A chi è rivolto
Chiunque interessato a eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia indicati in descrizione
Si riferisce ai lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Chiunque interessato a eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia indicati in descrizione
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a Permesso di costruire (vedi link in fondo alla pagina), di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici.
I lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività sono immediatamente eseguibili dalla data di presentazione, fatte salve le seguenti ipotesi:
Con apposita Comunicazione di Inizio Lavori (vedi link in fondo alla pagina) è possibile iniziare i lavori entro un anno dalla data di deposito della SCIA.
L'amministrazione competente, entro 30 giorni dalla presentazione, può infatti effettuare verifiche e controlli ed eventualmente può interrompere l'attività se mancano requisiti e presupposti della segnalazione. Decorso questo termine l'amministrazione può intervenire per ragioni di interesse pubblico o nell’esercizio della vigilanza sull’attività edilizia.
La SCIA vale tre anni dalla data di inizio dei lavori. Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la Comunicazione di fine lavori (vedi link in fondo alla pagina).
Per gli interventi realizzati tramite Permesso di Costruire, l'interessato può presentare la SCIA per varianti che:
Per l'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità le SCIA sono parte integrante del Permesso di costruire, oggetto dell'intervento principale e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La SCIA in variante Permesso di Costruire ha l'obiettivo di raccogliere tutte le varianti in corso d'opera sopra descritte, senza interrompere i lavori previsti dal procedimento originario.
La SCIA può essere utilizzata in alternativa al Permesso di Costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per:
È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria di interventi già realizzati, se questi sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (articolo 37, comma 4 e comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380). La sanatoria comporta il pagamento di una sanzione compresa tra € 5.164,00 ed € 516,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia delle entrate. Quando la segnalazione è presentata spontaneamente, per un intervento in corso di esecuzione, la sanzione è pari a € 516,00.
Presentando l'apposita documentazione firmata da tecnico abilitato:
Modulo principale:
Moduli accessori:
Allegati obbligatori:
Il permesso di costruire (PdC) deve essere richiesto per gli interventi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, let. c
La SCIA abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici
I lavori, coinvolti in tutti i procedimenti edilizi soggetti a titolo abilitativo, devono terminare entro tre anni dalla data di inizio.