REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE
DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 200 del
28/11/1997
CAPO I - Principi
Art.
1 Oggetto
Art.
2 Definizione e individuazione dei procedimenti dell'amministrazione comunale
Art.
3 Principi
CAPO II - Il procedimento
amministrativo
TITOLO I
L'avvio del procedimento
Art.
4 Avvio del procedimento
Art.
5 Comunicazione di avvio del procedimento
Art.
6 Documentazione essenziale richiesta in sede di avvio del procedimento
Titolo II
Adempimenti relativi
all'istruttoria procedimentale
Art.
7 Accertamento di fatti, stati e qualità personali. Validità
delle certificazioni relative
Art.
8 Dichiarazioni sostitutive
Art.9
Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche
Titolo III
L'atto finale del
procedimento
Art.
10 Conclusione del procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso
Art.
11 Accordi con gli interessati
Titolo IV
Durata e termini
del procedimento
Art.
12 Durata del procedimento e delle sue fasi intermedie
Art.
13 Termini iniziali del procedimento e loro decorrenza
Art.
14 Termini finali del procedimento e responsabilità per l'inosservanza
Art.
15 Sospensione del termine
Titolo V
Responsabile del
procedimento e regolazione dell'istruttoria procedimentale
Art.
16 Individuazione del servizio o dell'unità organizzativa competente
Art.
17 Responsabile del procedimento
Art.
18 Responsabilità dell'istruttoria e di altri adempimenti
Art.
19 Responsabilità
Art.
20 Conferenza di servizi
CAPO III
Disposizioni finali
Art.
21 Rinvio alla normativa vigente
Art.
22 Entrata in vigore
ALLEGATI
Unità organizzativa:
AFFARI GENERALI (Ufficio
Segreteria e Ufficio
Personale)
Unità organizzativa:
SERVIZI
DEMOGRAFICI
Unità organizzativa:
UFFICIO
SOCIO-CULTURALE - SCOLASTICO - SPORTIVO
Unità organizzativa:
UFFICIO
TURISMO
Unità organizzativa:
UFFICIO
LAVORI PUBBLICI
Unità organizzativa:
URBANISTICA
E GESTIONE DEL TERRITORIO
Unità organizzativa:
UFFICIO
ECOLOGIA - SERVIZI
Unità organizzativa:
RAGIONERIA
Unità organizzativa:
ECONOMATO
Unità organizzativa:
TRIBUTI
Unità organizzativa:
COMMERCIO
Unità organizzativa:
POLIZIA
MUNICIPALE
CAPO I
Principi
Art. 1
Oggetto
-
l presente regolamento detta la disciplina
per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del comune.
Il presente regolamento disciplina altresì i criteri per l'individuazione
dei responsabili dei procedimenti amministrativi e per la determinazione
dei relativi termini.
Art. 2
Definizione e individuazione
dei procedimenti dell' amministrazione comunale
-
Ai fini del presente regolamento, costituisce
procedimento il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente
collegati e preordinati all'adozione, da parte dell' amministrazione comunale,
di un atto amministrativo.
-
I procedimenti amministrativi di competenza
dell' amministrazione comunale disciplinati dal presente regolamento sono
individuati nelle tabelle allegate.
Art. 3
Principi
1. Lo sviluppo dei procedimenti amministrativi
è retto dai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2. L'amministrazione comunale non
può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. L'amministrazione comunale attiva,
in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati processi valutativi
e di semplificazione, al fine di:
-
snellire l'attività procedimentale;
-
eliminare i procedimenti amministrativi
desueti e ridurre i sub procedimenti strumentali;
-
ridurre i termini per la conclusione
dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione per procedimenti tra
loro analoghi;
-
regolare uniformemente i procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diversi servizi.
CAPO II
Il procedimento
amministrativo
TITOLO I
L'avvio del procedimento
Art. 4
Avvio del procedimento
-
I procedimenti sono attivati su istanza
di parte o d'ufficio.
-
Il provvedimento è attivato su
istanza di parte qualora leggi o regolamenti prevedano la presentazione
di un'istanza, comunque denominata, all'amministrazione comunale ed il
relativo obbligo di provvedere.
-
Il procedimento è attivato d'ufficio
in presenza di un'istanza per cui non vi è obbligo di provvedere,
di segnalazioni che sollecitino l'intervento dell' amministrazione comunale,
nonché qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente e
qualora l'amministrazione comunale sia tenuta ad avviare l'attività
procedimentale al verificarsi di determinate circostanze o in date prestabilite.
Art. 5
Comunicazione di avvio del procedimento
-
L'avvio del procedimento è comunicato
ai soggetti previsti dagli artt. 7 e 9 della legge 7/8/1990, n. 241. La
comunicazione dell'avvio di procedimento deve contenere gli elementi previsti
dall'art. 8 della medesima legge.
-
La comunicazione dell'avvio del procedimento
è personale nei casi in cui interessi un numero limitato di destinatari.
Essa è effettuata tramite avviso scritto, trasmesso all'interessato
per posta o con altri mezzi che ne possano comunque assicurare il recapito,
in forma certa e celere.
-
La comunicazione di avvio del procedimento
è collettiva quando interessi un rilevante numero di soggetti e
in tal caso viene effettuata in forma pubblica, con avviso specifico, anche
nelle forme consentite dalle moderne tecnologie.
Art. 6
Documentazione essenziale richiesta
in sede di avvio del procedimento
-
In sede di avvio del procedimento i
responsabili e gli operatori addetti all'attività procedimentale
adottano ogni misura utile a fornire indicazioni all'interessato in merito
alla documentazione essenziale da presentare contestualmente all'istanza
o all'attivazione d'ufficio del procedimento, al fine di eliminare duplicazioni
di operazioni e di ridurre i costi dell'attività amministrativa.
-
La documentazione essenziale può
essere riportata anche in apposita modulistica inviata agli interessati
in sede di avvio del procedimento.
Titolo II
Adempimenti relativi
all'istruttoria procedimentale
Art. 7
Accertamento di fatti, stati
e qualità personali. Validità delle certificazioni relative
-
Qualora in relazione al procedimento
amministrativo debbano essere accertati fatti, stati o qualità personali
di soggetti privati, si provvede ad acquisire la relativa documentazione
certificativa d'ufficio o, qualora ciò non sia possibile, su presentazione
degli interessati, adottando in tal caso ogni misura organizzativa utile
a facilitare tale adempimento.
-
Per la validità delle certificazioni
eventualmente rese dagli interessati, si fa riferimento a quanto previsto
dall'art. 2 della legge 15/5/1997, n. 127.
Art. 8
Dichiarazioni sostitutive
-
Le certificazioni possono essere sostituite
da dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalla legge 4/1/1968,
n. 15 e sue successive modificazioni, nonché dall'art. 3 della legge
15/5/1997, n. 127.
-
La sottoscrizione, in presenza del dipendente
addetto, di istanze da produrre agli organi dell' amministrazione comunale
competenti per il procedimento trattato non è soggetta ad autenticazione.
-
L'amministrazione comunale adotta ogni
misura utile a favorire l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive e a
semplificare le procedure di autenticazione, qualora previste dalla normativa
vigente.
Art.9
Acquisizione di pareri e di valutazioni
tecniche
-
Per l'acquisizione di pareri e di valutazioni
tecniche si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della
legge 7/8/1990, n. 241 e sue successive modificazioni.
Titolo III
L'atto finale del
procedimento
Art. 10
Conclusione del procedimento
mediante adozione di un provvedimento espresso
-
Ogni procedimento attivato dall'amministrazione
comunale su istanza di parte o d'ufficio deve concludersi con un provvedimento
espresso, congruamente motivato, adottato dal soggetto competente individuato
nelle schede allegate.
-
La motivazione del provvedimento deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
-
La motivazione non è richiesta
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
-
La notifica del provvedimento al destinatario
deve contenere l'indicazione dell'autorità cui è possibile
ricorrere e del relativo termine.
Art.
11
Accordi con gli interessati
-
A seguito dell'intervento degli interessati
nel procedimento, nonché in accoglimento di loro osservazioni o
proposte, nel perseguimento del pubblico interesse e delle finalità
proprie del procedimento, fatti salvi i diritti di terzi, l'amministrazione
può stipulare accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei soli casi previsti dalla legge, in
sostituzione dello stesso.
-
Agli accordi stipulati ai sensi del
1° comma, si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 7/8/1990,
n. 241.
Titolo IV
Durata e termini
del procedimento
Art. 12
Durata del procedimento e delle
sue fasi intermedie
-
Per ogni procedimento sono individuate
dal presente regolamento, nelle schede allegate, in termini precettivi,
la durata complessiva e in termini indicativi la durata delle singole fasi
intermedie.
-
La determinazione della durata di ogni
singolo procedimento e delle sue fasi intermedie deve tenere conto della
durata e dei tempi richiesti allo svolgimento degli adempimenti istruttori
correlati a passaggi esterni all'amministrazione comunale.
-
La durata dei procedimenti e delle fasi
intermedie è soggetta a revisione periodica, sulla base delle effettive
esigenze rappresentate dai responsabili e dagli operatori interessati,
nonché in ragione di eventuali modifiche del quadro normativo di
riferimento, con aggiornamento delle tabelle di riferimento allegate al
presente regolamento.
Art.
13
Termini iniziali del procedimento
e loro decorrenza
-
Per i procedimenti attivati d'ufficio,
il termine iniziale decorre dalla data in cui il servizio del comune competente
ha comunque avuto conoscenza del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
-
Per i procedimenti attivati su richiesta,
istanza o sollecitazione di un'altra pubblica amministrazione, il termine
iniziale decorre dal ricevimento della richiesta da parte del servizio
competente.
-
Per i procedimenti attivati su istanza
di parte, il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda da
parte dell' amministrazione comunale, attraverso il protocollo generale.
Art.
14
Termini finali del procedimento
e responsabilità per l'inosservanza
-
I termini finali di ogni procedimento
di competenza dell' amministrazione comunale, entro i quali deve aversi
la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso, sono individuati
nelle tabelle allegate. Essi costituiscono il termine massimo della durata
dell'attività procedimentale, comprensiva delle fasi intermedie,
dei passaggi istruttori interni al comune e di quelli esterni.
-
I procedimenti di cui alle tabelle allegate
per i quali non è indicato il termine finale devono concludersi
nel limite massimo di 30 giorni, nel rispetto dei quanto previsto dall'art.
2, comma 3, della legge 7/8/1990, n. 241.
-
Decorsi inutilmente i termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi di competenza dell' amministrazione comunale,
l'interessato può produrre istanza al responsabile del servizio
interessato, il quale ha l'obbligo di provvedere direttamente nel termine
di 20 giorni.
-
L'inosservanza dei termini procedimentali
comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
a carico dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli artt. 20, commi 9
e 10, e 59 del d.lgs 3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art.
15
Sospensione del termine
-
Qualora per straordinarie esigenze istruttorie
relative al procedimento non sia possibile rispettarne il termine finale,
quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento in
cui viene richiesta all'interessato la necessaria integrazione documentale.
Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 17, provvederà
in tal caso a comunicare all'interessato la nuova decorrenza del termine.
-
Qualora il servizio competente debba
acquisire, in relazione al procedimento, pareri o nullaosta da parte di
organi consultivi di altre pubbliche amministrazioni, oppure valutazioni
tecniche di organi od enti appositi, per la sospensione dei termini si
fa riferimento a quanto previsto dall'art. 16, c. 4, della legge 7/8/1990,
n. 241.
-
La sospensione del termine del procedimento,
con adeguata motivazione, è comunicata tempestivamente ai soggetti
interessati, nonché ai soggetti indicati al precedente art.14, comma
1.
Titolo V
Responsabile del
procedimento e regolazione dell'istruttoria procedimentale
Art. 16
Individuazione del servizio o
dell'unità organizzativa competente
-
Le unità organizzative responsabili
dei procedimenti sono i servizi o uffici in cui si articola l'amministrazione
comunale, per specifica competenza di materia, come risultante nelle tabelle
allegate al presente regolamento.
-
Qualora un procedimento comporti più
fasi gestite da differenti unità organizzative, la responsabilità
è comunque della struttura che deve predisporre l'istruttoria per
l'emanazione dell'atto finale.
Art.
17
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento
è individuato all'interno di ciascuna unità organizzativa
dal dirigente della rispettiva area ed è indicato nelle tabelle
allegate. In caso di mancata individuazione per un singolo procedimento,
responsabile è il dirigente dell'area di competenza. In caso di
vacanza del posto dirigenziale, la responsabilità del procedimento
ricade sul responsabile apicale dell'area.
2. Il responsabile del procedimento:
-
valuta, a fini istruttori, tutti gli
elementi gli elementi necessari per l'emanazione del provvedimento;
-
accerta d'ufficio fatti e stati inerenti
allo svolgimento dell'istruttoria. nonché compie in relazione ad
essa ogni altro atto utile a completarla ed a sollecitarne lo sviluppo;
-
propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze dei servizi;
-
cura le comunicazioni, le pubblicazioni
e le notificazioni previste per legge o regolamento in relazione al procedimento
ed al provvedimento finale;
-
esercita ogni attribuzione prevista
dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo dei procedimenti
di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di semplificazione
amministrativa;
-
adotta, ove ne abbia competenza in base
a disposizioni di legge, regolamentari o dello statuto, il provvedimento
finale, oppure trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
3. Il responsabile del procedimento,
in caso di assenza o temporaneo impedimento, è sostituito da altro
dipendente di pari qualifica e di analoga competenza presente nell'unità
organizzativa oppure, in assenza di una tale figura professionale, da altro
dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che abbia titolarità
dell'attività procedurale e che abitualmente sostituisca o faccia
le veci del dipendente assente o impedito.
4. Nel caso di assenza o temporaneo
impedimento anche del sostituto, si ricade nella fattispecie di cui al
comma 1.
Art. 18
Responsabilità dell'istruttoria
e di altri adempimenti
-
Il responsabile dell'unità organizzativa
individuato ai sensi dell'art. 16 può assegnare ad altro dipendente
dell'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché,
eventualmente, l'adozione del provvedimento finale.
-
L'individuazione del dipendente quale
responsabile del procedimento deve avvenire sulla base della titolarità
dell'attività procedurale prevalente.
Art.
19
Responsabilità
-
Per le fasi del procedimento che non
rientrino nella sua diretta competenza, il responsabile del procedimento
risponde limitatamente ai compiti di cui al precedente art. 16.
-
Qualora, in relazione a procedimenti
coinvolgenti più servizi o con passaggi istruttori esterni presso
altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento rilevi
difficoltà tali da poter condurre al mancato rispetto dei termini,
ha l'obbligo di attivare forme di sollecitazione rivolte ai soggetti competenti,
suggerendo altresì le misure opportune per garantire in ogni caso
la conclusione del procedimento.
Art.
20
Conferenza di servizi
1. Ogni qualvolta il perseguimento
degli obiettivi dell' amministrazione comunale comporti la valutazione
di interessi pubblici differenziati correlati ad un procedimento amministrativo,
il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi:
-
tra i responsabili degli uffici del
comune interessati, quando l'acquisizione di pareri, nullaosta, visti e
autorizzazioni coinvolge solo articolazioni dell' amministrazione comunale;
-
tra i soggetti abilitati dalle varie
pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, visti,
pareri, nullaosta quando l'attività procedimentale comporta passaggi
istruttori esterni.
2. Resta fermo, in ordine all'obbligatorietà
dell'indizione della conferenza di servizi in determinati casi, quanto
previsto dagli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7/8/1990,
n. 241, come introdotti dall'art. 17, commi da 1 a 7, della legge 15/5/1997,
n. 127.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 21
Rinvio alla normativa vigente
-
Per quanto non espressamente previsto
nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia in quanto
compatibili.
Art.
22
Entrata in vigore
-
Il presente Regolamento entra in vigore
a seguito dell'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità
esperito da parte dell'Organo regionale di controllo.