Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Corte dei conti
Contenuto dell'obbligo
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici
Riferimenti normativi
Prot. in uscita 0025686 del 25/10/2021
Oggetto: Comune di Desenzano del Garda (BS) - art. 16 comma 26 del D.L. 13/08/2011, n. 138 conv. nella L. n. 148/2011 - spese di rappresentanza anno 2020 - archiviazione con rilievo
Nel comunicare la disposta archiviazione in riferimento al controllo in oggetto, si invita il Comune ad una stretta osservanza dei principi che regolano la materia, con riferimento alla spesa “n. 20 volumi – Pubblicazione del concittadino Agnini su Don Carlo Gnocchi da omaggiare in occasione di eventi istituzionali” di euro 200,00, alla spesa “n. 10 volumi – Pubblicazione a cura della concittadina Maria Caterina D’Arconte su Giuseppe Guerzoni, da omaggiare in occasione di eventi istituzionali” di euro 152,50.
Come chiarito dalla deliberazione n. 374/2019/VSG di questa Sezione, “… la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell’inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento”.
Inoltre, come evidenziato nella deliberazione n. 286/2014/VSG, “(t)ali spese sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone (Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regione Veneto, 22.11.96 n. 456 e Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, 05.06.97 n. 326). Devono inoltre essere rigorosamente giustificate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa”.
La Sezione si riserva di verificare quanto sopra nell'esame dei prossimi rendiconti.
Il magistrato istruttore
Dott. Giuseppe Vella
21/08/2023
Ultimo aggiornamento:21/08/2023 17:30