L’intervento di affidamento familiare in base alla normativa vigente può essere secondo lo status giuridico: consensuale, disposto direttamente dal Comune o da altro soggetto delegato in attuazione dell’art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche, previo consenso dei genitori o del tutore; giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale dei Servizi Sociali del Comune o di altro soggetto delegato per la sua attuazione e vigilanza.
Il Servizio Sociale comunale è responsabile del singolo progetto di affido consensuale che viene formalizzato attraverso il “progetto di affido” in cui sono contenuti durata, interventi per il minore, per la famiglia d’origine e per gli affidatari, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti.
Il Servizio Sociale Tutela Minori del Distretto 11 del Garda, gestito dall’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, è responsabile del singolo progetto di affido giudiziale che viene attuato secondo le statuizioni dell’Autorità Giudiziaria e/o attraverso il “progetto di affido” contenente durata, interventi per il minore e per la famiglia d’origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti.
Al Servizio Sociale comunale in ogni caso spetta:
- L’erogazione alla famiglia affidataria di un contributo mensile, svincolato dall’ISEE, a favore del minore affidato. Il contributo base previsto per ogni minore in affido a tempo pieno viene determinato in € 260,00 mensili, oltre ad eventuali altri contributi straordinari per le spese sostenute e documentate (es. contributo per spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, ecc.).
Per gli affidamenti diurni, part-time e di breve durata, il contributo mensile viene valutato in base al progetto individualizzato e comunque non può superare l’importo di € 150,00.
- l’attivazione delle risorse integrative, sociali ed educative, necessarie alle cure del minore quali l’agevolazione (anche temporanea) della frequenza dei minori ai servizi.