REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 15/1/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 45 del 12/3/1999
Modificato con deliberazione di G.C. n. 351 del 8/6/1999 (per il trattamento delle pertinenze)
Modificato con deliberazione di C.C. n. 152 del 26/11/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 104 del 27/7/2000
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 133 del 19/12/2003


    Introduzione
    Art. 1 - Presupposto dell’imposta
    Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree
    Art. 3 - Soggetti passivi
    Art. 4 - Soggetto attivo
    Art. 5 - Base imponibile
    Art. 6 - Determinazione dell’aliquota e dell’imposta
    Art. 7 - Esenzioni
    Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dell’imposta
    Art. 9 - Terreni condotti direttamente
    Art. 10 - Versamenti e comunicazioni
    Art. 11 - Attività di controllo
    Art. 12 - Accertamento
    Art. 13 - Funzionario Responsabile
    Art. 14 - Riscossione coattiva
    Art. 15 - Rimborsi
    Art. 16 - Sanzioni
    Art. 17 - Contenzioso
    Art. 17 bis - Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente

    Art. 18 - Indennità di espropriazione
    Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali
    Art. 20 - Entrata in vigore



    INTRODUZIONE

    Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale. Per la puntuale individuazione degli elementi dell’obbligazione tributaria risulta necessaria l’individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni annuali relative alla determinazione dell’aliquota, con la quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle varie tipologie oggettive di utilizzazione degli immobili, nonché incrementare l’importo della detrazione d’imposta spettante alle abitazioni principali rispetto a quelle legali.

    Art. 1
    Presupposto dell’imposta
    1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune.

    Art. 2
    Definizione di fabbricati e aree
    1. ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:

  1. per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedenti, dalla data in cui è comunque utilizzato;

  2. per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, vale a dire “ da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli”, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio della attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura, ed all’allevamento degli animali.
    Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
  3. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell’applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile oppure piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

    Art. 3
    Soggetti passivi
    1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;

    2. Per gli immobili concessi in ,locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

    3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzia Pubbliche l’imposta è dovuta dall’assegnatario dalla data di assegnazione;

    4. L’assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperativa a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

    Art. 4
    Soggetto attivo
    1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa dal comune per gli immobili, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L’imposta non si applica agli immobili di cui all’articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento, per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

    2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

    Art. 5
    Base imponibile
    1. Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui all’articolo 1.

    2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n° 131.

    3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n° 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n° 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n° 701, con la conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

    4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

    5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    6. In caso di edificazione dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato. La base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.

    7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure di recupero edilizio effettuato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere C, D, E, della legge 5 agosto 1978, n° 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell’area.

    8. I terreni agricoli del comune di Desenzano del Garda, inseriti nell'elenco di cui alla circolare 14.06.1993, n.9 del Ministero delle Finanze, sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art.7, lettera h), del D.Lgs. 504/92 in quanto ricadenti in aree delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27.12.1977, n.984.

    9. Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
    Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori superiori a quelli predeterminati dalla Giunta Comunale, non si darà luogo al rimborso per la differenza d'imposta. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato dalla Giunta Comunale, può rendere noti tali elementi al Settore tributi, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.

    10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

    11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

    12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n° 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n°. 504 del 30/12/1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D., per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell’applicazione della su indicata agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

    Art. 6
    Determinazione dell’aliquota e dell’imposta
    1. L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di prevenzione, con effetto per l’anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota minima di legge, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 251 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

    2. L’aliquota deve essere deliberata nei limiti minimi e massimi di legge e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento nei casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

    3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

    4. Il comune può deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al minimo di legge, in favore alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.

    5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

    Art. 7
    Esenzioni
    1. Sono esenti dall’imposta:

  1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23/12/1978, n° 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5/bis del D.P.R. 29/09/1973, n° 601, e successive modificazioni;
  4. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli articolo 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  5. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articolo. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l’11/02/1929 e reso esecutivo con legge 27/05/1929, n° 810;
  6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  7. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5/02/1992, n° 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  8. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo15 della legge 27/12/1977, n° 984;
  9. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 comma 1, lettera C, del Teso Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n° 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera A, della legge 20/05/1985, n° 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

    2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

    Art. 8
    Riduzioni e detrazioni dell’imposta
    1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

    2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Si precisa che l'inagibilità, l'inabitabilità o la fatiscenza in oggetto devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono considerarsi inagibili, inabitabili o fatiscenti gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la comunicazione di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

    3. L’aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4‰, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

    4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. Per abitazione principale si intende quella per la quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'imposizione agli effetti I.C.I.

    5. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di € 103,29 di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio.

    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

    7.  In sede di determinazione dell'aliquota possono essere considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle:

  1. Del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,84 di Euro e fino ad 61.974,83 di Euro; 
  2. Del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 di Euro e fino a 103.291,38 di Euro; 
  3. Del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 di Euro e fino a 129.114,22 di Euro.

1. Sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Conseguentemente, sono soppresse le operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni presentate. 

2. Le operazioni di controllo sostanziale, volte ad individuare la vera e propria evasione tributaria, sono realizzate nel rispetto del principio della trasparenza e imparzialità dell'azione di accertamento nonché di una adeguata programmazione. A tal fine con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, anche tramite l'individuazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili. 

3. La suddetta deliberazione può essere sostituita dalla delibera di Giunta Comunale relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione di cui all'Art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, purché il suddetto piano esecutivo contenga tutti gli elementi previsti dal presente articolo per la corretta definizione dell'attività di accertamento. 

4. La Giunta Comunale promuove il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. 

5. La Giunta Comunale verifica, inoltre, la potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. 

6. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 come recepito dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è istituito un fondo speciale finalizzato al miglioramento dell'efficienza della gestione dell'I.C.I., con particolare riguardo all'attività di accertamento e recupero dell'evasione. 7. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale non inferiore all'1,00% del gettito complessivo ICI da determinarsi annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. Il 30% di tale accantonamento sarà destinato al potenziamento tecnico strumentale del Settore Tributi nonché all'aggiornamento e formazione del personale. 

8. Le somme accantonate nel fondo sono destinate all'erogazione di compensi incentivanti la produttività alle unità addette all'attività di gestione dell'I.C.I. e degli altri tributi comunali ed al potenziamento tecnico strumentale del Settore Tributi nonché all'aggiornamento e formazione del personale del Settore Tributi, anche in dipendenza di particolari programmi e progetti straordinari. 

9. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto: 

10. Le disponibilità del fondo, sia in conto competenza sia in conto residui, non possono essere utilizzate per altri scopi, né rappresentare economie di bilancio. 

11. L'utilizzo del fondo avviene secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. 

Art. 12 
Accertamento 

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, fatte comunque salve le deroghe previste dalla legge, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. 

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. I dati e le notizie di cui sopra dovranno essere forniti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n° 218. 

4. [soppresso] 

5. Le spese di notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari e sono addebitate nell'avviso di liquidazione e/o accertamento. 

Art. 13
Funzionario Responsabile 

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 

Art. 14
Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. 

2. Il Comune può procedere a riscossione coattiva mediante decreto ingiuntivo di cui al regio Decreto n.639/1910, qualora tale procedimento sia ritenuto più opportuno. 

Art. 15
Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, a seguito di procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 16. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi del' area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. 

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili. 

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33. 

Art. 16
Sanzioni 

1. L'omissione della comunicazione entro il termine di cui all'articolo 10 comma 6 , è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione da un minimo di 103,00 ad un massimo di 516,00 di Euro per ciascuna unità immobiliare. 

2. La comunicazione, redatta su modello del Comune, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del presente regolamento, errata o priva di dati ed elementi rilevanti ai fini della individuazione dell'immobile, e/o del soggetto passivo o della determinazione dell'ammontare dei tributo dovuto, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da un minimo di 51,00 ad un massimo di 258,00 di Euro per ciascuna unità immobiliare. 

3. La sanzione di cui al comma precedente, si applica anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini di cui alla richiesta o per la loro mancata o incomplete o infedele compilazione. 

4. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e quello in cui la violazione è stata commessa, fatte comunque salve le deroghe previste dalla legge. 

5. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dell'imposta con i tassi di interesse stabiliti dalla legge per i tributi erariali. 

6. Il sistema di calcolo degli interessi, come descritto al quinto comma, si applica anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari non esauriti sorti precedentemente all'esercizio in corso. 

Art. 17
Contenzioso 

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso, alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n°546 e successive modificazioni. 

Art. 17 Bis
Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente 

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede. L'Amministrazione è orientata al controllo sostanziale degli adempimenti posti a carico del contribuente e tutela l'affidamento e la buona fede ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente. 

2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti. Questi ultimi sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela. E' inoltre recepito il diritto di interpello, pertanto ciascun contribuente ha facoltà di richiedere chiarimenti o pareri così come previsto dalla legge 27 luglio 2000 n. 212. 

3. Al fine di ridurre al minimo i casi di contenzioso per errata interpretazione o applicazione della legge, il Comune organizza servizi di assistenza e consulenza ai cittadini utilizzando anche strumenti informatici innovativi. 

Art. 18
Indennità di espropriazione 

[soppresso]

Art. 19
Disposizioni transitorie e finali 

1. Per le annualità antecedenti all'anno d'imposta 1999, per le quali la legge prevede l'obbligo di presentazione della dichiarazione, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione e degli avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica è fissato dalla normativa regolatrice del tributo. Per l'anno d'imposta 1999 e successivi per i quali l'articolo 10, comma 5, del presente Regolamento ha abolito l'obbligo di presentazione della dichiarazione ed il successivo comma 6 ha introdotto l'obbligo di presentazione di apposita comunicazione, il termine di decadenza per la notifica dei motivati avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. 

2. [soppresso]

3. [soppresso]

4. La comunicazione di variazione relativa alle variazioni intervenute nell'anno 2003, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, del presente regolamento potrà essere presentata entro il 31 marzo 2004. 

Art. 20
Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello di approvazione, ai sensi e in applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.



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