Descrizione
Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell’attività edilizia libera , che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di attività , l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata. Si tratta ad esempio delle opere di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali dell’edificio o degli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali (Legge regionale 18/04/2012, n. 7, art. 19 ).
Alla comunicazione devono essere allegati:
- una relazione tecnica con opportuni elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato
- i dati identificativi dell'impresa incaricata dei lavori (a meno che si tratti di CILA in sanatoria).
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 €. L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Prima della presentazione, l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire le autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis ). In questo caso si tratta di CILA condizionata, e sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti di assenso richiesti.