REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI
DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI CITTADINI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI
AGEVOLATE
Approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del
26/11/1999
I N D I C E
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Composizione del nucleo familiare
Articolo 3 - Valutazione della situazione
reddituale
Articolo 4 - Valutazione della situazione
patrimoniale
Articolo 5 - Variazioni alla situazione economica
Articolo 6 - Dichiarazione sostitutiva del
richiedente
Articolo 7 - Efficacia e vincolatività
delle disposizioni del regolamento
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina i criteri unificati di valutazione
della situazione economica, ad integrazione di quelli previsti dalla L.
109/98, per i cittadini che richiedono al Comune di Desenzano del Garda
prestazioni o servizi agevolati in ambito socio-assistenziale o scolastico
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
Articolo 2 - Composizione del nucleo
familiare
A seconda della prestazione agevolata richiesta il nucleo familiare
da assumere come unità di riferimento è composta così
come sotto indicato.
Servizi Asili Nido, servizi erogati dal settore Pubblica Istruzione
-
richiedente, coniuge o genitore convivente e figli conviventi anche maggiorenni;
-
se il minore è senza genitori e convive con i nonni il nucleo di
riferimento al fine ISE include anche i due nonni;
-
in caso di genitori non separati legalmente né divorziati indipendentemente
dal domicilio o dalla residenza del minore, il nucleo familiare preso in
considerazione è quello formato da madre, padre e minori;
Servizi erogati dal Settore Servizi Sociali
Servizi residenziali:
-
area anziani: richiedente, famigliari tenuti agli alimenti secondo l'art.
433 del Codice Civile;
-
area minori: genitori conviventi;
-
area handicap: richiedente, coniuge convivente o genitori;
Servizi semi-residenziali:
-
area anziani: richiedente, coniuge o convivente e famigliari tenuti agli
alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile;
-
area minori ed handicap: richiedente, coniuge convivente o genitori e altri
famigliari conviventi;
Servizi domiciliari:
-
area anziani: se richiesto solo il servizio igiene: richiedente, se richiesti
anche altri servizi: richiedente, coniuge o convivente e altri familiari
conviventi;
-
area minori ed handicap: richiedente, coniuge o genitori;
Aiuti economici:
-
richiedente, tutti i componenti del nucleo familiare di risultanza anagrafica.
Articolo 3 - Valutazione della situazione
reddituale
-
Per i servizi nell'area anziani nonché per tutti i tipi di contribuzione
e agevolazioni economiche la situazione reddituale tiene conto anche di
tutti i redditi esenti da IRPEF in analogia con quanto previsto dalla legge
237/98 sul reddito minimo di inserimento.
-
Per il Centro Socio Educativo, Centro di Formazione Professionale Handicap
e Servizio di Formazione all'Autonomia viene inoltre considerato il reddito
totale anche non imponibile IRPEF (ad esclusione dell'assegno di accompagnamento)
del richiedente, dei genitori ed al 50% dei familiari conviventi oltre
il 1° grado, detratte le spese sanitarie documentate così come
previsto dalle istruzioni per la dichiarazione dei redditi e gli oneri
previdenziali obbligatori.
-
Per tutti i servizi erogati l'assegno di mantenimento per i figli viene
considerato nell'ambito della capacità reddituale del genitore a
cui è affidato il minore.
-
Per i servizi e le erogazioni soggette a valutazione sociale si detrae
dal reddito l'importo dell'affitto effettivamente pagato e risultante da
apposite ricevute, previa allegazione del contratto di locazione debitamente
registrato.
Articolo 4 - Valutazione della situazione
patrimoniale
-
Per i servizi erogati dal Settore Pubblica istruzione e per il Servizio
Asili Nido l'importo complessivo del patrimonio mobiliare ed immobiliare
viene sommato al reddito nella misura del 20% del suo valore al netto delle
franchigie previste dalla legge.
-
Per i servizi erogati dal settore Servizi Sociali detta percentuale viene
definita nel 5% sul valore residuo della prima casa al netto della franchigia
e nel 20% sul restante patrimonio.
Articolo 5 - Variazioni alla situazione
economica
I redditi considerati sono quelli riferiti all'anno precedente.
Gli utenti sono tenuti a dichiarare al momento dell'autocertificazione
eventuali variazioni in aumento o in diminuzione qualora la variazione
sia superiore al 50% del loro reddito annuo rispetto a quello dell'anno
precedente.
Variazioni in aumento o in diminuzione del reddito annuo superiori al
50% rispetto all'anno precedente comportano l'aggiornamento della situazione
reddituale con presentazione di dichiarazione integrativa o con l'indicazione
del reddito al momento della presentazione dell'autocertificazione di cui
all'art. 6.
Articolo 6 - Dichiarazione sostitutiva
del richiedente
Il Comune si riserva di richiedere, in allegato alla dichiarazione sostitutiva,
informazioni riguardo al possesso di beni mobili registrati, a consumi
telefonici od energetici o ad altri indicatori di capacità contributiva
ritenuti significativi.
Il richiedente viene inserito nella fascia massima prevista per i vari
servizi nelle seguenti ipotesi:
-
mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva nei termini della
dichiarazione;
-
presentazione di dichiarazione incompleta o non corretta;
-
rifiuto di rettifica o completamento della dichiarazione.
Articolo 7 - Efficacia e vincolatività
delle disposizioni del regolamento
Le disposizioni del presente regolamento saranno efficaci e produttive
di effetti dal momento in cui si procederà, per i diversi servizi,
all'aggiornamento dei criteri che determinano le modalità di accesso
e la compartecipazione al costo. Fino a tale aggiornamento il calcolo del
reddito verrà effettuato con i criteri in atto.