
Città di Desenzano del Garda
IL DIFENSORE CIVICO
RELAZIONE SULL'ANNO 2004
Approvata dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 52 del 30/05/2005
LA
DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI PER SETTORI
Enti diversi e società di servizi
I RAPPORTI TRA IL DIFENSORECIVICO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le pratiche trattate nell’anno 2004 assommano
complessivamente a 117, con un incremento di 12 nei confronti del precedente
anno 2003. La correlazione dei due sintetici dati non deve però far ritenere
che la difesa civica sia stata maggiormente interessata dai cittadini a cagione
di una aumentata conflittualità con la pubblica amministrazione locale. Anzi,
si può dire, a questo riguardo, che l’entità dei casi trattati nel corso di
ogni anno si sia ormai stabilizzata attorno ad un centinaio e che il
superamento o meno di tale cifra è dovuta al ricorso al Difensore civico di privati per
pareri su questioni che investono loro rapporti con terzi o per dare soluzione
a problemi che intendono affrontare, ma solamente dopo avere avuta conoscenza
delle norme giuridiche che regolano la materia di volta in volta in
considerazione.
E’
pur vero, come ho già avuto modo di precisare nelle precedenti relazioni annuali
al Consiglio comunale, che le
disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che
trattano delle funzioni del Difensore civico non rendono obbligatoria una
risposta per casi simili, ma, sia per il loro numero limitato e sia,
soprattutto, per non negare ai richiedenti un indirizzo o un orientamento
possibili, ho continuato a ritenere non soltanto utile, bensì addirittura
doveroso assumere un atteggiamento di disponibilità. Il Difensore civico
svolge, in primo
luogo,
una funzione di assistenza e di consulenza nel rapporto che i cittadini hanno
con la Pubblica Amministrazione ed ho inteso dare a questa funzione una
dimensione non costretta entro questo esclusivo rapporto, in quei pochi casi -
ripeto - nei quali i cittadini hanno ritenuto di farvi ricorso per questioni
più strettamente privatistiche. Nel numero di casi trattati non vengono
considerate le richieste di pareri e di informazioni verbali e telefoniche alle
quali sono state date, comunque, le conseguenti risposte. Per questo motivo o
per il ripetersi dell’accesso all’ufficio per una stessa pratica, gli incontri
con i cittadini hanno raggiunto, nell’anno 2004, il numero di 265.
La
distribuzione dei casi trattati nell’anno 2004 riferita ai settori del Comune,
ad Enti e Società diverse che gestiscono servizi aventi rilevanza pubblica ed a
privati è stata la seguente:
|
ANNO
2004 |
INTERVENTI |
|
Attività
Produttive |
5 |
|
Ecologia |
24 |
|
Enti diversi |
9 |
|
Opere e Lavori Pubblici |
13 |
|
Organi Istituzionali |
1 |
|
Polizia Locale |
10 |
|
Privati |
18 |
|
Servizi Sociali |
5 |
|
Sport |
1 |
|
Stato Civile |
1 |
|
Tributi |
22 |
|
Urbanistica e territorio |
8 |
|
TOTALE |
117 |
Le
richieste pervenute si sono indirizzate all’ottenimento di chiarimenti in
ordine a:
- domanda di ristorazione respinta per mancato rispetto dei parametri predeterminati,
- procedura per l’apertura di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (ristorante) nonché per la stessa somministrazione, in forma ambulante,
- procedura per il rilascio di licenza di parrucchiere.
Infine, richiesta di assistenza, volta soprattutto al coordinamento di più settori interessati, per la localizzazione di edicola per la vendita di giornali, riviste e pubblicazioni varie, in area oggetto di discussione da parte di privati, sulla base di autorizzazione commerciale rilasciata.
Le istanze sono state soddisfatte. I casi concreti
hanno, però, evidenziato la necessità di porre una norma regolamentare (e,
dunque, si verte in materia di competenza consiliare) per disciplinare
l’accesso alle predette licenze o autorizzazioni. In sostanza, allo stato
attuale, i soggetti interessati debbono attendere la cessazione di attività da
parte di altro soggetto e soltanto allora possono presentare la domanda; ciò
costringe a ripetuti accessi all’ufficio, con perdita di tempo tanto per il
privato quanto per il personale dell’ufficio stesso.
La norma di regolamento potrebbe prevedere il
deposito delle domande con la formazione di una graduatoria provvisoria.
Successivamente, allorquando si renderà disponibile una licenza o
autorizzazione, l’assegnazione avverrà sulla base dei requisiti richiesti ed a
parità di questi in relazione al tempo di presentazione.
Il
numero dei casi sottoposti all’attenzione del Difensore civico è aumentato, unicamente per problemi
connessi all’assegnazione dei posti barca. Posso dire che l’intesa con il
responsabile del settore, in una materia che presenta, senza alcun dubbio,
problemi giuridici anche di difficile soluzione, ha consentito di evitare il
sorgere di contenzioso con profili di dubbia legittimità, per i privati, ma in
certi casi anche per il Comune.
A questo riguardo e per le questioni di maggior
rilievo si sono tenute riunioni con le parti coinvolte, che hanno avuto il
benefico effetto di comporre, con modalità equitative, la lite sorta o di
evitare quella che stava per sorgere; facendo emergere per altro, quel
particolare importante aspetto della difesa civica che consiste nell’attività
di conciliazione.
Mentre,
per quanto attiene a rilievi per mancate assegnazioni, in alcuni casi si è
potuto procedere a soddisfare i richiedenti o per rinuncia di altro
assegnatario e soprattutto per mancanza di uno o più requisiti in capo ad
assegnatari; altri ancora non sono risultati assegnatari per mancanza di posti
disponibili.
L’altro
problema che investe ogni anno l’ufficio del Difensore civico è dato dall’inquinamento acustico ed
ambientale.
Per
quanto riguarda il primo, devo dire che un numero crescente di persone è
severamente angustiato dai rumori che non consentono di riposare nelle ore notturne,
durante la stagione turistica. Va riconosciuto all’Amministrazione Comunale la
volontà di porre in atto azioni di contrasto del fenomeno, tanto con
provvedimenti di carattere generale, quanto con provvedimenti mirati a colpire
singole fonti inquinanti, nella non facile ricerca di un punto di equilibrio
tra l’esercizio delle attività economiche, costituite dai pubblici esercizi, e
la quiete per i residenti ed i turisti. Ora, è noto che i provvedimenti
restrittivi di dette attività non sono in grado da soli di soddisfare
all’esigenza primaria del riposo notturno, pertanto, essi debbono essere, di
continuo, accompagnati dall’azione di vigilanza, in special modo nei giorni del
fine settimana; come, del resto, già segnalato alla pagina 5 della relazione riferita
all’anno 2003. Gli stessi titolari dei pubblici esercizi dovrebbero comprendere
quanto sia necessario raggiungere, in materia, un proficuo risultato con invito
ai clienti ad abbassare i toni nelle c.d. ore “piccole”, come dire dopo la
mezza notte e, pertanto, loro stessi dovrebbero curare che i rumori per la
musica ed altro non siano percepibili all’esterno, poiché la diminuzione del
tasso di rumorosità potrà avere il benefico effetto di fare lievitare la
presenza turistica, mentre il contrario non porterà loro sicuramente alcun
beneficio.
In
tema più strettamente di ambiente, posso affermare (e me ne dolgo) che la
situazione soffre di staticità, nel senso che da un lato non aumenta il
contributo delle persone a tenere indenne le aree pubbliche dal quotidiano
insulto ad insudiciarle, cospargendole dei più vari rifiuti e dall’altro non
cresce neppure la solerzia della mano pubblica nel restituire decoro alla gran
parte di esse, con debite eccezioni per le zone di maggior centralità. Eppure,
continuo a credere che se ogni Comune deve impegnarsi in questa materia, ancor
più lo deve fare una Città caratterizzata da vocazione turistica. Per questo
motivo non mi abbandona la speranza che l’Amministrazione voglia disporre una
annuale ripulitura globale del territorio comunale. Ciò costituirà una forte
indicazione anche per la cittadinanza che apprezzerà ed al tempo stesso vorrà
porsi sulla strada della collaborazione a tenere pulito l’ambiente,
nell’accezione più ampia ed elevata del termine. Come pure non dovrebbe mancare
il contributo istituzionale e prezioso della Polizia Locale nel senso di
effettuare qualche intervento, almeno a fronte di azioni impudenti e, ben
s’intende, rilevabili in sinergia con il settore preposto alla tutela
dell’ambiente.
Si sono avute due domande inerenti il settore. La
prima, non ancora conclusa, relativa ad un indennizzo da parte della Compagnia
di assicurazione del Comune, nel senso che, in un primo tempo, a seguito di
comunicazione di non colpevolezza dell’Ente, la Compagnia si è detta estranea
alla richiesta. Senonché, si è potuto dimostrare che l’assunto comunale non
corrispondeva alla normativa del codice stradale ed allora la predetta
Compagnia assicuratrice per chiudere la questione ha corrisposto la metà del
danno subito e precisamente 200 € a fronte di 400 €. Con insoddisfazione
espressa dall’interessato. La pratica è stata seguita dall’ufficio in oggetto,
ma la comunicazione liberatoria per l’Ente è stata inviata da un tecnico del
settore opere e lavori pubblici.
Analoga situazione si è verificata per un altro
incidente occorso verso la fine dell’anno 2003 e la pratica ora è in carico
allo scrivente; pure in questo caso il predetto tecnico si è affrettato ad
affermare la totale estraneità dell’Amministrazione e conseguentemente ne è
derivata liberatoria della Compagnia assicuratrice in relazione all’indennizzo.
Poiché,
a mio parere non è così certo, anche in questa situazione, almeno dagli
elementi che ho sin qui raccolto, che la colpa sia da addossare interamente
all’utente della strada, è auspicabile una maggiore cautela ed un più serio
approfondimento dei fatti prima di dichiarare alla Compagnia assicuratrice che
l’Ente non ha alcuna responsabilità per l’accaduto. Tanto più che risulta poi
defatigante ristabilire l’esatta situazione, così come il cittadino richiede;
la qual cosa bisognerà accertare in sede giurisdizionale nel caso in cui il
Difensore civico maturi l’intimoconvincimento del torto che il cittadino
andrebbe a subire e la Compagnia assuma, per contro, un atteggiamento di
arroccamento sulla sua posizione iniziale, facendosi forte della dichiarazione
comunale.
Dicevo,
per concludere sul punto (che è molto più importante di quanto possa sembrare,
visto che si verte in materia di indennizzi)che l’interessato, del quale parlo
in apertura,non si è detto soddisfatto, poiché trattandosi di cittadino belga,
che lavora in Italia, e nonavendo tendenza all’applicazione del contratto di
transazione, ha chiesto allo scrivente di sapere per quale motivo avendo egli
ragione avrebbe dovuto ricevere solo la metà della spesa sostenuta per far
riparare la sua automobile.
Poiché
la domanda mi è parsa fondata ho riaperto la questione con la Compagnia assicuratrice
e la pratica, ovviamente, è tra quelle pendenti alla fine dell’anno 2003.
Altro caso ha riguardato una domanda per servitù a favore dell’ENEL in un fabbricato acquistato dal Comune. Ho dato indicazione in proposito.
enti diversi e
società di servizi
Con il presente paragrafo
dò relazione, in via riassuntiva, della azione svolta dal Difensore civico a
favore di cittadini che hanno avuto difficoltà con Enti, Organismi presenti sul
territorio comunale e Società a partecipazione comunale (Garda Uno).
Alcuni interventi hanno
riguardato problemi inerenti all’ingresso di anziani presso la locale residenza
sanitaria assistenziale, nonché a richieste di conoscere la nuova normativa in
ordine alla trasformazione delle I.P.A.B. avvenuta nell’anno di riferimento
della presente relazione; soprattutto sulla possibile incidenza che la nuova
natura giuridica dell’ente avrebbe potuto determinare sui rapporti economici
con i familiari degli assistiti.
Per quanto attiene alla
prima questione si è pervenuti a facile soluzione, in quanto il contrasto
nasceva da incomprensione sui tempi d’ingresso,mentre per la trasformazione
dell’ente sono state date informazioni sulle due possibili soluzioni
prospettate dalla legislazione regionale e sulla scelta verso la quale
l’Istituzione si stava orientando e che è stata poi adottata; facendo, altresì,
presente che la trasformazione in Fondazione (persona giuridica privata) ha
l’indubbio vantaggio di svincolare dalla penetrante legislazione sul personale
e sulla acquisizione dei beni per il funzionamento, in special modo per ciò che
riguarda le assunzioni,consentendo una sicura e benefica maggiore libertà di
movimento in materia, fatto rilevante per un organismo che opera in un settore
molto delicato, quale è quello della assistenza alle persone anziane e quasi
tutte disabili. Inoltre le stesse norme sull’ordinamento e sull’amministrazione
risultano maggiormente vicine all’ambito operativo della Fondazione (basti
pensare al diverso sistema di nomina del Consiglio di Amministrazione per le
due opzioni prospettate dalla legge regionale).
Per quanto riguarda la
determinazione delle rette mensili praticate per gli ospiti il tema è proprio
del Consiglio di Amministrazione che entrerà in carica a breve, ma ho motivo di
ritenere, come ho spiegato ai richiedenti, che la loro dinamica, resterà
legata, così come è avvenuto in passato, al normale evolvere del costo della
vita, nonché ad eventuali spese straordinarie per innovazioni all’interno della
struttura (penso, ad esempio, all’impianto di climatizzazione, attualmente
mancante e della cui importanza per la popolazione della struttura (ospiti e
personale) è inutile dare conto) se non saranno reperite entrate straordinarie
per farvi fronte.
Orbene, eventuali
lievitazioni per le motivazioni del tipo prospettato non sono costantemente
riconducibili alla diversa natura giuridica della residenza
sanitario-assistenziale.
Sono state inoltre rivolte
domande al Difensore civico in ordine alla procedura per la dichiarazione di
morte presunta, in quanto il servizio per lo stato civile, che è competente
nella sola fase terminale per la trascrizione della sentenza a seguito di
comunicazione del cancelliere del Tribunale, ha invitato gli interessati ad
accedere alla difesa civica. Ho, pertanto, provveduto alla redazione della
relativa domanda che gli interessati, previa sottoscrizione, hanno poi
inoltrato al Procuratore della Repubblica per il seguito di competenza.
Per quanto riguarda i
servizi gestiti da Garda Uno S.p.A. gli interventi effettuati sono stati
parecchi, ma, aldilà del numero, ho dovuto più volte lamentare la vischiosità
posta nel dare soluzione a problemi non difficili, con promesse ripetute di
provvedere alle quali non veniva dato il successivo seguito, con evidente
esasperazione dei richiedenti.
Per alcuni casi mi sono
dovuto recare personalmente presso la sede della Società e soltanto un deciso
intervento ha consentito l’adozione di provvedimenti, in sé di scarsa
rilevanza, ma importanti per i destinatari, poiché si verteva in materia di
fatturazione di acconti troppo elevati rispetto al consumo di acqua, oppure per
fatturazioni relative sempre al consumo di acqua, molto elevato, per danni alle
condutture e non imputabili(almeno del tutto) alla utenza o ancora a
fatturazioni errate nella interpretazione o per altro motivo, anche in questi
casi con promessa di rapida sistemazione delle pratiche che, per contro, non
veniva poi effettuata.
La stessa situazione
lamentata per il servizio di acquedotto si è verificata per alcune partite relative
alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le quali ho dato
seguito come per il servizio di acquedotto.
Una considerazione su
questo tema. Avviene che le Amministrazioni locali esternalizzino alcuni
servizi, in quanto le Società affidatarie sarebbero meglio in grado di renderli
agli utenti, per la possibilità loro offerta di strutturare una organizzazione
che non può normalmente essere consentita all’ente locale in termini di
personale e mezzi (si pensi, ad esempio, ai problemi che si pongono per il
rispetto del patto di stabilità interno). Nella mia esperienza professionale ho
potuto cogliere il significato positivo di tale impostazione e del resto la
legislazione per gli enti locali, a partire dall’entrata in vigore della legge
142/1990 sino al recente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
267/2000, ha spinto molto in questa direzione,in particolareper l’erogazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Purtroppo, tale positivo
risultato debbo dire che si stempera significativamentein sede di esame
complessivo dell’azione della Società qui in considerazione, nel senso che,
almeno allo stato attuale, ho colto una diffusa insoddisfazione dell’utenza per
le modalità con le quali sono stati resi alcuni servizi dati in affidamento.
Per quanto mi riguarda non ho mancato di rappresentare questo disagio ai
funzionari e dipendenti con i quali ho trattato le pratiche portate alla mia
conoscenza.
Gli stessi mi hanno data
assicurazione di un prossimo e sicuro miglioramento, in quanto sarebbe
terminata la fase di avvio e di assestamento dell’azione societaria. Mi auguro
sia così, anche per i servizi di pulizia di vie, piazze e spazi pubblici in
generale. Ma, poiché mi pare di poter dire che l’Amministrazione abbia percepito
la mia stessa sensazione di disagio nell’utenza (e bene ha fatto a riportare la
gestione della TARSU al Settore tributi, in quanto non si tratta, per altro, di
un servizio di cui all’articolo 113 del Testo UnicoEE.LL.)sarà opportuno
intensificare l’esercizio del controllo sull’erogazione dei servizi affidati ed
ancor prima l’esercizio del potere di direttiva nell’ambito dell’Assemblea
della Società consortile.
Le
richieste di intervento sono rimaste pressoché invariate, per il fatto che per
quanto concerne il più stretto livello manutentivo non vi è stato quel salto di
qualità che il Difensore
civico continua a sollecitare ed ad augurarsi che abbia a realizzarsi non fosse
altro che per dare un concreto seguito a quanto evidenziato nel precedente
paragrafo e che le norme statutarie rendono non ulteriormente differibile.
Per
questo motivo, il rinvio alle osservazioni esposte alla pagina 13 e 14 della
relazione dell’anno 2003 è d’obbligo.
In
aggiunta, le richieste specifiche avanzate nell’anno 2004 hanno avuto ad
oggetto (in via riassuntiva) i problemi sotto
elencati:
- richiesta di documentazione per incidenti su strade comunali, che sono state, per altro, sollecitamente soddisfatte,
- domande per la messa a punto della viabilità nella vasta area interessata dal nuovo centro commerciale, in uscita ed in entrata da Desenzano del Garda per Brescia e Castiglione delle Stiviere, nonché per la messa a punto della nuova strada per l’ospedale; situazione che nell’un caso e nell’altro può dirsi normalizzata. Purtuttavia, per quanto riguarda il primo problema richiamato, è auspicabile una definitiva risistemazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, che renderà più agevole la circolazione sia veicolare che pedonale,
-
è stato attentamente valutato (in più riunioni, con la presenza di privati, amministratori,
tecnici e Difensore civico)
il problema della sistemazione giuridica del passaggio pedonale che unisce la
via Sant’Angela Merici con la zona circostante il Castello, in modo tale da
darvi definitiva soluzione; ricordo che il predetto passaggio investe molte
proprietà private e la questione deriva da atti posti in essere agli inizi
degli anni ottanta a seguito di piano di lottizzazione,
-
è stata fatta richiesta di allargamento della parte
terminale di via Masotti, che immette in viale Rimembranze; la predetta
richiesta è stata posta all’attenzione dell’Amministrazione comunale, che ha
mostrato di farsi carico della soluzione del problema, tanto più di rilievo per
il fatto che la strettoia si verifica proprio nel tratto terminale della citata
via Masotti alla confluenza, come detto, con viale Rimembranze che risulta
sopportare un discreto traffico veicolare;
-
richieste di
costruzione di tratti di fognatura e di sistemazione di marciapiedi; nel primo
caso, trattandosi principalmente di interventi di competenza di privati, in
quanto derivanti da obblighi contratti in sede di piani di lottizzazione, si è
ricevuta assicurazione di soddisfacimento; mentre la segnalazione della necessità
di sistemare un tratto in via Custoza è tuttora all’attenzione del competente
settore; nel secondo caso, sia le richieste pervenute dai cittadini, sia pure
quelle effettuate dallo scrivente di propria iniziativa, non sempre hanno
trovato il seguito che sarebbe stato dovuto per interventi che, continuo a
credere, dovrebbero essere effettuati, addirittura, senza alcun bisogno di
sollecitazioni ripetute; cosicché, anche per questo tema, faccio pure rinvio
alla pagina 15 della relazione del 2003;
-
è tornato il
tema di una strada ritenuta vicinale, ma semplicemente per chiarire con
esattezza la natura giuridica della stessa; nonché di un parcheggio, vale a
dire se fosse da ritenere pubblico o privato: sulla questione, che aveva
investito anche il settore della Polizia locale, lo scrivente ha inoltrato alla
Amministrazione una nota per chiarire i termini giuridici della medesima con
indicazione della possibile soluzione;
-
infine, sono
pervenute lamentele per interventi di riqualificazione disposti dall’Amministrazione
nel parco del laghetto, per il fatto che alcuni abitanti di case limitrofe
hanno espresso timori per il possibile inquinamento acustico che potrebbe
derivare dal bar e dai giochi; ho fatto rilevare che, trattandosi di interventi
regolarmente deliberati, la difesa civica non poteva disporre di azione in
merito, mentre, nel caso in cui dovesse per davvero manifestarsi, in futuro, il
paventato inquinamento, si tratterà di intervenire presso gli Organi preposti,
ivi compresa la stessa Amministrazione comunale, per il ripristino di una
situazione di normalità.
Come
si può notare dall’esposizione sopra effettuata i cittadini si rivolgono
al Difensore civico per
sollecitare non tanto interventi straordinari, la cui realizzazione o meno
ricade nella esclusiva competenza degli Organi di governo del Comune, bensì,
fatta qualche eccezione, per vedere realizzati interventi ordinari che pure
hanno notevole peso nella vita quotidiana. Tali esigenze dovrebbero essere
prontamente soddisfatte dall’apparato burocratico, al quale è assegnata la
gestione in via pressoché esclusiva.
Consiglieri
comunali – richiesta di pareri al
Difensore civico.
Il
nuovo Statuto comunale non riporta la norma, contenuta nel precedente, secondo
la quale “I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento
del Difensore civico”.
Questa esclusione ha portato, come immediata conseguenza, a richieste di pareri
scritti e verbali da parte di alcuni Consiglieri comunali ed alle stesse lo
scrivente ha corrisposto con le medesime modalità con le quali sono state
poste; senza mancare, però, di dare motivazione, nella premessa alla prima
risposta scritta, del diverso comportamento che veniva assunto rispetto al
passato, vale a dire per la espunzione dal nuovo ordinamento statutario
comunale della norma sopra trascritta. Ma la questione, che è di indubbio
rilievo, in quanto attiene al rapporto del Difensore civico con i componenti del massimo Organo
deliberante e di rappresentanza popolare, non può dirsi risolta, in quanto è da
stabilire la permanenza in vigore o la implicita abrogazione dell’articolo 13.
Limitazione degli interventi – del regolamento per l’esercizio della funzioni
del Difensore civico
comunale, che così dispone: “ Non possono ricorrere al Difensore civico: a) I
Consiglieri comunali in carica nel Comune per fatti connessi con il mandato
politico – amministrativo”.
Ora,
se si ritiene che la norma regolamentare traesse supporto dalla scomparsa norma
statutaria e che conseguentemente alla mancanza di quest’ultima debba essere
attribuito il significato di rimozione, sia pure implicita, della norma di
rango inferiore, le domande poste dai Consiglieri comunali al Difensore civico possono essere
soddisfatte; se al contrario, si ritiene che la norma regolamentare abbia una
sua vita autonoma e, che, quindi, sia tuttora presente nell’ordinamento
giuridico comunale, indipendentemente dallo Statuto, dal quale, per certo, non
trae più supporto, ma con il quale non può nemmeno dirsi in contrasto, almeno
evidente (anche se il regolamento per la difesa civica è stato adottato in anno
successivo al precedente Statuto) le domande poste dai Consiglieri comunali
al Difensore civico non
possono essere soddisfatte, per la valida sopravvivenza della norma
regolamentare che ne fa divieto.
Cosicché,
stante la situazione di comprensibile incertezza che è venuta a determinarsi
sul tema, da una parte, per il convincimento che si è formato in alcuni
Consiglieri, secondo il quale la mancata inibizione esplicitata in materia
dallo Statuto ha liberalizzato l’accesso al Difensore civico, dall’altra parte per la indubbia
presenza di qualche valida motivazione a sostegno dell’opposta tesi, che può
essere ritrovata in alcuni articoli del Testo Unico per gli Enti Locali (penso,
ad esempio, gli artt. 11 e 97), continuerò a dare, se richiesto, pareri ai
Consiglieri comunali. Ma, al tempo stesso, sono a chiedere al Consiglio
comunale di volersi esprimere sul punto, essendo l’unico Organo di governo del
Comune titolare della potestà di porre norme giuridiche locali (fatta eccezione
per quelle che attengono all’organizzazione) o di interpretarle autenticamente,
quando siano tali da far sorgere controversie, che nel caso in esame potrebbero
verificarsi addirittura tra organi istituzionali dell’Ente.
Premetto
la costante necessità, rappresentata anche nelle precedenti relazioni, di
raccomandare alla Polizia locale di continuare ad avere consapevolezza della
competenza a carattere generale della sua azione. E se è vero che ciò è posto
in evidenza dalle funzioni stesse che le sono affidate, ho, pure, modo di
constatarlo dalle varie istanze che mi pervengono dai cittadini; infatti è ben
raro che un settore non abbia ad interagire con la Polizia locale, basta pensare:
all’ambiente – ecologia, a tutti i servizi al territorio, ai tributi,
soprattutto per l’azione di
ricerca della materia imponibile, ai servizi
demografici e come spesso ne derivi, per altro, dai verbali della Polizia
locale il necessario supporto tecnico al provvedimento da adottare. Mentre
debbo dire che, nello specifico, si è registrato, per l’anno di riferimento,
una lievitazione delle istanze alla difesa civica, a volte per semplice
richiesta di spiegazioni in ordine all’azione svolta dagli Agenti, ciò si
verifica, ed è comprensibile, soprattutto quando si verte in materia
sanzionatoria.
In
particolare sono pervenute:
-
domande
riguardanti la segnaletica stradale verticale e orizzontale, problema che attiene
anche alla responsabilità del settore tecnico, allorquando si richiede di
intervenire, come è più volte accaduto, per l’apposizione di segnali mancanti o
resi poco leggibili dal tempo trascorso dalla loro installazione ed altrettanto
per tratti di segnaletica orizzontale mancante o pressoché scomparsa. In
sostanza, le segnalazioni pervenute fanno intendere la necessità di agire
congiuntamente, come ho accennato in premessa, tra due settori: la Polizia
locale, che esplicando la vigilanza sul territorio, richiama l’attenzione sulle
situazioni da mettere a punto ed il settore tecnico che dovrebbe intervenire
con sollecitudine per porvi rimedio; questa modalità di agire avrà anche il
benefico effetto di prevenire possibili danni derivanti da liti con i cittadini.
Su questo tema, al di là delle segnalazioni pervenute, debbo invitare ad
effettuare un controllo generalizzato su tutta la segnaletica stradale
verticale, in quanto moltissimi cartelli stradali sono oltre che ammalorati dal
tempo, come ho già detto, distorti o cadenti con pannelli spesso girati in
senso opposto al lato della lettura, altri ancora apposti in numero elevato in
uno spazio troppo breve, al punto da non riuscire a ben comprendere quale sia
stata la precisa volontà che si intendeva esprimere e, per contro, tali da
costituire, per alcuni casi non lo si può negare, anziché il presupposto per
una ordinata circolazione, vero e proprio inquinamento visivo. Ora, se si tiene
conto che ogni cartello stradale statuisce un ordine di fare o non fare
un’azione, è facile comprendere come la segnaletica stradale, così come ogni
provvedimento amministrativo, debba essere facilmente intelligibile per tutti.
La concomitante presenza degli inconvenienti segnalati non soddisfa alla
duplice esigenza di chiarezza e di decoro cittadino, che se è importante per
qualsiasi città, non mi stancherò mai di ripeterlo, lo è maggiormente per una
città turistica;
-
domanda di
intervento per chiarire, con l’ausilio della Polizia Locale e la buona volontà
degli interessati, la natura giuridica di un parcheggio; con indicazione
scritta all’Amministrazione del provvedimento da assumere per evitare ogni
futura controversia;
-
domande di
interventi frequenti e ripetute per comprimere l’inquinamento acustico
derivanti da esercizi pubblici; anche per contrastare questo fenomeno è
necessaria una stretta collaborazione tra i settori Ambiente e Polizia locale.
E’ pur vero che i provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale hanno
suscitato, molto spesso, le rimostranze dei destinatari; ma, come ho avuto modo
di fare presente in riunioni tenute allo scopo di contemperare le diverse
esigenze in campo, continuo a credere che soltanto una pacifica convivenza
possa portare ad una maggiore presenza turistica e, quindi, nel medio periodo soddisfare
anche alla necessità di rassicurare i gestori dei pubblici esercizi sotto il
profilo economico.
In
ogni modo, che lo si voglia o no, il riposo nelle ore notturne è da assumere
come un bene primario e come tale irrinunciabile per la maggioranza della
popolazione. Pertanto, il Comune (inteso come Organi di governo e settori
sopracitati) non può sottrarsi al dovere di adoperarsi per raggiungere un
accettabile punto di equilibrio tra le due diverse esigenze cui ho fatto cenno;
-
domanda per l’ingresso in zona a traffico limitato, al di fuori dei normali orari fissati per il carico e lo
scarico delle merci, per raggiungere congiunti anziani e bisognosi di cure, è
stata soddisfatta, con la sensibilità che il caso meritava;
-
domande per l’esame della legittimità di verbali di contravvenzioni
elevate per lo più per il mancato rispetto di divieti di sosta, che, del resto,
si ripetono ogni anno, poiché è materia in grado di suscitare anche
ingiustificata irritazione.
Do’ atto, come per gli anni precedenti, che l’esame
compiuto mi ha portato a concludere per la legittimità dell’azione svolta dagli
operatori e nel caso in cui analogo convincimento non si sia formato nel
richiedente ho posto il medesimo a conoscenza della possibilità di esprimere
ricorso presso il competente Giudice di pace.
A
proposito della sosta di automezzi in aree pubbliche non destinate a parcheggio
è da ammettere che rimane un tema di forte attualità in molte città, ma lo è
ancor più in quelle a vocazione turistica, in particolare, per Desenzano del
Garda nel periodo da aprile a settembre. Non sto qui a ripetere i suggerimenti
già avanzati in materia di parcheggi e che possono contribuire, insieme a
quelli di tecnici qualificati e, dunque, maggiormente competenti, a dare almeno
parziale soluzione al problema; risultando, credo, ben difficile la sua
completa eliminazione anche in presenza di una buona rete.
Questo per dire che dovrà pure giungere il tempo, che mi auguro non lontano, in cui il problema del divieto di sosta andrà riguardato avendo soprattutto presente la generalità dei cittadini, nel senso che non si dovrà ulteriormente constatare una situazione di parcheggio indiscriminato con occupazione di marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili e strade ove sono visibili segnali di divieto di sosta, con l’aggiunta del pannello che indica la rimozione forzata. Ma, già sin d’ora si dovrebbe almeno fare prevalere l’esigenza del rispetto delle aree in modo inequivocabile destinate ai cittadini, anziché agli automezzi e non viceversa.
privati
Le
richieste che vengono raggruppate sotto questa voce non interessano la sfera di
stretta competenza del Difensore civico, ma qualora dovessero concludersi con
una decisione, questa dovrebbe essere presa, il più delle volte, dal Giudice di
pace.
Come
ho già avuto modo di riferire in altre relazioni non è sempre facile per le
persone che non siano competenti in materie giuridiche, anzi in alcuni casi non
lo è neppure per le competenti, stabilire quale sia l’Autorità deputata a
risolvere una vertenza secondo la legislazione vigente ed è, a volte,
problematico determinare la linea che separa le competenze del Giudice di pace
e del Difensore civico.
Avviene,
dunque, che ogni anno pervengono alla segreteria della difesa civica alcune domande
per avere indicazioni su questioni riguardanti, ad esempio: le distanze dai
confini di piante o costruzioni, il condominio, che è ben noto essere una fonte
inesauribile di liti più o meno rilevanti, le locazioni di beni immobili, la
interpretazione di norme contrattuali, i passi carrai, il contratto di
comodato. Si tratta, in sostanza, di materie che attengono, quasi sempre, alla
normativa dettata dal codice civile.
Poiché non ritengo di dovere semplicemente rappresentare l’incompetenza per materia dell’autorità adita, cosa che risulterebbe utile allo scrivente, ma del tutto insoddisfacente per i richiedenti, mi limito, però, ad indicare un possibile orientamento oppure ad avviarli all’ufficio o all’autorità competente ed in quest’ultimo caso, trattandosi quasi sempre di materie rientranti nella competenza del Giudice di pace, con l’invito a voler valutare la necessità di assistenza legale.
Le
domande rivolte al Difensore
civico per il settore si sono stabilizzate su una entità non rilevante,
pertanto, trattandosi di servizi che rivestono indubbia delicatezza e molto
spesso obiettive difficoltà di espletamento, il dato
va registrato per la sua positività.
Nello
specifico, il Difensore
civico è stato interessato ai seguenti casi:
- domanda riguardante una situazione economica disagiata, che è stata affrontata con molta buona volontà dal settore, più che per l’impegno del soggetto richiedente, in età ancor giovane e con sicure possibilità di accedere ad un lavoro;
- domanda per lamentare l’elevatezza del canone e delle spese per la locazione di appartamento dell’Aler; il problema è stato affrontato e risolto con l’ausilio dell’azienda concedente e con la dimostrazione pratica dell’erroneo convincimento della locatrice, soprattutto per quanto riguardava le spese, nonché mediante parziale rateizzazione del dovuto;
-
erogazione di contributi SPI; in questo caso la
lamentela nasceva da uno sfasamento tra la data della lettera con la quale i
beneficiari venivano resi edotti della assegnazione ed il consistente
superamento del tempo stabilito per la effettiva corresponsione delle somme da
erogare. La segnalazione del
Difensore civico ed il contestuale esame della pratica con l’Assessore e
la responsabile del settore ha portato a soddisfare gli interessati, grazie al
definitivo seguito dato alla comunicazione di assegnazione dei predetti
contributi;
-
domanda per i
locali del SERT; premesso che non si può fare rientrare il problema nella
competenza dell’Assessorato, vi è stato, comunque, da parte della titolare
dello stesso, interessamento per sensibilizzare alla soluzione l’autorità
competente con una precisa e dettagliata rappresentazione scritta di tutti i
problemi derivanti dal trasferimento presso altra sede. La competente ASL ha
dato successiva e dettagliata risposta, mettendo in evidenza l’impegno per il
servizio, nonché la volontà di ricercare, per l’anno 2005, “una sede più
idonea”, con “la preziosa collaborazione dell’Amministrazione comunale, per
riservare uno spazio di accesso più confacente alla citata tipologia di utenza,
garantendo nel frattempo continuità e stabilità”. La lettera concludeva con la
previsione “di portare a termine l’organizzazione complessiva del polo di
prevenzione intorno al mese di novembre 2004”.
- domanda di informazione in ordine alle procedure da seguire per ottenere il contributo sul canone di locazione; è stata soddisfatta d’intesa con il settore.
Vi
è stato più di un accesso sia pure a fronte di un solo problema che ha
riguardato l’autorizzazione all’utilizzo dei campi per il giuoco da calcio. Il
richiedente ha lamentato l’assegnazione alla sua società esclusivamente di un
campo in terra battuta, mentre quelli in erba risultavano assegnati ad altri
soggetti. Il problema dibattuto per un certo periodo dovrebbe avere trovato
successiva soluzione, a partire dall’anno corrente, per il fatto che i
responsabili della società alle quali i campi sportivi in erba erano stati
legittimamente assegnati dall’Amministrazione comunale (in quanto al tempo in
cui il provvedimento comunale era stato adottato non vi erano altre società
presenti sul territorio) hanno convenuto di consentire alla società richiedente l’utilizzo di
un campo sportivo in erba, con la decorrenza che ho più sopra indicata.
In conclusione, vi è da osservare che l’Amministrazione comunale non poteva essere chiamata in causa per un problema inesistente al tempo del rilascio degli atti di autorizzazione.
L’avere
riportato il succinto commento agli articoli dal 215 al 219 del codice civile
che trattano della materia potrà risultare utile a qualcuno di coloro che
vorranno leggere la presente relazione anche se la stessa esula dalla stretta
finalità della medesima. In ogni modo, le spiegazioni date hanno reso il
richiedente pienamente soddisfatto.
Il settore tributi ha dato origine a 22 pratiche, un
numero superiore (+7) rispetto al precedente anno 2003. le richieste pervenute
hanno interessato i seguenti tributi:
-
imposta comunale sugli immobili;
-
tariffa igiene ambientale;
-
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
Imposta comunale
sugli immobili – I.C.I.
Debbo premettere che con l’intervento dello
scrivente, sollecitato dall’ufficio, è stato portato a soluzione il problema
della diversa attribuzione della zona censuaria per molti immobili. Il Catasto
ha dato seguito alla comunicazione trasmessa in precedenza dal settore, che
aveva documentato come vi fossero immobili iscritti in zona 2, che diversamente dovevano essere iscritti in zona 1 (la maggior parte) e come, per
contro, immobili iscritti in zona 1
dovessero essere iscritti in zona 2
(la minor parte). Tale definizione ha avuto come conseguenza che si sono
evitati inutili rimborsi, in quanto l’ufficio aveva già applicata l’imposta
sulla base della iscrizione alla zona 1,
consapevole che si trattava di errore materiale e viceversa ha dato corso ai
rimborsi per il caso inverso.
Le domande pervenute hanno riguardato le seguenti
fattispecie:
-
Accertamento dell’imposta a seguito di notifica di
rendita definitiva, nell’anno 2001, per anni precedenti , al fine di recuperare
l’imposta sulla differenza risultante tra la rendita precedente (presunta) e la
nuova rendita (definitiva). E’ la questione di maggiore rilievo dibattuta nel
corso del 2004. A questo proposito, già nella relazione dello scorso anno avevo
riferito che “il settore, pur non applicando sanzioni ed interessi per gli anni
nei quali i contribuenti non hanno corrisposto l’importo della imposta sulla
parte di cespite costituito dalla differenza di rendita, chiede questo maggiore
tributo per alcuni anni antecedenti la notificazione della rendita definitiva,
anche sulla base di una circolare ministeriale interpretativa della norma di
riferimento”. Riferivo,
altresì, che la maggioranza delle Commissioni tributarie provinciali “accolgono
i ricorsi presentati dai contribuenti per questa fattispecie, ma ve ne sono
alcune (e sono la minoranza) che li respingono”. E
come si dovesse rimanere in attesa di conoscere la posizione che sarebbe stata
assunta dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia in ordine a ricorsi
presentati da contribuenti, qui residenti. Questa si è pronunciata su due casi,
decidendoli in modo diametralmente opposto, con accoglimento del ricorso in un
caso ed il rigetto nell’altro e, quindi, si può dire che sulla questione, non
avendo avuto sbocco giurisprudenziale univoco, permane tutta l’originaria
incertezza. Si è, infatti, in attesa di conoscere le future decisioni che la
Commissione tributaria provinciale emetterà su altri ricorsi; onde poter
verificare se, in un senso o nell’altro, si andrà a formare una linea di
tendenza. Allo stato attuale non si può stigmatizzare la condotta sin qui
tenuta dall’ufficio tributi e favorevole al Comune; al più questi provvederà
alla restituzione (come già avvenuto per il ricorso accolto) sempre che non
intenda appellare alla Commissione tributaria regionale; mentre nel caso di
domande presentate per ottenere il rimborso, ma senza che vi sia stata
interposizione del ricorso il settore ha mantenuto la sua originaria posizione negativa sul’accoglimento.
-
Le altre questioni sottoposte all’attenzione dello
scrivente sono state più di routine ed hanno riguardato: la verifica di
accertamenti o di versamenti dell’imposta, alcuni dei quali presentavano errori
materiali, ma il più delle volte di lieve entità oppure casi di erronea o
ritardata dichiarazione del contribuente. In accordo con l’ufficio tali
questioni sono state appianate.
-
In un caso si
è convenuto con il contribuente di procedere a rateizzazione della somma da
corrispondere, in considerazione dell’entità dell’importo e della situazione
economica del contribuente stesso.
-
Infine, il settore ha correttamente provveduto al
recupero di imposta per calcolo errato della base imponibile da parte del
contribuente (il quale pur avendo sbagliato non voleva sentirne ragione), nel
senso che aveva determinato l’importo sulla base della originaria rendita
catastale, senza averla maggiorata del 5%, mentre trattasi di incremento
previsto dalla legge. Altrettanto correttamente, il settore ha provveduto ad
annullare, per altro contribuente, richiesta di recupero d’imposta fondata su
erronei presupposti, secondo giusta motivazione e fornitura di idonea
documentazione prodotta dall’interessato.
T.I.A. (ex
T.A.R.S.U.) – tariffa per l’igiene ambientale.
E’ pervenuta qualche domanda verbale di chiarimenti,
come avviene ogni anno, da parte di contribuenti non residenti, in ordine alla
determinazione ed applicazione della tariffa. Per il resto si sono avuti due
casi che hanno dato origine all’apertura della relativa pratica: il primo ha
riguardato un contribuente che si era trasferito in altro comune, ma senza
avere data alcuna comunicazione all’ufficio, tanto è vero che era stato
successivamente cancellato dall’anagrafe della popolazione; pertanto è risultata
dovuta la tassa (al tempo di riferimento non era stato ancora introdotta la
tariffa) sino alla cancellazione dai registri anagrafici e posto che il
regolamento concernente la materia ascrive precisi obblighi a carico del
contribuente per il servizio di cui trattasi; il secondo caso pure concernente
un contribuente T.A.R.S.U. , ha, però, riguardato non tanto il settore tributi,
quanto il concessionario della riscossione, nel senso che quest’ultimo ha dato
seguito agli atti esecutivi per recuperare la tassa per gli anni dal 1993 al
1995, atti non opposti dal contribuente. Se non ché, in un tempo immediatamente
successivo all’eccesso all’ufficio del Difensore civico, il predetto contribuente ha presentato
ricorso al Giudice di pace si deve ritenere per un tentativo di conciliazione,
in quanto si è in presenza di materia che rientra nella competenza del Giudice
tributario, ed allora lo scrivente, appellandosi all’articolo 11, quarto comma,
del regolamento per l’esercizio delle funzioni del Difensore civico comunale, ha sospeso la propria
attività in attesa della pronunzia (o meglio si dovrebbe dire dell’esito del
tentativo di conciliazione) dell’Organo giurisdizionale.
Canone per l’Occupazione di
spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P).
Si è trattato di questioni che, per lo
più, non investivano strettamente il tributo, bensi: gli atti di concessione,
il rinnovo, la presenza di domande concorrenti per lo stesso spazio ed ancora
l’avvenuta concessione a favore di un concessionario e la resistenza opposta
dal precedente a liberare l’area diversamente concessa oppure la sollecitazione
a voler autorizzare la messa in sito di elementi costituenti arredo urbano.
Per tutti i casi si è trovata una soluzione, anche se
devo dire a volte molto faticosamente, con più incontri e riunioni succedutesi
nel tempo, che hanno per certi passaggi, visto fattivamente coinvolto lo stesso
Capo dell’Amministrazione comunale. E, del resto, si verte in materia che può
anche dare adito a stadi di elevata conflittualità e tale da rendere, dunque,
propizio l’intervento dell’Organo di governo dell’Ente, poiché su una stessa
area pubblica, così come avvenuto, si incentra l’interesse (dai risultati
economici consistenti) di più esercizi pubblici attigui.
Imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
E’ stata presentata una domanda da parte del titolare di un pubblico esercizio per chiedere di verificare la legittimità di un accertamento dell’imposta in argomento, a seguito di ritardo nella corresponsione da parte del contribuente, essendo apparso molto elevata la sanzione. Al