A chi è rivolto
Chiunque
L'autentica di firma consiste nell'attestazione resa dal funzionario incaricato previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Chiunque
L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
Si ricorda peraltro che tutte le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi (ad eccezione di quelle presentate al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici) possono essere presentate personalmente senza alcuna necessità di autenticare la sottoscrizione, oppure possono essere inviate anche per via telematica, allegando copia di un documento di identità del dichiarante.
QUANDO SI PUÒ AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE - CASI GENERALI
Lo Sportello Servizi al cittadino NON ha una generale competenza autenticatoria, ma può autenticare solamente le sottoscrizioni apposte in calce a:
QUANDO NON SI PUÒ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE
NON è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
In tali casi sarà necessario rivolgersi ad un notaio.
Si segnala inoltre che non si possono autenticare sottoscrizioni apposte in calce a documenti che non siano scritti in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua Ufficiale della Repubblica è l'italiano, e pertanto, l'eventuale documento presentato in lingua straniera, dovrà essere fornito anche di idonea traduzione.
QUANDO SI PUÒ AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE - CASI SPECIALI
Alcune norme speciali derogano i divieti sopra esposti, consentendo l'autenticazione della sottoscrizione del dichiarante da parte del dipendente incaricato dal sindaco in caso di:
Occorre presentarsi personalmente presso lo Sportello, in quanto la sottoscrizione alla dichiarazione deve necessariamente essere apposta davanti al funzionario incaricato.
L'autenticazione di sottoscrizione è sempre soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 642/72, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale tali documenti sono destinati; in questi casi, la norma di esenzione deve essere espressamente indicata sul documento.
Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l'operatore suggerire eventuali cause di esenzione.
La marca da bollo deve essere portata personalmente dell'utente, in quanto lo Sportello Servizi al Cittadino non può cedere valori bollati.
AUTENTICAZIONE DI PIÙ SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE SIMULTANEAMENTE
Quando allo Sportello servizi al cittadino si presentano contestualmente due o più persone che devono autenticare una propria sottoscrizione su una istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se l'atto non è esente dal bollo si apporrà una sola marca da bollo, altrimenti si apporranno tante marche da bollo quante sono le sottoscrizioni da autenticare (fanno eccezione le autenticazioni di sottoscrizione effettuate in occasione di un passaggio di proprietà di bene mobile registrato, che scontano sempre e comunque una sola marca da bollo).
ATTI E DOCUMENTI DA VALERE ALL'ESTERO
Se l'atto deve essere prodotto all'estero, se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del dipendente comunale autenticatore deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura di Brescia.
COSA FARE SE LA PERSONA E' IMPOSSIBILITATA AD APPORRE LA SOTTOSCRIZIONE
Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento.
Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace, se l'incapacità non è temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.