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Il contenzioso: ricorsi in Commissione Tributaria

E' lo strumento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha emesso il procedimento. Per gli atti del Comune di Desenzano del Garda è competente in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con sede a Brescia in via Marsala n. 25, e, in grado d'appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia, con sede a Brescia in via Cefalonia n. 70. Gli atti impugnabili sono quelli previsti dall'art.19 del D.L.vo 546/92 e successive modifiche ed integrazioni (avviso di accertamento, cartella di pagamento, diniego di rimborso ecc.).

Come si presenta il ricorso

Il ricorso, previo pagamento del contributo unificato (*) di cui all'art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, come convertito dalla Legge 111/2011, deve essere notificato al Comune di Desenzano del Garda entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità: tramite ufficiale giudiziario, secondo le disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile; .a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento e, per espressa previsione, la comunicazione o notificazione si considera effettuata nella data della spedizione; .mediante consegna diretta presso l'ufficio protocollo del comune di Desenzano del Garda. In tal caso l'impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta. Successivamente, entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, copia del ricorso deve essere depositata dal ricorrente presso la Commissione Tributaria competente. Si ricorda che ai sensi della Legge 7.10.1969 n. 742 il termine per impugnare è sospeso dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno, e pertanto riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

(*) Il D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n.111/2011 all'art. 37, comma 6, ha previsto l'entrata in vigore dal 07.07.2011 del contributo unificato per i procedimenti tributari in sostituzione della marca da bollo.
Pertanto, con riferimento ai ricorsi principale ed incidentale, proposti avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, è dovuto il contributo unificato, in misura differenziata a seconda del valore della controversia (calcolata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992):
- euro 30,00 (fino ad euro 2.582,28);
- euro 60,00 (da euro 2.582.29 ad euro 5.000,00);
- euro 120,00 (da euro 5.000,01 ad euro 25.000,00);
- euro 250,00 (da euro 25.000,01 ad euro 75.000,00);
- euro 500,00 (da euro 75.000,01 ad euro 200.000,00);
- euro 1.500,00 (oltre euro 200.000,00).
Il predetto valore della lite deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte e deve altresì risultare l'indicazione del codice fiscale del ricorrente, a pena di aumento della metà del contributo unificato.

Come impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale 

Il termine per impugnare la sentenza è di 60 giorni, se la sentenza è stata notificata dalla parte vittoriosa a quella soccombente. A partire dal 4 Luglio 2009, l'appello alla sentenza non notificata deve essere eseguito entro sei mesi e non più entro un anno. Tale novità costituisce un effetto della riforma del processo civile che trova applicazione anche per il contenzioso tributario. Il ricorso in appello deve essere depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Regionale. Anche i predetti termini che decorrono rispettivamente dalla data della notificazione o della pubblicazione sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali previsti dalla legge 7.10.1969, n. 742.

Sospensione dell'atto impugnato

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato. Pertanto il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile (danno da dimostrare), può chiedere alla Commissione Tributaria competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto con istanza motivata (proposta nel ricorso o con atto separato), notificata alle altre parti e depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria. (art. 47 del D.Lgs. n. 546/92).

Da chi deve farsi assistere il contribuente per stare in giudizio

Per le controversie di valore inferiore ad € 2.582,28, il ricorso può essere proposto direttamente dalla parte interessata che, nel relativo procedimento, può stare in giudizio anche senza l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato (art. 12 del D. Lgs. 546/1992).Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

N.B. Prima di proporre ricorso, si consiglia di rivolgersi al Settore Tributi per verificare la propria posizione, permettendo anche all'ufficio di acquisire eventuali nuovi elementi non noti al momento dell'emissione dell'atto. La normativa di riferimento a cui si rinvia per ogni approfondimento è il D. L.vo 546/92.


Pagina a cura del Settore Tributi del Comune di Desenzano del Garda
Data aggiornamento 05/09/2011

 
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