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Delibera di Giunta n. 305 del 20/12/2005 |
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
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per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28-09-1998, n. 360 è
stata istituita a decorrere dal 1999 l'addizionale comunale IRPEF;
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grazie al sopra menzionato decreto, i Comuni possono stabilire
un'aliquota variabile (cosiddetta addizionale opzionale) da applicare all'IRPEF,
nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo di 0,2
punti percentuali;
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i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in
assenza del provvedimento di determinazione della stessa da parte dello Stato;
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l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U. sull'ordinamento degli
Enti Locali attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito
all'istituzione ed ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione
delle relative aliquote;
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con atto deliberativo n. 166 del 22-12-1999, esecutivo ai sensi di legge,
il Consiglio Comunale ha istituito l'addizionale comunale IRPEF determinandone
la misura nello 0,2 punti per l'anno 2000;
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con propria deliberazione n.546 del 05.12.2000, esecutiva ai sensi di
legge, è stata determinata per l'anno 2001 l'addizionale IRPEF fissando in 0,4
punti l'aliquota "opzionale";
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con propria deliberazione n. 525 del 20-11-2001, esecutiva ai sensi di
legge, è stata determinata per l'anno 2002 l'addizionale IRPEF fissando in 0,4
punti l'aliquota "opzionale";
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con propria deliberazione n. 475 del 27.11.2002, esecutiva ai sensi di
legge, è stata determinata per l'anno 2003 l'addizionale IRPEF fissando in 0,4
punti l'aliquota "opzionale";
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con propria deliberazione n. 305 del 28.11.2003, esecutiva ai sensi di
legge, è stata determinata per l’anno 2004 l’addizionale IRPEF fissando in 0,4
punti l’aliquota “opzionale”;
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con propria deliberazione n. 344 del 14.12.2004, esecutiva ai sensi
di legge, è stata determinata per l’anno 2005 l’addizionale IRPEF fissando in
0,4 punti l’aliquota “opzionale”;
RITENUTO
necessario confermare anche per l’anno
2006 l'aliquota stabilita per l'anno 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, al
fine di fronteggiare le esigenze di spesa ed assicurare gli equilibri di
bilancio;
RICORDATO che i
Comuni possono deliberare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF entro la
data di approvazione del bilancio di previsione, applicandola a partire
dall'anno successivo a quello di approvazione, pertanto ai sensi dell'art. 151
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, entro il 31-12-2004;
RICORDATO,
altresì, che ai sensi dell’art. 1 del Decreto 31 maggio 2002 del Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle
Finanze le deliberazioni istitutive, modificative o confermative
dell’addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito Internet
WWW.finanze.it a cura dell’Ufficio
Federalismo fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e la trasmissione al suddetto Ufficio deve
avvenire con le modalità stabilite dal Decreto stesso;
ACQUISITO il
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte della
Responsabile del Settore Tributi – dott.ssa Roberta Gandelli, ai sensi dell’art
49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO l'art. 48
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il capo
III dello statuto Comunale;
CON
VOTI favorevoli unanimi, espressi ai
sensi di legge;
D E L I B E RA
1)
di non aumentare
l'addizionale IRPEF attualmente in vigore nella misura dello
0.4%;
2)
di confermare per
l'anno 2006 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti percentuali, misura
questa indispensabile per garantire gli equilibri di
bilancio;
3)
di comunicare al
Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente provvedimento , ai fini
della pubblicazione sul sito internet del Ministero stesso;
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