Segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)

Procedura per la segnalazione di illeciti ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023
Data:

09/10/2023

Numero di protocollo:

DGC-255-2023

Descrizione

Possono ricorrere allo strumento del "whistleblowing" i dipendenti del Comune di Desenzano del Garda, delle società ed enti controllati e quanti vi prestano servizio a vario titolo (collaboratori, consulenti, tirocinanti, volontari), sia prima che dopo la costituzione del rapporto di lavoro.

Le segnalazioni anonime oppure provenienti da soggetti diversi, se circostanziate e contenenti elementi tali da consentirne la trattazione, possono comunque essere prese in carico.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica. Lo strumento del whistleblowing non si applica a contestazioni o rivendicazioni di carattere strettamente personale e non si sovrappone agli ambiti per i quali esistono già procedure di segnalazione o protezione. Non rientrano inoltre nell'ambito del "whistleblowing" voci di corridoio o notizie di pubblico dominio.

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. Si possono anche segnalare semplici irregolarità, cioè fatti sintomatici che potrebbe essere commessa una violazione della normativa nazionale od europea.

La segnalazione è trattata unicamente dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) del Comune, che fornisce riscontro della segnalazione ricevuta e dà seguito ad indagini ed azioni conseguenti.

Solo in alcuni casi particolari è possibile ricorrere alla segnalazione diretta ad Anac:

  1. quando il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e dopo tre mesi la stessa non ha avuto seguito;
  2. se il segnalante ha fondata e dimostrabile ragione di ritenere che la segnalazione non avrebbe seguito efficace;
  3. se il segnalante ha subìto o ha fondato motivo di ritenere che subirebbe atti di ritorsione;
  4. se il segnalante ha fondata ragione di ritenere che la violazione costituisce pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Solo dopo la segnalazione esterna, in caso di mancato riscontro oppure nei casi 3) e 4), è infine possibile ricorrere alla divulgazione pubblica.

In alternativa alle piattaforme citate, è possibile esporre al RTPCT segnalazioni in forma orale o scritta, che godono dello stesso trattamento purché rispondenti ai requisiti del d.lgs. n. 24/2023.

L'identità del segnalante (whistleblower) e delle altre persone coinvolte è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Il contenuto delle segnalazioni è sottratto al diritto di accesso.

Resta ferma la possibilità del segnalante di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Se il whistleblower è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, è comunque tenuto a denunciare i fatti penalmente rilevanti.

Ulteriori informazioni sulle modalità di segnalazione e sulle tutele per il segnalante sono contenute nel documento allegato "Procedura di segnalazione di violazioni (whistleblowing)".

Unità organizzativa responsabile

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Segreteria Generale

Assiste gli organi di governo e gestisce i servizi protocollo, messi, contratti

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

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Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

09/10/2023

Data di inizio pubblicazione

09/10/2023

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