REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – MERCATO DEL MARTEDI’ IN DESENZANO E DELLA DOMENICA IN RIVOLTELLA
(D.Lgs. 114/98 – L.R. 15/00)Approvato con deliberazione di C.C. n. 117 del 28/11/2003
Art. 1 - DefinizioneArt. 2 - Tipologia, luogo ed orario di svolgimento del mercato di DesenzanoArt. 3 - Tipologia, luogo ed orario di svolgimento del mercato di RivoltellaArt. 4 - Dimensione ed articolazione merceologicaArt. 5 - PosteggiArt. 6 - Assegnazione dei posteggiArt. 7 - Scambio di posteggioArt. 8 - Concessione di suolo pubblicoArt. 9 - Presenze sul mercatoArt. 10 - Regolazione della circolazione veicolare e pedonaleArt. 11 - Vigilanza del mercatoArt. 12 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività commercio su aree pubblicheArt. 13 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)Art. 14 - Posteggi assegnati ai produttori agricoliArt. 15 - Riassegnazione di posteggiArt. 16 - Canone per la concessione dei posteggiArt. 17 - Sospensione dell'autorizzazioneArt. 18 - Revoca dell'autorizzazioneArt. 19 - Spostamento-soppressione e trasferimento del mercatoArt. 20 - Istituzione di nuovi posteggiArt. 21 - SubingressoArt. 22 - Pubblicità dei prezziArt. 23 - Obbligo di esibire l'autorizzazioneArt. 24 - Normativa igienico-sanitariaArt. 25 - Consultazione delle parti socialiArt. 26 - Effettuazione di mercati straordinariArt. 27 - SanzioniArt. 28 - Rinvio alle disposizioni di leggeArt. 29 - AbrogazioneArt. 30 - Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio del commercio su area pubblica nel mercato settimanale del martedì e della domenica ai sensi del D.Lgs.114/98, della L.R.21 marzo 2000 n.15 e delle direttive regionali di programmazione del commercio su area pubblica.
Art. 2 – Tipologia, luogo ed orario di svolgimento del mercato di Desenzano
1.
Il mercato di Desenzano ha frequenza settimanale, e si svolge nella
giornata del martedì, anche se festivo, ad esclusione delle giornate di
Natale e Capodanno.
In queste occasioni, il mercato verrà effettuato la domenica antecedente.
2. Il mercato di Desenzano interessa le seguenti aree, come emerge dalla planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Mercato annuale:
Via Anelli dal civico n.8 all’intersezione con Piazza Matteotti (Lungolago)- Piazza Matteotti- Lungolago C.Battisti (fino all’intersezione con Via Gramsci)- Piazza Cappelletti- Piazza Feltrinelli (dal posteggio n.1 al posteggio n.222).
Mercato stagionale:
Il mercato stagionale, che si svolge dal 1° aprile al 30 settembre, interessa le seguenti aree:
Via Anelli dal civico n. 32 al civico n. 8 – Piazza Matteotti (dal posteggio n. 223 al posteggio n. 259).
3. Orario:
a.
L’accesso al mercato è consentito dalle ore 6.00 alle ore 8.00.
Gli operatori che raggiungessero l’area mercatale dopo tale orario, non
potranno occupare il loro posteggio.
La spunta è fissata alle ore 8.00 in Piazza Matteotti.
b. l’orario di vendita è così articolato:
1° ottobre - 31 marzo ore 8.00-13.00
1° aprile - 30 settembre ore 8.00-14.00
4. Alle ore 14.00 nel periodo invernale ed alle ore 15.00 nel periodo estivo, tutta l’area interessata dal mercato, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
Art. 3 – Tipologia, luogo ed orario di svolgimento del mercato di Rivoltella
1. Il mercato di Rivoltella ha frequenza settimanale, e si svolge nella giornata di domenica, anche se coincidente con una festività, ad esclusione delle giornate di Natale e Capodanno dalla prima domenica di aprile all’ultima domenica di settembre compresa.
2. Il mercato di Rivoltella interessa le seguenti aree, come emerge dalla planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Via di Vittorio dal civico n.71 al n.157 e dal civico n.70 al n.102;
3. Orario:
a.
L’accesso al mercato è consentito dalle ore 6.00 alle ore 8.00.
Gli operatori che raggiungessero l’area mercatale dopo tale orario, non
potranno occupare il loro posteggio.
La spunta è fissata alle ore 8.00 davanti al bar locanda “La Villa” di
via Di Vittorio n.114;
b. L’orario di vendita è così stabilito: dalle ore 8.00 alle ore 14.00
4. Alle ore 15.00 tutta l’area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
Art. 4 – Dimensione ed articolazione merceologica
1. L’area in cui viene effettuato il mercato di Desenzano del Garda, è costituita da n. 259 posteggi, di cui 4 riservati ai produttori agricoli, pari ad una superficie di vendita di mq. 7100,50 così ripartita:
Posteggi annuali:
dal n.1 al n.185 riservati al settore merceologico non alimentare;
dal n.186 al n.222 riservati esclusivamente al settore merceologico alimentare;
All’interno di quest’area sono previsti:
a. n.4 posteggi riservati ai produttori agricoli (n.203-207-210-211)
b. n.3 posteggi abilitati alla vendita di piante-fiori (n.200-201-202) fatti salvi di diritti acquisiti dagli attuali titolari.
Posteggi stagionali:
dal n.223 al n.259 riservati al settore merceologico non alimentare.
2. L’area in cui viene effettuato il mercato di Rivoltella del Garda, è costituita da n.77 posteggi, di cui 3 riservati ai produttori agricoli, pari ad una superficie di vendita di mq.2330,65 così ripartita:
produttori agricoli: nn.11-12-13
posteggi alimentari: nn.14-15-16-17-72-73
posteggi non alimentari: dal n.1 al n.10 – dal n.18 al n.71- dal n.74 al n.77
1. Le attuali dimensioni dei posteggi potranno essere aumentate, solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente alle caratteristiche dell’automezzo, previa autorizzazione del Comune. L’ampliamento del posteggio deve comunque essere tale da non compromettere la sicurezza all’interno del mercato.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato, l’operatore commerciale persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi, che devono rimanere sempre distinti fisicamente.
3. L’operatore commerciale ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività purché nell’ambito della suddivisione merceologica di cui al precedente art.4. Nei posteggi riservati al settore merceologico non alimentare è possibile effettuare la vendita di tutti i prodotti del settore non alimentare, ad esclusione di quelli previsti dall’art.30 punto 5 del D.Lgs.114/98.
Art. 6 – Assegnazione dei posteggi
1. L’assegnazione definitiva del posteggio è effettuata secondo le modalità previste dell’art.5 della L.R.15/00.
2. I soggetti già concessionari di posteggio, preliminarmente all’avvio della procedura di cui all’art.5 della L.R.15/00, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modifica comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.
1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l’espresso consenso dell’Amministrazione comunale.
2. Le domande possono essere presentate congiuntamente o separatamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l’accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l’indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. L’Ufficio preposto, di concerto con il Comando Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, potrà accogliere l’istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.
Art. 8 – Concessione di suolo pubblico
1. Ai titolari di posteggio verrà rilasciata con apposito atto la concessione di suolo pubblico.
2. Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione dell’interessato, corredata di autocertificazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’esercizio dell’attività.
3. Il provvedimento può essere trasferito a terzi (cessione d’azienda o di ramo d’azienda) unicamente con l’autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante assegnazione di posteggio.
4. In caso di subingresso, la relativa concessione di suolo pubblico, scade al compimento del decennio dalla data fissata nell’atto originario di rilascio.
1. Sono considerate presenze in un mercato, le date in cui l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività.
2. Sono considerate presente effettive in un mercato le date in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale mercato.
3. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell’impresa (o del legale rappresentante nel caso di società).Qualora questi soggetti non possano presenziare è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare in ogni caso muniti dell’autorizzazione amministrativa.
Art. 10 – Regolazione della circolazione veicolare e pedonale
1. Nelle aree di mercato e nelle aree circostanti, la circolazione veicolare e pedonale è regolamentata con apposita ordinanza.
Art. 11 – Vigilanza del mercato
1. La vigilanza del mercato è affidata al Comando di Polizia Locale, al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale.
2. In particolare il Comando di Polizia Locale dovrà:
Art. 12 – Norme generali per lo svolgimento dell’attività commercio su aree pubbliche
1. I concessionari di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
Art. 13 – Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)
1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazioni di cui all’art.28 lett.a) e b) del D.Lgs.114/98.
2. L’assegnazione avviene seguendo l’ordine della cosiddetta “graduatoria degli spuntisti”. Questa è determinata dalle volte che l’operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l’assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l’attività.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell’assegnazione del posteggio si fa riferimento all’anzianità di iscrizione al registro imprese.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica (alimentari- non alimentari- produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. L’operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l’assegnazione non viene considerato presente ai fini dell’aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
6. Nell’ambito del mercato:
a. L’esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;
b. Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
7. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria.
8. Le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un’autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all’atto del ritiro della nuova autorizzazione.
Art. 14 – Posteggi assegnati ai produttori agricoli
1. Nell’ambito del mercato settimanale, sono previsti dei posteggi riservati ai produttori agricoli, autorizzati ai sensi del D.Lgs.228/2001 (n.4 – quattro – posteggi nel mercato del martedì e n.3 – tre -posteggi nel mercato della domenica).
2. L’assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli, è effettuata applicando nell’ordine i seguenti criteri:
a. maggior numero di presenze maturate nel mercato;
b. maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli;
c. ordine cronologico di ricevimento della domanda al protocollo.
3. Ai fini dell’assegnazione del posteggio resosi libero, l’Amministrazione Comunale, provvederà a comunicare al pubblico la disponibilità di tale posteggio mediante comunicazione affissa all’Albo pretorio del comune.
4. Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati concernenti il posteggio da assegnare.
5. Le domande di assegnazione del posteggio, dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio; fa fede la data di ricevimento al protocollo.
6. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune – Settore Attività Produttive- pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma due.
7. La concessione del posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
8. Non può essere assegnato più di un posteggio ad un produttore agricolo. Eventuali domande di assegnazione in tal senso, vengono respinte.
9. Ai produttori agricoli si applicano le stesse norme di decadenza e sospensione dalla concessione del posteggio previste per gli altri operatori.
10. La perdita della qualifica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio.
11. I posteggi che nel giorno di svolgimento del mercato non vengono utilizzati dai produttori agricoltori aventi diritto, possono essere occupati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, solo da operatori spuntisti in possesso della qualifica di produttore agricolo, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.
12. L’assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli nell’ambito dello stesso mercato è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 15 – Riassegnazione di posteggi
1. In caso di trasferimento del mercato in altra sede o di trasferimento parziale, il Comune procedere alla riassegnazione dei posteggi sulla base di una graduatoria stilata in base all’anzianità di presenza nel mercato.
2. Nel caso l’azienda sia stata acquistata per subingressi successivi, l’anzianità è intesa in senso storico, ovvero retrodatabile alla data di acquisto.
Art. 16 – Canone per la concessione dei posteggi
1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone corrispondente all’occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della normativa vigente.
2. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.
Art. 17 – Sospensione dell’autorizzazione
1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b. l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Art. 18 – Revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è revocata:
a. nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b.
per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi
di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (n.18 assenze) salvo il
caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
Per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di
mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza è
ridotto in proporzione alla durata dell’attività (n.9 assenze);
c. nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs.114/98;
d. qualora nel caso di subingresso per atto tra vivi, non sia comunicato l’avvenuto subingresso entro il termine di quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà;
e. qualora nel caso di subingresso mortis-causa non sia comunicato il subingresso entro un anno.
Art. 19 – Spostamento-soppressione e trasferimento del mercato
1. La soppressione dei mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero di posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sempre che siano a livello permanente e non temporaneo, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art.25 del presente regolamento.
2. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l’effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
a. Motivi di pubblico interesse;
b. Cause di forza maggiore;
c. Limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
3. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
a. Anzianità di presenza effettiva nel mercato;
b. Anziantità di iscrizione al registro imprese;
c. Dimensione e caratteristiche dei posteggi disponibili, anche in relazione al settore merceologico (alimentare e non alimentare).
Art. 20 – Istituzione di nuovi posteggi
1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l’ampliamento dell’area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, gli stessi verranno assegnati con le modalità previste dall’art.5 della L.R.15/00.
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa al subentrante sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs.114/98.
2. Il trasferimento di cui sopra deve avvenire nel rispetto della suddivisione merceologica di cui all’art.4.
3. Il subentrante deve comunicare l’avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data del trasferimento in gestione o in proprietà, pena la decadenza del diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.
4. La domanda di reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all’autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l’attività, deve comunicare l’avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.
Art. 22 – Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all’origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall’obbligo di cui al comma precedente.
3. L’operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie stabilite dalla L.R.22/00.
Art. 23 – Obbligo di esibire l’autorizzazione
1. L’operatore ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. Ogni operatore è altresì obbligato ad esporre in modo ben visibile al pubblico la tabella rilasciata dal Comando Polizia Locale, riportante il numero del posteggio e l’esatta metratura dello stesso.
Art. 24 – Normativa igienico-sanitaria
1. Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle norme legislative e regolamentari in vigore.
Art. 25 – Consultazione delle parti sociali
1. In applicazione di quanto previsto dall’art.10 L.R.15/2000 è istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato e composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciale su aree pubbliche e del comune interessato.
2. La commissione viene nominata dal Sindaco.
3. La commissione è obbligatoriamente sentita in merito a:
- atti di programmazione dell’attività;
- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato;
- definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi;
- predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l’attività di commercio su aree pubbliche.
Art. 26 – Effettuazione di mercati straordinari
1. Nei periodi natalizi, pasquale ed estivo, può essere programmata l’effettuazione di edizioni aggiuntive dei mercati esistenti o di edizioni straordinarie collegate ad eventi particolari.
2. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.
3. Le domande di effettuazione dei mercati straordinari devono essere presentate almeno 90 giorni prima dello svolgimento del mercato.
4. Sulla proposta, la Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale di cui all’art.25 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione.
5. La decisione è comunicata entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.
1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs.114/1998, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 che saranno applicate ai sensi della Legge 689/81.
Art. 28 – Rinvio alle disposizioni di legge
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs.114/98, alla L.R.15/00 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.
1. Con l’approvazione del presente regolamento sono abrogate le precedenti deliberazioni consiliari n.121/84 e n.219/90 e le successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 30 – Disposizioni transitorie
1. E’ espressamente vietato nei posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari-piante-fiori, la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare; in tali posteggi si possono porre in vendita i soli prodotti tradizionalmente facenti capo al settore alimentare. Allo stesso modo, nei posteggi riservati alla vendita di prodotti non alimentari, non possono essere venduti prodotti alimentari-piante-fiori.