A chi è rivolto
Possono ricorrere a questa procedura semplificata i coniugi che:
- NON hanno figli minori in comune;
- NON hanno in comune figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci, comuni dei coniugi richiedenti;
- NON concordano patti di trasferimento patrimoniale.
Pur restando fermo il divieto che l'accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale, il Ministero dell'Interno ha previsto che nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile possa essere concordato tra i coniugi un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).