrutta,
pescherie, fori e piante, pizza al taglio |
65,90 |
|
28 |
Ipermercati
di generi misti |
15,60 |
|
29 |
Banchi
di mercato generi alimentari |
63,70 |
|
30 |
Discoteche, night club |
10,60 |
Art.
9 - Rifiuti speciali e pericolosi
1 - Disposizioni di carattere generale
1.
I produttori dei
rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di
mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.
L'obbligo è rivolto
anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute:
-
nel Decreto
Legislativo 22/97 e s.m.i.,
-
nella
Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984,
-
nelle
disposizioni regionali e provinciali.
2.
Chiunque intenda
avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi
deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio
dell'attività o di Permesso di Costruire per la costruzione di nuovi
stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali
mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
3.
I costi relativi
all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti
pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.
4.
In caso di
istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti
speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo
sottoscrivendo apposite convenzioni di cui all’art. 10, 2° comma del Decreto
Legislativo 22/97 approvate dall’Amministrazione Comunale; le relative tariffe
sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso
aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.
2 - Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi
1.
Nella fase di
detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:
a) devono essere osservati i limiti posti al deposito
temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3) sia
per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità
dell'asportazione;
b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni
dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle
attività di smaltimento dei rifiuti;
c)
dovrà essere
effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto,
mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in
relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.
3 - Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi
1.
Ai fini del
trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o
attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.
È tassativamente
vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per
accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente
Regolamento.
3.
È altresì
tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i
rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale
ad impianti di discarica di 1ª categoria o ad altri impianti di smaltimento dei
rifiuti urbani.
4 - Rifiuti sanitari
1.
I rifiuti
sanitari di cui al D.M.Ambiente n°219 del 26/06/2000 sono i seguenti:
a) rifiuti sanitari non pericolosi;
b) rifiuti sanitari assimilati agli urbani;
c)
rifiuti sanitari
pericolosi non a rischio infettivo;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità
di trattamento;
f)
rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni,nonché i rifiuti derivanti da altre attività
cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.
2.
Ai fini della
riduzione del quantitativo di rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento,deve
essere favorito, in particolare, il recupero delle seguenti categorie di
rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di
bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori
per la somministrazione (esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci
antiblastici o contaminati da materiale biologico che non siano radioattivi e
che non provengano da pazienti in isolamento infettivo);
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di
cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c)
rifiuti
metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti alla
cucine delle strutture sanitarie;
f)
olii minerali e
vegetali grassi;
g) batterie e pile;
h)
toner.
3.
Per incentivare
il recupero dei rifiuti sanitari, i Comuni possono stipulare apposite
convenzioni con le strutture sanitarie.
4.
Al responsabile
della struttura sanitaria pubblica e privata e del cimitero compete la
sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato
D.M.Ambiente n°219 del 26/06/2000 in materia di gestione dei rifiuti sanitari
nelle diverse fasi riguardanti il deposito temporaneo, lo stoccaggio, la
raccolta ,il trasporto e lo smaltimento.
Art.
10 - Particolari categorie di rifiuti
1 - Beni durevoli
1.
Appartengono a
questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo
22/97:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori,
b) televisori,
c)
computer,
d) lavatrici e lavastoviglie,
e) condizionatori d'aria.
2.
Tali beni di uso
domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati
a cura del detentore:
-
ad un
rivenditore autorizzato,
contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente,
ovvero
-
all’Ente
incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure
-
ad uno degli appositi
centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44,
comma 2.
3.
I beni in
oggetto - ad esclusione di quelli alle lettere a),b), c) del precedente comma
(che dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all’estrazione
in sicurezza dei gas ed oli contenuti) continueranno tuttavia ad essere
considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino
a quando saranno definite nuove modalità di gestione (sulla base degli accordi
di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese
produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne
gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento) che
dovranno prevedere:
a) l'individuazione di centri di raccolta a diffusione
nazionale,
b) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i
beni durevoli,
c)
lo smaltimento
di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio
pubblico.
2 - Imballaggi
1.
Il Titolo II del
Decreto Legislativo 22/97 :
-
ha disciplinato
la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
-
ha istituito il
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è l’organo deputato a stipulare l’
accordo di programma quadro con l’Anci inerente “le modalità di raccolta dei
rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio
e di recupero”.
2.
Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni sono definiti :
-
“imballaggio per
la vendita” o “primario”, l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
-
“imballaggio
multiplo” o “secondario”, l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita,
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al
consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali
nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le
caratteristiche;
-
“imballaggio per
il trasporto” o “terziario”, l’imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di
imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al
trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi
e aerei.
3.
I produttori e
gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri
prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei
rifiuti da imballaggio - in particolare i “primari” - gli stessi sono raccolti
in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro
rispettiva composizione merceologica.
4.
È vietato
immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
“terziari” di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi “secondari” non restituiti
all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al
servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97,
articolo 43, 2° comma).
5.
È definito
“rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio rientrante nella definizione di
rifiuto, esclusi i residui di produzione.
3 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso
e loro parti
1.
I rifiuti
costituiti da:
-
parti di veicoli
a motore,
-
carcasse di
autoveicoli e motoveicoli,
-
carcasse di autocarri,
trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili,
-
sono conferiti
dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente
autorizzati.
2.
Il proprietario
di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai
concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna
successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto
veicolo per acquistarne un altro.
4 - Rifiuti inerti
1.
Sono considerati
rifiuti inerti:
-
i materiali
provenienti da demolizioni e scavi,
-
gli sfridi di
materiale da costruzione,
-
le rocce e i
materiali litoidi,
-
i rifiuti
considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.
2.
I rifiuti di
risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione
ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai
proprietari/locatari, dovranno trovare collocazione presso la Piattaforma
ecologica in un apposito contenitore.
CAPITOLO
2 - FORME DI GESTIONE-DIVIETI E CONTROLLI
1.
Le attività di
raccolta, trasporto, smaltimento di cui ai successivi articoli vengono
esplicate dal Comune in forma diretta, o mediante le forme previste dal
D.Lgs.167/08/2000 e s.m.i..
2.
La gestione del
servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le
attività concernenti le raccolte differenziate .
3.
Requisito
indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti
concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti di cui all’art.30 del Decreto Legislativo 22/97.
4.
Ai fini dello
svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle
materie raccolte il Comune e/o l’eventuale Ditta concessionaria, stipula
apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati,
eventualmente anche convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori
istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di
categoria specializzate.
5.
Le attività di
volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di
lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate: con la Ditta
concessionaria, approvate dal Comune,oppure direttamente con il Comune, senza
necessità di preventivo assenso dell’eventuale Ditta concessionaria.
1.
Competono ai
produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di
conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle
prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2.
È obbligo del
produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei
tempi previsti dell’Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente.
3.
È vietato
gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette
ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti
e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e
liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e
dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
4.
Il medesimo
divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei,
sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.
5.
In caso di
inadempienza il dirigente o suo delegato allorché sussistano motivi
igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli
interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo
sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.
6.
È vietata ogni
forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi
contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la
Piattaforma Comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.
7.
E’ vietato
l’abbandono di rifiuti, di ogni tipo e natura, fuori dai contenitori adibiti
alla specifica raccolta.
8.
È vietato l'uso
improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti.
In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei
contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
9.
È vietato
altresì il conferimento nei contenitori di:
a) ceneri non completamente spente o tali da danneggiare
il contenitore;
b) rifiuti acuminati o taglienti o comunque con
caratteristiche tali da poter causare lesioni;
c)
rifiuti radioattivi;
d) rifiuti organici sfusi.
10. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti,
di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale,
dalla sede in cui sono stati collocati.
11. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni
modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento
l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.
Art.
13 - Vigilanza del servizio
1.
Il controllo sul
corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come
definito dal 1° comma dell’art. 4 del presente Regolamento - in tutto il
territorio comunale è affidato al Settore Ambiente - Ecologia del Comune.
2.
L'attività di
ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e
disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni
previste spettano al corpo di Polizia Locale. Per tali attività
l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione degli addetti della
Ditta concessionaria dei servizi. Quest’ultima, nello svolgimento dei servizi
affidati, ha l’obbligo di segnalare al Comune ogni abuso e/o inosservanza al
presente regolamento.
3.
Una particolare
vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui
mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento
separato dei rifiuti urbani pericolosi.
4.
All'Amministrazione
Provinciale spettano:
-
Le funzioni concernenti
la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale.
-
le attività di
controllo e vigilanza su tutte le attività di gestione,di intermediazione e di
commercio dei rifiuti.
Art.
14 - Ordinanze contingibili ed urgenti
1.
In
considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 22/97e
s.m.i. e da quanto previsto dal D.Lgs 18/08/2000 n°267 qualora si verificassero
situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito
della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente.
2.
Dette ordinanze
sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al
Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per
un periodo non superiore a sei mesi.
3.
Le ordinanze di
cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono
adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo
esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali . Tali
ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.
Art.
15 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
1.
È fatto obbligo
al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla
disinfezione e disinfestazione:
-
dei mezzi di
trasporto dei rifiuti ,
-
delle
attrezzature, compresi gli eventuali contenitori ,
-
dei locali di
ricovero di mezzi e attrezzature.
Art.
16 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio
1.
Il personale
addetto al servizio, sia di spazzamento delle vie e piazze che di raccolta,
trasporto e smaltimento nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla
gestione dei rifiuti:
-
deve essere
sottoposto periodici controlli sanitari che la vigente normativa prevede;
-
deve essere
dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.
2.
Inoltre deve
essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione
legislativa in merito, sull’attuazione delle Direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
CAPITOLO
3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art.
17 - Oggetto della raccolta differenziata
1.
La raccolta
differenziata è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto
Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche del
territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e
smaltimento.
2.
La raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:
-
principalmente
quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente
riutilizzabili, quali : imballaggi in plastica, alluminio, carta, legno,
vegetali, forsu grandi utenze (frazione organica rifiuti solidi urbani),
cartone, imballaggi, materiali ferrosi e non ferrosi, pneumatici e ogni altro
materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo;
-
oppure quelle
sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa
del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di
inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica (fanno
parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i
farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i
relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o
"F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di
toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali
residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione
collettiva, gli oli minerali usati).
1.
La raccolta
differenziata è finalizzata a:
-
diminuire il
flusso dei rifiuti da smaltire tal quali,
-
favorire la
valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase
della produzione, distribuzione, consumo e raccolta,
-
migliorare i
processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni,
-
ridurre le
quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo
smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale,
-
favorire il
recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
Art.
19 - Localizzazione siti e contenitori
1.
La
localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta
differenziata e l’eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori
sono disposti dall'Amministrazione Comunale.
2.
Ove risulti
conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati “isole ecologiche”, dove è possibile
effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto
di raccolta differenziata.
3.
La
localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle
esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari
situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da
parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo
svolgimento del servizio.
4.
È vietato
spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di
competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.
5.
Per il servizio
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani il colore dei contenitori
utilizzati dovrà essere:
·
Frazione Umida MARRONE
·
Carta BIANCO
·
Vetro VERDE
·
Plastica GIALLO
6.
La pulizia dei
contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani per alcune utenze non
domestiche è a carico dell’utenza stessa.
Art.
20 - Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti in proprietà privata
·
Accesso alla
proprietà senza necessità di telecomandi o chiavi,
·
Proprietà
accessibile durante tutta la giornata,
·
Presenza di
spazi adeguati per l’effettuazione del servizio ed il transito dei mezzi.
Art.
21 - Piattaforma comunale per la raccolta differenziata
1.
La Piattaforma
comunale per la raccolta differenziata (piattaforma di primo livello) è
un’area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. 1
luglio 1993 n° 21, e destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute
dalla raccolta differenziata.
2.
La gestione
della piattaforma può essere effettuata - in regime di concessione - da
soggetti privati o da associazioni di volontariato, sulla base di apposita
convenzione con il Comune.
1 - Rifiuti ammessi
1.
Alla Piattaforma ecologica comunale attrezzata per la raccolta differenziata
(piattaforma di primo livello) possono essere conferiti i seguenti rifiuti:
a) rifiuti solidi urbani;
b) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata,
c)
rifiuti vegetali
provenienti dalla manutenzione di aree a verde,
d) rifiuti ingombranti,
e) beni durevoli,
f)
rifiuti da
imballaggio,
g) rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione,
h)
rifiuti residui
dello spazzamento stradale
i)
altri rifiuti
specificatamente individuati dal Comune.
2 - Norme generali sul conferimento dei rifiuti
1.
I rifiuti che
vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o dalla Ditta
concessionaria del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli
specifici contenitori (adeguatamente contrassegnati per favorire l’ordinata
separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo
smaltimento) o, quando previsto, negli appositi spazi.
2.
È vietato
effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori,
televisori e simili.
3.
La ditta
concessionaria del servizio ha l’obbligo di vigilare perché il conferimento dei
rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non
sia comunque causa di pericolo per l’igiene del luogo e per la sicurezza delle
persone. Per consentire una più corretta gestione delle modalità di
conferimento, il Comune adeguerà tecnologicamente tutte le aree ecologiche in
modo da permettere al gestore la verifica quantitativa dei rifiuti conferiti,
con particolare riferimento alle utenze non domestiche. Per le verifiche quantitative
dei rifiuti conferiti è attualmente in esercizio la pesa a ponte installata
presso la piattaforma ecologica in Loc. Cremaschina.
3 - Orari di apertura
1.
L’orario di
apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più
ampia affluenza in particolare in orario serale e nel giorno di sabato.
2.
Gli orari in
vigore sono i seguenti:
a) Piattaforma “ Cremaschina” (via Quaine 3 – zona
Tassinara)
·
Da lunedì a
venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30
·
Sabato dalle
8.30 alle 12.00
b) Piattaforma “Giotto” (via Giotto – zona piscine)
·
Da lunedì a
sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30
c)
Piattaforma
“Minitangenziale” (via Mintangenziale – zona cimitero)
·
Da lunedì a
sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
3.
In circostanze
determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore può autorizzare
l’apertura o la chiusura temporanea della piattaforma in giorni ed orari
diversi da quelli stabiliti, così come può modificare gli orari sopra indicati,
disponendone idonea pubblicità.
4 - Obblighi dei cittadini
1.
I cittadini
devono trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti per il solo
tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
2.
I cittadini sono
tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee
idoneamente delimitate, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
3.
Durante le
operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del
presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.
4.
Per il
conferimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani i titolari di utenze
non domestiche dovranno compilare specifico modulo che attesti la provenienza
del rifiuto.
5.
Lo stesso vale
per quelle ditte (ditte di giardinaggio e per la manutenzione del verde,
imprese edili, traslochi, ecc.) che operano temporaneamente nel Comune a nome
di utenti residenti.
5 - Obblighi del Gestore del servizio
1.
Il personale
incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare
che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel
rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive
impartite dal Comune.
2.
In particolare
il personale di controllo è tenuto a:
a) curare l’apertura e la chiusura della piattaforma
negli orari prefissati;
b) verificare che il conferimento avvenga a cura di
soggetti residenti nel Comune e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e
tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio.
c)
essere
costantemente presente durante l’apertura della piattaforma;
d) effettuare le pesate dei rifiuti conferiti;
e) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla
piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle
operazioni di conferimento;
f)
curare la
pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano
mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e
disinfezioni delle strutture;
g) curare che le asportazioni vengano effettuate
regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato di concessione;
h)
tenere
aggiornati i registri di carico e scarico dei rifiuti;
i)
segnalare al
Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della
piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere
accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
j)
controfirmare il
formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di rifiuti
speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del
rifiuto o da trasportatore autorizzato.
k)
far compilare
gli appositi moduli di conferimento.
3.
La concessionaria
provvederà a nominare il direttore tecnico, responsabile della piattaforma
Art.
22 - Rifiuti oggetto di raccolte differenziate
1.
Gli utenti del
servizio sono quelli iscritti all’anagrafe della Tariffa di Igiene Ambientale e
le persone appartenenti al loro nucleo famigliare.
2.
Il personale
addetto alla gestione della Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le
raccolte differenziate, potrà richiedere agli utenti del servizio un documento
di identità al fine di verificare la presenza nell’anagrafe della Tariffa di
Igiene Ambientale.
3.
I materiali
raccolti saranno avviati ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
4.
I detentori
hanno l’obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per
tipo:
a) frazioni “umida” e “secca residua” dei rifiuti solidi
urbani,
b) carta e cartoni,
c)
vetro e lattine,
d) contenitori in plastica per liquidi,
e) rottami metallici,
f)
beni durevoli,
quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers,
condizionatori d'aria e simili,
g) legname e manufatti in legno,
h)
stracci ed altri
scarti tessili,
i)
componenti
elettronici,
j)
imballaggi in
plastica,
k)
polistirolo
espanso,
l)
ingombranti non
differenziabili,
m) materiali inerti (piccole quantità),
n)
rifiuti vegetali
derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti
ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del
legno,
o) altri rifiuti urbani di provenienza non domestica,
ivi compresi gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli
alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.
5.
Le modalità di
gestione delle frazioni di rifiuto elencate al precedente comma sono le
seguenti:
a.
Frazioni
“umida” e “secca residua" dei rifiuti solidi urbani
1.
Il conferimento
separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque
ad alto tasso di umidità, attualmente praticata da alcune utenze non
domestiche, deve essere diretto alla separazione delle frazioni
"umida" e "secca residua".
2.
I rifiuti
appartenenti alla “frazione umida” devono essere conferiti a cura del
produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento
meccanizzato o manuale. Le utenze interessate da tale servizio saranno
individuate all’interno di perimetri operativi stabiliti dall’Amministrazione
Comunale.
3.
Nei contenitori
devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida,
chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in
materiale biodegradabile.
4.
Il conferimento
di erba tagliata è consentito solo per limitate quantità.
5.
Quantità
superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso la
Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate.
6.
I rifiuti
raccolti verranno trasportati dalla Ditta concessionaria del servizio ad
impianti di trattamento finale autorizzati.
7.
Il Comune
promuove l’utilizzo di compostori da parte delle utenze civili.
8.
Anche i rifiuti
appartenenti a questa frazione saranno trasportati ad idonei impianti
autorizzati.
9.
Per tutte le
frazioni di rifiuto interessate da raccolta domiciliare gli orari di
esposizione dei rifiuti saranno quelli stabiliti da apposita ordinanza
dirigenziale.
b. Carta e
cartoni
1.
La carta ed i
cartoni vengono raccolti a domicilio su aree specificatamente individuate,
conferiti dagli utenti in pacchi legati, sacchi di carta o scatole di cartone.
2.
Oltre che con
servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante
utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore bianco,
posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso la Piattaforma
ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.
3.
La carta verrà
introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.
4.
La carta
raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati,
eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio
istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria
specializzate.
c.
Vetro e lattine
1.
La raccolta
separata del vetro e delle lattine viene effettuata mediante l'utilizzo di
campane, di colore verde, È altresì previsto il servizio di ritiro a domicilio
con impegno di bidoni carrellabili di idonea capacità per: condomini, esercizi
pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense in aree individuate ed
accessibili per gli automezzi adibiti alla specifica raccolta.
2.
I rifiuti
appartenenti alla “frazione vetro” devono essere conferiti a cura del produttore
in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato
o manuale. Le utenze interessate da tale servizio saranno individuate
all’interno di perimetri operativi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
3.
Con gradualità
la raccolta domiciliare sarà estesa a tutte le utenze con contestuale rimozione
delle campane dal territorio. Il vetro differenziato potrà essere anche
conferito presso l’isola ecologica comunale.
4.
I materiali
raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati,
eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio
istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.
d.
Contenitori in plastica per liquidi
1.
I contenitori in
plastica per liquidi vengono raccolti tramite contenitori di colore giallo di
idonea capacità diffusi sul territorio, dove gli utenti introdurranno
direttamente il rifiuto.
2.
Oltre che con
servizio di ritiro a domicilio, possono essere consegnati presso la Piattaforma
ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.
3.
La plastica
raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati,
eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio
istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.
e.
Rottami
metallici
1.
La raccolta
separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene
effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità
posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte
differenziate.
2.
Il materiale
raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati,
eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio
istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.
f.
Beni durevoli
1.
I beni durevoli
per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori;
computer; condizionatori d'aria e simili che hanno esaurito la loro durata
operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore
autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai
sensi dell’art. 44, comma 2) del Decreto Legislativo 22/97, oppure conferiti
alla Ditta concessionaria della gestione dei rifiuti, tramite ritiro a
domicilio su chiamata e/o conferimento diretto presso la Piattaforma ecologica
comunale attrezzata per le raccolte differenziate.
g.
Legname e manufatti in legno
1.
La raccolta del
legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l’utilizzo di un
contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica
comunale attrezzata per raccolte differenziate.
2.
Il materiale
raccolto verrà avvio ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, eventualmente
anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi
del Decreto Legislativo 22/97.
h. Stracci ed altri scarti tessili
1.
Gli utenti
potranno conferire stracci ed altri scarti tessili direttamente presso la
Piattaforma ecologica Comunale, ove sarà disponibile un apposito contenitore,
la cui vuotatura e manutenzione è a carico di un’organizzazione senza scopo di
lucro convenzionata con l’Amministrazione Comunale.
i.
Componenti
elettronici
1.
Il materiale
sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica
Comunale ed immesso in apposito contenitore.
2.
Il materiale
sarà avviato a Recuperatori autorizzati.
j.
Rifiuti
ingombranti non ulteriormente differenziabili
1.
I rifiuti solidi
urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi
urbani ordinari.
2.
Il conferimento
di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore
presso l'apposita piattaforma comunale attrezzata, secondo le modalità disposte
per il funzionamento della medesima oppure tramite ritiro a domicilio su
chiamata.
3.
E’ assolutamente
vietato abbandonare rifiuti ingombranti sul territorio e/o all’interno o in
prossimità di contenitori stradali.
k.
Materiali
inerti
1.
I rifiuti di
risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione
ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai
proprietari/locatari, per una quantità massima di 0.5 mc., potranno essere
consegnati presso la Piattaforma ecologica in un apposito contenitore.
2.
Il materiale
raccolto verrà smaltito presso idonea discarica per inerti.
3.
È facoltà
dell'Amministrazione comunale consentire il conferimento diretto - a pagamento
- da parte delle imprese edili, del rifiuto in questione, purché proveniente da
opere di ristrutturazione effettuate sul territorio comunale attestata da
idonea documentazione (esempio: permesso di costruire, denuncia inizio attività
etc.) e comunque in quantitativi tali da non pregiudicare la corretta e
funzionale gestione dell’isola ecologica.
4.
L'importo
dovuto, a carico dei privati, sarà determinato dalla Giunta comunale nel
rispetto del criterio della totale copertura del costo dei servizi (smaltimento
più spese di gestione).
l.
Rifiuti vegetali
1.
La raccolta
separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde
pubblico e privato, avviene mediante conferimento diretto presso la Piattaforma
ecologica comunale.
2.
I materiali
raccolti saranno poi avviati ad impianti di compostaggio autorizzati.
m. Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla
cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva
1.
I rifiuti di cui
sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in
condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per
l’ambiente.
2.
Presso i centri
in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi
vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti
secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta, o conferiti
direttamente presso la Piattaforma.
3.
La raccolta di
tali oli e grassi avviene anche mediante posizionamento presso la Piattaforma
ecologica comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori
provvedono al loro conferimento diretto e separato.
4.
Il Gestore del
servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio,
istituito ai sensi del D.L. 22/97.
n. Pneumatici usati
1.
Ai sensi del
D.Lgs. 36/2003 art.6 comma 1 punto “o” i pneumatici usati non possono più
essere conferiti alle discariche e pertanto tale frazione va obbligatoriamente
gestita in modalità differenziata. Gli utenti potranno conferire “pneumatici
usati” direttamente presso la Piattaforma ecologica comunale, ove sarà
disponibile un apposito contenitore che successivamente sarà inviato presso
idonei impianti di recupero specificatamente autorizzati. E’ vietata
l’introduzione di tali rifiuti nei cassonetti stradali.
Art.
23 - Rifiuti urbani pericolosi
1.
Sono istituiti
la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo
le vigenti disposizioni.
2.
Si considerano
rifiuti urbani pericolosi:
-
batterie e pile;
-
accumulatori
esausti;
-
i prodotti e
relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o
"F";
-
i prodotti
farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
-
le lampade a
scarica e tubi catodici;
-
le siringhe
abbandonate;
-
le cartucce
esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
-
gli oli minerali
usati.
3.
Le modalità di
gestione dei rifiuti sopra elencati sono le seguenti:
a.
Batterie
e pile
1.
La raccolta
separata di batterie e pile viene effettuata mediante la dislocazione di
appositi contenitori, presso le scuole, i supermercati e i tutti i punti di
vendita delle stesse, che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie, nonché
presso la Piattaforma ecologica comunale;
2.
Il Gestore dei
servizi ne curerà il successivo avvio ad Impianti di trattamento autorizzati.
b. Accumulatori
esausti
1.
Gli accumulatori
esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno
collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta
dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di
raccolta degli sversamenti acidi, presso la Piattaforma ecologica comunale e
consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai
sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.
c.
Prodotti
e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o
"F"
1.
La raccolta dei
prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” avviene
mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi
contenitori,contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale; il materiale
raccolto sarà conferito ad impianti di trattamento finale autorizzati;
d.
Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o
avariati
1.
La raccolta
viene effettuata mediante il posizionamento di appositi contenitori in metallo,
all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio
comunale che espongono apposite vetrofanie e presso la Piattaforma ecologica
comunale.
2.
Il materiale
raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di
trattamento finale autorizzati.
e.
Lampade
a scarica e tubi catodici
1.
La raccolta
separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi
contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale.
2.
Il materiale
raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di
trattamento finale autorizzati.
f.
Siringhe,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque
soggette ad uso pubblico
1.
Questa raccolta
viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da
personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed
infezione.
2.
Le siringhe
raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.
g.
Cartucce
esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
1.
La raccolta
separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito
contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.
2.
Il materiale
raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di
trattamento finale autorizzati.
h. Oli minerali
usati
1.
La raccolta
degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito
contenitore, con capienza massima di 500 litri e tale da evitare la
contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, posizionato presso la
Piattaforma ecologica comunale per il successivo avvio a impresa aderente al
Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
1.
L’Amministrazione
Comunale, con apposito atto, potrà istituire nuovi servizi di raccolta
differenziata destinati a tipologie di rifiuto attualmente non elencate nel
presente regolamento.
2.
Tale deliberazione
dovrà essere seguita da apposita ordinanza del Responsabile del settore atta a
specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei
cittadini utenti.
3.
Per quei servizi
che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento non sono svolti
secondo quanto descritto nello stesso, l’applicabilità degli articoli relativi
è subordinata a loro attivazione.
Art.
25 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta
1.
Il
dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve
essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.
2.
La raccolta sarà
assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.
3.
Per una
razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei
costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per
quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri
insediamenti civili in genere.
4.
Questi rifiuti
verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del
produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi
dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.
5.
Il servizio è
garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:
-
le strade e
piazze classificate comunali;
-
le strade
vicinali classificate di uso pubblico;
-
le strade
private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti
di sorta;
-
aree a verde
pubblico.
6.
I contenitori
dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del
servizio di raccolta manuale sul marciapiede o, in mancanza, al margine del
tratto di strada prospiciente le abitazioni non prima delle ore 24.00 del
giorno precedente e non dopo le ore 9.00 del giorno stabilito per la raccolta.
. E’ vietata l’esposizione di rifiuti, di qualsiasi genere, nella giornata
Domenicale fatto salvo le grandi utenze soggette di specifici provvedimenti.
7.
Nel caso delle
utenze poste all’interno di aree private a servizio di grandi condomini o
complessi residenziali, oggetto di specifica convenzione, che permettano il
transito di autoveicoli , la raccolta potrà avvenire all’interno dei cortili
medesimi.
8.
Il Dirigente di
settore con specifico provvedimento può variare l'orario e le modalità di
svolgimento del servizio anzidette in relazione alle esigenze del servizio e
del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.
9.
Non possono
essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
-
i rifiuti urbani
pericolosi;
-
i rifiuti
ingombranti;
-
gli altri
rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri,
parti di veicoli, ecc.);
-
sostanze
liquide;
-
materiali
accesi;
-
i rifiuti potenzialmente
riciclabili ed oggetto di specifica raccolta differenziata;
-
materiali
(metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
10. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono
stabilite nel Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
approvato ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 27/04/1999, n°158 in relazione alla
necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del
territorio comunale.
Art.
26 - Trasporto allo smaltimento finale
1.
Il trasporto dei
rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ed aggiornati
tecnologicamente le cui caratteristiche e stato di conservazione devono essere
tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al
precedente art.3 nonché la sicurezza degli operatori.
2.
I veicoli
utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle
norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali
autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione comunale per
agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie
preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in
seconda posizione ecc.).
CAPITOLO
4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ESTERNI
1.
Per rifiuti
urbani esterni si intendono:
a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade e aree pubbliche e private comunque soggette a uso pubblico nonché
sulle rive dei corsi d’acqua;
c)
i rifiuti
vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
Art.
28 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio
1.
I servizi di
raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal
Comune e/o tramite Ditta concessionaria e/o Cooperativa Sociale iscritta
all’apposito Albo, entro il perimetro definito dall’Amministrazione Comunale.
2.
Devono essere
interessate al servizio le seguenti superfici:
a) le strade e piazze comunali ed ogni area di uso
pubblico,
b) le strade vicinali classificate di uso pubblico,
c)
le strade
private comunque soggette ad uso pubblico,
d) aree adibite a verde pubblico,
e) rive dei corsi d’acqua superficiali.
3.
Il perimetro
entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato
dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.
Art.
29 - Modalità di svolgimento del servizio
1) Servizio di pulizia
manuale e/o meccanizzata
1.
Il servizio di
pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento delle strade e delle
aree ad uso pubblico nei modi e nelle frequenze stabiliti nel Piano Finanziario
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2.
Il servizio di
pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle
strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area
accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel
perimetro.
3.
La frequenza e
le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel Piano finanziario
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato ai sensi dell’art.8
del D.P.R. 27/04/1999, n°158 in relazione alla necessità dell'utenza ed alle
tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.
4.
Il servizio di
spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico
mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità
stabiliti dagli Uffici comunali preposti.
5.
I rifiuti
raccolti verranno conferiti alla Piattaforma ecologica Comunale, dove lo
stoccaggio avverrà in appositi contenitori per il successivo smaltimento presso
discarica autorizzata.
2) Servizi accessori
1.
Sono così
definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso
stretto e riguardano:
a. Pulizia fontanelle
1.
Il servizio di
igiene ambientale provvede periodicamente a mantenere puliti ed eventualmente a
disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale
cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente
dispersione della stessa sulla pubblica via, nel rispetto della vigente
normativa sanitaria.
b. Lavaggio delle aree pubbliche
e di mercato
1.
La Ditta
concessionaria del servizio di igiene urbana è tenuta alla periodica
disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato.
2.
Nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la
necessità, si dovrà. provvedere al lavaggio delle aree pubbliche in modo uniforme,
senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti
sanitari vigenti.
c. Spurgo dei pozzetti stradali
1.
Il Comune
tramite ditta incaricata provvede a mantenere puliti i pozzetti stradali, le
caditoie e bocche di lupo, al fine di assicurare il regolare deflusso delle
acque meteoriche.
2.
Lo smaltimento
dei rifiuti allo stato liquido prodotti nelle attività di cui al comma
precedente avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs 22/97 e s.m.i..
d.Estirpazione delle erbe
1.
La Ditta
concessionaria del servizio di igiene urbana provvede periodicamente alla
estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e
piazze del Comune.
2.
L'uso dei
diserbanti o prodotti chimici destinati a tale scopo, è consentito
esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative
vigenti in materia.
3) Altri servizi di
pulizia
1.
Rientrano tra i
compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:
-
la pulizia, su
segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a
seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli compatibilmente
con gli orari di svolgimento del servizio;
-
l'asportazione
delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere
smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di
medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari
vigenti in materia;
-
la rimozione
delle deiezioni canine presenti sulle aree oggetto di servizio di spazzamento
meccanizzato o manuale;
-
il lavaggio e
disinfezione dei cassonetti r.s.u. e delle campane ,
-
la deaffissione
o il trattamento antigraffiti secondo interventi programmati o di emergenza
concordati fra le parti .
Art.
30 - Cestini getta carta e porta rifiuti
1.
Allo scopo di
garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico,
l'Amministrazione Comunale potrà disporre l’installazione di appositi contenitori
di limitata capienza (massimo 120 litri) oltre a quelli già presenti nel
territorio.
2.
È comunque fatto
divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte
differenziate, o rifiuti prodotti all’interno di abitazioni o su aree di
pertinenza privata.
3.
Per tali
contenitori la Ditta concessionaria del servizio dovrà essere assicurare il
regolare svuotamento , la sistematica predisposizione e successiva sostituzione
dei sacchetti e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio
con detergenti e periodiche disinfezioni nei modi e nelle frequenze previste
dal Piano Finanziario sopra specificato.
Art.
31 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni all’aperto, ecc.
1.
I gestori di
esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso
pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono
provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati
contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2.
I rifiuti così
raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti
solidi urbani interni e raccolta differenziata.
3.
Le aree occupate
da manifestazioni all’aperto, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite
dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le
modalità previste dal presente Regolamento.
4.
I soggetti
promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire, durante
le stesse, la pulizia delle aree interessate. Al termine delle manifestazioni
che si svolgono su area pubblica la Ditta concessionaria del servizio
provvederà ad un accurata pulizia di tutta l’area interessata e di quelle
limitrofe, con interventi manuali e meccanizzati preventivamente concordati fra
le parti.
Art. 32 - Raccolta
rifiuti provenienti dai mercati
1.
Le disposizioni
che seguono sono finalizzate a disciplinare le diverse fasi dell’attività di
igiene urbana nell’ambito dei mercato rionali settimanali.
2.
Le diverse
attività del mercato sono gestite e coordinate dal Comune, che assicura
l’espletamento dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti ed alla pulizia
delle aree, attraverso apposito personale appartenente alla società Ditta concessionaria
del servizio di igiene urbana.
2.
Il mercato ha
frequenza settimanale e si svolge nella giornata del martedì a Desenzano e
nella giornata della domenica a Rivoltella.
MERCATO DI DESENZANO
Il
mercato di Desenzano si svolge nel centro storico di Desenzano nella giornata
di martedì (anche se festivo, ad esclusione delle giornate di Natale e
Capodanno) per l’intera durata dell’anno nelle seguenti aree:
Mercato annuale: nelle aree comprese fra Via Anelli dal civico n° 8
all’intersezione con Piazza Matteotti (Lungolago) – Piazza Matteotti –
Lungolago Cesare Battisti (fino all’intersezione con Via Gramsci) – Piazza
Cappelletti - Piazza Feltrinelli;
Mercato stagionale: (dal 1° aprile al 30 settembre): Via Anelli dal
civico n° 32 al civico n° 8 – Piazza Matteotti (dal posteggio n° 223 al
posteggio n° 259);
Orario di vendita al pubblico:
dal
1° ottobre al 31 marzo dalle ore 8,00 alle
ore 13,00
dal
1° aprile al 30 settembre dalle
ore 8,00 alle ore 14,00
Alle
ore 14,00 nel periodo invernale ed alle ore 15,00 nel periodo estivo, tutta l’area
interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed
attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
MERCATO DI RIVOLTELLA
Il
mercato di Rivoltella si svolge nel centro storico di Rivoltella nella giornata
di domenica (anche se coincidente con una festività, ad esclusione delle
giornate di Natale e Capodanno) dalla prima domenica di aprile all’ultima
domenica di settembre compresa, salvo proroghe autorizzate dall’ufficio
Commercio del Comune.
Il
mercato di Rivoltella si svolge nelle aree comprese fra via Di Vittorio dal
civico n° 71 al n° 157 e dal civico n° 70 al n° 102.
Orario di vendita al pubblico:
dalle
ore 8,00 alle ore 14,00;
alle
ore 15,00 tutta l’area interessata dal mercato deve essere completamente libera
da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle
operazioni di pulizia.
3.
Le disposizioni
di cui al presente articolo valgono anche per i posteggi individuati dal
Regolamento Comunale per la disciplina dei posteggi fuori mercato, vale a dire:
|
POSTEGGIO |
SUPERFICIE |
GIORNO DI SVOLGIMENTO |
|
Posteggio
n° 1 Via Benedetto Croce |
mq
35 |
mercoledì |
|
Posteggio
n° 2 Via Benedetto Croce |
mq
45 |
mercoledì |
|
Posteggio
n° 3 Via Benedetto Croce |
mq
40 |
mercoledì |
|
Posteggio
n° 4 Via Benedetto Croce (riservato produttore agricolo) |
mq
40 |
mercoledì |
|
Posteggio
n° 5 Piazza Aldo Moro |
mq
94,80 |
venerdì |
|
Posteggio
n° 6 parcheggio in fregio al Castello |
mq
102 |
sabato |
|
Posteggio
n° 7 Torre di San Martino d/B |
mq
20 |
dal 20 marzo al 31 maggio
tutti i giorni, giugno solo le domeniche; |
|
Posteggio
n° 8 Piazza Matteotti |
mq
2 |
festivi tutto l’anno;
giugno, luglio, agosto e settembre venerdì e sabato |
4.
In circostanze
determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore può modificare,
anche temporaneamente, i giorni, i luoghi e gli orari dei mercati di cui ai
commi precedenti, disponendone idonea pubblicità.
5.
I rifiuti
andranno lasciati sul posto facendo attenzione a differenziali e predisporli
per il carico secondo le successive indicazioni.
6.
I rifiuti solidi
urbani prodotti dagli ambulanti durante l’attività di vendita dovranno essere
differenziati in base alle seguenti categorie omogenee :
a)
carta e cartone puliti;
b)
cassette di legno e bancali;
c)
cassette di plastica;
d)
rifiuti non differenziabili (tutti i rifiuti non elencati ai precedenti punti
a,b,c).
7.
Tali rifiuti
dovranno essere raccolti e conservati dagli ambulanti fino al momento del
ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione sull’area pertinenziale e
circostante secondo le indicazioni di cui ai successivi punti:
a.
Carta
e cartone
Tipologie:
scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatto in carta e
cartone puliti (escluso carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali
plastica o metalli).
Predisposizione
al carico: i rifiuti di carta e cartone,voluminosi (scatole e scatoloni) vanno
piegati e/o inseriti l’uno nell’altro al fine di ridurre al minimo l’ingombro.
Se
non disponibili scatoloni ove inserire i rifiuti cartacei di piccole
dimensioni.
b. Cassette di legno bancali
Tipologie:
cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.
Predisposizione
al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l’una sull’altra
in modo da ridurre al minimo l’ingombro.
Dovranno
essere separate da quelle di plastica.
c.
Cassette
di plastica
Tipologie:
cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli.
Predisposizione
al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l’una sull’altra
in modo da ridurre al minimo l’ingombro. Dovranno essere separate da quelle in
legno.
d.
Rifiuti
non differenziabili
Tipologie:
scarti di frutta e verdura ed alimentari in genere, sacchetti di plastica,
tovaglioli e carta sporca, unta, accoppiata, appendini, espositori non in
cartone, quant’altro non elencato nelle precedenti schede.
Predisposizione
al carico: dovranno essere inseriti in appositi sacchi. Se di grandi dimensioni
accuratamente raccolti di facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al
minimo l’ingombro. Il peso massimo consentito per sacco è di 18 kg.
Eventuali
e/o particolari rifiuti (pericolosi ed ingombranti) dovranno essere rimossi, a
cura degli ambulanti e potranno essere conferiti presso le isole ecologiche
comunali.
Art.
33 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati
1.
I lotti
inedificati compresi o immediatamente contigui all’abitato e visibili da spazi
pubblici, devono essere decorosamente mantenuti e recintati a richiesta de
Comune;
2.
Le aree che non
siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono
essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per
l’incolumità pubblica e l’igiene;
3.
I proprietari di
aree non recintate o terreni sono responsabili dell’ abbandono di rifiuti da
parte di terzi e/o ignoti e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla
rimozione dei rifiuti che su tali aree vengono depositati;
4.
In caso di
abbandono abusivo di rifiuti, su aree non recintate e terreni, il proprietario,
in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità della proprietà, sarà
obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle
condizioni originali dell’area e all’asporto e allontanamento dei rifiuti
abusivamente immessi.
Art.
34 - Carico e scarico di merci e materiali
1.
Chi effettua
operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo
sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve
provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
Art.
35 - Disposizioni per proprietari di animali domestici
1.
I proprietari
dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni
solide degli animali loro affidati in conformità con quanto indicato
nell’ordinanza Sindacale n° 240 del 29.11.1994 per le strade e le aree
pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, anche negli spazi
destinati alla conduzione dei cani .
Art.
36 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
1.
Chi effettua
attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di
fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a
prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di
uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in
ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere;
2.
Lo spezzamento
delle aree specificate al comma precedente deve essere effettuato in modo da
impedire la diffusione di polvere, tramite all’occorrenza l’innaffiamento
dell’area interessata.
Art.
37 - Educazione e informazione alla cittadinanza
CAPITOLO
5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI
INQUINATI
Art.
38 - Abbandono di rifiuti
1.
Il Sindaco, ai
fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei
responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello
stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo 22/97, può
avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono,
salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta;
2.
Nel caso in cui
i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e
risulti ignoto l’autore del fatto, il Comune provvede direttamente alla
rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante la Ditta
concessionaria del servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo
per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese;
3.
Quando sulla
medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di
rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità
pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del
proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.
Art.
39 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati
1.
I principi che
disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono
quelli emanati ai sensi dell'art.17, comma 1, del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. come
recepiti dal D.M. 25 10/1999 n°471 “Regolamento recante criteri, procedure e
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati”.
CAPITOLO
6 - DISPOSIZIONI FINALI
1.
Le violazioni a
quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano
reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o
regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative .
1.
In materia di
tariffa rifiuti (TIA) si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento
Comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti approvato con Deliberazione
Consiglio Comunale n° 47 del 27/07/2002 .
1.
I contributi
che, ai sensi del Decreto 22/1997, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero
erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del
recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di
raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza del Comune.[SI1]
2.
A tal fine la
Ditta concessionaria dei servizi dovrà:
-
segnalare al
Comune i quantitativi raccolti mensilmente, distinti per tipologia,
-
riversare
integralmente al Comune gli eventuali importi che - a titolo di contributo come
sopra - gli fossero stati direttamente corrisposti.
Art.
43 - Riferimento ad altri regolamenti
1.
Per quanto non è
espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei
Regolamenti di igiene, di polizia urbana, edilizio e di applicazione della
tariffa dei rifiuti urbani.
2.
È abrogata ogni
disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente
regolamento.
Art.
44 - Riferimento alla legge
1.
Per quanto non
previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto legislativo
5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione
in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla
C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.
Art.
45 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore
1.
Il presente
Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto
Comunale.
Allegato
1 - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI
|
VIOLAZIONI |
SANZIONI |
|
|
1 |
Uso
improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi |
€ 25.00 |
|
2 |
Conferimento
nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide |
€ 25.00 |
|
3 |
Conferimento
nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta |
da € 25,00 a € 258,00 |
|
4 |
Conferimento
in modo improprio e/o indifferenziato nei contenitori di materiali destinati
al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.) |
da € 25,82 a € 258,22 |
|
5 |
Conferimento
in modo improprio nei contenitori di materiali voluminosi |
€ 25,00 |
|
6 |
Conferimento
in modo improprio nei contenitori di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti
ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di
ristorazione collettiva |
da € 250,00 a € 1.000,00 |
|
7 |
Conferimento
non autorizzato nei contenitori di rifiuti speciali |
da € 250,00 a € 1.000,00 |
|
8 |
Conferimento
da parte dell’utente in modo improprio ai centri di raccolta |
€ 25,00 |
|
9 |
Conferimento
nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici |
€ 25,00 |
|
10 |
Mancata osservanza degli orari di esposizione dei
rifiuti urbani |
da € 25,00 a € 100,00 |
|
11 |
Abbandono e deposito
incontrollati di rifiuti sul suolo e immissione in acque superficiali o sotterranee
di rifiuti non pericolosi e non ingombranti (se la violazione è commessa da
persona fisica) rifiuti non pericolosi rifiuti
pericolosi |
da € 25,00 a € 154,00 da € 103,00 a € 619,00 D. Lgs. 22/97 |
|
12 |
Cernita
nei contenitori dei rifiuti o nei container presenti nei centri di raccolta |
da € 25,00 a € 150,00 |
|
13 |
Mancata
pulizia delle aree in concessione a esercizi pubblici |
da € 25,00 a € 150,00 |
|
14 |
Mancata
pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti |
da € 25,00 a € 150,00 |
|
15 |
Mancata
pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci |
da € 25,00 a € 150,00 |
|
16 |
Mancata
rimozione deiezioni animali domestici |
da € 25,00 a € 150,00 |
|
17 |
Mancata
pulizia(rimozione rifiuti e /o spazzamento) suolo pubblico da rifiuti
derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati |
da € 250,00 a € 1.500,00 |
|
18 |
Mancata
osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve |
da € 25,00 a € 75,00 |
|
20 |
Immissione
di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani |
da € 103,00 a € 619,00 D.Lgs.22/97 |
[SI1]Bisogna discuterne?