A chi è rivolto
Proprietari che intendono trasferire la proprietà di un veicolo.
La dichiarazione del proprietario che intende trasferire la proprietà di un veicolo può essere autenticata dagli incaricati comunali.
Proprietari che intendono trasferire la proprietà di un veicolo.
QUALI SONO I BENI MOBILI REGISTRATI
Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati:
ATTI CHE RIENTRANO NELLA COMPETENZA AUTENTICATORIA DEL COMUNE
Per i veicoli, non provenienti dall'estero, immatricolati prima dell'avvio delle procedure STA o comunque prima del 17/03/2005 (data di entrata in vigore dell'istanza dell'acquirente), ma non iscritti al PRA entro i termini di legge previsti (60 giorni dal rilascio della carta di circolazione) e in relazione ai quali viene chiesta tardivamente l'autentica dell'atto e la relativa iscrizione al PRA, si potrà usufruire delle modalità di autentica ex art. 7 L.248/2006, oltre che della consueta autentica effettuata dal notaio. Possono essere autenticati ex art. 7 L.248/2006 anche gli atti relativi alle formalità di prima iscrizione tardiva di motocicli immatricolati prima del 1959 (cosiddette motoleggere).
ATTI ANCORA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI NOTAI
Resta di competenza esclusiva dei notai l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti previsti per:
E' necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dalle procedure STA e cioè:
La firma sull'atto deve essere sempre apposta in presenza dell'autenticatore.
Il venditore deve compilare personalmente il riquadro "M" e la prima parte del riquadro "T"; l'autenticatore compilerà invece l'apposita sezione dedicata all'autenticazione della firma nella seconda parte del riquadro "T".
Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul CDP, la firma autenticata con le nuove modalità dovrà essere bilaterale, salvo i casi sotto specificati.
E' sufficiente la firma del solo venditore qualora l'atto abbia ad oggetto un veicolo provvisto di foglio complementare o sia relativo ad un trasferimento ex art. 2688 c.c..
In tutti i casi di autentica, sia che si utilizzi il CDP sia che ci si trovi nei casi particolari sotto riportati, dovrà sempre essere mostrato l'originale del CDP o foglio complementare, per verificare la regolarità del passaggio e per farne copia da tenere agli atti.
Per concludere l'iter è SEMPRE necessario che l'acquirente si rechi al PRA per la registrazione del passaggio di proprietà (obbligatoria).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PERSONALMENTE
ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
Sia nel caso di persone fisiche che di persone giuridiche, occorre innanzitutto accertarsi che il sottoscrittore corrisponda all'intestatario come risulta nel quadro "B" del CDP, o che disponga di un titolo idoneo per sottoscrivere (ad esempio procura notarile).
ACCERTAMENTO DEI POTERI DI FIRMA IN CASO DI PERSONE GIURIDICHE
Nel caso di persone giuridiche, si dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accertamento di tali poteri, nonché, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio, data della procura, notaio). Il potere di firma può essere comprovato tramite presentazione di:
Qualora nell'autentica non venga citato l'avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la documentazione in corso di validità, comprovante tali poteri.
PLURALITA' DI AUTENTICHE
Qualora vi sia più di un sottoscrittore (ad esempio per veicoli cointestati a più persone, accettazione da parte di più eredi, etc.) le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da parte di autenticatori diversi, in tempi diversi.
In queste fattispecie, l'atto si riterrà perfezionato con l'autentica dell'ultimo sottoscrittore; da quest'ultima data decorreranno i termini per la trascrizione dell'atto. In tali casi occorre apporre un solo contrassegno telematico poiché l'assoggettamento al bollo è in relazione all'atto autenticato e non al numero di firme autenticate.
RETTIFICHE DATI, POSTILLE, CANCELLAZIONI, CORREZIONI
Le postille, cancellazioni e correzioni vanno effettuate nei modi corretti (interlineando il testo da correggere, scrivendo il dato corretto senza abrasioni, cancellature o sbianchettamenti, apponendo la dicitura "p.a." - postilla approvata - e la firma)
Se il dato errato è dovuto a errore di battitura o scrittura e il dato corretto è comprovato dalla documentazione a corredo della formalità (ad esempio fotocopia documento identità) la postilla non deve essere controfirmata dal venditore
Se invece i dati del soggetto acquirente originariamente indicati nell'atto sono stati sostituiti con quelli di un soggetto diverso, oppure siano stati indicati in maniera erronea i dati identificativi del veicolo (targa e/o telaio), oppure il CDP presenta evidenti e generalizzati errori di compilazione, occorrerà redigere una nuova dichiarazione di vendita autenticata su atto a parte, in forma bilaterale, allegando il CDP sul quale sarà stato preventivamente annullato l'atto di vendita errato con apposita segnatura o timbro. In alternativa, il venditore può richiedere un duplicato del CDP.