Approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 5/5/2000
Articolo 1 - Norme generali
Articolo 2
- Posti riservati agli invalidi e portatori di "handicap"
Articolo 3 - Occupazione
posti a sedere
Articolo 4 - Documenti
di viaggio e loro viabilità
Articolo 5 - Tessere di libera
circolazione
Articolo 6 - Divieti
Articolo
7 - Norme per il trasporto dei bambini inferiori al metro
Articolo
8 - Norme per il trasporto dei colli a mano
Articolo 9 - Trasporto
cani e piccoli animali
Articolo 10 - Biglietti,
abbonamenti: tipologie
Articolo 11 - Tariffe
Articolo 12 - Sanzioni
Articolo 13 - Controllori
Articolo 14 - Norme concernenti
il personale
Articolo 15 - Vestiario
Articolo 16 - Organismo
istituzionali di controllo
Articolo 17 - Autisti
Articolo 18 - Comportamento
Articolo 19 - Richiami
Articolo
2 - Posti riservati agli invalidi e portatori di "handicap"
Su tutte le vetture sono riservati agli invalidi ed ai portatori di
"handicap" alcuni posti a sedere, indicati con apposite targhette, Essi
devono essere lasciati a disposizione degli aventi diritto che ne facciano
richiesta
Articolo 3 - Occupazione
posti a sedere
I militari e tutti gli agenti in divisa e in abiti civili che beneficiano
della libera circolazione, non possono occupare posti a sedere se gli altri
viaggiatori non hanno a disposizione posti liberi.
Articolo 4
- Documenti di viaggio e loro viabilità
Chiunque viaggi sugli autobus è tenuto a munirsi di biglietto
di viaggio che deve essere annullato con le modalità previste all'art.
l. I documenti a vista (abbonamenti settimanali, mensili, tessere di libera
circolazione) devono essere esibiti al conducente all'ingresso in vettura.
Il biglietto o documento di viaggio consente di compiere un intero viaggio,
dalla fermata di origine a quella di destinazione, indipendentemente dal
numero di linee utilizzate.
L'emissione del biglietto di abbonamento mensile o settimanale è
condizionata dal possesso della tessera di riconoscimento. La tessera da
riconoscimento è rilasciata dalla ditta che gestisce il servizio,
previo presentazione di apposita domanda, munita di una fotografia. La
validità della tessera è di anni cinque.
Il biglietto deve essere conservato in buono stato ed esibito ad ogni
richiesta dal personale di servizio. La stessa norma vale per gli abbonamenti
mensili o settimanali. Il documento di viaggio illeggibile non è
considerato valido. I documenti di viaggio di abbonamento sono personali
e non cedibili.
Articolo 5 - Tessere
di libera circolazione
Le tessere di libera circolazione di cui alla Legge Regionale 16 novembre
1984, n. 57 ed alla circolare n. 7954, e successive modificazioni ed integrazioni,
è accordata dall'Amministrazione Provinciale previo documentazione
da inoltrare tramite la ditta che gestisce il servizio. Le categorie di
cittadini che hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie
sono quelle indicate nell'art. 16 della Legge Regionale 25.03.1995 n.13
"norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia" e successive
integrazione o modificazioni.
Agli accompagnatori degli invalidi aventi diritto non si rilascia la
tessera in quanto preventivamente determinabili. Il trasporto dei cani
guida, nel casi dei non vedenti, e gratuito. É inoltre riconosciuto
il diritto alla libera circolazione ai sensi della Legge Regionale 26.01.1982,
n. 7 a favore di:
- graduati e guardie della polizia di stato e di militari di altre
forze armate in servizio di pubblica sicurezza;
- personale addetto ai compiti di controllo e di vigilanza per i servizi
urbani su disposizione della competente autorità.
Articolo 6 - Divieti
Ai passeggeri degli autobus è vietato:
1) salire e scendere quando la vettura è in movimento;
2) salire e scendere da parti della vettura diverse da quelle prescritte
(art. 1) ed in località diverse da quelle indicate dalle fermate;
3) salire quando la vettura sia segnalata "completa";
4) insistere nel salire sugli autobus quando è iniziata la chiusura
delle porte;
5) parlare con il guidatore o distrarre comunque il personale in servizio
dalle sue mansioni;
6) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti di apparecchiature
delle vetture o attrezzature di bordo o di terra;
7) scrivere od affiggere manifesti o locandine sulle pareti della vettura
o delle pensiline;
8) sputare nelle vetture o gettare qualsiasi oggetto;
9) sporgersi oppure sporgere oggetti dai finestrini ovvero gettare
oggetti di qualsiasi genere;
10) fumare;
11) portare in vettura armi da fuoco, materie infiammabili, acidi corrosivi,
oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti o che possano in
qualsiasi maniere essere di pericolo o danno per i passeggeri;
12) occupare più di un posto a sedere anche con bagagli o borse
ed ingombrare i passeggeri;
13) salire in vettura in stato di palese ubriachezza o in stato alterato;
14) cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno scorretto
che possa disturbare gli altri viaggiatori. É comunque vietato usare
radio a transistore, salvo che siano usate con gli appositi auricolari;
15) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitarvi
qualsiasi commercio, nonché distribuire o vendere oggetti, anche
a scopo di beneficienza, senza permesso dell'autorità comunale;
16) portare animali, salvo le eccezioni previste nell'apposito paragrafo;
17) trasportare bagagli, salvo quanto consentito nell'apposito paragrafo;
Articolo
7 - Norme per il trasporto dei bambini inferiori al metro
Il possessore di un documento di viaggio valido ha la facoltà
di fare viaggiare gratuitamente un bambino di altezza inferiore al metro.
Il passeggero che accompagna più di un bambino, oltre il biglietto
per sé, deve acquistare il biglietto a tariffa ordinaria ogni due
bambini ed in particolare:
- un biglietto se accompagna due o tre bambini di altezza inferiore
al metro;
- due biglietti se accompagna quattro o cinque bambini di altezza inferiore
al metro.
Articolo
8 - Norme per il trasporto dei colli a mano
Il trasporto dei colli a mano (valige, pacchi, involti, sacchi di montagna
e quant'altro possa costituire un normale bagaglio di un passeggero) è
regolato dalle seguenti norme:
8.1 - Colli a mano di cui è vietato il trasporto:
a) colli a mano, che superano, anche per un solo lato, i 90 centimetri
salvo le eccezioni citate al punto 8.3;
b) colli a mano che, per la loro natura, possano rappresentare pericolo
per gli altri passeggeri (oggetti di vetro con spigoli vivi e taglienti,
ecc.);
c) colli a mano sudici, infiammabili, esplodenti o esalanti odori;
d) sacchi, bauli, casse od altri oggetti che normalmente non costituiscono
l'abituale bagaglio di un passeggero;
8.2 - Colli a mano di cui è concesso il trasporto gratuito:
a) borsa o valigia il cui lato maggiore non superi i 70 centimetri;
b) borsa a rotelle per la spesa;
c) passeggini per bambini purché ripiegati e non eccedenti le
seguenti dimensioni: 105x20x15;
d) strumenti musicali in custodia o liberi purché di dimensioni
non eccedenti cm. 115x50x20.
É consentito il trasporto di un solo dei colli a mano sopraindicati.
8.3 - Colli a mano di cui è concesso il trasporto a pagamento:
a) valigia o borsa con un lato superiore ai 70 centimetri (massimo
due passeggeri);
b) in deroga alla misura limite di 90 centimetri può essere
trasportato per persona:
- un paio di sci con racchette;
- un fascio di canne da pesca avente dimensioni cm. 25x170;
- una confezione assimilabile per ingombro, forma e dimensione al fascio
di canne da pesca sopradescritto;
c) due colli a mano del tipo indicati al punto 8.2 o un insieme di
colli a mano anche di dimensioni inferiori il cui ingombro è eccedente
i cm. 50x50x50.
Per il trasporto dei colli a mano sopradescritti il passeggero deve
essere munito di biglietto a tariffa oltre a quello personale.
Articolo 9 -
Trasporto cani e piccoli animali
a) cani guida per ciechi:
sono ammessi al trasporto gratuito, se in accompagnamento a persona
non vedente, tenuti al guinzaglio e con museruola a paniere.
b) cani ed animali di piccole dimensioni:
l'animale è considerato di piccole dimensioni quando può
essere tenuto comodamente in braccio dall'accompagnatore senza che i passeggeri
nelle immediate vicinanze debbano scostarsi per fagli posto. L'animale
in questo caso è ammesso al trasporto se munito di guinzaglio e
museruola a paniere, previo il pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria
urbana. I cani durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non
arrecare fastidio e danno a persone o cose, non ingombrare i passaggi né
le portiere di salita e discesa.
Articolo 10 -
Biglietti, abbonamenti: tipologie
I documenti di viaggio sono distinti in:
a) biglietto di corsa semplice viene acquistato in vettura o nei luoghi
appositamente indicati (bar, tabaccai, edicole, ecc.).
Ha validità per una corsa e scade sempre al capolinea.
b) abbonamenti mensili interi o ridotti. Sono emessi in vettura o nelle
apposite sedi indicate. Hanno validità mensile dalla data del rilascio.
Non hanno limitazioni di corse.
c) carnet biglietto 10 corse. Vale per n. 10 corse semplici. Viene
rilasciato in vettura o nei luoghi autorizzati. Deve sempre essere esibito
al personale per la convalida della corsa od obliterato nell'apposita macchina.
Articolo 11 - Tariffe
Le tariffe sono determinate periodicamente, secondo quanto stabilito
dalla Legge Regionale 11 settembre 1989, n. 44 e successive integrazioni
e variazioni, e sono esposte in vettura e nelle rivendite autorizzate.
Articolo 12 - Sanzioni
I passeggeri sprovvisti di biglietto o di documento di viaggio irregolare
saranno assoggettati al pagamento del biglietto, nonché della sanzione
prevista dall'art. 16 della Legge Regionale 29 ottobre 1998, n. 22. Le
violazioni amministrative saranno accertate e contestate ai sensi della
Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale, art. 16) modificato
dall'art. 52 del D.Lvo 24.06.1998, n. 213.
L'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/81 è
emessa dal Direttore dell'azienda pubblica o privata di trasporto.
Articolo 13 - Controllori
I controllori sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice
penale.
I viaggiatori pertanto sono tenuti a dichiarare, se richieste, le proprie
generalità. L'eventuale rifiuto è punito a norma di legge.
Il viaggiatore sprovvisto di documento di identità può
essere invitato a discendere dal mezzo e sottoposto ad identificazione
presso le Autorità preposte.
Sulle linee ad agente unico l'autista è autorizzato a contestare
le infrazioni.
I controllori sono direttamente abilitati alla ricerca, l'accertamento
ed alla constatazione delle violazioni.
Articolo 14 - Norme
concernenti il personale
Il coordinamento e l'organizzazione del servizio deve essere affidato
ad un responsabile, sia esso il Dirigente dell'azienda o un dipendente
della stessa, con provata esperienza e qualifica personale, idonea a svolgere
tale funzione. Il responsabile sarà interlocutore dell'Amministrazione
Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio.
Articolo 15 - Vestiario
I conducenti e gli agenti addetti al controllo del debbono indossare,
mantenendola sempre in perfetto ordine, una divisa. I controllori in abito
civile dovranno essere muniti di apposito cartellino di identificazione,
con la sigla della ditta concessionaria.
Articolo 16
- Organismo istituzionali di controllo
La Regione e il Comune esercitano la vigilanza ed effettuano controlli
per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi
di trasporto pubblico urbano, secondo i criteri stabiliti dall'art. 14
della Legge Regione 29.10.1998, n 22.
Articolo 17 - Autisti
É fatto obbligo alla ditta concessionaria di impiegare nell'esercizio
di ogni linea un autista in possesso dei dovuti requisiti di legge. É
fatto obbligo alla stessa ditta concessionaria di incaricare per il controllo
almeno UN controllore, il cui nominativo dovrà essere preventivamente
comunicato all'Amministrazione comunale.
Articolo 18 - Comportamento
Il conducente durante il servizio manterrà un contegno civile
e rispettoso verso l'utente e userà il mezzo con cura e con professionalità,
cercando di evitare di arrecare danno a terzi sia in vettura che durante
il percorso
Nel rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste
di informazioni solo nei momenti di pausa alle fermate, non potendo distrarsi
dai compiti di guida.
Articolo 19 - Richiami
Per quanto applicabili sono richiamate le norme contenute nella legge
14 febbraio 1958, n. 138, sull'orario di lavoro del personale degli automezzi
pubblici di linea adibiti al trasporto viaggiatori.
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U.R.P. "Punto di Risposta" |
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