Istruzioni per la compilazione del modello di  comunicazione ICI

 

 

ISTRUZIONI GENERALI

1. PREMESSA

2. IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ICI

3. CHI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

4. COMUNICAZIONE CONGIUNTA

5. COME SI DICHIARANO LE PARTI COMUNI

6. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

7. IN CASO DI OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE NEI TERMINI PREVISTI

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI

8. GENERALITÀ

9. FRONTESPIZIO

10. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

10.1. Come compilare i singoli campi

10.2. Modelli aggiuntivi

10.3. Firma

 

APPENDICE


AVVERTENZA:

 

L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO SULL’ICI, E’ PREVISTO ENTRO 90 GIORNI DALLA VARIAZIONE


ISTRUZIONI GENERALI

1 PREMESSA

Il Comune di Desenzano del Garda, avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 59, comma 1, lettera l) del  D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con proprio regolamento, adottato a norma dell’art. 52 del medesimo decreto, ha eliminato  l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 ed ha introdotto l’obbligo della comunicazione che va presentata in caso di acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata.

 

2 IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ICI  

La comunicazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili, siti nel territorio del Comune di Desenzano del Garda, per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell’anno. A titolo esemplificativo si elencano le principali situazioni in cui è obbligatorio presentare la comunicazione:

-         acquisto, vendita, donazione di immobile;

-         costituzione o estinzione di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi). Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile;

-         locazione finanziaria;

-         concessione di area demaniale;

-         diritto all’esenzione o all’esclusione dell’ICI;

-         gli immobili hanno cambiato caratteristica (terreno agricolo divenuto area edificabile o viceversa; area edificabile su cui è stata ultimata la costruzione  del fabbricato; area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale; costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;

-         il valore dell’area fabbricabile è variato;

 

Si precisa che le principali situazioni in cui non è obbligatorio presentare la comunicazione sono:

-         immobili comunque esenti o esclusi dall’ICI per l’intero anno, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento;

-         assoggettamento dell’immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per l’anno precedente;

-         terreni agricoli;

-         fabbricato che è divenuto o che ha cessato di essere utilizzato quale abitazione principale; 

-         fabbricati per i quali l’unica variazione è rappresentata dall’attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;

-         fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l’unica variazione nel corso dell’anno è data dall’attribuzione della rendita, oppure dall’annotazione negli atti catastali della “rendita proposta” a seguito dell’espletamento della procedura DOC - FA, oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione. Ciò in quanto tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall’anno successivo (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso dell’anno precedente, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la “rendita proposta”, oppure per i quali, durante l’anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi);

-         l’aumento del valore contabile, per effetto dell’aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione, dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale.

 

Nel caso di successione ereditaria  (art. 15, comma 2, Legge 18.10.2001 n. 383) gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’ICI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

 

3 CHI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE  

La comunicazione deve essere presentata da chi ha acquistato o ceduto, nel periodo d’imposta considerato, la proprietà, il diritto di usufrutto, il diritto di uso, il diritto di enfiteusi, il diritto di superficie, il diritto di abitazione. I mutamenti di soggettività passiva nel periodo d’imposta considerato, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, donazione,  costituzione od estinzione dei  diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria la comunicazione deve essere presentata dal locatario “utilizzatore” che inizia ad essere soggetto passivo e dal locatore che cessa di esserlo.

In caso di concessione di area demaniale la comunicazione deve essere presentata dal concessionario.

La comunicazione deve essere presentata anche:

-         dai residenti all’estero che posseggono immobili nel comune di Desenzano del Garda;

-         dall’assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, fin dal momento della concessione;

-         dai soci di cooperative edilizie  a proprietà divisa in caso di  assegnazione dell’alloggio.

 

 4 COMUNICAZIONE CONGIUNTA 

Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante.  Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

 

5 COME SI DICHIARANO LE PARTI COMUNI

Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore.

 

6 TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione   deve essere presentata direttamente al Settore Tributi del Comune di Desenzano del Garda,  oppure inviata per  posta a mezzo raccomandata, o a mezzo fax, entro il termine di  90 giorni dall’evento (acquisto, cessione ecc.) modificativo della situazione impositiva. 

La comunicazione ICI deve essere presentata al Comune di Desenzano del Garda per i soli immobili situati nel territorio del Comune. Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

I modelli per la comunicazione possono essere ritirati gratuitamente presso il Settore Tributi, sono anche disponibili nel sito internet del Comune all’indirizzo   www.comune.desenzano.brescia.it/comune/servizi/tributi/modulistica.htm.

 

7 IN CASO DI OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE NEI TERMINI PREVISTI

L'omessa comunicazione è sanzionata con l'importo di € 103  per ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto passivo.

 

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI

 

8 QUADRI RELATIVI ALLE GENERALITA’ DEI SOGGETTI

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all’indicazione dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell’eventuale “denunciante”, qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l’obbligo della comunicazione (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell’apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di comunicazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l’elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati.

 

Si consiglia, inoltre, di conservare la “copia per il contribuente”, che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

 

9 FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato l’anno di riferimento.

Nel quadro dedicato al “contribuente(la compilazione di questo quadro è obbligatoria) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su aree demaniali) nel corso dell’anno interessato, gli immobili denunciati.

Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della comunicazione da parte dell’amministratore del condominio per le parti comuni dell’edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l’indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al “denunciante(diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall’erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno soltanto di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall’amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell’apposito rigo.

Anche nell’ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al “contribuente”.

Il quadro dei “contitolarideve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata comunicazione congiunta.

Per l’indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al “contribuente”.

Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della comunicazione presentata dall’erede di persona fisica per conto del defunto valgono nel caso di presentazione della comunicazione in presenza di fusione o scissione di società. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l’inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la comunicazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al denunciante andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l’individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria comunicazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell’atto di scissione ai sensi dell’art. 2504-decies del codice civile.

Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la comunicazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

 

10 COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI  

La seconda facciata del modello ICI è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l’obbligo della comunicazione (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni).

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 18) serve per indicare come si è modificata la titolarità di possesso e la tipologia dell’immobile nel corso dell’anno interessato; il secondo (che comprende i campi da 19 a 22) serve per indicare la situazione esistente alla data della comunicazione; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

10.1. Come compilare i singoli campi

Nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell’immobile, va indicato:

-         1, se si tratta di un terreno agricolo;

-         2, se si tratta di un’area fabbricabile;

-         3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale;

-         4, se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l’esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell’immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).

Nel campo 2 (indirizzo), va indicata l’esatta ubicazione dell’immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l’interno. Nel riquadro dati catastali identificativi immobili vanno indicati i dati catastali relativi sia ai fabbricati sia ai terreni.

Nel campo 3 va indicata la sezione, ove esistente.

Nel campo 4 va indicato il foglio.

Nel campo 5 occorre indicare la particella, che rappresenta l’elemento minimo inventariale che ha sostituito il numero. Qualora, però, il contribuente non sia in possesso di dati catastali aggiornati potrà indicare, in luogo della particella, il “numero”. È’ comunque opportuno per una compilazione della comunicazione più corretta possibile che il contribuente si munisca di una visura catastale aggiornata.

Nel campo 6 va indicato il subalterno ove esistente.

Nel campo 7 va indicata la categoria dei  fabbricati.  

Si ricorda in proposito che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell’ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

Nel campo 8 va indicata sia la classe dei fabbricati sia la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

I dati da indicare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni delle banche dati catastali.

I campi da 3 ad 8 non vanno compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei campi 9 e 10, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l’anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel campo 11 deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.41.

Nel campo 12 deve essere indicato il valore dell’immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell’anno. È sull’intero valore, infatti, che deve essere calcolata l’imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell’anno.

Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l’immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dell’immobile è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.

Il valore deve essere espresso con arrotondamento al centesimo, più vicino, a norma dell’art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997.

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce “Valore degli immobili agli effetti dell’ICI”.

Nel campo 13 va barrata la casella se trattasi di “rendita catastale proposta” non ancora divenuta definitiva.

Nel campo 14 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell’immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante.

Poiché l’immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell’edificio, che deve dichiarare l’amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel campo 15 vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell’anno in oggetto. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

Nei campi 16 e 17 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l’immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall’imposta oppure condizioni per l’applicazione di riduzioni.

Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci “Esenzioni” e “Terreni agricoli”. Le riduzioni di imposta sono quelle previste nel comma 1 dell’art. 8 e nel successivo art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l’attenzione sul fatto che per l’applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo.

Si precisa, infine, che l’inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel campo 18 va indicato l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale descritta nel quadro.

Settore della SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE :  nel campo 19 va indicato [SI] o [NO] a seconda che l’immobile sia posseduto o non alla data della comunicazione. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel campo 20, [SI] o [NO] a seconda che l’immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall’imposta, oppure no. Se l’immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso né esente, va indicato, nel campo 21, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Nel campo 22, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente indicare soltanto l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l’acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell’anno in oggetto. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell’atto, contratto o concessione.

Va barrata la casella 23 se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la casella 24 se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

10.2. Modelli aggiuntivi Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l’indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

10.3. Firma La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l’apposito rigo, dalla persona indicata come “contribuente” sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal “denunciante” diverso dal contribuente se è stato compilato l’apposito quadro (in quest’ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante).

Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.

Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

 

APPENDICE:

 

Area fabbricabile è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, “iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, ex SCAU ora INPS – Sezione previdenza agricola – con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia”, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

Demolizione di fabbricato In caso di demolizione di  fabbricato e ricostruzione sull’area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell’utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell’area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Fabbricato è la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l’«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale;

Terreno agricolo  è  il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell’applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile..

Diritto di usufrutto  è il diritto di godere della cosa altrui per un tempo determinato o per tutta la vita, rispettando la destinazione economica della cosa (da art. 978 a  art. 1202 codice civile).

Diritto di uso è il diritto di servirsi di una cosa altrui, e se è fruttifera, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 codice civile).

Diritto di abitazione è il diritto di abitare una casa altrui limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, è riservato il diritto d’abitazione sulla casa adibita ad abitazione principale (art. 540 codice civile).

Diritto di superficie è il diritto di fare e mantenere, in perpetuo o a tempo determinato, una costruzione sopra e sotto suolo altrui, acquistando la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del suolo (da art. 952 a art. 956 codice civile).

Enfiteusi è il diritto di godere un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente (proprietario) un canone periodico (da art. 957 a art. 977 codice civile).

 

CASI DI ESENZIONI

Sono esenti dall’ICI, a norma dell’art. 7 del D.L.gs n. 504/1992 per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a)       gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Detta esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione;

b)       i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c)       i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d)       i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e)       i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f)        i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g)       i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h)        i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i)         gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.   

 

VALORE DEGLI IMMOBILI AGLI EFFETTI DELL’ICI

Per i fabbricati il valore è costituito dall’intera rendita catastale risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell’anno in corso  rivalutata del 5% e moltiplicata:

-         per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

-         per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);

-         per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l’aumento del 5 per cento.

Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell’applicazione dell’imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di euro 1.084,56 il valore sarà sempre di euro 108.455,95 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno);

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Per poter quantificare il valore, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. Un’eccezione a tale sistema si ha nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, per i quali il valore è determinato in base alle modalità di seguito indicate.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione di determinati coefficienti.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Comune di Desenzano del Garda determina periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento delle aree fabbricabili.

Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato dal Comune, può rendere noti tali elementi al Settore tributi, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale aumentato del 25% e moltiplicato per 75. I terreni agricoli del Comune di Desenzano del Garda sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 7, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992 in quanto inseriti  nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste.



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