Con deliberazione di Consiglio comunale n° 69 del 15.09.2016 è stata approvata la planimetria che definisce le zone non metanizzate del territorio comunale. L'agevolazione è riconosciuta agli utenti che si trovano al di fuori del centro abitato a più di 30 metri dalla più vicina conduttura del gas metano.
La Legge Finanziaria 2010 non ha reiterato la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 448/2001, pertanto il beneficio risulta applicabile alle sole frazioni non metanizzate, appartenenti a Comuni della zona climatica "E", intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
Tra gli allegati è possibile consultare la planimetria delle zone non metanizzate integrata con la perimetrazione del centro abitato (la planimetria è pubblicata a puro titolo indicativo; per la conferma di poter usufruire dei benefici di legge contattare l'Ufficio Ecologia).