REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

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Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 27/3/2002
Modificato con deliberazione di C.C. n. 108 del 29/12/2004
 Modificato con deliberazione di C.C. n. 99 del 21/12/2005



I N D I C E

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

Art. 5 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO

Art. 6 - ESCLUSIONI

Art. 7 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE

Art. 8 - SUPERFICIE UTILE

Art. 9 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E RELATIVE RIDUZIONI

Art. 10 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 11 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

Art. 12 - INTERVENTI  PER PARTICOLARI UTENZE

Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' (UTENZE NON DOMESTICHE) E DEI CONNESSI COEFFICIENTI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

Art. 14 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 15 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

Art. 16 - AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 17 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI KA E KB PER UTENZE DOMESTICHE

Art. 18 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE Dl RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

Art. 19 - ACCERTAMENTO

Art. 20 - FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 21 - PAGAMENTI

Art. 22 - VIOLAZIONI E PENALITA'

Art. 23 - INTERESSI Dl MORA - RIMBORSO MAGGIORI SPESE ACCERTAMENTO

Art. 24 - RIMBORSI

Art. 25 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA

Art. 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Tabella A - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

 


Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 27.4.1999, n. 158, disciplinando, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nonché, le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1.      Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati,  viene istituita la prescritta tariffa ai sensi del comma 2, dell'art. 49 del D. Lgs 5.2.1997 n. 22.

2.      La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della tariffa di riferimento ed in relazione al piano finanziario, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 158/99, ed è applicata e riscossa dal Settore Tributi del Comune.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1.      La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 è posta a carico, di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

2.      L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.

3.      In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.

4.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

Art. 4 - DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1.                  L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'art. 3.

In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

a.       per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti;

nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;

b.       per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

2.      Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

3.      I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, provvedono a consegnare al Settore Tributi del Comune, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal Settore Tributi del Comune stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

4.      La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto di cui al comma 2 del presente articolo, purché essa contenga tutti gli elementi previsti nel modulo stesso. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax o posta elettronica.

5.      Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

6.      Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento e dato che, comunque, abbia effetto sull'applicazione e riscossione dell'ammontare della stessa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta, osservando le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 5 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO

1.      Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie al numero di persone indicate nella denuncia.

2.      Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Settore Tributi del Comune presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.

3.     Per utenti non residenti (stagionali e non), in considerazione del fatto che il Comune non dispone di dati certi per l’identificazione dell’effettivo numero degli occupanti l’alloggio, si dovrà tenere conto ai fini del calcolo del numero di componenti il nucleo familiare, della seguente tabella presuntiva di deduzione del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie alloggio.

Tabella presuntiva di deduzione del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie alloggio.

 

Superficie alloggio
mq

Numero componenti
il nucleo familiare

25 - 30

1

31 – 46

2

47 – 62

3

63 – 78

4

79– 94

5

Oltre 95

6

4.      La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data di inizio occupazione o variazione, se la comunicazione viene data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.

5.      Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 6 - ESCLUSIONI

1.      Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile (e questo sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati). In fase di prima applicazione la presente disposizione dispiegherà i propri effetti anche in situazioni a carattere temporaneo.

2.      Presentano le caratteristiche di cui al punto 1, a titolo esemplificativo:

a.       Locali non allacciati ai servizi di rete e/o privi di qualunque arredo;

b.      edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all’attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;

c.       soffitte, solai, ripostigli e simili, (escluse cantine) ;

d.      la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai solo praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e.       balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori;

f.        le parti comuni del condominio;

g.       centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana.

3.      Sono inoltre escluse dall'applicazione della tariffa:

a.       le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggette a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all’attività delle utenze non domestiche.

b.      le aree scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:

·          aree impraticabili o intercluse da recinzione;

·          aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;

·          aree verdi;

·          aree adibite in via esclusiva al transito di veicoli;

c.       aree scoperte che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti. ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

·         le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

·         le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

·         le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;

·         le aree scoperte adibite a verde;

4.      Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, in cui si producono esclusivamente (per mancanza di presenza umana stabile connessa all’attività svolta) rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lettera 9) dell'art. 21 del D.lgs 22/1997 (sale di lavorazione), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

a.       Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b.      Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

c.       Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

d.      Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1998 come convertito con legge n. 45 del 1989 adibite a:- sale operatorie; - stanze di medicazione e ambulatori medici; - laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; - reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:

·         gli uffici;

·         i magazzini e i locali di ristorazione;

·         le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;

·         le eventuali abitazioni;

·         i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

e.       Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.2 del D.P.R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

5.      I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare al Settore Tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

·         Copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

·         Copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.3 - comma 5 - del decreto legge n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);

·         Copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art.3 - comma 3 - del decreto legge n. 397/1988 convertito con legge n. 474/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

6.      I rifiuti assimilati ed assimilabili a quelli urbani, richiamati nel presente ordinamento, sono quelli indicati nella tabella A, adottata con deliberazione consiliare n. 81 del 04/08/98, che è parte integrante di questo regolamento.

7.      La tariffa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal  Comune.

8.      La tariffa non si applica ai locali di abitazione di persone ricoverate permanentemente presso case di cura o ricovero, a condizione che l’abitazione stessa non sia utilizzata da nessuna altra persona. Per usufruire di tale esenzione è indispensabile che l’utente presenti la richiesta preventiva presso il Settore Tributi con allegata la documentazione che attesti l’effettivo ricovero. L’esenzione decorre dal momento di presentazione della richiesta.

Art. 7 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE

1.      Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa. Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

2.      Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte non dal condominio ma invia esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa.

3.      In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio stesso. Tuttavia, in assenza di esplicite indicazioni del proprietario, conformi agli obblighi del presente regolamento, il  Settore Tributi del Comune può intestare la fatturazione anche al conduttore.

4.      Per i periodi di locazione o comodato (o altre simili situazioni giuridiche) di alloggi con termini di tempo uguali o superiori a 12 mesi l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario.

5.      Per i box auto non di pertinenza dell’abitazione la tariffa applicata è quella prevista per la classe di attività n°3 di cui al successivo art. 13.

Art. 8 - SUPERFICIE UTILE

1.      Per l'unità di riferimento, per il calcolo della tariffa, la superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e ad accezione delle superfici escluse ai sensi dell'art. 6.

2.      La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure uguale od inferiore al mq.

Art. 9 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E RELATIVE RIDUZIONI

1.      Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:

a.       abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

·          vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 90 giorni;

·          tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

·          detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

Per tali utenze la tariffa unitaria (parte fissa e parte variabile) è ridotta del 15% .

Nel caso si tratti di utenti iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Desenzano del Garda la tariffa unitaria (parte fissa e parte variabile) è ridotta del 30%. 

b.       locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengono utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

Per tali utenze la tariffa unitaria (parte fissa e parte variabile) è ridotta del 30%.

2.      La tariffa unitaria è ridotta del 15% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 1, risieda od abbia dimora, per più di nove mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 1.

3.      Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione: le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 1 e 2, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

4.      Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1 e 2; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.23.

Art. 10 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1.      Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o, aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2.      La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 100% (*).

3.      In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4.      Il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato prima dell’inizio dell’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche da richiedersi al Settore  Tributi del Comune.

5.      In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione ed interessi.

6.      Gli importi da versare relativi alla tassa di smaltimento giornaliera, vanno arrotondati a 50 centesimi di Euro. Gli importi inferiori a 1 Euro non vanno versati.

7.      In relazione ai banchi di mercato che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante ed il Settore Tributi del Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione, è provvisoriamente fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa di cui all'art. 10.

(*) Così modificato, a partire dall'1/1/2003, con deliberazione di G.C. n. 115 del 29/4/2003

Art. 11 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1.      L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta.

2.      In caso di cessazione nell’utilizzo dei locali, l’interessato ha diritto all’abbuono della tariffa dimostrando la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 6 comma 2 lettera a), sussistenti prima della comunicazione suddetta, per il  periodo di cui si chiede l’abbuono.

Art. 12 - INTERVENTI  PER PARTICOLARI UTENZE

1.      Oltre alle esclusioni dalla tariffa, in precedenza indicate, vengono applicate agevolazioni in base a specifici atti della Giunta Comunale, nei quali saranno previsti interventi a favore della popolazione anziana (esempio: accordo annuale Comune/Sindacati Pensionati) o a favore di nuclei familiari in gravissime condizioni socio-economiche.

2.      Per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di I grado, in seguito a specifico atto della Giunta Comunale, è consentita l’erogazione di un contributo economico, per la copertura della tariffa, da commisurarsi di anno in anno.

3.      Le agevolazioni di cui  ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.

Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' (UTENZE NON DOMESTICHE) E DEI CONNESSI COEFFICIENTI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

1.      Sino a che siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diverse destinazioni d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenei con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti di cui al D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.

2.      Per ogni classe di attività indicate in tabella vengono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal succitato D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici delle aree di cui all'art. 6.

CLASSI DI ATTIVITA'

Kc

Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa

Kd

Coefficiente per l’attribuzione della parte variabile della tariffa

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,40

3,28

2

Cinematografi e teatri

0,43

2,5

3

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

0,60

4,2

4

Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

0,76

6,25

5

Stabilimenti balneari

0,64

3,10

6

Esposizioni autosaloni

0,51

2,82

7

Alberghi con ristorante

1,20

9,85

8

Alberghi senza ristorante

0.95

7,66

9

Case di cura e riposo

1,25

8,20

10

Ospedali

1,29

8,81

11

Uffici, agenzie e studi professionali

1,52

8,78

12

Banche ed istituti di credito

0,61

4,50

13

Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie)

1,41

8,15

14

Edicola, farmacia, tabaccaio

1,80

9,08

15

Negozi (tappeti, cappelli, antiquariato, tende e tessuti)

0,83

4,92

16

Banchi di mercato  beni durevoli

1,78

14.58

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere

1,48

8,95

18

Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

1,03

6,76

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,41

8,95

20

Attività industriali con capannoni di produzione

0,92

3,13

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

1,09

4,50

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (compreso plateatico)

5,57

45,67

23

Mense, birrerie, amburgherie

4,85

39,78

24

Bar, caffè, pasticceria (compreso plateatico)

3,96

32,44

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (compreso plateatico)

2,76

16,55

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,61

12,60

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

7,17

58,76

28

Ipermercati di generi misti

2,74

12,82

29a

Banchi di mercato generi alimentari

6,92

56,78

29b

Banchi di mercato generi misti

4,35

35,68

30

Discoteche, night club

1,91

8,58

3.      I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

4.      L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell’attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all’attività effettivamente svolta.

5.      Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale desumibile della visura camerale.

6.      In fase iniziale, la tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, uffici, ecc.).

Art. 14 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1.      Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell’art. 49 del D. Lgs 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento tramite  raccolta differenziata.

2.      Le modalità tecnico organizzative per l’individuazione degli utenti aventi diritto all’agevolazione e la commisurazione della stessa rispetto alle quantità o tipologie di rifiuti conferiti saranno oggetto di specifico provvedimento da adottarsi da parte dell’Ufficio Ambiente del Comune, sentito il parere della Giunta Comunale.

3.      La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta la compensazione all’atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile

4.      Il  Settore Tributi del Comune potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi d'incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intera città ovvero specifiche aree urbane od anche particolari categorie di soggetti.

5.      Le agevolazioni contenute nel presente articolo e al successivo art. 16, potranno essere applicate sino al limite massimo del 30% della parte variabile della tariffa.

Art. 15 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

1.      In sede di determinazione tariffaria il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10 del D. Lgs 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999.

2.      A tale scopo annualmente il Comune determina l’entità della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze domestiche e della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze non domestiche.

Art. 16 - AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1.      Agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti compostabili è applicata, anno per anno, una riduzione sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare dal 1° Ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al  Settore Tributi del Comune  nella quale attestino:

·         che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento,

·         di accettare l'accesso presso l'utenza da parte del personale dell’Ufficio Ambiente del Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

2.      Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.

Art. 17 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI KA E KB PER UTENZE DOMESTICHE

1.      I coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare di cui al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa per utenze domestiche vengono stabiliti secondo la tabella di seguito riportata:

n° COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

Ka

Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa

Kb

Coefficiente per l’attribuzione della parte variabile della tariffa

1

0,80

0,80

2

0,94

1,60

3

1,05

2,00

4

1,14

2,60

5

1,23

3,20

>=6

1,30

3,70

 

 

Art. 18 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE Dl RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1.      Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. 9) del D. Lgs 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l’attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.

2.      La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

a.       rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari non in forma differenziata e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell’attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente riportato al precedente art. 13;

b.      la percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;

c.       la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.

3.     La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata  entro il 31 gennaio dell’anno successivo al  Settore Tributi del Comune che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

4.      Tra i rifiuti.assimilati interessati dalla riduzione.sono da ricomprendersi gli imballaggi primari e secondari raccolti in forma differenziata come previsto dalla tabella A allegata al presente regolamento.

5.     Al fine di poter usufruire della riduzione di cui ai commi precedenti, l’utente interessato, in caso di smaltimento di imballaggi, dovrà far pervenire al Settore Tributi del Comune entro il termine di cui al comma 3, copia del formulario di accompagnamento dei rifiuti, di cui al D.M. 1 aprile 1998, n. 145, indicante nello spazio destinato alle annotazioni la seguente dicitura: “trasporto di imballaggi secondari”, in quanto gli imballaggi  terziari non essendo ricompresi nella tabella A allegata al presente regolamento, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del D.Lgs.22/97, dovranno essere smaltiti con oneri a carico dei produttori o detentori.

 

Art. 19 - ACCERTAMENTO

1.      Il Settore Tributi del Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

2.      Il Settore Tributi del Comune esercita l’attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa. A tale scopo può:

a.       richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

b.      richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;

c.       richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

d.      invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

e.       utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del Comune di Desenzano del Garda. 

3.      In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il   Settore Tributi del Comune può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

4.      Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati. Tale comunicazione si intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi al Settore Tributi del Comune. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso, che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Settore Tributi del Comune, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 20 - FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

Il Settore Tributi del Comune provvede alla emissione delle bollette per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dal Decreto del Ministero delle Finanze n° 370 del 24.10.2000.

Art. 21 - PAGAMENTI

1.      Il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza. Il pagamento potrà essere effettuato presso gli uffici postali o tramite domicilio bancario.

2.      Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

Art. 22 - VIOLAZIONI E PENALITA'

1.      In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Settore Tributi del Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari  Il Settore Tributi del Comune si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art.19. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi Il Settore Tributi del Comune applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, in base alle modalità previste dall’art.5 comma 5, mentre per le utenze non domestiche si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dall’art. 13 del presente regolamento.

2.      Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 77 comma 5 dello Statuto del Comune ammontanti da un minimo di € 103,29 (Lire 200.000) ad un massimo di € 1032,91 (Lire 2.000.000). Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24.11.1981 n° 689.

Art. 23 - INTERESSI Dl MORA - RIMBORSO MAGGIORI SPESE ACCERTAMENTO

1.      In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.

2.      A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l’indennità di mora.

3.      Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte del Settore Tributi del Comune, tramite l’eventuale Concessionario, del procedimento di riscossione coattiva per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.

4.      Nel caso di violazioni all'obbligo di cui all’art. 4 del presente regolamento per le quali il Settore Tributi del Comune abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifici aggiuntivi di accertamento, spetta allo stesso il rimborso delle maggiori spese quantificato in € 103,29 (Lire 200.000) per le omissioni di denuncia ed in € 51,65 (Lire 100.000) per ritardata od infedele denuncia.

5.      Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

6.      Qualora l'utente richieda al Settore Tributi del Comune l'acceso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere € 25,82 (Lire 50.000) a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

Art. 24 - RIMBORSI

1.      Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

2.      La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l’occupazione o la conduzione.

Se la presentazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti.

Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa ad un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento alla data a cui è stata assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.

3.        Nel caso non sia possibile effettuare il conguaglio compensativo l’utente ha diritto al rimborso, che verrà disposto dal  Settore Tributi del Comune su istanza dell’interessato, entro 90 giorni dalla presentazione della stessa e non oltre cinque anni dall’avvenuto pagamento.

Art. 25 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA

1.      All'interno dell’area di espletamento del pubblico servizio (cioè sull’intero territorio comunale) la tariffa da applicare è ridotta del 40%, sia nella parte variabile che nella parte fissa, per utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti.

2.      Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà.

3.      Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all’inizio di tale strada.

4.      L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità della ditta assegnataria del servizio, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.

5.      Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi, all’Ufficio Ambiente del Comune con atto di diffida.

Art. 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1.      Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto immediato per chi utilizza il servizio nel corrente anno 2002.

2.      E’ soppressa contestualmente l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del D. Lgs 507/93. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2001, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dal Comune di Desenzano del Garda.

3.      Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

4.      In fase di prima applicazione per l’anno 2002 l’Amministrazione Comunale in corso d’anno si riserva di apportare gli opportuni aggiustamenti alla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che decorreranno dal successivo anno

5.      Per il primo anno di applicazione della tariffa per le utenze domestiche, la parte variabile della stessa è già stata calcolata tenendo conto delle agevolazioni previste dall'art. 15.

Tabella A - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

·         Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art.7 del D.Lgs. 22/97;

·         Rifiuti di carta, cartone e similari;

·         Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

·         Imballaggi primari;

·         Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;

·         Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

·         Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

·         Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

·         Frammenti e manufatti di vimini e sughero;

·         Paglia e prodotti di paglia;

·         Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

·         Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

·         Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

·         Feltri e tessuti non tessuti;

·         Pelli e simil-pelle;

·         Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

·         Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

·         Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

·         Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

·         Materiali vari in pannelli ( di legno, gesso, plastica e simili);

·         Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

·         Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

·         Nastri abrasivi;

·         Cavi e materiale elettrico in genere;

·         Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;

·         Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

·         Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

·         Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

·         Accessori per l'informatica.



U.R.P.
"Punto di Risposta"


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