REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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Approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 23/6/1994


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Titolo I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione
Art. 3 - Gestione del servizio
Art. 4 - Funzionario responsabile
Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria
Capo II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ Art. 6 - Disciplina generale
Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
Art. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
Art. 11 - Autorizzazioni
Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Capo III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Art. 13 - Criteri generali
Art. 14 - La pubblicità esterna
Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni
Titolo II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Capo I - DISCIPLINA GENERALE Art. 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto
Art. 17 - Classificazione del Comune
Art. 18 - La deliberazione delle tariffe
Art. 18/bis - Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe
Capo II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA Art. 19 - Presupposto dell'imposta
Art. 20 - Soggetto passivo
Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta
Art. 22 - Dichiarazione
Art. 23 - Rettifica ed accertamenti d'ufficio
Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto
Capo III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE Art. 25 - Tariffe
Art. 26 - Pubblicità ordinaria
Art. 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli
Art. 28 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
Art. 29 - Pubblicità con pannelli luminosi
Art. 30 - Pubblicità con proiezioni
Art. 31 - Pubblicità varia
Art. 32 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni
Capo IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34 - Finalità
Art. 35 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
Art. 36 - Criteri e modalità per l’espletamento del servizio
Capo V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE Art. 37 - Tariffe - applicazione e misura
Art. 38 - Tariffa - riduzioni
Art. 39 - Diritto - esenzioni
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo I - SANZIONI Art. 40 - Sanzioni tributarie
Art. 41 - Interessi
Art. 42 - Sanzioni Amministrative
Capo II - CONTENZIOSO Art. 43 - Giurisdizione tributaria
Art. 44 - Procedimento
Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 45 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972
Art. 46 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993
Art. 47 - Entrata in vigore - effetti
Allegato A al Regolamento (art. 18 bis)

Titolo I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
  2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione
  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
    1. dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
    2. dall'Art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'Art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
    3. dagli artt. da 47a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
    4. dell'Art.14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
    5. dall'Art.22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
    6. dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'Art.10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
    7. dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.
Art. 3 - Gestione del servizio
  1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
  2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'Art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
  3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 4 - Funzionario responsabile
  1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
  2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
  3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.
Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria
  1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'Art.3 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
Capo II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 6 - Disciplina generale

  1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
  2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
  3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'Art. 42.
  4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
  5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.
Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
  1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'Art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
  2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'Art.22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
  3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'Art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'Art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3. capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
  5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne. cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
  6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
  7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.
Art. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
  1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'Art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
    1. si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
    2. l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'Art.14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate (1);
    3. la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6,00; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 10,00 (2);
    4. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'Art.50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
(1) L'installazione di cartelli pubblicitari nei centri abitati rientra nelle facoltà dei comuni che ove intendano vietarla devono stabilirlo nel regolamento. In caso diverso devono disciplinarla nel regolamento, secondo quanto dispone il D.P.R .n. 495/1992.
(2) Vedere quanto prescrive l'art. 48 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

  1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
    1. pubblicità ordinaria;
    2. pubblicità effettuata con veicoli;
    3. pubblicità effettuala con pannelli luminosi e proiezioni;
    4. pubblicità varia.
  1. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

  2. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'Art.47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
    È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
  3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
    1. pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
    2. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".
Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

  2. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
  3. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
  4. La pubblicità varia comprende:
    1. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
    2. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
    3. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
    4. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
    5. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".
Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
  1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'Art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'Art.8 del presente regolamento.
  2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'Art.50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.
  4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
Art. 11 - Autorizzazioni
  1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
  2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'Art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia. allegando:
    1. una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
    2. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
    3. una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
    4. il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche. è allegata una sola copia dello stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
    1. della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
    2. del funzionario responsabile del procedimento;
    3. della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
    4. del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
  1. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
  2. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'Art.7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
  3. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'Art.53, commi 9 e 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
  1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
    1. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
    2. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
    3. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
    4. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
  1. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'Art.55 del D.P.R. n. 495/1992.
  2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.
Capo III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13 - Criteri generali

  1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
  2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'Art.9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo Art.15.
  3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.
  4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
  5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
  6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
Art. 14 - La pubblicità esterna
  1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
  2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'Art.7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
  3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
  4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
    1. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'Art.8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
    2. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
    3. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
  1. Il piano comprende:
    1. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
    2. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
    3. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
  1. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale. secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni
  1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
  2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'Art.18 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 21.835 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 396, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 22 per ogni mille abitanti (1).
  3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
    1. =mq. 120, pari al 30% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
    2. =mq. 276, pari al 70% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
  1. Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali di cui all'art. 4, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.

  2. Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.
  3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
    1. vetrine per l'esposizione di manifesti;
    2. stendardi porta manifesti;
    3. posters per l'affissione di manifesti;
    4. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
    5. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
    6. da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
    7. da altri ritenuti idonei dai Responsabili del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presento regolamento.
  1. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Desenzano del Garda - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
  2. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'Art.7 del presente regolamento.
  3. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  4. II piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
    1. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
    2. l'ubicazione;
    3. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
    4. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
    5. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
  1. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
  2. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminala ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
  3. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
(1) D.Lgs n. 507/1993,art.18,3° comma: La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 18 mq. per ogni 1.000 abitanti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed a 12 mq. negli altri comuni.

Titolo II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto

  1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
Art. 17 - Classificazione del Comune
  1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 21.835 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'Art.2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. nella classe: 4^.
  2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.
Art. 18 - La deliberazione delle tariffe
  1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
  2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.
  3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
  4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.
Art. 18/bis - Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe
  1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, elencati nella tabella allegata al presente regolamento sotto lettera A, applica per complessivi mesi 4 all'anno, corrispondenti ai seguenti periodi: dall'1/6 al 30/9 una maggiorazione del 50% per cento delle tariffe per (2):
  1. l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
  1. il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'Art.19 del D.Lgs. n. 507/ 1993.
  1. La maggiorazione della tariffa mensile dell'imposta sulla pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di 4 mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.
  2. La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l'anno successivo, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
(2) Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 507/1993:
II Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 4 mesi, una maggiorazione fino al 50% delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (specificate nel primo comma dell'articolo sopra riportato).

Capo II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA

Art. 19 - Presupposto dell'imposta

  1. É soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
  2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
  3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
    1. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
    2. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
    3. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Art. 20 - Soggetto passivo
  1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
  2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
  3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
  4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta
  1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
  2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
  3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
  4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
  5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
  6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
  7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
  8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
  9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
  10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
  11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
Art. 22 - Dichiarazione
  1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'Art.11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, e tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposto modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
  2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.
  3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si venfichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
  4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione. la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'Art.9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/93), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Art. 23 - Rettifica ed accertamenti d'ufficio
  1. Entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
  2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
  3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
  1. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.
Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto
  1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (1). L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
  2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
  3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
  4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
  5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
  6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'Art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
  7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune. Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
(1) Nel caso di affidamento in concessione sostituire la parola "Comune" con "concessionario del Comune".
Capo III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE

Art. 25 - Tariffe

1. Le tariffe dall'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

  1. con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
  2. con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
  3. con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
  4. dalle norme di cui al presente capo.
Art. 26 - Pubblicità ordinaria
  1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'Art.9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
  2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
  3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'Art.21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
  4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
    1. compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
    2. superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 percento.
  1. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
  2. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 21.
Art. 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli
  1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'Art.13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.
  2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'Art.26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
  3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
  4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
  5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
  6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
Art. 28 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
  1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
  1. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
  2. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio , della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
  3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
Art. 29 - Pubblicità con pannelli luminosi
  1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'Art.9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'Art.14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'Art.21.
  2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
  3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
Art. 30 - Pubblicità con proiezioni
  1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'Art.9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
  2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
Art. 31 - Pubblicità varia
  1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
    1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'Art.15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'Art.21. commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
    2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'Art.15, secondo comma, del decreto;
    3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
    4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
    5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.
  1. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
Art. 32 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni
  1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
    1. per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) ed c) del terzo comma dell'art. 19 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
    2. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
    3. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
  1. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'Art.19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
  2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'Art.22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
  3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che danno diritto alla riduzione dell'imposta.
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni
  1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
    1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
    2. gli avvisi al pubblico:
      1. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
      2. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
    1. la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
    2. la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
    3. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
    4. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi. esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n. 507/1993;
    5. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
    6. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
    7. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
  1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
  2. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
  3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.
Capo IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 - Finalità

  1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'Art.15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
  2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.
  3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
  4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
  5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
  6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'Art.12delD.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 26.
  7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.
Art. 35 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
  1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
  2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni. apponendovi il suo visto. la data e la firma.
  3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 36 - Criteri e modalità per l’espletamento del servizio
  1. I manifesti devono essere fatti pervenire all’ufficio comunale, nell’orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l’affissione deve avere inizio.
  2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l’oggetto del messaggio pubblicitario e:
    1. per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
    2. per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
  1. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all’ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
  2. Le affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all’art.35.
  3. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l’ufficio comunale mette a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.
  4. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell’ufficio comunale con la data di scadenza prestabilita.
  5. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l’ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
  6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l’indicazione del periodo nel quale si ritiene che l’affissione possa essere effettuata.
  7. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L’annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l’ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
  8. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
  9. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
  10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
  11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
  12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due i giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.
  13. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
    1. le tariffe del servizio;
    2. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
    3. il registro cronologico delle commissioni.
  1. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
Capo V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art. 37 - Tariffe - applicazione e misura

  1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
  2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
  3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'Art.19 del D.Lgs n. 507/1993. distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
  4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
  5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
  6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
  7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette ai pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
Art. 38 - Tariffa - riduzioni
  1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
    1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 39;
    2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
    3. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate. con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
    4. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
    5. per gli annunci mortuari.
  1. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'Art.32.
  2. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'Art.32.
  3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diruto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'Art.36.
Art. 39 - Diritto - esenzioni
  1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
    1. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
    2. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
    3. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
    4. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
    5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
    6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
    7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
  1. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
  3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - SANZIONI

Art. 40 - Sanzioni tributarie

  1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
  2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
  3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.
Art. 41 - Interessi
  1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell' effettuato pagamento.
  2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.
Art. 42 - Sanzioni Amministrative
  1. II Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
  2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
  3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nell'autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
  4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
  5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41.
  6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
  7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.
Capo II - CONTENZIOSO

Art. 43 - Giurisdizione tributaria

  1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
Art. 44 - Procedimento
  1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
  2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'Art.20 del decreto richiamato nel precedente comma.
Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

  1. Il Comune può procedere a rettifica accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'Art. 23 del predetto decreto.
Art. 46 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993
  1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, e prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art 22.
Art. 47 - Entrata in vigore - effetti
  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'Art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.
Allegato A al Regolamento (art. 18 bis)
Maggiorazione per il periodo stagionale turistico delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Flussi turistici ed indici aggettivi di ricettività.

  1. Il flusso di turisti in arrivo nel territorio di questo Comune ha registrato, nell'anno 1993, secondo i dati rilevati dal competente organo turistico:
  1. mese di luglio
arrivi n. 16.339  giornate presenza n. 55.431
  1. mese di agosto
arrivi n. 19.334 giornate presenza n. 84.234
  1. mese di settembre
arrivi n. 13.410 giornate presenza n. 35.347
        Totale nei 4 mesi arrivi n. 61.531 giornate presenza n. 212.390
  1. La dotazione di strutture ed impianti ricettivi e turistici esistente nel territorio di questo Comune nell'anno 1993 era costituita da:
  1. Esercizi alberghieri
n. 41  camere 1034
  1. Residenze turistico alberghiere
n. 1  camere 86
  1. Campeggi
n. 3  posti letto 1663
  1. Villaggi turistici
-
  1. Affittacamere
n. 5  camere 16
  1. Case per vacanze
n. 5  camere 94
  1. Pubblici esercizi. 
-
        Totale n. 55 camere 2893



 

U.R.P.
"Punto di Risposta"

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