A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
L’accesso agli atti è il diritto di prendere visione e ottenere copia di documenti, dati e informazioni della Pubblica Amministrazione. Si distinguono:
Questo tipo di accesso previsto dalla legge n. 241/1990 garantisce il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Si applica ai soli interessati, definiti come i soggetti privati che abbiano “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
L’oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione, definiti come “ogni rappresentazione (…) del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”.
Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti coperti da segreto di Stato, riguardanti procedimenti tributari e atti normativi, generali e di programmazione. Speculare al diritto di accesso è il diritto dei controinteressati, ossia quei soggetti che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il diritto alla riservatezza e che possono opporsi alla visione degli atti.
Di segno opposto, come spiegato in seguito, sono le le altre due tipologie di diritto di accesso disciplinate dal D.lgs 33/2013, il c.d. “decreto trasparenza”, dirette proprio a controllare in un’ottica partecipativa, l’attività della pubblica amministrazione.
L’accesso civico previsto dal “Decreto trasparenza” (D.lgs n. 33/2013) introduce per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale determinati documenti, informazioni e dati. Chiunque può richiederli nel caso sia stata omessa la loro pubblicazione.
In sostanza, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, se obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.
Può essere esercitato da chiunque per segnalare l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione all’amministrazione inadempiente, ottenendo rapidamente quanto richiesto.
Sempre il D.lgs n. 33/2013 prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.
Costituisce la massima estensione del diritto di accesso e riguarda tutti i dati, i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Scopo della norma è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La richiesta può essere fatta dal beneficiario o da un altro soggetto, purché in possesso di delega. E’ necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.
In caso di accettazione della richiesta si ottiene il diritto di prendere visione del documento recandosi in Comune o ricevere copia del documento previo pagamento del bollettino IUV calcolato sul tariffario in vigore e comunicato dall'operatore.
Per utilizzare il servizio on line occorre avere lo SPID:
Per inviare una richiesta è necessario allegare:
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