STATUTO COMUNALE
Approvato con deliberazione di C.C. n. 53
del 12/7/1991
Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 17/2/1995
Modificato con deliberazione di C.C. n. 85 del 10/5/1997
Modificato con deliberazione di C.C. n. 105 del 27/6/1997
Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 14/1/2000
Modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 2/4/2001
Modificato con deliberazione di C.C. n.
81 del 29/10/2004
S O M M A R I O
Titolo I - PRINCIPI GENERALI E
PROGRAMMATICI
Art.1 - Comune di Desenzano del Garda
Art.2 - Territorio, gonfalone e stemma
Art.3 - Finalità
Art.4 - Principio di sussidiarietà
Art.5 - Cultura della pace
Art.6 - Tutela della salute e assistenza sociale
Art.7 - Assistenza scolastica
Art.8 - Tutela del patrimonio storico ed artistico
Art.9 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del
tempo libero
Art.10 - Tutela del patrimonio naturale e adesione alla carta
di Aalborg per un modello urbano sostenibile
Art.11 - Assetto ed utilizzazione del territorio
Art.12 - Sviluppo economico
Art.13 - Sviluppo dell’agricoltura e salvaguardia
dell’ambiente rurale
Art.14 - Programmazione economico-sociale e territoriale
Art.15 - Partecipazione, decentramento
Art.16 - Servizi pubblici
Art.17 - Conflitti d’interessi, incompatibilità,
ineleggibilità
Art.18 - Tutela giuridica degli amministratori
Titolo II - L’ORDINAMENTO DEL COMUNE
Capo I - I Consiglieri comunali
Art.19 - Disciplina per la pubblicità delle spese elettorali
Art.20 - Il Consigliere comunale
Art.21 - Doveri del Consigliere
Art.22 - Poteri del Consigliere
Art.23 - Consigliere anziano
Art.24 - Gruppi consiliari
Capo II – Il Consiglio comunale
Art.25 - Composizione del Consiglio Comunale
Art.26 - Il Consiglio comunale. Poteri
Art.27 - Presidenza del Consiglio
Art.28 - Competenze del Presidente del Consiglio
Art.29 – Linee programmatiche di mandato
Art.30 - Convocazione del Consiglio comunale
Art.31 - Ordine del giorno
Art.32 - Avviso di convocazione
Art.33 - Numero legale per la validità delle sedute
Art.34 - Pubblicità delle sedute
Art.35 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
Art.36 - Delle votazioni
Art.37 - Commissioni consiliari permanenti
Art.38 - Commissione di vigilanza e di controllo
Art.39 - Commissioni speciali
Art.40 - Regolamento interno
Sezione I - Nomina. Durata in carica. Revoca
Art.41 - Composizione della Giunta comunale
Art.42 - Incompatibilità
Art.43 – Supplenza degli Assessori
Sezione II - Attributi. Funzionamento
Art.44 - Organizzazione della Giunta
Art.45 - Attribuzioni della Giunta
Art.46 - Adunanze e deliberazioni
Art.47 - Elezione
Art.48 - Funzioni
Art.49 - Competenze
Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo I - Istituti della partecipazione
Art.50 - Regolamento delle Consulte
Art.51 – Forme associative
Art.52 – Rapporti con le forme associative
Art.53 - Diritto di petizione e di istanza
Art.54 - Diritto d'iniziativa
Art.55 - Procedura per l'approvazione della proposta
Art.56 - Referendum consultivo
Capo II - Partecipazione al procedimento
amministrativo
Art.57 - Diritto di partecipazione al procedimento
Art.58 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
Capo III - Diritto di accesso e di informazione
Art.59 - Pubblicità degli atti
Art.60 - Diritto di accesso
Art.61 - Istituzione e attribuzioni
Art.62 - Nomina
Art.63 - Requisiti
Art.64 - Durata in carica, decadenza e revoca
Art.65 - Sede, dotazione organica, indennità
Art.66 - Rapporto con gli organi comunali
Art.67 - Modalità e procedure d'intervento
Titolo IV - Uffici e Personale
Capo I - Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art.68 - Struttura organizzativa
Art.69 - Regolamento di organizzazione
Capo II - Il Segretario Generale
Art. 70 - Ruolo e funzioni
Art.71 - Vice Segretario Generale
Art.72 - Ruolo e funzioni
Art.73 - Valutazione dei dirigenti
Art.74 - Accesso alle qualifiche dirigenziali
Art.75 - Incarichi di direzione di settori funzionali
Titolo V - I Servizi Pubblici Comunali
Capo I - Competenze del Comune
Art.76 – Sistema dei servizi pubblici locali
Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali
Art.77 – Servizi pubblici privi di rilevanza economica
generale
Art.78 – Istituzioni ed aziende speciali
Art.79 – Servizi pubblici di rilevanza economica
generale
Art.80 – Società di capitali
Titolo VI - Finanza, Contabilità,
Revisione, Controlli
Capo I - Autonomia finanziaria
Art.81 - Risorse per la gestione corrente
Art.82 - Patrimonio ed investimenti
Capo II - Bilancio e scritture contabili
Art.83 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio
pluriennale
Art.84 - Bilancio di previsione annuale
Art.85 - Scritture contabili e impegni di spesa
Art.86 - Rendiconto generale
Capo III - La gestione e la conservazione del demanio
e del patrimonio
Art.87 - Gestione
Art.88 - Conservazione ed inventari
Art.89 - Procedure negoziali
Capo V - La revisione economico-finanziaria
Art.90 - Il Collegio dei revisori dei conti
Art.91 - Collaborazione con il Consiglio comunale
Capo VI - Il controllo della gestione
Art.92 - Finalità
Titolo VII - L'attività normativa - Norme
transitorie e finali
Art.93 - Revisione dello statuto
Art.94 - Entrata in vigore
Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art.1 - Comune di Desenzano del Garda
1. Il Comune di Desenzano del Garda è l’ente esponenziale della comunità locale
insediata nel suo territorio della quale tutela i diritti e rappresenta gli
interessi generali.
2. Il Comune è ente costitutivo della
Repubblica.
3. Il Comune è ente autonomo dotato di
un proprio statuto, di poteri e di funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
4. Il Comune è titolare di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo
le rispettive competenze.
Art.2 - Territorio, gonfalone e stemma
1. Il territorio del Comune di
Desenzano del Garda è costituito dai seguenti centri:
Desenzano del Garda, Rivoltella del Garda, San Martino della Battaglia e dai
seguenti nuclei: Calvata-Conta, Centenaro,
Grole, Menasasso, Montonale Alto, Montonale Basso,
Porte Rosse, Vaccarolo, Venga-Bertani,
San Pietro, Colombare di Castiglione
e Lavagnone.
2.
Desenzano
del Garda è il capoluogo del Comune.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e
un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale assunta a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Il gonfalone e lo stemma di cui al
comma precedente possono essere modificati con
delibera consiliare approvata con la maggioranza di cui al comma precedente.
5. Il regolamento disciplina
l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i
casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel
territorio comunale e le relative modalità.
6. Il Comune si fregia del titolo di «Città» conferito con decreto del Presidente della Repubblica in
data 19 marzo 1959.
Art.3 - Finalità
1.
Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi
della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale
ed economico; ritiene fondamentale la difesa della vita umana, attraverso
politiche sociali adeguate ai tempi ed alle necessità; riconosce
l’insostituibile ruolo sociale della famiglia e si propone di agevolarne
i compiti con adeguati interventi anche economici; garantisce la partecipazione
dei cittadini, singoli o associati, alle scelte e alla gestione della comunità;
opera per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella vita
cittadina.
2.
Fa
propri i concetti di solidarietà e libertà al fine di rimuovere ogni causa e
forma di discriminazione e di emarginazione, riconosce
pari dignità a tutti i cittadini, senza
distinzione di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, opinioni politiche,
condizioni personali o sociali.
3.
Favorisce
le relazioni e avvia forme di collaborazione e di consultazione fra gli enti
locali del Bacino del Garda per la difesa del
territorio e lo sviluppo economico, culturale e sociale delle popolazioni
locali.
4.
Nell’ambito
delle sue competenze, promuove i rapporti internazionali ed aderisce a forme di
collaborazione e solidarietà con le comunità locali degli altri Paesi, anche nella prospettiva dell’unità politica
dell’Europa ed al fine di cooperare al consolidamento dell’Unione
Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.
Art.4 - Principio di sussidiarietà
1. Il Comune adotta il principio
costituzionale di sussidiarietà come principio guida
della sua azione amministrativa, favorendo la partecipazione dei singoli e
delle formazioni sociali e la collaborazione degli altri enti locali per lo
svolgimento di attività di interesse generale della
comunità locale.
Art.5 - Cultura della pace
Il
Comune, in armonia con le norme internazionali e con il dettato costituzionale
che affermano il ripudio della guerra come metodo di
risoluzione delle controversie internazionali, promuove attività culturali e di
informazione idonee alla diffusione ed al rafforzamento della cultura di pace e
di solidarietà fra i popoli.
Art.6 - Tutela della salute e assistenza sociale
1.
Il
Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto
alla tutela della salute. Il Sindaco quale autorità sanitaria
locale assume i provvedimenti necessari per rendere tale tutela del
diritto effettiva, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della
sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della
maternità, dell’infanzia ed alla condizione di vecchiaia.
2.
Il
Comune opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alla
famiglia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e per la rimozione
delle cause e forme di emarginazione.
3. Il Comune, nell’ambito di un
progetto specifico per i giovani, si adopera a garantire il loro inserimento
sociale nella comunità riconoscendo l’esigenza di coordinare e di
integrare, all’interno ed all’esterno del Comune, tutti i soggetti
che operano per migliorare la condizione sociale delle giovani generazioni.
Art.7 - Assistenza scolastica
1. Il Comune svolge, secondo le modalità previste dalla legge regionale, le funzioni
amministrative relative all’assistenza scolastica concernenti le
strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare la realizzazione del
diritto-dovere all’istruzione nonché, per gli studenti capaci e
meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Art.8 - Tutela del patrimonio storico ed artistico
1. Il Comune tutela il patrimonio
storico, artistico e archeologico, garantendone la fruibilità da parte della
collettività.
2. Favorisce e sostiene iniziative di
studio, ricerca e divulgazione della propria storia passata e recente.
Art.9 - Promozione dei beni culturali, dello
sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo del
patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di costume e di tradizioni
locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport
amatoriale ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune valorizza libere forme associative
culturali, ricreative e sportive, promuove la realizzazione di idonee
strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti,
organismi ed associazioni.
4. I modi di utilizzo
delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati dal regolamento, che
prevede il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di
gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di
carattere sociale, perseguite dagli enti.
5.
Favorisce
la pubblicizzazione dell’attività delle diverse associazioni e la
comunicazione tra esse e la cittadinanza attraverso
idonei spazi nei luoghi maggiormente frequentati ed altre forme di
comunicazione di massa, con particolare riguardo a quelle di tipo telematico.
Art.10 - Tutela del patrimonio naturale e adesione alla carta di Aalborg per un modello urbano
sostenibile
1. Il Comune
adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente nelle sue
peculiarità, in particolare le colline moreniche, le aree a lago e le zone
umide.
2. Aderisce
alla carta di Aalborg per un
modello di progettazione e gestione delle città europee compatibile con un
modello urbano sostenibile. A tal fine riconosce:
a)
che tale
modello fornisce una guida per commisurare il livello di vita alle capacità di
carico della natura, basata su un concetto di giustizia sociale che deve
fondarsi a sua volta sulla sostenibilità e l’equità economica
necessariamente legate alla sostenibilità ambientale;
b)
che la
sostenibilità dal punto di vista ambientale implica la conservazione della
biodiversità, della salute umana e delle qualità dell’atmosfera,
dell’acqua e dei suoli a livelli sufficienti;
c)
che la
sostenibilità non rappresenta uno stato né una visione immutabili, ma piuttosto
un processo locale, creativo e volto a raggiungere l’equilibrio che
abbraccia tutti i campi del processo decisionale locale. Esso genera una
continua verifica nella gestione delle città per individuare le attività che
spingono il sistema urbano verso l’equilibrio e quelle che lo allontanano
dall’equilibrio;
d)
che è
fondamentale l’adozione di efficienti politiche di pianificazione dello
sviluppo degli usi territoriali che comprendano una valutazione ambientale
strategica di tutti i progetti.
3. Adotta a
livello locale piani di azione di lungo periodo
orientati alla sostenibilità e che comprendano obiettivi misurabili (programmi
locali dell’Agenda 21), rafforzando a tal fine la cooperazione tra gli
enti locali e inserendo tale processo nel quadro degli interventi
dell’Unione europea a favore dell’ambiente urbano.
4. Recepisce e fa proprie direttive e protocolli di intervento
emanati a livello internazionale coerenti con i principi di salvaguardia
dell’ambiente e di sviluppo sostenibile.
5.
All’interno
del territorio del Comune di Desenzano del Garda non è
consentito l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il
transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art.11 - Assetto ed utilizzazione del
territorio
1. Il Comune, nel rispetto delle linee
indicate nell’articolo 10, promuove ed attua un organico assetto
del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti
umani e delle infrastrutture. In quest’azione adotta come riferimento
fondamentale la visione del territorio non come contenitore, ma come valore
inestimabile, come identità e come patrimonio di un’intera comunità nelle
sue varie componenti.
2. Promuove e realizza, anche con il
concorso di cooperative, di imprese e di privati piani
di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il
diritto all’abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche con
il concorso di privati singoli ed associati, secondo le esigenze e le priorità
definite dagli strumenti di programmazione territoriale generali e speciali.
4. Attua un sistema coordinato di
traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della
popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e
turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di
pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, secondo il
fondamentale principio di solidarietà nazionale e locale.
Art.12 - Sviluppo economico
1. Il Comune - nell’ambito delle
sue competenze - coordina le attività commerciali e favorisce
l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di
garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al
consumatore. Il Comune tutela i diritti dei cittadini in
quanto consumatori di beni e fruitori di servizi.
2. Tutela e promuove lo sviluppo
dell’artigianato e dell’industria, compatibilmente con il migliore
assetto ambientale.
3. Favorisce le attività economiche di intervento a tutela dell’ambiente e del patrimonio
storico e artistico.
4. Promuove lo sviluppo delle attività
turistiche, anche attraverso il rinnovamento e l’ordinata espansione
delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, nel rispetto delle
peculiarità ambientali.
5. Adotta iniziative atte a stimolare
l’attività e favorire l’associazionismo nei settori di cui ai commi
precedenti, al fine di consentire una più vasta collocazione
dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
Art.13 - Sviluppo dell’agricoltura e salvaguardia
dell’ambiente rurale
1. Il Comune considera una campagna
viva come interesse fondamentale non solo della società rurale, ma della
società considerata nel suo insieme.
2. Promuove uno sviluppo rurale
sostenibile nel rispetto della vocazione ambientale, culturale ed
architettonica del proprio territorio agricolo la cui identità storica e
geografica sono riferimento inscindibile per le modalità
produttive.
3. Adotta una visione multifunzionale
dell’agricoltura in un prospettiva etico-sociale
e non solo commerciale in cui si integrano e
potenziano vicendevolmente le funzioni produttive di preservazione e
miglioramento del paesaggio, di protezione dell’ambiente, di prevenzione
delle calamità naturali.
4. Tutela e promuove i prodotti tipici
ed i marchi di qualità nonché le forme di turismo agroalimentare biocompatibile.
5. Promuove attività culturali e di informazione per diffondere e consolidare i principi
dell’agricoltura biologica e biodinamica.
Art.14 - Programmazione economico-sociale e territoriale
6. Il Comune adotta come metodo della
propria azione il principio e gli strumenti della programmazione al fine di
impiegare efficacemente le risorse proprie dell’Ente e di valutare
il rapporto costi-benefici nell’attività amministrativa.
7. A tal fine potrà avvalersi della
collaborazione dei soggetti di cui al titolo III dello
Statuto.
Art.15 - Partecipazione, decentramento
1. Il Comune realizza la propria
autonomia assicurando la effettiva partecipazione di
tutti i cittadini, compresi i cittadini comunitari e gli stranieri regolarmente
residenti, all’attività politica ed amministrativa dell’Ente.
2.
Riconosce
che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi,
sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine,
l’istituzione di mezzi e strumenti idonei, anche telematici,
secondo le previsioni del regolamento.
3. Il Comune fa proprie le
raccomandazioni dell’Unione Europea affinché le pubbliche amministrazioni
locali siano parte attiva nella costruzione della
«società dell’informazione» nella quale i nuovi strumenti telematici aprono nuove opportunità per lo sviluppo
sociale, democratico ed economico, della società Europea ed in particolare:
a) incoraggia la divulgazione delle conoscenze di
base per garantire ai propri cittadini ed alle istituzioni un utilizzo
consapevole dei nuovi strumenti tecnologici promuovendone l’utilizzazione
nelle scuole del suo territorio nonché lo sviluppo di metodologie didattiche
innovative;
b) favorisce il dialogo e la discussione tra i
Cittadini e le Istituzioni anche mediante l’utilizzo della reti
telematiche civiche;
c) garantisce a tutti i Cittadini, che abbiano i
prerequisiti tecnologici necessari , la possibilità di accedere alla
comunicazione ed alla posta elettronica;
d) sviluppa l’utilizzazione delle nuove
tecnologie all’interno della propria organizzazione per migliorare
efficienza e rapidità nell’erogazione dei propri servizi;
e) promuove la tutela dei bambini e dei più
deboli nell’accesso alle reti telematiche.
4. Il Comune, per favorire un
efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento come
principio ordinatore della propria azione amministrativa individuando aree che,
per la loro posizione geografica, dimostrano omogeneità di interessi
rispetto alle iniziative amministrative. Attua altresì idonee forme di
cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art.16 - Servizi pubblici
1. Il Comune garantisce i servizi
pubblici locali necessari per l’effettività dei diritti
costituzionalmente garantiti e la rimozione degli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e
sociale locale, nazionale e comunitaria.
2. Nell’adempimento del dovere di
garanzia dei servizi pubblici locali di cui al comma
precedente, il Comune si attiene alle regole ed impiega gli strumenti di cui al
Titolo V dello Statuto.
Art.17 - Conflitti d’interessi, incompatibilità, ineleggibilità
1. I consiglieri, gli assessori ed il
Sindaco sono tenuti ad astenersi dall’assumere decisioni e dal prendere
parte alle deliberazioni riguardanti liti, interessi e contabilità proprie nei
confronti del Comune
e nei confronti degli enti ed organismi dal medesimo amministrati, partecipati
o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. Dovranno altresì astenersi
dalle decisioni e deliberazioni che riguardino
interessi, controversie o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto
grado.
2. L’astensione di cui al
precedente comma comporta anche l’astensione dalla discussione e
l’allontanamento dal luogo in cui la stessa si svolge.
3. Le funzioni conferite agli
amministratori comunali in ragione del loro mandato elettivo costituiscono
cause di ineleggibilità ed incompatibilità nei casi
previsti dalla legge.
4. Gli amministratori non possono
ricevere incarichi di consulenza dal Comune e dagli enti di cui al comma 1,
nemmeno a titolo gratuito.
Art.18 - Tutela giuridica degli amministratori
1.
Quando
ciò sia necessario per la tutela dei diritti e degli
interessi del Comune e purché non vi sia conflitto di interessi, il Comune
assicura l’assistenza in sede processuale al Sindaco, agli assessori ed
ai consiglieri che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed atti
connessi all’esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di
responsabilità amministrativa o civile, in ogni stato e grado del giudizio.
Titolo II - L’ORDINAMENTO DEL COMUNE
Capo I - I
Consiglieri comunali
Art.19 - Disciplina per la pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati alla carica di Sindaco e
i candidati alla carica di consigliere all’atto della presentazione della lista, tramite i delegati, devono produrre alla
Segreteria generale del Comune una dichiarazione preventiva delle spese che
complessivamente saranno sostenute per la campagna elettorale della lista.
2. La suddetta dichiarazione, a cura
del Segretario Generale, è pubblicata all’albo pretorio per tutta la
durata della campagna elettorale.
3. Entro 30 giorni dalla data di
proclamazione degli eletti costoro e i candidati alla carica di Sindaco sono
obbligati a presentare alla Segreteria generale del Comune per la pubblicazione
all’albo pretorio e sul circuito telematico
comunale un dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la campagna
elettorale.
4. In caso di omissione
di quanto previsto dal precedente comma, il Presidente del Consiglio comunale
diffida le persone poste in obbligo a depositare il rendiconto entro 15 giorni.
5. Trascorso tale termine si provvederà a comunicare tale omissione alla cittadinanza,
mediante pubblicazione all’Albo pretorio e su un giornale a tiratura
provinciale, nonché sul circuito telematico comunale.
Art.20 - Il Consigliere comunale
1. Ciascun Consigliere comunale
rappresenta l’intera comunità locale, senza vincolo di mandato, con piena
libertà e
responsabilità di opinione, di espressione e di voto.
2. E’ esente da responsabilità il
consigliere che non abbia preso parte in alcun modo
alla discussione ed alla votazione od abbia espresso voto contrario alla
proposta.
3. Lo stato giuridico, le dimissioni e
la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla
legge.
Art.21 - Doveri del Consigliere
1. I Consiglieri comunali hanno il
dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai
lavori delle commissioni consiliari delle quali facciano
parte. Il Consigliere che non possa partecipare ad una
seduta per impedimenti di carattere oggettivo può segnalarlo preventivamente al
Presidente del Consiglio o della Commissione.
2. I consiglieri che non intervengono a
quattro sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione
sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale stesso.
3. L’azione di decadenza è
promossa dal Consiglio comunale su iniziativa di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati.
4. La proposta di decadenza deliberata
dal Consiglio comunale è notificata al consigliere comunale che ha venti giorni
di tempo per far valere le cause giustificative.
5. Il Consiglio comunale, esaminate le
cause giustificative, si pronuncia nei successivi venti giorni.
6. La deliberazione che dispone la
decadenza deve essere notificata all’interessato entro i successivi
cinque giorni.
7. La surroga del consigliere
dichiarato decaduto non può essere disposta nella stessa seduta in cui viene dichiarata la decadenza.
Art.22 - Poteri del Consigliere
1. Il Consigliere esercita
l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e
può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere, in esenzione
da spese, dal Segretario o dal Direttore Generale, dai dirigenti e dai
responsabili degli uffici e servizi del Comune e delle aziende speciali od enti
e società da esso dipendenti o partecipate, nonché dai
gestori di pubblici servizi, copie di atti, documenti e le informazioni
necessarie per l’espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per
l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E’ tenuto al segreto
d’ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge, con
particolare riguardo alle disposizioni poste a tutela della riservatezza.
Art.23 - Consigliere anziano
1. È consigliere anziano colui che tra gli eletti ha ottenuto il maggior numero di
voti e, a parità di voti, il più anziano d’età, esclusi in ogni caso il
Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco.
2. Spetta al consigliere anziano la
presidenza della prima seduta consiliare dopo le elezioni sino alla
proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale.
Art.24 - Gruppi consiliari
1. I Consiglieri eletti nella medesima
lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui sia stato
eletto, di una lista, un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la
rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare. La
costituzione dei Gruppi consiliari è proclamata nella prima seduta del
Consiglio.
2. Nel corso del mandato amministrativo
potranno essere costituiti nuovi gruppi consiliari composti da
almeno due Consiglieri.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati
idonei spazi di riunione all’interno degli edifici comunali.
4. Le funzioni della Conferenza dei
capigruppo sono stabilite dal regolamento.
Capo II – Il
Consiglio comunale
Art.25 - Composizione del Consiglio Comunale
1. Il
Consiglio è composto dai Consiglieri nel numero di membri previsto dalla legge,
e dal Sindaco.
Art.26 - Il Consiglio comunale. Poteri
1. Il Consiglio comunale determina
l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla
l’attuazione.
2. E’ dotato di
autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria disciplinate dal
regolamento.
3. L’elezione, la durata in
carica, la composizione, le competenze e lo scioglimento del Consiglio comunale
sono regolate dalla Legge e dallo Statuto.
4. L’esercizio della potestà e
delle funzioni consiliari non può essere delegato.
Art.27 - Presidenza del Consiglio
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio
nel suo seno nella prima seduta dopo la convalida degli eletti a maggioranza
assoluta dei componenti.
2. Per la validità della seduta è
necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Comunale.
3. La votazione è effettuata in forma
palese.
4. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati
ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che
nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
5. Il Presidente eletto dura in carica
per tutta la durata del Consiglio.
6. Con separata votazione e con le
stesse modalità di elezione del Presidente, il
Consiglio elegge un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di
assenza o di impedimento.
7. La decadenza dalla carica di
consigliere comunale comporta l’automatica decadenza rispettivamente del Presidente
o del vice Presidente del Consiglio comunale.
8. Il Presidente ed il vice Presidente
del Consiglio comunale possono essere revocati in seguito
all’approvazione di una mozione di censura sottoscritta da almeno due
quinti dei componenti che sia motivata da ragioni di
scorrettezza e parzialità nell’esercizio delle rispettive funzioni.
9. La mozione deve essere votata per
appello nominale e si intende approvata se ottiene la
maggioranza assoluta dei componenti.
10. Nel caso di approvazione
della mozione la revoca è immediata e si procede alla contestuale elezione di
un nuovo Presidente o vice Presidente del Consiglio comunale.
11. Quando si verifica
la cessazione dalla carica di Presidente o vice Presidente del Consiglio
comunale per qualsiasi causa, si procede a nuove elezioni senza ritardo e,
comunque, entro il termine massimo di trenta giorni. In difetto, la carica viene assunta temporaneamente dal Consigliere anziano.
Art.28 - Competenze del Presidente del Consiglio
1. Le competenze del Presidente
comprendono:
a)
la rappresentanza del Consiglio;
b)
la predisposizione del calendario delle riunioni e dell’ordine del
giorno delle sedute del Consiglio;
c)
la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
d)
la presidenza della conferenza dei capigruppo;
e)
l’attivazione delle commissioni consiliari;
f)
la proclamazione della volontà consiliare;
g)
i poteri di direzione e polizia nelle adunanze consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio assicura
adeguata e preventiva informazione ai consiglieri comunali sugli argomenti da
trattare.
Art.29 – Linee programmatiche di mandato
1.
Nella seduta
successiva alla convalida degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta
al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
2.
Le linee programmatiche
sono poste in discussione in apposita seduta convocata
dal Presidente del Consiglio dopo la presentazione delle stesse. Ciascun
consigliere comunale ha diritto di ricevere il testo delle Linee programmatiche
almeno cinque giorni prima della loro discussione in Consiglio e di intervenire
per la definizione
delle linee programmatiche stesse, proponendo integrazioni, adeguamenti o
modifiche.
3. Entro il mese di novembre di ciascun
anno, il Consiglio verifica l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco
e della Giunta.
4. Il Sindaco può proporre al Consiglio
comunale, nel corso del mandato, variazioni od integrazioni alle linee
programmatiche sulla base delle esigenze e di nuovi orientamenti che dovessero emergere in ambito locale.
Art.30 - Convocazione del Consiglio comunale
1.
Il
Consiglio comunale è convocato dal suo Presidente, cui compete altresì la
fissazione del giorno dell'adunanza.
2.
Il
Consiglio può essere convocato;
a)
su richiesta del Sindaco;
b)
su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica. In tali casi l'adunanza
dovrà essere tenuta entro venti giorni da quando è
pervenuta la richiesta.
c)
a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia.
3.
Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo
schema, il Presidente del Consiglio nomina un commissario affinché lo
predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque
quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio predisposto dalla Giunta comunale, il Presidente notifica ai
consiglieri un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,
decorso il quale provvede in sostituzione del Consiglio con proprio atto. Del provvedimento
sostitutivo dà immediata comunicazione al Prefetto che
inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale. La medesima
procedura si applica anche nell’ipotesi di mancata adozione dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art.193 TUEL.
4.
Quando
il Presidente ravvisi ragioni d’urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso non inferiore a ventiquattro
ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al
giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
Art.31 - Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente, sentito
il Sindaco, secondo le norme del Regolamento.
Art.32 - Avviso di convocazione
1. L'avviso di convocazione, con
allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e
notificato da Messo comunale al domicilio dei consiglieri, almeno cinque giorni
prima di quello stabilito per l’adunanza o almeno 24 ore prima
dell'adunanza per i casi d'urgenza.
2. Si osservano le disposizioni
dell'art.155 del codice di
procedura civile.
Art.33 - Numero legale per la validità delle sedute
1.
Il
Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei suoi componenti, salvo che sia richiesta una maggioranza
speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione
è sufficiente, per la validità dell’adunanza del Consiglio,
l’intervento di almeno un terzo dei suoi componenti,
senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, in
seduta di seconda convocazione, su proposte non
comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne
sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e
non intervenga alla seduta la metà dei suoi componenti.
4. Non concorrono a determinare il
numero minimo per la validità dell’adunanza:
a)
coloro che escono dalla sala prima della votazione;
b)
i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente ai sensi di legge e
dello Statuto, i quali debbono lasciare l’aula.
Art.34 - Pubblicità delle sedute
1.
Le
sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e possono essere trasmesse con
sistemi audiovisivi previa specificazione delle modalità
di realizzazione e di salvaguardia delle pari opportunità di tutti i gruppi
consiliari stabilite nel regolamento del
Consiglio Comunale stesso.
2.
Il
regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
Art.35 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non
ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la
maggioranza dei votanti:
a)
coloro che si astengono;
b)
coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c)
le schede bianche e quelle nulle.
Art.36 - Delle votazioni
1. Le votazioni hanno
luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in
cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
Art.37 - Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio comunale costituisce
nel suo seno commissioni permanenti, stabilendone il numero.
2. Le commissioni consiliari permanenti
sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano complessivamente, con
criterio proporzionale, i gruppi.
3. Alle commissioni consiliari
permanenti possono essere assegnate solo funzioni istruttorie. Nell’ambito delle materie di propria
competenza, le commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco e dagli enti,
aziende, società dipendenti dal Comune, nonché dai
gestori di pubblici servizi, notizie, informazioni, dati ed atti utili ad
ottenere una rappresentazione completa e veritiera degli oggetti di loro
competenza.
4. Le commissioni consiliari permanenti
hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e
degli Assessori, dei dirigenti e dei funzionari comunali e degli enti ed
aziende dipendenti, nonché dei rappresentanti delle
associazioni iscritti all'albo comunale eventualmente interessati a specifici
lavori delle commissioni stesse e di professionisti esperti della materia
trattata.
5. Il Sindaco e gli Assessori possono
partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni permanenti.
6. Le sedute delle commissioni sono
pubbliche salvo i casi di trattazione riservata previsti dal Regolamento.
Art.38 - Commissione di vigilanza e di controllo
1.
Ai
fini dello svolgimento dei compiti di adeguamento e di
verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche del
Sindaco, è istituita una commissione di vigilanza e controllo la cui presidenza
è riservata alle opposizioni e composta con criterio proporzionale.
Art.39 - Commissioni speciali
1.
Il
Consiglio comunale, con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, può nominare nel suo seno commissioni speciali, per lo studio, la
valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e
piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria
delle commissioni permanenti.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza
sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati ed approvata a maggioranza assoluta dagli
stessi, il Consiglio può costituire, nel suo seno, Commissioni speciali
incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti e provvedimenti rilevanti
per l’attività del Comune. La Commissione ha tutti i poteri necessari per
l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità
previste dal Regolamento.
3.
Le
Commissioni speciali e tutte le Commissioni con funzioni di garanzia e
controllo sono presiedute da un consigliere di
opposizione. La deliberazione istitutiva delle Commissioni speciali precisa
l’oggetto delle loro competenze ed i termini entro i quali la relativa
attività deve essere conclusa e su di essa si deve
riferire al Consiglio.
4.
La composizione, organizzazione e funzionamento delle
Commissioni speciali di cui al presente articolo è stabilita dal Regolamento.
Art.40 - Regolamento interno
1. Con regolamento sono stabilite le norme relative all'organizzazione ed
al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al
Capo II del presente Titolo.
2. Il regolamento è approvato con il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento
è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
Sezione I - Nomina. Durata in carica.
Revoca
Art.41 - Composizione della Giunta comunale
1. La Giunta comunale è composta dal
Sindaco, che la presiede, e da un massimo di sette Assessori.
2. Il Sindaco nomina, previa
accettazione dell’interessato, e revoca gli Assessori, ed assegna ad uno di essi le funzioni
di vice Sindaco.
3. Il Sindaco dà al Consiglio
comunicazione della nomina degli Assessori e comunicazione motivata della
revoca degli stessi.
4.
Qualora
un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore
cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed
al suo posto subentra il primo dei non eletti tra i candidati alle elezioni del
Consiglio.
Art.42 - Incompatibilità
1. Le cause di incompatibilità
e di decadenza dalla carica di Assessore sono stabilite e disciplinate dalla
legge.
2. Non possono far parte della Giunta il
coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado
del Sindaco.
Art.43 – Supplenza degli Assessori
1. Nelle ipotesi di impedimento,
dimissioni o revoca di un Assessore, il Sindaco ne assume provvisoriamente le
funzioni ovvero le assegna ad altro Assessore.
Sezione II - Attributi. Funzionamento
Art.44 - Organizzazione della Giunta
1. La Giunta comunale svolge la sua
attività in forma e con metodo collegiale e di essa
sono responsabili collegialmente il Sindaco e gli Assessori.
2. Gli Assessori sono preposti a
settori omogenei dell’Amministrazione comunale, secondo le determinazioni
assunte dal Sindaco all’atto della nomina e successivamente
dal medesimo modificabili.
3. Ferma la responsabilità collegiale della Giunta, gli Assessori sono responsabili
individualmente degli atti di loro competenza.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio
comunale le attribuzioni dei componenti la Giunta e le
successive modifiche.
Art.45 - Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta comunale è l'organo
esecutivo del Comune, responsabile dell’attuazione delle Linee
programmatiche e degli indirizzi generali del Consiglio sotto la direzione del
Sindaco.
2. Compie tutti gli atti che per legge
e per Statuto non sono riservati al Consiglio, al Sindaco, alla dirigenza o ad
altri organi del Comune.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria
attività, con apposita relazione, da presentarsi in
sede di approvazione del rendiconto di gestione.
Art.46 - Adunanze e deliberazioni
1. La Giunta comunale è convocata e
presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera
con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza
assoluta dei voti e con le stesse maggioranze può disporre
l’immediata eseguibilità dei propri atti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di
parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono
essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono
pubbliche. La Giunta può deliberare che le sedute siano tenute pubblicamente o
che esse siano trasmesse al pubblico, stabilendo le modalità
ed i criteri opportuni.
Art.47 - Elezione
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai
cittadini secondo le modalità stabilite nella legge
che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
Art.48 - Funzioni
1. Il Sindaco è l’organo
responsabile dell’amministrazione, ha la rappresentanza legale dell’Ente
ed esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le
veci esercita altresì le funzioni di Ufficiale del
Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni di
cui ai precedenti commi 1 e 2 il Sindaco si avvale
degli uffici comunali.
4. Il Sindaco assente, impedito
temporaneamente o sospeso dall'esercizio delle funzioni è sostituito dal vice
Sindaco.
Art.49 - Competenze
1.
Il
Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione
comunale:
a)
convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno
e ne determina il giorno delle sedute;
b)
assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e
coordinando l'attività degli Assessori;
c)
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende
ed Istituzioni;
d)
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
e)
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e
all’esecuzione degli atti;
f)
indice i referendum comunali;
g)
sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune;
h)
compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del Segretario Generale o del Direttore se nominato,
le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del
Comune;
i)
sovrintende all'osservanza dei regolamenti;
j)
impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa e sovrintende e coordina il servizio di polizia locale;
k)
promuove e conclude gli accordi di programma e le altre forme di
collaborazione e programmazione negoziata con soggetti pubblici e privati
previste dalla legge, previa consultazione del Consiglio comunale e fatte salve
in ogni caso le competenze del Consiglio e dei dirigenti comunali;
l)
coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e
sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i
responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
considerando le esigenze delle diverse fasce di popolazione interessate;
m)
risponde direttamente o mediante gli Assessori, entro il termine
previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, alle interrogazioni e ad ogni
altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
n)
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le
informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione
di atti, documenti ed informazioni presso gli organismi e gli enti strumentali,
partecipati o vigilati dal Comune;
o)
promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società del Comune svolgano le loro
attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi adottati dagli organi comunali;
p)
adempie alle altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dalle
leggi.
Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo I - Istituti
della partecipazione
Art.50 - Regolamento delle Consulte
1. Con apposito
regolamento sono istituiti organismi permanenti di consultazione della
cittadinanza, anche a carattere tematico. Il regolamento disciplina le modalità di nomina dei componenti, i poteri di iniziativa e
proposta di tali organismi ed i casi in cui gli organi del Comune sono
obbligati a chiederne il parere.
Art.51 – Forme associative
1.
Il Comune riconosce il ruolo fondamentale nella vita
della città delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, degli imprenditori
e dei lavoratori autonomi, della cooperazione e le altre associazioni
economiche che abbiano una qualificata presenza sul
territorio. In particolare riconosce la funzione formativa e sociale delle
associazioni sociali, culturali, sportive, ambientalistiche
e di volontariato.
2. E’
istituito il Registro delle associazioni presenti sul territorio.
Art.52 – Rapporti con le forme associative
1.
Il Comune, per il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo precedente:
a)
sostiene le
attività ed i programmi delle forme associative;
b)
favorisce
l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle
norme, programmi e progetti provinciali, regionali, statali e comunitari;
c)
consulta i
soggetti di cui all’art.51, comma 1, anche su
loro richiesta, prima di adottare provvedimenti di particolare rilievo che
investono la loro sfera di interesse ed azione, nonché atti di particolare
interesse per la collettività.
Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini di tale consultazione.
Art.53 - Diritto di petizione e di istanza
1. Cittadini e formazioni sociali
possono rivolgere petizioni ed istanze
all'Amministrazione comunale per esporre comuni necessità o chiedere
provvedimenti. Il Sindaco e la Giunta Comunale, secondo le loro rispettive competenze,
sono tenuti a pronunciarsi con atto motivato sulle predette petizioni ed
istanze entro 60 giorni dalla loro presentazione.
Art.54 - Diritto d'iniziativa
1. L'iniziativa popolare per la
formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione
al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in
uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta
da almeno cinquecento residenti nel territorio comunale.
3. Sono escluse dall'esercizio del
diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a)
tributi e bilancio;
b)
espropriazione per pubblica utilità;
c)
designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei
sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal
regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del
diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della
proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione delle
proposte o dello schema, dalla Segreteria comunale.
Art.55 - Procedura per l'approvazione della proposta
1. La Commissione consiliare, alla
quale la proposta d'iniziativa popolare viene
assegnata, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità
formale della stessa e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro
il termine di quarantacinque giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in
esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della
relazione della commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda
entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di
chiederne la discussione con votazione finale nella prima seduta utile del
Consiglio comunale.
4. Ai lavori della commissione
partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dei promotori
dell'iniziativa.
Art.56 - Referendum consultivo
1. E' ammesso referendum consultivo su
questioni di interesse generale per la popolazione
comunale.
2. Il referendum è escluso nei casi
previsti dall'art.54, comma 3,
del presente Statuto.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
a)
nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati al Comune;
b)
qualora vi sia richiesta da parte di almeno un decimo dei residenti
nel territorio comunale che risultino all’anagrafe al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello della richiesta e che a tale data abbiano raggiunto la maggiore età.
4. Il regolamento disciplina le modalità per l'ammissibilità del quesito referendario, la
raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento
delle operazioni di voto.
5. Hanno diritto di votare nel referendum tutti i residenti nel territorio comunale che
risultino all’anagrafe al 31 dicembre dell’anno precedente a quello
della consultazione e che nel giorno del referendum abbiano raggiunto la
maggiore età.
6. Il referendum è valido
quando vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto.
7. È dichiarata accolta l’opzione referendaria che abbia raccolto la maggioranza dei
voti validamente espressi.
8. Nel deliberare sulle questioni
oggetto del referendum, il Consiglio si attiene all’opzione
referendaria determinata ai sensi del comma precedente, salvo che deliberi di
discostarsene con adeguata motivazione e con la maggioranza dei Consiglieri
assegnati.
9. Su specifiche materie che
interessano il mondo giovanile, il Consiglio comunale potrà estendere la
partecipazione ai referendum consultivi anche ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, con le stesse
modalità e procedure previste dai commi precedenti.
Capo II -
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art.57 - Diritto di partecipazione al procedimento
1. Tutti gli interessati hanno diritto
di ricevere comunicazione di avvio di ogni
procedimento di competenza del Comune e degli enti ed organismi da questo
dipendenti, nelle forme ed alle condizioni previste dalla legge.
2. I portatori di interessi
pubblici, privati e diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento,
qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi
precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del
procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha
l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art.58 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. Il Comune e gli enti ed aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, a coloro che per
legge devono intervenirvi ed altresì ai soggetti individuati facilmente
individuabili ai quali l’adozione del provvedimento possa recare
pregiudizio.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b)
l'oggetto del procedimento;
c)
le modalità, stabilite dal regolamento, con le quali si possono avere
notizie del provvedimento o prendere visione degli atti.
3. Qualora, per il numero dei
destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi
di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di
pubblicità di volta in volta stabilite dal regolamento.
4. Il regolamento individua le
particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono il
differimento della comunicazione di avvio del
procedimento ed i provvedimenti cautelari che possono essere adottati anche
prima della comunicazione medesima.
Capo III - Diritto di accesso e di informazione
Art.59 - Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Comune e degli
enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto
di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del
Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l’esibizione, qualora la
loro diffusione, possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone,
di enti, di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli
enti ed aziende da esso dipendenti.
2. Il regolamento sull’accesso
disciplina i casi e le forme di pubblicità degli atti comunali mediante
affissione all’albo pretorio ed in forma telematica.
3. Il Comune tiene a disposizione del
pubblico le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del
"Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.
Art.60 - Diritto di accesso
1. Tutti i cittadini, singoli o
associati, hanno diritto di prendere visione degli atti adottati dagli organi
del Comune o degli enti, aziende, società da esso
dipendenti, nonché dei gestori di pubblici servizi, secondo le modalità
stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì,
il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli
atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli
costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
3. Fermo restando quanto previsto
dall'art.15, comma 2, dello Statuto, ed al fine di
assicurare il diritto dei cittadini ad accedere, in
generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso,
gli uffici forniscono tutte le
notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende da esso
dipendenti.
Art.61 - Istituzione e attribuzioni
1. A garanzia dell'imparzialità e del
buon andamento dell’Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del
Difensore civico.
2. Il Difensore civico verifica, a
richiesta degli interessati
o d’ufficio, il legittimo esercizio delle funzioni e la corretta
gestione dei servizi del Comune e gli organismi, enti e società strumentali,
partecipati o vigilati dal Comune.
3. Il Difensore civico ha diritto di
ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende da esso
dipendenti copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla
questione trattata.
4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del
Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla legge
e dalla contrattazione collettiva vigente.
Art.62 - Nomina
1. Il Difensore civico è eletto dal
Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato
ottiene la predetta maggioranza, la votazione è rinviata ad una successiva
seduta. Nelle successive votazioni è proclamato eletto chi abbia
conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al
Comune.
3. Il Consiglio comunale è convocato
almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato
del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve
avvenire entro trenta giorni.
Art.63 - Requisiti
1. Il Difensore civico è scelto fra
cittadini che,
per preparazione ed esperienza, diano garanzia di onorabilità, indipendenza ed
obiettività, serenità di giudizio, accertata competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
a)
coloro che versano in una situazione di ineleggibilità o di incompatibilità
alla carica di Consigliere comunale;
b)
i Ministri, i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, i membri di Giunte regionali,
provinciali e comunali;
c)
i membri degli organismi direttivi ed i dipendenti di partiti politici;
d)
gli amministratori di enti o aziende dipendenti o controllate dal Comune.
Art.64 - Durata in carica, decadenza e revoca
1. Il Difensore civico dura in carica
tre anni e può essere riconfermato.
2. In caso di perdita dei prescritti
requisiti, la dichiarazione di decadenza è proposta motivatamente dal Sindaco o
anche da un singolo Consigliere e pronunciata dal Consiglio comunale decorso il
termine di 10 giorni dalla notificazione nelle forme previste dal codice di
procedura civile della proposta al Difensore, che può presentare memorie e
documenti, dei quali si deve tenere conto ai fini della deliberazione.
3. Il Difensore civico può essere
revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con provvedimento
del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati.
Art.65 - Sede, dotazione organica, indennità
1. L'ufficio del Difensore civico ha
sede presso la Casa comunale.
2. All'assegnazione del personale
provvede la Giunta comunale.
3. Al Difensore civico compete
un'indennità di carica, determinata dal Consiglio comunale, non superiore a
quella spettante ad un Assessore.
Art.66 - Rapporto con gli organi comunali
1. Il Difensore civico, oltre alle
dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano
provocato l'azione, invia:
a)
relazioni al Sindaco per le opportune determinazioni;
b)
comunicazioni ai capigruppo consiliari su argomenti di notevole rilievo o
nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o
negligenze da parte degli uffici;
c)
un rapporto, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale,
sull'attività svolta nel precedente anno solare, con osservazioni e
suggerimenti sul funzionamento degli uffici, dei servizi, degli enti, organismi
e aziende oggetto del suo intervento.
Art.67 - Modalità e procedure d'intervento
1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure di intervento del Difensore civico,
nonché ogni altro aspetto connesso alla costituzione, all’organizzazione
ed al funzionamento dell’ufficio medesimo.
Titolo IV - Uffici e Personale
Capo I -
Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art.68 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del
Comune si articola in settori raggruppati per aree funzionali omogenee ed
eventualmente articolati in servizi e uffici.
Art.69 - Regolamento di organizzazione
1. Il regolamento disciplina secondo
criteri di omogeneità d'intervento, funzionalità,
economicità, efficacia ed efficienza di gestione, l'organizzazione del
personale dell'ente, in base ai diversi livelli di struttura determinati dallo
Statuto.
2. Il regolamento definisce:
a)
I
caratteri delle articolazioni organizzative;
b)
le dotazioni organiche;
c)
le competenze e responsabilità del Segretario Generale, del Vice
Segretario Generale, dei dirigenti e degli uffici;
d)
i criteri per la eventuale nomina del Direttore generale e le competenze
dello stesso.
Capo II - Il
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale, nel rispetto
delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente,
sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina
l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel
perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi,
salvo quando il Sindaco non si sia avvalso della facoltà di nominare un
Direttore Generale.
2. Adempie compiti di collaborazione,
coordinamento e funzioni di assistenza
giuridico/amministrativa a favore degli organi dell’Ente, in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa generale alle leggi, allo Statuto
ed ai regolamenti.
3. Assicura, con i dirigenti,
l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla
Giunta e dal Sindaco, sempre che non sia stato
nominato un Direttore Generale.
4. Partecipa alle riunioni del
Consiglio comunale e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza in merito alla legittimità di proposte,
procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, curandone la verbalizzazione.
5. Esercita, oltre a quelle previste
dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in
particolare, le seguenti:
a)
può rogare i contratti nell'interesse dell'ente;
b)
presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del
personale delle qualifiche dirigenziali;
c)
sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità
degli atti;
d)
adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi
all'esercizio delle sue competenze.
6. Il Segretario Generale, per
l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture, dei servizi e del
personale comunale.
7. Il Sindaco può attribuire al
Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale.
Art.71 - Vice Segretario Generale
1. Il Sindaco può nominare un Vice
Segretario che sostituisca il Segretario Generale,
nell'esercizio delle sue funzioni in caso di vacanza, assenza o impedimento.
Art.72 - Ruolo e funzioni
1. I dirigenti hanno il coordinamento,
la direzione e la gestione amministrativa dei settori
funzionali ai quali sono preposti e ne assumono la responsabilità; hanno
altresì la responsabilità generale dei procedimenti amministrativi di
competenza degli uffici cui sono preposti, secondo la legge.
2. In particolare, spetta ai dirigenti,
in relazione alle rispettive competenze, la
rappresentanza dell’Amministrazione nella stipulazione dei contratti, la
presidenza delle commissioni di gara per gli appalti e delle commissioni di
concorso anche per l’assunzione del personale; il rilascio di
certificazioni, attestati, autorizzazioni, concessioni e pareri tecnici.
3. Spetta inoltre al dirigente:
a)
verificare e controllare le attività dei funzionari subordinati anche
con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
b)
coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti che fanno
capo all’ufficio, anche su richiesta di terzi interessati, per il
rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
c)
adottare gli atti di gestione del personale e provvedere
all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale,
secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
d)
formulare proposte ai competenti organi istituzionali dell'Ente anche
ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di regolamenti o di atti
di competenza degli stessi organi istituzionali;
e)
curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi
istituzionali dell'Ente e a tal fine adottare e gestire progetti indicando le
risorse occorrenti alla loro realizzazione;
f)
esercitare i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e di acquisizione delle entrate;
g)
determinare, secondo le previsioni della legge, dello Statuto e dei
regolamenti ed in conformità con gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi,
l’organizzazione degli uffici;
h)
richiedere pareri agli organi consultivi dell'Ente;
i)
verificare periodicamente l’efficienza dei servizi e uffici;
effettuare una verifica, sulle stesse materie, riferita ad ogni singolo
dipendente e adottare nei confronti del personale, ivi comprese in caso di
insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il
trasferimento ad altro ufficio e per il collocamento in mobilità.
4. Il dirigente rappresenta il Comune
nelle Commissioni tecniche e in tutte le altre sedi in cui gli organi elettivi
lo designino in rappresentanza dell'Ente.
Art.73 - Valutazione dei dirigenti
1. I criteri e le modalità
di valutazione dei dirigenti sono disciplinati dalle norme di legge, dalla
contrattazione collettiva e dal regolamento.
2. Il Sindaco contesta in
contraddittorio al dirigente l'eventuale risultato negativo della gestione
secondo le modalità stabilite dal regolamento, con le
conseguenze stabilite dalla normativa di cui al comma precedente.
Art.74 - Accesso alle qualifiche dirigenziali
1. L'accesso ai posti d'organico
inquadrati nelle qualifiche dirigenziali avviene di regola a
mezzo di pubblico concorso.
2. La copertura dei posti delle
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
fermi i requisiti di legge, può avvenire mediante incarichi con contratto di
durata non superiore a 5 anni, suscettibile di rinnovo, secondo le modalità e
le procedure previste dalla legislazione vigente, dalla contrattazione
collettiva.
Art.75 - Incarichi di direzione di settori funzionali
1. Gli incarichi dirigenziali sono
conferiti dal Sindaco ai dipendenti di adeguata
preparazione e capacità per periodi non superiori alla durata del suo mandato.
Possono essere rinnovati previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi ed
all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia
raggiunti dai servizi interessati.
2. L'incarico di direzione può essere revocato quando il livello dei risultati conseguiti risulti
inadeguato.
Titolo V - I Servizi Pubblici Comunali
Capo I - Competenze
del Comune
Art.76 – Sistema dei servizi pubblici locali
1. Il Comune organizza e governa il
sistema dei servizi pubblici che hanno per oggetto la
produzione di beni e di attività rivolte a promuovere e realizzare fini sociali
ed a promuovere lo sviluppo della Comunità, nel rispetto ed in attuazione della
legislazione statale e regionale in materia. Riconosce altresì, in relazione ai principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione, la necessità di collaborare con altri soggetti
pubblici e privati, tutte le volte che ciò sia opportuno per una gestione più
efficace, efficiente ed economica dei servizi pubblici.
2.
Le
relazioni tra il Comune e qualunque soggetto incaricato totalmente o
parzialmente della gestione ed erogazione dei servizi di cui al presente Titolo
sono regolate da un contratto di servizio, nel quale
sono indicati con completezza e precisione diritti ed obblighi assunti dalle
parti. Il contratto di servizio individua espressamente gli standard, i
livelli, i costi ed i ricavi del servizio da gestire o da erogare e gli
strumenti di controllo e verifica su tali attività.
3.
Spetta
al Consiglio comunale deliberare in ordine ai
contratti di servizio, all’organizzazione dei servizi pubblici, alla loro
assunzione e dismissione, alla costituzione ed alla disciplina di organismi,
enti o forme di collaborazione per la gestione e l’erogazione degli
stessi, alla concessione ed all’affidamento dei servizi medesimi, nonché
alla selezione dei concessionari e degli affidatari
ed alla partecipazione del Comune in società di capitali che abbiano per
oggetto la gestione dei servizi pubblici o delle reti a ciò funzionali, ed
altresì in merito alla proprietà ed alla gestione delle relative reti,
dotazioni patrimoniali ed impianti.
4.
Le
deliberazioni di cui al comma precedente sono corredate da una motivazione,
integrata se necessario da apposita documentazione
anche tecnica e finanziaria, che indichi i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto che ne hanno determinato la decisione, con particolare riferimento alle
esigenze di protezione dell’ambiente, tutela dei diritti dei cittadini e
degli utenti, trasparenza degli atti e della gestione dei servizi, sicurezza e
libertà della persona, efficacia, efficienza ed economicità.
Capo II - Gestione
dei servizi pubblici comunali
Art.77 – Servizi pubblici privi di rilevanza economica generale
1.
I
servizi pubblici, ai quali la disciplina statale e comunitaria non riconoscono
carattere di rilevanza industriale o comunque
rilevanza economica generale, sono affidati in forma diretta, mediante
stipulazione di un contratto di servizio, ad istituzioni o aziende speciali
anche consortili o società di capitali in mano pubblica, nei limiti stabiliti
dalla legge.
2.
Qualora
se ne ravvisi l’opportunità, in relazione alle
dimensione ridotte o ad altre caratteristiche del servizio, il Comune può
provvedere alla gestione dello stesso in economia, secondo le disposizioni
degli appositi regolamenti, oppure, limitatamente ai servizi culturali e del
tempo libero, affidarne direttamente la gestione ad associazioni o fondazioni
partecipate dal Comune.
3.
Per
motivate e serie ragioni tecniche, economiche o di utilità
sociale, i servizi di cui al comma precedente possono essere affidati con
contratto di servizio a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica
stabilite dalla legislazione di settore, nazionale e regionale, o, in mancanza,
con apposito regolamento comunale.
Art.78 – Istituzioni ed aziende speciali
1.
Le
istituzioni sono organismi strumentali del Comune dotati di autonomia
gestionale, disciplinati in base al proprio statuto ed ai regolamenti comunali.
Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un
proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2.
Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione
delle aziende speciali e stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate
alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; compete alla Giunta comunale esercitare la vigilanza, verificare
i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi
sociali. Di tale
attività la Giunta riferisce annualmente al Consiglio in sede di presentazione
del rendiconto.
3.
Il
contratto di servizio con le aziende speciali dovrà prevedere
l’incedibilità dei servizi del Comune affidati a terzi, anche in caso di
cessione di ramo d’azienda, salvo autorizzazione del Consiglio comunale,
inoltre dovrà prevedere le modalità di controllo
sistematico sulle attività di gestione ed il flusso di informazioni da
trasmettere al comune.
4.
Ciascuna
istituzione o azienda speciale è diretta da un Presidente e da un Consiglio di amministrazione, nominati e revocati dal Sindaco sulla
base di indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale. Non possono essere
nominati Presidenti o membri del Consiglio di amministrazione
o, se già nominati, permanere in tali cariche: il Sindaco, i componenti della
Giunta ed i Consiglieri comunali; i dipendenti del Comune, i Revisori dei Conti.
5.
In
ciascuna istituzione o azienda, il Consiglio di
amministrazione nomina un Direttore, che ha competenza e responsabilità per la
gestione dell’ente od organismo.
6.
La
revisione dei conti è attuata dal Collegio dei
revisori del Comune, nelle istituzioni, e da apposito organo previsto nello
statuto aziendale, nelle aziende speciali.
Art.79 – Servizi pubblici di rilevanza economica generale
1. La normativa comunitaria, nazionale
e regionale individua i servizi pubblici di rilevanza economica generale.
2. Nel caso in cui non sia vietato da normative di settore, il Comune, anche in
forma associata, può conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali a società di capitale interamente pubblico, che è
incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della
rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito
dall’Autorità di settore, ove previsto o dal Comune. Alla società
suddetta il Comune può anche assegnare la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare.
3.
Il
Comune stabilisce i settori ed i casi nei quali l’attività di gestione
delle reti e degli impianti è separata
dall’erogazione di servizi pubblici di rilevanza economica generale, nei
casi e con le modalità definite dalla normativa generale e di settore
comunitaria, nazionale e regionale.
4.
L’erogazione
dei servizi pubblici di rilevanza economica generale, comprendente tutte le
attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, è
affidata a società di capitale scelte con le modalità
previste dalla legge.
5.
Nel
caso in cui non sia vietato dalla normativa di settore
e se ne motivi congruamente la convenienza economica, l’attività di
erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica generale può essere
affidata dal Comune congiuntamente ad una parte od all’intera attività di
gestione delle reti e degli impianti di sua proprietà.
6.
Il
confronto concorrenziale e l’eventuale affidamento contestuale
di cui ai commi precedenti sono regolati sulla base della disciplina
comunitaria, nazionale e regionale, tenendo conto di ciò che è economicamente e
funzionalmente più vantaggioso per la comunità locale.
Art.80 – Società di capitali
1.
Il
Comune può costituire società di capitali ed assumere partecipazioni in società
di capitali esistenti per la gestione di servizi pubblici o delle relative
reti, previa deliberazione del Consiglio comunale che determini gli oneri a
carico del Comune e le condizioni per l’equilibrio gestionale
della società.
2.
La
selezione di soci privati, quando necessaria, avviene sulla base della
normativa comunitaria, nazionale e regionale, adottando procedure ad evidenza
pubblica oggettive e trasparenti, che consentano una pluralità di offerte ed il confronto tra le stesse in base alle
esigenze economiche, finanziarie e tecniche del servizio che la società svolge
o è destinata a svolgere.
3.
Nell’ipotesi
in cui il comune decida di costituire una società di
capitali, il Consiglio Comunale approva un piano tecnico – finanziario
relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la
gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, nonché alle modalità di
controllo sistematico dell’attività di gestione ed il flusso di
informazioni da trasmettere al Comune. Conferisce al Sindaco i poteri per gli
atti conseguenti.
4.
Nell’atto
costitutivo e nello Statuto è stabilità la rappresentanza numerica del Comune,
nel Consiglio d’amministrazione e nel Collegio Sindacale, e la facoltà, a
norma dell’art. 2449 del Codice Civile, di riservare tali nomine al
Comune.
Titolo VI - Finanza, Contabilità, Revisione, Controlli
Capo I - Autonomia
finanziaria
Art.81 - Risorse per la gestione corrente
1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome ed il potere di
stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Il Comune dispone altresì di compartecipazioni al gettito
di tributi erariali riferibile al suo territorio.
2. Il Comune persegue, attraverso
l'esercizio della propria potestà impositiva e con il
concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il
conseguimento delle condizioni di effettiva autonomia
finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi
disponibili.
3. Il Comune, nell'attivare il concorso
dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le determinazioni di propria
competenza in ordine alla determinazione delle tariffe
delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, ai criteri di equità
e giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la
partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità
contributive.
4. I regolamenti in materia tributaria
devono rispettare i seguenti principi:
a)
non possono imporre adempimenti a carico dei contribuenti prima di 60
giorni dalla loro emanazione;
b)
non possono richiedere ai contribuenti dati e notizie già in possesso del
Comune o di altri Enti Pubblici;
c)
devono essere redatti con tecniche di stesura che consentano la
completa e facile comprensione da parte dei contribuenti.
5. I contribuenti hanno il diritto di
avvalersi dell'istituto dell'interpello nei confronti del dirigente
dell’area interessata, con le modalità e gli
effetti previsti dall'art. 11 della legge 27.07.2000, n. 212.
6. Le infrazioni alle disposizioni dei
regolamenti comunali o delle ordinanze attuative
degli stessi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa nella
misura stabilita dalla legge.
Art.82 - Patrimonio ed investimenti
1.
Il
Comune ha un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali
determinati dalle leggi dello Stato.
2.
Il
Comune può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
3.
La
Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali,
statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire
le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che
per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi
dispongono.
4.
Le
risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile,
non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate esclusivamente per il
finanziamento del programma di investimenti del
Comune, secondo le indicazioni nello
stesso stabilite.
5.
Il
ricorso al credito è effettuato, salvo diverse
finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi
d'investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti
commi.
Capo II - Bilancio
e scritture contabili
Art.83 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
1. Il Consiglio Comunale approva la
Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per un
periodo pari a quello della Regione, contestualmente al bilancio di previsione
annuale.
2. La Relazione previsionale e
programmatica deve essere stesa in coerenza con il piano regionale di sviluppo
e con i piani programmatici, urbanistici e di settore, già elaborati
dall'amministrazione. In caso di necessità, i Piani programmatici possono
essere, in tale sede, adattati alle nuove esigenze.
3. La Relazione previsionale e programmatica
deve descrivere lo stato dei singoli servizi e le rispettive necessità; dare
conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di
ricorso al mercato finanziario; indicare la destinazione delle risorse per
obiettivi, programmi, servizi e progetti, nonché porre
in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo
considerato.
4. Il Bilancio pluriennale:
a)
è elaborato in termini di competenza, salvo diversa disposizione di
legge;
b)
contiene, in via sintetica, le previsioni di ciascuno degli anni
considerati e quelle complessive del periodo. Le previsioni del primo anno sono
uguali a quelle del corrispondente Bilancio annuale;
c)
viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del Bilancio
annuale;
d)
rappresenta la sintesi della programmazione pluriennale esponendo la
totalità delle risorse e degli impieghi per l'intero periodo considerato.
Art.84 - Bilancio di previsione annuale
1. L'ordinamento contabile del Comune è
riservato alla legge dello Stato.
2. Il Bilancio di previsione è
deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.
3. Il Bilancio di previsione deve
rispettare i principi dell’unità, dell’annualità, dell'universalità,
dell'integrità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
4. Le previsioni di entrata
e gli stanziamenti di spesa devono rispecchiare le reali condizioni finanziarie
e le necessità del Comune senza occultamenti di qualsiasi specie.
5. Il Bilancio deve
contenere un adeguato fondo di riserva per far fronte a maggiori spese
ed a spese impreviste.
6. Nell'ambito delle classificazioni
previste dalla legge, le entrate devono essere raggruppate secondo la fonte di
provenienza e le spese secondo la loro destinazione.
7. Il Bilancio deve essere corredato da
una relazione illustrativa predisposta dalla Giunta, dal rendiconto generale
del secondo esercizio precedente, debitamente approvato, nonché
dagli allegati necessari ad illustrarne gli aspetti più significativi.
8. Il Bilancio ed i suoi allegati
devono comunque essere redatti in modo da consentirne
la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art.85 - Scritture contabili e impegni di spesa
1. La gestione del Bilancio è rilevata
mediante le scritture finanziarie; quella del patrimonio mediante le scritture
patrimoniali atte a tenere aggiornato l'inventario.
2. Il Comune introduce, in aggiunta a
quanto previsto dal comma precedente, un sistema di contabilità economica volto
alla rilevazione dei costi e dei ricavi dei singoli servizi e del complesso
della gestione.
3. Il regolamento di contabilità
stabilisce, nell'ambito delle norme vigenti, il contenuto ed il procedimento
delle scritture contabili.
4. Nessuna spesa può essere effettuata senza la preventiva e formale assunzione del
relativo impegno, registrato dal responsabile dei servizi finanziari, da
comunicare ai soggetti interessati.
5. Delle spese effettuate senza
l'osservanza delle procedure suddette, risponde personalmente l'amministratore
o il dipendente che ha provveduto all'ordine.
6. Il regolamento di contabilità
prevede forme di regolarizzazione per lavori di somma
urgenza, la cui esecuzione non ha consentito la preventiva adozione del
provvedimento formale di impegno.
7. Gli impegni di spesa non possono
essere assunti senza il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Art.86 - Rendiconto generale
1. I risultati della gestione annuale
sono esposti nel rendiconto generale comprendente il conto del Bilancio ed il
conto del patrimonio.
2. Il conto del bilancio (o conto
consuntivo) dimostra i risultati della gestione finanziaria in
relazione alle previsioni del bilancio. Esso comprende il conto del
tesoriere e quello dei contabili minori.
3. Il conto del patrimonio dimostra la
consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni
verificatesi nel corso del medesimo e la sua consistenza finale. Il conto del
patrimonio è inoltre corredato da una dimostrazione dei punti di concordanza
tra il conto del Bilancio ed il conto del patrimonio
stesso.
4. Il rendiconto generale deve inoltre
dimostrare i risultati economici della gestione rilevati dalle scritture di cui
al 2° comma dell'articolo precedente. Allo stesso è allegata la relazione resa
dalla Giunta comunale sulla propria attività, sulla attuazione
dei programmi, sull'efficacia dell'azione condotta e sui costi sostenuti.
5. Il rendiconto generale è deliberato
dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.
Capo III - La
gestione e la conservazione del demanio e del patrimonio
Art.87 - Gestione
1.
Il
Comune ha proprio demanio e patrimonio, che devono essere gestiti in conformità
alla legge.
2. La Giunta comunale adotta gli atti
necessari ad assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici
e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione
dei beni del Comune.
3.
I
beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in
comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico
interesse, sono disposte dalla Giunta comunale con atto motivato.
4. I beni patrimoniali disponibili
possono essere alienati, quando la loro redditività risulti
inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per
far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.
5. L'alienazione dei beni immobili
avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa
ai beni mobili mediante licitazione o trattativa privata.
6. Il regolamento speciale per la
gestione del demanio e del patrimonio, da adottare nel rispetto delle norme di
legge e di quelle dettate dal presente Statuto, deve prevedere regole di
gestione che siano improntate a criteri di economicità
e di imprenditorialità.
Art.88 - Conservazione ed inventari
1. La Giunta comunale sovrintende
all'attività di conservazione del demanio e del patrimonio comunale, mediante
l'adozione di tutti gli atti a ciò necessari ed assicurando l'esatta tenuta
dell'inventario.
2. Il regolamento di cui al comma sesto
dell'articolo precedente, individua gli uffici che concorrono alla tenuta degli
inventari, nonché i consegnatari dei beni.
Art.89 - Procedure negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti dei
lavori, delle forniture di beni e dei servizi, agli acquisti ed alle vendite,
alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla
propria attività con osservanza delle procedure stabilite dalle norme
comunitarie, dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti
per la disciplina dei contratti e per gli interventi in economia.
2.
La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da specifica determinazione
del dirigente o del responsabile dell’ufficio o del servizio, secondo le
previsioni di legge, che definisca il fine e
l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole essenziali, nonché le
modalità di scelta del contraente e le relative ragioni.
3. Il Comune si attiene alle procedure
previste dalla normativa in materia adottata dall’Unione Europea recepita
o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.
Capo V - La revisione economico-finanziaria
Art.90 - Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge con
voto limitato a due componenti, un Collegio dei revisori composto da tre membri, scelti:
a)
uno tra gli iscritti dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di
Presidente del Collegio;
b)
uno tra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti;
c)
uno tra gli iscritti nell’Albo dei ragionieri.
2. I soggetti in possesso degli
anzidetti requisiti che siano interessati a ricoprire
l’incarico di revisore presentano un curriculum professionale
accompagnato dall’attestazione di inesistenza di cause di incompatibilità
e da una dichiarazione di accettazione dell’incarico stesso qualora
vengano eletti.
3. Non può essere eletto alla carica di
revisore, e se eletto decade dall'ufficio, colui che
si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Non
possono inoltre essere eletti alla carica di revisore:
a)
i componenti degli organi elettivi del Comune di Desenzano del Garda e
coloro che lo siano stati nel triennio precedente alla nomina;
b)
il Segretario Generale del Comune di Desenzano del Garda;
c)
i dipendenti ed amministratori del Comune di Desenzano del Garda, della
Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, nonché degli organismi, enti e
società strumentali, controllati o vigilati dai predetti Comune, Regione e
Provincia.