REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE

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Approvato con deliberazione di G.C. n. 1104 del 10/12/1997
Modificato con deliberazione di G.C. n. 559 del 4/12/2001


I N D I C E

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

ART. 2 - Definizioni delle prestazioni

ART. 3 - Costituzione e gestione del fondo

ART. 4 - Conferimento degli incarichi

ART. 5 - Prestazioni parziali-ripartizione verticale

ART. 6 - Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione

ART. 7 - Disposizioni comuni per la partecipazione del fondo

ART. 8 - Entrata in vigore


ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costruzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante.

ART. 2 - Definizioni delle prestazioni

1)      Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni:

2)      per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distribuzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione definitivo-esecutivo. Tale facoltà si applica, ai progetti di lavori pubblici di importo stimato non superiore ai 5.000.000 di euro.

3)      Per atti di pianificazione generali si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale, le sue revisioni e la sua programmazione pluriennale attuativa, il piano urbano del traffico, il programma urbano dei parcheggi, il programma della rete ciclopedonale ed i loro aggiornamenti;

4)      per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero d'iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero d'iniziativa o pubblica mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971, e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

5)      Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori (perizie suppletive e di variante) e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

6)      Per piani di sicurezza e di coordinamento si intendono: i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

7)      per validazione del progetto (come richiesto dal regolamento di attuazione della legge 109/94) si intende la verifica alla conformità del progetto da parte del responsabile del procedimento con il supporto tecnico dei propri uffici.

ART. 3 - Costituzione e gestione del fondo

1)      Il fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio;

2)      per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'art. 1.5 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'IVA;

3)      per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale urbanistica, dell' 1 dicembre 1969 aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese dei compensi a tempo;

4)      il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 4, del regolamento;

5)      la liquidazione del fondo viene effettuata ai soggetti aventi diritto, successivamente all'approvazione da parte della Giunta Comunale o Consiglio Comunale del progetto o atto di pianificazione con determina del responsabile del settore tecnico.

ART. 4 - Conferimento degli incarichi

1)      Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta Comunale;

2)      la Giunta Comunale può, con provvedimento motivato modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

ART. 5 - Prestazioni parziali-ripartizione verticale

Qualora all'Ufficio Tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'1 e 1/2 per cento è la seguente:

a)             solo progetto preliminare 

30%

b)             solo progetto definitivo    

40% escluso le prestazioni relative alle opere in CA e progetto impianti

c)             solo progetto esecutivo   

70% escluso le prestazioni relative alle opere in CA e progetto impianti

d)             solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto in un'unica fase

90% escluso le prestazioni relative alle opere in CA e progetto impianti

e)             solo validazione progetto realizzato da tecnici esterni

70%

f)              solo direzione lavori/contabilità    

50%

g)             prestazioni professionali accessorie quali (piano di sicurezza e coordinamento di cui D.Lgs 14.08.96 n. 494 e successive modifiche)

10%

L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile dell'ufficio tecnico.

ART. 6 - Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione

Come previsto dall'art. 18, comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche il fondo viene ripartito tra il personale degli uffici tecnici del Comune.

L'incentivo viene ripartito per ciascun progetto (o parte); o atto di pianificazione (generale, particolareggiata ed esecutivo) con determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico con le seguenti modalità:

a)             il 47% al tecnico o ai tecnici che firmeranno il progetto e al responsabile del procedimento;

b)              il 53% al rimanente personale tecnico e ai collaboratori diversi (dal livello contrattuale C1 inseriti a tempo pieno) che abbiano partecipato direttamente alla redazione del progetto mediante contributo intellettuale e materiale, che abbiano prestato la propria opera per la predisposizione, la formazione, la duplicazione e il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati; secondo le specifiche competenze, utilizzando altresì come coefficiente di ripartizione anche i parametri indicati sulla scheda di valutazione riferita alla produttività dell'anno in corso.  

ART. 7 - Disposizioni comuni per la partecipazione del fondo

1)      La descrizione dei collaboratori previsti all'art. 6 lettera b) e successiva ripartizione del fondo a tali soggetti viene determinata con provvedimenti del responsabile dell'ufficio secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al grado di contributo individuale pestato per il raggiungimento del risultato;

2)      con la delibera di approvazione del progetto e dell'atto di pianificazione, la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale prende espressamente atto che la quota parte del fondo relativo al progetto o atto di pianificazione viene liquidata agli aventi diritto, dal responsabile dell'ufficio tecnico con apposita determinazione.

ART. 8 - Entrata in vigore

1)      Il regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di Giunta Comunale che lo approva;

2)      il presente regolamento sostituisce quello già approvato con delibera della Giunta Comunale n. 1104 del 10.12.1997;

3)      copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.



 

U.R.P.
"Punto di Risposta"

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