Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
recante la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, il comma 2
è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il
versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in
corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50
per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere
versata dal 1º al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento
dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto
corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare
del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta
in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno».
2. Al comma 12 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole: «Fino all’anno di imposta 1999», sono sostituite
dalle seguenti: «Fino all’anno di imposta 2000».
3. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso
di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».
4. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie,
i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ imposta comunale sugli
immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001,
limitatamente alle annualità d’imposta 1995 e successive. Il termine
per l’attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita
da parte degli uffici del territorio competenti di cui all’articolo 11,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d’imposta
1994 e successive.
Art. 19.
(Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento
a tempo parziale)
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento
a tempo parziale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell’ICI è effettuato
dall’amministratore del condominio o della comunione.
2. L’amministratore è autorizzato a prelevare l’importo necessario
al pagamento dell’ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio
attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1,
con addebito nel rendiconto annuale.