Approvato con deliberazione di C.C.
n. 96 del 13/10/2003
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
ART. 6 - RISERVA SUGLI SPAZI ACQUEI DISPONIBILI
ART. 7 - CATEGORIE CON DIRITTO DI PRECEDENZA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI
ART. 8 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI
ART. 9 - GRADUATORIA E PUBBLICITA’
ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 11 - ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI
ART. 12 - CANONI DI CONCESSIONE
ART. 14 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E DOVERI DEGLI UTENTI
ART. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART. 19 - SICUREZZA DEGLI SPAZI PORTUALI
ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1) Il presente regolamento stabilisce, a partire dalla data di approvazione dello stesso, i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi acquei per ormeggio nel PORTO DI DESENZANO comprendente i settori : Pontili, Vecchio, Maratona, Rivoltella e Zattera;
2) Restano in vigore fino al 31.12.2003 le concessioni rilasciate secondo i criteri del precedente regolamento comunale per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei nei porti e negli approdi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 12.10.2000.
1) Il porto di Desenzano settore Maratona viene escluso per l’anno 2004 dall’assegnazione degli spazi acquei in quanto è fatto oggetto di concessioni minori in atto;
2) Sono esclusi dalla assegnazione degli spazi acquei i natanti definiti “gommoni” nonché moto d’acqua, acquascooters e mezzi similari per motivi di manovrabilità, sicurezza ed incolumità.
1) Il Comune in quanto autorità demaniale assegna gli spazi acquei per ormeggio previa pubblicazione di apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.
2) Il bando contiene:
· Le modalità e i termini di presentazione delle domande;
· Il contingente degli spazi acquei disponibili suddiviso per settore di porto;
· Le procedure di assegnazione degli spazi acquei e della formazione della graduatoria, con l’indicazione delle precedenze e delle riserve di spazi acquei;
· Le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all’assegnazione degli spazi acquei;
· I casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;
· Le norme generali riguardanti i divieti;
· Il richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant’altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d’ormeggio;
3) Il bando per l’assegnazione degli spazi acquei per ormeggio deve essere pubblicato all’Albo pretorio per venti giorni consecutivi precedenti il periodo indicato per la presentazione delle domande.
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1) La domanda per l’assegnazione di uno spazio acqueo per ormeggio redatta in bollo da euro 10.33 su apposito modulo predisposto dall’autorità demaniale allegato al presente Regolamento, viene presentata dal proprietario dell’unità di navigazione al Comune di Desenzano del Garda - Ufficio Protocollo Generale nei termini indicati dal bando di cui al precedente art. 3, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
2) Ogni busta deve contenere una sola domanda;
3) La data di spedizione, per la quale fa fede il timbro postale di partenza, dovrà essere compresa nel periodo di tempo consentito per la presentazione delle domande di assegnazione degli spazi acquei stabilito in giorni 5 con decorrenza fissata nel bando. L’ordine cronologico di presentazione delle domande costituisce titolo di precedenza nelle estrazioni per la formazione della graduatoria di assegnazione;
4) La domanda deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando il modulo di cui al comma 1 del presente articolo e deve contenere:
1. i seguenti dati relativi al richiedente:
a) I dati anagrafici del richiedente: quadro A (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
b) I dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani: quadro B (via e numero civico, comune, provincia e C.A.P. , recapito telefonico e fax). Per i residenti nel comune di Desenzano da almeno 5 anni dovrà essere barrata l’apposita casella;
c) I dati per i residenti all’estero: quadro C (Comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo, recapito telefonico e domicilio in Italia);
d) I dati del richiedente per società, enti pubblici , associazioni : quadro D (denominazione e tipo di ente, società o associazione, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e fax);
2. i seguenti dati relativi allo spazio acqueo richiesto:
a) La specificazione delle dimensioni dello spazio acqueo richiesto per l’unità di navigazione da individuarsi tra le diverse dimensioni disponibili (riportate in dettaglio al quadro E del predetto modulo per la domanda di assegnazione di cui al comma 1);
Si precisa che la dimensione dello spazio acqueo richiesto dovrà essere compatibile con le dimensioni dell’unità di navigazione.
L’unità di navigazione dovrà avere dimensioni inferiori a quelle dello spazio acqueo richiesto, ma non dimensioni tali da rientrare nello spazio acqueo immediatamente inferiore a quello richiesto.b) L’indicazione del settore di porto e l’eventuale posto d’ormeggio occupato nell’anno 2003 : (quadro F). La preferenza non è vincolante ai fini della redazione della graduatoria per l’assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio;
3. i seguenti dati relativi all’unità di navigazione:
a) La specificazione dell’impiego dell’unità di navigazione: quadro G (diporto, servizio, professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro);
b) La specificazione delle caratteristiche dell’unità di navigazione:quadro H (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm, pescaggio);
c) L’indicazione del tipo di propulsione: quadro I (remi, vela con deriva fissa o mobile, motore - in quest’ultimo caso - marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima-esercizio CV, entrobordo, fuoribordo, entrofuoribordo);
d) Il luogo dove è custodita l’unità di navigazione al momento della domanda (porto pubblico, rimessaggio, porto privato, area privata o altro luogo);
4. la seguente documentazione: (quadro M)
a) n° 2 fotografie dell’unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm. 10x15 e nel caso in cui l’unità sia munita di targa,la stessa deve risultare visibile , così come devono risultare visibili particolari come stemmi, disegni, scritte;
b) Per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti;
c) Per diporto:
· Copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolate;
· Copia del certificato d’uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.
5. Per i diritti di precedenza di cui al punto135 della deliberazione della Giunta Regionale n.7/10487 del 30 settembre 2002 deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione: (quadro N)
a) Per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall’autorità comunale ai sensi del D.P.R. n. 616/77 , copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a mesi 3 e dell’iscrizione al R.U.D.L.N.;
b) Per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a mesi 3, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri ecc.;
c) Per i pescatori professionisti: copia della licenza rilasciata dall’autorità competente;
d) Altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria;
6. La seguente dichiarazione, ai sensi dell’art. 4 Legge n° 15/1968 e dell’art. 2 Legge n° 191/1998, inerente l’obbligo di:
a) essere proprietario dell’unità di navigazione;
ed in caso di assegnazione del posto d’ormeggio di:
b) accettare il posto assegnato;
c) essere a conoscenza delle norme di cui alle Legge Regionale 29 ottobre 1998 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda e di impegnarsi ad osservarle;
d) non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione;
e) provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all’invio agli uffici comunali entro i termini prescritti dell’attestazione dell’avvenuto pagamento;
f) comunicare tempestivamente al Comune la sostituzione dell’unità di navigazione oggetto di concessione, che potrà avvenire solo dopo il perfezionamento della concessione, per l’eventuale variazione degli oneri concessori e per l’eventuale rilascio di un nuovo contrassegno;
g) non aver presentato per la stessa unità di navigazione altre domande né per se stesso né in nome di contitolari, familiari o altro, né nello stesso comune, né in altri porti dello stesso bacino lacuale Regionale;
h) di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per eventuali guasti o danneggiamenti causati dalla propria unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione;
5) Le domande non sottoscritte dal richiedente non saranno accolte.
6) E’ facoltà del richiedente indicare la documentazione già presentata alla Autorità Demaniale e ancora in vigore ai fini della domanda di assegnazione. In tale caso andrà specificato il tipo di documento già presentato, la data di presentazione e l’istanza ad esso associata.
ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
1) Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all’art 4, comma 1 del presente regolamento, non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione;
2) E’ fatto obbligo di presentare una sola domanda per unità di navigazione pena l’esclusione di tutte le istanze presentate per l’unità di navigazione stessa. In caso di più persone fisiche proprietarie dell’unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste;
3) Non saranno accolte le domande mancanti dei dati e/o della documentazione di cui all’art. 4, comma 4, punti 1,2,3,4;
4) Nel caso di richieste di assegnazione valide ma prive dei documenti attestanti i diritti di precedenza di cui all’art. 4, comma 4, punto 5 verrà meno il diritto di precedenza richiesto;
5) Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell’ottenimento dello spazio acqueo per l’ormeggio, così come riportate nella compilazione del modulo di cui all’art.4 comma 1 del presente regolamento comportano, in seguito ad accertamento dell’Autorità Demaniale, l’esclusione dalla procedura di assegnazione;
6) La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna l’autorità demaniale al rilascio della prevista concessione se non nell’ambito delle procedure di cui agli artt .8 e 9 del presente Regolamento.
ART. 6 - RISERVA SUGLI SPAZI ACQUEI DISPONIBILI
1) L’autorità demaniale appone una riserva su una quota degli spazi acquei per l’ormeggio per le seguenti categorie:
1. Un minimo del 3% degli spazi acquei o comunque almeno uno spazio acqueo deve essere riservato all’ormeggio temporaneo o a “ore”;
2. Un minimo dell’1% e sino al 5% degli spazi acquei disponibili per ormeggio (con il minimo di uno) è riservato per fronteggiare situazioni di emergenza meteomarina;
3. Per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso, ove necessario, sono riservati spazi senza esborso di onere alcuno;
4. In presenza di motivate esigenze può essere riservata una quota, fino al 30% degli spazi acquei disponibili per l’ ormeggio di unità di navigazione di proprietà di residenti da almeno 5 anni nel comune di Desenzano del Garda ;
5. Un minimo del 2% degli spazi acquei, o comunque almeno un posto barca deve essere garantito per l’ormeggio di unità di navigazione con disabili a bordo. Verranno considerati disabili i soggetti aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta attestata da idonea documentazione (contrassegno arancio per la circolazione e la sosta od idonea documentazione rilasciata dall’ASL, come da DPR 495/92) e comunque con un’invalidità superiore al 65%. La riserva è garantita solamente per le istanze inoltrate da soggetti disabili utilizzatori diretti dell’unità di navigazione, o da accompagnatori che garantiscano l’uso dell’imbarcazione solamente in presenza del disabile a bordo;
2) L’autorità demaniale può stabilire nel bando altre quote di riserva sugli spazi acquei per ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate da soggetti presenti sul territorio. Per la definizione di quote di riserva aggiuntive rispetto a quelle elencate al precedente comma 1 dovrà essere data priorità alle unità di navigazione elencate al successivo art.7 che esercitano attività professionale o che operano senza fini di lucro per la promozione sociale della attività nautica;
ART. 7 - CATEGORIE CON DIRITTO DI PRECEDENZA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI
1) Per assegnare gli spazi acquei per ormeggio l’autorità demaniale procede dando la precedenza nell’ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione per le quali sia stata presentata regolare domanda:
1. Unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
2. Unità di navigazione, anche private, necessarie per la mobilità di abitanti di zone raggiungibili solo via acqua;
3. Unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro;
4. Unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali) se presenti ed operanti in “loco”;
5. Unità di navigazione di proprietà delle società e dei circoli nautici a livello locale adibite ad appoggio e soccorso nell’attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n.1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
6. Unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione, limitatamente a n. 1 posto d’ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
7. Unità di navigazione di proprietà delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente a n. 1 posto d’ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche.
ART. 8 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI
1) Dopo aver definito le precedenze e le riserve di cui agli artt. 6 e 7 nonché la ripartizione degli spazi acquei in base alle tipologie e dimensioni dell’unità di navigazione come previsto nel PIANO DEL PORTO richiamato all’art 17 del presente Regolamento, gli spazi acquei verranno assegnati con sorteggio aperto al pubblico delle domande ammesse in seguito ad istruttoria dell’autorità demaniale;
2) Il sorteggio sarà di tipo informatico sulla base di un criterio probabilistico o con estrazione manuale a discrezione della Commissione per l’assegnazione degli spazi acquei di cui art.9 comma 1;
3) Ai fini dell’assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, si procederà ad effettuare i sorteggi delle domande ammesse in base alle dimensioni dello spazio acqueo richiesto; il sorteggio avrà inizio dalle domande relative allo spazio acqueo con superficie maggiore per finire con quelle relative allo spazio acqueo di superficie minore, così come individuate secondo l’ordine cronologico di presentazione;
4) L’unità di navigazione dovrà avere dimensioni compatibili con lo spazio acqueo richiesto come meglio specificato all’art.4, comma 4, punto 2 e tipologia conforme alle disposizioni previste nel PIANO DEL PORTO per settore di porto.
ART. 9 - GRADUATORIA E PUBBLICITA’
1) Ai fini dell’assegnazione dovrà essere costituita una Commissione per l’assegnazione degli spazi acquei con il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria definitiva;
2) Dopo l’esperimento delle procedure inerenti l’assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, l’autorità demaniale , tramite la Commissione di cui al comma precedente redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni, suddivisa per settore di porto in base alle dimensioni degli spazi acquei, per poi procedere, con proprio provvedimento (deliberazione di Giunta Comunale) all’approvazione della graduatoria ed al rilascio per ogni assegnatario della concessione del posto di ormeggio. Nella redazione della graduatoria l’autorità demaniale, compatibilmente con la disponibilità di spazi acquei nei diversi settori di porto, soddisferà la preferenza per il settore di porto indicato dal richiedente;
3) La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento dei posti d’ ormeggio disponibili;
4) Le domande pervenute fuori termine potranno essere collocate, in ordine cronologico di registrazione, in una lista d’attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie. Secondo il verificarsi delle disponibilità di spazi acquei per ormeggio nei settori di porto, dopo aver comunque esaurito la graduatoria, tali domande potranno rientrare nelle procedure di assegnazione;
5) Qualora un assegnatario rinunci allo spazio acqueo assegnato, quest’ultimo viene assegnato al primo richiedente che abbia la precedenza nella graduatoria interessata dalla predetta rinuncia, redatta in base alla dimensione dello spazio acqueo.
ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1) La concessione degli spazi acquei per ormeggio ha la durata di un anno (dal 01/01/04 al 31/12/04) ed è automaticamente rinnovabile, di anno in anno, sino a sei anni sulla base di determinazione dell’autorità demaniale anche riferita a più assegnatari contestualmente. Restano salve le concessioni in essere fino alla loro scadenza;
2) Il rinnovo della concessione dovrà essere approvato dall’autorità demaniale (con Deliberazione di Giunta Comunale) almeno 90 giorni prima della scadenza;
ART. 11 - ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI
1) Il contrassegno rilasciato dall’autorità demaniale agli assegnatari dell’ormeggio deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell’unità di navigazione, in modo che sia visibile anche dal pontile in sede d’attracco. Il concessionario dovrà avere l’avvertenza di non applicarlo su parti mobili (telo di protezione, motore etc);
2) Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della concessione del posto di ormeggio, facendo pervenire all’autorità demaniale, entro e non oltre i successivi 20 giorni dall’avvenuto pagamento, la parte denominata “attestazione” del bollettino di versamento;
3) In caso di mancata osservanza dei termini indicati al comma 2 del presente articolo viene meno il diritto all’assegnazione;
4) L’assegnatario dovrà stipulare e consegnare all’autorità demaniale, congiuntamente all’attestazione di pagamento degli oneri di cui al comma 2, copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dalla quale risulti evidente l’intestazione della polizza a nome del proprietario dell’unità di navigazione e la data di stipula ( che deve risultare antecedente la data del ritiro da parte del concessionario del contrassegno di cui al comma 1 del presente articolo);
5) E’ fatto obbligo all’assegnatario di comunicare all’autorità demaniale tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione;
6) L’unità di navigazione dovrà essere messa in acqua entro il 10 maggio di ogni anno.
ART. 12 - CANONI DI CONCESSIONE
1) Gli spazi acquei compresi in porti e approdi pubblici sono dati in uso per l’ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall’unità medesima secondo il criterio del rettangolo dato dalla lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto dell’imbarcazione.
2) Le tariffe base dei canoni e le modalità di commisurazione sono definite ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 22/98 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 61/82 e s.m.i..
3) Il canone di concessione annuo per l’anno 2004 viene fissato in euro 20 (con l’aggiunta degli aggiornamenti in base ai coefficienti annuali) per metro quadrato di unità di navigazione, calcolato in base al principio di larghezza fuori tutto per lunghezza fuori tutto di cui al comma 1, con un canone minimo annuo di euro 100 (salvo aggiornamenti);
4) I1 canone viene corrisposto mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Desenzano Del Garda e deve essere versato in un'unica soluzione;
5) In caso di rinuncia all’ormeggio da parte del concessionario la revoca della concessione avrà effetto immediato senza rimborso del canone versato;
6) La decadenza della concessione per le motivazioni indicata al successivo art.18 o per altri casi previsti nel presente regolamento non produce effetti sul canone di concessione versato .
1) Non è consentita la cessione a terzi del posto d’ormeggio assegnato;
2) E’ vietato lo scambio dei posti d’ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall’autorità demaniale;
3) L’assegnatario non può ormeggiare un’unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda;
4) La vendita a terzi dell’unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l’acquirente il diritto d’occupazione del posto di ormeggio. Tale alienazione comporta, per il concessionario, l’obbligo della comunicazione di rinuncia all’autorità demaniale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato;
5) La sostituzione dell’unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata (entro 3 giorni dall’avvenuta sostituzione) all’autorità demaniale, per la variazione dei canoni d’uso e per l’eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d’ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d’ufficio della nuova unità di navigazione, che deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
6) La sostituzione dell’unità di navigazione di cui al comma 5) del presente articolo è consentita solo successivamente all’assegnazione del posto di ormeggio, una volta pagato il relativo canone ed applicato, previa verifica da parte dell’Ufficio, il contrassegno sull’unità di navigazione specificata nella domanda di assegnazione. Nei casi eccezionali in cui la richiesta di sostituzione dell’unità di navigazione è immediatamente successiva alla concessione del posto di ormeggio, tale sostituzione sarà consentita prima dell’applicazione del relativo contrassegno solo ed esclusivamente in seguito a sopralluogo da parte dell’Autorità Demaniale di verifica, ove possibile, della presenza dell’unità di navigazione presso il ricovero indicato al quadro L) del modulo di domanda di cui all’art 4 c.1 del presente regolamento, altrimenti al posto di ormeggio assegnato.
7) In caso di morte del concessionario, il diritto all’ormeggio viene trasferito agli eredi nuovi proprietari dell’unità di navigazione che informeranno l’autorità demaniale con specifica richiesta di subentro;
8) L’uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dell’assegnatario e con il consenso dello stesso, comporta l’automatica decadenza dell’assegnazione;
9) L’ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura dell’autorità demaniale, dell’unità abusiva. I proprietari dell’unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata dell’unità di navigazione di loro proprietà.Trascorsi 30 giorni dalla rimozione l’unità di navigazione sarà messa all’asta o demolita a discrezione dell’autorità demaniale;
10) Il porto non è custodito e pertanto l’Amministrazione Comunale si solleva da ogni responsabilità in ordine al furto o danneggiamento di natanti ormeggiati nel porto, sia pure regolarmente autorizzati;
11) L’autorità demaniale non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, fenomeni naturali ed eventi eccezionali;
12) Alle unità di navigazione non autorizzate all’ormeggio fisso è consentito l’attracco allo scivolo, ai pontili e alle scalette solamente per manovre di imbarco e sbarco;
13) L’assegnazione di un posto di ormeggio per l’unità di navigazione oggetto della domanda esclude l’eventuale assegnazione in un altro comune lacuale, pena la decadenza della concessione.
14) Per far fronte alle esigenze inerenti la sicurezza della navigazione, per unità in difficoltà e per fronteggiare situazioni di emergenza meteomarina, l’Autorità Demaniale individua all’interno dei porti uno spazio acqueo adatto a tale emergenza che sarà segnalato mediante il posizionamento di segnaletica verticale ben visibile. In caso di utilizzo di posti d’ormeggio per emergenza meteomarina dovrà essere inoltrata all’autorità demaniale, per la necessaria autorizzazione, comunicazione inerente l’occupazione del posto d’ormeggio per un periodo superiore a giorni 3;
15) Il concessionario dovrà utilizzare stabilmente il posto d’ormeggio assegnato evitando l’ormeggio saltuario e il ricovero dell’unità di navigazione presso cantieri privati;
16) In caso di mancato utilizzo del posto d’ormeggio per più di 15 giorni, il concessionario deve comunicare per iscritto entro 3 giorni, all’Autorità Demaniale, il periodo di assenza temporanea della propria unità di navigazione;
ART. 14 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E DOVERI DEGLI UTENTI
1) E’ fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell’ambito dell’ormeggio assegnato o dell’approdo, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all’ormeggio o all’approdo o predisposte dall’Ente;
2) Nell’ambito dell’approdo sono consentite le sole operazioni commerciali connesse con i rifornimenti, il rimessaggio, le riparazioni di natanti ed il ristoro dei diportisti;
3) E’ vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalla zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine;
4) E’ vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati;
5) E’ vietata la posa di infrastrutture all’interno dei porti ( scalette d’accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, paracolpi, ecc.) salvo preventiva autorizzazione dell’ufficio competente. Le attrezzature eventualmente posate, divengono proprietà dell’autorità demaniale allo scadere della concessione;
6) In caso di mancato posizionamento del pendino del corpo morto come boa d’ormeggio, sarà di competenza del concessionario l’installazione dello stesso;
7) L’autorità demaniale garantisce l’uso pubblico degli scivoli riservati all’alaggio;
8) Tutte le manovre eseguite all’interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non dovrà essere superiore ai due nodi;
9) Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dall’Ente, nel caso di danneggiamento alle attrezzature l’utente dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione a proprie spese;
10) E’ fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi;
11) Al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito all’interno dell’area portuale per motivi di sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo;
12) E’ vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell’ambito dell’ormeggio e dell’approdo, sia in acqua sia sulla banchina, sui moli o sui pontili;
13) I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione;
14) In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., l’Autorità Demaniale, previo invio di diffida al titolare della concessione di provvedere in merito, trascorsi 30 gg., revocherà, con proprio provvedimento la concessione rilasciata;
15) L’autorità demaniale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l’immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d’ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.
Fatti salvi i poteri della forza di polizia operante nei laghi, all’interno dei porti e nelle aree ed acque direttamente prospicienti il territorio comunale, è affidata alla forza di Polizia Municipale l’opera di sorveglianza e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all’interno del porto.
ART. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1) Le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti la materia oggetto del presente atto, sono contenute nella predetta D.G.R. n. 10487 del 30 settembre 2002, con la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha operato una sintesi delle disposizioni sulla base delle norme di cui alla Legge Regionale n. 22/98 e s.m.i.
2) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, se previste, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta le seguenti sanzioni amministrative:
1. l’ occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali senza la prevista concessione o il perdurare dell’occupazione una volta scaduti i termini, comporta il pagamento del canone base, degli interessi legali e una penale pari al 100% del canone dovuto;
2. in caso di accertamento dell’infrazione la penale indicata al comma 1 è raddoppiata; in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento la concessione è considerata decaduta;
3. coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione incorrono nell’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 1000;
4. l’abbandono e il deposito di unità di navigazione o altri beni mobili sul demanio lacuale al di fuori degli spazi d’ormeggio assegnati, o senza la prevista concessione comporta l’esecuzione in danno del proprietario, o in violazione di questa, il pagamento da parte del rasgressore delle spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500.Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo;
5. lo svuotamento di acqua di sentina oleose, il getto o l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza oleosa comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 1000;
6. lo scambio dei posti d’ormeggio fra assegnatari se non autorizzato comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
7. l’ormeggio di unità di navigazione diversa da quella specificata nella domanda, se non dichiarata entro tre giorni dalla sostituzione, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500. Rimane fermo il divieto, a pena di revoca immediata della concessione, di sostituire l’unità di navigazione prima dell’applicazione del contrassegno sull’unità di navigazione specificata nella domanda di assegnazione e della prevista verifica d’ufficio;
8. l’attracco allo scivolo, ai pontili, alle scalette per unità di navigazione non autorizzate all’ormeggio fisso per attività diverse dall’imbarco e dallo sbarco (da ritenersi queste limitate temporaneamente ad un massimo di 20 minuti) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
9. la mancata comunicazione all’ Autorità Demaniale inerente il non utilizzo del posto d’ormeggio per più di 15 giorni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
10. l’ormeggio di unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dagli spazi acquei destinati allo scopo o davanti a scalette di approdo, pontili o banchine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 e la rimozione dell’unità di navigazione con le modalità di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo;
11. l’utilizzo di impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
12. la posa di infrastrutture all’interno dei porti (scalette d’accesso, scalette, bitte d’ormeggio, copertoni, paracolpi ecc) senza la preventiva autorizzazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
13. In caso di utilizzo di posti d’ormeggio per emergenza meteomarina la mancata comunicazione inerente l’occupazione del posto d’ormeggio superiore a giorni 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 ;
14. la violazione delle norme stabilite dal Codice della navigazione in materia di disciplina della navigazione interna comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500.
1) L’autorità demaniale, nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento predispone e aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi per settore di porto in base alle tipologie e dimensioni delle unità di navigazione. Nel Piano del Porto sono definite le aree dedicate ad ormeggi fissi e temporanei e le aree dedicate a campi boa;
2) Il Piano del Porto viene approvato, prima dell’inizio delle procedure di assegnazione degli spazi acquei, dalla autorità demaniale (con provvedimento di Giunta Comunale) ;
3) Nel Piano del Porto una parte degli spazi acquei è riservata all’ormeggio temporaneo. L’autorità demaniale stabilisce allo scopo le tariffe e le modalità di assegnazione per tale tipologia di ormeggio con proprio provvedimento. Gli spazi acquei dedicati all’ormeggio temporaneo saranno chiaramente identificati e segnalati mediante l’applicazione di cartelli che indicheranno il luogo, la tariffa oraria e giornaliera stabilita.
ART. 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
La decadenza della concessione è prevista, previa diffida, oltre che per i casi di cui al codice della navigazione e dal regolamento di navigazione interna, nei seguenti casi:
1. Cessione a terzi del posto d’ormeggio assegnato;
2. Gravi comportamenti all’interno del porto che provocano danneggiamenti alle infrastrutture portuali ad ai natanti ormeggiati;
3. l’utilizzo permanente di unità di navigazione come residenza o per l’attività commerciale professionale o artigianale nell’ambito dell’ormeggio e dell’approdo;
4. Dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la concessione;
5. Perdita dei requisiti previsti negli art. 7 dal presente regolamento per l’assegnazione con titoli preferenziali (in tale caso la decadenza ha effetto dal 31 dicembre dell’anno solare cui si riferisce la concessione);
6. Mancato pagamento degli oneri concessori nel termine stabilito;
7. Inadempimenti agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio della concessione ;
8. Ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti.
ART. 19 - SICUREZZA DEGLI SPAZI PORTUALI
1) Per i porti regionali il Responsabile del porto è il Sindaco o suo Delegato;
2) Il Responsabile del porto risponde del mancato rispetto delle norme demaniali e di sicurezza della navigazione all’interno del porto e decide nel merito dei problemi specificati al comma 3 del presente articolo;
3) Il Responsabile del porto, nell’ambito della sua competenza, deve garantire:
a) il rispetto delle norme di sicurezza della navigazione;
b) l’accesso al porto in caso di condizioni meteomarine avverse;
c) il rispetto delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) il rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento delle acque;
e) la manutenzione delle attrezzature antincendio e per lo smaltimento dei rifiuti;
f) il rispetto degli obblighi accessori e delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
g) la pubblicizzazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione;
h) la pubblicizzazione delle disposizioni dell’autorità demaniale e delle autorità preposte alla sicurezza della navigazione.
1) Le contestazioni in ordine all’esclusione dalle procedure di assegnazione di spazio acqueo o di revoca della concessione di ormeggio dovranno essere inoltrate all’ufficio Protocollo Area Servizi al Territorio del Comune affinché provveda a trasmetterle al responsabile di settore;
2) L’ufficio del Difensore Civico può essere interessato dalla controversia ; a tale fine la contestazione di cui al comma precedente potrà essere inviata per conoscenza al predetto ufficio.
Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al codice della navigazione, alle relative norme attuative e alla vigente normativa regionale in materia di demanio lacuale ad insindacabile giudizio del Difensore civico del Comune.
ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1) I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali .La comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
2) Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.