Città di Desenzano del
Garda
I.C.I. -
CASI PARTICOLARI
Il versamento dell’imposta per l’anno in
corso avviene in due rate, la cui prima è pari al 50% dell’imposta dovuta
calcolata in base all’aliquota e alle detrazioni dei 12 mesi dell’anno
precedente.
La norma riconosce la
possibilità di versare l’ICI in un’unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni
anno. É evidente che in questo caso il calcolo andrà effettuato applicando
l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso e non quelle deliberate
per l’anno precedente.
Nella pratica si possono verificare alcune
situazioni particolari:
- L’immobile nell’anno in corso viene
destinato ad altro uso.
L’ICI
deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e
le detrazioni in vigore l’anno precedente per detta fattispecie. Per esempio il
proprietario di un immobile che solo nell'anno in corso diviene abitazione principale
dovrà calcolare l’imposta in base alle aliquote e detrazioni vigenti per le
abitazioni principali nell’anno precedente.
- Il contribuente ha acquistato l’immobile nel
corso dell’anno precedente.
Ad
un immobile acquistato, per es., il 1° ottobre dell'anno scorso, andrà calcolata l’ICI
dovuta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno
precedente, indipendentemente, cioè, dal fatto che il possesso sia stato di soli 3 mesi.
La prima rata
non sarà pari al 50% della somma effettivamente corrisposta l’anno
precedente ma al 50% di quanto si sarebbe dovuto versare se si fosse posseduto
l’immobile per l’intero anno.
- Il contribuente, al 30 giugno, non ha avuto
il possesso dell’immobile per 6 mensilità.
Questo avviene quando l’immobile sia stato venduto nei
primi mesi dell’anno (ad es. il 28 febbraio). Calcolando l’acconto in base alla
situazione dell’anno precedente si anticiperebbe una somma superiore all’intero
importo dovuto. In tal caso l’interessato, entro il mese di giugno, potrà
versare l’ICI dovuta per l’anno in corso commisurandola ai 2/12 dell’importo
calcolato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno
precedente, ed entro il 20 dicembre dovrà versare l’eventuale conguaglio.
Al fine di evitare detto conguaglio, sempre entro
il 30 giugno, il contribuente può versare l’ICI in unica soluzione sulla base di
quanto deliberato per l’anno in corso.
Anche nel caso di immobili acquistati nei primi mesi
dell‘anno, con possesso, ad esempio, di 3 mesi nel primo
semestre, al 30 giugno il contribuente potrà versare l’ICI dovuta per l’anno in
corso commisurandola ai 3/12 dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota e
delle detrazioni vigenti l'anno precedente.