REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 17/2/1995
Modificato con deliberazione di C.C. n. 154 del 27/12/2000

Modificato con deliberazione di C.C. n. 91 del 29/11/2004



I N D I C E

CAPO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

ART.1 *
ART.2 *
ART.3 *
ART.4 *
ART.5 *
ART.6 *
ART.7 *

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART.8 *
ART.9 *
ART.10 *
ART.11 *

CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART.12 *
ART.13 *
ART.14 *

CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART.15 *
ART.16 *
ART.17 *
ART.18 *
ART.19 *
ART.20 *
ART.21 *
ART.22 *
ART.23 *
ART.24 *
ART.25 *
ART.26 *
ART.27 *
ART.28 *
ART.29 *
ART.30 *
ART.31 *
ART.32 *
ART.33 *
ART.34 *
ART.35 *
ART.35 BIS *

CAPO V - RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART.36 *
ART.37 *
ART.38 *

CAPO VI - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART.39 *

CAPO VII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO

ART.40 *

CAPO VIII - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART.41 *

CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART.42 *
ART.43 *
ART.44 *
ART.45 *
ART.46 *
ART.47 *
ART.48 *
ART.49 *
ART.50 *

CAPO X - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

ART.51 *

CAPO XI - INUMAZIONE

ART.52 *
ART.53 *

CAPO XII - TUMULAZIONE

ART.55 *
ART.56 *
ART.57 *
ART.58 *
ART.59 *

CAPO XIII - CONCESSIONE DEI LOCULI - PRENOTAZIONI

ART.60 *
ART.61 *

CAPO XIV - CREMAZIONE

ART.62 *

ART.62 bis *

CAPO XV - OSSARIO COMUNE

ART.63 *

CAPO XVI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

ART.64 *

CAPO XVII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ART.65 *

CAPO XVIII - TOMBE DI FAMIGLIA

ART.66 *
ART.67 *
ART.68 *
ART.69 *

CAPO XIX - COSTRUZIONE DI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART.70 *

(Il capo XX è omesso per un errore materiale nella numerazione)
CAPO XXI - CONTRAVVENZIONI

ART.71 *

CAPO XXII - COMMISSIONE COMUNALE PER LA VIGILANZA DEI CIMITERI

ART.72 *

CAPO XXIII - ALLEGATI

ART.73 *

CAPO XXIV - ESECUTIVITÀ

ART.74 *


CAPO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

ART.1

  1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art.103, sub. a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27.07.1934, n.1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
  2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
  3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n.185.
  4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.4.
  5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
  6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
  7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza.
  8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART.2

  1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal 5° comma dell'art.1, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli n.39 e 45 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

ART.3

  1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART.4

  1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.
  2. Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o dal medico da lui delegato.
  3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.
  4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141. L'accertamento della morte è effettuato ai sensi dell'art.2 della legge n.578/93 e sulla base di quanto disposto dagli artt.1-2-3 del D.M. Sanità 22.08.1994, n.582.
    L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli artt.3 e 4 del Decreto Ministeriale 22.08.1994, n.582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art.141 del Regio Decreto 09.07.1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile e dagli artt.4, 8 e 9 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285.

    In tali casi l'obbligo della compilazione del certificato di morte di cui all'art.141 del Regio Decreto n.1238/39, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale, o in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art.2, 5° comma, della legge 29.12.1993, n.578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte".

ART.5

  1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
  2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART.6

  1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del Regio decreto 9 luglio 1939, n.12378, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
  2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art.5.

ART.7

  1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
  2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
  3. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
  4. Nei casi previsti dai commi 2° e 3°, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART.8

  1. L'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.
  2. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie le condizioni che inducono all'accertamento della morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo sono:
    1. stato di incoscienza
    2. assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo
    3. silenzio elettrico cerebrale.
  1. Il verificarsi di tali condizioni impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche.
  2. Nei soggetti indicati al punto 2) del presente articolo la morte è accertata quanto sia riscontrata per il periodo di osservazione prescritto dall'art.4 D.M. Sanità n.582/94 la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
    1. stato di incoscienza;
    2. assenza di riflesso corneale, ecc. 8art.3 del D.M. citato).
  1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera né essere inum4ato, tumulato, cremato prima che ne sia stata certificata la morte da parte del medico necroscopo, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29.12.1993, n.578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e al Decreto Ministeriale 22.08.1994, n.592 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" e per quanto ivi non specificatamente menzionato e non incompatibile e non in contrasto, dalla legge 02.12.1975, n.644, e successive modificazioni. Tale certificazione viene rilasciata ai sensi dell'art.6 del D.M. Sanità n.582/94 citato.

ART.9

  1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.8. Negli altri casi il periodo di osservazione è quello stabilito dall'art.4 del D.M. Sanità n.582/94.

ART.10

  1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART.11

  1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART.12

  1. Il Comune dispone di locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:
    1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
    2. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
    3. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
  1. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART.13

  1.  Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a.       mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b.      deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c.       deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART.14

  1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dalla Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART.15

  1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni legislative dei regolamenti comunali, è:
    1. a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
    2. a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve comunque essere effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio.
  1. L'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART.16

  1. Il trasporto dei cadaveri prima che sia decorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo Il deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART.17

  1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
  2. É consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
  3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART.18

  1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art.15, 1° comma, lettera a).
  2. Nei casi previsti dall'art.15, 1° comma, lettera a), ove il servizio di trasporto con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilità per i trasporti di ultima categoria.
  3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempre che esso sia effettuato con gli automezzi di cui all'art.19, i Comuni di arrivo e di partenza possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilità per i trasporti di ultima categoria svolgentesi nel territorio comunale.
  4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART.19

  1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
  2. Detti carri possono essere posti in servizio dal Comune o da privato solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato si manutenzione.
  3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART.20

  1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.
  2. Esse devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
  3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria competente.

ART.21

  1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART.22

  1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere esibita al custode del cimitero di destinazione.

ART.23

  1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane entro l'ambito comunale in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
  2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
  3. Qualora si richieda la sosta della salma in altri Comuni intermedi per tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART.24

  1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt.29 e 30 seguendo le prescrizioni di cui agli artt.17 e 31.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti dagli artt.26-27 e 28 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal 1° comma.

ART.25

  1. Il trasporto di una cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
  2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di una cadavere da Comune a Comune è sottoposto alla autorizzazione di cui all'art.23.

ART.26

  1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n.1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse devono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
  2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
  3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.
  4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n.1055.

ART.27

  1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
    1. da un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.29, da un estratto di atto di morte in bollo, dal certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero per rispetto prescrizioni artt.30 e 32 D.P.R. n.285/90; da autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità del Paese di estradizione, dal certificato medico per causa decesso.
    2. dagli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
  1. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART.28

  1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:
    1. nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
    2. certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.29;
    3. estratto dell'atto di morte;
    4. autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso;
    5. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
  1. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
  2. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

ART.29

  1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
  2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
  3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
  4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
  5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
  6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
  7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
  8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
  9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.
    Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
  10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.
  11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm.2, distanti l'una dall'altra non più di cm.50, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
  12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART.30

  1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.29, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART.31

  1. Per il trasporto di cui all'art.29, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante nelle cavità corporee di almeno cc.500 di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
  2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
  3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART.32

  1. É considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente Regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART.33

  1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
  2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART.34

  1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
  2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART.35

  1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli n.23-26-27 e 28, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli n.17-19 e 24.
  2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
  3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART.35 BIS

  1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, in mancanza di cerimonie religiose i cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
  2. Il Comune potrà affidare a terzi il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale, nelle forme previste dalla legge, semprechè siano attrezzati ai sensi degli artt.19 e 20 del presente Regolamento.

CAPO V - RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART.36

  1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
  2. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.
  3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anamotopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa della morte.
  4. Eseguito l'accertamento diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
  5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ART.37

  1. I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt.6-69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

ART.38

  1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.1, 7° comma.
  2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1256, e successive modifiche.
  3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VI - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART.39

  1. Per il rilascio di cadaveri a scopo di studio si seguono gli artt.40-41-42 e 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, interamente allegato al presente Regolamento.

CAPO VII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO

ART.40

  1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. 09.11.1994, n.694 "Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti". I trapianti di cornea sono disciplinati dalla Legge 12.08.1993, n.301 "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea".


Per quanto concerne l'accertamento della morte si seguono le disposizioni previste dalla Legge 23.12.1993, n.578 e dal D.M. 22.08.1994, n.582, e, per quanto ivi non specificatamente menzionato e non incompatibile e non in contrasto, dalla Legge 02.12.1975, n.644, e successive modificazioni.

 

CAPO VIII - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART.41

  1. Per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si seguono gli artt.45-46-47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART.42

  1. Il Comune di Desenzano del Garda dispone allo stato attuale di due cimiteri - uno in Desenzano l'altro nel centro di Rivoltella; i cimiteri sono dotati di reparti a sistema di inumazione nel rispetto dell'art.337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265.

ART.43

  1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a.       i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b.      i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;

c.       i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune;

d.      i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7;

e.       i resti mortali delle persone sopra elencate;

f.        i cadaveri delle persone per le quali sia stata stipulata in vita una prenotata concessione;

g.       con autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato la salma o i resti mortali di congiunti o affini di persone viventi che abbiano la residenza nel Comune di Desenzano;

h.       per deliberazione della Giunta Comunale, i cadaveri delle persone che non appartengono a nessuna delle precitate categorie.

ART.44

  1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza sui cimiteri spettano al Sindaco.
  2. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.45

  1. Il Sindaco assicura nei cimiteri del Comune un servizio di custodia.
  2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art.6; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a.       le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome ed età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art.6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numerico arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b.      le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c.       le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;

d.      qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART.46

  1. I registri indicati dell'art.45 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
  2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART.47

  1. I cimiteri dispongono:
    1. di campi di inumazione;
    2. di tombe di famiglia;
    3. di loculi e tumuli individuali;
    4. di tombe monumentali;
    5. di ossari individuali per resti mortali;
    6. di colombari e nicchie per accogliere le urne con le ceneri dei cremati;
    7. di un ossario comune;
    8. di aree da utilizzarsi per la dispersione delle ceneri.

ART.48

  1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che sono affisse all'ingresso del cimitero.

ART.49

  1. Salvo autorizzazione del Sindaco per casi particolari, le vetture, le biciclette ed in genere qualsiasi veicolo, potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. É assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati per mano da persone adulte. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, al fine di portarsi verso una tomba dei propri familiari.

ART.50

  1. Il viale centrale, come i laterali e gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera del custode raccolte e depositate nell'ossario.
  2. In tutta l'estensione del cimitero è vietata da parte di privati la coltivazione di piante che non siano semplici arbusti sempre verdi ammessi sulle tombe individuali ad inumazione.
  3. É lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni che nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però per il tempo o le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o riusati per costruzioni nel cimitero, dietro avviso del custode, se non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
  4. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono far rimuovere le ornamenta anche provvisorie ogni qualvolta le giudichino indecorose o in contrasto con l'austerità del luogo; come pure hanno diritto di provvedere alla rimozione di quelle particolari, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
  5. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare anche semplici fiori, arbusti o corone.
  6. É assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, alle cappelle, alle lapidi eccetera, come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
  7. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale autorizzato per legge, a presenziare alle esumazioni straordinarie.
  8. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un comportamento sconveniente sarà dal personale del cimitero o di Polizia Urbana invitato immediatamente ad uscire, ed anche, ove occorra, accompagnato, salve restando le conseguenze contravvenzionali e penali previste dalla legge.

CAPO X - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

ART.51

  1. La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze dell'Ufficio Servizi Demografici per quanto riguarda i funerali, dell'Unità Sanitaria Locale per quanto riguarda l'igiene, dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda il servizio e la manutenzione dei cimiteri.
  2. Il custode del cimitero, come tale è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché la tenuta dei registri.
  3. Il custode del cimitero deve:
    1. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private.
    2. dare la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
    3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
    4. curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
    5. curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
    6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, eccetera.
    7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna di analogo permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso;
    8. avvertire il medico igienista dell'Unità Sanitaria Locale per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo di conseguenza e con sollecitudine tutte le operazioni che questi gli impartirà.

CAPO XI - INUMAZIONE

ART.52

  1. Per le inumazioni si segue quanto previsto dagli artt.68-69-70-71-72-73-74 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

ART.53

  1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione tanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine; le aiuole non potranno che ingombrare soltanto la superficie delle fosse. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a mt.1,10. Sono vietate piante ed arbusti di altezza superiore, e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempimento il municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
  2. Sulle sepolture per inumazione è permesso il collocamento di croci o di monumentini o di lapidi in pietra o marmo di colore chiaro, tendente al bianco. La superficie della pietra o del marmo non deve essere lucidata a specchio.
  3. Gli accessori di metallo debbono essere semplicemente bruniti e di gusto sobrio. Sono ammessi accessori anche in vetro colorato. Le croci ed i monumentini possono essere costruiti anche in ferro battuto a mano.
  4. Le dimensioni massime non possono eccedere in altezza da terra mt. 1,20 per le croci, le colonne e le lapidi.
  5. Orizzontalmente le copertinenon possono superare l'ingombro di cm. 60 di larghezza per cm. 140 di lunghezza, la copertura massima con materiale descritto al 1° comma è di cm. 60 per cm. 80 e non si può superare l'altezza di cm. 20 da terra.
  6. Gli accessori, i ricordini, eccetera, trascorso il periodo normale di 10 giorni dalla data della sepoltura, restano di proprietà del Comune.
  7. Le scritte sulle lapidi debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione della persona defunta, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
  8. É facoltà della Giunta Comunale autorizzare di volta in volta e su domanda degli aventi diritto altre brevi iscrizioni integrative.
  9. La collocazione di lapidi, ornamenti o monumentini è subordinata all'autorizzazione concessa dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dietro richiesta di chi ne abbia diritto corredata di uno schizzo illustrativo a firma del richiedente. L'Amministrazione comunale pone a disposizione degli esempi-tipo di ornamenti e decorazioni sepolcrali.
  10. É fatto divieto di procedere ad ornamentazione della sepoltura in difetto di preventiva autorizzazione o in difformità da essa. L'Amministrazione comunale potrà rimuovere d'autorità i manufatti non in regola con quanto dettato dal presente Regolamento.

CAPO XII - TUMULAZIONE

ART.55

  1. Per la tumulazione si segue quanto previsto dagli artt.76 e 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

ART.56

  1. Gli importi per la concessione di loculi per ogni ordine e tipo sono fissati con la modalità di cui all'art.61, 4° comma, del presente Regolamento.

ART.57

  1. Ogni loculo può ospitare più cassette di resti mortali o di urne cinerarie, sia o meno presente un feretro purché, nel caso sia presente un feretro, cassette ed urne cinerarie non siano sovrapposte al feretro stesso; in conseguenza di ciò si prevede la possibilità di più scritte e l'esposizione fino ad un massimo di n.2 fotografie; è data possibilità di collocare urne o cassette contenenti ceneri o resti mortali in loculi a qualunque titolo avuti in concessione. Spetta alla Giunta Comunale, su proposta della Commissione Comunale di vigilanza per i Cimiteri, di stabilire la tariffa per ogni operazione che comporti la rimozione materiale della lastra di marmo ed il conseguente ripristino della stessa.
  2. Il diritto di concessione del loculo ha durata di trenta anni dalla data di tumulazione della salma tale concessione è rinnovabile per altri trenta anni a richiesta degli aventi diritto al prezzo del loculo calcolato al momento del rinnovo, salvo diversa disposizione della Giunta Municipale.
  3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo inumare il feretro estumulato, come descrive l'art.86 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990. n.285, nel campo di inumazione, ai fini della completa mineralizzazione della salma, per un periodo di dieci anni. Trascorso tale periodo i resti mortali saranno esumati e posti nell'ossario comune, oppure, su richiesta degli aventi diritto, nelle apposite nicchie e colombari, concessi individualmente per la durata di venti anni, salvo rinnovo.
    Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del medico igienista; ciò a mente dell'art.86, 5° comma, del più volte citato D.P.R. n.285/90.

ART.58

  1. La collocazione di abbellimenti, decorazioni, lampade votive, eccetera, sulle lapidi che ricoprono le nicchie è subordinata ad autorizzazione da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato. Tali decorazioni in semplice metallo brunito non possono sporgere più di cm.25 dalla superficie della lapide. Le iscrizioni sulla lapide sono regolate in analogia con l'art.54, 6° comma, del presente Regolamento.
  2. L'Amministrazione comunale pone a disposizione dei richiedenti degli esempi-tipo degli abbellimenti e decorazioni.
  3. É fatto divieto di procedere alla collocazione di decorazioni senza autorizzazione. Ogni arredo collocato senza autorizzazione o in difformità da essa può essere rimosso dall'Amministrazione.
  4. Non è soggetta ad autorizzazione la scelta di simboli religiosi che contraddistinguono la sepoltura.

ART.59

  1. Nessuna opera, di qualunque, anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

CAPO XIII - CONCESSIONE DEI LOCULI - PRENOTAZIONI

ART.60

  1. Le concessioni dei loculi per l'immediato seppellimento vengono effettuate a chiunque le richieda per conto ed in nome delle persone defunte. Il loculo viene concesso obbligatoriamente nell'ordine dal basso verso l'alto, per quelle di ugual prezzo senza facoltà di deroga, dalla prima alla quarta posizione. Nel caso in cui il richiedente di cui al precedente comma sia congiunto del defunto di cui alla sepoltura si provvede, è ammesso concedere al medesimo un secondo loculo per la propria sepoltura a venire. Per la prenotazione avranno diritto, il coniuge del defunto, i parenti in linea retta fino al primo grado ed in linea collaterale fino al quarto grado. Si riconoscono le famiglie di fatto (convivenze). Per poter accedere alla prenotata concessione il richiedente dovrà avere compiuto i 65 anni di età.
  2. Tale secondo loculo sarà individuato con quello comunque contiguo al precedente e per la sua concessione dovrà essere corrisposto il sovrapprezzo stabilito dall’Amministrazione Comunale rispetto a quello in vigore per i loculi variamente individuati.
  3. Il periodo della concessione, che è trentennale, decorre in questo ultimo caso dalla data del seppellimento e non da quello della stipula della concessione.
  4. La concessione dei loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

ART.61

  1. In caso di rinuncia ad una sepoltura per trasferimento della salma o dei resti mortali in un altro Comune, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.
  2. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione di un loculo per trasferimento in altro Comune, avrà diritto alla deduzione rispetto al prezzo pagato di 1/30 per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di stipula del contratto di concessione.
  3. Le spese di tumulazione o di estumulazione sono a carico del concessionario.
  4. Le tariffe per la concessione di loculi, per le prenotazioni, per la concessione di nicchie o colombari, per i servizi cimiteriali in genere, vengono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO XIV - CREMAZIONE

ART.62

  1. Per la cremazione si segue quanto disposto dagli artt.78-79-80 e 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

ART.62 bis

  1. E’ consentita alternativamente, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, la tumulazione, l’interramento, l’affidamento ai familiari, nonché la dispersione delle ceneri o in aree appositamente a ciò destinate all’interno dei cimiteri comunali o nelle altre aree di cui al comma 2 e seguenti dell’art. 7 Legge Regionale n. 22 del 18.11.2003 che richiama la Legge 30.03.2001, n. 130.
  2. Nel caso di consegna dell’urna contenente le ceneri per la custodia presso l’abitazione di parenti, questi devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge regionale 22/2003.
  3. Nell’area cimiteriale destinata alla dispersione delle ceneri non è consentita la posa di alcun segno a ricordo dei defunti, né alcuna manifestazione di culto.
  4. Ove le ceneri dei cremati venissero disperse in natura, così come previsto dal comma 2, dell’art. 7 L.R. 22/2003, tale circostanza dovrà risultare da comunicazione al Comune, mediante dichiarazione di responsabilità sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R: 445/2000 da chi vi ha provveduto.

CAPO XV - OSSARIO COMUNE

ART.63

  1. Per l'ossario comune si segue quanto disposto dall'art.67 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

CAPO XVI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

ART.64

  1. Per le esumazioni ed estumulazioni si segue quanto disposto dagli artt.82-83-84-85-86-87-88 e 89 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
  2. Le concessioni di loculi ossario per accogliere i resti mortali di salme esumate vengono rilasciate ai parenti che ne facciano richiesta. I locali vengono concessi obbligatoriamente dal basso verso l'alto, per quelli di egual prezzo, senza facoltà di deroga, dalla 1° alla 5° posizione. Il periodo di concessione è ventennale, rinnovabile a richiesta per altri venti anni e dietro pagamento della tariffa al momento in vigore.

CAPO XVII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ART.65

  1. Per la sepoltura in forma privata fuori dai cimiteri, si segue quanto disposto dagli artt.101-102-103-104 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

CAPO XVIII - TOMBE DI FAMIGLIA

ART.66

  1. Alla concessione delle tombe di famiglia si procede secondo apposito Regolamento Comunale da allegare in calce alla presente.
  2. Le tombe di famiglia possono essere concesse a:
    1. ad una o più persone esclusivamente per esse;
    2. ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
    3. ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione si intende a favore dei richiedenti con esclusione di chiunque altro.
Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie, possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, con esclusione di ogni altro.
Fra i parenti aventi il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) sono compresi:

-         gli ascendenti e discendenti in linea diretta di qualunque grado;

-         i fratelli e le sorelle consanguinei;

-         il coniuge;

-         può essere altresì consentita su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesso a Enti o Corporazioni è riservato a persone contemplate nel relativo ordinamento od all'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro.

ART.67

  1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare in pieno del suo impero di uso o di possesso pubblico del posto o dei posti abbandonati o rinunciati venendo automaticamente in possesso anche delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo, con libertà di concessione a chiunque ne abbia diritto. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una nuova tassa di concessione secondo le tariffe vigenti.
  2. La concessione delle tombe di famiglia ha durata di 99 anni. Scaduto tale periodo gli interessati potranno richiederne la riconferma. La mancanza di tale richiesta costituirà una legale presunzione di abbandono o di vane ricerche degli stessi, quindi la sepoltura, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda o di constatata regolarità della successione, la riconferma verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
    Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART.68

  1. Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
  2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art.98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

ART.69

  1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono a carico in solido dei privati concessionari.
  2. Non può essere fatta concessione di private sepolture a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
  3. Per quanto non previsto, si rinvia al Capo XVIII, articoli da 90 a 95, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

CAPO XIX - COSTRUZIONE DI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART.70

  1. Per la costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali, ampliamento dei cimiteri, fascia di rispetto, tipologia delle superfici, eccetera, si segue quanto previsto dagli artt.54-55-56-57-58-59-60-61-62 e 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

(il capo XX è omesso per un errore materiale nella numerazione)
CAPO XXI - CONTRAVVENZIONI

ART.71

  1. Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda da £.50.000.= a £.1.000.000.= (artt.106 e 107 Legge Comunale e Provinciale), quando non costituiscano più grave reato (Art.358 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni).

CAPO XXII - COMMISSIONE COMUNALE PER LA VIGILANZA DEI CIMITERI

ART.72

  1. É istituita una commissione comunale di vigilanza per i cimiteri composta da n.10 membri.
    Ne fanno parte di diritto il Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente, il capo ripartizione tecnica, l'Assessore ai Lavori Pubblici, il medico igienista dell'U.S.L. ed il capo sezione dei servizi demografici.
    Altri 5 membri di cui 3 in rappresentanza della maggioranza e 2 in rappresentanza della minoranza sono nominati dal Consiglio Comunale anche fuori dal suo seno, con esclusiva competenza tecnico-artistica.
    La commissione delibera a maggioranza assoluta, nel caso di parità di voti sarà decisivo il voto del Presidente.
  2. La commissione esamina i progetti per la costruzione, la modificazione o il restauro di manufatti cimiteriali ed esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante al Sindaco. Alla stessa è pure demandato di dare parere, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, e di fare proposte sulla sistemazione generale o particolare di tutto ciò che ha relazione con l'arte ed il decoro dei cimiteri.

CAPO XXIII - ALLEGATI

ART.73

  1. É allegato al presente Regolamento il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

CAPO XXIV - ESECUTIVITÀ

ART.74

  1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.
    Lo stesso abroga qualsiasi precedente disposizione comunale in materia.

    Copia di esso, o un suo estratto, sarà a disposizione del pubblico presso i locali ad uso del custode del cimitero.
    Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, ed in genere alla normativa nazionale e regionale in vigore.


U.R.P.
"Punto di Risposta"


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