Città di Desenzano del Garda

I.C.I. - CASI PARTICOLARI


Il versamento dell’imposta per l’anno in corso avviene in due rate, la cui prima è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata in base all’aliquota e alle detrazioni dei 12  mesi dell’anno precedente.
La norma riconosce la possibilità di versare l’ICI in un’unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno. É evidente che in questo caso il calcolo andrà effettuato applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.

Nella pratica si possono verificare alcune situazioni particolari:

  1. L’immobile nell’anno in corso viene destinato ad altro uso.
L’ICI deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente per detta fattispecie. Per esempio il proprietario di un immobile che solo nell'anno in corso diviene abitazione principale dovrà calcolare l’imposta in base alle aliquote e detrazioni vigenti per le abitazioni principali nell’anno precedente.
  1. Il contribuente ha acquistato l’immobile nel corso dell’anno precedente.
Ad un immobile acquistato, per es., il 1° ottobre dell'anno scorso, andrà calcolata l’ICI dovuta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, indipendentemente, cioè, dal fatto che il possesso sia stato di soli 3 mesi.
La prima rata non sarà pari al 50% della somma effettivamente corrisposta  l’anno precedente ma al 50% di quanto si sarebbe dovuto versare se si fosse posseduto l’immobile per l’intero anno.
  1. Il contribuente, al 30 giugno, non ha avuto il possesso dell’immobile per 6 mensilità.
Questo avviene quando l’immobile sia stato venduto nei primi mesi dell’anno (ad es. il 28 febbraio). Calcolando l’acconto in base alla situazione dell’anno precedente si anticiperebbe una somma superiore all’intero importo dovuto. In tal caso l’interessato, entro il mese di giugno, potrà versare l’ICI dovuta per l’anno in corso commisurandola ai 2/12 dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, ed entro il 20 dicembre dovrà versare l’eventuale conguaglio.
Al fine di evitare detto conguaglio, sempre entro il 30 giugno, il contribuente può versare l’ICI in unica soluzione sulla base di quanto deliberato per l’anno in corso.
Anche nel caso di immobili acquistati nei primi mesi dell‘anno, con possesso, ad esempio, di 3 mesi nel primo semestre, al 30 giugno il contribuente potrà versare l’ICI dovuta per l’anno in corso commisurandola ai 3/12 dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni vigenti l'anno precedente.


    Ufficio Relazioni con il Pubblico
    "Punto di Risposta"

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