Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del
16/6/1995
Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 23/2/1996
Modificato con deliberazione di C.C. n. 203 del 28/11/1997
Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 12/5/2003
I N D I C E
RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Art. 1 - Natura degli interventi
Art. 4 - Iscrizione al registro delle associazioni
Art. 7 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
Art. 8 - Termini ed esame della domanda
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI
Art. 15 - Patrocinio del Comune
Art. 16 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio
CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
DISPOSIZIONI FINALI
RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Il presente Regolamento, secondo il disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione del Titolo I° dello Statuto, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili da utilizzare per sedi a condizioni agevolate, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti (contributi ordinari) e/o per singole iniziative occasionali o carattere straordinario (contributi straordinari).
Il presente regolamento non si applica:
A) alla concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui al successivo art. 4;
B) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
C) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o ultrannuale – e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
D) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina.
Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del comune, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.
Le associazioni e gli altri organismi privati, con sede a Desenzano del Garda possono chiedere l'iscrizione nell'apposito registro presso la segreteria comunale, indicando il settore di attività e presentando richiesta attraverso l’apposita modulistica e copia dello statuto vigente. Vengono inserite di diritto, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla L. R. Lombardia N. 22/93 nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
La Segreteria Generale cura l'aggiornamento di tale registro. L'approvazione dell'elenco è di competenza della Giunta Comunale.
La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta, in rapporto:
1) al perseguimento d'interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
2) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
3) al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore delle persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori;
b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).
L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
1) al sostegno di altri enti pubblici o privati;
2) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
3) alla capacità economica del richiedente.
I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un’ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione.
In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati, o persone fisiche, non inclusi nel registro di cui all'art. 4, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.
La concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni, comitati o persone fisiche per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali.
Non sono considerate, ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
E’ comunque facoltà dell’Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
Le associazioni e gli altri organismi privati, iscritti nel registro, possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta e disponibile gratuitamente presso gli uffici preposti, e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.
Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:
1. relazione illustrativa dell’attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo o consuntivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
2. relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell’anno precedente, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
3. atto costitutivo o statuto dell’ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
4. dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti da altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
5. dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l’eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;
6. dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie devono pervenire, di norma, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa. Alla domanda viene data risposta entro i successivi 30 giorni.
I sopraddetti termini non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.
La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è disposta motivatamente dalla Giunta e, nell'ambito dei criteri stabiliti da tale Organo, dal dirigente di area, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti, previo parere consultivo della commissione consiliare.
Con l'atto di concessione viene quantificata l'erogazione, anche se non si tratta di contributi di carattere finanziario.
La concessione di benefici, di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.
I benefici di cui al comma precedente possono essere erogati solo a favore di enti, istituzioni o associazioni costituiti da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.
Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.
La concessione delle forme di sostegno di cui all’art. 8, deve essere preceduta dal parere consuntivo della 1ª Commissione Consiliare Permanente.
Gli Assessori competenti per delega inviano alla stessa copia delle domande presentate, corredate dagli allegati previsti, accompagnate da propria proposta di erogazione.
Per i contributi o benefici ad associazioni od enti concessi per iniziative promosse e programmate da un assessorato, non è previsto il parere della commissione.
A disposizione della Commissione Consiliare deve essere tenuta, a cura della Segreteria Generale, copia aggiornata delle seguente documentazione:
1. registro delle associazioni di cui all’art. 4;
2. copia degli statuti delle associazioni presentati al momento della richiesta d’iscrizione al registro;
3. copia delle domande presentate nell’anno in corso compresi gli allegati;
4. elenco dei contributi ordinari e straordinari concessi nell’anno precedente e nell’anno in corso.
I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l’iniziativa è realizzata con il concorso del comune di Desenzano del Garda.
Il contributo straordinario è corrisposto a seguito di presentazione da parte del beneficiario di una relazione illustrativa dell’iniziativa, attività o manifestazione da attuare o già attuata, comprendente un rendiconto economico delle spese da sostenere o già sostenute e delle eventuali entrate anche per contributi di terzi.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.
Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto.
A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.
La presentazione della documentazione di cui al precedente comma è dovuta anche da parte delle associazioni o enti che abbiano ottenuto benefici economici diversi dai contributi in denaro.
I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 13, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;
d) non vengano presentate le attestazioni fiscali, richieste dal presente regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI
Il Comune, favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.
Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio.
Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio che lo richiedano.
La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco o degli Assessori delegati, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:
a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
b) l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti;
c) affissione gratuita delle locandine prodotte dal Comune, previamente vistate per il contenuto dal Comune e riportanti l'intestazione "Città di Desenzano del Garda", e delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio a condizione che rechino in testata "Città di Desenzano del Garda" oppure "Patrocinio della Città di Desenzano del Garda";
d) spedizione del materiale pubblicitario stampato dal Comune sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti;
e) predisposizione degli atti amministrativi nonché spedizione del materiale pubblicitario da parte del personale comunale;
f) vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale;
g) prestazioni economali per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
h) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).
Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria.
Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'art. 16 devono essere indirizzate al Sindaco. Le istanze devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 7 e presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione, il genere d'iniziativa e i contributi richiesti all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Richieste che esulino dalla citata programmazione saranno inserite se compatibili con la programmazione stessa e con le risorse economiche disponibili.
Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziative, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.
La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l’iniziativa.
CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all’art. 1 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell’Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede.
La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale.
La convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l’obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione e il buono stato di conservazione dell’immobile concesso.
La convenzione potrà altresì prevedere l’obbligo del versamento di un’adeguata cauzione per l’utilizzo degli immobili o delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento.
DISPOSIZIONI FINALI
L’elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali è inserito all’interno dell’Albo di cui all’art. 1-comma1- del DPR 7 aprile 2000, n. 118.
La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall’art. 1 e dall’art. 2 del citato DPR.