REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE
Approvato con
deliberazione di G.C. n. 1104 del 10/12/1997
Modificato con deliberazione di G.C. n. 559 del 4/12/2001
I N D I C E
ART. 1 - Oggetto del Regolamento
ART. 2 - Definizioni delle prestazioni
ART. 3 - Costituzione e gestione del fondo
ART. 4 - Conferimento degli incarichi
ART. 5 - Prestazioni parziali-ripartizione verticale
ART. 6 - Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione
ART. 7 - Disposizioni comuni per la partecipazione del fondo
ART. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costruzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante.
ART. 2 - Definizioni delle prestazioni
1) Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni:
2) per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distribuzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione definitivo-esecutivo. Tale facoltà si applica, ai progetti di lavori pubblici di importo stimato non superiore ai 5.000.000 di euro.
3) Per atti di pianificazione generali si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale, le sue revisioni e la sua programmazione pluriennale attuativa, il piano urbano del traffico, il programma urbano dei parcheggi, il programma della rete ciclopedonale ed i loro aggiornamenti;
4) per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero d'iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero d'iniziativa o pubblica mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971, e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5) Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori (perizie suppletive e di variante) e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6) Per piani di sicurezza e di coordinamento si intendono: i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
7) per validazione del progetto (come richiesto dal regolamento di attuazione della legge 109/94) si intende la verifica alla conformità del progetto da parte del responsabile del procedimento con il supporto tecnico dei propri uffici.
ART. 3 - Costituzione e gestione del fondo
1) Il fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio;
2) per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'art. 1.5 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'IVA;
3) per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale urbanistica, dell' 1 dicembre 1969 aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese dei compensi a tempo;
4) il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 4, del regolamento;
5) la liquidazione del fondo viene effettuata ai soggetti aventi diritto, successivamente all'approvazione da parte della Giunta Comunale o Consiglio Comunale del progetto o atto di pianificazione con determina del responsabile del settore tecnico.
ART. 4 - Conferimento degli incarichi
1) Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta Comunale;
2) la Giunta Comunale può, con provvedimento motivato modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
ART. 5 - Prestazioni parziali-ripartizione verticale
Qualora all'Ufficio Tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'1 e 1/2 per cento è la seguente:
|
a) solo progetto preliminare |
30% |
|
b) solo progetto definitivo |
40% escluso le prestazioni relative alle opere in CA e progetto impianti |
|
c) solo progetto esecutivo |
70% escluso le prestazioni relative alle opere in CA e progetto impianti |
|
d) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto in un'unica fase |
90% escluso le prestazioni relative alle opere in CA e progetto impianti |
|
e) solo validazione progetto realizzato da tecnici esterni |
70% |
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f) solo direzione lavori/contabilità |
50% |
|
g) prestazioni professionali accessorie quali (piano di sicurezza e coordinamento di cui D.Lgs 14.08.96 n. 494 e successive modifiche) |
10% |
L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo
per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici,
ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è
predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile
dell'ufficio tecnico.
ART. 6 - Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione
Come previsto dall'art. 18, comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche il fondo viene ripartito tra il personale degli uffici tecnici del Comune.
L'incentivo viene ripartito per ciascun progetto (o parte); o atto di pianificazione (generale, particolareggiata ed esecutivo) con determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico con le seguenti modalità:
a) il 47% al tecnico o ai tecnici che firmeranno il progetto e al responsabile del procedimento;
b)
il 53% al rimanente personale tecnico e ai collaboratori diversi
(dal livello contrattuale C1 inseriti a tempo pieno) che abbiano partecipato
direttamente alla redazione del progetto mediante contributo intellettuale e
materiale, che abbiano prestato la propria opera per la predisposizione,
la formazione, la duplicazione e il perfezionamento formale del progetto
o dei suoi allegati; secondo le specifiche competenze, utilizzando altresì come
coefficiente di ripartizione anche i parametri indicati sulla scheda di valutazione riferita alla produttività dell'anno in
corso.
ART. 7 - Disposizioni comuni per la partecipazione del fondo
1) La descrizione dei collaboratori previsti all'art. 6 lettera b) e successiva ripartizione del fondo a tali soggetti viene determinata con provvedimenti del responsabile dell'ufficio secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al grado di contributo individuale pestato per il raggiungimento del risultato;
2) con la delibera di approvazione del progetto e dell'atto di pianificazione, la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale prende espressamente atto che la quota parte del fondo relativo al progetto o atto di pianificazione viene liquidata agli aventi diritto, dal responsabile dell'ufficio tecnico con apposita determinazione.
1) Il regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di Giunta Comunale che lo approva;
2) il presente regolamento sostituisce quello già approvato con delibera della Giunta Comunale n. 1104 del 10.12.1997;
3) copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.
U.R.P. "Punto di Risposta" |
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