
Città di Desenzano del Garda
Che cos'è il ricorso
giurisdizionale
È lo strumento che consente al contribuente
di tutelare i propri interessi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale
competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha
emesso il procedimento. Per gli atti del Comune di Desenzano del
Garda è competente in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale
di Brescia, con sede a Brescia in via Marsala n. 25, e, in grado d'appello, la
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia,
con sede a Brescia in via Cefalonia n. 70.
Gli atti impugnabili sono quelli previsti
dall'art.19 del D.L.vo 546/92 e successive modifiche
ed integrazioni (avviso di accertamento, cartella di pagamento, diniego di rimborso
ecc.)
Come si presenta il ricorso
Il ricorso, redatto su carta
da bollo da € 14,62, deve essere notificato al Comune di Desenzano del
Garda entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato utilizzando,
alternativamente, una delle seguenti modalità:
a. tramite ufficiale giudiziario, secondo le disposizioni di
cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura
civile;
b. a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza
busta, con avviso di ricevimento e, per espressa previsione, la comunicazione o
notificazione si considera effettuata nella data della spedizione;
c. mediante consegna diretta presso l'ufficio protocollo del
comune di Desenzano del Garda. In tal
caso l'impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta.
Successivamente, entro 30 giorni dalla data della notifica del
ricorso, copia del ricorso deve essere depositata dal ricorrente presso la
Commissione Tributaria competente.
Si ricorda che ai sensi della Legge
7.10.1969 n. 742 il termine per impugnare è sospeso dall’1 agosto al 15
settembre di ogni anno, e pertanto riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Come impugnare la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale
Il termine per impugnare la sentenza è:
-
di 60 giorni, se la sentenza è stata notificata dalla
parte vittoriosa a quella soccombente;
-
di 1 anno, se la sentenza è stata soltanto pubblicata
mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
Anche i predetti termini
che decorrono rispettivamente dalla data della notificazione o della
pubblicazione sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali
previsti dalla legge 7.10.1969, n.
742.
L'appello si propone alla Commissione
Tributaria Regionale nelle stesse forme del ricorso, nei confronti di tutte le
parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La procedura è simile a
quella esaminata per il ricorso (art. 52 - 61 del D.Lgs. 546/92).
Sospensione
dell’atto impugnato
La proposizione del ricorso non sospende
l'esecuzione dell'atto impugnato. Pertanto il ricorrente, se dall'atto
impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile (danno da dimostrare),
può chiedere alla Commissione Tributaria competente la sospensione
dell'esecuzione dell'atto con istanza motivata
(proposta nel ricorso o con atto separato), notificata alle altre parti e
depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria. (art. 47 del D.Lgs. n. 546/92).
Da chi deve farsi assistere il
contribuente per stare in giudizio
Per le controversie di valore inferiore ad € 2.582,28, il ricorso può essere
proposto direttamente dalla parte interessata che, nel relativo procedimento,
può stare in giudizio anche senza l'assistenza tecnica da parte di un difensore
abilitato (art. 12 del D. Lgs. 546/1992).
Per valore della lite si intende
l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente
alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
N.B. Prima di proporre ricorso, si consiglia di
rivolgersi al Settore Tributi per verificare la propria posizione, permettendo
anche all’ufficio di acquisire eventuali nuovi elementi non noti al
momento dell'emissione dell'atto.
La normativa di riferimento a cui si rinvia per ogni approfondimento è il D.L.vo 546/92.
Ultimo aggiornamento: 02/08/2005