Descrizione
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre non possono essere svolte attività lavorative che costituiscano fonte, anche potenziale, di inquinamento acustico nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 22.00 alle ore 8.00;
- dalle ore 12.30 alle ore 15.30.
Nelle giornate festive il divieto notturno si estende fino alle ore 9.00.
Tra le attrezzature considerate fonte di inquinamento acustico rientrano, a titolo esemplificativo: martelli demolitori, trapani, seghe a disco, compressori, motoseghe, tosaerba con motore a scoppio, betoniere, escavatori, pale meccaniche e altri macchinari analoghi.
Eventuali deroghe possono essere concesse esclusivamente per periodi limitati e per motivate ragioni di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.
La violazione delle disposizioni previste dall'art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 75 a euro 475.