Richiedere informazioni e calcolo dell'IMU 2025

  • Servizio attivo

Imposta municipale propria

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la nuova Imposta Municipale Propria, che assorbe le precedenti Imu e Tasi

A chi è rivolto

PRESUPPOSTO E OGGETTO DELL’IMPOSTA

Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili ubicati interamente o prevalentemente nel territorio comunale (art. 1, commi 740 e 742, L. 160/2019) ed in particolare di:

  • fabbricati (Art. 1, comma 741, lettera a, della L. 160/2019);
  • aree fabbricabili (Art. 1, comma 741, lettera c, della L. 160/2019);
  • terreni agricoli (art. 1, comma 741, lettera e, L. 160/2019).

I Soggetti Passivi sono obbligati al pagamento dell’imposta i possessori di immobili (art. 1, comma 743, L. 160/2019):

  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare di altri diritti reali sull’immobile (l’usufruttuario, l’usuario, il titolare del diritto di abitazione, l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie);
  • in caso di leasing, il locatario finanziario dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, anche se ha ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione (art. 1, comma 743, L. 160/2019);
  • in caso di concessione di aree demaniali, il concessionario;
  • nell’ipotesi di casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione, il genitore affidatario.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fabbricati iscritti in catasto (art. 1, comma 745, L. 160/2019)
La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, per appositi moltiplicatori, secondo la seguente formula:

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Moltiplicatori IMU anno 2024

Categoria catastale Moltiplicatore
A (eccetto A/10) 160
A/10 80
B 140
C/01 55
C/02 – C/06 – C/07 160
C/03 – C/04 – C/05 140
D (eccetto D/05) 65
D/05 80

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Il conteggio dell’IMU è disciplinato dall’art. 1, comma 761, della L. 160/2019:

  • l’imposta è dovuta per anni solari;
  • l’imposta è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso;
  • l’imposta è rapportata al numero dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso: al tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento si computa in capo all’acquirente. Nel caso in cui i giorni di possesso dell’acquirente risultino uguali a quelli del cedente, l’imposta relativa al mese del trasferimento è a carico dell’acquirente. Esempio: trasferimento avvenuto il 16 giugno 2024, imposta del mese di giugno è a carico dell’acquirente.
  • ogni anno rappresenta un’obbligazione tributaria autonoma.

RATE E SCADENZE
Il versamento dell’imposta per l'anno 2025 deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (art. 1, comma 762, L. 160/2019).

Prima rata: in misura pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versata entro il 16/06/2025.
Seconda rata:è calcolata a conguaglio sulla base delle aliquote 2025 approvate con deliberazione del Consiglio comunale e deve essere versata entro il 16/12/2025.

RATE E SCADENZEMODALITÀ DI VERSAMENTO

In base all’art. 1, comma 765, della L. 160/2019 il versamento del tributo deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, il pagamento può effettuarsi mediante bonifico bancario.
I codici tributo per eseguire in versamento sono i seguenti (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e Risoluzione n. 33/E del 21/05/2013):

- 3912 “IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – art. 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”
- 3916 “IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
- 3918 “IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
- 3925 “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- 3930 “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

Arrotondamento
L’importo dovuto dovrà essere arrotondato all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, della L. 296/2006). La circolare del Ministero dell’Economia n. 3DF/2012 ha chiarito che:

  • ove l’importo decimale sia di 49 centesimi, l’arrotondamento va eseguito per difetto;
  • poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento deve eseguirsi per ciascun rigo del modello F24.

L’importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad eseguire il versamento dell’imposta è pari ad € 12,00. Esso si riferisce all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

ALIQUOTE IMU anno 2025
Le aliquote per l’anno 2025 sono variate, prospetto aliquote 2025 (oppure: Dipartimento Finanze -).

L'IMU è un'imposta che il contribuente versa in autoliquidazione (cioè deve effettuare il calcolo) in quanto è l'unico a conoscenza delle condizioni dei suoi immobili, che possono variare nel corso d'anno riguardo a percentuale di possesso, tipo d'uso, compravendite, ecc. Tutti i pagamenti vanno effettuati con il modello F24. In caso di errore dell'intermediario (Banca / Posta) o del contribuente rivolgersi all'ufficio Tributi.

Per effettuare in autonomia il calcolo IMU online e stampare il modello F24 è disponibile il servizio personalizzato tramite il sito Amministrazionicomunali.net con le aliquote IMU applicate dal Comune per le diverse tipologie di immobili. Il sito è aggiornato con le aliquote deliberate dal comune e quindi è necessario selezionare la categoria/tipologia, inserire la rendita catastale ((e questa non è nota, si può ottenere dal sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dagli identificativi dell'immobile (sezione, foglio, particella) ed i mesi di possesso.

Il Comune di Desenzano ha attivato anche un servizio personalizzato di calcolo dell'imposta e compilazione del modello di pagamento F24, che si può richiedere online dal riquadro in calce alla pagina.

IMU SUI TERRENI AGRICOLI
La legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28.12.2016) prevede che dal 01.01.2016 non sono più tenuti al pagamento dell'IMU i titolari di terreni (agricoli) montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/1993 (tra i quali il Comune di Desenzano del Garda). In applicazione di quanto sopra l'IMU sui terreni agricoli ubicati nel Comune di Desenzano del Garda non è più dovuta.

ABITAZIONE PRINCIPALE
È abitazione principale (art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019), ai fini IMU, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale:

  • come unica unità immobiliare: solo un’unità immobiliare potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale;
  • in cui il possessore abbia contemporaneamente la dimora abituale e la residenza anagrafica (NB: si evidenzia che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022, pubblicata in G.U. n. 42, serie speciale, del 19/10/2022, non è più necessario che l’unità immobiliare sia destinata anche a residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare del possessore).

L’abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 è esclusa dal tributo.

Sono pertinenze dell’abitazione principale (art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019) le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale (art. 817 cod. civ.):

  • a condizione che siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;
  • nel numero massimo di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Nel conto delle pertinenze associabili vanno quindi considerate anche le unità non accatastate in modo autonomo. Pertanto, ad esempio, un contribuente che possiede 1 abitazione e 3 unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6, pur se tutte destinate a servizio dell’abitazione, potrà considerarne pertinenza, ai fini dell’imposta municipale propria, solo una. Le altre due sono soggette al pagamento dell’IMU con l’aliquota ordinaria.

Spetterà al contribuente individuare quale unità pertinenziale potrà beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.

Se, invece, l’abitazione include al suo interno, ad esempio, una cantina accatastata unitamente all’abitazione medesima, il contribuente non può considerare pertinenza, ai fini dell’imposta, un’altra eventuale pertinenza accatastata separatamente nella categoria C2, alla quale dovrà applicare pertanto l’aliquota prevista per gli altri fabbricati.

Si evidenzia che, in ogni caso, affinché le unità immobiliari possano essere considerate pertinenza dell’abitazione principale devono sussistere tutti i requisiti previsti dall’art. 817 del codice civile. Pertanto, ad esempio, anche se il contribuente possiede l’abitazione principale ed un garage, distintamente accatastato, se quest’ultimo non è utilizzato al servizio dell’abitazione (perché, ad esempio, locato o concesso in comodato a terzi ovvero utilizzato per finalità diverse da quelle pertinenziali), non potrà beneficiare dell’esclusione dal tributo.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI DI PRIMO GRADO
La legge di Stabilità 2016 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 è ridotta del 50% la base imponibile IMU delle unità immobiliari abitative concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (da genitore a figlio o da figlio a genitore) alle seguenti condizioni:

  • l'immobile oggetto del comodato deve essere di categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
  • il comodante, ossia colui che a Desenzano del Garda possiede la casa concessa in comodato e che ha diritto alla riduzione, deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente a Desenzano del Garda e non possedere altri immobili in Italia ad eccezione dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
  • il comodatario, cioè il soggetto a cui viene concesso in comodato l'immobile, deve utilizzarlo come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni richiamate, il comodante dovrà attestare il possesso dei requisiti presentando il modello di Dichiarazione IMU (per l'anno 2024 il termine è fissato al 30 giugno 2025). Ai sensi dell'art.1, comma 1092, della legge n°145/2018 (Legge di Bilancio 2019) il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO
L’imposta dovuta per le abitazioni locate con contratti a canone concordato, di cui alla L. 431/1998, è ridotta al 75% (art. 1, c. 760, L. 160/2019). La riduzione compete anche alle eventuali pertinenze dell’abitazione, purché incluse nel contratto di locazione.

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE POSSIEDONO IMMOBILI IN ITALIA
Dal 1 gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Le condizioni per usufruire della riduzione IMU, relativamente ad una e una sola unità immobiliare a uso abitativo:

  • essere titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero: sono, pertanto, escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere (fonte INPS);
  • essere in possesso dell'immobile a titolo di proprietà o usufrutto;
  • risiedere in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia;
  • non locare o concedere in comodato l'immobile.

Per attestare di possedere i suddetti requisiti, per l’anno 2024, deve essere presentata la dichiarazione IMU: nella stessa occorrerà barrare la casella "riduzione" ed indicare, nello spazio dedicato alle annotazioni, che ricorrono i requisiti previsti dalla Legge n. 178/2020, art. 1, comma 48 oppure compilare l'apposito modello da trasmettere al Comune entro il 30/06/2025.

Sul sito INPS è possibile trovare l'elenco dei paesi esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia

Con Risoluzione 5/DF dell'11 giugno il MEF chiarisce che la riduzione spetta anche per i pensionati di Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito.
La riduzione spetta solo se la pensione è maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in altri paesi.

Risoluzione n. 5 DF IMU residenti all'estero

IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (legge 197/2022, art. 1 co. 81)
La Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto l'esonero IMU per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82): a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (con obbligo di presentare la dichiarazione IMU) il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

"BENI MERCE” (art. 1, comma 751, della l. 160/20219 - legge di bilancio 2020)
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e purchè non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza. La dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2024 dovrà essere presentata entro il 30/06/2025.

DICHIARAZIONE IMU

Obbligo: la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi:

  • nel caso di inizio del possesso dell’immobile;
  • nell’ipotesi in cui intervengano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
  • La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta (art. 1, comma 769, L. 160/2019).

Termine: la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sopra indicato. Il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni dell’anno di imposta 2024 è il 30/06/2025.

Modalità: utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale (D.M. 24/04/2024).

Consegna: la dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità:

  • consegna presso l’ufficio protocollo del Comune di Desenzano del Garda
  • invio alla casella di posta elettronica certificata del Comune (PEC): protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it
  • a mezzo posta elettronica: protocollo@comune.desenzano.brescia.it
  • spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  • in modalità telematica utilizzando i canali entratel e fisconline direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, CAF, ecc.) – comunicato dell’Agenzia delle entrate del 05/10/2016;

Ipotesi di obbligo: i casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione sono disciplinati dal decreto previsto dal comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 (D.M. 24/04/2024). In ogni caso la dichiarazione è obbligatoria ai fini dell’applicazione dei benefici previsti per:

  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, L. 160/2019);
  • gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Dichiarazione degli enti non commerciali
Gli enti non commerciali, così come definiti dall’art. 73, comma 1, lettera c, del DPR 917/1986, devono presentare la dichiarazione IMU utilizzando l’apposito modello approvato con D.M. 24/04/2024, nelle ipotesi previste dallo stesso decreto. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. Il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni dell’anno di imposta 2024 è il 30/06/2025.

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Desenzano del Garda

Descrizione

INFORMAZIONI GENERALI

Con l'approvazione della Legge n.160/2019 (Legge di Stabilità per l'anno 2020) dal 1° gennaio è entrata in vigore la nuova Imposta Municipale Propria - IMU, la quale assorbe la TASI che risulta pertanto abolita a partire dal 2020.

L'IMU è un'imposta che il contribuente versa in autoliquidazione (cioè deve effettuare il calcolo) in quanto è l'unico a conoscenza delle condizioni dei suoi immobili, che possono variare nel corso d'anno riguardo la percentuale di possesso, tipo d'uso, compravendite, ecc. Tutti i pagamenti vanno effettuati con il modello F24. In caso di errore dell'intermediario (Banca / Posta) o del contribuente rivolgersi all'ufficio Tributi.

Come fare

Per ottenere informazioni e supporto sull'Imu il contribuente può:

  • consultare le schede informative sul tributo, la normativa, i regolamenti e le delibere comunali;
  • conoscere e stampare la modulistica;
  • recarsi agli Sportelli Imu/Tasi/Ici;
  • contattare l'ufficio Tributi del Comune di Desenzano del Garda;
  • consultare il calcolatore online per la determinazione degli importi;
  • prenotare un appuntamento.

Cosa serve

Per ricevere il calcolo dell'IMU dovuta è possibile compilare il modulo online e allegare copia della carta d'identità.

Per richiedere l'esonero parziale IMU per i pensionati residenti all'estero è necessario compilare il modulo online (a cui si accede con credenziali SPID o tramite la CIE) ed essere in possesso dei documenti necessari a comprovare il requisito pensionstico.

Istanza Autotutela

L'Amministrazione può prevenire il contenzioso col contribuente annullando, in misura parziale o totale, i propri atti viziati dalla presenza di errori.

IMU - Prospetto di Ravvedimento Operoso

Comunicazione di aver provveduto a regolarizzare l'imposta dovuta a titolo di Ravvedimento Operoso.

IMU - Richiesta di rimborso

Richiesta di rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta riguardante l'Imposta Municipale Propria (IMU).

IMU - Soggetti residenti in istituti di ricovero o sanitari

Richiesta di assimilazioni all'abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,

IMU/TARI - Esonero parziale residenti estero pensionati

Richiesta di riduzione dell'imposta municipale propria (IMU) e la riduzione di due terzi (2/3) per la Tassa Rifiuti (TARI).

Dichiarazione IMU 2022

Nuovo modello della dichiarazione annuale

Dichiarazione esenzione IMU 2022 - Fabbricati cat. D3

Dichiarazione esenzione IMU 2022 - Fabbricati cat. D3

Cosa si ottiene

Calcolo dell'IMU per l'anno corrente

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Compilare la richiesta per ricevere al proprio indirizzo e-mail il calcolo dell’IMU per l’anno in corso.

I soggetti residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono chiedere la riduzione dell'imposta municipale propria (IMU) e la riduzione di due terzi (2/3) per la tassa sui rifiuti avente natura di tributo.

Prendere appuntamento con l'ufficio Tributi - IMU

Sede Settore Tributi

Sede e sportello dell'ufficio Tributi

Via Carducci, 4 - P 1

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
  • Festa patronale: 27 gennaio
  • Festività civili: giorni disciplinati dalla L. 260/49 e s.m.i.
I seguenti uffici comunali sono aperti solo su appuntamento, da prenotare ai rispettivi numeri telefonici:
Ufficio Chiamare il numero
ANAGRAFE 030 9994206 / 207
STATO CIVILE 030 9994144
TRIBUTI 030 9994152
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 030 9994105

o, in alternativa, tramite il servizio di prenotazione online.

L'accesso agli altri uffici è libero nell'orario di apertura al pubblico sotto indicato
Lun
9:00-12:30
Mar
9:00-12:30
Mer
9:00-12:30
Gio
9:00-12:30, 14:30-17:30
Ven
9:00-12:30
Valido dal 21/06/2023
Periodo di chiusura
  • Festa patronale: 27 gennaio
  • Festività civili: giorni disciplinati dalla L. 260/49 e s.m.i.

Gli uffici comunali sono contattabili telefonicamente nei giorni e orari indicati.

Il centralino automatico è sempre in funzione.

Lun
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Mar
8:45 - 13:00, 14:00 - 17:30
Mer
8:45 - 13:00
Gio
8:45 - 13:00, 14:00 - 18:00
Ven
8:45 - 13:00
Valido dal 01/01/2020

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