In caso di nascita avvenuta fuori dal matrimonio, il rapporto che intercorre fra i figli e i loro genitori, infatti, non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l'effetto di un atto, compiuto da uno o da entrambi i genitori, che si chiama riconoscimento e che può essere effettuato prima, al momento o dopo la nascita.
Nel caso in cui il riconoscimento dei genitori non sia contestuale, occorre il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, affinché abbia efficacia il riconoscimento successivo.
Nell'ipotesi di figlio con più di quattordici anni il riconoscimento non produce effetto senza l'assenso di quest'ultimo (art. 250 c.c.).
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo autorizzazione del giudice.
Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino:
- dalla sola madre;
- da entrambi i genitori naturali contestualmente, oppure, in tempi diversi, prima dalla madre e poi dal padre con il consenso di quest'ultima.
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino:
- dalla sola madre o dal solo padre, tenendo presente che in questo caso il neonato è figlio solo del genitore che lo ha riconosciuto;
- da entrambi i genitori contestualmente: il neonato è figlio di entrambi i genitori.
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino:
- da entrambi i genitori;
- dall'altro genitore che non l'aveva riconosciuto.
Se il genitore che intende procedere al riconoscimento è cittadino straniero, deve produrre idoneo nulla osta al riconoscimento rilasciato dal proprio Consolato in Italia.