Città di Desenzano del Garda

IL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE SULL'ANNO 2004

Approvata dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 52 del 30/05/2005


I N D I C E

PREMESSA

LA DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI PER SETTORI

Attività produttive

Ecologia e ambiente

Enti diversi e società di servizi

Opere e lavori pubblici

Settore istituzionale  

Polizia locale

Privati

Servizi sociali

Sport

Stato civile

Tributi

Urbanistica e territorio

I RAPPORTI TRA IL DIFENSORECIVICO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONCLUSIONE

PERSONALE DELL’UFFICIO

GRAFICI


 

PREMESSA

Le pratiche trattate nell’anno 2004 assommano complessivamente a 117, con un incremento di 12 nei confronti del precedente anno 2003. La correlazione dei due sintetici dati non deve però far ritenere che la difesa civica sia stata maggiormente interessata dai cittadini a cagione di una aumentata conflittualità con la pubblica amministrazione locale. Anzi, si può dire, a questo riguardo, che l’entità dei casi trattati nel corso di ogni anno si sia ormai stabilizzata attorno ad un centinaio e che il superamento o meno di tale cifra è dovuta al ricorso al   Difensore civico di privati per pareri su questioni che investono loro rapporti con terzi o per dare soluzione a problemi che intendono affrontare, ma solamente dopo avere avuta conoscenza delle norme giuridiche che regolano la materia di volta in volta in considerazione.

E’ pur vero, come ho già avuto modo di precisare nelle precedenti relazioni annuali al Consiglio comunale, che le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che trattano delle funzioni del Difensore civico non rendono obbligatoria una risposta per casi simili, ma, sia per il loro numero limitato e sia, soprattutto, per non negare ai richiedenti un indirizzo o un orientamento possibili, ho continuato a ritenere non soltanto utile, bensì addirittura doveroso assumere un atteggiamento di disponibilità. Il Difensore civico svolge, in primo

luogo, una funzione di assistenza e di consulenza nel rapporto che i cittadini hanno con la Pubblica Amministrazione ed ho inteso dare a questa funzione una dimensione non costretta entro questo esclusivo rapporto, in quei pochi casi - ripeto - nei quali i cittadini hanno ritenuto di farvi ricorso per questioni più strettamente privatistiche. Nel numero di casi trattati non vengono considerate le richieste di pareri e di informazioni verbali e telefoniche alle quali sono state date, comunque, le conseguenti risposte. Per questo motivo o per il ripetersi dell’accesso all’ufficio per una stessa pratica, gli incontri con i cittadini hanno raggiunto, nell’anno 2004, il numero di 265.

 

LA DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI PER SETTORI

La distribuzione dei casi trattati nell’anno 2004 riferita ai settori del Comune, ad Enti e Società diverse che gestiscono servizi aventi rilevanza pubblica ed a privati è stata la seguente:

 

ANNO 2004

INTERVENTI

Attività Produttive

5

Ecologia

24

Enti diversi

9

Opere e Lavori Pubblici

13

Organi Istituzionali

1

Polizia Locale

10

Privati

18

Servizi Sociali

5

Sport

1

Stato Civile

1

Tributi

22

Urbanistica e territorio

8

TOTALE

117

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Le richieste pervenute si sono indirizzate all’ottenimento di chiarimenti in ordine a:

-         domanda di ristorazione respinta per mancato rispetto dei parametri predeterminati,

-         procedura per l’apertura di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (ristorante) nonché per la stessa somministrazione, in forma ambulante,

-         procedura per il rilascio di licenza di parrucchiere.

Infine, richiesta di assistenza, volta soprattutto al coordinamento di più settori interessati, per la localizzazione di edicola per la vendita di giornali, riviste e pubblicazioni varie, in area oggetto di discussione da parte di privati, sulla base di autorizzazione commerciale rilasciata.

Le istanze sono state soddisfatte. I casi concreti hanno, però, evidenziato la necessità di porre una norma regolamentare (e, dunque, si verte in materia di competenza consiliare) per disciplinare l’accesso alle predette licenze o autorizzazioni. In sostanza, allo stato attuale, i soggetti interessati debbono attendere la cessazione di attività da parte di altro soggetto e soltanto allora possono presentare la domanda; ciò costringe a ripetuti accessi all’ufficio, con perdita di tempo tanto per il privato quanto per il personale dell’ufficio stesso.

La norma di regolamento potrebbe prevedere il deposito delle domande con la formazione di una graduatoria provvisoria. Successivamente, allorquando si renderà disponibile una licenza o autorizzazione, l’assegnazione avverrà sulla base dei requisiti richiesti ed a parità di questi in relazione al tempo di presentazione.
 

ecologia – ambiente

Il numero dei casi sottoposti all’attenzione del   Difensore civico è aumentato, unicamente per problemi connessi all’assegnazione dei posti barca. Posso dire che l’intesa con il responsabile del settore, in una materia che presenta, senza alcun dubbio, problemi giuridici anche di difficile soluzione, ha consentito di evitare il sorgere di contenzioso con profili di dubbia legittimità, per i privati, ma in certi casi anche per il Comune.       

A questo riguardo e per le questioni di maggior rilievo si sono tenute riunioni con le parti coinvolte, che hanno avuto il benefico effetto di comporre, con modalità equitative, la lite sorta o di evitare quella che stava per sorgere; facendo emergere per altro, quel particolare importante aspetto della difesa civica che consiste nell’attività di conciliazione.

Mentre, per quanto attiene a rilievi per mancate assegnazioni, in alcuni casi si è potuto procedere a soddisfare i richiedenti o per rinuncia di altro assegnatario e soprattutto per mancanza di uno o più requisiti in capo ad assegnatari; altri ancora non sono risultati assegnatari per mancanza di posti disponibili.

L’altro problema che investe ogni anno l’ufficio del   Difensore civico è dato dall’inquinamento acustico ed ambientale.

Per quanto riguarda il primo, devo dire che un numero crescente di persone è severamente angustiato dai rumori che non consentono di riposare nelle ore notturne, durante la stagione turistica. Va riconosciuto all’Amministrazione Comunale la volontà di porre in atto azioni di contrasto del fenomeno, tanto con provvedimenti di carattere generale, quanto con provvedimenti mirati a colpire singole fonti inquinanti, nella non facile ricerca di un punto di equilibrio tra l’esercizio delle attività economiche, costituite dai pubblici esercizi, e la quiete per i residenti ed i turisti. Ora, è noto che i provvedimenti restrittivi di dette attività non sono in grado da soli di soddisfare all’esigenza primaria del riposo notturno, pertanto, essi debbono essere, di continuo, accompagnati dall’azione di vigilanza, in special modo nei giorni del fine settimana; come, del resto, già segnalato alla pagina 5 della relazione riferita all’anno 2003. Gli stessi titolari dei pubblici esercizi dovrebbero comprendere quanto sia necessario raggiungere, in materia, un proficuo risultato con invito ai clienti ad abbassare i toni nelle c.d. ore “piccole”, come dire dopo la mezza notte e, pertanto, loro stessi dovrebbero curare che i rumori per la musica ed altro non siano percepibili all’esterno, poiché la diminuzione del tasso di rumorosità potrà avere il benefico effetto di fare lievitare la presenza turistica, mentre il contrario non porterà loro sicuramente alcun beneficio.

In tema più strettamente di ambiente, posso affermare (e me ne dolgo) che la situazione soffre di staticità, nel senso che da un lato non aumenta il contributo delle persone a tenere indenne le aree pubbliche dal quotidiano insulto ad insudiciarle, cospargendole dei più vari rifiuti e dall’altro non cresce neppure la solerzia della mano pubblica nel restituire decoro alla gran parte di esse, con debite eccezioni per le zone di maggior centralità. Eppure, continuo a credere che se ogni Comune deve impegnarsi in questa materia, ancor più lo deve fare una Città caratterizzata da vocazione turistica. Per questo motivo non mi abbandona la speranza che l’Amministrazione voglia disporre una annuale ripulitura globale del territorio comunale. Ciò costituirà una forte indicazione anche per la cittadinanza che apprezzerà ed al tempo stesso vorrà porsi sulla strada della collaborazione a tenere pulito l’ambiente, nell’accezione più ampia ed elevata del termine. Come pure non dovrebbe mancare il contributo istituzionale e prezioso della Polizia Locale nel senso di effettuare qualche intervento, almeno a fronte di azioni impudenti e, ben s’intende, rilevabili in sinergia con il settore preposto alla tutela dell’ambiente.

 

economato e patrimonio

Si sono avute due domande inerenti il settore. La prima, non ancora conclusa, relativa ad un indennizzo da parte della Compagnia di assicurazione del Comune, nel senso che, in un primo tempo, a seguito di comunicazione di non colpevolezza dell’Ente, la Compagnia si è detta estranea alla richiesta. Senonché, si è potuto dimostrare che l’assunto comunale non corrispondeva alla normativa del codice stradale ed allora la predetta Compagnia assicuratrice per chiudere la questione ha corrisposto la metà del danno subito e precisamente 200 € a fronte di 400 €. Con insoddisfazione espressa dall’interessato. La pratica è stata seguita dall’ufficio in oggetto, ma la comunicazione liberatoria per l’Ente è stata inviata da un tecnico del settore opere e lavori pubblici.

Analoga situazione si è verificata per un altro incidente occorso verso la fine dell’anno 2003 e la pratica ora è in carico allo scrivente; pure in questo caso il predetto tecnico si è affrettato ad affermare la totale estraneità dell’Amministrazione e conseguentemente ne è derivata liberatoria della Compagnia assicuratrice in relazione all’indennizzo.

Poiché, a mio parere non è così certo, anche in questa situazione, almeno dagli elementi che ho sin qui raccolto, che la colpa sia da addossare interamente all’utente della strada, è auspicabile una maggiore cautela ed un più serio approfondimento dei fatti prima di dichiarare alla Compagnia assicuratrice che l’Ente non ha alcuna responsabilità per l’accaduto. Tanto più che risulta poi defatigante ristabilire l’esatta situazione, così come il cittadino richiede; la qual cosa bisognerà accertare in sede giurisdizionale nel caso in cui il Difensore civico maturi l’intimoconvincimento del torto che il cittadino andrebbe a subire e la Compagnia assuma, per contro, un atteggiamento di arroccamento sulla sua posizione iniziale, facendosi forte della dichiarazione comunale.

Dicevo, per concludere sul punto (che è molto più importante di quanto possa sembrare, visto che si verte in materia di indennizzi)che l’interessato, del quale parlo in apertura,non si è detto soddisfatto, poiché trattandosi di cittadino belga, che lavora in Italia, e nonavendo tendenza all’applicazione del contratto di transazione, ha chiesto allo scrivente di sapere per quale motivo avendo egli ragione avrebbe dovuto ricevere solo la metà della spesa sostenuta per far riparare la sua automobile.

Poiché la domanda mi è parsa fondata ho riaperto la questione con la Compagnia assicuratrice e la pratica, ovviamente, è tra quelle pendenti alla fine dell’anno 2003.

Altro caso ha riguardato una domanda per servitù a favore dell’ENEL in un fabbricato acquistato dal Comune. Ho dato indicazione in proposito.

 

enti diversi e società di servizi

Con il presente paragrafo dò relazione, in via riassuntiva, della azione svolta dal Difensore civico a favore di cittadini che hanno avuto difficoltà con Enti, Organismi presenti sul territorio comunale e Società a partecipazione comunale (Garda Uno).

Alcuni interventi hanno riguardato problemi inerenti all’ingresso di anziani presso la locale residenza sanitaria assistenziale, nonché a richieste di conoscere la nuova normativa in ordine alla trasformazione delle I.P.A.B. avvenuta nell’anno di riferimento della presente relazione; soprattutto sulla possibile incidenza che la nuova natura giuridica dell’ente avrebbe potuto determinare sui rapporti economici con i familiari degli assistiti.

Per quanto attiene alla prima questione si è pervenuti a facile soluzione, in quanto il contrasto nasceva da incomprensione sui tempi d’ingresso,mentre per la trasformazione dell’ente sono state date informazioni sulle due possibili soluzioni prospettate dalla legislazione regionale e sulla scelta verso la quale l’Istituzione si stava orientando e che è stata poi adottata; facendo, altresì, presente che la trasformazione in Fondazione (persona giuridica privata) ha l’indubbio vantaggio di svincolare dalla penetrante legislazione sul personale e sulla acquisizione dei beni per il funzionamento, in special modo per ciò che riguarda le assunzioni,consentendo una sicura e benefica maggiore libertà di movimento in materia, fatto rilevante per un organismo che opera in un settore molto delicato, quale è quello della assistenza alle persone anziane e quasi tutte disabili. Inoltre le stesse norme sull’ordinamento e sull’amministrazione risultano maggiormente vicine all’ambito operativo della Fondazione (basti pensare al diverso sistema di nomina del Consiglio di Amministrazione per le due opzioni prospettate dalla legge regionale).

Per quanto riguarda la determinazione delle rette mensili praticate per gli ospiti il tema è proprio del Consiglio di Amministrazione che entrerà in carica a breve, ma ho motivo di ritenere, come ho spiegato ai richiedenti, che la loro dinamica, resterà legata, così come è avvenuto in passato, al normale evolvere del costo della vita, nonché ad eventuali spese straordinarie per innovazioni all’interno della struttura (penso, ad esempio, all’impianto di climatizzazione, attualmente mancante e della cui importanza per la popolazione della struttura (ospiti e personale) è inutile dare conto) se non saranno reperite entrate straordinarie per farvi fronte.

Orbene, eventuali lievitazioni per le motivazioni del tipo prospettato non sono costantemente riconducibili alla diversa natura giuridica della residenza sanitario-assistenziale.

Sono state inoltre rivolte domande al Difensore civico in ordine alla procedura per la dichiarazione di morte presunta, in quanto il servizio per lo stato civile, che è competente nella sola fase terminale per la trascrizione della sentenza a seguito di comunicazione del cancelliere del Tribunale, ha invitato gli interessati ad accedere alla difesa civica. Ho, pertanto, provveduto alla redazione della relativa domanda che gli interessati, previa sottoscrizione, hanno poi inoltrato al Procuratore della Repubblica per il seguito di competenza.

Per quanto riguarda i servizi gestiti da Garda Uno S.p.A. gli interventi effettuati sono stati parecchi, ma, aldilà del numero, ho dovuto più volte lamentare la vischiosità posta nel dare soluzione a problemi non difficili, con promesse ripetute di provvedere alle quali non veniva dato il successivo seguito, con evidente esasperazione dei richiedenti.

Per alcuni casi mi sono dovuto recare personalmente presso la sede della Società e soltanto un deciso intervento ha consentito l’adozione di provvedimenti, in sé di scarsa rilevanza, ma importanti per i destinatari, poiché si verteva in materia di fatturazione di acconti troppo elevati rispetto al consumo di acqua, oppure per fatturazioni relative sempre al consumo di acqua, molto elevato, per danni alle condutture e non imputabili(almeno del tutto) alla utenza o ancora a fatturazioni errate nella interpretazione o per altro motivo, anche in questi casi con promessa di rapida sistemazione delle pratiche che, per contro, non veniva poi effettuata.

La stessa situazione lamentata per il servizio di acquedotto si è verificata per alcune partite relative alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le quali ho dato seguito come per il servizio di acquedotto.

Una considerazione su questo tema. Avviene che le Amministrazioni locali esternalizzino alcuni servizi, in quanto le Società affidatarie sarebbero meglio in grado di renderli agli utenti, per la possibilità loro offerta di strutturare una organizzazione che non può normalmente essere consentita all’ente locale in termini di personale e mezzi (si pensi, ad esempio, ai problemi che si pongono per il rispetto del patto di stabilità interno). Nella mia esperienza professionale ho potuto cogliere il significato positivo di tale impostazione e del resto la legislazione per gli enti locali, a partire dall’entrata in vigore della legge 142/1990 sino al recente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 267/2000, ha spinto molto in questa direzione,in particolareper l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Purtroppo, tale positivo risultato debbo dire che si stempera significativamentein sede di esame complessivo dell’azione della Società qui in considerazione, nel senso che, almeno allo stato attuale, ho colto una diffusa insoddisfazione dell’utenza per le modalità con le quali sono stati resi alcuni servizi dati in affidamento. Per quanto mi riguarda non ho mancato di rappresentare questo disagio ai funzionari e dipendenti con i quali ho trattato le pratiche portate alla mia conoscenza.

Gli stessi mi hanno data assicurazione di un prossimo e sicuro miglioramento, in quanto sarebbe terminata la fase di avvio e di assestamento dell’azione societaria. Mi auguro sia così, anche per i servizi di pulizia di vie, piazze e spazi pubblici in generale. Ma, poiché mi pare di poter dire che l’Amministrazione abbia percepito la mia stessa sensazione di disagio nell’utenza (e bene ha fatto a riportare la gestione della TARSU al Settore tributi, in quanto non si tratta, per altro, di un servizio di cui all’articolo 113 del Testo UnicoEE.LL.)sarà opportuno intensificare l’esercizio del controllo sull’erogazione dei servizi affidati ed ancor prima l’esercizio del potere di direttiva nell’ambito dell’Assemblea della Società consortile.

 

opere e lavori pubblici

Le richieste di intervento sono rimaste pressoché invariate, per il fatto che per quanto concerne il più stretto livello manutentivo non vi è stato quel salto di qualità che il   Difensore civico continua a sollecitare ed ad augurarsi che abbia a realizzarsi non fosse altro che per dare un concreto seguito a quanto evidenziato nel precedente paragrafo e che le norme statutarie rendono non ulteriormente differibile.

Per questo motivo, il rinvio alle osservazioni esposte alla pagina 13 e 14 della relazione dell’anno 2003 è d’obbligo.

In aggiunta, le richieste specifiche avanzate nell’anno 2004 hanno avuto ad oggetto (in via riassuntiva) i problemi sotto elencati:

-         richiesta di documentazione per incidenti su strade comunali, che sono state, per altro, sollecitamente soddisfatte,

-         domande per la messa a punto della viabilità nella vasta area interessata dal nuovo centro commerciale, in uscita ed in entrata da Desenzano del Garda per Brescia e Castiglione delle Stiviere, nonché per la messa a punto della nuova strada per l’ospedale; situazione che nell’un caso e nell’altro può dirsi normalizzata. Purtuttavia, per quanto riguarda il primo problema richiamato, è auspicabile una definitiva risistemazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, che renderà più agevole la circolazione sia veicolare che pedonale,

-         è stato attentamente valutato (in più riunioni, con la presenza di privati, amministratori, tecnici e   Difensore civico) il problema della sistemazione giuridica del passaggio pedonale che unisce la via Sant’Angela Merici con la zona circostante il Castello, in modo tale da darvi definitiva soluzione; ricordo che il predetto passaggio investe molte proprietà private e la questione deriva da atti posti in essere agli inizi degli anni ottanta a seguito di piano di lottizzazione,

-         è stata fatta richiesta di allargamento della parte terminale di via Masotti, che immette in viale Rimembranze; la predetta richiesta è stata posta all’attenzione dell’Amministrazione comunale, che ha mostrato di farsi carico della soluzione del problema, tanto più di rilievo per il fatto che la strettoia si verifica proprio nel tratto terminale della citata via Masotti alla confluenza, come detto, con viale Rimembranze che risulta sopportare un discreto traffico veicolare;

-         richieste di costruzione di tratti di fognatura e di sistemazione di marciapiedi; nel primo caso, trattandosi principalmente di interventi di competenza di privati, in quanto derivanti da obblighi contratti in sede di piani di lottizzazione, si è ricevuta assicurazione di soddisfacimento; mentre la segnalazione della necessità di sistemare un tratto in via Custoza è tuttora all’attenzione del competente settore; nel secondo caso, sia le richieste pervenute dai cittadini, sia pure quelle effettuate dallo scrivente di propria iniziativa, non sempre hanno trovato il seguito che sarebbe stato dovuto per interventi che, continuo a credere, dovrebbero essere effettuati, addirittura, senza alcun bisogno di sollecitazioni ripetute; cosicché, anche per questo tema, faccio pure rinvio alla pagina 15 della relazione del 2003;

-         è tornato il tema di una strada ritenuta vicinale, ma semplicemente per chiarire con esattezza la natura giuridica della stessa; nonché di un parcheggio, vale a dire se fosse da ritenere pubblico o privato: sulla questione, che aveva investito anche il settore della Polizia locale, lo scrivente ha inoltrato alla Amministrazione una nota per chiarire i termini giuridici della medesima con indicazione della possibile soluzione;

-         infine, sono pervenute lamentele per interventi di riqualificazione disposti dall’Amministrazione nel parco del laghetto, per il fatto che alcuni abitanti di case limitrofe hanno espresso timori per il possibile inquinamento acustico che potrebbe derivare dal bar e dai giochi; ho fatto rilevare che, trattandosi di interventi regolarmente deliberati, la difesa civica non poteva disporre di azione in merito, mentre, nel caso in cui dovesse per davvero manifestarsi, in futuro, il paventato inquinamento, si tratterà di intervenire presso gli Organi preposti, ivi compresa la stessa Amministrazione comunale, per il ripristino di una situazione di normalità.

Come si può notare dall’esposizione sopra effettuata i cittadini si rivolgono al   Difensore civico per sollecitare non tanto interventi straordinari, la cui realizzazione o meno ricade nella esclusiva competenza degli Organi di governo del Comune, bensì, fatta qualche eccezione, per vedere realizzati interventi ordinari che pure hanno notevole peso nella vita quotidiana. Tali esigenze dovrebbero essere prontamente soddisfatte dall’apparato burocratico, al quale è assegnata la gestione in via pressoché esclusiva.

 

SETTORE ISTITUZIONALE

Consiglieri comunali – richiesta di pareri al   Difensore civico.

Il nuovo Statuto comunale non riporta la norma, contenuta nel precedente, secondo la quale “I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del   Difensore civico”. Questa esclusione ha portato, come immediata conseguenza, a richieste di pareri scritti e verbali da parte di alcuni Consiglieri comunali ed alle stesse lo scrivente ha corrisposto con le medesime modalità con le quali sono state poste; senza mancare, però, di dare motivazione, nella premessa alla prima risposta scritta, del diverso comportamento che veniva assunto rispetto al passato, vale a dire per la espunzione dal nuovo ordinamento statutario comunale della norma sopra trascritta. Ma la questione, che è di indubbio rilievo, in quanto attiene al rapporto del   Difensore civico con i componenti del massimo Organo deliberante e di rappresentanza popolare, non può dirsi risolta, in quanto è da stabilire la permanenza in vigore o la implicita abrogazione dell’articolo 13. Limitazione degli interventi – del regolamento per l’esercizio della funzioni del   Difensore civico comunale, che così dispone: “ Non possono ricorrere al   Difensore civico: a) I Consiglieri comunali in carica nel Comune per fatti connessi con il mandato politico – amministrativo”.

Ora, se si ritiene che la norma regolamentare traesse supporto dalla scomparsa norma statutaria e che conseguentemente alla mancanza di quest’ultima debba essere attribuito il significato di rimozione, sia pure implicita, della norma di rango inferiore, le domande poste dai Consiglieri comunali al   Difensore civico possono essere soddisfatte; se al contrario, si ritiene che la norma regolamentare abbia una sua vita autonoma e, che, quindi, sia tuttora presente nell’ordinamento giuridico comunale, indipendentemente dallo Statuto, dal quale, per certo, non trae più supporto, ma con il quale non può nemmeno dirsi in contrasto, almeno evidente (anche se il regolamento per la difesa civica è stato adottato in anno successivo al precedente Statuto) le domande poste dai Consiglieri comunali al   Difensore civico non possono essere soddisfatte, per la valida sopravvivenza della norma regolamentare che ne fa divieto.

Cosicché, stante la situazione di comprensibile incertezza che è venuta a determinarsi sul tema, da una parte, per il convincimento che si è formato in alcuni Consiglieri, secondo il quale la mancata inibizione esplicitata in materia dallo Statuto ha liberalizzato l’accesso al   Difensore civico, dall’altra parte per la indubbia presenza di qualche valida motivazione a sostegno dell’opposta tesi, che può essere ritrovata in alcuni articoli del Testo Unico per gli Enti Locali (penso, ad esempio, gli artt. 11 e 97), continuerò a dare, se richiesto, pareri ai Consiglieri comunali. Ma, al tempo stesso, sono a chiedere al Consiglio comunale di volersi esprimere sul punto, essendo l’unico Organo di governo del Comune titolare della potestà di porre norme giuridiche locali (fatta eccezione per quelle che attengono all’organizzazione) o di interpretarle autenticamente, quando siano tali da far sorgere controversie, che nel caso in esame potrebbero verificarsi addirittura tra organi istituzionali dell’Ente.

 

polizia locale

Premetto la costante necessità, rappresentata anche nelle precedenti relazioni, di raccomandare alla Polizia locale di continuare ad avere consapevolezza della competenza a carattere generale della sua azione. E se è vero che ciò è posto in evidenza dalle funzioni stesse che le sono affidate, ho, pure, modo di constatarlo dalle varie istanze che mi pervengono dai cittadini; infatti è ben raro che un settore non abbia ad interagire con la Polizia locale, basta pensare: all’ambiente – ecologia, a tutti i servizi al territorio, ai tributi, soprattutto per l’azione di ricerca della materia imponibile, ai servizi demografici e come spesso ne derivi, per altro, dai verbali della Polizia locale il necessario supporto tecnico al provvedimento da adottare. Mentre debbo dire che, nello specifico, si è registrato, per l’anno di riferimento, una lievitazione delle istanze alla difesa civica, a volte per semplice richiesta di spiegazioni in ordine all’azione svolta dagli Agenti, ciò si verifica, ed è comprensibile, soprattutto quando si verte in materia sanzionatoria.

In particolare sono pervenute:

-         domande riguardanti la segnaletica stradale verticale e orizzontale, problema che attiene anche alla responsabilità del settore tecnico, allorquando si richiede di intervenire, come è più volte accaduto, per l’apposizione di segnali mancanti o resi poco leggibili dal tempo trascorso dalla loro installazione ed altrettanto per tratti di segnaletica orizzontale mancante o pressoché scomparsa. In sostanza, le segnalazioni pervenute fanno intendere la necessità di agire congiuntamente, come ho accennato in premessa, tra due settori: la Polizia locale, che esplicando la vigilanza sul territorio, richiama l’attenzione sulle situazioni da mettere a punto ed il settore tecnico che dovrebbe intervenire con sollecitudine per porvi rimedio; questa modalità di agire avrà anche il benefico effetto di prevenire possibili danni derivanti da liti con i cittadini. Su questo tema, al di là delle segnalazioni pervenute, debbo invitare ad effettuare un controllo generalizzato su tutta la segnaletica stradale verticale, in quanto moltissimi cartelli stradali sono oltre che ammalorati dal tempo, come ho già detto, distorti o cadenti con pannelli spesso girati in senso opposto al lato della lettura, altri ancora apposti in numero elevato in uno spazio troppo breve, al punto da non riuscire a ben comprendere quale sia stata la precisa volontà che si intendeva esprimere e, per contro, tali da costituire, per alcuni casi non lo si può negare, anziché il presupposto per una ordinata circolazione, vero e proprio inquinamento visivo. Ora, se si tiene conto che ogni cartello stradale statuisce un ordine di fare o non fare un’azione, è facile comprendere come la segnaletica stradale, così come ogni provvedimento amministrativo, debba essere facilmente intelligibile per tutti. La concomitante presenza degli inconvenienti segnalati non soddisfa alla duplice esigenza di chiarezza e di decoro cittadino, che se è importante per qualsiasi città, non mi stancherò mai di ripeterlo, lo è maggiormente per una città turistica;

-         domanda di intervento per chiarire, con l’ausilio della Polizia Locale e la buona volontà degli interessati, la natura giuridica di un parcheggio; con indicazione scritta all’Amministrazione del provvedimento da assumere per evitare ogni futura controversia;

-         domande di interventi frequenti e ripetute per comprimere l’inquinamento acustico derivanti da esercizi pubblici; anche per contrastare questo fenomeno è necessaria una stretta collaborazione tra i settori Ambiente e Polizia locale. E’ pur vero che i provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale hanno suscitato, molto spesso, le rimostranze dei destinatari; ma, come ho avuto modo di fare presente in riunioni tenute allo scopo di contemperare le diverse esigenze in campo, continuo a credere che soltanto una pacifica convivenza possa portare ad una maggiore presenza turistica e, quindi, nel medio periodo soddisfare anche alla necessità di rassicurare i gestori dei pubblici esercizi sotto il profilo economico.

In ogni modo, che lo si voglia o no, il riposo nelle ore notturne è da assumere come un bene primario e come tale irrinunciabile per la maggioranza della popolazione. Pertanto, il Comune (inteso come Organi di governo e settori sopracitati) non può sottrarsi al dovere di adoperarsi per raggiungere un accettabile punto di equilibrio tra le due diverse esigenze cui ho fatto cenno;

-         domanda per l’ingresso in zona a traffico limitato,  al di fuori dei normali orari fissati per il carico e lo scarico delle merci, per raggiungere congiunti anziani e bisognosi di cure, è stata soddisfatta, con la sensibilità che il caso meritava;

-         domande per l’esame della legittimità di verbali di contravvenzioni elevate per lo più per il mancato rispetto di divieti di sosta, che, del resto, si ripetono ogni anno, poiché è materia in grado di suscitare anche ingiustificata irritazione.

Do’ atto, come per gli anni precedenti, che l’esame compiuto mi ha portato a concludere per la legittimità dell’azione svolta dagli operatori e nel caso in cui analogo convincimento non si sia formato nel richiedente ho posto il medesimo a conoscenza della possibilità di esprimere ricorso presso il competente Giudice di pace.

A proposito della sosta di automezzi in aree pubbliche non destinate a parcheggio è da ammettere che rimane un tema di forte attualità in molte città, ma lo è ancor più in quelle a vocazione turistica, in particolare, per Desenzano del Garda nel periodo da aprile a settembre. Non sto qui a ripetere i suggerimenti già avanzati in materia di parcheggi e che possono contribuire, insieme a quelli di tecnici qualificati e, dunque, maggiormente competenti, a dare almeno parziale soluzione al problema; risultando, credo, ben difficile la sua completa eliminazione anche in presenza di una buona rete.

Questo per dire che dovrà pure giungere il tempo, che mi auguro non lontano, in cui il problema del divieto di sosta andrà riguardato avendo soprattutto presente la generalità dei cittadini, nel senso che non si dovrà ulteriormente constatare una situazione di parcheggio indiscriminato con occupazione di marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili e strade ove sono visibili segnali di divieto di sosta, con l’aggiunta del pannello che indica la rimozione forzata. Ma, già sin d’ora si dovrebbe almeno fare prevalere l’esigenza del rispetto delle aree in modo inequivocabile destinate ai cittadini, anziché agli automezzi e non viceversa.

 

privati

Le richieste che vengono raggruppate sotto questa voce non interessano la sfera di stretta competenza del Difensore civico, ma qualora dovessero concludersi con una decisione, questa dovrebbe essere presa, il più delle volte, dal Giudice di pace.

Come ho già avuto modo di riferire in altre relazioni non è sempre facile per le persone che non siano competenti in materie giuridiche, anzi in alcuni casi non lo è neppure per le competenti, stabilire quale sia l’Autorità deputata a risolvere una vertenza secondo la legislazione vigente ed è, a volte, problematico determinare la linea che separa le competenze del Giudice di pace e del Difensore civico.

Avviene, dunque, che ogni anno pervengono alla segreteria della difesa civica alcune domande per avere indicazioni su questioni riguardanti, ad esempio: le distanze dai confini di piante o costruzioni, il condominio, che è ben noto essere una fonte inesauribile di liti più o meno rilevanti, le locazioni di beni immobili, la interpretazione di norme contrattuali, i passi carrai, il contratto di comodato. Si tratta, in sostanza, di materie che attengono, quasi sempre, alla normativa dettata dal codice civile.

Poiché non ritengo di dovere semplicemente rappresentare l’incompetenza per materia dell’autorità adita, cosa che risulterebbe utile allo scrivente, ma del tutto insoddisfacente per i richiedenti, mi limito, però, ad indicare un possibile orientamento oppure ad avviarli all’ufficio o all’autorità competente ed in quest’ultimo caso, trattandosi quasi sempre di materie rientranti nella competenza del Giudice di pace, con l’invito a voler valutare la necessità di assistenza legale.

 

Servizi sociali

Le domande rivolte al   Difensore civico per il settore si sono stabilizzate su una entità non rilevante, pertanto, trattandosi di servizi che rivestono indubbia delicatezza e molto spesso obiettive difficoltà di espletamento, il dato va registrato per la sua positività.

Nello specifico, il   Difensore civico è stato interessato ai seguenti casi:

-         domanda riguardante una situazione economica disagiata, che è stata affrontata con molta buona volontà dal settore, più che per l’impegno del soggetto richiedente, in età ancor giovane e con sicure possibilità di accedere ad un lavoro;

-         domanda per lamentare l’elevatezza del canone e delle spese per la locazione di appartamento dell’Aler; il problema è stato affrontato e risolto con l’ausilio dell’azienda concedente e con la dimostrazione pratica dell’erroneo convincimento della locatrice, soprattutto per quanto riguardava le spese, nonché mediante parziale rateizzazione del dovuto;

-         erogazione di contributi SPI; in questo caso la lamentela nasceva da uno sfasamento tra la data della lettera con la quale i beneficiari venivano resi edotti della assegnazione ed il consistente superamento del tempo stabilito per la effettiva corresponsione delle somme da erogare. La segnalazione del   Difensore civico ed il contestuale esame della pratica con l’Assessore e la responsabile del settore ha portato a soddisfare gli interessati, grazie al definitivo seguito dato alla comunicazione di assegnazione dei predetti contributi;

-         domanda per i locali del SERT; premesso che non si può fare rientrare il problema nella competenza dell’Assessorato, vi è stato, comunque, da parte della titolare dello stesso, interessamento per sensibilizzare alla soluzione l’autorità competente con una precisa e dettagliata rappresentazione scritta di tutti i problemi derivanti dal trasferimento presso altra sede. La competente ASL ha dato successiva e dettagliata risposta, mettendo in evidenza l’impegno per il servizio, nonché la volontà di ricercare, per l’anno 2005, “una sede più idonea”, con “la preziosa collaborazione dell’Amministrazione comunale, per riservare uno spazio di accesso più confacente alla citata tipologia di utenza, garantendo nel frattempo continuità e stabilità”. La lettera concludeva con la previsione “di portare a termine l’organizzazione complessiva del polo di prevenzione intorno al mese di novembre 2004”.

-         domanda di informazione in ordine alle procedure da seguire per ottenere il contributo sul canone di locazione; è stata soddisfatta d’intesa con il settore.

 

Sport

Vi è stato più di un accesso sia pure a fronte di un solo problema che ha riguardato l’autorizzazione all’utilizzo dei campi per il giuoco da calcio. Il richiedente ha lamentato l’assegnazione alla sua società esclusivamente di un campo in terra battuta, mentre quelli in erba risultavano assegnati ad altri soggetti. Il problema dibattuto per un certo periodo dovrebbe avere trovato successiva soluzione, a partire dall’anno corrente, per il fatto che i responsabili della società alle quali i campi sportivi in erba erano stati legittimamente assegnati dall’Amministrazione comunale (in quanto al tempo in cui il provvedimento comunale era stato adottato non vi erano altre società presenti sul territorio) hanno convenuto di consentire  alla società richiedente l’utilizzo di un campo sportivo in erba, con la decorrenza che ho più sopra indicata.

In conclusione, vi è da osservare che l’Amministrazione comunale non poteva essere chiamata in causa per un problema inesistente al tempo del rilascio degli atti di autorizzazione.

 

Stato civile

L’unico caso occorso, e venuto all’attenzione del   Difensore civico su indicazione dello stesso ufficio dello stato civile, ha riguardato persona che, in procinto di contrarre matrimonio, chiedeva di essere edotta sul regime patrimoniale da applicare ai coniugi che all’atto del matrimonio o in seguito – in quest’ultimo caso con dichiarazione ricevuta da un notaio – optano per la separazione dei beni, anziché per la comunione legale, che è il regime al quale si accede quando i coniugi non manifestano una diversa volontà. Il regime di separazione dei beni prevede che ogni coniuge divenga proprietario esclusivo dei beni acquistati dopo il matrimonio.

L’avere riportato il succinto commento agli articoli dal 215 al 219 del codice civile che trattano della materia potrà risultare utile a qualcuno di coloro che vorranno leggere la presente relazione anche se la stessa esula dalla stretta finalità della medesima. In ogni modo, le spiegazioni date hanno reso il richiedente pienamente soddisfatto.

 

Tributi

Il settore tributi ha dato origine a 22 pratiche, un numero superiore (+7) rispetto al precedente anno 2003. le richieste pervenute hanno interessato i seguenti tributi:

-         imposta comunale sugli immobili;

-         tariffa igiene ambientale;

-         canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-         imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Imposta comunale sugli immobili – I.C.I.

Debbo premettere che con l’intervento dello scrivente, sollecitato dall’ufficio, è stato portato a soluzione il problema della diversa attribuzione della zona censuaria per molti immobili. Il Catasto ha dato seguito alla comunicazione trasmessa in precedenza dal settore, che aveva documentato come vi fossero immobili iscritti in zona 2, che diversamente dovevano essere iscritti in zona 1 (la maggior parte) e come, per contro, immobili iscritti in zona 1 dovessero essere iscritti in zona 2 (la minor parte). Tale definizione ha avuto come conseguenza che si sono evitati inutili rimborsi, in quanto l’ufficio aveva già applicata l’imposta sulla base della iscrizione alla zona 1, consapevole che si trattava di errore materiale e viceversa ha dato corso ai rimborsi per il caso inverso.

Le domande pervenute hanno riguardato le seguenti fattispecie:

-         Accertamento dell’imposta a seguito di notifica di rendita definitiva, nell’anno 2001, per anni precedenti , al fine di recuperare l’imposta sulla differenza risultante tra la rendita precedente (presunta) e la nuova rendita (definitiva). E’ la questione di maggiore rilievo dibattuta nel corso del 2004. A questo proposito, già nella relazione dello scorso anno avevo riferito che “il settore, pur non applicando sanzioni ed interessi per gli anni nei quali i contribuenti non hanno corrisposto l’importo della imposta sulla parte di cespite costituito dalla differenza di rendita, chiede questo maggiore tributo per alcuni anni antecedenti la notificazione della rendita definitiva, anche sulla base di una circolare ministeriale interpretativa della norma di riferimento”. Riferivo, altresì, che la maggioranza delle Commissioni tributarie provinciali “accolgono i ricorsi presentati dai contribuenti per questa fattispecie, ma ve ne sono alcune (e sono la minoranza) che li respingono”. E come si dovesse rimanere in attesa di conoscere la posizione che sarebbe stata assunta dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia in ordine a ricorsi presentati da contribuenti, qui residenti. Questa si è pronunciata su due casi, decidendoli in modo diametralmente opposto, con accoglimento del ricorso in un caso ed il rigetto nell’altro e, quindi, si può dire che sulla questione, non avendo avuto sbocco giurisprudenziale univoco, permane tutta l’originaria incertezza. Si è, infatti, in attesa di conoscere le future decisioni che la Commissione tributaria provinciale emetterà su altri ricorsi; onde poter verificare se, in un senso o nell’altro, si andrà a formare una linea di tendenza. Allo stato attuale non si può stigmatizzare la condotta sin qui tenuta dall’ufficio tributi e favorevole al Comune; al più questi provvederà alla restituzione (come già avvenuto per il ricorso accolto) sempre che non intenda appellare alla Commissione tributaria regionale; mentre nel caso di domande presentate per ottenere il rimborso, ma senza che vi sia stata interposizione del ricorso il settore ha mantenuto la sua originaria posizione negativa sul’accoglimento.

-         Le altre questioni sottoposte all’attenzione dello scrivente sono state più di routine ed hanno riguardato: la verifica di accertamenti o di versamenti dell’imposta, alcuni dei quali presentavano errori materiali, ma il più delle volte di lieve entità oppure casi di erronea o ritardata dichiarazione del contribuente. In accordo con l’ufficio tali questioni sono state appianate.

-         In un caso si è convenuto con il contribuente di procedere a rateizzazione della somma da corrispondere, in considerazione dell’entità dell’importo e della situazione economica del contribuente stesso.

-         Infine, il settore ha correttamente provveduto al recupero di imposta per calcolo errato della base imponibile da parte del contribuente (il quale pur avendo sbagliato non voleva sentirne ragione), nel senso che aveva determinato l’importo sulla base della originaria rendita catastale, senza averla maggiorata del 5%, mentre trattasi di incremento previsto dalla legge. Altrettanto correttamente, il settore ha provveduto ad annullare, per altro contribuente, richiesta di recupero d’imposta fondata su erronei presupposti, secondo giusta motivazione e fornitura di idonea documentazione prodotta dall’interessato.

T.I.A. (ex T.A.R.S.U.) – tariffa per l’igiene ambientale.

E’ pervenuta qualche domanda verbale di chiarimenti, come avviene ogni anno, da parte di contribuenti non residenti, in ordine alla determinazione ed applicazione della tariffa. Per il resto si sono avuti due casi che hanno dato origine all’apertura della relativa pratica: il primo ha riguardato un contribuente che si era trasferito in altro comune, ma senza avere data alcuna comunicazione all’ufficio, tanto è vero che era stato successivamente cancellato dall’anagrafe della popolazione; pertanto è risultata dovuta la tassa (al tempo di riferimento non era stato ancora introdotta la tariffa) sino alla cancellazione dai registri anagrafici e posto che il regolamento concernente la materia ascrive precisi obblighi a carico del contribuente per il servizio di cui trattasi; il secondo caso pure concernente un contribuente T.A.R.S.U. , ha, però, riguardato non tanto il settore tributi, quanto il concessionario della riscossione, nel senso che quest’ultimo ha dato seguito agli atti esecutivi per recuperare la tassa per gli anni dal 1993 al 1995, atti non opposti dal contribuente. Se non ché, in un tempo immediatamente successivo all’eccesso all’ufficio del   Difensore civico, il predetto contribuente ha presentato ricorso al Giudice di pace si deve ritenere per un tentativo di conciliazione, in quanto si è in presenza di materia che rientra nella competenza del Giudice tributario, ed allora lo scrivente, appellandosi all’articolo 11, quarto comma, del regolamento per l’esercizio delle funzioni del   Difensore civico comunale, ha sospeso la propria attività in attesa della pronunzia (o meglio si dovrebbe dire dell’esito del tentativo di conciliazione) dell’Organo giurisdizionale.

Canone per l’Occupazione di spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P).

 Si è trattato di questioni che, per lo più, non investivano strettamente il tributo, bensi: gli atti di concessione, il rinnovo, la presenza di domande concorrenti per lo stesso spazio ed ancora l’avvenuta concessione a favore di un concessionario e la resistenza opposta dal precedente a liberare l’area diversamente concessa oppure la sollecitazione a voler autorizzare la messa in sito di elementi costituenti arredo urbano.

Per tutti i casi si è trovata una soluzione, anche se devo dire a volte molto faticosamente, con più incontri e riunioni succedutesi nel tempo, che hanno per certi passaggi, visto fattivamente coinvolto lo stesso Capo dell’Amministrazione comunale. E, del resto, si verte in materia che può anche dare adito a stadi di elevata conflittualità e tale da rendere, dunque, propizio l’intervento dell’Organo di governo dell’Ente, poiché su una stessa area pubblica, così come avvenuto, si incentra l’interesse (dai risultati economici consistenti) di più esercizi pubblici attigui.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

E’ stata presentata una domanda da parte del titolare di un pubblico esercizio per chiedere di verificare la legittimità   di un accertamento dell’imposta in argomento, a seguito di ritardo nella corresponsione da parte del contribuente, essendo apparso molto elevata la sanzione. Al riguardo lo scrivente ha interessato la concessionaria del servizio per avere chiarimenti in merito alla applicazione delle norme ordinarie e regolamenti che disciplinano il tributo. La pratica è in corso e la sua definizione avverrà, pertanto, nell’anno corrente.

 

Urbanistica e territorio

Il numero di casi trattati è risultato uguale a quello dell’anno precedente.

Va detto che la fruttuosa collaborazione del settore con il Difensore civico ha consentito di concludere due pratiche che risultavano in pendenza da tempo. La prima è stata definita in senso favorevole al richiedente con il rilascio del provvedimento autorizzatorio; la seconda in senso sfavorevole al richiedente, ma il provvedimento negativo ha messo il medesimo nella condizione di potersi opporre in sede giurisdizionale.

Faccio rilevare, a proposito di pratiche che si trascinano nel tempo, come la richiesta ripetuta di documentazione, non sempre essenziale ai fini dell’adozione del provvedimento finale (ovviamente si tratta di un discorso rivolto a tutti i settori), non sempre si armonizzi con le norme sulla semplificazione amministrativa e tanto meno con quelle dettate per la economicità del procedimento amministrativo.

Può essere che, dopo accurato esame, l’Ufficio chieda di integrare o di modificare la documentazione presentata all’atto della prima assunzione della pratica al protocollo, ma non è né ammissibile e neppure comprensibile che la richiesta diventi insistita nel lungo periodo; anche nel caso in cui una tale situazione venisse a determinarsi con il gradimento, spesso dissimulato, del destinatario del provvedimento finale, situazione che invece in sede giurisdizionale risulterebbe, per altro, di maggiore vantaggio per il privato, anziché per l’Ente.

In sostanza, la raccomandazione nasce da una duplice esigenza: la prima, il   Difensore civico comunale è indifferente al tipo di provvedimento adottato per quanto riguarda il merito, ma è istituzionalmente interessato a che sia data risposta al cittadino nei modi ed ancor più nei tempi dettati dalla normativa in vigore; la seconda, evitare all’Ente, in caso di contenzioso, di essere più facilmente esposto ad azione di risarcimento per danni.

Altri problemi hanno riguardato:

-         domanda per conoscere, nel dettaglio, la procedura da seguire per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per casa di civile abitazione; è stata data risposta in accordo con il settore, che ha pure chiarito gli aspetti di natura economico-finanziaria della pratica;

-         domanda relativa ad un piano di lottizzazione in itinere, in particolare per conoscere i tempi per l’adozione, che sono, però, risultati condizionati da problematicità posta dal tecnico di parte; anche in questo caso è stata fornita risposta in accordo con il settore, tant’è che il piano ha proseguito il suo iter normale;

-         richieste tendenti a conoscere la possibilità di interdizione di sopraelevazioni in grado di compromettere in modo totale o parziale la vista a lago; possibilità rappresentata dal ricorso in sede giurisdizionale, avverso il provvedimento concessorio, qualora lo si reputasse affetto da vizi di legittimità;

-         infine, domande su pratiche relative all’utilizzo dei sottotetti; inerenti, in particolar modo, l’applicazione della normativa regionale per la parte in

-         cui tratta delle modifiche delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, a seguito della diversa posizione assunta dal settore, nell’anno 2004. Infatti, in precedenza si riteneva che l’altezza media ponderale di mt. 2,40 fosse da considerarsi minima, mentre successivamente è stata considerata come massima raggiungibile per l’utilizzo dei sottotetti. Debbo dire che, pur rimanendo personalmente d’accordo con il primo orientamento, secondo il quale non doveva superarsi comunque l’altezza media dei locali abitabili, fissato in mt. 2,70 (ed in tal senso si sono orientati, ad esempio i Comuni di Milano e di Varese), l’Assessore Regionale all’Urbanistica, con comunicazione n. 100, del 21 aprile 2000, ha sostenuto il secondo avviso (seguito da altri Comuni, ad esempio Brescia).

Naturalmente, questa modifica di linea interpretativa ha portato alla revisione, per adeguamento, di progetti di utilizzo di sottotetti già presentati, con lieve, ma giustificato, scorrimento di termini nell’emissione dei permessi di costruzione.

Qualora si dovessero produrre alcune sentenze in materia (anche se a mio parere è già molto significativa la sentenza del TAR di Brescia del 6.12.2002 n. 2211/2 proprio per recupero di un sottotetto in Desenzano del Garda.), sarà interessante conoscere il definitivo orientamento della Magistratura amministrativa, a fronte di una duplice interpretazione della norma regionale che tutt’ora viene data dagli Enti locali della Regione Lombardia. Infatti, la comunicazione regionale non ha avuto il pregio di rendere univoca la condotta dei Comuni sul tema, perché non si può dire abbia colto la finalità della legge regionale che, è stato pure scritto, doveva consistere nella realizzazione di nuovi spazi abitativi, senza occupare ulteriore territorio ed allora deve essere consentito di raggiungere quella altezza che risponde alle condizioni igienico - sanitarie volute dalle Aziende sanitarie locali.

 

I RAPPORTI TRA IL DIFENSORE CIVICO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – LA GESTIONE

Il rapporto con gli Organi di governo del Comune è, come è sempre stato in questi anni, improntato a lealtà, correttezza e, mi pare di poter dire, reciproca stima. Come pure, vi è stata fattiva collaborazione ogniqualvolta si è presentato un problema la cui soluzione appariva agevolata da una azione concordata.

Devo dare atto, così come avvenuto negli anni scorsi, che i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché, più in generale, ogni dipendente, al quale per motivi operativi pratici ho dovuto fare ricorso, hanno sempre corrisposto con apprezzabile disponibilità.

Ho dovuto, però, costatare che alle volte, le risposte ai cittadini vengono date ancora con ritardo, in alcuni casi anche considerevole, ciò che non dovrebbe più essere per un Comune certificato per la qualità in tutti i settori. Torno a dire che ciò è motivo di irritazione nei cittadini ed è pure causa di sfiducia nelle istituzioni. Ben si possono comprendere le difficoltà impreviste che a volte si incontrano durante l’iter burocratico riguardante singole pratiche, ma tali difficoltà devono essere portate alla attenzione dei richiedenti.

Sono a conoscenza che l’Amministrazione comunale ha dato impulso alla comunicazione in senso generale, vale a dire per quanto riguarda modalità e tempi di realizzazione del suo programma; il che è sicuramente utile, ma è altrettanto utile e di rilievo corrispondere ai singoli richiedenti con le risposte positive o negative che le singole istanze meritano.

Continuo a credere che gli Organi di governo del Comune ed il Direttore Generale (che ringrazio per la disponibilità) debbano riservare una particolare attenzione a questo aspetto fondamentale delle gestione dell’ente, attraverso l’esercizio delle funzioni di controllo loro espressamente demandate dalla legislazione vigente e dallo statuto comunale.

 

CONCLUSIONE

I suggerimenti contenuti nella relazione in ordine allo svolgersi dell’azione amministrativa, oltre che costituire una prerogativa propria del   Difensore civico, hanno soprattutto e come sempre lo scopo di favorire in massimo grado la soddisfazione dei destinatari del servizio reso dalla Pubblica Amministrazione locale ed ancora una volta, nello spirito con il quale sono formulati, mi auguro che possano essere accolti.

 

PERSONALE DELL’UFFICIO

Come per gli anni precedenti, esprimo un vivo ringraziamento al personale dell’ufficio di difesa civica per la continua precisione e la professionalità con le quali svolge il proprio delicato lavoro e la correttezza con la quale si rapporta con il pubblico, che mostra gradimento e sentito apprezzamento, più volte manifestati al sottoscritto.

 

 

Il Difensore civico

Dr. Esterino Caleffi

 

 

 


GRAFICI

 

 



A cura della Segreteria del Difensore civico istituita presso L'U.R.P.
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