REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO
NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del
15/1/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 39 del 12/3/1999
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART. 2 - REQUISITI
ART. 3 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 4 - DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 5 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
ART. 6 - ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 7 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 8 - TRASFERIBILITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 9 - SOGGETTI ESERCENTI: FIGURE GIURIDICHE
ART. 10 - COMMISSIONE CONSULTIVA, DI
CONCORSO E DI DISCIPLINA COMUNALE
TITOLO II - SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI
PER TRASPORTO DI PERSONE
ART. 11 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 12 - CONTRATTO DI NOLEGGIO E TRASPORTO
ART. 13 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI AUTORIZZATI.
ART. 14 - NUMERO E TIPO DEI NATANTI
AUTORIZZATI
ART. 15 - SEDE DEL TITOLARE
ART. 16 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ART. 17 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE
ART. 19 - OBBLIGHI DELL’EQUIPAGGIO
ART. 20 - SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
ART. 21 - PONTILI O PUNTI DI ATTRACCO
ART. 22 - SOSTITUZIONE DI NATANTI
ART. 23 - TARIFFE
ART. 24 - RECLAMI
ART. 25 - UTILIZZO DEI MEZZI IN SERVIZIO
DI LINEA
ART. 26 - CONTRASSEGNO
TITOLO III - SANZIONI
ART. 27 - SOSPENSIONE, REVOCA,
DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 28 - PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE
E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 29 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 30 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
ART. 31 - RIDETERMINAZIONE DEI
CONTINGENTI
ART. 32 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI
MEZZI
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Disciplina del servizio
1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21
e legge regionale 15 aprile 1995, n. 20, avente come oggetto "Disciplina
della navigazione nelle acque interne lombarde”, il presente regolamento
disciplina i servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono
nell'ambito territoriale del Comune di Desenzano del Garda e dallo stesso
autorizzati;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla
normativa regionale e statale citata, al Codice della Navigazione e relativi
regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi
delle Autorità competenti in materia;
3. Nel presente regolamento per unità di navigazione, in via
generale ove non diversamente specificato, si intendono quelle con propulsione
a motore, destinate al trasporto per acqua di persone e di cose.
Art. 2 - Requisiti
1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non
di linea disciplinati dal presente regolamento, può essere rilasciata
a cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea residenti
in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età, e che siano in
possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
a) idoneità morale:
- che non abbia riportato una o più condanne, irrevocabili,
alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti
non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione,
la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure
di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al
punto precedente;
b) idoneità fisica:
- di essere in possesso dell’idoneità fisica all'espletamento
del servizio, certificato dal competente servizio A.S.L. o dal medico del
lavoro a ciò abilitato;
c) idoneità finanziaria:
- l'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento
e la buona gestione dell'impresa o della società; si considera prova
sufficiente del requisito, la presentazione di un’attestazione di affidamento
rilasciato da aziende o istituti di credito;
d) idoneità professionale:
- iscrizione al ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti
di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia (art.
6 L. 21/92);
- nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società
o cooperativa, i requisiti di idoneità professionale di cui ai precedenti
commi, devono essere posseduti da almeno una persona, regolarmente inserita
nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore
per ogni altro tipo di società e legale rappresentante per le cooperative;
e) disponibilità di un recapito o indicazione di un rappresentante
nell'ambito del Comune.
Art. 3 - Modalità di assegnazione delle
autorizzazioni
1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi
di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento,
o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico
concorso per soli titoli, indetto entro 60 giorni dal momento in cui si
sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni,
articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con deliberazione
della Giunta Comunale;
2. L'autorizzazione è valida per una singola unità di
navigazione, è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni
sul medesimo natante, anche se rilasciato da Autorità diverse;
3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti
i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità
di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per
la presentazione delle istanze, sarà esposto per la durata di un
mese, tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune ed all’Albo della
Provincia di Brescia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia;
4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie
saranno eseguite dalla Commissione di concorso di cui all'art. 10.
Art. 4 - Domanda per l'ammissione al concorso
per l'assegnazione delle autorizzazioni
1. Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
di cui al presente regolamento si deve presentare domanda in carta legale.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri
dell’Unione Europea residente in Italia;
c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all’art.
2, comma 1 del presente regolamento;
d) di essere in possesso dell’idoneità fisica all'espletamento
personale del servizio, certificata dal servizio A.S.L. o dal medico del
lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente
il servizio, art. 2 comma 2;
e) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui
all'art. 2, comma 3 del presente regolamento;
f) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di
cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento;
g) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune, di natura riguardante
le sanzioni previste dal presente regolamento;
h) di disporre di sede idonea all’esercizio dell’attività sita
in territorio comunale;
i) di non svolgere altra attività prevalente;
l) di non essere stato intestatario di autorizzazione di taxi e/o noleggio
con conducente di unità di navigazione negli ultimi 10 anni;
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in originale
od in copia autentica nelle forme previste dalla legge:
a) titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo
di servizio che si intende svolgere;
b) copia del tesserino del codice fiscale;
c) ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria,
tenuti presenti i criteri indicati al successivo art. 6.
4. In caso di società, la domanda deve essere presentata dal
rappresentante legale e corredata da:
a) certificato di iscrizione al Registro delle Società presso
la Cancelleria del Tribunale;
b) certificazione del Tribunale attestante che la società non
si trova sottoposta a procedure fallimentari; statuto societario;
c) deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti
la volontà e l'impegno dei soci ad esercitare il servizio pubblico
previsto dall’autorizzazione;
d) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità morale
e finanziaria, come indicato all’art. 2;
e) indicazione di conformità, per quanto previsto alle lettere
“c” ed “e” nella persona di cui all’art. 2, lettera “d” comma 2;
f) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio.
5. Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta
utile per la valutazione dei titoli, che verrà effettuata dall'apposita
Commissione di concorso.
Art. 5 - Formazione delle graduatorie
1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti,
fra l'altro, i seguenti criteri:
a) figura giuridica del richiedente, con le seguenti priorità:
- ditte individuali;
- cooperative;
- società;
b) caratteristiche dell’unità di navigazione da adibire al servizio;
c) titoli professionali di navigazione;
d) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relative anzianità;
e) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati, in base
ai mezzi ed al personale eventualmente addetto;
f) mansioni di conducente di natanti autorizzati in servizio pubblico
non di linea, effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci e dai
dipendenti se del caso, in qualità di:
- socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione;
- sostituto di titolare di licenza o autorizzazione;
- dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
- sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
- collaboratore familiare;
- anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio
dello specifico servizio;
- lingue estere conosciute;
- numero e mansioni dei dipendenti che si intendono assegnare al servizio;
- periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato;
- termini entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio,
a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale assegnazione;
2. I criteri di valutazione dei titoli vengono definiti per ogni singola
tipologia di servizio.
Art. 6 - Assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni sono rilasciate seguendo l'ordine delle relative graduatorie,
approvate dal Dirigente responsabile;
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione
in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare,
a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda
di iscrizione delle lettere a), b), c), d), e), f) dell’art.4;
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione
dell’autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
a) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità
giuridica dell'unità di navigazione o di proprietà dell'organismo
cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio
per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione
che per la medesima unità di navigazione non è stata ottenuta
né richiesta altra autorizzazione, all’esercizio di analogo servizio,
da altra Autorità;
b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per
lo stazionamento operativo dell'unità dì navigazione, situato
in territorio comunale, regolarmente concesso;
c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco
per l’acquisizione dei servizi situato nel territorio comunale, regolarmente
concesso;
d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità
civile, relativa all’unità di navigazione, e polizza di copertura
globale per le persone trasportate e l'equipaggio;
e) certificato contestuale di stato di famiglia, cittadinanza italiana
e residenza per richieste di certificazione ai sensi dell’art. 2, comma
2° del D.to L.vo n. 490/1994;
f) dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;
g) assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente
dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione
al bando di concorso, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso
dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale
addetto alla condotta dell'unità di navigazione;
h) autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. n. 773/1931;
i) certificato di iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti ai
sensi dell’art. 121 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, per le singole persone
addette al servizio;
4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato
dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia
per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la
sospensione della stessa.
Art. 7 - rilascio delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Dirigente del servizio;
2. Ogni quattro anni l'interessato dovrà presentare l'attestazione
relativa all'idoneità fisica, accertata come previsto dall'art.
4 lettera d) del presente regolamento. Superata l'età di anni 70,
tale attestazione dovrà essere presentata annualmente;
3. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:
- il numero dell'autorizzazione;
- il soggetto titolare;
- la sede dell'impresa;
- l'autorizzazione all'occupazione dello spazio acqueo, rilasciata
dalla competente autorità;
- la sede operativa nel territorio comunale;
- la targa ed il nome del natante autorizzato;
- la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni
di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
- il proprietario dell’unità di navigazione;
- l'armatore;
- l'eventuale rappresentante;
- gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato;
- l’ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio
ed all'assunzione del servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui
è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive
esigenze dell'utenza;
- eventuali prescrizioni e divieti dì esercizio.
4. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell’autorizzazione,
entro dieci giorni, su richiesta rivolta all’ufficio competente.
5. In caso di costituzione di società da parte dei titolari
di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari
di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell’autorizzazione
al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo
redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante,
previa verifica dei requisiti prescritti;
6. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di
amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata
al comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario,
all'aggiornamento dell'intestazione dell’autorizzazione.
Art. 8 - Trasferibilità dell’autorizzazione
1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente
regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica
o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti
prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti
condizioni.
a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
c) sia divenuto inabile permanente o inidoneo al servizio per malattia,
infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali;
d) in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono
essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del
titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono
essere trasferite, entro il termine massimo di 2 anni, dietro autorizzazione
del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare
del titolare, purché iscritti al ruolo ed in possesso dei requisiti
prescritti.
Art. 9 - Soggetti esercenti: figure giuridiche
1. Le autorizzazioni all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non
di linea di cui al presente regolamento possono essere rilasciate sia ad
imprese individuali che a cooperative e società siano esse di persone
o capitali.
Art. 10 - Commissione consultiva, di concorso
e di disciplina comunale
1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in
servizio pubblico non di linea, sono istituite presso il Comune, una Commissione
consultiva Comunale, Commissione consultiva di Concorso e Commissione consultiva
di Disciplina, composta così come segue:
a) Sindaco o suo delegato in qualità di presidente;
b) il Dirigente dell’Ufficio di Polizia Amministrativa;
c) il Comandante della Polizia Municipale, con funzioni di segretario;
d) un rappresentante dei noleggiatori e/o taxisti;
e) un rappresentante dell’associazione albergatori;
2. Le commissioni sono tenute ad esprimere il parere, non vincolante,
su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate
dal presente regolamento
3. I componenti di cui ai punti a, b, c, d, e, primo comma del presente
articolo, integrati con un rappresentante dell'Ispettorato di Porto di
Desenzano del Garda, formano la: Commissione di Concorso e la Commissione
di Disciplina;
4. Per consentire operatività alle commissioni di cui sopra,
vengono fissate le seguenti disposizioni comuni:
a) a parità di voto prevale il voto del Presidente;
b) nell’impossibilità di raggiungere il numero legale viene
prevista l'adunanza in seconda convocazione, 24 ore dopo la prima convocazione;
c) qualora per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto
operare per la mancanza del numero legale, il Responsabile del servizio
può avocare a sé i poteri e le funzioni delle commissioni
stesse, deliberando sulle pratiche elencate all'ordine del giorno rimaste
inevase;
5. Ai membri delle Commissioni aventine diritto ai sensi di legge spetta
il gettone di presenza previsto per analoghe commissioni consiliari.
Titolo II - SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO
CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE
Art. 11 - Definizione del servizio
1. Il servizio taxi è effettuato con unità di navigazione
ed è rivolto ad un'utenza specifica che avanza richiesta presso
speciali aree di stazionamento con i pontili di attracco;
2. Il servizio di noleggio è effettuato con unità di
navigazione, ed è rivolto all’utenza specifica, che avanza richiesta
presso la sede del vettore, della cooperativa, dell’associazione e della
società da questi incaricata per una determinata prestazione a viaggio
e/o a tempo;
3. Lo stazionamento delle unità di navigazione avviene negli
specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco, situati nel territorio
comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza;
4. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse
con continuità e periodicità;
5. Si ha noleggio da rimessa con conducente e/o taxi quando il vettore,
in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un'unità
di navigazione determinata, uno o più uno o più viaggi prestabiliti,
ovvero entro il periodo di tempo convenuto.
Art. 12 - Contratto di noleggio e trasporto
1. Per l'utilizzo del servizio di noleggio da rimessa con conducente deve
essere stipulato un contratto nel quale vengano evidenziate le caratteristiche
dell'unità di navigazione richiesta secondo le normative vigenti.
Art. 13 - Tipologia dei servizi autorizzati
1. Il servizio di taxi;
2. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente.
Art. 14 - Numero e tipo dei natanti autorizzati
1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune, viene
stabilito per ogni tipo di servizio dalla Giunta Comunale.
Art. 15 - Sede del titolare
1. La sede del soggetto titolare dell’autorizzazione, deve essere situata
all'interno del territorio comunale, ed è indicata nell’autorizzazione.
Art. 16 - Esercizio del servizio
1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell’autorizzazione,
o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso,
muniti dei titoli professionali previsti.
Art. 17 - Acquisizione del servizio
1. L'acquisizione del servizio taxi deve essere effettuata unicamente presso
le aree di stazionamento con i pontili di attracco.
2. L'acquisizione del servizio di noleggio con conducente deve essere
effettuato unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione,
sita nel territorio comunale, previa contrattazione personale o per via
telefonica, l’imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente dal
pontile concesso;
3. In caso di necessità, sempre quando il servizio risulti preventivamente
contrattato, è consentito che il natante sosti presso spazi pubblici,
in attesa di chi lo ha noleggiato;
4. Il titolare o suo dipendente vestiti in modo semplice e decoroso,
il più uniformemente possibile e dotati di un tesserino di riconoscimento
al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti la mansione
da loro svolta, possono sostare (senza comunque importunare o infastidire
le persone che transitano), nel pressi dei punti di imbarco, al fine di
promuovere il loro servizio con l'ausilio di apposite locandine o cartelli
mobili uniformi fra loro, precedentemente autorizzati dal competente organo
comunale.
Chiunque contravviene al presente divieto (titolare di autorizzazione,
dipendente dello stesso o persone comunque riconducibili al titolare),
incorre nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie come fissate al successivo
art. 29 punto c).
Inoltre, a carico del titolare, dopo la terza contravvenzione comminata,
o dopo il terzo richiamo scritto. scattano le sanzioni previste agli artt.
27 e 28 del presente regolamento.
Art. 18 - Obblighi del titolare
1. Il titolare ha l'obbligo, in conformità alle prescrizioni emanate
dal Comune:
a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale,
unitamente ai documenti di bordo;
b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo
a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale,
ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché
la data di ripresa;
c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza,
sicurezza, pulizia e decoro;
d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci
giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede, facendone curare la
debita annotazione sull’autorizzazione;
e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno l’autorità
competente ritenga necessario effettuare;
f) assicurare e favorire, qualora venisse richiesto, la mobilità
dei portatori di handicap;
g) i noleggiatori da rimessa con conducente, nel caso di condizioni
meteorologiche avverse dovranno segnalare l’ubicazione di uno spazio acqueo
alternativo.
Art. 19 - Obblighi dell’equipaggio
1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:
a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti
e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta
dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della
vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via
acquea;
c) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto,
se non per motivi urgenti o di sicurezza o su specifica richiesta dell'utente
maggiorenne;
d) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe,
o quelle convenute in fase di contrattazione; su ogni unità di navigazione
dovranno essere esposti i prezzi per ogni tipo di servizio;
e) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica e
dal Sindaco nell'interesse dell’ordine, della sicurezza o soccorso, per
il trasporto dei malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano
retribuiti immediatamente. Le tariffe, con costo limitato a compenso delle
citate prestazioni verranno stabilite dal Consiglio comunale come previsto
dall'art. 23 del presente regolamento. In caso di pagamento differito,
gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente le necessarie
attestazioni per i servizi prestati;
f) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno
del natante e trovando qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa
fare immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro
le 24 ore successive all’ufficio soggetti smarriti del Comune.
Art. 20 - Sostituzioni alla guida
1. Il titolare dell’autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente
alla guida del natante nei seguenti casi: malattia, invalidità temporanea,
ferie.
2. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune,
indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione
dell’iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti.
Art. 21 - Pontili o punti di attracco
1. Sono previste speciali aree di stazionamento presso i pontili di attracco
per il servizio taxi;
2. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante
unità di navigazione avviene presso la rimessa e/o pontili di attracco
in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato presso
il quale avviene l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
3. Lo stazionamento situato nel territorio del Comune, può anche
essere ubicato nell’ambito delle zone portuali di cui all’art. 56 del Codice
della Navigazione e dall’art. 158 del regolamento della Navigazione Interna.
4. I punti di stazionamento per il servizio di noleggio senza conducente
e per il servizio di taxi d'acqua verranno individuati in accordo con l'ufficio
navigazione - ispettorato di porto nella zona di lago interna compresa
fra la punta del molo foraneo e la Maratona.
5. É assolutamente vietato tenere i motori accesi nei porti
ed in prossimità di abitazioni ed attività, se non per le
normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni con conseguenti
emissioni di gas combusti in forte quantità. In particolare il riscaldamento
dei motori deve avvenire al largo e fuori dei porti. La non osservanza
dei citati divieti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli
artt. 27, 28, 29.
6. Salvo ove esista un pontile di proprietà di un ente pubblico,
le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a totale carico
dei titolari delle autorizzazioni, che debbono provvedere a mantenerlo
in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco
e sbarco dei passeggeri.
Il Comune si riserva di richiedere ai titolari l'effettuazione di quei
lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro
svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché
per il decoro e l’inserimento nell'ambiente.
Art. 22 - Sostituzione di natanti
1. É consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità
di navigazione indicata in autorizzazione, nei seguenti casi:
a) l'unità di navigazione indisponibile per manutenzione od
avaria potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con
un'altra avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione
relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione
al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo;
b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità
di navigazione avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio
per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da
parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.
Art. 23 - Tariffe
1. Le tariffe per le singole tipologie di servizio (taxi e/o noleggio da
rimessa con conducente) sono determinate dal Comune, ogni due anni, entro
il 31 ottobre, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base della
delibera Regionale e delle proposte fornite dalle ditte esercenti con individuazione
di un minimo e di un massimo, ai sensi dell’art. 13 della L. 21/92.
2. Le tariffe devono essere affisse in modo ben visibile sui pontili
a cura del Comune e sulle unità di navigazione, unitamente alle
altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima, e alle
indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.
Art. 24 - Reclami
1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato,
fornendo i dati di identificazione personale, l'indirizzo ed il recapito,
il tragitto effettuato, l'ora, il giorno e la durata del trasporto.
2. Il responsabile del servizio o suo sostituto, entro trenta giorni
dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione
interessato, provvede se del caso all’applicazione delle sanzioni previste
dagli artt. 27, 28 e 29.
Art. 25 - Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, per motivi contingibili
ed urgenti, le unità di navigazione possono essere impiegate per
l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea,
previa autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del servizio.
Art. 26 - Contrassegno
1. Le unità di navigazione in servizio devono essere immediatamente
identificabili dal pubblico; a tale scopo debbono recare, sulle fiancate
dell’imbarcazione, come contrassegno quello rilasciato dalla Regione Lombardia.
Titolo III - SANZIONI
Art. 27 - Sospensione, revoca, decadenza dell’autorizzazione
1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente su proposta della commissione
di disciplina, di cui all’art. 10 del presente regolamento, quando il titolare:
a) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione
di licenza
b) non ottemperi alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti
in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravvenga alle disposizioni di leggi e di regolamenti nella materia;
d) sostituisca abusivamente altri nel servizio;
e) non inizi il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione
e dalla licenza;
f) non applichi le tariffe in vigore;
g) interrompa il servizio senza giustificato motivo;
h) superi i limiti di portata previsti dall’autorizzazione dell’autorità
competente;
2. La sospensione della licenza è irrogata da un minimo di sette
giorni fino a trenta giorni ed in presenza di infrazioni plurime e ripetute
fino ad un massimo di sessanta giorni salvo i casi previsti dal Codice
della Navigazione e/o dal regolamento;
3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva
reiterata;
4. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione
l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza;
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione,
la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi
previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.
Art. 28 - Procedimento per la sospensione e la
revoca dell'autorizzazione
1. Verificatosi uno dei casi previsti dall’art. 27, comma 1, il comune
notifica all'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data
della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando
il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni;
2. Il comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1°
comma, qualora ritenga fondato l'accertamento, emana la sanzione nei confronti
dell'autore della violazione;
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca, non può ottenere
una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni
dalla data del provvedimento di revoca;
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione
o della licenza, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni
dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, o entro 120 giorni
al Capo dello Stato.
Art. 29 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca
reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da L. 1.000.000 a L.5.000.000, in caso di esercizio di servizi pubblici
non di linea per via d'acqua, in assenza della prescritta autorizzazione;
b) da L. 100.000 a L. 400.000, in caso di inottemperanza agli obblighi
stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
c) da L. 200.000 a L. 500.000, in caso di violazione di disposizioni
di legge e regolamenti, compreso il presente;
2. Nell'ipotesi prevista dal 1° comma, lettera a), la sanzione
viene irrogata sia a carico dell’armatore che del conducente il natante.
Titolo IV - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 30 - Documentazione obbligatoria
1. É fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo,
a disposizione di tutte le autorità addette alla vigilanza, oltre
alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti
dalle vigenti leggi:
a) originale dell’autorizzazione;
b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da
parte dei preposti o dei conduttori;
c) documentazione attestante l'eventuale sostituzione provvisoria del
mezzo;
d) autorizzazione alla eventuale sostituzione del titolare o del dipendente;
e) copia del contratto di noleggio o trasporto, ove prescritto.
Art. 31 - Rideterminazione dei contingenti
1. L'Amministrazione Comunale, sentita la commissione consultiva comunale,
si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti
delle autorizzazioni fissati dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento,
sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni
relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate
necessità di trasporto nei diversi servizi.
Art. 32 - Caratteristiche tecniche dei mezzi
1. In relazione ad esigenze di tutela contro l'inquinamento acustico, la
velocità, la sicurezza dei natanti e delle persone, potranno essere
prescritte all’atto del rilascio dell’autorizzazione, od anche successivamente,
sentita la commissione consultiva comunale e sentiti gli indirizzi delle
altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni
alla potenza e conformazioni degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati;
2. In ogni caso il rilascio dell’autorizzazione o la sostituzione dell’unità
di navigazione è condizionato alla presentazione di documentazione
relativa alle dimensioni e conformazione dello scafo e del propulsore,
per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità
delle acquee interessate.