REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Approvato con deliberazione di C.C. n. 172 del
20/10/1978
I N D I C E
Art.1 - OGGETTO
DEL REGOLAMENTO
Art.2
- ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
TITOLO I - DELLE LICENZE
Art. 3 - DOMANDA
Art. 4 - DOCUMENTAZIONE
Art. 5
- ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Art.
6 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI MORALI
Art.
7 - DOMANDE CONCORRENTI PER PUBBLICI ESERCIZI
Art. 8 - SUBINGRESSO
Art.
9 - RINNOVO LICENZE STAGIONALI DEI PUBBLICI ESERCIZI
Art.10 - LICENZE
TEMPORANEE
Art.11
- COMUNICAZIONE AL PREFETTO DEL RILASCIO DELLA LICENZA
Art.12
- REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA
Art.13 - FACOLTÀ
DI REVOCA
TITOLO II - DELLE AUTORIZZAZIONI
Art.14
- AUTORIZZAZIONE PER SUPERALCOOLICI
Art.15 - DOMANDA
Art.16
- RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
TITOLO III - DELLE ALTRE LICENZE
Art.17 - ALTRE LICENZE
TITOLO IV - DELLA RICEZIONE - DELLE REGISTRAZIONI - DELLE
DICHIARAZIONI
Art.18 - DELLA RICEZIONE
Art.19 - DELLE
REGISTRAZIONI
Art.20 - DELLE
DICHIARAZIONI
TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.21
- DURATA DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art.22 - VIDIMAZIONE
ANNUALE
Art.23
- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Art.24
- DETERMINAZIONE ORARI APERTURA E CHIUSURA
Art.25
- CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI
Art.26
- CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI
TITOLO VI - DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Art.
27 - REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.28 -
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art.29 - ENTRATA
IN VIGORE
Art.1 - OGGETTO
DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure da
seguire nell'istruttoria delle pratiche per l'espletamento delle funzioni
di polizia amministrativa attribuite al Comune dall'art. 19, primo comma,
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, avente per oggetto l'attuazione della
delega cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché
le relative competenze degli organi comunali, così come previsto
dal secondo comma dello stesso art. 19.
Art.2 -
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Al fine di assicurare la regolare e puntuale applicazione delle norme di
cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è istituito il
"SERVIZIO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA" nell'osservanza delle norme
previste dal vigente Regolamento Organico per quanto concerne la assegnazione
del relativo personale.
TITOLO I
- DELLE LICENZE
Art. 3 - DOMANDA
La domanda di licenza comunale, redatta in bollo competente, preferibilmente
su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio competente, deve essere
indirizzata al Sindaco, e contenere, oltre alle speciali indicazioni necessarie
per l’ottenimento delle singole autorizzazioni, le dichiarazioni circa
la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio, la cittadinanza,
il godimento dei diritti civili e politici, l’assolvimento dell'obbligo
dell’istruzione scolastica dei figli e il numero del codice fiscale del
richiedente.
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata nelle forme
previste dalla legge.
Art. 4 - DOCUMENTAZIONE
La domanda per il rilascio della licenza di cui al punto 7 (licenza per
vendita di alcoolici) e punto 8, 1° comma, dell’art. 19 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 deve essere corredata dai seguenti allegati:
-
Se trattasi di apertura di nuovo esercizio:
-
documento attestante l'iscrizione nel Registro di cui al Capo 1° della
legge 11 giugno 1971, n. 426;
-
planimetria dei locali;
-
certificato dell'Ufficiale Sanitario sulla idoneità igienico-sanitaria
dei locali;
-
certificato delle distanze tra esercizi pubblici e fra tali esercizi e
gli ospedali, le scuole, le chiese e altri luoghi destinati al culto;
-
Se trattasi di trasferimento della gestione o della titolarità per
atto tra vivi, a causa di morte o per affittanza:
-
tutti i documenti prescritti al punto a) ad eccezione di quelli indicati
ai punti 2 (se non ci sono modifiche di destinazione) e 4 oltre al contratto
di cessione di azienda debitamente registrato o atto di successione o atto
notorio o contratto di locazione per l'intera durata della medesima.
-
Se trattasi di trasferimento in altra zona del territorio comunale:
-
planimetria dei locali;
-
certificato delle distanze tra esercizi pubblici e fra tali esercizi e
gli ospedali, le scuole, le Chiese e altri luoghi destinati al culto;
-
certificato dell'Ufficiale sanitario sull'idoneità igienico-sanitaria
dei locali.
-
Se trattasi di domanda per la rappresentanza legale:
-
dichiarazione di accettazione dei preposto con firma autenticata a norma
di legge e attestazione di aver adempiuto all'obbligo dell’istruzione scolastica
dei figli;
-
documento attestante l'iscrizione nell’elenco speciale di cui all'art.
9 della legge 11.6.1971 n. 426;
-
certificato di sana costituzione fisica del rappresentante e di esenzione
da malattie che possano causare contagio.
Art. 5 - ISTRUTTORIA
DELLA DOMANDA
L’ufficio comunale di polizia amministrativa; ricevuta la domanda per il
rilascio di una nuova licenza, provvederà al completamento dell’istruttoria
entro 60 giorni dalla presentazione, verificando che la stessa contenga
tutti i dati prescritti per il tipo di licenza richiesto e che sia corredata
di tutta la documentazione elencata nel precedente art. 4.
Inoltre:
-
dispone gli opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza degli
elementi dichiarati con la situazione di fatto;
-
richiede i pareri preventivi delle Commissioni previste dal T.U. delle
leggi di P.S. 18 giugno 1935, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione,
dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativo Regolamento di esecuzione,
dalla legge 14 ottobre 1974 n. 524 e dalle altre norme in vigore;
-
provvede a quant'altro richiesto dal Sindaco o previsto dalle direttive
ministeriali di cui all’art. 19, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977.
n. 616.
Ove la domanda risulti incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati
il Sindaco richiede all'interessato la necessaria integrazione; in tale
caso, il termine di 60 giorni decorre dalla data di completamento della
domanda.
Completata favorevolmente l’istruttoria, il Sindaco o suo delegato
comunica al richiedente che la domanda è stata accolta e lo invita
a produrre entro 30 giorni la seguente documentazione:
-
certificato di sana costituzione fisica e di esenzione da malattie che
possano causare contagio;
-
attestazione di versamento delle tasse di CC.GG., se dovute;
-
marca da bollo per il rilascio della licenza.
Art.
6 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI MORALI
Il Sindaco procede d'ufficio all'accertamento del possesso dei requisiti
morali previsti dall'art. 11-12-92 del T.U. delle leggi di P.S. approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La licenza comunale deve essere negata:
-
a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto
la riabilitazione;
-
a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale
o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
-
a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica
o il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo,
o per delitti commessi in stato di ubbriachezza o per contravvenzioni concernenti
la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto,
o per abuso di sostanze stupefacenti.
La licenza comunale può essere negata a chi ha riportato condanna
per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o
resistenza all’Autorità e a chi non può provare la sua buona
condotta.
Il provvedimento di diniego di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del
D.P.R. citato va comunicato al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Pervenuto il parere conforme del Prefetto, il diniego stesso viene
comunicato all'interessato a mezzo del messo comunale.
Art.
7 - DOMANDE CONCORRENTI PER PUBBLICI ESERCIZI
Salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974 n. 524 (trasferimento
della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi
o a causa di morte), la licenza per l'apertura di nuovo esercizio è
concessa nel rispetto del "PIANO DI SVILUPPO PER I PUBBLICI ESERCIZI".
Fino a quando non sia approvato il suddetto Piano, le licenze sono
rilasciate dal Sindaco o suo delegato su conforme parere della Commissione
per il commercio, debitamente integrata a sensi dell’art. 2 della legge
14 ottobre 1974 n. 524, nell'osservanza dei criteri previsti dagli articoli
11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Sarà comunque data preferenza ai richiedenti che siano titolari
di licenza per la somministrazione al pubblico di bevande analcooliche
o che dimostrino la disponibilità dei locali.
A parità di condizioni, sarà seguito il criterio dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Qualora il richiedente rivesta la qualifica di profugo, verranno applicate
le preferenze previste dall’art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e
successive modificazioni.
Art. 8 - SUBINGRESSO
Il subentrante già iscritto nel registro alla data di trasferimento
della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione
di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte, alla data
di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale,
solo dopo aver chiesto la licenza comunale. Qualora, a decorrere dalla
data predetta, non inizi l'attività entro il termine di sei mesi,
decade dal diritto di esercitare la attività del dante causa.
Art.
9 - RINNOVO LICENZE STAGIONALI DEI PUBBLICI ESERCIZI
Le licenze stagionali dei pubblici esercizi, per le quali viene richiesto
il rinnovo dell’attività nei medesimi locali dell’anno precedente,
vengono rinnovate previo il solo accertamento della sussistenza nei richiedenti
dei requisiti soggettivi prescritti.
Art.10 - LICENZE TEMPORANEE
In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie
di persone, il Sindaco o suo delegato può concedere licenze temporanee
di pubblico esercizio.
La validità di tali licenze dev’essere limitata ai soli giorni
delle predette riunioni ed è rilasciata esclusivamente a chi è
iscritto nel Registro di cui al Capo 11 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Dette licenze non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione
commerciale né a quelle di cui all'art. 9 della legge sopracitata.
Art.11
- COMUNICAZIONE AL PREFETTO DEL RILASCIO DELLA LICENZA
Completata favorevolmente l’istruttoria, il Sindaco o suo delegato comunica
al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il testo
dei provvedimento di cui all'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
A comunicazione avvenuta, il Sindaco adotta il provvedimento stesso
e ne dispone il rilascio all'interessato.
Sarà cura dell'ufficio comunale:
-
annotare gli estremi della licenza nell’apposito registro;
-
segnalare l'avvenuto rilascio della licenza all'anagrafe tributaria nei
casi in cui tale adempimento è obbligatorio per legge;
-
comunicare entro trenta giorni l'avvenuto rilascio della licenza alla camera
di commercio nel cui registro il richiedente risulta iscritto, come prescritto
dall'art. 41 del D.M. 14 gennaio 1972 e successive modificazioni.
Art.12
- REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA
La licenza è revocata dal Sindaco - sentita la Commissione di cui
al precedente art. 7 - qualora il titolare:
-
non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza,
salvo proroga di mesi tre in caso di comprovata necessità eventualmente
rinnovabile per una sola volta;
-
sospenda l'attività per un periodo superiore all'anno, salvo proroga
di mesi tre in caso di comprovata necessità eventualmente rinnovabile
per una sola volta;
-
venga meno anche ad uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenere
la licenza o una delle condizioni alle quali la stessa è subordinata.
Entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di annullamento o revoca
della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande,
il Sindaco o suo delegato ne dà notizia alla Camera di Commercio
nel cui registro l'interessato risulta iscritto.
Nel casi previsti dal penultimo comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 616
si dà seguito alla richiesta prefettizia di sospensione, annullamento
o revoca, solo se corredata da specifica motivazione.
Art.13 - FACOLTÀ
DI REVOCA
La licenza comunale può essere revocata quando sopraggiungono o
vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego
della licenza.
La licenza può altresì essere revocata o sospesa in qualsiasi
momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
TITOLO
II - DELLE AUTORIZZAZIONI
Art.14 -
AUTORIZZAZIONE PER SUPERALCOOLICI
Il Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7, autorizza
il titolare della licenza di un pubblico esercizio alla vendita delle bevande
superalcooliche di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974,
n. 524.
Art.15 - DOMANDA
La domanda di autorizzazione comunale, in bollo competente, preferibilmente
redatta su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio competente, dove
essere indirizzata al Sindaco.
Art.16 - RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
Completata favorevolmente l'istruttoria entro i termini di cui al precedente
art. 5, il Sindaco o suo delegato comunica al Prefetto, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo del provvedimento di cui
all'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A comunicazione avvenuta, il Sindaco adotta il provvedimento stesso
e ne dispone il rilascio all'interessato.
Sarà cura dell'ufficio comunale:
-
annotare gli estremi dell'autorizzazione nell'apposito registro;
-
segnalare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'anagrafe tributaria
nei casi in cui tale adempimento è obbligatorio per legge;
-
comunicare entro trenta giorni l'avvenuto rilascio della autorizzazione
alla camera di commercio nel cui registro il richiedente risulta iscritto,
come prescritto dall'art. 41 del D.M. 14 gennaio 1972 e successive modificazioni.
TITOLO
III - DELLE ALTRE LICENZE
Art.17 - ALTRE LICENZE
Le domande relative al rilascio delle licenze contraddistinte dai numeri
1, 2, 5, 9, 11, 13, 15, 17 dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 616,
regolari nel bollo, devono essere presentate al Sindaco, corredate della
documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti dalle disposizioni del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni,
del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635
e successive modificazioni nonché delle leggi speciali.
Nelle domande dev'essere indicato il numero del codice fiscale del
richiedente.
Sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 6, 11, 12,
13 dei presente regolamento, gli atti emanati dal Sindaco a sensi del primo
comma.
TITOLO
IV - DELLA RICEZIONE - DELLE REGISTRAZIONI - DELLE DICHIARAZIONI
Art.18 - DELLA RICEZIONE
Chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto
al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve
darne preventivo avviso scritto al Sindaco.
Detto avviso deve essere presentato in duplice esemplare, di cui uno
conforme alla legge sul bollo.
Il Sindaco o suo delegato restituisce lo esemplare in bollo al dichiarante
con l'annotazione di ricevuta, conservando la copia negli atti d'ufficio.
Art.19 - DELLE REGISTRAZIONI
Salve le disposizioni del T.U. delle leggi di. P.S., approvato col R.D.
18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, circa la vendita ambulante
delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche,
non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore di
merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, di merciaiolo,
cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore
di autoveicoli da piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi senza
previa iscrizione in un registro apposito presso Il Comune.
Alla domanda, in competente bollo, deve essere allegata una marca da
bollo per il rilascio del prescritto certificato d'iscrizione.
La iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dagli
art. 11 e 12 dei T. U. delle leggi di P.S., salva sempre la facoltà
del Sindaco di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.
È vietato ti mestiere di ciarlatano.
Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri elencati nel
1° comma dei presente articolo senza la licenza del Sindaco.
Sarà cura dell’ufficio comunale:
-
annotare gli estremi nell'apposito registro;
-
inviare al Prefetto, ai fini dell'adempimento previsto dal D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, art. 19, quarto comma, copia del testo del provvedimento
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
A comunicazione avvenuta, il Sindaco adotta il provvedimento stesso e ne
dispone il rilascio all'interessato.
Art.20 - DELLE DICHIARAZIONI
Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne
fatta dichiarazione preventiva al Sindaco.
La dichiarazione deve essere presentata in duplice esemplare, di cui
uno conforme alla legge sul bollo.
Il Sindaco o suo delegato restituirà l'esemplare in bollo con
l’annotazione di ricevuta conservando la copia negli atti d'ufficio.
TITOLO
V - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.21 - DURATA
DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Le licenze e le autorizzazioni di polizia per esercizi pubblici - ad esclusione
di quelle stagionali e temporanee - hanno durata fino al 31 dicembre dell'anno
del rilascio.
Tutte le altre autorizzazioni di polizia hanno durata di un anno dal
giorno del rilascio.
Art.22 - VIDIMAZIONE ANNUALE
Ai fini dell'applicazione dell’art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524
le licenze e le autorizzazioni comunali sono assoggettate a vidimazione
annuale, che consiste nell'apposizione di un visto sull'atto originario
o su copia di esso autenticato al sensi di legge.
Sono assoggettate a vidimazione annuale anche le autorizzazioni stagionali
prima della ripresa dell'attività nonché le registrazioni
Per la vidimazione annuale, deve essere allegata. oltre alla licenza
o autorizzazione o certificato di registrazione, anche la attestazione
del versamento della tassa annuale di concessione governativa, in quanto
dovuta.
Nel casi di inosservanza dei commi precedenti si applica la sanzione
amministrativa di cui all'art. 56, secondo comma, del D.M. 14 gennaio 1972
e successive modificazioni.
La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita di cui ai precedenti
commi non è soggetta al pagamento di alcuna tassa.
La rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti e
bevande è subordinata anche all’indicazione del numero e della data
di iscrizione, ai registro delle ditte, nonché, quando l’attività
commerciale si svolge in sede fissa, all’indicazione della superficie di
vendita o di somministrazione utilizzata all'atto della presentazione della
domanda di rinnovazione.
Art.23 - SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ
Della data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale
nell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il
titolare deve dare notizia al Sindaco almeno dieci giorni prima dell'inizio
della sospensione, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.
Art.24
- DETERMINAZIONE ORARI APERTURA E CHIUSURA
Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale per il commercio
integrata a sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, provvede
con apposito atto a fissare, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione,
gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo
di alimenti e bevande e le relative sanzioni amministrative.
Art.25 -
CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI
Gli esercizi di caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti,
trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina,
spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque esercizio ove si
somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura
di una intera giornata nel corso di ogni settimana.
Il Sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli
esercenti e dei lavoratori e degli enti turistici locali, predispone annualmente
i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi
sia un adeguato numero di esercizi aperti.
Eventuali esclusioni, variazioni e deroghe all'obbligo della chiusura
settimanale dei pubblici esercizi sono concesse dal Sindaco nel rispetto
della normativa prevista dalla legge 1 giugno 1971, n. 425.
Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale ed alla mancata
esposizione del cartello indicante il giorno di chiusura settimanale sono
punite a sensi dell'art. 8 della legge n. 425 del 1 giugno 1971.
Art.26
- CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI
Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
sono classificati come segue: categoria di lusso, prima categoria, seconda
categoria, terza categoria, quarta categoria.
I criteri per la determinazione della categoria di appartenenza di
ogni singolo esercizio sono specificati per gli esercizi di ristorazione
e per gli esercizi di caffè-bar e locali di trattenimento in generale,
rispettivamente, negli allegati A e B del D.M. 22 luglio 1977.
Il titolare di un esercizio per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande può chiedere al Sindaco che il suo esercizio
sia classificato secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale sopracitato
oppure può chiedere il cambiamento di categoria.
Il Sindaco provvede, sentita la Commissione Comunale prevista dalla
legge 11 giugno 1971, n. 426 debitamente integrata a sensi dell'art. 2
della legge 14 ottobre 1974, n. 524.
TITOLO
VI - DEI LOCALI Di PUBBLICO SPETTACOLO
Art.
27 - REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Il Consiglio Comunale, con apposito atto, provvede all'adozione del regolamento
per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 84 del
T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, richiamato
dall'art. 19, primo comma, n. 10) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento. si applicano le
corrispondenti disposizioni ministeriali in materia.
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.28 - SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773 e successive modificazioni, le violazioni alle norme del presente Regolamento
sono punite a sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934,
n. 383 nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317, con una sanzione
amministrativa fino a L.200.000.
Art.29 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello
in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all’albo pretorio
ai sensi dell’art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive
modificazioni.