REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’ FRA UOMINI E DONNE

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Approvato con deliberazione di C.C. n. 127 del 27/11/1998
Modificato con deliberazione di C.C. n. 148 del 21/12/1998
Modificato con deliberazione di C.C. n. 145 del 26/11/1999
Approvato nuovamente con deliberazione di C.C. n. 45 del  18/6/2004


INDICE
Articolo 1 - Istituzione
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Funzioni

Articolo 4 - Attività consultiva
Articolo 5 - Organi
Articolo 6 - Assemblea
Articolo 7 - Funzionamento dell'Assemblea
Articolo 8 - Composizione esecutivo
Articolo 9 - Presidenza
Articolo 10 - Regolamentazione interna
Articolo 11- Oneri

Art. 1 - ISTITUZIONE

E’ istituita, presso l’Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda, la Commissione per le Pari Opportunità in attuazione dell’art.3 – comma 1 dello Statuto comunale.

La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall’art. 3 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di “azioni positive” ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 ed ai sensi del D.Lgs. n.226/2003. 

Art. 2 - FINALITA’

Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne.

La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne ed a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili.  

Art. 3 - FUNZIONI

La Commissione:

a)                 svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune ed in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l’informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile;

b)                 esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che investono la condizione femminile;

c)                  formula proposte per l’ adeguamento dell’azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;

d)                 valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;

e)                 vigila sull’applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati , che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;

f)                    promuove progetti ed interventi volti ad espandere l’accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nell’attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d’intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;

g)                 opera in piena autonomia nell’esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con quella Provinciale , in raccordo con la Commissione Consiliare Permanente competente;

h)                  svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all’art. 2 del presente regolamento.

La Commissione svolge la propria attività nell’ambito del territorio comunale. La Giunta Comunale provvederà ad assegnarle un locale per le riunioni.

 Art. 4 - ATTIVITA’ CONSULTIVA

La Commissione di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all’Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità.

L’Amministrazione è tenuta a chiedere parere alla Commissione su tutti gli atti di cui all’art.3 lett. B) e detto parere deve essere espresso entro 30 giorni.

 Art. 5 - ORGANI

Sono organi della Commissione: L’Assemblea, la Presidenza e l’Esecutivo.

 Art. 6 - ASSEMBLEA

L’assemblea è nominata dal Sindaco, rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

E’ costituita da:

a)                 due Consigliere Comunali, e comunque garantendo possibilmente la rappresentanza della minoranza e della maggioranza consiliare;

b)                 una rappresentante di ciascuna associazione femminile e di ciascun partito e sindacato operante nel territorio di Desenzano del Garda, che abbia una rappresentanza femminile e che non abbia scopo di lucro, residente a Desenzano del Garda;

c)                  quattro donne residenti a Desenzano del Garda di accertata esperienza e competenza nel campo delle politiche delle pari opportunità o espressione di settori produttivi o di realtà significative, di cui due indicate dalla minoranza.

Per essere ammessi all’Assemblea, ai sensi della lett.b, le associazioni, i partiti ed i sindacati debbono presentare domanda all’Assessorato ai Servizi sociali del Comune, allegando copia dello Statuto.

 Art. 7 - FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea, costituita come descritto nell’art. 3, è valida con la presenza di almeno la metà più uno delle sue componenti. Si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno, su convocazione della Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 delle componenti.

L’Assemblea elabora un programma annuale, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e presenta, almeno una volta l’anno, una dettagliata relazione che sarà portata alla conoscenza del Consiglio Comunale, sulla attività della Commissione.

L’Assemblea alla sua prima convocazione elegge, al proprio interno, il Presidente e l’Esecutivo.

 Art. 8 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO

L’Esecutivo è composto da tre rappresentanti delle associazioni, partiti, sindacati, da due delle quattro rappresentanti di cui all’art.6 lett. c) e da due Consigliere Comunali.

L’esecutivo dà attuazione al programma annuale deliberato dall’assemblea e svolge le funzioni indicate all’art.3.

L’esecutivo è legalmente costituito con la presenza della metà dei membri assegnati e delibera a maggioranza dei presenti.

 Art. 9 - PRESIDENZA

La Presidente ha la rappresentanza della Commissione, convoca e presiede l’Assemblea. La Presidente non può essere Consigliera.

La Presidente sceglie una rappresentante dell’Assemblea con funzioni di segretaria che dovrà coadiuvare la Presidente o che ne fa le veci, redigere i verbali delle assemblee e custodire la corrispondenza.

 Art. 10 - REGOLAMENTAZIONE INTERNA

La Commissione si dà un proprio regolamento interno con il quale disciplina il funzionamento dei suoi organi.

 Art. 11 - ONERI

Annualmente l’Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dalla Commissione ed attinenti al proprio funzionamento ed ai propri compiti.

Il Comune metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Commissione stessa all’azione amministrativa.


 

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