Separazione e divorzio con negoziazione assistita dagli avvocati

  • Servizio attivo

I coniugi possono decidere di separarsi o divorziare mediante accordo di fronte ad un avvocato per parte.

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A chi è rivolto

I coniugi interessati a separazione/divorzio

Desenzano del Garda

Descrizione

Con l'entrata in vigore del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte ad un avvocato per parte: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale ma è possibile avvalersi di una procedura di negoziazione assistita che consiste essenzialmente nella sottoscrizione di un accordo davanti agli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo, quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso);
  • scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile);
  • modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati dovranno redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Ne trasmetteranno poi copia autenticata al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla Osta oppure un'autorizzazione (in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci).
Gli avvocati trasmetteranno la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

Come fare

I coniugi devono rivolgersi direttamente ad un avvocato per parte e raggiungere l'accordo di separazione o divorzio. Gli avvocati provvederanno poi ad inoltrare l'accordo all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio.

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

I coniugi possono decidere di separarsi o divorziare in Comune, davanti all'Ufficiale di Stato Civile, in presenza di determinate condizioni.

Cosa serve

Si consiglia di richiedere direttamente agli avvocati la documentazione richiesta perché procedano alla redazione dell'accordo.

Cosa si ottiene

Negoziazione/Accordo

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Gratuito
GRATUITO

Accedi al servizio

Sede ufficio Stato Civile

Sede dell'ufficio Stato Civile

Via Carducci, 4 - P T

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura
  • Festa patronale: 27 gennaio
  • Festività civili: giorni disciplinati dalla L. 260/49 e s.m.i.
I seguenti uffici comunali sono aperti solo su appuntamento, da prenotare ai rispettivi numeri telefonici:
Ufficio Chiamare il numero
ANAGRAFE 030 9994206 / 207
STATO CIVILE 030 9994144
TRIBUTI 030 9994152
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 030 9994105

o, in alternativa, tramite il servizio di prenotazione online.

L'accesso agli altri uffici è libero nell'orario di apertura al pubblico sotto indicato
Lun
9:00-12:30
Mar
9:00-12:30
Mer
9:00-12:30
Gio
9:00-12:30, 14:30-17:30
Ven
9:00-12:30
Valido dal 21/06/2023
Periodo di chiusura
  • Festa patronale: 27 gennaio
  • Festività civili: giorni disciplinati dalla L. 260/49 e s.m.i.

Gli uffici comunali sono contattabili telefonicamente nei giorni e orari indicati.

Il centralino automatico è sempre in funzione.

Lun
8:45 - 13:00, 14:00 - 17:30
Mar
8:45 - 13:00, 14:00 - 17:30
Mer
8:45 - 13:00
Gio
8:45 - 13:00, 14:00 - 18:00
Ven
8:45 - 13:00
Valido dal 01/01/2020

Casi particolari

NOTA PER GLI AVVOCATI

Alla trasmissione della convenzione di negoziazione assistita all'Ufficiale di Stato Civile competente, come specificato dal Ministero dell'Interno, è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

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