Istruzioni per la compilazione del
modello di comunicazione
ICI
ISTRUZIONI GENERALI
2. IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA
COMUNICAZIONE ICI
3. CHI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
5. COME SI DICHIARANO
LE PARTI COMUNI
6. TERMINE E
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
7. IN CASO DI OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE NEI
TERMINI PREVISTI
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI
QUADRI
10. COMPILAZIONE DEI QUADRI
DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
10.1. Come compilare i
singoli campi
10.2. Modelli aggiuntivi
10.3. Firma
AVVERTENZA:
L’OBBLIGO DI
PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO SULL’ICI,
E’ PREVISTO ENTRO 90 GIORNI DALLA VARIAZIONE
1 PREMESSA
Il Comune di Desenzano del Garda, avvalendosi
della possibilità prevista dall’art. 59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, con proprio regolamento,
adottato a norma dell’art. 52 del medesimo decreto, ha eliminato l’obbligo di
presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall’art. 10,
comma 4, del D.Lgs. n.
504/1992 ed ha introdotto l’obbligo della comunicazione che va presentata
in caso di acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con
la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata.
2 IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
ICI
La comunicazione
ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili, siti nel territorio del
Comune di Desenzano del Garda, per i quali si sono
verificate variazioni nel corso dell’anno. A titolo esemplificativo si
elencano le principali situazioni in cui è obbligatorio presentare la
comunicazione:
-
acquisto, vendita, donazione di immobile;
-
costituzione o estinzione di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione,
superficie, enfiteusi). Si ricorda che è un diritto reale di abitazione
quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice
civile;
-
locazione finanziaria;
-
concessione di area demaniale;
-
diritto all’esenzione o all’esclusione dell’ICI;
-
gli immobili hanno cambiato caratteristica (terreno agricolo divenuto area
edificabile o viceversa; area edificabile su cui è stata ultimata la
costruzione del fabbricato; area
divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la
cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni
strutturali; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione
principale o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale;
costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
-
il valore dell’area fabbricabile è variato;
Si precisa
che le principali situazioni in cui non è obbligatorio
presentare la comunicazione sono:
-
immobili comunque esenti o esclusi dall’ICI per l’intero
anno, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti
diritti reali di godimento;
-
assoggettamento dell’immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto
a quelle applicate per l’anno precedente;
-
terreni agricoli;
-
fabbricato che è divenuto o che ha cessato di essere utilizzato quale
abitazione principale;
-
fabbricati per i quali l’unica variazione è rappresentata
dall’attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non
dipende da modificazioni strutturali;
-
fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita
catastale, per i quali l’unica variazione nel corso dell’anno è
data dall’attribuzione della rendita, oppure dall’annotazione negli
atti catastali della “rendita proposta” a seguito
dell’espletamento della procedura DOC - FA, oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di
acquisizione. Ciò in quanto tale rendita o i costi
incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere
dall’anno successivo (ovviamente devono essere denunciati con la presente
dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso dell’anno precedente,
sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti
catastali la “rendita proposta”, oppure per i quali, durante
l’anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi);
-
l’aumento del valore contabile, per effetto
dell’aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione,
dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati,
classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale.
Nel caso
di successione ereditaria (art. 15, comma 2,
Legge 18.10.2001 n. 383) gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la
dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a
presentare la dichiarazione ai fini dell’ICI.
Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la
dichiarazione di successione ne trasmettono una copia
a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
3 CHI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
La comunicazione deve essere presentata da chi ha acquistato o ceduto,
nel periodo d’imposta considerato, la proprietà, il diritto di usufrutto, il diritto di uso, il diritto di enfiteusi, il
diritto di superficie, il diritto di abitazione. I mutamenti di soggettività
passiva nel periodo d’imposta considerato, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita,
donazione, costituzione od estinzione
dei diritti reali di godimento) devono
essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto
passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Per gli
immobili concessi in locazione finanziaria la
comunicazione deve essere presentata dal locatario “utilizzatore”
che inizia ad essere soggetto passivo e dal locatore che cessa di esserlo.
In caso di
concessione di area demaniale la comunicazione deve
essere presentata dal concessionario.
La
comunicazione deve essere presentata anche:
-
dai residenti all’estero che posseggono immobili nel comune di
Desenzano del Garda;
-
dall’assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica
concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, fin dal momento
della concessione;
-
dai soci di cooperative edilizie a
proprietà divisa in caso di assegnazione
dell’alloggio.
4 COMUNICAZIONE CONGIUNTA
Nel caso
che più persone siano titolari di diritti reali
sull’immobile (es.: più proprietari; proprietà
piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è
tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei
titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i
contitolari.
5 COME SI DICHIARANO LE PARTI COMUNI
Per le
parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice
civile accatastate in via autonoma la dichiarazione deve
essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i
condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomìni,
per ciascuno di essi va presentata una distinta
dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti
all’amministratore.
6 TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione deve
essere presentata direttamente al Settore Tributi del Comune di Desenzano del
Garda, oppure inviata per posta a mezzo raccomandata, o a mezzo fax,
entro il termine di 90 giorni
dall’evento (acquisto, cessione ecc.) modificativo della situazione impositiva.
La comunicazione ICI deve essere presentata al
Comune di Desenzano del Garda per i soli immobili
situati nel territorio del Comune. Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si
trova la maggior parte della sua superficie.
I modelli per
la comunicazione possono essere ritirati gratuitamente presso il Settore Tributi, sono anche disponibili nel sito internet
del Comune all’indirizzo www.comune.desenzano.brescia.it/comune/servizi/tributi/modulistica.htm.
7 IN CASO DI OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE NEI TERMINI PREVISTI
L'omessa comunicazione è sanzionata con l'importo di € 103 per
ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto passivo.
8 QUADRI RELATIVI ALLE
GENERALITA’ DEI SOGGETTI
La prima
delle due facciate del modello ICI è dedicata all’indicazione dei dati
identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga
resa dichiarazione congiunta) nonché dell’eventuale
“denunciante”, qualora diverso dal contribuente; la seconda è
destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l’obbligo
della comunicazione (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli
che hanno subito variazioni).
Se il
modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo
caso, di indicare, nell’apposito spazio posto in
calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei
modelli compilati.
Il modello
di comunicazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un
secondo necessario per l’elaborazione meccanografica e un terzo riservato
al contribuente.
La
compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a
macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i
medesimi dati.
Si
consiglia, inoltre, di conservare la “copia per il contribuente”,
che risulterà necessaria, oltre che per motivi di
documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di
variazione per gli anni successivi.
9 FRONTESPIZIO
Sul
frontespizio deve essere indicato l’anno di riferimento.
Nel quadro
dedicato al “contribuente” (la compilazione di questo quadro
è obbligatoria) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha
posseduto (a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto,
uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su
aree demaniali) nel corso dell’anno interessato, gli immobili denunciati.
Il quadro
è unico e serve sia per le persone fisiche che per le
società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i
condomini, ecc.
Le persone
non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio
fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa
località ed indirizzo.
In caso di
presentazione della comunicazione da parte dell’amministratore del
condominio per le parti comuni dell’edificio va indicato il codice
fiscale del condominio e la sua denominazione nonché,
in luogo del domicilio fiscale, l’indirizzo del condominio stesso.
Il
quadro intestato al “denunciante” (diverso dal contribuente) deve
essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto
ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il
quadro va compilato: dall’erede (in caso di più eredi, saranno indicati i
dati di uno soltanto di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario
liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Questo
quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di
titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o
negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal
liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall’amministratore del
condominio. La natura della carica deve essere indicata nell’apposito rigo.
Anche
nell’ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al
“contribuente”.
Il
quadro dei “contitolari” deve essere compilato solo per gli immobili per i
quali viene presentata comunicazione congiunta.
Per
l’indicazione dei dati relativi a ciascun
contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato
al “contribuente”.
Regole
analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della comunicazione
presentata dall’erede di persona fisica per conto del defunto valgono nel
caso di presentazione della comunicazione in presenza
di fusione o scissione di società. In particolare, in caso di fusione, la
società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a
presentare la propria dichiarazione per denunciare l’inizio del possesso
degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti
dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2504-bis del codice civile
e dovrà inoltre provvedere a presentare la comunicazione per conto delle
società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A
questi ultimi effetti, nel quadro relativo al
denunciante andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa
società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente
andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio
riservato alle annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni
per l’individuazione della società incorporante (o risultante).
Nel caso
di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla
presentazione della propria comunicazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti
dell’atto di scissione ai sensi dell’art. 2504-decies del codice
civile.
Una delle
società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la comunicazione
per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione
sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante
(o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).
10 COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI
DEGLI IMMOBILI
La seconda
facciata del modello ICI è destinata alla descrizione degli immobili per i
quali sussiste l’obbligo della comunicazione (e cioè
non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni).
Ogni
quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo
(che comprende i campi da 1 a 18) serve per indicare come si è modificata la
titolarità di possesso e la tipologia dell’immobile nel corso
dell’anno interessato; il secondo (che comprende i campi da 19 a 22)
serve per indicare la situazione esistente alla data della comunicazione; il
terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto
o di cessione.
10.1.
Come compilare i singoli campi
Nel campo
1 relativo alle caratteristiche
dell’immobile, va indicato:
-
1,
se si tratta di un terreno agricolo;
-
2,
se si tratta di un’area fabbricabile;
-
3,
se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della
rendita catastale;
-
4, se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla
base delle scritture contabili.
Chiaramente
non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l’esigenza di
indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche
dell’immobile nel tempo, vuol dire che ci si
trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si
vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).
Nel campo
2 (indirizzo), va indicata
l’esatta ubicazione dell’immobile descritto (località, via o piazza,
numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre
alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l’interno. Nel riquadro dati catastali
identificativi immobili vanno indicati i dati catastali relativi sia
ai fabbricati sia ai terreni.
Nel campo 3 va
indicata la sezione, ove esistente.
Nel campo 4 va
indicato il foglio.
Nel campo 5 occorre
indicare la particella, che rappresenta l’elemento minimo inventariale
che ha sostituito il numero. Qualora, però, il contribuente non sia in possesso di dati catastali aggiornati potrà indicare,
in luogo della particella, il “numero”. È’
comunque opportuno per una compilazione della comunicazione
più corretta possibile che il contribuente si munisca di una visura catastale aggiornata.
Nel campo
6 va indicato il subalterno ove esistente.
Nel campo
7 va indicata la categoria dei fabbricati.
Si ricorda
in proposito che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D,
E) a seconda della loro tipologia. Nell’ambito
dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.
Nel campo 8 va
indicata sia la classe dei fabbricati sia la classe di redditività delle
singole particelle di terreno.
I dati da
indicare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni delle banche
dati catastali.
I campi da
3 ad 8 non vanno compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita
catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di
destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento
di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita
catastale a suo tempo attribuita.
Nei campi
9 e 10, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di
protocollo e l’anno di presentazione della domanda di accatastamento.
Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi
catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento, detti
campi devono essere lasciati in bianco.
ATTENZIONE
I campi da 3 a 10
non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa
e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui
valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.
Nel campo
11 deve essere barrata la casella se si tratta di immobile
di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.41.
Nel campo 12 deve
essere indicato il valore dell’immobile descritto nel quadro. Il valore
deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di
possesso nel corso dell’anno. È sull’intero valore, infatti, che
deve essere calcolata l’imposta la quale, poi, sarà
dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell’anno.
Il valore
deve essere indicato per intero anche qualora l’immobile sia gravato da
diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione
finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore
dell’immobile è esclusivamente il titolare del diritto di
usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario
finanziario o il concessionario di aree demaniali, restando il nudo
proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di
imposta.
Il valore
deve essere espresso con arrotondamento al centesimo,
più vicino, a norma dell’art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del
Consiglio del 17 giugno 1997.
Per i
criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice,
alla voce “Valore degli immobili agli effetti dell’ICI”.
Nel campo 13 va
barrata la casella se trattasi di “rendita catastale proposta” non
ancora divenuta definitiva.
Nel campo 14 va
indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di
dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo
dell’immobile in contitolarità, la sola quota
di possesso spettante al contribuente dichiarante.
Poiché
l’immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la
somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve
essere pari a 100.
Per le
parti comuni dell’edificio, che deve dichiarare l’amministratore
del condominio, va indicata come quota di possesso 100
e non va compilato il quadro dei contitolari.
Nel campo 15 vanno
indicati i mesi di possesso nel corso dell’anno in oggetto. Il mese nel
quale la titolarità si è protratta solo in parte è
computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni,
mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15
giorni.
Nei campi
16 e 17 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per
l’immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall’imposta oppure
condizioni per l’applicazione di riduzioni.
Per le
condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto
detto in Appendice alle voci “Esenzioni” e “Terreni
agricoli”. Le riduzioni di imposta sono quelle
previste nel comma 1 dell’art. 8 e nel successivo art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, concernenti,
rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
Si
richiama l’attenzione sul fatto che per l’applicabilità della
riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che
sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e
l’assenza di utilizzo.
Si
precisa, infine, che l’inagibilità od inabitabilità deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Nel campo 18 va
indicato l’importo della detrazione spettante per l’abitazione
principale descritta nel quadro.
Settore
della SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE : nel campo 19 va indicato [SI] o [NO] a
seconda che l’immobile sia posseduto o non alla data della comunicazione.
Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i
successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel campo
20, [SI] o [NO] a seconda che l’immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall’imposta,
oppure no. Se l’immobile è escluso o esente,
vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso né esente, va
indicato, nel campo 21, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la
riduzione di imposta prevista per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Nel campo
22, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti
o non di abitazione principale.
Settore
degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente indicare soltanto l’Ufficio
dell’Agenzia delle entrate presso il quale è
stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti
generanti l’acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel
corso dell’anno in oggetto. In mancanza, vanno indicati gli estremi
dell’atto, contratto o concessione.
Va barrata
la casella 23 se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la casella
24 se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.
10.2.
Modelli aggiuntivi Se
i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per
cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati
progressivamente.
Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di
ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero
totale dei modelli utilizzati.
Sul
frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l’indicazione del
comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.
10.3.
Firma La
dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l’apposito
rigo, dalla persona indicata come “contribuente” sul frontespizio
della dichiarazione stessa oppure dal “denunciante” diverso dal
contribuente se è stato compilato l’apposito quadro (in
quest’ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto
diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo
rappresentante).
Analogamente
vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma
del contitolare o del suo rappresentante.
Area
fabbricabile è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli
effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si
considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori
diretti o di imprenditori agricoli a titolo
principale, “iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art. 11
della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, ex SCAU ora INPS – Sezione previdenza
agricola – con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia”, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali
persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all’allevamento di animali.
Demolizione
di fabbricato In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione
sull’area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi
dell’art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n.
457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al
momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero,
se antecedente, fino al momento dell’utilizzo) la base imponibile ICI è
data solo dal valore dell’area senza computare quindi il valore del
fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in
cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la
base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.
Fabbricato è la singola unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente,
l’«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia
attribuibile un’autonoma rendita catastale;
Terreno agricolo è
il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate
nell’articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni
agricoli, al fine dell’applicazione del presente tributo, i terreni incolti
o, comunque, non adibiti all’esercizio delle
attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile..
Diritto di usufrutto
è il diritto di godere della cosa altrui per un tempo determinato o per
tutta la vita, rispettando la destinazione economica della cosa (da art. 978
a art. 1202 codice civile).
Diritto di uso è il diritto di servirsi di una cosa
altrui, e se è fruttifera, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni
propri e della propria famiglia (art. 1021 codice civile).
Diritto di abitazione è il diritto di abitare una casa
altrui limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Al coniuge,
anche quando concorra con altri chiamati, è riservato il diritto
d’abitazione sulla casa adibita ad abitazione principale (art. 540 codice
civile).
Diritto di superficie è il diritto di fare e mantenere, in
perpetuo o a tempo determinato, una costruzione sopra e sotto suolo altrui,
acquistando la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del
suolo (da art. 952 a art. 956 codice civile).
Enfiteusi è il diritto di godere un fondo
altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente
(proprietario) un canone periodico (da art. 957 a art.
977 codice civile).
CASI DI
ESENZIONI
Sono
esenti dall’ICI, a norma dell’art. 7 del D.L.gs
n. 504/1992 per il periodo dell’anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato,
dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati
nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della Legge
23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Detta esenzione
si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri
enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione;
b) i fabbricati classificati o
classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi
culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa
Sede indicati negli artt. 13, 14,
15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto
l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f)
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili
o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività
assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al
periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività
predette;
h) i terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15
della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i)
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività
di cui all’art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
VALORE
DEGLI IMMOBILI AGLI EFFETTI DELL’ICI
Per i fabbricati il valore è costituito dall’intera rendita
catastale risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell’anno in
corso rivalutata del 5% e moltiplicata:
-
per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A
(abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori,
ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
-
per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici,
alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
-
per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi
e botteghe).
Si tenga
presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente
attribuzione, non comprendono l’aumento del 5 per cento.
Le
operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate
sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né
gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti
dell’applicazione dell’imposizione sul reddito, né il reddito
effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione,
aumentata del 5 per cento, è di euro 1.084,56 il
valore sarà sempre di euro
108.455,95 sia che si
tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità
immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia
che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti
ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto
che siano utilizzati o meno);
Per i fabbricati di
interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 41, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per
cento), determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo
di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è sito il fabbricato.
Per poter quantificare il valore, tale rendita va moltiplicata per 100,
anche se il fabbricato catastalmente è classificato
nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto,
con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato
assimilato ad una abitazione. Un’eccezione a tale sistema si ha nel caso
di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, per i
quali il valore è determinato in base alle modalità di
seguito indicate.
Per i fabbricati classificabili nel
gruppo catastale D non
iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all’anno nel quale i
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è
determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi
contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione di determinati coefficienti.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune
commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all’indice di edificabilità, alla destinazione
d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di
contenzioso con i propri contribuenti il Comune di
Desenzano del Garda determina periodicamente e per zone omogenee i valori di
riferimento delle aree fabbricabili.
Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi
incidenti in modo negativo sul valore dell’area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore
a quello determinato dal Comune, può rendere noti tali elementi al Settore
tributi, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale aumentato
del 25% e moltiplicato per 75. I terreni agricoli del Comune di Desenzano del Garda sono esenti dall’imposta comunale sugli
immobili ai sensi dell’art. 7, lettera h) del D.Lgs.
n. 504/1992 in quanto inseriti nell’elenco
allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
(pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno
1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell’agricoltura e delle foreste.