REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

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Approvato con deliberazione di C.C. n. 172 del 20/10/1978



I N D I C E
Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art.2 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
TITOLO I - DELLE LICENZE Art. 3 - DOMANDA
Art. 4 - DOCUMENTAZIONE
Art. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Art. 6 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI MORALI
Art. 7 - DOMANDE CONCORRENTI PER PUBBLICI ESERCIZI
Art. 8 - SUBINGRESSO
Art. 9 - RINNOVO LICENZE STAGIONALI DEI PUBBLICI ESERCIZI
Art.10 - LICENZE TEMPORANEE
Art.11 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DEL RILASCIO DELLA LICENZA
Art.12 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA
Art.13 - FACOLTÀ DI REVOCA
TITOLO II - DELLE AUTORIZZAZIONI Art.14 - AUTORIZZAZIONE PER SUPERALCOOLICI
Art.15 - DOMANDA
Art.16 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
TITOLO III - DELLE ALTRE LICENZE Art.17 - ALTRE LICENZE TITOLO IV - DELLA RICEZIONE - DELLE REGISTRAZIONI - DELLE DICHIARAZIONI Art.18 - DELLA RICEZIONE
Art.19 - DELLE REGISTRAZIONI
Art.20 - DELLE DICHIARAZIONI
TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI Art.21 - DURATA DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art.22 - VIDIMAZIONE ANNUALE
Art.23 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Art.24 - DETERMINAZIONE ORARI APERTURA E CHIUSURA
Art.25 - CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI
Art.26 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI
TITOLO VI - DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO Art. 27 - REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI Art.28 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art.29 - ENTRATA IN VIGORE

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure da seguire nell'istruttoria delle pratiche per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune dall'art. 19, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, avente per oggetto l'attuazione della delega cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché le relative competenze degli organi comunali, così come previsto dal secondo comma dello stesso art. 19.

Art.2 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Al fine di assicurare la regolare e puntuale applicazione delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è istituito il "SERVIZIO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA" nell'osservanza delle norme previste dal vigente Regolamento Organico per quanto concerne la assegnazione del relativo personale.

TITOLO I - DELLE LICENZE

Art. 3 - DOMANDA

La domanda di licenza comunale, redatta in bollo competente, preferibilmente su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio competente, deve essere indirizzata al Sindaco, e contenere, oltre alle speciali indicazioni necessarie per l’ottenimento delle singole autorizzazioni, le dichiarazioni circa la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, l’assolvimento dell'obbligo dell’istruzione scolastica dei figli e il numero del codice fiscale del richiedente.
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE

La domanda per il rilascio della licenza di cui al punto 7 (licenza per vendita di alcoolici) e punto 8, 1° comma, dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 deve essere corredata dai seguenti allegati:
  1. Se trattasi di apertura di nuovo esercizio:
  1. documento attestante l'iscrizione nel Registro di cui al Capo 1° della legge 11 giugno 1971, n. 426;
  2. planimetria dei locali;
  3. certificato dell'Ufficiale Sanitario sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali;
  4. certificato delle distanze tra esercizi pubblici e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le chiese e altri luoghi destinati al culto;
  1. Se trattasi di trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi, a causa di morte o per affittanza:
  1. Se trattasi di trasferimento in altra zona del territorio comunale:
  1. Se trattasi di domanda per la rappresentanza legale:
Art. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
L’ufficio comunale di polizia amministrativa; ricevuta la domanda per il rilascio di una nuova licenza, provvederà al completamento dell’istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione, verificando che la stessa contenga tutti i dati prescritti per il tipo di licenza richiesto e che sia corredata di tutta la documentazione elencata nel precedente art. 4.
Inoltre: Ove la domanda risulti incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati il Sindaco richiede all'interessato la necessaria integrazione; in tale caso, il termine di 60 giorni decorre dalla data di completamento della domanda.
Completata favorevolmente l’istruttoria, il Sindaco o suo delegato comunica al richiedente che la domanda è stata accolta e lo invita a produrre entro 30 giorni la seguente documentazione:
  1. certificato di sana costituzione fisica e di esenzione da malattie che possano causare contagio;
  2. attestazione di versamento delle tasse di CC.GG., se dovute;
  3. marca da bollo per il rilascio della licenza.
Art. 6 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI MORALI
Il Sindaco procede d'ufficio all'accertamento del possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11-12-92 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La licenza comunale deve essere negata:
  1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  3. a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica o il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubbriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
La licenza comunale può essere negata a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o resistenza all’Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.
Il provvedimento di diniego di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. citato va comunicato al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Pervenuto il parere conforme del Prefetto, il diniego stesso viene comunicato all'interessato a mezzo del messo comunale.

Art. 7 - DOMANDE CONCORRENTI PER PUBBLICI ESERCIZI

Salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974 n. 524 (trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte), la licenza per l'apertura di nuovo esercizio è concessa nel rispetto del "PIANO DI SVILUPPO PER I PUBBLICI ESERCIZI".
Fino a quando non sia approvato il suddetto Piano, le licenze sono rilasciate dal Sindaco o suo delegato su conforme parere della Commissione per il commercio, debitamente integrata a sensi dell’art. 2 della legge 14 ottobre 1974 n. 524, nell'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Sarà comunque data preferenza ai richiedenti che siano titolari di licenza per la somministrazione al pubblico di bevande analcooliche o che dimostrino la disponibilità dei locali.
A parità di condizioni, sarà seguito il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Qualora il richiedente rivesta la qualifica di profugo, verranno applicate le preferenze previste dall’art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni.

Art. 8 - SUBINGRESSO

Il subentrante già iscritto nel registro alla data di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale, solo dopo aver chiesto la licenza comunale. Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decade dal diritto di esercitare la attività del dante causa.

Art. 9 - RINNOVO LICENZE STAGIONALI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Le licenze stagionali dei pubblici esercizi, per le quali viene richiesto il rinnovo dell’attività nei medesimi locali dell’anno precedente, vengono rinnovate previo il solo accertamento della sussistenza nei richiedenti dei requisiti soggettivi prescritti.

Art.10 - LICENZE TEMPORANEE

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco o suo delegato può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
La validità di tali licenze dev’essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni ed è rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel Registro di cui al Capo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Dette licenze non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale né a quelle di cui all'art. 9 della legge sopracitata.

Art.11 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DEL RILASCIO DELLA LICENZA

Completata favorevolmente l’istruttoria, il Sindaco o suo delegato comunica al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il testo dei provvedimento di cui all'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A comunicazione avvenuta, il Sindaco adotta il provvedimento stesso e ne dispone il rilascio all'interessato.
Sarà cura dell'ufficio comunale:
  1. annotare gli estremi della licenza nell’apposito registro;
  2. segnalare l'avvenuto rilascio della licenza all'anagrafe tributaria nei casi in cui tale adempimento è obbligatorio per legge;
  3. comunicare entro trenta giorni l'avvenuto rilascio della licenza alla camera di commercio nel cui registro il richiedente risulta iscritto, come prescritto dall'art. 41 del D.M. 14 gennaio 1972 e successive modificazioni.
Art.12 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA
La licenza è revocata dal Sindaco - sentita la Commissione di cui al precedente art. 7 - qualora il titolare:
  1. non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza, salvo proroga di mesi tre in caso di comprovata necessità eventualmente rinnovabile per una sola volta;
  2. sospenda l'attività per un periodo superiore all'anno, salvo proroga di mesi tre in caso di comprovata necessità eventualmente rinnovabile per una sola volta;
  3. venga meno anche ad uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenere la licenza o una delle condizioni alle quali la stessa è subordinata.
Entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di annullamento o revoca della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, il Sindaco o suo delegato ne dà notizia alla Camera di Commercio nel cui registro l'interessato risulta iscritto.
Nel casi previsti dal penultimo comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 616 si dà seguito alla richiesta prefettizia di sospensione, annullamento o revoca, solo se corredata da specifica motivazione.

Art.13 - FACOLTÀ DI REVOCA

La licenza comunale può essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della licenza.
La licenza può altresì essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

TITOLO II - DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.14 - AUTORIZZAZIONE PER SUPERALCOOLICI

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7, autorizza il titolare della licenza di un pubblico esercizio alla vendita delle bevande superalcooliche di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Art.15 - DOMANDA

La domanda di autorizzazione comunale, in bollo competente, preferibilmente redatta su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio competente, dove essere indirizzata al Sindaco.

Art.16 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Completata favorevolmente l'istruttoria entro i termini di cui al precedente art. 5, il Sindaco o suo delegato comunica al Prefetto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo del provvedimento di cui all'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A comunicazione avvenuta, il Sindaco adotta il provvedimento stesso e ne dispone il rilascio all'interessato.
Sarà cura dell'ufficio comunale:
  1. annotare gli estremi dell'autorizzazione nell'apposito registro;
  2. segnalare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'anagrafe tributaria nei casi in cui tale adempimento è obbligatorio per legge;
  3. comunicare entro trenta giorni l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla camera di commercio nel cui registro il richiedente risulta iscritto, come prescritto dall'art. 41 del D.M. 14 gennaio 1972 e successive modificazioni.
TITOLO III - DELLE ALTRE LICENZE

Art.17 - ALTRE LICENZE

Le domande relative al rilascio delle licenze contraddistinte dai numeri 1, 2, 5, 9, 11, 13, 15, 17 dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 616, regolari nel bollo, devono essere presentate al Sindaco, corredate della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle disposizioni del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni nonché delle leggi speciali.
Nelle domande dev'essere indicato il numero del codice fiscale del richiedente.
Sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 6, 11, 12, 13 dei presente regolamento, gli atti emanati dal Sindaco a sensi del primo comma.

TITOLO IV - DELLA RICEZIONE - DELLE REGISTRAZIONI - DELLE DICHIARAZIONI

Art.18 - DELLA RICEZIONE

Chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.
Detto avviso deve essere presentato in duplice esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo.
Il Sindaco o suo delegato restituisce lo esemplare in bollo al dichiarante con l'annotazione di ricevuta, conservando la copia negli atti d'ufficio.

Art.19 - DELLE REGISTRAZIONI

Salve le disposizioni del T.U. delle leggi di. P.S., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, di merciaiolo, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli da piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi senza previa iscrizione in un registro apposito presso Il Comune.
Alla domanda, in competente bollo, deve essere allegata una marca da bollo per il rilascio del prescritto certificato d'iscrizione.
La iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dagli art. 11 e 12 dei T. U. delle leggi di P.S., salva sempre la facoltà del Sindaco di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.
È vietato ti mestiere di ciarlatano.
Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri elencati nel 1° comma dei presente articolo senza la licenza del Sindaco.
Sarà cura dell’ufficio comunale:
  1. annotare gli estremi nell'apposito registro;
  2. inviare al Prefetto, ai fini dell'adempimento previsto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19, quarto comma, copia del testo del provvedimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
A comunicazione avvenuta, il Sindaco adotta il provvedimento stesso e ne dispone il rilascio all'interessato.

Art.20 - DELLE DICHIARAZIONI

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva al Sindaco.
La dichiarazione deve essere presentata in duplice esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo.
Il Sindaco o suo delegato restituirà l'esemplare in bollo con l’annotazione di ricevuta conservando la copia negli atti d'ufficio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.21 - DURATA DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze e le autorizzazioni di polizia per esercizi pubblici - ad esclusione di quelle stagionali e temporanee - hanno durata fino al 31 dicembre dell'anno del rilascio.
Tutte le altre autorizzazioni di polizia hanno durata di un anno dal giorno del rilascio.

Art.22 - VIDIMAZIONE ANNUALE

Ai fini dell'applicazione dell’art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 le licenze e le autorizzazioni comunali sono assoggettate a vidimazione annuale, che consiste nell'apposizione di un visto sull'atto originario o su copia di esso autenticato al sensi di legge.
Sono assoggettate a vidimazione annuale anche le autorizzazioni stagionali prima della ripresa dell'attività nonché le registrazioni
Per la vidimazione annuale, deve essere allegata. oltre alla licenza o autorizzazione o certificato di registrazione, anche la attestazione del versamento della tassa annuale di concessione governativa, in quanto dovuta.
Nel casi di inosservanza dei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 56, secondo comma, del D.M. 14 gennaio 1972 e successive modificazioni.
La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita di cui ai precedenti commi non è soggetta al pagamento di alcuna tassa.
La rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande è subordinata anche all’indicazione del numero e della data di iscrizione, ai registro delle ditte, nonché, quando l’attività commerciale si svolge in sede fissa, all’indicazione della superficie di vendita o di somministrazione utilizzata all'atto della presentazione della domanda di rinnovazione.

Art.23 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

Della data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale nell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il titolare deve dare notizia al Sindaco almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.

Art.24 - DETERMINAZIONE ORARI APERTURA E CHIUSURA

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale per il commercio integrata a sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, provvede con apposito atto a fissare, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande e le relative sanzioni amministrative.

Art.25 - CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Gli esercizi di caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana.
Il Sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.
Eventuali esclusioni, variazioni e deroghe all'obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi sono concesse dal Sindaco nel rispetto della normativa prevista dalla legge 1 giugno 1971, n. 425.
Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale ed alla mancata esposizione del cartello indicante il giorno di chiusura settimanale sono punite a sensi dell'art. 8 della legge n. 425 del 1 giugno 1971.

Art.26 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono classificati come segue: categoria di lusso, prima categoria, seconda categoria, terza categoria, quarta categoria.
I criteri per la determinazione della categoria di appartenenza di ogni singolo esercizio sono specificati per gli esercizi di ristorazione e per gli esercizi di caffè-bar e locali di trattenimento in generale, rispettivamente, negli allegati A e B del D.M. 22 luglio 1977.
Il titolare di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può chiedere al Sindaco che il suo esercizio sia classificato secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale sopracitato oppure può chiedere il cambiamento di categoria.
Il Sindaco provvede, sentita la Commissione Comunale prevista dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 debitamente integrata a sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

TITOLO VI - DEI LOCALI Di PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 27 - REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Il Consiglio Comunale, con apposito atto, provvede all'adozione del regolamento per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 84 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, richiamato dall'art. 19, primo comma, n. 10) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento. si applicano le corrispondenti disposizioni ministeriali in materia.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.28 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite a sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317, con una sanzione amministrativa fino a L.200.000.

Art.29 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all’albo pretorio ai sensi dell’art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.



 

U.R.P.
"Punto di Risposta"

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