REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del
23/6/1994
I N D I C E
Titolo I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE
AFFISSIONI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Ambito territoriale
di applicazione
Art. 3 - Gestione del servizio
Art. 4 - Funzionario responsabile
Art. 5 - Entrata in vigore del
regolamento - disciplina transitoria
Capo II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
Art. 6 - Disciplina generale
Art. 7 - Divieti di installazione
ed effettuazione di pubblicità
Art. 8 - Condizioni e limitazioni
per la pubblicità lungo le strade
Art. 9 - Tipologia dei mezzi
pubblicitari
Art. 10 - Caratteristiche e
modalità di installazione e manutenzione
Art. 11 - Autorizzazioni
Art. 12 - Obblighi del titolare
dell'autorizzazione
Capo III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 13 - Criteri generali
Art. 14 - La pubblicità
esterna
Art. 15 - Gli impianti per le
pubbliche affissioni
Titolo II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ,
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo I - DISCIPLINA GENERALE
Art. 16 - Applicazione dell'imposta
e del diritto
Art. 17 - Classificazione del
Comune
Art. 18 - La deliberazione delle
tariffe
Art. 18/bis - Stagione turistica
- maggiorazione delle tariffe
Capo II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA
Art. 19 - Presupposto dell'imposta
Art. 20 - Soggetto passivo
Art. 21 - Modalità di
applicazione dell'imposta
Art. 22 - Dichiarazione
Art. 23 - Rettifica ed accertamenti
d'ufficio
Art. 24 - Pagamento dell'imposta
e del diritto
Capo III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE
Art. 25 - Tariffe
Art. 26 - Pubblicità
ordinaria
Art. 27 - Pubblicità
ordinaria con veicoli
Art. 28 - Pubblicità
con veicoli dell'impresa
Art. 29 - Pubblicità
con pannelli luminosi
Art. 30 - Pubblicità
con proiezioni
Art. 31 - Pubblicità
varia
Art. 32 - Imposta sulla pubblicità
- riduzioni
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità
- esenzioni
Capo IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34 - Finalità
Art. 35 - Affissioni - prenotazioni
- registro cronologico
Art. 36 - Criteri e modalità
per l’espletamento del servizio
Capo V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE
Art. 37 - Tariffe - applicazione
e misura
Art. 38 - Tariffa - riduzioni
Art. 39 - Diritto - esenzioni
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I - SANZIONI
Art. 40 - Sanzioni tributarie
Art. 41 - Interessi
Art. 42 - Sanzioni Amministrative
Capo II - CONTENZIOSO
Art. 43 - Giurisdizione tributaria
Art. 44 - Procedimento
Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 - Accertamenti e rettifiche
d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972
Art. 46 - Pubblicità
annuale iniziata nel 1993
Art. 47 - Entrata in vigore
- effetti
Allegato A al Regolamento (art.
18 bis)
Titolo I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
-
Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio
di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
-
Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche
affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 2 - Ambito territoriale
di applicazione
-
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione
delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio
del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
-
dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
-
dall'Art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato
dall'Art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
-
dagli artt. da 47a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
-
dell'Art.14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
-
dall'Art.22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
-
dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'Art.10 della legge
5 dicembre 1986, n. 856;
-
dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni
e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili,
di forme di pubblicità esterna.
Art. 3 - Gestione
del servizio
-
La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione
organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata
dal Comune in economia diretta.
-
La scelta della forma per la gestione del servizio è
di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più
conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare
il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt.
23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti
terzi iscritti nell'albo previsto dall'Art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507.
-
La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta,
dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito
dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507.
Art. 4 - Funzionario
responsabile
-
Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della
gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed
i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti
relativi e dispone i rimborsi.
-
Il funzionario è individuato nell'ambito del settore
dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
-
Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze
- Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni
dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario
responsabile.
Art. 5 - Entrata in
vigore del regolamento - disciplina transitoria
-
In conformità a quanto stabilito dal quarto comma
dell'Art.3 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n. 507, il presente regolamento
entra in vigore dal 1° gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività,
a norma di legge, della relativa deliberazione.
-
Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le
disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità
esterna e delle pubbliche affissioni:
-
dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
-
dall'Art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato
dall'Art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
-
dagli artt.da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
-
dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti
che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che
non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.
Capo II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
Art. 6 - Disciplina generale
-
Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari
e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda
devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento
e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità
competenti.
-
In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959,
n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità
sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche
quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e
strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà
privata circolanti sulle linee ferroviarie.
-
Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente
od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere
rimossi in conformità a quanto previsto dall'Art. 42.
-
Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente
od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare
immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
-
Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste
dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente
regolamento, a seconda della loro natura.
Art. 7 - Divieti di
installazione ed effettuazione di pubblicità
-
Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti
a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali
non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'Art. 14 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
-
Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico,
su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città,
e sugli altri beni di cui all'Art.22 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici
adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze,
è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli
spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e
stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e
dell'ambiente nel quale sono inseriti.
-
Nelle località di cui al primo comma e sul percorso
d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere
autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale,
dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt.
131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495.
-
Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano
i divieti previsti dall'Art. 23 del codice della strada emanato con il
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'Art.13 del D.Lgs. 10 settembre
1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3.
capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992,
n. 495.
-
All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni
che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di
insegne. cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione
edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali
che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni
dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi
di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni
per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale,
entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare,
per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
-
Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico,
adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali,
case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni
forma di pubblicità fonica.
-
Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme
vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili,
i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art.
6.
Art. 8 - Condizioni
e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
-
L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le
strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'Art.23 del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre
1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni
previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa
stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con
il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
-
All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni,
delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
-
si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art.
7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
-
l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata
dal quarto comma dell'Art.14 ed è autorizzata con le modalità
stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può
concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su
strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono
le norme in precedenza richiamate (1);
-
la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie
di mq. 6,00; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei
veicoli la superficie non deve superare mq. 10,00 (2);
-
le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi
devono essere conformi a quelle stabilite dall'Art.50 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495.
(1) L'installazione di cartelli pubblicitari nei centri
abitati rientra nelle facoltà dei comuni che ove intendano vietarla
devono stabilirlo nel regolamento. In caso diverso devono disciplinarla
nel regolamento, secondo quanto dispone il D.P.R .n. 495/1992.
(2) Vedere quanto prescrive l'art. 48 del D.P.R. n.
495/1992.
Art. 9 - Tipologia dei
mezzi pubblicitari
-
Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento
sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
-
pubblicità ordinaria;
-
pubblicità effettuata con veicoli;
-
pubblicità effettuala con pannelli luminosi e proiezioni;
-
pubblicità varia.
-
La pubblicità ordinaria è effettuata
mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi
altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli,
locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle
effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'Art.47 del regolamento emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri
mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni",
disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità
varia".
È compresa nella "pubblicità ordinaria"
la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche
per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione
di tali mezzi.
-
La pubblicità effettuata con veicoli è
distinta come appresso:
-
pubblicità visiva effettuata per conto proprio od
altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie,
battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita
"pubblicità ordinaria con veicoli";
-
pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli
di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto,
compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità
con veicoli dell'impresa".
Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli
si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
-
La pubblicità con pannelli luminosi è
effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate
dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo
elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire
la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata
per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione
tariffaria stabilita nel titolo II.
-
È compresa fra la "pubblicità con proiezioni",
la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate
su schermi o pareti riflettenti.
-
La pubblicità varia comprende:
-
la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di
bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di
seguito definita "pubblicità con striscioni";
-
la pubblicità effettuata sul territorio del Comune
da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di
oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce
marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità
da aeromobili";
-
la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili,
definita "pubblicità con palloni frenati";
-
la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche
con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure
mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari definita
di seguito "pubblicità in forma ambulante";
-
la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori
e simili, definita "pubblicità fonica".
Art. 10 - Caratteristiche
e modalità di installazione e manutenzione
-
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono
avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e
cautele prescritte dall'Art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con
l'osservanza di quanto stabilito dall'Art.8 del presente regolamento.
-
Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade
dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto
prescrive l'Art.50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
-
La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari
luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente
art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione
del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele
stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari
luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto
comma dell'art. 7.
-
I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli
edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini
laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale
che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non
minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla
quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
Art. 11 - Autorizzazioni
-
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla
installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri
abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse
visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale
deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo
terzo comma.
-
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla
installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari
nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo
nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale,
regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'Art.23
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
-
Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta
la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia. allegando:
-
una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende
collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera
in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità
alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con
assunzione di ogni conseguente responsabilità;
-
un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con
l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato
ed installato;
-
una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende
collocare il mezzo;
-
il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada,
se la stessa non è comunale.
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari
è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se
l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e
caratteristiche. è allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
-
della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
-
del funzionario responsabile del procedimento;
-
della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono
e di fax;
-
del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà
emesso il provvedimento.
-
Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta,
acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative
interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.
Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione
della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato,
salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione
del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione
ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
-
È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione
del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone
soggette alla disciplina di cui all'Art.7. Per i procedimenti agli stessi
relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
-
Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'Art.53,
commi 9 e 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 12 - Obblighi
del titolare dell'autorizzazione
-
Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
-
verificare periodicamente il buono stato di conservazione
dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di
sostegno;
-
effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento
delle condizioni di sicurezza;
-
adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite
dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente
per intervenute e motivate esigenze;
-
provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza
o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza
previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
-
In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere
applicata la targhetta prescritta dall'Art.55 del D.P.R. n. 495/1992.
-
Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali
reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi,
ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore
successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui
svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato
dei luoghi e delle superfici stradali.
-
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta
a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.
Capo III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 13 - Criteri generali
-
La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono
effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano
generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle
modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507 e dal presente regolamento.
-
Il piano degli impianti pubblicitari è articolato
in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale
nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi
nelle tipologie di cui all'Art.9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento.
La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli
impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo Art.15.
-
Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato
con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.
-
Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito
dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni,
urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio
è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile
del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è
sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa
espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato
il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza
osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è
approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
-
Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano
generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione
di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già
stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla
stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle
richieste di installazione di nuovi impianti.
-
Il piano generale degli impianti può essere adeguato
o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno
successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza
demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo
della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata
nella motivazione del provvedimento di modifica.
Art. 14 - La pubblicità
esterna
-
Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità
esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro
installazione nel territorio comunale.
-
Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate
dall'Art.7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma
dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei
centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le
caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può
essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma
suddetta.
-
Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri
abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato
quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località
e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse,
determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento
è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni
dei mezzi.
-
Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la
installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali,
regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta
tecnico dell'ente proprietario:
-
le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche
o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata
l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite
nell'ambito di quelle massime stabilite dall'Art.8. Per quanto possibile
individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
-
le caratteristiche degli edifici sui quali può essere
autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le
dimensioni per gli stessi consentite;
-
le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne,
targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati
o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici
sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone
ove questi sono situati.
-
Il piano comprende:
-
la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche,
strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità
del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere
autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili
nell'interno e dall'esterno;
-
la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico,
di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività
pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
-
i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche
per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni,
locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
-
Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione
di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni
su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri
beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al
Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude
quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché
il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella
misura da stabilirsi dalla Giunta comunale. secondo quanto previsto dal
settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
Art. 15 - Gli impianti
per le pubbliche affissioni
-
La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è
costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
-
In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'Art.18
del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del
Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso,
era costituita da n. 21.835 abitanti, la superficie degli impianti da adibire
alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 396, proporzionata
al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 22 per
ogni mille abitanti (1).
-
La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche
affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
-
=mq. 120, pari al 30% è destinata alle affissioni
di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica,
effettuate dal servizio comunale;
-
=mq. 276, pari al 70% è destinata alle affissioni
di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
-
Per ciò che riguarda la superficie degli impianti
da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del
pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune,
constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici
pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità
locali ed ai criteri generali di cui all'art. 4, ritiene di non concedere
installazioni dei mezzi suddetti.
Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove
esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli
impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire
a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.
-
Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti
da:
-
vetrine per l'esposizione di manifesti;
-
stendardi porta manifesti;
-
posters per l'affissione di manifesti;
-
tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali,
realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
-
superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate
da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte
per questo servizio;
-
da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere
provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
-
da altri ritenuti idonei dai Responsabili del servizio, tenuto
conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presento regolamento.
-
Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple
di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e
totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici
per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto
reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune
di Desenzano del Garda - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di
individuazione dell'impianto.
-
Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei
quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'Art.7
del presente regolamento.
-
L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade
è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento
e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
-
II piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica,
per ciascuno di essi:
-
la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal
comma 3;
-
l'ubicazione;
-
la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
-
la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto
contiene;
-
la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
-
Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è
corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti
con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
-
La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può
essere rideterminala ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro
il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo,
qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze
od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario
il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle
effettive necessità accertate.
-
Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento
dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento
risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione
di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti
attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate
con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento,
gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto
nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il
rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale
l'impianto non viene usufruito.
(1) D.Lgs n. 507/1993,art.18,3° comma: La superficie
degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore
a 18 mq. per ogni 1.000 abitanti nei comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti ed a 12 mq. negli altri comuni.
Titolo II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL
SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo I - DISCIPLINA GENERALE
Art. 16 - Applicazione
dell'imposta e del diritto
-
In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità
esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un
diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
Art. 17 - Classificazione
del Comune
-
In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno
1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione
del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta
costituita da n. 21.835 abitanti, il Comune è classificato, in conformità
all'Art.2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. nella classe: 4^.
-
Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione
determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che
comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta
comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre
e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.
Art. 18 - La deliberazione
delle tariffe
-
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro
il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno
successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono
prorogate di anno in anno.
-
Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio
1994.
-
Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai
precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe
di
cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
-
Copia autentica della deliberazione di approvazione delle
tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio
al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità
locale, entro trenta giorni dall'adozione.
Art. 18/bis - Stagione
turistica - maggiorazione delle tariffe
-
Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili
dagli indici oggettivi di ricettività, elencati nella tabella allegata
al presente regolamento sotto lettera A, applica per complessivi mesi 4
all'anno, corrispondenti ai seguenti periodi: dall'1/6 al 30/9 una maggiorazione
del 50% per cento delle tariffe per (2):
-
l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
-
art.12, comma 2: tariffa mensile della pubblicità
ordinaria:
-
art.14, comma 2: tariffa mensile della pubblicità
con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;
-
art. 14, comma 3: tariffa mensile della pubblicità
con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio
dell'impresa;
-
art. 14, comma 4: pubblicità effettuata con proiezioni
per durata non superiore a 30 giorni;
-
art. 14, comma 5: pubblicità effettuata con proiezioni
per la durata eccedente i 30 giorni;
-
art.15: pubblicità varia: striscioni, aeromobili,
palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi
amplificatori e simili.
-
il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle
di carattere commerciale, di cui all'Art.19 del D.Lgs. n. 507/ 1993.
-
La maggiorazione della tariffa mensile dell'imposta sulla
pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma
si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di
4 mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.
-
La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può
deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata
della stagione turistica per l'anno successivo, entro il limite massimo
del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate
modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
(2) Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 507/1993:
II Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici
può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non
superiore a 4 mesi, una maggiorazione fino al 50% delle tariffe dell'imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (specificate
nel primo comma dell'articolo sopra riportato).
Capo II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA
Art. 19 - Presupposto dell'imposta
-
É soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità
la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi
forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate
al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al
pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
-
Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si
può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
-
Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
-
i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica
allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di
qualsiasi natura;
-
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto
pubblicizzato;
-
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene
esercitata un'attività.
Art. 20 - Soggetto
passivo
-
Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale
sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone,
a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario
è diffuso.
-
È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta
colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
-
Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente
primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale
della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento
dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento
e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione
coattiva dell'imposta, accessori e spese.
-
Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare
del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento
di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale
notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al
soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei
suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori
e spese.
Art. 21 - Modalità
di applicazione dell'imposta
-
L'imposta sulla pubblicità è determinata in
base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è
circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi
nello stesso contenuti.
-
L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in
base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
-
Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica,
non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la
superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
-
L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche
è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base
allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere
ricompreso il mezzo.
-
Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate,
per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a
mezzo metro quadrato.
-
L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati.
-
Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni
di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili
al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra
loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati
a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia,
sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
-
La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine
da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici
od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo
pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza
dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere
ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione,
l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono
collocati.
-
L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni
dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla
superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento
di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
-
Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre
applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non
sono cumulabili.
-
L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli
artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo
d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
Art. 22 - Dichiarazione
-
Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'Art.11, il soggetto
passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, e tenuto
a presentare all'ufficio comunale su apposto modulo presso lo stesso disponibile,
la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità
ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente
da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R.
30.12.1982, n. 955).
-
La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di
variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione.
Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per
lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede,
dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale,
senza spese per l'utente.
-
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto
anche per gli anni successivi, salvo che si venfichino variazioni nei mezzi
esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno
di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione
entro il predetto termine.
-
Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione.
la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi
di cui all'Art.9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13
e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/93), si presume effettuata, in ogni caso,
con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5
e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate
dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Art. 23 - Rettifica
ed accertamenti d'ufficio
-
Entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe
dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica
o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente
anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
-
Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le
caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della
maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi
ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
-
Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
-
l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario
di servizio ed il numero telefonico;
-
il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario
di cui al comma 4;
-
il termine entro il quale può essere proposto ricorso,
la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità
agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
-
Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti
dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con
firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma
idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione,
gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.
Art. 24 - Pagamento
dell'imposta e del diritto
-
Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato
a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (1). L'importo dovuto
è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è
superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione
dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata
alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 22. Negli anni successivi
a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate
dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per
il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato
con decreto ministeriale.
-
L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori
all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione,
al momento della dichiarazione.
-
L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta
in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo
annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato
in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
-
Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni
non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo
di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento
della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento
del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione
per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia
ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme
riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
-
La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua
secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso
di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni
di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive
modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è
formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
di scadenza del periodo di sospensione.
-
I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità
ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui
mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'Art.
2752, comma quarto, del Codice Civile.
-
Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale
è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente
può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata
al Comune. Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il comune provvede
al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
(1) Nel caso di affidamento in concessione sostituire
la parola "Comune" con "concessionario del Comune".
Capo III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE
Art. 25 - Tariffe
1. Le tariffe dall'imposta sulla pubblicità sono
deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione
del predetto decreto:
-
con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
-
con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene
il Comune;
-
con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura
dell'atto deliberativo;
-
dalle norme di cui al presente capo.
Art. 26 - Pubblicità
ordinaria
-
L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata
con i mezzi di cui all'Art.9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo
la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs.
n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato
con le modalità di cui al precedente art. 21.
-
Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre
mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo
di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre
mesi si applica la tariffa annua.
-
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette,
anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture
riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria
in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità
all'Art.21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva
durata dell'utilizzazione.
-
Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha
superficie:
-
compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è
maggiorata del 50 per cento;
-
superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata
del 100 percento.
-
Qualora la pubblicità di cui al presente articolo
sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta
è maggiorata del 100 per cento.
-
Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità
previste dal comma 10 dell'art. 21.
Art. 27 - Pubblicità
ordinaria con veicoli
-
L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con
veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma
terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita,
per la classe del Comune, dal 1° comma dell'Art.13 del D.Lgs. n. 507/1993,
per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità
di cui al precedente art. 21.
-
Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli
sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'Art.26, quando
le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma
previste.
-
Qualora la pubblicità è effettuata in forma
luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100
per cento.
-
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è
dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
-
Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta
è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio
e fine la corsa.
-
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta
al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica
o la sede.
Art. 28 - Pubblicità
con veicoli dell'impresa
-
L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio
conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti
per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
-
al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
-
ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari
che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva
di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
-
secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità
all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
-
Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio
sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta
è raddoppiata.
-
Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli
di cui ai precedenti commi del marchio , della ragione sociale e dell'indirizzo
dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più
di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro
quadrato.
-
L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve
essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli
agenti autorizzati.
Art. 29 - Pubblicità
con pannelli luminosi
-
L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui
con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste
dall'Art.9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente
dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di
appartenenza del Comune, dal primo comma dell'Art.14 del D.Lgs. n. 507/1993,
per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità
di cui all'Art.21.
-
Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre
mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo
di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre
mesi si applica la tariffa annua.
-
L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi,
effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla
metà delle tariffe sopra previste.
Art. 30 - Pubblicità
con proiezioni
-
L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri
mezzi compresi nelle tipologie previste dall'Art.9, quinto comma, del regolamento,
effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo
la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.
14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero
dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
-
Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore
a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari
alla metà di quella di cui al precedente comma.
Art. 31 - Pubblicità
varia
-
La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
-
con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade
o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione
di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune,
dal primo comma dell'Art.15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta
è determinata con le modalità di cui all'Art.21. commi secondo
e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla
dimensione del mezzo pubblicitario;
-
da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua
e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni
giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'Art.15,
secondo comma, del decreto;
-
con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o
frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune
dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
-
in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone
o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante
persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta,
per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per
ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari
o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita,
per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
-
a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun
punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura
stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del
decreto.
-
L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi,
s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
Art. 32 - Imposta
sulla pubblicità - riduzioni
-
La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è
ridotta alla metà:
-
per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità
di cui alle lettere b) ed c) del terzo comma dell'art. 19 del presente
regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro;
-
per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose,
da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
-
per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
-
Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono,
con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo
comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno
contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica
la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni
siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità
di cui all'Art.19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta
senza alcuna riduzione.
-
I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo
comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di
cui all'Art.22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato
autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per
verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario
responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale,
che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli,
fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione
sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute
dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
-
I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo
comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio
comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili.
Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle
finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica,
nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma,
la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti
e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che danno diritto
alla riduzione dell'imposta.
Art. 33 - Imposta
sulla pubblicità - esenzioni
-
Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
-
la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti
alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca
all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari
- ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso
dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in
essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva
di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
-
gli avvisi al pubblico:
-
esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali
o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita,
relativi all'attività svolta;
-
riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili
sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
-
la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne
o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce
alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
-
la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali
ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle
edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi
ove si effettua la vendita;
-
la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei
servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività
esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle
esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio,
limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità
di effettuazione del servizio;
-
la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie,
degli aerei e delle navi. esclusa quella effettuata sui battelli, barche
e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n. 507/1993;
-
la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva
dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
-
le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che
non persegue scopi di lucro;
-
le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria
per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori
a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente
stabilite dalle disposizioni predette.
-
Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente
comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni
comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata
dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
-
L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente
primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità
effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
-
I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono
presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione
od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per
beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio
1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale
data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione.
La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti,
comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo
stato provato il diritto all'esenzione.
Capo IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34 - Finalità
-
Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni
assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di
manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni
aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza
economica e, nella misura prevista dall'Art.15, di messaggi diffusi nell'esercizio
di attività commerciali.
-
I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali
o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal
Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta
dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente
regolamento.
-
La collocazione degli impianti destinati alle affissioni
di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare
ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività
del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione
dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
-
I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio
di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere
la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine
del soggetto pubblicizzato.
-
I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene
richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi
di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
-
I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi
da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette
nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati,
ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità
a quanto dispone il terzo comma dell'Art.12delD.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun
impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del
precedente art. 26.
-
Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere
in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità
ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta
del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga,
per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe
dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato
con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo
siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato
la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della
ripartizione degli spazi.
Art. 35 - Affissioni
- prenotazioni - registro cronologico
-
L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene
all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata
dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
-
Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente
tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di
prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del
servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro
dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei
giorni. apponendovi il suo visto. la data e la firma.
-
Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio
affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 36 - Criteri
e modalità per l’espletamento del servizio
-
I manifesti devono essere fatti pervenire all’ufficio comunale,
nell’orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima
di quello dal quale l’affissione deve avere inizio.
-
I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella
quale è indicato l’oggetto del messaggio pubblicitario e:
-
per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità
ed il formato;
-
per quelli costituiti da più fogli, la quantità
dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito,
lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi
ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
-
Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata
all’ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del
servizio.
-
Le affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di
precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro
cronologico di cui all’art.35.
-
La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui essa
è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta
del committente, l’ufficio comunale mette a sua disposizione l’elenco delle
posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.
-
Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell’ufficio
comunale
con la data di scadenza prestabilita.
-
Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato da
avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore.
In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla
data che era stata richiesta, l’ufficio comunale provvede a darne tempestiva
comunicazione, per scritto, al committente.
-
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al
committente per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione,
con l’indicazione del periodo nel quale si ritiene che l’affissione possa
essere effettuata.
-
Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può
annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro
10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L’annullamento
della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale
l’ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata
entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti
restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e,
per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati
ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole
spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
-
Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta
di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli
pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale
provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni
da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale
provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note
all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti
eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione
dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati
al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra
destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto
dai diritti eccedenti.
-
In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso
totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita
comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad
effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente
richieste e quella di cui spetta il rimborso.
-
Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti
strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari
dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente
mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
-
I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa
commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto,
se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti,
saranno inviati al macero senza altro avviso.
-
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è
stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due i giorni successivi,
se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne
dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione
del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.
-
Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti,
per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
-
le tariffe del servizio;
-
l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
-
il registro cronologico delle commissioni.
-
Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si
applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche
al diritto sulle pubbliche affissioni.
Capo V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE
Art. 37 - Tariffe - applicazione
e misura
-
Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al
Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede
il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
-
Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità
relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto
viene corrisposto.
-
Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per
ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita
per la classe del Comune dal secondo comma dell'Art.19 del D.Lgs n. 507/1993.
distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5
giorni o frazione.
-
Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui
al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
-
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto
è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12
fogli è maggiorato del 100%.
-
Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto,
sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
-
Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono
soggette ai pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista
per i primi 10 giorni.
Art. 38 - Tariffa
- riduzioni
-
La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni
è ridotta alla metà:
-
per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli
enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è
prevista l'esenzione dall'art. 39;
-
per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di
ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
-
per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque
realizzate. con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
-
per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
-
per gli annunci mortuari.
-
I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati
con le modalità di cui al terzo comma dell'Art.32.
-
I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono
verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'Art.32.
-
Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura
minima del diruto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza
dal comma 14 dell'Art.36.
Art. 39 - Diritto
- esenzioni
-
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
-
i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali
del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio
territorio;
-
i manifesti delle autorità militari relative alle
iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
-
i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in
materia di tributi;
-
i manifesti dell'autorità di polizia in materia di
pubblica sicurezza;
-
i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed
amministrative;
-
ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per
legge;
-
i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali
gratuiti regolarmente autorizzati.
-
Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento
alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi
statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari
e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione
dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
-
Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede
l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la
disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
-
Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera
g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti
dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati
dall'autorità competente.
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I - SANZIONI
Art. 40 - Sanzioni tributarie
-
Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione
di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del
soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti,
una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità
a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
-
Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole
rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione
di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento
dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
-
Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad
un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito
non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati;
sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60
giorni dalla notifica dell'accertamento.
Art. 41 - Interessi
-
Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari
prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle
pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi
di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere
dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello
dell' effettuato pagamento.
-
Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono
dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito
e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora
nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.
Art. 42 - Sanzioni
Amministrative
-
II Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di
Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità
ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative
e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle
affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente
regolamento.
-
Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano
sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite
dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo
quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
-
Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento
in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite
nell'autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione
da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle
violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati
entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
-
Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari
abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente
comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile
occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito,
il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute
e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata
A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo
c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede
al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R.
28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
-
Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti
e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il
concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura
della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria
e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre
all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune
provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per
il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse
e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui
ai precedenti articoli 40 e 41.
-
I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere
sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle
spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed
interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro
il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale
sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita
nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente
dovuto.
-
I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate,
sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed
al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito
direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza
nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione
e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.
Capo II - CONTENZIOSO
Art. 43 - Giurisdizione
tributaria
-
La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità
e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione
Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo
quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
-
Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione
Tributaria provinciale.
Art. 44 - Procedimento
-
Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli
atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i
termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite
dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
-
Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono
contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere
proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative
forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'Art.20 del decreto
richiamato nel precedente comma.
Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 - Accertamenti
e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972
-
Il Comune può procedere a rettifica accertamento d'ufficio
dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639,
entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è
stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente
con le modalità di cui all'Art. 23 del predetto decreto.
Art. 46 - Pubblicità
annuale iniziata nel 1993
-
La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993
o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta
fino al 31 dicembre di detto anno, e prorogata per l'anno 1994 e per quelli
successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento
dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa
tariffa tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art 22.
Art. 47 - Entrata
in vigore - effetti
-
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, di cui al primo comma dell'Art. 5, esso sostituisce le norme
in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.
Allegato A al Regolamento
(art. 18 bis)
Maggiorazione per il periodo stagionale turistico
delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507
Flussi turistici ed indici aggettivi di ricettività.
-
Il flusso di turisti in arrivo nel territorio di questo Comune
ha registrato, nell'anno 1993, secondo i dati rilevati dal competente organo
turistico:
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mese di luglio
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arrivi n. 16.339 |
giornate presenza n. 55.431 |
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mese di agosto
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arrivi n. 19.334 |
giornate presenza n. 84.234 |
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mese di settembre
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arrivi n. 13.410 |
giornate presenza n. 35.347 |
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Totale nei 4 mesi |
arrivi n. 61.531 |
giornate presenza n. 212.390 |
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La dotazione di strutture ed impianti ricettivi e turistici
esistente nel territorio di questo Comune nell'anno 1993 era costituita
da:
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Esercizi alberghieri
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n. 41 |
camere 1034 |
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Residenze turistico alberghiere
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n. 1 |
camere 86 |
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Campeggi
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n. 3 |
posti letto 1663 |
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Villaggi turistici
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Affittacamere
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n. 5 |
camere 16 |
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Case per vacanze
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n. 5 |
camere 94 |
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Pubblici esercizi.
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Totale |
n. 55 |
camere 2893 |