A chi è rivolto
I coniugi interessati a separazione/divorzio
I coniugi possono decidere di separarsi o divorziare mediante accordo di fronte ad un avvocato per parte.
I coniugi interessati a separazione/divorzio
Con l'entrata in vigore del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte ad un avvocato per parte: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale ma è possibile avvalersi di una procedura di negoziazione assistita che consiste essenzialmente nella sottoscrizione di un accordo davanti agli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo, quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
Gli avvocati dovranno redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Ne trasmetteranno poi copia autenticata al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla Osta oppure un'autorizzazione (in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci).
Gli avvocati trasmetteranno la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
I coniugi devono rivolgersi direttamente ad un avvocato per parte e raggiungere l'accordo di separazione o divorzio. Gli avvocati provvederanno poi ad inoltrare l'accordo all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio.
Si consiglia di richiedere direttamente agli avvocati la documentazione richiesta perché procedano alla redazione dell'accordo.
NOTA PER GLI AVVOCATI
Alla trasmissione della convenzione di negoziazione assistita all'Ufficiale di Stato Civile competente, come specificato dal Ministero dell'Interno, è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.